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RS 0.232.112.1 Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto dei marchi (con RE)

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0.232.112.1

Testo ufficiale italiano

Trattato sul diritto dei marchi

Concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994

Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 19961

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° febbraio 1997

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1997

(Stato 4 aprile 2019)

  Elenco degli articoli

Articolo 1:
Espressioni abbreviate
Articolo 2:
Marchi ai quali è applicabile il trattato
Articolo 3:
Domanda
Articolo 4:
Rappresentante; domicilio eletto
Articolo 5:
Data di deposito
Articolo 6:
Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi
Articolo 7:
Divisione della domanda e della registrazione
Articolo 8:
Firma
Articolo 9:
Classificazione dei prodotti o dei servizi
Articolo 10:
Cambiamento del nome o dell’indirizzo
Articolo 11:
Cambiamento di titolare
Articolo 12:
Rettifica di un errore
Articolo 13:
Durata e rinnovo della registrazione
Articolo 14:
Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto
Articolo 15:
Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi
Articolo 16:
Marchi di servizi
Articolo 17:
Regolamento d’esecuzione
Articolo 18:
Revisione; protocolli
Articolo 19:
Condizioni e modalità per diventare parte del trattato
Articolo 20:
Data di validità delle ratifiche e delle adesioni
Articolo 21:
Riserve
Articolo 22:
Disposizioni transitorie
Articolo 23:
Denuncia del trattato
Articolo 24:
Lingue del trattato; firma
Articolo 25:
Depositario
  Art. 1 Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato, e salvo quando sia indicato espressamente un diverso disposto:

i)
s’intende per «ufficio» l’organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;
ii)
s’intende per «registrazione» la registrazione di un marchio da parte di un ufficio;
iii)
s’intende per «domanda» una domanda di registrazione;
iv)
il termine «persona» designa sia una persona fisica che una persona giuridica;
v)
s’intende per «titolare» la persona iscritta nel registro dei marchi quale titolare della registrazione;
vi)
s’intende per «registro dei marchi» la raccolta dei dati tenuta da un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e di tutti i dati iscritti concernenti tutte le registrazioni, indipendentemente dai supporti su cui tali dati sono conservati;
vii)
s’intende per «Convenzione di Parigi» la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18831, così come è stata riveduta e modificata;
viii)
s’intende per «classificazione di Nizza» la classificazione istituita dall’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 19572, così come è stato riveduto e modificato;
ix)
s’intende per «Parte contraente» ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa che fa parte del presente trattato;
x)
il termine «atto di ratifica» designa inoltre gli atti di accettazione e di approvazione;
xi)
s’intende per «Organizzazione» l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
xii)
s’intende per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione;
xiii)
s’intende per «regolamento d’esecuzione» il regolamento d’esecuzione del presente trattato di cui all’articolo 17.

1 RS 0.232.04
2 RS 0.232.112.9

  Art. 2 Marchi ai quali è applicabile il trattato

1)  [Natura dei marchi]

a)
Questo trattato è applicabile ai marchi costituiti da segni visibili, fermo restando che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenute ad applicare il presente trattato a questi marchi.
b)
Il presente trattato non è applicabile agli ologrammi o ai marchi che non sono costituiti da segni visibili, in particolar modo, ai marchi sonori e ai marchi olfattivi.

2)  [Tipi di marchi]

a)
Il presente trattato è applicabile ai marchi relativi a prodotti (marchi di prodotti), o relativi a servizi (marchi di servizi), o sia a prodotti che a servizi.
b)
Il presente trattato non è applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione e ai marchi di garanzia.
  Art. 3 Domanda

1)  [Indicazioni o elementi contenuti nella domanda o allegati a quest’ultima]

a)
Ogni Parte contraente può richiedere che la domanda contenga l’insieme o una parte delle indicazioni o degli elementi seguenti:
i)
una richiesta di registrazione;
ii)
il nome e l’indirizzo del depositante;
iii)
il nome di uno Stato di cui il depositante è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il depositante è residente, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il depositante ha, se del caso, uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio;
iv)
se il depositante è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato e, se del caso, la divisione territoriale di questo Stato, la cui legislazione è servita di base alla costituzione di tale persona giuridica;
v)
se il depositante ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;
vi)
il domicilio eletto, se ciò è richiesto in virtù dell’articolo 4.2)b);
vii)
se il depositante desidera beneficiare della priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione che rivendichi la priorità di questa domanda anteriore, accompagnata dalle indicazioni e dai giustificativi a sostegno della dichiarazione di priorità che possono essere richiesti secondo l’articolo 4 della Convenzione di Parigi;
viii)
se il depositante desidera beneficiare della protezione che risulta dalla presentazione di prodotti o di servizi ad un’esposizione, una dichiarazione in questo senso, accompagnata dalle indicazioni a sostegno di questa dichiarazione, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente;
ix)
se l’ufficio della Parte contraente usa dei caratteri (lettere o cifre) che considera standard e se il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato in questi caratteri standard, una dichiarazione in questo senso;
x)
se il depositante ha l’intenzione di rivendicare il colore come elemento distintivo del marchio, una dichiarazione in questo senso, come pure l’indicazione del nome del colore o dei colori rivendicati e, per ogni colore, l’indicazione delle parti principali del marchio che hanno questo colore;
xi)
se il marchio è un marchio tridimensionale, una dichiarazione che precisi ciò;
xii)
una o più riproduzioni del marchio;
xiii)
una traslitterazione del marchio o di talune parti del marchio;
xiv)
una traduzione del marchio o di talune parti del marchio;
xv)
i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o di servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi di tale classificazione;
xvi)
la firma della persona di cui al paragrafo 4);
xvii)una dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente.
b)
Il depositante può presentare, al posto o in aggiunta alla dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio menzionata al comma a)xvii), una dichiarazione d’uso effettivo del marchio e la prova corrispondente, secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente.
c)
Ogni Parte contraente può richiedere che, per la domanda, vengano pagate delle tasse all’ufficio.

2)  [Presentazione] Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della domanda, nessuna Parte contraente rifiuta la domanda,

i)
se la domanda viene presentata per iscritto su carta, se essa viene presentata fatto salvo il paragrafo 3), su un formulario corrispondente al formulario di domanda previsto dal regolamento d’esecuzione,
ii)
se la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax, e la domanda è così trasmessa, se il documento ottenuto su carta a seguito di tale trasmissione corrisponde, fatto salvo il paragrafo 3), al formulario citato al punto i).

3)  [Lingua] Ogni parte contraente può richiedere che la domanda sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio. Se l’ufficio accetta più di una lingua, al depositante può essere richiesto di adempiere ad ogni altra esigenza relativa alle lingue applicabile nei confronti dell’ufficio; tuttavia non può essere richiesto che la domanda sia redatta in più di una lingua.

4)  [Firma]

a)
La firma di cui al paragrafo 1)a)xvi), può essere quella del depositante o del suo rappresentante.
b)
Nonostante il comma a), ogni Parte contraente può richiedere che le dichiarazioni di cui al paragrafo 1)a)xvii) e b) siano firmate dal depositante anche se ha un rappresentante.

5)  [Domanda unica per prodotti o servizi appartenenti a più classi] Una sola e medesima domanda può riferirsi a più prodotti o servizi, anche se appartengono a una o più classi della classificazione di Nizza.

6)  [Uso effettivo] Ogni Parte contraente può richiedere che, qualora sia stata depositata una dichiarazione d’intenzione di utilizzare il marchio in virtù del paragrafo 1)a) xvii), il depositante fornisca all’ufficio, entro il termine fissato nella propria legislazione, su riserva del termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione, una prova dell’uso effettivo del marchio, conformemente alle disposizioni di detta legislazione.

7)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle menzionate ai paragrafi 1) a 4) e 6). In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni fintanto che la domanda è in istanza:

i)
la consegna di un certificato o di un estratto di un registro commerciale;
ii)
l’indicazione che il depositante esercita un’attività industriale o commerciale, come pure la presentazione della prova corrispondente;
iii)
l’indicazione che il depositante esercita un’attività corrispondente ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda, come pure la presentazione della prova corrispondente;
iv)
la presentazione della prova dell’iscrizione del marchio nel registro dei marchi di un’altra Parte contraente o di uno Stato che fa parte della Convenzione di Parigi ma che non è una Parte contraente, a meno che il depositante non chieda l’applicazione dell’articolo 6quinquies della Convenzione di Parigi.

8)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che durante l’esame della domanda vengano presentate prove all’ufficio, qualora l’ufficio possa avere ragionevoli dubbi sulla veridicità di una indicazione o di un elemento qualsiasi contenuto nella domanda.

  Art. 4 Rappresentante; domicilio eletto

1)  [Rappresentanti autorizzati] Ogni Parte contraente può richiedere che ogni rappresentante nominato ai fini di una procedura presso l’ufficio, sia un rappresentante abilitato ad esercitare davanti all’ufficio.

2)  [Nomina obbligatoria di un rappresentante; domicilio eletto]

a)
Ogni Parte contraente può richiedere che ogni persona che non ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul proprio territorio, sia rappresentata da un mandatario ai fini di una procedura davanti all’ufficio.
b)
Ogni Parte contraente può richiedere, nella misura in cui non richiede la nomina di un mandatario conformemente al comma a), che, ai fini di una procedura davanti all’ufficio, ogni persona che non ha né un domicilio né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio elegga un domicilio su questo territorio.

3)  [Procura]

a)
Se una Parte contraente permette o richiede che un depositante, un titolare o un’altra persona interessata sia rappresentata da un rappresentante presso l’ufficio, essa può richiedere che la nomina del rappresentante sia effettuata in una comunicazione separata (qui di seguito denominata «procura») che porterà, a seconda del caso, il nome e la firma del depositante, del titolare o dell’altra persona.
b)
La procura può applicarsi a una o a più domande o a una o più registrazioni indicate nella procura o, su riserva di ogni eccezione menzionata dalla persona che ha nominato il rappresentante, a tutte le domande o a tutte le registrazioni esistenti o future di questa persona.
c)
La procura può limitare a certi atti il diritto d’agire del rappresentante. Ogni Parte contraente può richiedere che ogni procura che conferisce al rappresentante il diritto di ritirare una domanda o di rinunciare ad una registrazione, contenga espressamente tale indicazione.
d)
Se una comunicazione viene presentata all’ufficio da una persona che si qualifica in tale comunicazione come rappresentante, ma se l’ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non è in possesso della procura richiesta, la Parte contraente può richiedere che la procura venga presentata all’ufficio, entro il termine da essa stabilito, su riserva del termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Ogni Parte contraente può stabilire che se la procura non viene presentata all’ufficio entro il termine da essa stabilito, la comunicazione effettuata da tale persona non ha alcuna validità.
e)
Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione e al contenuto della procura, nessuna Parte contraente può rifiutare gli effetti della procura,
i)
se la procura viene presentata per iscritto su carta, qualora fatto salvo il paragrafo 4), venga presentata su un formulario che corrisponde al formulario previsto dal regolamento d’esecuzione per la procura,
ii)
se la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la procura viene trasmessa in questo modo, se il documento su carta ottenuto in seguito a questa trasmissione corrisponde, fatto salvo il paragrafo 4), al formulario indicato al punto i).

4)  [Lingua] Ogni Parte contraente può richiedere che la procura sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

5)  [Riferimento alla procura] Ogni Parte contraente può richiedere che ogni comunicazione indirizzata all’ufficio da parte di un rappresentante, ai fini di una procedura davanti all’ufficio, faccia riferimento alla procura in virtù della quale agisce il rappresentante.

6)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate ai paragrafi 3) a 5), per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali paragrafi.

(7)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate all’ufficio delle prove, qualora l’ufficio possa ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta in una delle comunicazioni di cui ai paragrafi 2) a 5).

  Art. 5 Data di deposito

1)  [Condizioni autorizzate]

a)
Su riserva del comma b) e del paragrafo 2), ogni Parte contraente attribuisce quale data di deposito della domanda, la data in cui l’ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli elementi seguenti nella lingua richiesta in virtù dell’articolo 3.3):
i)
l’indicazione, esplicita o implicita, che è richiesta la registrazione di un marchio;
ii)
indicazioni che permettano di stabilire l’identità del depositante;
iii)
indicazioni sufficienti per entrare in contatto con il depositante o con il suo rappresentante, eventualmente per corrispondenza;
iv)
una riproduzione sufficientemente chiara del marchio di cui è richiesta la registrazione;
v)
la lista dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione;
vi)
se l’articolo 3.1)a)xvii) o b) è applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 3.1)a) xvii) o la dichiarazione e la prova di cui all’articolo 3.1)b), rispettivamente, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente; se questa legislazione lo richiede, queste dichiarazioni devono essere firmate dal depositante stesso anche se ha un rappresentante.
b)
Ogni Parte contraente può attribuire quale data di deposito della domanda la data in cui l’ufficio ha ricevuto solo una parte, e non la totalità, delle indicazioni e degli elementi di cui al comma a), o li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta in virtù dell’articolo 3.3).

2)  [Condizioni supplementari autorizzate]

a)
Una Parte contraente può stabilire che la data di deposito venga attribuita solo dopo che le tasse richieste sono state pagate.
b)
Una Parte contraente può applicare la condizione citata al comma a) solo se essa l’applicava al momento di diventare parte del presente trattato.

3)  [Correzioni e termini] Le modalità da seguire per procedere alle correzioni nell’ambito dei paragrafi 1) e 2) e i termini applicabili in materia sono fissati nel regolamento d’esecuzione.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate ai paragrafi 1) e 2) per quanto riguarda la data di deposito.

  Art. 6 Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi

Se nella medesima domanda figurano prodotti o servizi appartenenti a più classi della classificazione di Nizza, tale domanda darà luogo ad una sola registrazione.

  Art. 7 Divisione della domanda e della registrazione

1)  [Divisione della domanda]

a)
Ogni domanda relativa a più prodotti o servizi (qui di seguito denominata «domanda iniziale») può,
i)
almeno fino alla decisione dell’ufficio circa la registrazione del marchio,
ii)
durante ogni procedura d’opposizione alla decisione dell’ufficio di registrare il marchio,
iii)
durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio,
essere divisa, dal depositante o dietro sua richiesta, in più domande (qui di seguito denominate «domande divisionali»), ripartendo i prodotti o i servizi della domanda iniziale tra le domande divisionali. Le domande divisionali mantengono la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, beneficiano del diritto di priorità.
b)
Su riserva del comma a), ogni Parte contraente è libera di imporre condizioni per la divisione della domanda, ivi compreso il pagamento di tasse.

2)  [Divisione della registrazione] Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alla divisione di una registrazione. Tale divisione è autorizzata

i)
durante qualsiasi procedura in cui sia contestata davanti all’ufficio la validità della registrazione da parte di terzi,
ii)
durante qualsiasi procedura di ricorso contro una decisione presa dall’ufficio nel quadro della citata procedura; tuttavia, una Parte contraente può escludere la possibilità di dividere le registrazioni se la sua legislazione permette a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che questo sia registrato.
  Art. 8 Firma

1)  [Comunicazioni su carta] Se una comunicazione all’ufficio di una Parte contraente è fatta su carta ed è richiesta una firma, tale Parte contraente

i)
deve, su riserva del punto iii), accettare una firma manoscritta,
ii)
è libera di autorizzare, in vece di una firma manoscritta, l’uso di altre forme di firma, quali una firma stampata o apposta a mezzo di un timbro o l’uso di un sigillo,
iii)
può richiedere, se la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina di detta Parte contraente e ha il suo indirizzo sul territorio di quest’ultima, che venga usato un sigillo, in vece di una firma manoscritta,
iv)
può richiedere, in caso d’uso di un sigillo, che questo sia accompagnato dall’indicazione in lettere del nome della persona fisica di cui è usato il sigillo.

2)  [Comunicazioni per telefax]

a)
Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax, essa deve considerare la comunicazione come firmata se, sullo stampato prodotto per telefax, risulta la riproduzione della firma o la riproduzione del sigillo accompagnata, se ciò è richiesto in virtù del paragrafo 1)iv), dall’indicazione in lettere del nome della persona fisica di cui è usato il sigillo.
b)
La Parte contraente di cui al comma a) può richiedere che il documento, la cui riproduzione è stata trasmessa per telefax, venga depositato presso l’ufficio entro un termine determinato, su riserva del termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione.

3)  [Comunicazione tramite mezzi elettronici] Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio tramite mezzi elettronici, essa deve considerare una comunicazione come firmata, se questa permette d’identificare il suo mittente tramite mezzi elettronici, secondo le condizioni prescritte dalla Parte contraente.

4) Nessuna Parte contraente può richiedere che una firma, o altro mezzo d’identificazione personale menzionato ai paragrafi precedenti, sia validato, dichiarato conforme da un pubblico ufficiale, autenticato, legalizzato o certificato in un’altra maniera, salvo eccezione prevista dalla legislazione della Parte contraente per il caso in cui la firma riguardi la rinuncia ad una registrazione.

  Art. 9 Classificazione dei prodotti o dei servizi

1)  [Indicazione dei prodotti o dei servizi] Ogni registrazione e qualsiasi pubblicazione effettuata da un ufficio, che riguarda una domanda o una registrazione, e che comporta un’indicazione di prodotti o servizi, menziona tali prodotti o servizi con i relativi nomi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, facendo precedere ciascun gruppo di prodotti o di servizi dal numero della classe della classificazione a cui i prodotti o i servizi appartengono e presentandoli nell’ordine delle classi di detta classificazione.

2)  [Prodotti o servizi della stessa classe o di classi differenti]

a)
Dei prodotti o dei servizi non possono essere considerati simili per il fatto di figurare in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio nella stessa classe della classificazione di Nizza.
b)
Dei prodotti o dei servizi non possono essere considerati dissimili per il fatto di figurare, in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio in classi differenti della classificazione di Nizza.
  Art. 10 Cambiamento del nome o dell’indirizzo

1)  [Cambiamento del nome o dell’indirizzo]

a)
Se non vi è cambiamento nella persona del titolare, ma un cambiamento del suo nome o del suo indirizzo, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo rappresentante e contenga l’indicazione del numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere. Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente rifiuta la richiesta,
i)
qualora la richiesta venga presentata per iscritto su carta, se, su riserva del comma c), essa è presentata, su un formulario che corrisponde a quello della richiesta previsto dal regolamento d’esecuzione,
ii)
qualora la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento su carta, ottenuto in seguito a questa trasmissione, corrisponde, su riserva del comma c), al formulario della richiesta di cui al punto i).
b)
Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi:
i)
il nome e l’indirizzo del titolare;
ii)
il nome e l’indirizzo del rappresentante, se il titolare ha un rappresentante;
iii)
se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto.
c)
Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.
d)
Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.
e)
Un’unica richiesta è sufficiente se il cambiamento riguarda più registrazioni, a condizione che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

2)  [Cambiamento del nome o dell’indirizzo del depositante] Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, se il cambiamento riguarda una o più domande, oppure una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il suo numero non è ancora conosciuto dal depositante, la richiesta deve permettere d’identificare la domanda in altro modo, secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  [Cambiamento del nome o dell’indirizzo del rappresentante o del domicilio eletto] Il paragrafo 1) si applica mutatis mutandis ad ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo dell’eventuale mandatario e ad ogni cambiamento dell’eventuale domicilio eletto.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che condizioni diverse da quelle enumerate ai paragrafi 1) a 3) siano osservate per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non può essere richiesto che venga presentato un certificato relativo al cambiamento.

5)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate prove all’ufficio se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta.

  Art. 11 Cambiamento di titolare

1)  [Cambiamento di titolare della registrazione]

a)
In caso di cambiamento della persona del titolare, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo rappresentante, o dalla persona che è diventata proprietaria (qui di seguito denominata «nuovo proprietario») o dal suo rappresentante, comunicazione nella quale sia indicato il numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere. Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente rifiuta la richiesta,
i)
qualora la richiesta venga presentata per iscritto su carta, se, su riserva del paragrafo 2)a), essa è presentata su di un formulario corrispondente a quello della richiesta previsto dal regolamento d’esecuzione,
ii)
qualora la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento su carta, ottenuto in seguito a questa trasmissione corrisponde, su riserva del paragrafo 2) a), al formulario della richiesta menzionato al punto i).
b)
Se il cambiamento di titolare risulta da un contratto, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompagnata, a scelta della parte richiedente, da uno dei seguenti documenti:
i)
una copia del contratto; potrà essere richiesto che questa copia sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;
ii)
un estratto del contratto che dimostri il cambiamento del titolare; potrà essere richiesto che questo estratto sia certificato conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;
iii)
un certificato di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario;
iv)
un documento di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato sia dal titolare che dal nuovo proprietario.
c)
Se il cambiamento di titolare è il risultato di una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta lo indichi e che questa sia accompagnata da una copia di un documento rilasciato dall’autorità competente che contenga la prova di questa fusione, quale, la copia di un estratto del registro di commercio, e che questa copia sia certificata conforme all’originale, dall’autorità che ha preparato il documento o da un pubblico ufficiale o da un’altra autorità pubblica competente.
d)
Se il cambiamento riguarda la persona di uno o più contitolari, ma non tutti, e questo cambiamento risulta da un contratto o da una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che ogni contitolare restante acconsenta espressamente al cambiamento in un documento da lui firmato.
e)
Se il cambiamento di titolare non risulta da un contratto o da una fusione ma da altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompagnata da una copia di un documento che provi questo cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all’originale dall’autorità che ha preparato questo documento, o da un pubblico ufficiale, o da un’altra autorità pubblica competente.
f)
Ogni Parte contraente può richiedere che sia indicato nella richiesta
i)
il nome e l’indirizzo del titolare;
ii)
il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario;
iii)
il nome dello Stato di cui è cittadino il nuovo proprietario, se è cittadino di uno Stato, il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha il domicilio, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso;
iv)
se il nuovo proprietario è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato, e, se del caso, la divisione territoriale dello Stato secondo la cui legislazione è stata costituita la persona giuridica;
v)
se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;
vi)
se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto;
vii)
se il nuovo proprietario ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;
viii)
se il nuovo proprietario è tenuto ad eleggere un domicilio a norma dell’articolo 4.2)b), il domicilio eletto.
g)
Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.
h)
Una sola richiesta è sufficiente anche quando il cambiamento riguarda più di una registrazione, a condizione che il titolare e il nuovo proprietario siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni considerate siano indicati nella richiesta.
i)
Se il cambiamento di titolare non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione del titolare, e se la legge applicabile permette l’iscrizione di un tale cambiamento, l’ufficio crea una registrazione distinta che menziona i prodotti o i servizi ai quali si riferisce il cambiamento di titolare.

2)  [Lingua: traduzione]

a)
Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta, il certificato di cessione o il documento di cessione menzionati al paragrafo 1) siano redatti nella lingua o in una delle lingue ammesse dall’ufficio
b)
Ogni Parte contraente può richiedere che, se i documenti menzionati al paragrafo 1)b)i) e ii), c) e e) non sono redatti nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio, la richiesta sia accompagnata da una traduzione o da una traduzione autenticata del documento richiesto, nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

3)  [Cambiamento del titolare della domanda] I paragrafi 1) e 2) sono applicabili mutatis mutandis se il cambiamento del titolare riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione di questa domanda in altro modo, conformemente alle prescrizioni del regolamento d’esecuzione.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle elencate ai paragrafi 1) a 3) per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni:

i)
su riserva del paragrafo 1)c), la consegna di un documento o di un estratto del registro di commercio;
ii)
l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività industriale o commerciale, come pure la presentazione della prova corrispondente;
iii)
l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività che corrisponde ai prodotti o ai servizi interessati dal cambiamento di titolare, come pure la presentazione della prova corrispondente;
iv)
una indicazione che il titolare ha ceduto, totalmente o in parte, al nuovo proprietario la sua impresa o l’avviamento corrispondente, come pure la presentazione della prova corrispondente.

5)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che delle prove o, se è applicabile il paragrafo 1)c) o e), delle prove supplementari, vengano fornite all’ufficio se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta o in ogni documento menzionato nel presente articolo.

  Art. 12 Rettifica di un errore

1)  [Rettifica di un errore relativo ad una registrazione]

a)
Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore che è stato fatto nella domanda o in un’altra richiesta trasmessa all’ufficio, errore che è stato riprodotto nel registro dei marchi o in qualsiasi pubblicazione dell’ufficio, sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo rappresentante la quale indichi il numero della registrazione in questione, l’errore da rettificare e la rettifica da apportare. Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente rifiuta la richiesta,
i)
se la richiesta viene presentata per iscritto su carta, se questa viene presentata, su riserva del comma c), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento d’esecuzione,
ii)
se la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento ottenuto su carta in seguito a questa trasmissione corrisponde, su riserva del comma c), al formulario menzionato al punto i).
b)
Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi
i)
il nome e l’indirizzo del titolare;
ii)
se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;
iii)
se il titolare ha fatto elezione di domicilio, il domicilio eletto.
c)
Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.
d)
Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.
e)
Una sola richiesta è sufficiente anche quando la rettifica riguarda più registrazioni di cui il titolare è la stessa persona, a condizione che l’errore e la rettifica richiesti siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

2)  [Rettifica di un errore relativo ad una domanda] Il paragrafo 1) è applicabile mutatis mutandis, se l’errore riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione della domanda in un altro modo, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle elencate ai paragrafi 1) e 2), per quanto riguarda la richiesta menzionata in questo articolo.

4)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che all’ufficio vengano presentate delle prove se l’ufficio può ragionevolmente dubitare che l’errore segnalato sia effettivamente un errore.

5)  [Errori commessi dall’ufficio] L’ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori, d’ufficio o su richiesta, senza esigere una tassa.

6)  [Errori non rettificabili] Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare i paragrafi 1), 2) e 5) a errori che non possono essere rettificati in virtù della sua legislazione.

  Art. 13 Durata e rinnovo della registrazione

1)  [Indicazioni o elementi contenuti nella richiesta di rinnovo o acclusi a quest’ultima; tassa]

a)
Ogni Parte contraente può richiedere che il rinnovo di una registrazione sia subordinata al deposito di una richiesta e che tale richiesta contenga l’insieme o una parte delle seguenti indicazioni:
i)
l’indicazione che viene richiesto un rinnovo;
ii)
il nome e l’indirizzo del titolare;
iii)
il numero della registrazione in questione;
iv)
a scelta della Parte contraente, la data di deposito della domanda da cui deriva la registrazione in questione, o la data della registrazione in questione;
v)
se il titolare ha un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;
vi)
se il titolare ha fatto elezione di domicilio, il domicilio eletto;
vii)
se la Parte contraente permette il rinnovo di una registrazione solo per alcuni prodotti o servizi iscritti nel registro dei marchi, ed è richiesto tale rinnovo, i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali viene richiesto il rinnovo, oppure i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e deve essere presentato secondo l’ordine delle classi della citata classificazione;
viii)
se la Parte contraente permette che la richiesta di rinnovo venga presentata da una persona diversa dal titolare o dal suo rappresentante, e se la richiesta viene presentata da tale persona, il nome e l’indirizzo di questa persona;
ix)
la firma del titolare o quella del suo rappresentante, o se si applica il punto viii), la firma della persona menzionata a tale punto.
b)
Ogni Parte contraente può richiedere che per la richiesta di rinnovo venga pagata una tassa all’ufficio. Una volta pagata questa tassa per il periodo corrispondente alla durata iniziale della registrazione o per il periodo per il quale è stata rinnovata, non può essere richiesto nessun altro pagamento per mantenere in vigore la registrazione durante il periodo in questione. Le tasse legate alla consegna di una dichiarazione o alla presentazione di una prova relativa all’uso non vengono considerate, ai fini del presente comma, come pagamenti richiesti per il mantenimento in vigore di una registrazione, e il presente comma non ha rilevanza su queste tasse.
c)
Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta di rinnovo sia presentata entro il termine prescritto dalla sua legislazione, fatti salvi i termini minimi prescritti dal regolamento d’esecuzione, e che la tassa corrispondente, menzionata al comma b) sia pagata all’ufficio.

2)  [Presentazione] Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta di rinnovo, nessuna Parte contraente rifiuta la domanda,

i)
se la domanda viene presentata per iscritto su carta se, su riserva del paragrafo 3), essa è presentata su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento d’esecuzione,
ii)
se la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento ottenuto su carta in seguito a questa trasmissione corrisponde, su riserva del paragrafo 3), al formulario di richiesta menzionato al punto i).

3)  [Lingua] Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta di rinnovo sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

4)  [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che altre condizioni diverse da quelle elencate ai paragrafi 1) a 3) vengano adempiute per quanto concerne la richiesta di rinnovo. In particolare, non possono essere richiesti i seguenti elementi:

i)
una riproduzione o un altro mezzo d’identificazione del marchio;
ii)
la presentazione di una prova attestante che il marchio è stato registrato, o che la sua registrazione è stata rinnovata nel registro dei marchi di un’altra Parte contraente;
iii)
la consegna di una dichiarazione o la presentazione di una prova relativa all’uso del marchio.

5)  [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che delle prove vengano fornite all’ufficio durante il periodo d’esame della richiesta di rinnovo, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione o elemento contenuto nella richiesta di rinnovo.

6)  [Divieto di procedere ad un esame quanto al contenuto] L’ufficio di una Parte contraente non può, ai fini del rinnovo, esaminare la registrazione quanto al contenuto.

7)  [Durata] La durata iniziale della registrazione e la durata di ogni rinnovo sono di 10 anni.

  Art. 14 Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto

Una domanda o una richiesta presentata in virtù degli articoli 10 a 13, non può dare luogo ad un rifiuto totale o parziale da parte di un ufficio, senza che sia stato data al depositante o al richiedente la possibilità, a seconda del caso, di presentare delle osservazioni sul rifiuto previsto entro un termine ragionevole.

  Art. 15 Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi

Ogni Parte contraente osserva le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi.

  Art. 16 Marchi di servizi

Ogni Parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti.

  Art. 17 Regolamento d’esecuzione

1)  [Contenuto]

a)
Il regolamento d’esecuzione allegato al presente trattato contiene regole relative
i)
ad argomenti che, ai sensi del presente trattato, devono essere oggetto di «disposizioni del regolamento d’esecuzione»;
ii)
a qualsiasi precisazione utile all’applicazione delle disposizioni del presente trattato;
iii)
a tutte le condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo.
b)
Inoltre, il regolamento d’esecuzione contiene modelli di formulari internazionali.

2)  [Divergenze tra il trattato e il regolamento d’esecuzione] In caso di divergenza, le disposizioni del presente trattato hanno la precedenza su quelle del regolamento d’esecuzione.

  Art. 18 Revisione; protocolli

1)  [Revisione] Il presente trattato può essere riveduto da una conferenza diplomatica.

2)  [Protocolli] Allo scopo di una maggiore armonizzazione del diritto dei marchi, dei protocolli possono essere adottati da una conferenza diplomatica, nei limiti in cui questi protocolli non contravvengano alle disposizioni del presente trattato.

  Art. 19 Condizioni e modalità per diventare parte del trattato

1)  [Condizioni da adempiere] Le entità seguenti possono firmare il trattato e, su riserva dei paragrafi 2) e 3) e dell’articolo 20.1) e 3), diventarne Parti contraenti:

i)
ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi presso il proprio ufficio;
ii)
ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale si possono registrare dei marchi con validità sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri che sono designati a tale scopo nella rispettiva domanda, a condizione che tutti gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa siano membri dell’Organizzazione;
iii)
ogni Stato membro dell’Organizzazione, per il quale possono essere registrati dei marchi solo tramite l’ufficio di un altro Stato specificato che è membro dell’Organizzazione;
iv)
ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi solamente tramite l’ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato è membro;
v)
ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi solo tramite un ufficio comune ad un gruppo di Stati membri dell’Organizzazione.

2)  [Ratifica o adesione] Ogni entità menzionata al paragrafo 1) può depositare

i)
uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente trattato,
ii)
uno strumento d’adesione, se non ha firmato il presente trattato.

3)  [Data di validità del deposito]

a)
Su riserva del comma b), la data di validità del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è
i)
se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1) i), la data in cui lo strumento di questo Stato è stato depositato;
ii)
se si tratta di un’organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di questa organizzazione intergovernativa è stato depositato;
iii)
se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1)iii), la data alla quale la seguente condizione viene adempiuta: lo strumento di questo Stato e lo strumento dell’altro Stato specificato sono stati depositati;
iv)
se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1)iv), la data applicabile in virtù del punto ii) precedente;
v)
se si tratta di uno Stato, membro di un gruppo di Stati, menzionato al paragrafo 1)v), la data alla quale gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.
b)
Ogni strumento di ratifica o di adesione (designato quale «strumento» nel presente comma) di uno Stato può essere accompagnato da una dichiarazione secondo la quale tale strumento deve essere considerato come depositato soltanto se lo strumento di un altro Stato o di un’organizzazione intergovernativa o se gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi sono indicati e che adempiono alle condizioni necessarie per diventare parti del presente trattato, siano anche depositati. Lo strumento che contiene tale dichiarazione viene considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è riempita. Tuttavia, se il deposito di uno strumento indicato nella dichiarazione è accompagnato esso stesso da una dichiarazione dello stesso tipo, questo strumento viene considerato come depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione è riempita.
c)
Ogni dichiarazione fatta in virtù del comma b) può essere ritirata totalmente o in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro ha validità il giorno in cui il Direttore generale riceve la notifica del ritiro.
  Art. 20 Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1)  [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo, vengono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o d’adesione che sono stati depositati dalle entità menzionate all’articolo 19.1) e che portano una data di validità conformemente all’articolo 19.3).

2)  [Entrata in vigore del trattato] Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che cinque Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d’adesione.

3)  [Entrata in vigore delle ratifiche e adesioni posteriori all’entrata in vigore del trattato] Ogni entità diversa da quelle menzionate al paragrafo 2), è vincolata dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica o d’adesione.

  Art. 21 Riserve

1)  [Tipi speciali di marchi] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che, nonostante l’articolo 2.1)a) e 2)a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 2), 5), 7), 11) e 13) non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. Tale riserva deve precisare le disposizioni alle quali essa si riferisce.

2)  [Modalità] Tutte le riserve fatte in virtù del paragrafo 1) devono figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo, depositato dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa regionale che ha formulato tale riserva.

3)  [Ritiro] Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1) possono essere ritirate in qualsiasi momento.

4)  [Divieto di altre riserve] Non sono ammesse altre riserve al presente trattato se non quelle autorizzate dal paragrafo 1).

  Art. 22 Disposizioni transitorie

1)  [Domanda unica per prodotti e servizi appartenenti a più classi; divisione della domanda]

a)
Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 3.5), una domanda può essere depositata presso l’ufficio soltanto per prodotti e servizi appartenenti ad una sola classe della classificazione di Nizza.
b)
Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 6, nei casi in cui prodotti o servizi che appartengono a più classi della classificazione di Nizza sono stati inclusi in una sola e medesima domanda, tale domanda darà luogo a più registrazioni nel registro dei marchi, a condizione che ogni singola registrazione comporti un rinvio a tutte le altre registrazioni risultanti da detta domanda.
c)
Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa che ha fatto una dichiarazione in virtù del comma a), può dichiarare che, nonostante l’articolo 7.1), nessuna domanda può fare l’oggetto di una divisione.

2)  [Una sola procura per più domande o registrazioni] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 4.3)b), una procura si può riferire ad una sola domanda o ad una sola registrazione.

3)  [Divieto di richiedere un’autentificazione della firma di una procura e della firma di una domanda] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 8.4), venga richiesto che la firma di una procura o la firma di una domanda da parte del depositante sia attestata, riconosciuta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in altra maniera.

4)  [Richiesta unica per più domande o registrazioni relative a un cambiamento di nome o d’indirizzo, ad un cambiamento di titolare o alla rettifica di un errore] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 10.1)e), 2) e 3), l’articolo 11.1)h) e 3), come pure l’articolo 12.1)e) e 2), una richiesta d’iscrizione di un cambiamento di nome o d’indirizzo, una richiesta d’iscrizione di un cambiamento di titolare o una richiesta di rettifica di un errore possono riferirsi ad una sola domanda o ad una sola registrazione.

5)  [Consegna o presentazione, in caso di rinnovo di una dichiarazione o di una dichiarazione o di una prova riguardante l’uso] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 13.4)iii), richiederà in caso di rinnovo, la presentazione di una dichiarazione o di una prova relative all’uso del marchio.

6)  [Esame quanto al contenuto in caso di rinnovo] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 13.6), l’ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione che si riferisce a dei servizi, esaminare questa registrazione quanto al contenuto; tuttavia, tale esame si limiterà ad eliminare le registrazioni multiple, risultanti da domande depositate durante un periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore della legislazione di questo Stato o organizzazione che ha istituito, prima dell’entrata in vigore del presente trattato, la possibilità di registrare marchi di servizi.

7)  [Disposizioni comuni]

a)
Uno Stato o un’organizzazione intergovernativa può fare una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1) a 6) soltanto se, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione al presente trattato, il mantenimento in vigore della sua legislazione sarebbe, senza questa dichiarazione, in contrasto con le disposizioni attinenti al presente trattato.
b)
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6) dev’essere allegata allo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo depositato da parte dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che fa tale dichiarazione.
c)
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6) può essere ritirata in qualsiasi momento.

8)  [Perdita di validità della dichiarazione]

a)
Su riserva del comma c), ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), da uno Stato considerato come Paese in via di sviluppo, secondo la pratica stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, o da un’organizzazione intergovernativa di cui ogni membro è un tale Stato, perde la sua validità alla fine di un periodo di otto anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente trattato.
b)
Su riserva del comma c), ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), da uno Stato diverso da uno Stato menzionato al comma a), o da una organizzazione intergovernativa che non sia menzionata al comma a), perde validità alla fine di un periodo di sei anni a contare dalla data di entrata in vigore del presente trattato.
c)
Se una dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), non è stata ritirata in virtù del paragrafo 7)c), o non ha perso la sua validità in virtù del comma a) o b), prima del 28 ottobre 2004, tale dichiarazione perde la sua validità il 28 ottobre 2004.

9)  [Condizioni e modalità per diventare Parte del trattato] Fino al 31 dicembre 1999, ogni Stato che alla data dell’adozione del presente trattato, è membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) senza essere membro dell’Organizzazione può, nonostante l’articolo 19.1)i), diventare parte del presente trattato se si possono registrare dei marchi presso il suo ufficio.

  Art. 23 Denuncia del trattato

1)  [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato a mezzo di una notifica indirizzata al Direttore generale.

2)  [Validità] La denuncia è valida un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. Essa non incide in alcun modo sull’applicazione del presente trattato alle domande che sono in istanza o ai marchi registrati, per quanto concerne la Parte contraente che denuncia il trattato, al momento della scadenza del termine di un anno; tuttavia, la Parte contraente che denuncia il trattato può, al momento della scadenza del termine di un anno, cessare di applicare il presente trattato a qualsiasi registrazione, a decorrere dalla data in cui tale registrazione deve essere rinnovata.

  Art. 24 Lingue del trattato; firma

1)  [Testi originali; testi ufficiali]

a)
Il presente trattato è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, araba, cinese, russa e spagnola, tutti questi testi facendo ugualmente fede.
b)
Su domanda di una Parte contraente, il Direttore generale prepara un testo ufficiale in una lingua non menzionata al comma a), che è una lingua ufficiale di tale Parte contraente, dopo aver consultato tale Parte contraente ed ogni altra Parte contraente interessata.

2)  [Termine per la firma] Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per la durata di un anno dopo l’adozione.

  Art. 25 Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente trattato.

(Seguono le firme)


  Regolamento d’esecuzione

  Indice delle regole

Regola 1: Espressioni abbreviate
Regola 2: Indicazione del nome e dell’indirizzo
Regola 3: Precisazioni relative alla domanda
Regola 4: Precisazioni relative alla nomina di un rappresentante
Regola 5: Precisazioni relative alla data di deposito
Regola 6: Precisazioni relative alla firma
Regola 7: Modi d’identificazione di una domanda in mancanza del suo numero
Regola 8: Precisazioni relative alla durata e al rinnovo

  Elenco dei modelli di formulari internazionali

Formulario n. 1
Domanda di registrazione di un marchio
Formulario n. 2
Procura
Formulario n. 3
Richiesta d’iscrizione di cambiamento di nomi o d’indirizzi
Formulario n. 4
Richiesta d’iscrizione d’un cambiamento di titolare relativa a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi
Formulario n. 5
Certificato di cessione relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi
Formulario n. 6
Documento di cessione relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi
Formulario n. 7
Richiesta di rettifica di errori in registrazioni di marchi o in domande di registrazione di marchi
Formulario n. 8
Richiesta di rinnovo di una registrazione
  Regola 1 Espressioni abbreviate

1) [«Trattato»; articolo]

a)
Nel presente regolamento d’esecuzione s’intende per «trattato» il Trattato sul diritto dei marchi.
b)
Nel presente regolamento d’esecuzione la parola «articolo» rinvia all’articolo indicato del trattato.

2) [Espressioni abbreviate definite nel trattato] Le espressioni definite all’articolo 1 ai fini del trattato hanno lo stesso significato ai fini del regolamento d’esecuzione.

  Regola 2 Indicazione del nome e dell’indirizzo

1) [Norme]

a)
Se dev’essere indicato il nome di una persona, ogni Parte contraente può richiedere,
i)
nel caso di una persona fisica, che il nome da indicare sia il cognome o il nome principale e il nome o i nomi personali o i nomi secondari di tale persona, o che il nome da indicare sia, se questa persona lo preferisce, il nome o i nomi da essa usati abitualmente;
ii)
nel caso di una persona giuridica, che il nome da indicare sia la denominazione ufficiale completa di questa persona.
b)
Se dev’essere indicato il nome di un rappresentante e se questo rappresentante è uno studio di avvocati o di consulenti in proprietà industriale, ogni Parte contraente accetta che sia indicato il nome che questo studio usa abitualmente.

2) [Indirizzo]

a)
Se dev’essere indicato il nome di una persona, ogni Parte contraente può richiedere che l’indirizzo venga indicato nel modo abitualmente richiesto per una rapida consegna postale all’indirizzo in questione e che, in ogni caso, comprenda tutte le unità amministrative pertinenti, includendovi, se questo esiste, il numero civico della casa o dell’edificio.
b)
Se una comunicazione indirizzata all’ufficio di una Parte contraente viene fatta a nome di più persone che hanno indirizzi diversi, tale Parte contraente può richiedere che la comunicazione indichi un unico indirizzo quale indirizzo per la corrispondenza.
c)
L’indirizzo indicato può comprendere un numero di telefono e un numero di telefax, e per la corrispondenza, un indirizzo diverso dall’indirizzo indicato secondo il comma a).
d)
I comma a) e c) sono applicabili mutatis mutandis al domicilio eletto.

3) [Caratteri da usare] Ogni Parte contraente può richiedere che le indicazioni menzionate ai paragrafi 1) e 2) vengano redatte nei caratteri della lingua usata dall’ufficio.

  Regola 3 Precisazioni relative alla domanda

1) [Caratteri standard] Se ai sensi dell’articolo 3.1)a)ix), la domanda contiene una dichiarazione, nella quale è espresso il desiderio del depositante di registrare e pubblicare il marchio nei caratteri standard usati dall’ufficio della Parte contraente, l’ufficio registra e pubblica il marchio usando tali caratteri standard.

2) [Numero di riproduzioni]

a)
Se la domanda non contiene alcuna dichiarazione che indica che il depositante desidera rivendicare il colore quale elemento distintivo del marchio, la Parte contraente non può richiedere più
i)
di cinque riproduzioni del marchio in bianco e nero, se secondo la legislazione della Parte contraente, la domanda non può contenere o non contiene una dichiarazione che esprime il desiderio del depositante di registrare e pubblicare il marchio nei caratteri standard usati dall’ufficio di tale Parte contraente;
ii)
di una riproduzione del marchio in bianco e nero, se la domanda contiene una dichiarazione che esprime il desiderio del depositante di registrare e pubblicare il marchio nei caratteri standard usati dall’ufficio di tale Parte contraente.
b)
Se la domanda contiene una dichiarazione che esprime il desiderio del depositante di rivendicare il colore quale elemento distintivo del marchio, una Parte contraente non può esigere più di cinque riproduzioni del marchio in bianco e nero e cinque riproduzioni del marchio a colori.

3) [Riproduzione di un marchi tridimensionale]

a)
Se ai sensi dell’articolo 3.1)a)xi), la domanda contiene una dichiarazione nella quale è indicato che il marchio è un marchio tridimensionale, la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica bidimensionale.
b)
La riproduzione fornita in virtù del comma a), può consistere, a scelta del depositante, in una sola immagine o in più immagini differenti del marchio.
c)
Se l’ufficio è del parere che la riproduzione del marchio fornita dal depositante in virtù del comma a) non evidenzia sufficientemente i dettagli del marchio tridimensionale, può invitare il depositante a presentare, entro un termine ragionevole fissato nell’invito, sei immagini diverse del marchio o una descrizione verbale di tale marchio o entrambe.
d)
Se l’ufficio è del parere che le diverse immagini o la descrizione del marchio di cui al comma c) non evidenziano ancora sufficientemente i dettagli del marchio tridimensionale, può invitare il depositante a presentare, entro un termine ragionevole fissato nell’invito, un modello del marchio.
e)
Il paragrafo 2)a)i) e b) si applica mutatis mutandis.

4) [Traslitterazione del marchio] Ai fini dell’articolo 3.1)a)xiii), se il marchio è composto, totalmente o in parte, da caratteri o da cifre diversi da quelli usati dall’ufficio, può essere richiesta una traslitterazione di questi caratteri e di queste cifre nei caratteri e nelle cifre usati dall’ufficio.

5) [Traduzione del marchio] Ai fini dell’articolo 3.1)a)xiv), se il marchio è composto, totalmente o in parte, da una o più parole in una lingua diversa da quella o da quelle accettate dall’ufficio, può essere richiesta una traduzione di questa o queste parole nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

6) [Termine per la presentazione di una prova relativa all’uso effettivo del marchio] Il termine di cui all’articolo 3.6) non può essere inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della domanda da parte dell’ufficio della Parte contraente presso il quale essa è stata depositata. Il depositante o il titolare ha diritto a una proroga di questo termine, su riserva delle condizioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente per periodi di almeno sei mesi ciascuno, fermo restando che la durata totale della proroga deve essere di almeno due anni e mezzo.

  Regola 4 Precisazioni relative alla nomina di un rappresentante

Il termine menzionato all’articolo 4.3)d), è calcolato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione citata in tale articolo tramite l’ufficio della Parte contraente interessata e non è inferiore ad un mese se l’indirizzo della persona, a nome della quale è fatta la comunicazione, si trova sul territorio di tale Parte contraente ed è di almeno due mesi se tale indirizzo si trova fuori dal territorio di tale Parte contraente.

  Regola 5 Precisazioni relative alla data di deposito

1) Se la domanda, al momento del ricevimento da parte dell’ufficio, non adempie ad una qualsiasi delle condizioni applicabili indicate all’articolo 5.1)a) o 2)a), l’ufficio invita senza indugio il depositante ad adempiere a tale condizione entro un termine indicato nell’invito, che è di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito se l’indirizzo del depositante si trova nel territorio della Parte contraente interessata, e di almeno due mesi se l’indirizzo del depositante si trova fuori dal territorio della Parte contraente interessata. L’osservanza all’invito può essere soggetta al pagamento di una tassa speciale. Anche se l’ufficio non invia l’invito menzionato, le condizioni citate rimangono valide.

2) Se, entro il termine indicato nell’invito, il depositante si conforma all’invito menzionato al paragrafo 1), e paga ogni tassa speciale richiesta, la data di deposito è la data in cui l’ufficio ha ricevuto tutte le indicazioni e tutti gli elementi richiesti che sono menzionati all’articolo 5.1)a) e in cui, se del caso, è stata pagata all’ufficio la tassa richiesta di cui all’articolo 5.2)a). In caso contrario, la domanda viene considerata come non depositata.

3) Ogni Parte contraente è libera di stabilire le circostanze nelle quali il ricevimento da parte dell’ufficio di un documento o del pagamento di una tassa vengono considerati, rispettivamente, ricevimento del documento da parte dell’ufficio o pagamento della tassa all’ufficio, nei casi in cui il documento sia stato effettivamente ricevuto da o la tassa sia stata effettivamente pagata a

i)
un’agenzia o a un ufficio periferico di tale ufficio;
ii)
un ufficio nazionale che agisce per conto dell’ufficio della Parte contraente, se la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa menzionata all’articolo 19.1)ii);
iii)
un servizio postale ufficiale;
iv)
un servizio di recapito della posta indicato dalla Parte contraente diverso del servizio postale ufficiale;

4) [Uso del telefax] Se una Parte contraente permette il deposito di una domanda per telefax e la domanda è depositata per telefax, la data di ricevimento della comunicazione effettuata per telefax da parte dell’ufficio di tale Parte contraente costituisce la data di ricevimento della domanda, fermo restando che tale Parte contraente può richiedere che l’originale di questa domanda pervenga all’ufficio entro un termine che non può essere inferiore a un mese, a decorrere dal giorno in cui tale ufficio ha ricevuto la comunicazione per telefax.

  Regola 6 Precisazioni relative alla firma

1) [Persone giuridiche] Se una comunicazione viene firmata a nome di una persona giuridica, ogni Parte contraente può richiedere che la firma o il sigillo della persona fisica che firma o il cui sigillo è usato, sia accompagnato dall’indicazione in lettere del cognome o del nome principale e del o dei nomi personali o nomi secondari di questa persona, oppure, se detta persona lo preferisce, da uno dei nomi da essa usati abitualmente.

2) [Comunicazione per telefax] Il termine menzionato all’articolo 8.2)b), non deve essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data del ricevimento di una trasmissione per telefax.

3) [Data] Ogni Parte contraente può richiedere che una firma o un sigillo sia accompagnato dall’indicazione della data in cui è stata apposta la firma o il sigillo. Se tale indicazione è richiesta ma non è stata fornita, la data che si reputa essere quella in cui è stata apposta la firma o il sigillo, è quella del giorno in cui la comunicazione con la firma o il sigillo è arrivata all’ufficio o, se la Parte contraente lo permette, una data anteriore a quest’ultima data.

  Regola 7 Modo d’identificazione di una domanda in mancanza del suo numero

1) [Modo d’identificazione] Se viene richiesto che una domanda sia identificata dal suo numero e che questa domanda non ha ancora il numero o che il suo numero non è ancora conosciuto dal depositante o dal suo rappresentante, l’indicazione o la presentazione di uno degli elementi seguenti è considerata sufficiente all’identificazione di tale domanda:

i)
il numero provvisorio eventualmente attribuito dall’ufficio, o
ii)
una copia della domanda, o
iii)
una riproduzione del marchio con l’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda, e con un numero d’identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.

2) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere l’adempimento di condizioni differenti da quelle menzionate al paragrafo 1) per l’identificazione di una domanda, nel caso che questa non abbia ancora un numero o che il suo numero non sia ancora conosciuto dal depositante o dal suo rappresentante.

  Regola 8 Precisazioni relative alla durata e al rinnovo

Ai fini dell’articolo 13.1)c), il periodo durante il quale la richiesta di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo pagata, inizia almeno sei mesi prima della data in cui il rinnovo dev’essere effettuato e termina al più presto sei mesi dopo questa data. Se la richiesta di rinnovo viene presentata, o se le tasse di rinnovo vengono pagate dopo la data in cui il rinnovo dev’essere effettuato, ogni Parte contraente può far dipendere il rinnovo dal pagamento di una tassa supplementare.


  Modello del formulario internazionale n. 1

  Domanda di registrazione di un marchio

presentata all’ufficio di

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del depositante:1

Numero di riferimento del rappresentante:2

1.
Richiesta di registrazione
Si richiede con la presente la registrazione del marchio riprodotto qui di seguito.
2.
Depositante(i)
2.1
Se il depositante è una persona fisica,
a)
il cognome o il nome principale:3
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):4
2.2
Se il depositante è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:
2.3
Indirizzo (compreso il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
2.4
Cittadinanza (Stato):
Domicilio (Stato):
Stabilimento (Stato):5

(Formulario n. 1, pag. 2)

2.5
Se il depositante è una persona giuridica, indicare:
–
la forma giuridica di tale persona giuridica:
–
lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione di detta persona giuridica:
2.6
¨ Barrare questa casella se vi sono più depositanti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare, e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai punti 2.1 o 2.2, 2.3, 2.4 e 2.56
3.
Rappresentante
3.1
¨ Il depositante non è rappresentato.
3.2
¨ Il depositante è rappresentato.
3.2.1
Identità del rappresentante
3.2.1.1
Nome:
3.2.1.2
Indirizzo (compresi il codice di avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
3.2.2
¨ L’ufficio è già in possesso della procura.
Numero d’ordine: _________7
3.2.3
¨ La procura è allegata.
3.2.4
¨ La procura verrà presentata più tardi.
3.2.5
¨ La procura non è necessaria.
4.
Domicilio eletto8

(Formulario n. 1, pag. 3)

5.
Rivendicazione di priorità
¨
Il depositante rivendica la seguente priorità:
5.1
Paese (ufficio) del primo deposito:9
5.2
Data del primo deposito:
5.3
Numero del primo deposito (se disponibile):
5.4
La copia certificata conforme della domanda di cui si rivendica la priorità10
5.4.1
¨ è allegata.
5.4.2
¨
5.5
La traduzione della copia certificata conforme
5.5.1
¨ è allegata.
5.5.2
¨ verrà inoltrata entro 3 mesi dalla data di deposito della presente domanda.
5.5.6
¨ Barrare questa casella se la priorità viene rivendicata sulla base di più depositi; in tal caso, redigerne l’elenco su di un foglio supplementare, e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai numeri 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 e i rispettivi prodotti o servizi.
6.
Registrazione(i) nel Paese (ufficio) d’origine11
¨
Il certificato o i certificati di registrazione nel Paese (ufficio) d’origine sono allegati.

(Formulario n. 1, pag. 4)

7.
Protezione risultante da una presentazione ad un’esposizione
¨
Barrare questa casella se il depositante desidera beneficiare di una protezione risultante dalla presentazione ad un’esposizione di prodotti o servizi. In tal caso, fornire precisazioni su un foglio supplementare.
8.
Riproduzione del marchio
(8 cm×8 cm)
8.1
¨ Il depositante desidera che l’ufficio registri e pubblichi il marchio nei caratteri standard usati da quest’ultimo.12
8.2
¨ Si rivendica il colore quale elemento distintivo del marchio.
8.2.1
Nome dei colori rivendicati:
8.2.2
Parti principali del marchio che hanno tali colori:

(Formulario n. 1, pag. 5)

8.3
¨ Si tratta di un marchio tridimensionale.
¨
si allegano _____13 immagini differenti del marchio
8.4
_____ 14 riproduzioni del marchio in bianco e nero
8.5
_____ 15 riproduzioni del marchio a colori.
9.
Traslitterazione del marchio
Il marchio o una parte del marchio sono traslitterati come segue:
10.
Traduzione del marchio
Il marchio o una parte del marchio sono tradotti come segue:
11.
Prodotti o servizi
Nome dei prodotti o dei servizi:16
¨
Barrare questa casella se lo spazio previsto più sopra non è sufficiente; in tal caso, indicare il nome dei prodotti o dei servizi su un foglio supplementare.
12.
Dichiarazione sull’intenzione di usare il marchio o sull’uso effettivo del marchio; prova dell’uso effettivo
12.1
¨ Barrare questa casella se si allega una dichiarazione.
12.2
¨ Barrare questa casella se si allega una prova dell’uso effettivo.

(Formulario n. 1, pag. 6)

13.
Condizioni riguardanti le lingue
¨
Barrare questa casella se lo spazio previsto più sopra non è Barrare questa casella se si acclude un allegato riguardante l’adempimento di ogni condizione applicabile riguardante le lingue nei confronti dell’ufficio.17
14.
Firma o sigillo
14.1
Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:
14.2
¨ Barrare la relativa casella a seconda che sia apposta la firma o sia utilizzato il sigillo da parte del o a nome del:
14.2.1
¨ depositante.
14.2.2
¨ rappresentante.
14.3
Data della firma o dell’apposizione del sigillo:
14.4
Firma o sigillo:
15.
Tassa(e)
15.1
Valuta e ammontare della(e) tassa(e) pagata(e) con riferimento alla presente domanda:
15.2
Modo di pagamento:
16.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella se si accludono allegati o fogli supplementari; indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

1 Il numero di riferimento attribuito alla domanda dal depositante o dal rappresentante può essere indicato qui.
2 Il numero di riferimento attribuito alla domanda dal depositante o dal rappresentante può essere indicato qui.
3 I nomi da indicare alle lett. a) e b), sono sia i nomi completi del depositante che i nomi usati abitualmente da quest’ultimo.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b), sono sia i nomi completi del depositante che i nomi usati abitualmente da quest’ultimo.
5 Per «Stabilimento» s’intende uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
6 Se sul foglio supplementare è indicato più di un depositante con indirizzi differenti ma nessun rappresentante, l’indirizzo da utilizzare per la corrispondenza dev’essere sottolineato su tale foglio.
7 Non indicare nulla se non è stato o non è ancora stato attribuito un numero d’ordine alla procura o se il depositante o il rappresentante non ne sono ancora a conoscenza.
8 Il domicilio eletto dev’essere indicato alla rubrica 4 se il depositante o, nel caso di più depositanti, nessuno dei depositanti ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente il cui ufficio è quello menzionato alla prima pagina della presente domanda, salvo quando è indicato un rappresentante alla rubrica 3.
9 Se la domanda della quale viene rivendicata la priorità è stata depositata presso un ufficio che non è un ufficio nazionale (per esempio, l’OAPI, l’Ufficio Benelux dei marchi e l’Ufficio d’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)), dev’essere indicato il nome di tale ufficio in vece e luogo del nome di un Paese. In caso contrario, non indicare il nome dell’ufficio ma quello del Paese.
10 Per «copia certificata conforme» s’intende una copia della domanda di cui viene rivendicata la priorità, certificata conforme dall’ufficio che ha ricevuto tale domanda.
11 Da compilare se il depositante desidera presentare una prova in virtù dell’articolo 6quinquies A.1) della Convenzione di Parigi al momento del deposito della domanda.
12 Il depositante non può formulare questa richiesta nei confronti di marchi che si compongono in tutto o in parte di elementi figurativi. Qualora secondo il parere dell’ufficio, i marchi in questione contengono effettivamente tali elementi, l’ufficio non terrà conto del desiderio del depositante e registrerà e pubblicherà il marchio così come figura nel riquadro.
13 Se più immagini diverse del marchio non figurano nel riquadro di cui alla rubrica 8 ma sono allegate al presente formulario, barrare questa casella e indicare il numero di tali immagini.
14 Indicare il numero delle riproduzioni in bianco e nero o a colori.
15 Indicare il numero delle riproduzioni in bianco e nero o a colori.
16 Se i prodotti o servizi appartengono a più classi della classificazione di Nizza, essi devono essere raggruppati secondo le classi di questa classificazione. Dev’essere indicato il numero di ogni classe e i prodotti o servizi appartenenti alla stessa classe devono essere raggruppati secondo l’indicazione del numero di tale classe. Ogni gruppo di prodotti o servizi dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi della classificazione di Nizza. Se tutti i prodotti o servizi appartengono ad una sola classe della classificazione di Nizza, dev’essere indicato il numero di tale classe.
17 Non utilizzare questa casella se l’ufficio ammette solamente una lingua.

  Modello del formulario internazionale n. 2

  Procura

per le procedure davanti all’ufficio:

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento della persona che nomina il rappresentante:1

1.
Nomina del rappresentante
Il sottoscritto nomina la persona designata alla rubrica 3 quale suo rappresentante.
2.
Nome della persona che nomina il rappresentante2
3.
Rappresentante
3.1
Nome:
3.2
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)

(Formulario n. 2, pag. 2)

4.
Domanda(e) o registrazione(i) considerate
Questa procura si riferisce:
4.1
¨ a tutte le domande e registrazioni esistenti o future della persona che ha nominato il rappresentante, fatte salve le eccezioni eventuali menzionate su un foglio supplementare.
4.2
¨ alle domande o alle registrazioni seguenti:
4.2.1
alle domande riguardanti i seguenti marchi:3
4.2.2
alle domande con i seguenti numeri,4 come pure a tutte le registrazioni che ne risultano:
4.2.3
alle registrazioni con i seguenti numeri:
4.2.4
¨ Se lo spazio previsto ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 non è sufficiente, barrare questa casella e fornire le indicazioni su di un foglio supplementare.
5.
Portata della procura
5.1
¨ Barrare questa casella se il diritto del rappresentante ad agire in quanto tale si estende a tutti gli atti della procedura, ivi compresi i seguenti atti, se la persona che nomina il rappresentante è un depositante o un titolare:
5.1.1
¨ ritiro della(e) domanda(e)
5.1.2
¨ rinuncia alla(e) registrazione(i)
5.2
¨ Barrare questa casella, se il diritto del rappresentante ad agire in quanto tale non si estende a tutti gli atti della procedura e indicare qui o su un foglio supplementare gli atti ai quali non si estendono i poteri del rappresentante:

(Formulario n. 2, pag. 3)

6.
Firma o sigillo
6.1
Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:
6.2
Data della firma o dell’apposizione del sigillo:
6.3
Firma o sigillo:
7.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella se vengono acclusi fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

1 Si può indicare in questo spazio il numero di riferimento attribuito alla presente procura dalla persona che nomina il rappresentante.
2 Se la persona che nomina il rappresentante è il depositante (o uno dei depositanti), il nome che si deve indicare è quello del depositante come figura nella o nelle domande a cui si riferisce la presente procura. Se tale persona è il titolare (o uno dei titolari), il nome da indicare è quello del titolare, come figura nel registro dei marchi. Se tale persona è una persona interessata ma non è né un depositante né un titolare, si deve indicare il nome completo di tale persona o il nome che questa persona usa d’abitudine.
3 Compilare se la procura è depositata presso l’ufficio unitamente alle domande.
4 Se la domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositan te o dal suo rappresentante.

  Modello del formulario internazionale n. 3

  Richiesta d’iscrizione di cambiamento di nomi o d’indirizzi

relativa a registrazioni o domande di registrazione di marchi

presentata all’ufficio di __________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare o del depositante:1

Numero di riferimento del rappresentante:2

1.
Richiesta d’iscrizione
Con la presente si richiede l’iscrizione dei cambiamenti indicati qui di seguito
2.
Registrazione(i) o domanda(e) considerate
La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:
2.1
Numero delle registrazioni:
2.3
Numero delle domande:3
¨
Se lo spazio previsto al punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

(Formulario numero 3, pag. 2)

3.
Titolare(i) o depositante(i)
3.1
Se il titolare o il depositante è una persona fisica,
a)
il cognome o il nome principale:4
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):
3.2
Se il titolare o il depositante è una persona giuridica, la loro denominazione ufficiale completa:
3.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
3.4
¨ Barrare questa casella se vi sono più titolari o depositanti; in tal caso redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire, per ciascuno di essi, le indicazioni richieste ai punti 3.1 o 3.2 e 3.3.
4.
Rappresentante
4.1
Nome:
4.2
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
4.3
Numero d’ordine della procura:5
5.
Domicilio eletto
6.
Indicazione del o dei cambiamenti
6.1
Elementi da modificare:
Elementi modificati:6

(Formulario n. 3, pag. 3)

6.2
¨ Barrare questa casella se lo spazio soprastante previsto non è sufficiente; in tal caso, indicare su un foglio supplementare gli elementi da modificare o modificati.
7.
Firma o sigillo
7.1
Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:
7.2
Barrare la casella appropriata a seconda che sia apposta la firma o sia utilizzato il sigillo, da parte o a nome del
7.2.1
¨ titolare o depositante.
7.2.2
¨ rappresentante.
7.3
Data della firma o dell’apposizione del sigillo:
7.4
Firma o sigillo:
8.
Tassa
8.1
Valuta e ammontare della tassa pagata in relazione alla presente richiesta d’iscrizione di cambiamenti:
8.2
Modo di pagamento:
9.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella se sono acclusi fogli supplementari o allegati; indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

1 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
2 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
3 Se la domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositan te o dal suo rappresentante.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che erano indicati nelle domande alle quali si riferisce la presente richiesta o che sono iscritti per quanto riguanda le registrazioni alle quali si riferisce la presente richiesta.
5 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se il titolare o il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.
6 Indicare i nomi o gl’indirizzi modificati.

  Modello del formulario internazionale n. 4

relativa a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi

presentata all’ufficio di ___________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare o del depositante:1

Numero di riferimento del rappresentante:2

1.
Richiesta d’iscrizione
Con la presente si richiede l’iscrizione del cambiamento di titolare indicato qui di seguito.
2.
Registrazione(i) o domanda(e) considerate
La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:
2.1
Numero delle registrazioni:
2.2
Numero delle domande:3
2.3
¨ Se lo spazio previsto al punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.
3.
Prodotti o servizi interessati dal cambiamento
3.1
¨ Barrare questa casella se il cambiamento interessa tutti i prodotti o servizi elencati nelle domande o registrazioni menzionate alla rubrica 2.

(Formulario n. 4, pag. 2)

3.2
¨ Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona una sola domanda o una sola registrazione e se solo alcuni dei prodotti o dei servizi elencati in questa domanda o in questa registrazione sono interessati dal cambiamento e indicare i prodotti o i servizi che devono apparire nella domanda o nella registrazione del nuovo titolare (in tal caso i prodotti o i servizi non menzionati rimarranno nella domanda o nella registrazione del depositante o del titolare):
3.3
¨ Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona più domande o registrazioni e se, per almeno una di queste domande o registrazioni, il cambiamento non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In tal caso, indicare su un foglio supplementare, separatamente per ogni domanda o registrazione, se il cambiamento riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi o solamente qualcuno di essi. Per le domande o le registrazioni nelle quali sono interessati dal cambiamento solamente alcuni prodotti o servizi, procedere come per il punto 3.2.
4.
Base del cambiamento di titolare
4.1
¨ Il cambiamento di titolare risulta da un contratto.
Si allega uno dei seguenti documenti:
4.1.1
¨ una copia del contratto certificato conforme all’originale.
4.1.2
¨ un estratto del contratto certificato conforme all’originale.
4.1.3
¨ un certificato di cessione.
4.1.4
¨ un documento di cessione.
4.2
¨ Il cambiamento di titolare è il risultato di una fusione.
Si allega una copia certificata conforme all’originale del seguente documento, quale prova della fusione:
4.2.1
¨ un estratto del registro di commercio.
4.2.2
¨ altro documento rilasciato dall’autorità competente.
4.3
¨ Il cambiamento di titolare non risulta né da un contratto né da una fusione.
4.3.1
¨ Si allega una copia, certificata conforme all’originale di un documento che apporta la prova del cambiamento.

(Formulario n. 4, pag. 3)

5.
Titolare(i) o depositante(i)
5.1
Se il titolare o il depositante è una persona fisica,
a)
il cognome o nome principale:4
b)
il nome(i) o nome(i) secondario(i):5
5.2
Se il titolare o il depositante è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:
5.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
5.4
¨ Barrare questa casella se il cambiamento interessa più titolari o depositanti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ognuno di essi, le indicazioni richieste ai punti 5.1 o 5.2 e 5.3.
5.5
¨ Barrare questa casella se il titolare o il depositante, o uno dei titolari o uno dei depositanti ha cambiato il nome o l’indirizzo senza domandare l’iscrizione di tale cambiamento, e allegare un documento che dimostri che la persona che ha trasferito la titolarità e il titolare o il depositante sono la stessa persona.
6.
Rappresentante del titolare o del depositante
6.1
Nome:
6.2
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
6.3
Numero d’ordine della procura:6

(Formulario n. 4, pag. 4)

7.
Domicilio eletto del titolare o del depositante
8.
Nuovo(i) proprietario(i)
8.1
Se il nuovo proprietario è una persona fisica,
a)
il cognome o il nome principale: 7
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):8
8.2
Se il nuovo proprietario è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:
8.3
Indirizzo (compressi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
8.4
Stato del quale è cittadino il nuovo proprietario:
Stato del domicilio:
Stato dello stabilimento:9
8.5
Se il nuovo proprietario è una persona giuridica indicare
–
la forma giuridica di tale persona giuridica:
–
lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di questo Stato, la cui legislazione è servita di base per la costituzione di detta persona giuridica:
8.6
¨ Barrare questa casella se vi sono più nuovi proprietari; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare, e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai punti 8.1 o 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.10
9.
Rappresentante del nuovo proprietario
9.1
¨ Il nuovo proprietario non è rappresentato.
9.2
¨ Il nuovo proprietario è rappresentato.
9.2.1
Identità del rappresentante

(Formulario n. 4, pag. 5)

9.2.1.1
Nome:
9.2.1.2
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
9.2.2
¨ La procura è già stata trasmessa all’ufficio
numero d’ordine _________11
9.2.3
¨ La procura è allegata.
9.2.4
¨ La procura verrà trasmessa ad una data ulteriore.
9.2.5
¨ La procura non è necessaria.
10.
Domicilio eletto del nuovo proprietario12
11.
Firma o sigillo
11.1
Nome della persona fisica che firma o di cui è utilizzato il sigillo:
11.2
Barrare la casella appropriata a seconda che la firma è apposta o il sigillo è utilizzato da parte e per conto del:
11.2.1
¨ titolare o depositante.
11.2.2
¨ nuovo proprietario.
11.2.3
¨ rappresentante.
11.3
Data della firma o dell’apposizione del sigillo:
11.4
Firma o sigillo:
12.
Tassa
12.1
Valuta e ammontare della tassa pagata in relazione alla presente richiesta di cambiamento del titolare:
12.2
Modo di pagamento:

(Formulario n. 4, pag. 6)

13.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella se sono acclusi fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

1 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
2 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
3 Se la domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositan te o dal suo rappresentante.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che figurano nelle domande alle quali si riferisce la presente richiesta o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce la presente richiesta.
5 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che figurano nelle domande alle quali si riferisce la presente richiesta o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce la presente richiesta.
6 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se il titolare o il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.
7 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono sia i nomi completi del nuovo proprietario che i nomi usati abitualmente da quest’ultimo.
8 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono sia i nomi completi del nuovo proprietario che i nomi usati abitualmente da quest’ultimo.
9 Per «stabilimento» s’intende uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
10 Se l’elenco che figura sul foglio supplementare indica più nuovi proprietari con indirizzi differenti ma senza rappresentante, l’indirizzo da usare per la corrispondenza dev’essere sottolineato sul foglio supplementare.
11 Non indicare nulla se non è stato o non è ancora stato attribuito un numero d’ordine alla procura o se il nuovo propretario o il rappresentante non ne sono ancora a conoscenza.
12 Il domicilio eletto dev’essere indicato nello spazio riservato a questo scopo sotto il titolo della rubrica 10 se il nuovo proprietario o, se vi sono più nuovi proprietari, la totalità dei nuovi proprietari non ha nè domicilio nè stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente il cui l’ufficio è l’ufficio menzionato alla prima pagina della presente richiesta, a meno che un rappresentante non sia indicato alla rubrica 9.

  Modello del formulario internazionale n. 5

  Certificato di cessione

relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi

presentata all’ufficio di ____________

Spazio riservato all’ufficio

1.
Certificazione
I sottoscritti cedenti e cessionari certificano che la titolarità delle registrazioni o delle domande indicate qui di seguito è stata ceduta per contratto.
2.
Registrazione(i) e/o domanda(e) considerate
Il presente certificato si riferisce alla cessione delle seguenti registrazioni o domande:
2.1
Numero delle registrazioni:
2.2
Numero delle domande:1
2.3
¨ Barrare questa casella se lo spazio previsto al punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.
3.
Prodotti o servizi interessati dalla cessione
3.1
¨ Barrare questa casella se lo spazio previsto al punto 2.1 o 2.2 non è Barrare questa casella se la cessione interessa tutti i prodotti o servizi elencati nelle domande o registrazioni menzionate alla rubrica 2.
3.2
¨ Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona una sola domanda o registrazione e se solamente alcuni dei prodotti o dei servizi elencati in questa domanda o in questa registrazione sono interessati dalla cessione e indicare i prodotti o i servizi interessati dalla cessione:

(Formulario n. 5, pag. 2)

3.3
¨ Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona più domande o registrazioni e se, per almeno una di queste domande o registrazioni, la cessione non ha interessato la totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In tal caso, indicare su di un foglio supplementare, separatamente per ogni domanda o registrazione, se la cessione ha interessato la totalità dei prodotti o servizi oppure, unicamente qualcuno di essi. Per le domande o registrazioni nelle quali solamente alcuni prodotti o servizi sono stati interessati dalla cessione, procedere come per il punto 3.2.
4.
Cedente(i)
4.1
Se il cedente è una persona fisica,
a)
il relativo cognome o nome principale:2
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):3
4.2
Se il cedente è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa di tale persona:
4.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
4.4
¨ Barrare questa casella in caso di più cedenti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi, le indicazioni richieste ai punti 4.1 o 4.2 e 4.3.
5.
Cessionario
5.1
Se il cessionario è una persona fisica,
a)
il relativo cognome o nome principale:4
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):5
5.2
Se il cessionario è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:

(Formulario n. 5, pag. 3)

5.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
5.4
¨ Barrare questa casella se vi sono più cedenti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai punti 5.1 o 5.2 e 5.3.
6.
Firme o sigilli
6.1
Firma(e) o sigillo(i) del o dei cedenti
6.1.1
Nome della o delle persone fisiche che firmano o delle quali vengono usati i sigilli:
6.1.2
Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli:
6.1.3
Firma(e) o sigillo(i)
6.2
Firma(e) o sigillo (-i) del o dei cessionari
6.2.1
Nome della o delle persone fisiche che firmano o di cui sono usati i sigilli:
6.2.2
Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli):
6.2.3
Firma(e) o sigillo(i):
7.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella in caso di più cedenti; in tal caso, redigerne l’elenco Barrare questa casella se si accludono fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

1 Se la domanda non ha ancora un numero o se il cedente o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositan te o dal suo rappresentante.
2 Il nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che erano indicati nelle domande alle quali si riferisce il presente certificato o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce detto certificato.
3 Il nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che erano indicati nelle domande alle quali si riferisce il presente certificato o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce detto certificato.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b) devono essere i nomi completi del cessionario o i nomi usati d’abitudine da quest’ultimo.
5 I nomi da indicare alle lett. a) e b) devono essere i nomi completi del cessionario o i nomi usati d’abitudine da quest’ultimo.

  Modello del formulario internazionale n. 6

  Documento di cessione

relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi

presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

1.
Dichiarazione di cessione
Il cedente(i) sottoscritto(i) cede (cedono) al (ai) cessionario(i) la titolarità delle registrazioni o delle domande indicate qui di seguito.
2.
Registrazione(i) o domanda(e) considerate
Il presente documento si riferisce alla cessione delle seguenti registrazioni o domande:
2.1
Numero delle registrazioni:
2.2
Numero delle domande:1
2.3
Se lo spazio previsto al punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.
3.
Prodotti o servizi interessati dalla cessione
3.1
¨ Barrare questa casella se la cessione interessa tutti i prodotti o servizi elencati nelle domande o registrazioni menzionate alla rubrica 2.
3.2
¨ Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona una sola domanda o registrazione e se la cessione riguarda solamente alcuni dei prodotti o dei servizi elencati in questa domanda o in questa registrazione e indicare i prodotti o i servizi che sono interessati dalla cessione:

(Formulario n. 6, pag. 2)

3.3
¨ Barrare questa casella se alla rubrica 2 sono menzionate più domande o registrazioni e se, per almeno una di queste domande o registrazioni, la cessione non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In tal caso, indicare su un foglio supplementare, per ogni domanda o registrazione separatamente, se la cessione interessa la totalità dei prodotti o servizi, oppure unicamente qualcuno di essi. Per le domande o registrazioni nelle quali solamente alcuni prodotti o servizi sono interessati dalla cessione, procedere come per il punto 3.2.
4.
Cedente(i)
4.1
Se il cedente è una persona fisica,
a)
il cognome o nome principale:2
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):3
4.2
Se il cedente è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:
4.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
4.4
¨ Barrare questa casella se vi sono più cedenti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi, le indicazioni richieste ai punti 4.1 o 4.2 e 4.3.
5.
Cessionario
5.1
Se il cessionario è una persona fisica,
a)
il cognome o nome principale:4
b)
il nome(i) o il nome(i) secondario(i):5
5.2
Se il cessionario è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:

(Formulario n. 6, pag. 3)

5.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
5.4
¨ Barrare questa casella in caso di pluralità di cessionari; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai punti 5.1 o 5.2 e 5.3.
6.
Indicazioni ulteriori (si veda qui di seguito l’allegato del presente formulario)
(La comunicazione di una o l’altra di queste indicazioni è facoltativa ai fini dell’iscrizione del cambiamento di titolare)
¨
Barrare questa casella se si utilizza l’allegato.
7.
Firme o sigilli
7.1
Firma(e) o sigillo(i) del o dei cedenti
7.1.1
Nome della o delle persone fisiche che firmano o delle quali vengono usati i sigilli:
7.1.2
Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli:
7.1.3
Firma(e) o sigillo(i):
7.2
Firma(e) o sigillo(i) del o dei cessionari
7.2.1
Nome della o delle persone fisiche che firmano o delle quali vengono usati i sigilli:
7.2.2
Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli:
7.2.3
Firma(e) o sigillo(i):
8.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella se si allegano fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:
¨
Barrare questa casella se si acclude un allegato e indicare il numero delle pagine dell’allegato e il numero degli eventuali fogli supplementari che accompagnano l’allegato:

1 Se la domanda non ha ancora un numero o se il cedente o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.
2 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che figurano nelle domande alle quali si riferisce il presente documento o che sono iscritti nelle registrazioni alle quali si riferisce il presente documento.
3 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che figurano nelle domande alle quali si riferisce il presente documento o che sono iscritti nelle registrazioni alle quali si riferisce il presente documento.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono i nomi completi del cessionario o i nomi usati d’abitudine da quest’ultimo.
5 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono i nomi completi del cessionario o i nomi usati d’abitudine da quest’ultimo.

  Allegato del formulario n. 6

  Indicazioni ulteriori relative a un documento di cessione (rubrica 6)

A. Cessione dell’avviamento o dell’impresa
a) ¨
Barrare questa casella se la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento per tutti i prodotti o servizi elencati nella domanda o nella registrazione menzionata alla rubrica 2 del documento di cessione.
b) ¨
Barrare questa casella, se la rubrica 2 del documento di cessione menziona una sola domanda o una sola registrazione, e se la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento solamente per alcuni dei prodotti o servizi elencati in tale domanda o registrazione e indicare i prodotti o i servizi per i quali la cessione comprende l’impresa e l’avviamento relativo.
c) ¨
Barrare questa casella se la rubrica 2 del documento di cessione menziona più domande o registrazioni e se, per almeno una di queste, la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento per una parte dei prodotti o servizi elencati. In tal caso, indicare su di un foglio supplementare, separatamente per ogni domanda o registrazione, se la cessione è effettuata con l’impresa o il relativo avviamento per la totalità dei prodotti o servizi o solamente per alcuni di questi. Trattandosi di domande o registrazioni per le quali la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento solamente per alcuni dei prodotti o servizi, procedere come per il punto b).
B. Cessione di diritti risultanti dall’uso
I diritti risultanti dall’uso del marchio vengono ceduti
a) ¨
per tutte le registrazioni e per tutte le domande
b) ¨
solo per le seguenti registrazioni o domande:
C. Cessione del diritto ad iniziare un’azione giudiziaria
¨
Il cessionario ha il diritto ad iniziare un’azione giudiziaria per ogni violazione commessa precedentemente.

(Allegato del formulario n. 6, pag. 2)

D. Contropartita
a) ¨
La cessione è effettuata contro il pagamento di una somma di denaro.
b) ¨
La cessione è effettuata a mezzo di una somma di denaro e di ogni altra valida contropartita.
c) ¨
Il cedente conferma di aver ricevuto la contropartita sopra citata.
E. Data effettiva della cessione
a) ¨
La cessione è valida alla data della firma del presente documento di cessione.
b) ¨
La cessione è valida a decorrere dalla data seguente: ___________________

  Modello del formulario internazionale n. 7

  Richiesta di correzione di errori

in registrazioni di marchi o in domande di registrazione di marchi

presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare o del depositante:1

Numero di riferimento del rappresentante:2

1.
Richiesta di correzione
Con la presente richiesta si domanda di procedere alle correzioni indicate qui di seguito.
2.
Registrazione(i) o domanda(e) considerate
La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:
2.1
Numeri delle registrazioni:
2.2
Numeri delle domande:3
¨
Se lo spazio previsto al punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare

(Formulario n. 7, pag. 2)

3.
Titolare(i) o depositante(i)
3.1
Se il titolare o il depositante è una persona fisica,
a)
il cognome o nome principale:4
b)
il nome(i) o nome(i) secondario(i):5
3.2
Se il titolare o il depositante sono persone giuridiche, la loro denominazione ufficiale completa:
3.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
3.4
¨ Barrare questa casella in caso di più titolari o depositanti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai punti 3.1 o 3.2 e 3.3.
4.
Rappresentante
4.1
Nome:
4.2
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
4.3
Numero d’ordine della procura:6
5.
Domicilio eletto
6.
Indicazione degli errori e delle correzioni
6.1
¨ Elementi da correggere:
Elementi corretti:
6.2
¨ Barrare questa casella se lo spazio soprastante previsto non è sufficiente; in tal caso indicare gli elementi da correggere e quelli corretti su un foglio supplementare.

(Formulario n. 7, pag. 3)

7.
Firma o sigillo
7.1
Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:
7.2
Barrare la casella appropriata a seconda che la firma sia apposta, o il sigillo sia usato dal o a nome del:
7.2.1
¨ titolare o depositante.
7.2.2
¨ rappresentante.
7.3
Data della firma o dell’apposizione del sigillo:
7.4
Firma o sigillo:
8.
Tassa
8.1
Valuta e ammontare della tassa pagata con riferimento alla presente richiesta di correzione:
8.2
Modo di pagamento:
9.
Fogli supplementari e allegati
¨
Barrare questa casella se sono acclusi fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale di tali fogli e allegati:

1 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
2 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
3 Se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che figurano nelle domande o sono iscritti nelle registrazioni, alle quali si riferisce la presente richiesta.
5 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli che figurano nelle domande o sono iscritti nelle registrazioni, alle quali si riferisce la presente richiesta.
6 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se tale numero non è ancora noto al titolare o al depositante o al suo rappresentante.

  Modello del formulario internazionale n. 8

  Richiesta di rinnovo di una registrazione

presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare:1

Numero di riferimento del rappresentante:2

1.
Domanda di rinnovo
La presente richiesta di rinnovo si riferisce alla registrazione indicata qui di seguito.
2.
Registrazione considerata
2.1
Numero della registrazione:
2.2
Data di deposito della domanda che ha dato luogo alla registrazione:
Data della registrazione:
3.
Titolare(i)
3.1
Si il titolare è una persona fisica,
a)
il cognome o nome principale di tale persona:3
b)
il nome(i) o nome(i) secondario(i):4
3.2
Se il titolare è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:

(Formulario n. 8, pag. 2)

3.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
3.4
¨ Barrare questa casella se vi sono più titolari; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste ai punti 3.1 o 3.2 e 3.3.
4.
Rappresentante del titolare
4.1
Nome:
4.2
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
4.3
Numero d’ordine della procura:5
5.
Domicilio eletto del titolare
6.
Prodotti o servizi6
6.1
¨ Il rinnovo è richiesto per tutti i prodotti o servizi ai quali si riferisce la registrazione.
6.2
¨ Il rinnovo è richiesto unicamente per i seguenti prodotti o servizi ai quali si riferisce la registrazione:7
6.3
¨ Il rinnovo è richiesto per tutti i prodotti o servizi ai quali si riferisce la registrazione, ad eccezione dei seguenti:8
6.4
¨ Barrare questa casella se lo spazio previsto non è sufficiente e utilizzare un foglio supplementare.

(Formulario n. 8, pag. 3)

7.
Persona, diversa dal titolare o dal rappresentante del titolare, la quale deposita la presente richiesta di rinnovo
Importante:
una persona che non è il titolare o il rappresentante del titolare può depositare una richiesta di rinnovo solamente se la Parte contraente interessata vi acconsente. Di conseguenza, il presente punto non può essere completato se la Parte contraente, il cui ufficio è l’ufficio indicato alla prima pagina della presente richiesta di rinnovo, non acconsente che una richiesta di rinnovo sia depositata da una persona diversa dal titolare o dal rappresentante del titolare.
¨
Barrare questa casella se la presente richiesta di rinnovo viene depositata da una persona diversa dal titolare o dal rappresentante del titolare.
7.1
Se la persona è una persona fisica
a)
il cognome o nome principale di tale persona
b)
il nome(i) o nome(i) secondario(i)
7.2
Se la persona è una persona giuridica, la denominazione completa ufficiale
7.3
Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):
Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax:
(prefisso compreso) (prefisso compreso)
8.
Firma o sigillo
8.1
Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:
8.2
Barrare la casella appropriata a seconda che la firma sia apposta o che il sigillo sia usato dal o a nome del:
8.2.1
¨ titolare.
8.2.2
¨ rappresentante del titolare.
8.2.3
¨ persona di cui al punto 7.
8.3
Data della firma o dell’apposizione del sigillo:
8.4
Firma o sigillo:

(Formulario n. 8, pag. 4)

9.
Tassa
9.1
Valuta e ammontare della tassa pagata con riferimento alla presente richiesta di rinnovo:
9.2
Modo di pagamento:
10.
Fogli supplementari
¨
Barrare questa casella se sono acclusi dei fogli supplementari e indicare il numero totale di tali fogli:

1 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
2 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta.
3 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli iscritti per quanto riguarda la registrazione alla quale si riferisce la presente richiesta.
4 I nomi da indicare alle lett. a) e b) sono quelli iscritti per quanto riguarda la registrazione alla quale si riferisce la presente richiesta.
5 Lasciare libera questa casella se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se il titolare o il rappresentante non ne sono ancora a conoscenza.
6 Non barrare che una delle caselle 6.1, 6.2 o 6.3.
7 La lista dei prodotti o servizi per i quali viene richiesto il rinnovo dev’essere presentata nello stesso modo in cui figura nella registrazione (prodotti o servizi raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, iniziando con l’indicazione del numero della classe corrispondente e presentati nell’ordine delle classi di tale classificazione, qualora appartengano a più di una classe).
8 I prodotti o servizi per i quali non è richiesto il rinnovo devono essere raggruppati, se appartengono a più classi della classificazione di Nizza, secondo le classi di tale classificazione, iniziando con l’indicazione del numero della classe corrispondente e devono essere presentati secondo l’ordine delle classi di detta classificazione.


  Campo d’applicazione il 4 aprile 20192 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia

21 ottobre

1997 A

21 gennaio

1998

Bahrein

18 dicembre

2006 A

18 marzo

2007

Belgio

28 giugno

2004

11 agosto

2012

Bosnia ed Erzegovina

22 settembre

2006

22 dicembre

2006

Ceca, Repubblica

  3 aprile

1996

  1° agosto

1996

Cile

  5 maggio

2011 A

  5 agosto

2011

Cipro

17 gennaio

1997

17 aprile

1997

Colombia

13 gennaio

2012 A

13 aprile

2012

Corea (Sud)

25 novembre

2002 A

25 febbraio

2003

Costa Rica

17 luglio

2008

17 ottobre

2008

Croazia

  4 aprile

2006 A

  4 luglio

2006

Danimarca*

28 ottobre

1997

28 gennaio

1998

Dominicana, Repubblica

13 settembre

2011

13 dicembre

2011

Egitto

  7 luglio

1999 A

  7 ottobre

1999

El Salvador

14 agosto

2008 A

14 novembre

2008

Estonia

  7 ottobre

2002 A

  7 gennaio

2003

Francia

15 settembre

2006

15 dicembre

2006

Germania

16 luglio

2004

16 ottobre

2004

Giappone*

  1° gennaio

1997 A

  1° aprile

1997

Guatemala*

12 settembre

2016 A

12 dicembre

2016

Honduras

22 gennaio

2008 A

22 aprile

2008

Indonesia

  5 giugno

1997

  5 settembre

1997

Irlanda

13 luglio

1999 A

13 ottobre

1999

Italia

26 gennaio

2011

26 aprile

2011

Kazakistan

  7 agosto

2002 A

  7 novembre

2002

Kirghizistan

15 maggio

2002 A

15 agosto

2002

Lettonia

28 settembre

1999

28 dicembre

1999

Liechtenstein

17 dicembre

1997

17 marzo

1998

Lituania

27 gennaio

1998

27 aprile

1998

Lussemburgo

11 maggio

2012

11 agosto

2012

Marocco

  6 aprile

2009

  6 luglio

2009

Moldova

19 dicembre

1995

  1° agosto

1996

Monaco

27 giugno

1996

27 settembre

1996

Montenegro

  4 dicembre

2006 S

  3 giugno

2006

Nicaragua

22 giugno

2009 A

22 settembre

2009

Oman

16 luglio

2007 A

16 ottobre

2007

Paesi Bassi

19 settembre

1996

11 agosto

2012

Panama

  7 giugno

2012 A

  7 settembre

2012

Perù

  6 agosto

2009 A

  6 novembre

2009

Regno Unito

  1° maggio

1996

  1° agosto

1996

  Man, Isola di

  1° maggio

1996

  1° agosto

1996

Romania

28 aprile

1998 A

28 luglio

1998

Russia

11 febbraio

1998

11 maggio

1998

Serbia

15 giugno

1998 A

15 settembre

1998

Slovacchia

  9 aprile

1997

  9 luglio

1997

Slovenia

26 febbraio

2002

26 maggio

2002

Spagna*

17 dicembre

1998

17 marzo

1999

Sri Lanka*

  6 marzo

1996 A

  1° agosto

1996

Stati Uniti d’America

12 maggio

2000

12 agosto

2000

Svizzera

  1° febbraio

1997

  1° maggio

1997

Trinidad e Tobago

16 gennaio

1998

16 aprile

1998

Turchia

  1° ottobre

2004

  1° gennaio

2005

Ucraina

30 gennaio

1996

  1° agosto

1996

Ungheria

26 agosto

1998

26 novembre

1998

Uzbekistan

  4 giugno

1998 A

  4 settembre

1998

*
Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.wipo.int/treaties/fr/ oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.


RU 1997 2284; FF 1996 II 1273


1 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DCF del 1° ott. 1996 (RU 1997 2283).
2 RU 1997 2284, 2004 1131, 2006 4431, 2007 4671, 2009 5125, 2012 1493, 2014 889, 2019 1217. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 27 ottobre 1994
Entrata in vigore 1 maggio 1997
Fonte RU 1997 2284
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non più in vigore 18.11.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.05.1997

Revisioni

01.05.1997
Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto dei marchi (con RE)
 
24.11.1939 - 15.12.1966
Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Londra
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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