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RS 0.142.391 Accordo del 29 maggio 1996 tra il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania, il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia, il Governo della Repubblica d’Austria, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sul permesso di transito e di trasporto di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina

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0.142.391

Traduzione1

Accordo

tra il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania, il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia, il Governo della Repubblica d’Austria, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sul permesso di transito e di trasporto in transito di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina

Concluso a Bonn il 29 maggio 1996

Entrato in vigore il 1° luglio 1996

(Stato 1° luglio 1996)

Il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania, il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia, il Governo della Repubblica d’Austria, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia,

(detti in seguito: parti contraenti)

hanno convenuto quanto segue:

  Sezione A Transito di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina

  Art. 1 Transito ai fini del rimpatrio

(1) Le parti contraenti permettono gratuitamente, conformemente alla presente sezione, il transito di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina attraverso il loro territorio nazionale ai fini del rimpatrio.

(2) Condizione per il transito è il possesso di un passaporto valido della Repubblica di Bosnia-Erzegovina nel quale è iscritta l’annotazione in merito alla qualità di rimpatriato verso la Bosnia-Erzegovina.

(3) Lo Stato della dimora temporanea si obbliga a riaccettare la persona se non è garantita la continuazione del viaggio attraverso eventuali Stati terzi oppure l’entrata nello Stato di destinazione.

(4) Non è necessario un visto di transito delle parti contraenti.

  Art. 2 Ripetuti transiti per occasione speciale

È permesso gratuitamente il transito ripetuto di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina anche a scopo di visita nello Stato di destinazione. Condizione è il possesso di un passaporto valido della Repubblica di Bosnia-Erzegovina da cui risulti il permesso di ritorno nello Stato della dimora temporanea. L’articolo 1 capoverso 3 si applica per analogia.

  Art. 3 Obbligo di registrazione

Le parti contraenti registrano i dati personali (cognome, nome, data e luogo di nascita), il tipo e il numero del passaporto al fine di rispettare la garanzia di riaccettazione conformemente all’articolo 1 capoverso 3.


  Sezione B Trasporto in transito

  Art. 4

(1) Le parti contraenti permettono il trasporto in transito di persone di cui all’articolo 1 attraverso il territorio nazionale se un’altra parte contraente ne fa richiesta ed è garantita l’accettazione in eventuali Stati di transito o nello Stato di destinazione.

(2) Il trasporto in transito può essere negato se, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, la persona da trasferire:

1.
rischia di essere sottoposta a trattamento inumano o a pena di morte oppure
2.
fosse minacciata nella sua vita o libertà a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche;
3.
dovesse essere oggetto di un perseguimento penale in seguito a un reato.
In ogni caso alla parte contraente viene confermato che i trasporti in transito non avverranno se esistono tali condizioni.

(3) Non è necessario un visto di transito delle parti contraenti richieste.

(4) Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate alla parte contraente richiedente se avvenissero o fossero successivamente rilevati fatti contrari al trasporto in transito oppure se la continuazione del viaggio o l’accettazione da parte dello Stato di destinazione non sono più garantiti.

  Art. 5 Procedura di riaccettazione

(1) La domanda di trasporto in transito giusta l’articolo 4 deve essere presentata per scritto alle parti contraenti richieste. Per quanto possibile, la domanda deve contenere i dati personali del rifugiato di guerra della Bosnia-Erzegovina (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio) come anche la dichiarazione che sono adempiute le condizioni giusta il capoverso 1 dell’articolo 4 e che non sono noti motivi di rifiuto giusta il capoverso 2 dell’articolo 4. Inoltre devono essere indicati il valico di confine e il momento preciso della consegna nonché, in caso di trasporto in transito previsto in un aeroporto di un’altra parte contraente, i dati sul volo (giorno, numero del volo, orario di partenza e di arrivo) come anche i dati di eventuali accompagnatori ufficiali.

(2) Le parti contraenti richieste rispondono immediatamente alla parte contraente richiedente in merito all’accettazione, indicando il valico di confine e il momento esatto dell’accettazione, oppure in merito al rifiuto dell’accettazione e ai motivi del rifiuto.

(3) La consegna avviene ai valichi di confine dei rispettivi Stati di transito o di destinazione da parte dei rappresentanti delle autorità competenti delle parti contraenti richieste o richiedenti.

  Art. 6 Mezzi di trasporto, accompagnamento

(1) Il transito conformemente agli articoli 1 e 2 è permesso anche mediante mezzi di trasporto personali.

(2) Nel caso dell’articolo 4, il trasporto in transito attraverso il territorio nazionale della parte contraente richiesta può avvenire di massima con mezzi di trasporto della parte contraente richiedente oppure, previo accordo, con mezzi di trasporto della parte contraente richiesta. I trasporti sono accompagnati da rappresentanti delle autorità competenti. Per il disciplinamento del trasporto in transito e la consegna delle persone, le parti contraenti richieste consentono ai rappresentanti della parte contraente richiedente di entrare senza visto sul loro territorio e di dimorare senza visto.


  Sezione C Disposizioni comuni

  Art. 7 Spese

La parte contraente richiedente assume le spese di trasporto in transito negli Stati da attraversare fino al confine dello Stato di destinazione e, all’occorrenza, anche quelle risultanti dal trasporto di ritorno e dalla dimora conformemente alle sezioni A e B.

  Art. 8 Autorità competenti

Le autorità competenti per l’esecuzione dei compiti di cui negli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 sono:

1.
da parte germanica: Grenzschutzdirektion Roonstrasse 13 D - 56068 Coblenza Tel.: 0261/399-0 (centrale) /399250 (ufficio ricerche) Fax: 0261/399472
2.
da parte croata: Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske) Divisione migrazione e stranieri (Odjel za migracije i strance) Vukovarska 33, HR-10000 Zagabria Tel.: 003851/6122559 Fax: 003851/6112339
3.
da parte austriaca: Ministero federale dell’interno Sezione III/16 Am Hof 4 A-1014 Vienna Tel.: 00431/53126 (numero interno: 4621) Fax: 00431/53126 (numero interno: 4648)
4.
da parte svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale dei rifugiati (UFR)1 Taubenstrasse 16, CH - 3003 Berna-Wabern Tel.: 0041 31 325 94 14 Fax: 0041 31 325 91 15
5.
da parte slovena: Ministero dell’interno della Repubblica di Slovenia (Ministrstvo za notranjie zadeve Republike Slovenije)
a)
Urad za Varnost Drzavne Meje in Tujce Uprave Policije (Ufficio protezione del confine e stranieri nella Direzione della polizia di sicurezza) Stefanova ul. 2, SLO-1000 Lubiana Tel.: +386 61 217-580 Fax: +386 61 217-450 (orario d’ufficio)
b)
Ministero dell’interno della Repubblica di Slovenia (Ministrstvo za notranjie zadeve Republike Slovenije) Operativno-Komunikacijski Center (Centrale d’intervento e delle comunicazioni) Stefanova ul. 2, SLO-1000 Lubiana Tel.: +386 61 126-31-97 Fax: +386 61 214-3000 (fuori dell’orario d’ufficio)

1 Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU 2014 4451). Quellenweg 6 CH-3003 Berna-Wabern. Tel. +41 58 465 11 11, Fax +41 58 465 93 79

  Art. 9 Protezione dei dati

(1) Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:

1.
i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
2.
la carta d’identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità di rilascio, luogo del rilascio, ecc.);
3.
altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire;
4.
i luoghi di dimora e gli itinerari di viaggio;
5.
i permessi di dimora o i visti rilasciati da una parte contraente;
6.
altri dati a richiesta di una parte contraente che servono per l’esame delle condizioni per l’accettazione secondo il presente accordo.

(2) Nella misura in cui in base al presente accordo vengano trasmessi dati personali in conformità al diritto nazionale, si applicano quale complemento le seguenti disposizioni, in osservanza delle prescrizioni giuridiche vigenti per ciascuna parte contraente:

1.
L’uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dall’autorità mittente.
2.
Il destinatario informa l’autorità mittente, su richiesta, in merito all’uso dei dati trasmessi e sui risultati così ottenuti.
3.
I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi competenti.
4.
Nella misura in cui i disciplinamenti legali presso il destinatario rendano necessarie deroghe ai numeri 1 e 3, queste necessitano l’approvazione della parte contraente mittente, approvazione che può essere rilasciata in generale in modo vincolante per il diritto pubblico. Inoltre ulteriori trasmissioni ad altri organi e l’impiego per altri scopi possono essere autorizzati soltanto dall’organo mittente.
5.
La parte contraente mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione.
6.
Alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sullo scopo dell’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una ponderazione risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interesse ad essere informata della persona in questione. Per il rimanente, il diritto della persona interessata di ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente è retto dal diritto nazionale della parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione.
7.
Nella misura in cui il diritto nazionale vigente per gli organi mittenti preveda, in merito ai dati personali trasmessi, speciali termini di cancellazione, l’organo mittente lo comunica al destinatario. Indipendentemente da questi termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati.
8.
Gli organi mittenti e destinatari sono obbligati ad attestare nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali.
9.
Gli organi mittenti e destinatari sono obbligati a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, contro le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi.
  Art. 10 Obbligo di consultazione

Le parti contraenti si obbligano a risolvere di comune intesa i problemi che sorgessero nell’applicazione del presente accordo e a comunicarsi tutte le informazioni necessarie.

  Art. 11 Priorità dei disciplinamenti speciali interstatali

Gli obblighi delle parti contraenti derivanti da accordi di riaccettazione e respingimento rimangono intatti.

  Art. 12 Entrata in vigore, durata di validità

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la firma. Resta in vigore illimitatamente.

  Art. 13 Sospensione, denuncia

(1) Ciascuna parte contraente può sospendere o denunciare il presente accordo, per gravi motivi, in particolare in caso di disturbo o pericolo per la sicurezza nazionale, dopo aver consultato le altre parti contraenti mediante notificazione indirizzata al depositario.

(2) La sospensione o la denuncia entrano in vigore il primo giorno del mese seguente la ricezione da parte del depositario.

  Art. 14 Depositario

Il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania è depositario del presente accordo.

Fatto a Bonn il 29 maggio 1996 nelle lingue tedesca, croata e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare, depositato nell’archivio del Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania.

Per il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania:

Manfred Kanther

Per il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia:

Ivan Jarnjak

Per il Governo della Repubblica d’Austria:

Caspar von Einem

Per il Consiglio federale svizzero:

Arnold Koller

Per il Governo della Repubblica di Slovenia:

Andrej Ster


RU 1996 2957


1 Dal testo originale tedesco.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 29 maggio 1996
Entrata in vigore 1 luglio 1996
Fonte RU 1996 2957
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.07.1996 PDF DOC

Revisioni

01.07.1996
Accordo del 29 maggio 1996 tra il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania, il Ministero dell’interno della Repubblica di Croazia, il Governo della Repubblica d’Austria, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sul permesso di transito e di trasporto di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina
 

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