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RS 943.02 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI)

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943.02

Legge federale sul mercato interno

(LMI)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 94 e 951 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 19944,

decreta:

  Sezione 1: Scopo e oggetto

  Art. 1

1 La presente legge garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l’accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un’attività lucrativa.

2 Essa ha in particolare lo scopo di:

a.
facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera;
b.
sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all’armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato;
c.
rafforzare la competitività dell’economia svizzera;
d.
rafforzare la coesione economica della Svizzera.

3 Per attività lucrativa ai sensi della presente legge s’intende ogni attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).


  Sezione 2: Principi del libero accesso al mercato

  Art. 2 Libero accesso al mercato

1 Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l’esercizio dell’attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede.

2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, si assicurano che le loro prescrizioni e decisioni in materia di esercizio di attività lucrative salvaguardino i diritti menzionati nel capoverso 1.

3 L’offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell’offerente. Una merce la cui immissione in commercio e utilizzazione sia autorizzata nel Cantone dell’offerente può essere immessa in commercio e utilizzata su tutto il territorio della Confederazione.

4 Chi esercita legittimamente un’attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l’esercizio di tale attività e, fatto salvo l’articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell’attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione.1

5 Nell’applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti le normative cantonali o comunali concernenti l’accesso al mercato sono considerate equivalenti.2

6 Se, riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un’autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o autorizzato l’accesso al mercato, questa sua decisione vale in tutta la Svizzera. L’autorità federale competente per l’esecuzione uniforme della legge è legittimata al ricorso. Essa può esigere che l’autorità cantonale le comunichi tali decisioni.3

7 Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera.4


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).
4 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).

  Art. 31Restrizioni del libero accesso al mercato

1 Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se:

a.
si applicano nella stessa misura agli offerenti locali;
b.
sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e
c.
sono conformi al principio di proporzionalità.

2 Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se:

a.
le prescrizioni del luogo d’origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti;
b.
i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall’offerente al luogo d’origine sono sufficienti;
c.
il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l’esercizio di un’attività lucrativa nel luogo di destinazione;
d.
la pratica acquisita dall’offerente nel luogo d’origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti.

3 Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all’accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali.

4 Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).

  Art. 4 Riconoscimento di certificati di capacità

1 I certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l’esercizio di un’attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione, a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l’articolo 3.

2 ...1

3 Se il certificato di capacità adempie solo in parte le condizioni richieste nel luogo di destinazione, l’interessato può provare di aver acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione o di un periodo di pratica svolti altrove.

3bis Il riconoscimento di certificati di capacità per attività lucrative che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è operato conformemente a tale Accordo.3

4 Se i Cantoni prevedono il riconoscimento reciproco di certificati di capacità in un accordo intercantonale, le disposizioni di quest’ultimo sono poziori alla presente legge.


1 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).
2 RS 0.142.112.681
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).

  Art. 5 Appalti pubblici

1 Gli appalti pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali sono retti dal diritto cantonale o intercantonale. Tali prescrizioni e le decisioni fondate sulle stesse non devono discriminare in modo contrario all’articolo 3 coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Se un appalto pubblico o il trasferimento di un’attività rientrante in un monopolio si basa sul Concordato intercantonale concluso dai Cantoni in base al Protocollo del 30 marzo 20121 che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici2, si presume che i requisiti della presente legge siano soddisfatti.3

2 I Cantoni, i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti cantonali e comunali vegliano affinché i progetti relativi ad acquisti pubblici di considerevole importanza a prestazioni di servizi e a lavori di costruzione, come pure i criteri di partecipazione e di aggiudicazione dell’appalto, siano pubblicati su un organo ufficiale. Tengono conto degli obblighi internazionali della Confederazione.


1FF 2017 1901
2 RS 0.632.231.422
3 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).

  Art. 6 Trattati internazionali e accordi intercantonali

1 Ogni persona con domicilio o sede in Svizzera, per quanto concerne l’accesso al mercato, ha almeno gli stessi diritti garantiti dalla Confederazione a persone estere in virtù di accordi internazionali.

2 Qualora, in virtù di accordi internazionali conclusi da uno o più Cantoni con regioni estere limitrofe, persone estere beneficino di un trattamento migliore per quanto concerne l’accesso al mercato rispetto agli offerenti con domicilio o sede in un Cantone che non è parte ai predetti accordi, questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento, a condizione che il Cantone di domicilio o di sede accordi la recipro-cità.

3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli accordi intercantonali.


  Sezione 3: ...

  Art. 71

1 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).


  Sezione 4: Raccomandazioni e rimedi giuridici

  Art. 8 Raccomandazioni della Commissione della concorrenza

1 La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici.

2 Essa può sottoporre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti.

3 Può svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni alle autorità interessate.

4 Assicura, in collaborazione con i Cantoni e i servizi federali interessati, l’esecuzione dell’articolo 4 capoverso 3bis e a tal fine può emanare raccomandazioni.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).

  Art. 8a1Assistenza amministrativa

Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti della Commissione della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).

  Art. 8b1Obbligo di informare

Le persone interessate sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).

  Art. 8c1Violazione dell’obbligo di informare

1 Chi non adempie o non adempie correttamente all’obbligo di informare di cui all’articolo 8b è punito con la multa.2

2 La Commissione della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell’obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).
2 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 1 3 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 RS 313.0

  Art. 9 Rimedi giuridici

1 Le restrizioni del libero accesso al mercato devono rivestire la forma di decisioni.1

2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un’autorità indipendente dall’amministrazione. Questa regola si applica agli appalti pubblici:

a.
se il valore della commessa è uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura mediante invito secondo il diritto cantonale o intercantonale in materia di appalti pubblici;
b.
in caso d’iscrizione di un offerente in un elenco e di sua radiazione, nonché d’inflizione di una sanzione;
c.
se si fa valere il fatto che la commessa debba essere messa a pubblico concorso secondo le prescrizioni applicabili in materia.2

2bis La Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l’accesso al mercato.3

3 Se un rimedio giuridico nell’ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l’offerente, l’autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia.4

4 Per le decisioni degli organi della Confederazione sono applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.


1 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
2 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 138 della LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

  Art. 10 Perizie e audizioni della Commissione della concorrenza

1 La Commissione della concorrenza può presentare perizie sull’applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.

2 Può essere sentita nel procedimento davanti al Tribunale federale.

  Art. 10a1Pubblicazione di raccomandazioni, perizie, decisioni e sentenze

1 La Commissione della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.

2 Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente alla Commissione della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. La Commissione della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 11 Adeguamento di prescrizioni

1 I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, adeguano le loro prescrizioni alla presente legge ed emanano le disposizioni d’organizzazione necessarie entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

2 A tale scopo, possono richiedere raccomandazioni alla Commissione della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.

  Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 5 Art. 9 cpv. 1: 1° luglio 1998 rimanenti disposizioni: 1° luglio 1996


 RU 1996 1738


1 I cpv. 1 e 2 secondo per. di questa disp. corrispondono agli art. 31bis cpv. 2 e 33 cpv. 2 della Cost. federale del 29 mag. 1874 [CS 1 3].2 RS 1013 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363 2366; FF 2005 409).4 FF 1995 I 1025 5 DCF del 17 giu. 1996.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione LMI
Decisione 6 ottobre 1995
Entrata in vigore 1 luglio 1996
Fonte RU 1996 1738
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

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in vigore 01.01.2021 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2006 PDF DOC
non più in vigore 01.07.1996

Revisioni

01.07.1996
Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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