0.672.945.81
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Conclusa il 6 dicembre 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19952
Entrata in vigore mediante scambio di note il 27 dicembre 1995
(Stato 27 dicembre 1995)
Art. 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)
- per quanto concerne la Giamaica:
- (i)
- l’imposta sul reddito;
- (ii)
- l’imposta sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili (transfer tax)
- (qui di seguito indicate quali «imposta giamaicana»);
- b)
- per quanto concerne la Svizzera:
- le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi);
- (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
2. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali riguardo alle imposte cui si applica la Convenzione.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Giamaica» designa l’isola di Giamaica, le isole di Morant («Morant Cays»), le isole di Pedro («Pedro Cays») e le loro dipendenze, comprese le acque territoriali giamaicane nonché tutte le zone al di fuori di esse sulle quali la Giamaica esercita i suoi diritti sovrani o una competenza in accordo con il diritto internazionale;
- b)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- d)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- e)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- f)
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- g)
- il termine «cittadini» designa:
- (i)
- tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
- (ii)
- tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni o altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- h)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- per quanto concerne la Giamaica: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
- per quanto concerne la Svizzera: il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini e le espressioni non diversamente definiti hanno il significato che ad essi è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a)
- detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone dì un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b)
- se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c)
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d)
- se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova il luogo della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa dì affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- a)
- una sede di direzione;
- b)
- una succursale;
- c)
- un ufficio;
- d)
- un’officina;
- e)
- un laboratorio;
- f)
- locali di vendita;
- g)
- un magazzino in relazione con una persona che fornisce per terzi installa
- zioni ai fini di deposito;
- h)
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende parimenti un cantiere di costruzione, una catena di montaggio o d’assemblaggio, un’installazione o un’operazione di dragaggio o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per le ricerche o l’estrazione di risorse naturali nonché le attività di sorveglianza ad essi collegati ma soltanto se la durata del cantiere, dell’operazione o delle attività supera un periodo o periodi che eccedono in totale sei mesi nell’arco di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a)
- si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa diverse dalle merci offerte in vendita da questa impresa in locali di vendita;
- b)
- le merci appartenenti all’impresa, diverse dalle merci offerte in vendita da questa impresa in locali di vendita, sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c)
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- d)
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- e)
- una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare qualunque altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che detta persona esercita a suo nome, quando essa:
- a)
- dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo; oppure
- b)
- non dispone di tali poteri ma tiene abitualmente in questo Stato una scorta di beni o merci che gli permette di fornire regolarmente detti beni o dette merci per conto dell’impresa.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai sensi del presente paragrafo.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di servizi professionali.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese dell’impresa (comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione) che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un’impresa indipendente e che possono equamente essere attribuite a questa stabile organizzazione, sia che tali spese siano state sostenute nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi dì determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.
2. Se il luogo di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorché:
- a)
- un’impresa di uno Stato contraente partecipi, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente o
- b)
- le medesime persone partecipino, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e. gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.
3. Uno Stato contraente non rettificherá gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
- a)
- il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento dei voti della società che paga i dividendi;
- b)
- il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato dì cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che, paga i dividendi è residente, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro :Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, qualora una società che è residente di uno Stato contraente e che intrattiene una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente ritragga utili o redditi da questa stabile organizzazione, tutti i trasferimenti di questi utili dalla stabile organizzazione ad un residente del primo Stato possono essere imposti secondo la legislazione dell’altro Stato ma l’aliquota dell’imposta prelevata su questi trasferimenti non può eccedere il 10 per cento.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:
- a)
- gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in questo altro Stato se sono pagati in relazione ad un’obbligazione, ad una ricognizione di debiti o ad un titolo analogo del Governo del primo Stato o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, e
- b)
- gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati all’altro Stato contraente, ad una istituzione che agisce per conto di questo Stato o ad un residente di questo Stato a titolo di mutui concessi, garantiti o assicurati o di crediti approvati, garantiti o assicurati da questo Stato o da qualsiasi istituzione che agisce per conto di questo Stato, sono imponibili soltanto in questo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno eli garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche, i nastri di registrazione per la televisione o la radiodiffusione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici, oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti, i beni o i contratti generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Compensi per prestazioni di servizi
1. I compensi per prestazioni di servizi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
2. Tuttavia, tali compensi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, se le prestazioni di servizi sono fornite in detto Stato per mezzo di un’impresa, di suoi impiegati o di qualsiasi altra persona assunta dall’impresa a tale scopo e se queste attività si protraggono in detto Stato per un periodo o periodi che superano i sei mesi nell’arco di dodici mesi; ma l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo di tali compensi.
3. Ai fini del presente articolo l’espressione «compensi per prestazioni di servizi» designa i compensi per prestazioni di servizi di qualsiasi genere, compresi i servizi di consultazione che un’impresa fornisce per mezzo d’impiegati o di qualsiasi altra persona assunta dall’impresa a tale scopo, escluse però le remunerazioni per servizi professionali o per altre attività indipendenti di carattere analogo menzionate nell’articolo 15.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per prestazioni di servizi, residente d’uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per prestazioni di servizi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e l’attività generatrice dei compensi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione.. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
5. I compensi per prestazioni di servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l’obbligo di retribuire la prestazione di servizi e tali compensi sono a carico della stabile organizzazione, i compensi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei compensi per prestazioni di servizi pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei compensi rimane imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Se un residente di uno Stato contraente che riceve compensi per prestazioni di servizi provenienti dall’altro Stato contraente ne fa domanda per un anno di tassazione, l’imposta dovuta su tali compensi in questo altro Stato può essere calcolata come se detto residente detenesse in questo altro Stato una stabile organizzazione e questi compensi vi fossero imponibili secondo le disposizioni dell’articolo 7.
Art. 14 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e che sono situati nell’altro Stato contraente o dall’alienazione di azioni o diritti di carattere analogo in una società i cui attivi sono principalmente costituiti da tali beni immobiliari sono imponibili nell’altro Stato contraente.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di servizi professionali, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la. sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 15 Servizi professionali
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, come pure i redditi che ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro, i servizi o le attività non vengano svolti o prestati nell’altro Stato contraente. Se il lavoro, i servizi o le attività sono quivi svolti o prestati, le rimunerazioni o i redditi percepiti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le rimunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, di servizi o di attività svolti o prestati nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a)
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che nell’arco di dodici mesi non oltrepassano in totale:
- (i)
- 183 giorni nel caso di un lavoro salariato, o
- (ii)
- 30 giorni nel caso di servizi professionali o altre attività indipendenti, e
- b)
- le rimunerazioni o i redditi sono pagati da o per conto di una persona che non è residente dell’altro Stato, e
- c)
- l’onere delle rimunerazioni o dei redditi non è sostenuto da una stabile organizzazione che questa persona ha nell’altro Stato.
3. L’espressione «servizi professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata in detto paragrafo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle rimunerazioni o agli utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da sportivi qualora il loro soggiorno in questo Stato sia sussidiato in larga misura da fondi pubblici o governativi dell’altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica, o di enti locali o di istituzioni di diritto pubblico di questo altro Stato. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7 o 15, a seconda dei casi.
Art. 18 Pensioni e rendite
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni, le rendite e altre rimunerazioni analoghe la cui fonte si trova in uno Stato contraente e che vengono versate ad una persona fisica residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Ai sensi del presente articolo, il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per tutta la vita o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un’adeguata e completa prestazione pecuniaria o valutabile in denaro.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- 1.
- a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b)
- Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato e:
- (i)
- abbia la cittadinanza di detto Stato o
- (ii)
- non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
- 2.
- a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)
- Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
1. Le somme che uno studente o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato.
2. Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi, le sue ricerche o la sua formazione o allo scopo di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali e che, per un periodo o per periodi che non superano in totale i dodici mesi, esercita un’attività dipendente in detto Stato, non è assoggettata ad imposta in detto altro Stato per le rimunerazioni percepite per questa attività, a condizione che questa attività sia in relazione diretta con i suoi studi, le sue ricerche, la sua formazione o il suo tirocinio e che le rimunerazioni provenienti da detta attività non eccedano i 18 000 franchi svizzeri o l’equivalente in valuta della Giamaica al cambio ufficiale.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, qualora il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
1. Conformemente alle disposizioni della legislazione giamaicana concernente il computo sull’imposta giamaicana delle, imposte pagate in un territorio situato fuori della Giamaica (e che non possono recar pregiudizio ai principi generali che seguono), qualora un residente della Giamaica ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, la Giamaica computa sull’imposta che essa preleva sul reddito di detto residente un ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; e qualora una società residente di Svizzera paghi un dividendo ad una società residente di Giamaica che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della società che paga i dividendi, il computo terrà conto dell’imposta svizzera che la prima società deve pagare sugli utili che servono per il pagamento dei dividendi in questione.
- 2.
- a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Giamaica, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b) del presente paragrafo, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione.
- b)
- Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 sono imponibili in Giamaica, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Giamaica, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Giamaica; o
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Giamaica sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
- Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, l’imposta sul reddito da pagare in Giamaica su interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi versati ad un residente di Svizzera comprende ogni ammontare che, conformemente alla presente Convenzione, avrebbe dovuto essere pagato a titolo di imposta giamaicana per un periodo di tassazione, ma che è stato invece esentato dall’imposta o che è stato riscosso ad un tasso d’imposta ridotto, in base alla legislazione concernente la promozione dello sviluppo economico vigente in Giamaica al momento della firma della Convenzione, o in base ad altre disposizioni legali che potrebbero essere introdotte successivamente in Giamaica, in aggiunta o a titolo di modificazione delle precedenti, sempre che gli Stati contraenti si accordino per considerare queste ultime come aventi sostanzialmente lo stesso contenuto. Tuttavia, il computo d’imposta accordato dalla Svizzera non può eccedere l’ammontare d’imposta come determinato giusta gli articoli 11, 12 e 13.
- d)
- Qualora riceva dividendi da una società residente di Giamaica, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.
Art. 23 Non discriminazione
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12 o del paragrafo 6 dell’articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi per prestazioni di servizi ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piú residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate:
- a)
- come obbligo per uno Stato contraente di accordare a persone fisiche che non sono residenti di questo Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni fiscali che la legislazione riserva soltanto alle persone fisiche residenti di questo Stato;
- b)
- come impedimento alla Giamaica di applicare, conformemente alla sezione 48 (5) della legge tributaria della Giamaica, a una società svizzera d’assicurazioni sulla vita un’aliquota d’imposta sugli utili maggiore di quella applicabile ad una società regionale di assicurazioni sulla vita.
6. Nonostante le disposizioni dell’articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di qualsiasi genere o denominazione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo di composizione è applicato in conformità con il diritto interno degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttaniente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Esse potranno, per via di consultazione, avviare e sviluppare tutte le procedure, i metodi o le tecniche che ritengono adatti per l’attuazione della procedura amichevole prevista nel presente articolo.
Art. 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un’agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:
- a)
- conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e
- b)
- abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo dei residenti di detto Stato.
3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un’agenzia consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 26 Entrata in vigore
1. Gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente che sono adempiuti, conformemente alla loro propria legislazione interna, i presupposti necessari all’entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data in cui sarà pervenuta la seconda di queste due notificazioni.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:
- a)
- alle imposte trattenute alla fonte sugli ammontari pagati o accreditati a partire dal 1° gennaio 1995;
- b)
- alle altre imposte, per i redditi degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio 1995.
Art. 27 Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla all’altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ogni anno civile.
2. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:
- a)
- alle imposte trattenute alla fonte, per gli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale l’avviso di denuncia sia stato dato;
- b)
- alle altre imposte, per i redditi degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale l’avviso di denuncia sia stato dato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Kingston, il 6 dicembre 1994, nelle lingue francese e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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Protocollo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica,
all’atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati a Kingston, il 6 dicembre 1994, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad articolo 4
Le società che godono di privilegi fiscali speciali in base all’«International Finance Companies Act» o al «Foreign Sales Corporations Act», o che godono di privilegi analoghi in base ad altre leggi fiscali di stessa natura introdotte in Giamaica, in aggiunta o a titolo di modificazione delle suddette leggi, non sono considerate residenti di Giamaica ai sensi dell’articolo 4.
2. Ad articolo 11
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 11, l’imposta prelevata su interessi la cui fonte si trova in uno Stato contraente e sono pagati ad una banca o ad un altro istituto finanziario che ne è il beneficiario effettivo e che è residente dell’altro Stato contraente, non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Ad articolo 12
Resta inteso che per l’applicazione dell’aliquota d’Imposta menzionata nel paragrafo 2, si considererà come base d’imposizione il 60 per cento dell’ammontare lordo dei canoni pagati per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici.
4. Ad articolo 13
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, fintanto che la Confederazione svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un’imposizione alla fonte sui compensi di prestazioni di servizi pagati a non residenti, l’aliquota dell’imposta prelevata su questi compensi non può eccedere il 5 per cento del loro ammontare lordo.
5. Ad articolo 14
Per quanto concerne la Giamaica, l’imposta cui sono assoggettati gli utili di capitale ai sensi del presente articolo è la «transfer tax» menzionata nell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) (ii).
Fatto in duplice esemplare a Kingston, il 6 dicembre 1994, nelle lingue francese e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.
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Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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RU 1996 923; FF 1995 III 656
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1996 922
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021