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RS 232.148 Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

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[232.148]

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

(RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2016)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI1),

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

ordina:

  Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'IPI riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

  Art. 1a1Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti.


1 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307).
2 RS 172.041.1

  Art. 2 Determinazione delle tasse

1 Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19921 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20013 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19544 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20095 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.6

2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.7

3 Il Consiglio dell'IPI può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'IPI, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.8


1 RS 231.2
2 RS 232.11
3 RS 232.12
4 RS 232.14
5 RS 935.62
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2010, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).
8 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

  Art. 3 Pagamento

1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI.

2 Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 19921 sulle topografie, della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 20013 sul design4, della LBI5 e delle rispettive ordinanze.


1 RS 231.2
2 RS 232.11
3 RS 232.12
4 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).
5 RS 232.14

  Art. 4 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a.1
mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI;
b.
mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

  Art. 5 Dati inerenti al pagamento

1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l'allegato.1

2 Se i dati necessari mancano, l'IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

  Art. 6 Data e validità del pagamento

1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato.

2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPI.1

3 ...2

4 ...3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).
2 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
3 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

  Art. 6a1Pagamento mediante autorizzazione di addebito

1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall'IPI in base a un'autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l'autorizzazione riguardi una tassa per la quale l'IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.

2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all'occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell'IPI.

3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l'IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'IPI può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

4 L'IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.


1 Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001 (RU 2001 2385). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

  Art. 7 Pagamento tempestivo

1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'IPI non accetta pagamenti parziali; ove l'equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.1

2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

3 ...2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
2 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).

  Art. 81

1 Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

  Art. 8a1Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'IPI può accordare una riduzione delle tasse.

2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.2


1 Introdotto dal n. I del R dell'IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

  Art. 9 Disposizioni transitorie

1 L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

2 Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'IPI.

3 …1


1 Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

  Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

  Allegato1

(art. 2 cpv. 1)

  I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo

Oggetto

Codice

Fr.

Art. 28 cpv. 3

Art. 18 cpv. 1

LPM2

OPM3

Tassa di deposito

1000

550.-

Art. 18 cpv. 2

OPM

Tassa di classe

1100

100.-

Art. 18a

OPM

Tassa per la procedura d'esame accelerata

1200

400.-

Art. 31 cpv. 2

LPM

Tassa d'opposizione

1300

800.-

Art. 10 cpv. 2

Art. 26 cpv. 4

LPM

OPM

Tassa di proroga

1400

700.-

Art. 26 cpv. 5

OPM

-
supplemento

1450

50.-

Art. 17a

OPM

Tassa di proseguimento della procedura

1500

100.-

Art. 45 cpv. 2

Art. 47 cpv. 4

LPM

OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale

1600

100.-

Art. 45 cpv. 2

Art. 8 cpv. 7

LPM

PM4

Tassa individuale per la designazione della Svizzera

-
per tre classi

1700

450.-

-
per ogni classe supplementare

1730

50.-

per il rinnovo

1760

500.-

  II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo

Oggetto

Codice

Fr.

Art. 17 cpv. 1

ODes5

Emolumento di registrazione

Art. 19 cpv. 2

Art. 17 cpv. 2 lett. a

LDes6

ODes

-
Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°-5° anno)

- per un design depositato separatamente oppure

per il primo design di un deposito cumulativo

3000

200.-

- per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3100

100.-

ma al massimo
3200

700.-

Art. 17 cpv. 2 lett. b

ODes

-
Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda

3300

20.-

Art. 21 cpv. 3

ODes

Emolumento per il rinnovo della protezione

-
per il secondo periodo (6°-10° anno), il terzo periodo (11°-15° anno), il quarto periodo (16°-20° anno) e il quinto periodo (21°-25° anno) per ogni periodo di protezione:

- per un design depositato separatamente oppure

per il primo design di un deposito cumulativo

3400

200.-

- per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3500

100.-

ma al massimo

3600

700.-

Art. 21 cpv. 3

ODes

-
Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione

3650

50.-

Art. 31 cpv. 2

LDes

Emolumento per il proseguimento della procedura

3700

100.-

  III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione

Articolo

Oggetto

Codice

Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c

Art. 17a cpv. 1 lett. a

Art. 49 cpv. 1

Art. 118 cpv. 1 lett. a

Art. 124 cpv. 1 lett. c

LBI7

OBI8

OBI

OBI

OBI

Tassa di deposito

2000

200.-

Art. 17a cpv. 1 lett. b

Art. 31a

Art. 53a cpv. 1

Art. 61a cpv. 2

OBI

OBI

OBI

OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall'undicesima

2030

50.-

Art. 53 cpv. 1

Art. 57 cpv. 2

Art. 59 cpv. 2

OBI

OBI

OBI

Tassa di ricerca

2060

500.-

Art. 17a cpv. 1 lett. c

Art. 61a

OBI

OBI

Tassa d'esame

2100

500.-

Art. 63 cpv. 2

OBI

Tassa per la procedura d'esame accelerata

2150

200.-

Art. 73 cpv. 2

OBI

Tassa d'opposizione

2200

800.-

Art. 17a cpv. 1 lett. e

Art. 18

Art. 18a cpv. 3

Art. 118 cpv. 2

Art. 118a

OBI

OBI

OBI

OBI

OBI

Tassa annuale

-
per il 4° anno a contare dal deposito

2340

100.-

-
per il 5° anno a contare dal deposito

2350

150.-

-
per il 6° anno a contare dal deposito

2360

200.-

-
per il 7° anno a contare dal deposito

2370

250.-

-
per l'8° anno a contare dal deposito 

2380

300.-

-
per il 9° anno a contare dal deposito

2390

350.-

-
per il 10° anno a contare dal deposito

2400

400.-

-
per l'11° anno a contare dal deposito

2410

450.-

-
per il 12° anno a contare dal deposito

2420

500.-

-
per il 13° anno a contare dal deposito

2430

550.-

-
per il 14° anno a contare dal deposito

2440

600.-

-
per il 15° anno a contare dal deposito

2450

650.-

-
per il 16° anno a contare dal deposito

2460

700.-

-
per il 17° anno a contare dal deposito

2470

750.-

-
per il 18° anno a contare dal deposito

2480

800.-

-
per il 19° anno a contare dal deposito

2490

850.-

-
per il 20° anno a contare dal deposito

2500

900.-

Art. 18 cpv. 3

OBI

soprattassa

2550

50.-

Art. 46a cpv. 2

LBI

Tassa di proseguimento della procedura

2600

100.-

Art. 15 cpv. 2

OBI

Tassa di reintegrazione

2650

500.-

Art. 96 cpv. 3

OBI

Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale

2700

500.-

Art. 133 cpv. 2

Art. 121 cpv. 1

LBI

OBI

Tassa di trasmissione

2800

100.-

Art. 140h cpv. 1

LBI

Tassa di deposito per certificati di protezione complementari

2900

2500.-

Art. 140h cpv. 1

Art. 127l

LBI

OBI

Tasse annuali per certificati di protezione complementari

2910

-
per il 1° anno

950.-

-
per il 2° anno

1000.-

-
per il 3° anno

1050.-

-
per il 4° anno

1100.-

-
per il 5° anno

1150.-

Art. 127l cpv. 3

OBI

-
soprattassa

2950

50.-

  IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo

Oggetto

Codice

Fr.

Art. 12 cpv. 1

Art. 19 cpv. 1

LCB9

LCB

Emolumento per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

5000

200.-

  IV. Tasse per le topografie

Articolo

Oggetto

Codice

Fr.

Art. 14 cpv. 2

LTo10

Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione

4500

450.-

  V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto

Codice

Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale

5100

spese

Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato

-
inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato

5200

15.-

Soprattassa per richieste urgenti

5300

fino al 50 % della tassa dovuta

  Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore

Articolo

Oggetto

Codice

Fr.

Art. 13 cpv. 1

LIPI

Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione

-
per ogni periodo di 5 minuti già iniziato

4000

15.-

Ricorso a esperti esterni

4100

spese


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1049).
2 RS 232.11
3 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.111).
4 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all'Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4).
5 O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).
6 RS 232.12
7 RS 232.14
8 RS 232.141
9 RS 935.62
10 RS 231.2


Stato 1° luglio 2016

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Infomazioni supplementari

Questo testo non è in vigore!
Abbreviazione RT-IPI
Decisione 28 aprile 1997
Entrata in vigore 1 gennaio 1998
Fonte RU 1997 2173
Decisione abr. 2 dicembre 2016
Abrogazione 1 gennaio 2017
Fonte abr. RU 2016 4845
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

non più in vigore 01.07.2016 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2008 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2008
non più in vigore 01.01.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2005 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2002 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2002
non più in vigore 01.01.2000
non più in vigore 01.01.1998
  • 1
  • 2
0

Revisioni

01.01.2017
Ordinanza dell’IPI del 2 dicembre 2016 sulle tasse (OTa-IPI)
 
01.01.1998 - 01.01.2017
Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)
 
01.01.1996 - 01.01.1998
Ordinanza del 25 ottobre 1995 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OT-IPI)
 
01.01.1978 - 01.01.1996
Ordinanza del 19 ottobre 1977 sulle tasse dell’Ufficio federale della proprietà intellettuale e della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e die diritti affini (Ordinanza sulle tasse in materia di proprietà intellettuale, OTPI)
 
01.08.1972 - 01.01.1978
Ordinanza del 10 giugno 1972 concernente talune tasse dell’Ufficio federale della proprietà intellettuale
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 13.02.2019

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