[232.148]
Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale
(RT-IPI)
del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2016)
Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997
Art. 1 Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica alle tasse che l'IPI riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.
Art. 1a1Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307).
2 RS 172.041.1
Art. 2 Determinazione delle tasse
1 Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19921 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20013 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19544 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20095 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.6
2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.7
3 Il Consiglio dell'IPI può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'IPI, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.8
1 RS 231.2
2 RS 232.11
3 RS 232.12
4 RS 232.14
5 RS 935.62
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2010, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).
8 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).
Art. 3 Pagamento
1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI.
2 Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 19921 sulle topografie, della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 20013 sul design4, della LBI5 e delle rispettive ordinanze.
Art. 4 Modi di pagamento
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:
- a.1
- mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI;
- b.
- mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
Art. 5 Dati inerenti al pagamento
1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l'allegato.1
2 Se i dati necessari mancano, l'IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).
Art. 6 Data e validità del pagamento
1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato.
2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPI.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).
2 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
3 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).
Art. 6a1Pagamento mediante autorizzazione di addebito
1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall'IPI in base a un'autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l'autorizzazione riguardi una tassa per la quale l'IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.
2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all'occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell'IPI.
3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l'IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'IPI può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.
4 L'IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001 (RU 2001 2385). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
Art. 7 Pagamento tempestivo
1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'IPI non accetta pagamenti parziali; ove l'equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.1
2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
2 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
Art. 81
1 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).
Art. 8a1Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica
1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'IPI può accordare una riduzione delle tasse.
2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.2
1 Introdotto dal n. I del R dell'IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).
Art. 9 Disposizioni transitorie
1 L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.
2 Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'IPI.
1 Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Allegato1
(art. 2 cpv. 1)
I. Tasse riscosse in materia di marchi
Articolo | Oggetto | Codice | Fr. | |
Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1 | LPM2 OPM3 | Tassa di deposito | 1000 | 550.- |
Art. 18 cpv. 2 | OPM | Tassa di classe | 1100 | 100.- |
Art. 18a | OPM | Tassa per la procedura d'esame accelerata | 1200 | 400.- |
Art. 31 cpv. 2 | LPM | Tassa d'opposizione | 1300 | 800.- |
Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4 | LPM OPM | Tassa di proroga | 1400 | 700.- |
Art. 26 cpv. 5 | OPM |
| 1450 | 50.- |
Art. 17a | OPM | Tassa di proseguimento della procedura | 1500 | 100.- |
Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4 | LPM OPM | Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale | 1600 | 100.- |
Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7 | LPM PM4 | Tassa individuale per la designazione della Svizzera | ||
| 1700 | 450.- | ||
| 1730 | 50.- | ||
per il rinnovo | 1760 | 500.- | ||
II. Emolumenti riscossi in materia di design
Articolo | Oggetto | Codice | Fr. | |
Art. 17 cpv. 1 | ODes5 | Emolumento di registrazione | ||
Art. 19 cpv. 2 Art. 17 cpv. 2 lett. a | LDes6 ODes |
| ||
- per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo | 3000 | 200.- | ||
- per ogni design supplementare di un deposito cumulativo | 3100 | 100.- | ||
|
| 700.- | ||
Art. 17 cpv. 2 lett. b | ODes |
| 3300 | 20.- |
Art. 21 cpv. 3 | ODes | Emolumento per il rinnovo della protezione | ||
| ||||
- per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo | 3400 | 200.- | ||
- per ogni design supplementare di un deposito cumulativo | 3500 | 100.- | ||
| 3600 | 700.- | ||
Art. 21 cpv. 3 | ODes |
| 3650 | 50.- |
Art. 31 cpv. 2 | LDes | Emolumento per il proseguimento della procedura | 3700 | 100.- |
III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione
Articolo | Oggetto | Codice | Fr. | |
Art. 138 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c | LBI7 OBI8 OBI OBI OBI | Tassa di deposito | 2000 | 200.- |
Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 31a Art. 53a cpv. 1 Art. 61a cpv. 2 | OBI OBI OBI OBI | Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall'undicesima | 2030 | 50.- |
Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2 | OBI OBI OBI | Tassa di ricerca | 2060 | 500.- |
Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a | OBI OBI | Tassa d'esame | 2100 | 500.- |
Art. 63 cpv. 2 | OBI | Tassa per la procedura d'esame accelerata | 2150 | 200.- |
Art. 73 cpv. 2 | OBI | Tassa d'opposizione | 2200 | 800.- |
Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3 Art. 118 cpv. 2 Art. 118a | OBI OBI OBI OBI OBI | Tassa annuale | ||
| 2340 | 100.- | ||
| 2350 | 150.- | ||
| 2360 | 200.- | ||
| 2370 | 250.- | ||
| 2380 | 300.- | ||
| 2390 | 350.- | ||
| 2400 | 400.- | ||
| 2410 | 450.- | ||
| 2420 | 500.- | ||
| 2430 | 550.- | ||
| 2440 | 600.- | ||
| 2450 | 650.- | ||
| 2460 | 700.- | ||
| 2470 | 750.- | ||
| 2480 | 800.- | ||
| 2490 | 850.- | ||
| 2500 | 900.- | ||
Art. 18 cpv. 3 | OBI | soprattassa | 2550 | 50.- |
Art. 46a cpv. 2 | LBI | Tassa di proseguimento della procedura | 2600 | 100.- |
Art. 15 cpv. 2 | OBI | Tassa di reintegrazione | 2650 | 500.- |
Art. 96 cpv. 3 | OBI | Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale | 2700 | 500.- |
Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1 | LBI OBI | Tassa di trasmissione | 2800 | 100.- |
Art. 140h cpv. 1 | LBI | Tassa di deposito per certificati di protezione complementari | 2900 | 2500.- |
Art. 140h cpv. 1 Art. 127l | LBI OBI | Tasse annuali per certificati di protezione complementari | 2910 | |
| 950.- | |||
| 1000.- | |||
| 1050.- | |||
| 1100.- | |||
| 1150.- | |||
Art. 127l cpv. 3 | OBI |
| 2950 | 50.- |
IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti
Articolo | Oggetto | Codice | Fr. | |
Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1 | LCB9 LCB | Emolumento per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti | 5000 | 200.- |
IV. Tasse per le topografie
Articolo | Oggetto | Codice | Fr. | |
Art. 14 cpv. 2 | LTo10 | Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione | 4500 | 450.- |
V. Tassa diverse di cancelleria
Oggetto | Codice | Fr. |
Autenticazione da parte della Cancelleria federale | 5100 | spese |
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato | ||
| 5200 | 15.- |
| 5300 | fino al 50 % della tassa dovuta |
Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore
Articolo | Oggetto | Codice | Fr. | |
Art. 13 cpv. 1 | LIPI | Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione | ||
| 4000 | 15.- | ||
Ricorso a esperti esterni | 4100 | spese | ||
1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
2 RS 232.11
3 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111).
4 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all'Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4).
5 O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).
6 RS 232.12
7 RS 232.14
8 RS 232.141
9 RS 935.62
10 RS 231.2
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 13.02.2019