• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 916.355.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 9 Economia – Cooperazione tecnica
  6. 91 Agricoltura
  7. 916.355.1 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

[916.355.1]

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)

Per questo documento della Raccolta sistematica non esiste una versione digitalizzata.

Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo non è in vigore!
Abbreviazione OILOC
Decisione 7 dicembre 1998
Entrata in vigore 1 gennaio 1999
Fonte RU 1998 3266
Decisione abr. 25 giugno 2008
Abrogazione 1 gennaio 2009
Fonte abr. RU 2008 3559
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Tutte le versioni

non più in vigore 01.06.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.02.2005 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.06.2002 PDF DOC
non più in vigore 01.01.1999

Revisioni

01.01.1999 - 01.01.2009
Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
 
01.07.1995 - 01.01.1999
Ordinanza del 17 maggio 1995 sull’importazione di latte e latticini nonché di oli e grassi commestibili (OILO)
 
01.07.1979 - 01.07.1995
Ordinanza del 18 giugno 1979 che limita l’importazione di latte fresco
 
01.01.1967 - 01.07.1979
Decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1966 che limita l’importazione di latte fresco
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum