514.544.2
Ordinanza sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi
del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l'articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971 sulle armi,
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza fissa le esigenze minime relative ai locali commerciali di cui deve disporre il titolare di una patente di commercio di armi.
Art. 2 Sicurezza contro lo scasso
1 L'involucro esterno dei locali commerciali (pareti, soffitto e pavimento) deve essere in costruzione massiccia e offrire una protezione meccanica sufficiente contro lo scasso.
2 Le porte, le finestre e le altre aperture devono offrire una protezione meccanica sufficiente contro lo scasso. In caso contrario, devono essere installati mezzi supplementari (inferriate, saracinesche ecc.) atti a garantire la sicurezza.
3 I locali commerciali devono essere equipaggiati con un impianto d'allarme antiscasso collegato a un posto d'intervento occupato ventiquattro ore su ventiquattro.
Art. 3 Sicurezza contro il furto
1 Nei locali di vendita, le armi da fuoco devono essere custodite in vetrine chiuse a chiave o essere protette con mezzi elettronici o meccanici.
2 La munizione deve essere custodita sotto chiave.
Art. 4 Protezione contro le rapine
I locali commerciali devono essere equipaggiati con un impianto d'allarme antirapina collegato a un posto d'intervento occupato ventiquattro ore su ventiquattro.
Art. 5 Eccezioni
Se il richiedente non commercia né in armi da fuoco né in munizioni oppure si limita alla mediazione di armi, i Cantoni possono rilasciargli una patente di commercio di armi con la corrispondente menzione anche se i locali commerciali non adempiono le esigenze minime richieste secondo la presente ordinanza.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 16.02.2019