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RS 910.181 Ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica

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910.181

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1–4, 16h, 16k capoversi 1 e 2bis, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23 capoverso 1, 23a capoverso 1, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica; d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI),3

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali4 

  Art. 11Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell’allegato 1.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).

  Art. 2 Concimi1

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell’allegato 2 sono autorizzati nell’agricoltura biologica.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DEFR del 13 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1322). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 31Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari

1 Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:2

a.3
prodotti e sostanze di cui all’allegato 3;
b.
preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell’allegato 3 parte A;
c.4
prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 dicembre 20165 sugli aromi, che all’articolo 10 della stessa ordinanza vengono definiti «sostanze aromatizzanti naturali» oppure «preparazioni aromatiche»;
d.
acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
e.6
minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri micronutrienti:
1.
nelle derrate alimentari, salvo che negli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 sugli integratori alimentari, se la loro utilizzazione è prescritta per l’immissione sul mercato dalla normativa in materia di derrate alimentari,
2.
nelle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’articolo 2 lettere a–c dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20168 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), se la loro utilizzazione è ammessa secondo la ODPPE.

2 Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica:

a.
gli additivi alimentari ai sensi dell’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
b.
preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–e e sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

3 Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
5 RS 817.022.41
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).
7 RS 817.022.14
8 RS 817.022.104

  Art. 3a1Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di lievito

1 Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:2

a.3
sostanze di cui all’allegato 3a;
b.
prodotti e sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.

2 Per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

  Art. 3b1Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato VIIIa del regolamento (CE) n. 889/20082.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).
2 Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164, GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61.

  Art. 3c1Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni

Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’articolo 29d del regolamento (CE) n. 889/20082.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3b.

  Art. 41

1 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  Art. 4a1

1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6349). Abrogato dal n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  Art. 4abis1

1 Originario art. 4a. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

  Art. 4ater1Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati

1 Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:

a.
gli organismi geneticamente modificati (OGM);
b.
le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
c.
gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
d.
gli amminoacidi, i loro sali e i prodotti analoghi;
e.
i composti azotati non proteici (composti NPN);
f.
le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.

2 In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.

3 L’estrazione mediante solventi organici eccettuato l’etanolo, l’indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.


1 Originario art. 4abis. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

  Art. 4b1Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali

1 Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

a.
materie prime biologiche per alimenti per animali;
b.
materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 1 e parte B;
c.
materie prime non biologiche per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2, purché siano prodotte o preparate senza solventi chimici;
d.
spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
1.
non siano disponibili in forma biologica,
2.
siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e
3.
il loro utilizzo sia limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
e.
materie prime biologiche di origine animale per alimenti per animali;
f.
prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, purché:
1.
siano prodotti o preparati senza solventi chimici,
2.
il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore, e
3.
l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
g.
sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508 ). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).
2 RS 916.307

  Art. 4c1Prodotti per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione secondo l’allegato 8 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

  Art. 4d1

1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 nov. 2009 (RU 2009 6337). Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

  Art. 4e1Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione

1 I dati relativi all’anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

2 Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l’articolo 30d capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all’allegato 12 della presente ordinanza. L’organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.


1 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).


  Sezione 2:5  Esigenze riguardanti l’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura

  Art. 5 Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

  Art. 6 Principio della globalità aziendale

1 Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.

2 Singoli apiari possono avere un’ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all’articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

  Art. 7 Conversione

1 Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.

2 Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all’articolo 16.

  Art. 8 Origine delle api

1 Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l’uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

2 Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

2bis Per gli esami funzionali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sull’allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell’azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.2

3 In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l’autorizzazione scritta dell’ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.3


1 [RU 2007 6411, 2008 2275 II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 II, 2011 5297 all. 2 n. 7. RU 2012 6407 art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS 916.310).
2 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

  Art. 9 Ubicazione degli apiari

L’ubicazione degli apiari deve:

a.
essere tale che nel raggio di 3 km dall’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un’influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
b.1
essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive per la salute delle api. L’ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
c.
garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l’accesso all’acqua per le api.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

  Art. 10 Registro dell’ubicazione degli apiari

1 L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie, con l’indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all’articolo 16h capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, l’apicoltore è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.1

2 L’ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

  Art. 11 Registro degli apiari

Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

a.
l’ubicazione degli alveari;
b.
i dati sull’identificazione delle colonie (secondo l’O del 27 giu. 19951 sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d’api);
c.
i dati sull’alimentazione artificiale;
d.
l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

1 RS 916.401

  Art. 12 Nutrizione

1 Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

2 La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

3 Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l’autorizzazione dell’ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).1

4 La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

5 Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

  Art. 13 Profilassi

1 La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

a.
selezione di razze resistenti adeguate;
b.
applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell’apicoltura biologica elencati nell’allegato 8, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

2 L’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

  Art. 14 Trattamenti veterinari

1 Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.

2 I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l’eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni.

3 Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l’uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

4 Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni.

5 Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all’ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

6 Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

7 Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.


1 RS 916.401

  Art. 15 Metodi di gestione zootecnica

1 La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura è vietata.

2 Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sull’allevamento di animali.2

3 La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’uso di api modificate geneticamente non è consentito.3

4 La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l’infestazione da Varroa jacobsoni.

5 L’uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.

6 Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7 L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.


1 [RU 2007 6411, 2008 2275 II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 II, 2011 5297 all. 2 n. 7. RU 2012 6407 art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS 916.310).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

  Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell’apicoltura

1 Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.

2 Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

3 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può autorizzare l’uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.

4 Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.

5 Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell’allegato 1.

6 Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

7 Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell’allegato 8.


  Sezione 2a:6  Certificato di controllo per le importazioni

  Art. 16a1Gestione dei diritti di accesso a Traces

1 L’UFAG informa l’ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.

2 L’UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  Art. 16b1Rilascio del certificato di controllo

1 Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine:

a.
dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
b.
se l’operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall’autorità o dall’ente di certificazione di questo operatore.2

2 L’autorità o l’ente di certificazione è:

a.
per importazioni secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione del Paese secondo l’allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione;
b.
per importazioni secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione dell’esportatore del Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione.

3 Prima di rilasciare il certificato di controllo, l’autorità o l’ente di certificazione deve:

a.
controllare tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
b.
effettuare ove opportuno un controllo fisico dell’invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
c.
verificare che per le derrate alimentari trasformate di Paesi secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici del prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
d.
verificare che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente secondo l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione secondo l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
e.
se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
1.
effettuare un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti,
2.
verificare che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato conformemente all’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e
3.
effettuare un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.

4 L’autorità o l’ente di certificazione, prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/20073.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).
3 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo

1 Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/20081. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.2

2 Modifiche successive devono essere certificate dall’autorità o dall’ente di certificazione emittente.

3 Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l’importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l’ente di certificazione. Ogni copia deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

4 Per originale del certificato di controllo si intende:

a.
l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
b.3
un certificato di controllo munito di:
1.
una firma elettronica avanzata secondo l’articolo 2 lettera b della legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica, oppure
2.
un sigillo elettronico qualificato secondo l’articolo 3 numero 27 del regolamento (UE) n. 910/20145.6

5 Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame di cui all’articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e presentazione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.7


1 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12. 2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).
4 RS 943.03
5 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
6 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
7 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  Art. 16d1Esame del certificato di controllo e dell’invio

1 Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.

2 Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio mediante Traces all’ente competente eventuali irregolarità e infrazioni.

3 Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  Art. 16e1Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la procedura di cui all’articolo 16d capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

  Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento

1 Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1.

2 Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.1

3 L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B.2

4 Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.3

5 Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all’originale del certificato di controllo dall’importatore. Essa deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

6 ...4

7 Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
4 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).


  Sezione 2b:7  Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione

  Art. 16g Registrazione nel sistema d’informazione

1 Su domanda dell’offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

2 Ai fini della registrazione, l’offerente deve:

a.
provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l’ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
b.
provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
c.
impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all’articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d’informazione o ogni qual volta un’attualizzazione si renda necessaria;
d.
impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d’informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

3 Il gestore del sistema d’informazione può cancellare una registrazione se l’offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

  Art. 16h Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
b.
il nome dell’offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
c.
la regione in cui l’offerente può fornire all’utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
d.
il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all’iscrizione nel catalogo delle varietà;
e.
il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
f.
il nome e/o il numero di codice del servizio o dell’autorità competente per il controllo dell’impresa in questione.
  Art. 16i Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti

L’allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d’informazione.

  Art. 16j Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Internet.

  Art. 16k Rapporto annuale

1 Il gestore del sistema d’informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all’articolo 13a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all’UFAG sotto forma di rapporto annuale.

2 Per ogni specie interessata da una notifica secondo l’articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:

a.
il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
b.
il numero totale delle notifiche pervenute;
c.
il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un’attestazione;
d.
i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell’articolo 13a capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.

  Sezione 3:8  Disposizioni finali

  Art. 171

1 Abrogato dal n. V 16 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

  Art. 181Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.


1 Originario art. 5.


  Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 20069 

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell’allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

  Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 201110 

  Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 201211 

1 Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.

2 Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.

3 Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.

4 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.12

5 Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.13

6 Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.14

  Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 201615 

1 Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

a.
lecitine (E 322) di cui all’allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
b.
cera di carnauba (E 903) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
c.
oli vegetali di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
d.
cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.

2 Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all’allegato 3a non ottenuti da produzione biologica.

3 Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019.16


  Allegato 11 

(art. 1 e 16 cpv. 5)

  Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l’uso di cui all’ordinanza del 12 maggio 20102 sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.

  1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Allium sativum (estratto d’aglio)

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

Cera d’api

Solo come pasta cicatrizzante

Cere vegetali

Solo come pasta cicatrizzante

Farina di senape

Solo come fungicida

Terpeni

Solo eugenolo, geraniolo e timolo

Feromoni

Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura

Laminarina

Solo per attivare le difese naturali delle piante utili. L’alga bruna dev’essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile

Lecitina

Non ottenuta da organismi geneticamente modificati

Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchio

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

Piretrine

Solo di origine vegetale

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata (Wied)

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

Solo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato

Quassia estratta da Quassia amara

Solo come insetticida, repellente

Repellenti di origine animale o vegetale

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini

Salix spp. Cortex (estratto di corteccia di salice)

Sostanze di base contemplate nell’allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale

Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie.

  2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Cerevisane

Microorganismi naturali, virus inclusi

Non modificati geneticamente

Spinosad

  3. Altre sostanze e misure

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

Acidi grassi (preparati a base di sapone)

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

Anidride carbonica

Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

Sostanze non ottenute per sintesi chimica

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordolese

Quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro

Viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell’arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro

COS-OGA

Etilene

Ammesso solo per:

–
lo sverdimento di banane, kiwi e cachi;
–
lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta;
–
l’induzione della fioritura dell’ananas;
–
l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle

Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III)

Idrogenocarbonato di potassio e di sodio (bicarbonato di potassio/di sodio)

Idrossido di calcio

Maltodestrina

Solo come insetticida e acaricida

Kieselgur (terra diatomacea)

Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive

Cloruro di sodio

Nemici naturali quali Icneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi

Olio di paraffina

Preparati a base di argilla

Perossido di idrogeno

Preparati a base di calcio

Preparati a base di zolfo

Rodenticidi

Solo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali

Sabbia di quarzo

Silicato d’alluminio (caolino)

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Solo come fungicida, insetticida o acaricida.


1 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell’O del DEFR del 1° set. 2016 (RU 2016 3183). Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6349), del 31 ott. 2018 (RU 2018 4367), dal n. II dell’O del DEFR del 23 ott. 2019 (RU 2019 3591) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).
2 RS 916.161
3 RS 817.0

  Allegato 21 

(art. 2)

  Concimi, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 10 gennaio 20012 sui concimi e dell’ordinanza del DEFR del 16 novembre 20073 sul libro dei concimi.

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

1. Concimi aziendali

Letame, liquame Residui del raccolto, concimi verdi Paglia, altro materiale di pacciamatura

Gusci di uova

Soltanto se ottenuti da allevamento all’aperto

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

2.1 Concimi minerali

Fosfato naturale tenero*

Fosfato allumino-calcico*

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)*

Solfato di potassio contenente sale di magnesio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Solfato di potassio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)

Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.)

Calce derivata dalla produzione di zucchero*

Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*

Unicamente di origine naturale

Soluzione di cloruro di calcio*

Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio

Solfato di calcio (gesso) Zolfo elementare*

Unicamente di origine naturale

Cloruro di sodio*

Unicamente salgemma

Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)

Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)

2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale

Letame*

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.

Letame essiccato e pollina essiccata*

Indicazione delle specie animali.

Carbone vegetale***

L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.

Acido umico, acido fulvico

Esclusivamente ottenuti da sali inorganici, da soluzioni senza sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile.

Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*

Indicazione delle specie animali.

Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.

Compost o digestato di rifiuti domestici*

Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**

Torba

Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai.

Substrato di fungaie

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.

Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti

Guano*

Indicazione della specie animale e della provenienza.

Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato.

Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*:

–
farina di sangue***
–
farina di ossa***
–
farina di carne***
–
farina di zoccoli***
–
farina di corna***
–
nero animale**
–
farina di pesce
–
scarti di molluschi

Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile

–
polvere di piume e di peli
–
lana
–
cascami della fabbricazione del feltro
–
pellami (farina di pelli)

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0***

–
peli e crini
–
proteine idrolizzate

Non applicabili alle parti commestibili della coltura

–
latticini

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:

–
farina di panelli di semi oleosi
–
gusci di cacao
–
germi di malto
–
fibre e panelli di cocco
–
vinaccia, melassa
–
fecce

Borlande ed estratti di borlande

Di provenienza svizzera; escluse le borlande con sali ammoniacali

Alghe e prodotti a base di alghe*

Ottenuti direttamente e unicamente mediante:

a.
trattamenti fisici, inclusi l’essicazione, il congelamento e la macinazione;
b.
estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o
c.
fermentazione

Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei)

Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive

Carbone di scisto (xilitolo, lignite)

Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel)

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce

All’occorrenza, l’estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0**

Segatura e trucioli di legno

Risultante da legname non trattato chimicamente.

Compost di corteccia

Risultante da legname non trattato chimicamente.

Cenere di legno

Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi***

2.3 Microelementi

Microelementi*

2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi (funghi, batteri)*

Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.

3. Preparati

Estratti di origine vegetale

Estratti di piante come infusi e tè.

Poltiglie di origine vegetale

Liquido ottenuto dall’omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.

Preparati bio-dinamici

4. Substrati

Substrati

Quota di torba: max. 70 % vol.

5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

5.1
Letame ed escrementi animali
Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore:

Provenienti da aziende biologiche.

a.
utilizza paglia prodotta biologicamente;
b.
osserva le direttive sul foraggiamento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
c.
concede all’ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.
5.2
I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione.
Letame

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.

Letame essiccato e pollina essiccata

Indicazione delle specie animali.

Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina

Indicazione delle specie animali.

Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.

5.3
Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)

Provenienti da aziende biologiche.

5.4
Torba, legname

Non trattati chimicamente.

5.5
Prodotti di origine minerale

Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.

5.6
Acqua, terra
*
Da utilizzare in caso di bisogno comprovato.
**
Limite di determinazione.
***
Solo prodotti autorizzati in virtù dell’art. 11 dell’O dell’10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171).

**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua.


1 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 7 dic. 1998 (RU 1999 292), dal n. I cpv. 1 dell’O del DEFR del 14 dic. 2000 (RU 2001 252), dall’art. 9 dell’O del DEFR del 28 feb. 2001 sul libro dei concimi (RU 2001 722), dal n. I dell’O del DEFR del 13 mar. 2001 (RU 2001 1322), dall’all. 3 dell’O del DEFR del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RU 2007 6311), dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, (RU 2010 5863) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 3979), dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6349), dal n. II dell’O del DEFR del 23 ott. 2019 (RU 2019 3591) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).
2 RS 916.171
3 RS 916.171.1

  Allegato 31 

(art. 3)

  Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

  Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 25 novembre 20132 sugli additivi.

Codice

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

E 153

Carbone vegetale

Non ammesso

Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier

E 160b*

Annatto, bissina, norbissina

Non ammessi

Ammessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette

E 170

Carbonato di calcio

Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti)

Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti)

E 220

Anidride solforosa

Ammessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)

Nei vini di frutta: 100 mg/l (*)

(*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO2

Ammessa soltanto per idromele

Nell’idromele: 100 mg/l (*)

E 224

Metabisolfito di potassio

Ammesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)

Nei vini di frutta: 100 mg/l (*)

(*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO2

Ammesso soltanto per idromele

Nell’idromele: 100 mg/l (*)

E 250

Nitrito di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne

Non in combinazione con E 252

Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg

Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

E 252

Nitrito di potassio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne

Non in combinazione con E 250

Tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg

Tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

E 270

Acido lattico

Ammesso

Ammesso

E 290

Biossido di carbonio

Ammesso

Ammesso

E 296

Acido malico

Ammesso

Non ammesso

E 300

Acido ascorbico

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne

E 301

Ascorbato di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati

E 306*

Estratti ricchi di tocoferolo 

Ammessi soltanto come antiossidante

Ammessi soltanto come antiossidante

E 322*

Lecitine

Ammesse

Soltanto se ottenute da materie prime biologiche

Ammesse soltanto per prodotti lattiero-caseari

Ammesse soltanto se ottenute da materie prime biologiche

E 325

Lattato di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 330

Acido citrico

Ammesso

Ammesso

E 331

Citrato di sodio

Ammesso

Ammesso

E 333

Citrati di calcio

Ammessi

Non ammessi

E 334

Acido tartarico L[(+)–]

Ammesso

Ammesso soltanto per l’idromele

E 335

Tartrati di sodio

Ammesso

Non ammesso

E 336

Tartrati di potassio

Ammessi

Non ammessi

E 341 (i)

Fosfato monocalcico

Ammesso soltanto come agente lievitante

Non ammesso

E 392*

Estratti di rosmarino

Soltanto se di produzione biologica

Soltanto se di produzione biologica

E 400

Acido alginico

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 401

Alginato di sodio

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 402

Alginato di potassio

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 406

Agar-agar

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 407

Carragenina

Ammessa

Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 410*

Farina di semi di carrube

Ammessa

Ammessa

E 412*

Gomma di guar

Ammessa

Ammessa

E 414*

Gomma arabica

Ammessa

Ammessa

E 415

Gomma di xantano

Ammessa

Ammessa

E 417

Gomma di tara

Ammessa soltanto come addensante

Ammessa soltanto come addensante

E 418

Gomma di gellano

Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile

Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile

E 422

Glicerolo

Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi quale sostanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film

Soltanto di origine vegetale

Ammesso soltanto per aromi quale sostanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film

Soltanto di origine vegetale

E 440*(i)

Pectina

Ammessa

Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule

Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule

E 500

Carbonati di sodio

Ammessi

Ammessi

E 501

Carbonati di potassio

Ammessi

Non ammessi

E 503

Carbonati di ammonio

Ammessi

Non ammessi

E 504

Carbonati di magnesio

Ammessi

Non ammessi

E 509

Cloruro di calcio

Non ammesso

Ammesso soltanto come coagulante del latte

E 516

Solfato di calcio

Ammesso soltanto come eccipiente

Non ammesso

E 524

Idrossido di sodio

Ammesso soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell’acidità negli aromi biologici

Non ammesso

E 551

Biossido di silicio

Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per aromi

Ammesso soltanto per aromi

E 553b

Talco

Ammesso

Ammesso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne

E 901

Cera d’api

Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologica

Non ammessa

E 903

Cera di carnauba

Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari e involucro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è sottoposta a una refrigerazione estrema (secondo l’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20193 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC))

Non ammessa

E 938

Argon

Ammesso

Ammesso

E 939

Elio

Ammesso

Ammesso

E 941

Azoto

Ammesso

Ammesso

E 948

Ossigeno

Ammesso

Ammesso

E 968

Eritritolo

Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

* Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

  Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

  1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

Acqua

Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

Cloruro di calcio

Ammesso soltanto come coagulante

Non ammesso

Carbonato di calcio

Ammesso

Non ammesso

Idrossido di calcio

Ammesso

Non ammesso

Gesso agricolo

Ammesso soltanto per la produzione di zucchero

Non ammesso

Solfato di calcio

Ammesso soltanto come coagulante

Non ammesso

Cloruro di magnesio (o nigari)

Ammesso soltanto come coagulante

Non ammesso

Carbonati di potassio

Ammessi soltanto per l’essicazione dell’uva

Non ammessi

Carbonato di sodio

Ammesso

Ammesso

Acido lattico

Non ammesso

Ammesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio

Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione

Ammesso soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetali

Non ammesso

Acido citrico

Ammesso

Ammesso

Idrossido di sodio

Ammesso soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali

Non ammesso

Acido solforico

Ammesso soltanto per la produzione di zucchero

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina

Estratto di luppolo

Ammesso soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero

Se disponibile di produzione biologica

Non ammesso

Estratto di resina di pino

Ammesso soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero

Se disponibile di produzione biologica

Non ammesso

Acido cloridrico

Non ammesso

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas

Idrossido di ammonio

Non ammesso

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina

Perossido di idrogeno

Non ammesso

Ammesso soltanto per la produzione di gelatina

Biossido di carbonio

Ammesso

Ammesso

Azoto

Ammesso

Ammesso

Etanolo

Ammesso soltanto come solvente

Ammesso soltanto come solvente

Acido tannico

Ammesso soltanto come ausiliare di filtrazione

Non ammesso

Albumina d’uovo

Ammesso

Non ammesso

Proteina di piselli

Ammessa soltanto per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e aceto di frutta

Non ammessa

Caseina

Ammesso

Non ammesso

Gelatina

Ammesso

Non ammesso

Colla di pesce

Ammesso

Non ammesso

Oli vegetali

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

Ammesso

Non ammesso

Carbone attivato

Ammesso

Non ammesso

Talco

Ammesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b

Non ammesso

Bentonite

Ammessa

Ammessa soltanto come regolatore della fermentazione dell’idromele

Cellulosa

Ammessa

Ammessa soltanto per la produzione di gelatina

Terra di diatomee

Ammessa

Ammessa soltanto per la produzione di gelatina

Perlite

Ammessa

Ammessa soltanto per la produzione di gelatina

Gusci di nocciole

Ammessi

Non ammessi

Farina di riso

Ammessa

Non ammessa

Cera d’api

Ammessa soltanto come distaccante

Soltanto da apicoltura biologica

Non ammessa

Cera di carnauba

Ammessa soltanto come distaccante

Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche

Non ammessa

Acido acetico/aceto

Non ammesso

Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica

Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM

Tiamina cloridrato

Ammessa solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere

Ammessa solo nella fabbricazione di idromele

Fosfato di diammonio

Ammesso solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere

Ammesso solo nella fabbricazione di idromele

Fiori di fieno in polvere

Non ammessi

Ammessi soltanto per la formazione dell’occhiatura nella produzione di formaggio.

Soltanto se di produzione biologica.

Fibre di legno

Ammesse

Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

Ammesse

Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

  2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Legno, trucioli e segatura di legname non trattato

Produzione di fumo per l’affumicatura

Colle di origine naturale

Etichettatura delle forme di formaggio

Coloranti naturali ai sensi dell’articolo 95 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari di origine animale

Colorazione dei gusci delle uova

Gommalacca

Agente di rivestimento per uova

Idrossido d’ammonio

Sostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova

Silicati di calcio e di magnesio

Agente di rivestimento per uova

Cenere

Trattamento della crosta di formaggio

Grassi animali naturali

Agente di rivestimento per uova

Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari

Designazione di uova, carne e formaggio

  Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

  1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante trasformazione:

  1.1. Frutti e semi commestibili

Ghiande (Quercus spp.)

Noci di cola (Cola acuminata)

Uva spina (Ribes crispa L.)

Frutti della passione (Passiflora edulis)

Lamponi essiccati (Rubus idaeus L.)

Ribes rosso essiccato (Ribes rubrum L.)

  1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili

Pepe del Perù (Schinus molle L.)

Semi di rafano (Armoracia rusticana)

Alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum)

Fiori di cartamo (Cartamus tinctoris)

Crescione acquatico (Nasturtium officinale)

  1.3. Prodotti vari

Alghe, compresa la zostera marina, ammesse per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche

  2. Prodotti vegetali

  2.1. Grassi ed oli, raffinati o meno ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

Cacao (Theobroma cacao)

Cocco (Cocos nucifera)

Olivo (Olea europea)

Girasole (Helianthus annuus)

Palma (Elaeis guineensis)

Colza (Brassica napus, rapa)

Cartamo (Carthamus tinctorius)

Sesamo (Sesamum indicum)

Soia (Glycine max)

  2.2. Zuccheri, amidi, e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi

Fruttosio

Cialde di riso

Sfoglie di pane azzimo

Amido di riso e granoturco ceroso, chimicamente non modificati

  2.3. Prodotti vari

Proteina di piselli (Pisum ssp.)

Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch, preparato a base di frutti e aromi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c

  3. Prodotti animali

Animali acquatici, non di acquacoltura, ammessi per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche.

Gelatina

Siero di latte disidratato

Budella


1 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 28 ott. 2015 (RU 2015 4519), dal n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 1° set. 2016 (RU 2016 3183), dal n. II cpv. 1 delle O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6349), del 31 ott. 2018 (RU 2018 4367), dal n. II dell’O del DEFR del 23 ott. 2019 (RU 2019 3591) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).
2 RS 817.022.31
3 RS 916.201
4 RS 817.022.11
5 RS 817.022.108

  Allegato 3a1 

(art. 3a)

  Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Denominazione

Condizioni per l’uso

lievito primario

preparazioni/formulazioni di lievito

Cloruro di calcio

Ammesso

Non ammesso

Biossido di carbonio

Ammesso

Ammesso

Acido citrico

Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito

Non ammesso

Acido lattico

Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito

Non ammesso

Azoto

Ammesso

Ammesso

Ossigeno

Ammesso

Ammesso

Fecola di patate

Ammessa soltanto per la filtrazione

Soltanto da produzione biologica

Ammessa soltanto per la filtrazione

Soltanto da produzione biologica

Carbonati di sodio

Ammessi soltanto per regolare il pH

Ammessi soltanto per regolare il pH

Oli vegetali

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto da produzione biologica

Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto da produzione biologica


1 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Aggiornato dal n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).

  Allegato 3b1 


1 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  Allegato 41 


1 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  Allegato 4a1 


1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6349). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5461).

  Allegato 51 

(art. 4a cpv. 1)

  Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.

  1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali

  11 Principi generali

1.
Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
2.
Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’allegato 8.
3.
Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l’ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.

  12 Mammiferi

1.
La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un’età superiore a una settimana.
2.
Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell’allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.

  13 Pollame

1.
I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
a.
almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev’essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
b.
le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
c.
ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
4800 polli da ingrasso,
3000 galline ovaiole,
5200 faraone,
4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
3200 altre anatre,
2500 oche o tacchini;
d.
la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m2.
2.
La densità d’occupazione nel ricovero è di 5 animali per m2 di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m2 se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d’occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l’ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m2.
3.
La superficie pascolativa deve essere di 5 m2 per gallina ovaiola, di 10 m2 per tacchino compresa un’area ombreggiata di almeno 1/3 m2 e di 2 m2 per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
4.
Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm2 di superficie di nido per ogni animale.
5.
6.
A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell’effettivo.
7.
Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l’illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8.
Sia all’interno del ricovero che durante l’uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9.
Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d’acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
10.
Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d’uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

  2 Alimentazione

1.
La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2.
Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3.
La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4.
Solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B numero 1 lettere a e k possono essere usati come additivi nella fabbricazione di insilati.
5.
Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
6.
Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g), i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
7.
Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l’impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.

1 Introdotto dal n. II dell’O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 9 nov. 2005 (RU 2005 5531), dal n. I dell’O del DEFR del 26 mag. 2008 (RU 2008 2907) e dal n. I cpv. 1 dell’O del DEFR del 12 nov. 2008 (RU 2008 5829), dal n. III cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357) e dal n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).
2 RS 910.13

  Allegato 61 

(art. 4a cpv. 2)

  Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno

  1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera E numeri 3, 4 e 5 OPD2. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD, le esigenze si applicano per analogia.

  2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera E numero 6 OPD.

Animali

Superficie totale (stalla e corte) almeno m2/animale

Scrofe da allevamento non in lattazione

  2,8

Verri da allevamento

10

Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg

  1,65

Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg

  1,10

Suinetti svezzati

  0,80

  3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B OPD.


1 Introdotto dal n. II dell’O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).
2 RS 910.13

  Allegato 71 

(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

  Materie prime e additivi per alimenti per animali

  Parte A: Materie prime per alimenti per animali

  1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

–
Conchiglie marine calcaree
–
Maërl
–
Litotamnio
–
Gluconato di calcio
–
Carbonato di calcio
–
Ossido di magnesio (magnesio anidro)
–
Solfato di magnesio
–
Cloruro di magnesio
–
Carbonato di magnesio
–
Fosfato monocalcico defluorato
–
Fosfato bicalcico defluorato
–
Fosfato di calcio e di magnesio
–
Fosfato di magnesio
–
Mono sodio fosfato
–
Fosfato di calcio e di sodio
–
Cloruro di sodio
–
Bicarbonato di sodio
–
Carbonato di sodio
–
Solfato di sodio
–
Cloruro di potassio

  2. Altre materie prime per alimenti per animali

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise:

–
Saccharomyces cerevisiae
–
Saccharomyces carlsbergiensis

  Parte B: Additivi per alimenti per animali

Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall’ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.

  Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale: a) conservanti

Codice

Categoria/ gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

E 200

1a

Acido sorbico

E 236

1a

Acido formico

E 237

1a

Formiato di sodio

E 260

1a

Acido acetico

E 270

1a

Acido lattico

E 280

1a

Acido propionico

E 330

1a

Acido citrico

Gruppo funzionale: b) antiossidanti:

Codice

Categoria/gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

1b306(i)

1b

Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo

1b306(ii)

1b

Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)

Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti

Codice

Categoria/ gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

E 535

1

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E 551b

1

Silice colloidale

E 551c

1

Kieselgur (terra diatomacea purificata)

1m558

1

Bentonite

E 559

1

Argille caolinitiche esenti da amianto

E 560

1

Miscele naturali di steatite e clorite

E 561

1

Vermiculite

E 562

1

Sepiolite

E 566

1

Natrolite-fonolite

1g568

1

Clinoptilolite di origine sedimentaria

E 599

1

Perlite

Gruppo funzionale: k) additivi per l’insilamento

Codice

Categoria/ gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

1k

Enzimi e microorganismi

Ammessi per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione

  Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

Codice

Categoria/ gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

2b

Sostanze aromatizzanti:

Solo estratti di prodotti agricoli

  Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogochimicamente definite

Codice

Categoria/ gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

3a

Vitamine e provitamine

–
Derivati da prodotti agricoli.
–
Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici.

– Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti.

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Codice

Categoria/ gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

E1

Ferro

3b

–
Ossido ferrico
–
Carbonato ferroso
–
Solfato ferroso, eptaidrato
–
Solfato ferroso, monoidrato

E2

Iodio

3b

–
Iodato di calcio, anidro
–
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti, senz’acqua

E3

Cobalto

3b

–
Acetato di cobalto (II) tetraidrato
–
Carbonato di cobalto (II)
–
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato
–
Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (2:3)
–
Solfato di cobalto (II) eptaidrato

E4

Rame

3b

–
Carbonato basico di rame, monoidrato
–
Ossido rameico
–
Solfato di rame, pentaidrato
–
Dicloruro di rame triidrossido

E5

Manganese

3b

–
Carbonato manganoso
–
Ossido manganoso
–
Solfato manganoso, monoidrato

E6

Zinco

3b

–
Ossido di zinco
–
Solfato di zinco, monoidrato
–
Solfato di zinco, eptaidrato
–
Octaidrossicloruro di zinco monoidrato

E7

Molibdeno

3b

–
Molibdato di sodio

E8

Selenio

3b

–
Selenato di sodio
–
Selenito di sodio

Selenio in forma organica ottenuto da Saccharomyces cerevisiae (lievito al selenio inattivato)

  Categoria 4: Additivi zootecnici

Codice

Gruppo funzionale

Sostanza

Descrizione e condizioni per l’uso

4a, 4b, 4c, 4d

Enzimi e microorganismi nella categoria degli «Additivi zootecnici»


1 Introdotto dal n. II dell’O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 3979) e dal n. III cpv. 2 dell’O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).
2 RS 916.307
3 RS 916.307.1

  Allegato 81 

(art. 4c)

  Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

  1. Prodotti autorizzati

–
saponi a base di sodio e di potassio;
–
acqua e vapore;
–
latte di calce;
–
ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
–
soda caustica;
–
potassa caustica;
–
perossido di idrogeno;
–
essenze naturali di vegetali;
–
acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
–
alcole;
–
acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
–
acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
–
formaldeide;
–
carbonato di sodio;
–
calce viva;
–
calce.

  2. Sono autorizzati inoltre

–
prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli;
–
prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche2.

1 Introdotto dal n. II dell’O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).
2 L’elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch

  Allegato 91 

(art. 16c e 16f)

  Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice)

2. Importazione secondo: ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) □ ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □

3. Numero di serie del certificato di controllo

4. Esportatore (nome e indirizzo)

5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)

6. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)

7. Paese di origine

8. Paese di esportazione

9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata

10. Paese di destinazione

11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)

12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)

13. Descrizione dei prodotti

Voce di tariffa Denominazione Numero di colli Numero del lotto Peso netto

commerciale

14. Numero del container

15. Numero del sigillo doganale

16. Peso lordo

17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera

Modalità

Identificazione

Documento di trasporto internazionale

18. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1

Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall’articolo 16d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/20072.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell’ente o dell’autorità preposta al rilascio

19. Deposito doganale □ Perfezionamento attivo □

Nome e indirizzo dell’operatore:

Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):

Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

20. Esame dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera

Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell’importazione e ufficio doganale competente).

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro

21. Dichiarazione del primo destinatario

Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome della società

Data

Nome e firma del responsabile

  Parte B: Estratto del certificato di controllo

Confederazione Svizzera Estratto n. del certificato di controllo

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice)

2. Importazione secondo: ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) □ ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □

3. Numero di serie del certificato di controllo di base

4. Società che ha suddiviso in più lotti l’invio originale (nome e indirizzo)

5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)

6. Importatore dell’invio originale (nome, indirizzo e codice EORI)

7. Paese di origine dell’invio originale

8. Paese di esportazione

9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata

10. Paese di destinazione

11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)

12. Descrizione dei prodotti

Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell’invio originale

13. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente

Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell’ente competente

14. Dichiarazione del destinatario del lotto

Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome della società

Data:

Nome e firma del responsabile


1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 25 nov. 2002 (RU 2002 4292). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
2 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10 giu. 2013, pag. 1.

  Allegato 101 

(art. 16i)

  Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento


1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).

  Allegato 111 


1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 18 nov. 2009 (RU 2009 6337). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

  Allegato 121 

(art. 4e)

  Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

  1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di certificazione

Numero di imprese registrate per ente di certificazione

Numero di imprese registrate

Numero di controlli ordinari

Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi

Numero totale di controlli

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli *

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli *

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli *

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Ente di certificazione

Numero di controlli effettuati senza preavviso

Numero di campioni analizzati

Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Ente di certificazione

Numero di irregolarità o di infrazioni constatate(1)

Numero di misure applicate alla partita non conforme o all’intero ciclo di produzione(2)

Numero di misure applicate all’impresa(3)

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

Produttori agricoli*

Trasformatori**

Importatori

Esportatori

Altre imprese***

(1)
Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l’applicazione di una misura.
(2)
Ove sia constatata un’irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, riguardo alla quale l’ente di certificazione assicuri che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico.
(3)
Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, riguardo alla quale l’ente di certificazione vieti all’impresa interessata di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità preposta all’esecuzione.
*
«Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.
**
«Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.
***
«Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).


 RU 1977 2519


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.2 RS 910.183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).4 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).5 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).6 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4292).7 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).8 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).9RU 2006 516510RU 2011 5975. Abrogata dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).11RU 2012 635712 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4519).13 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367).14 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).15RU 2016 318316 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367).


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Questo testo è in vigore.
Decisione 22 settembre 1997
Entrata in vigore 1 gennaio 1998
Fonte RU 1997 2519
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Revisioni

01.01.1998
Ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
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