0.414.991.631
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario
Concluso il 10 novembre 1993
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 1994
La Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
nell’intento di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello accademico,
animate dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Stato,
consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione accademica, nonché delle convenzioni in materia universitaria elaborate dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO e firmate da entrambi gli Stati, segnatamente riguardo alle questioni dell’accesso generalizzato agli studi accademici disciplinate nella Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università2,
considerate le disposizioni vigenti nei due Stati sulle competenze nell’ambito della formazione superiore,
hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami nell’ambito accademico, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:
Art. 1
Nel presente accordo:
- 1.
- il termine «università» indica qualsiasi istituzione cui viene riconosciuto carattere accademico dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica d’Austria;
- 2.
- l’espressione «titolo accademico» indica qualsiasi forma di diploma o qualsiasi altro titolo universitario conferito da un’università a conclusione di un ciclo ordinario di studi;
- 3.
- il termine «esame», rispettivamente «esame di Stato», indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di esami parziali nell’ambito di un ciclo ordinario di studi.
Art. 2
1. Su domanda dello studente vengono reciprocamente computati o riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami. Nella misura in cui siano stati conclusi con successo almeno quattro semestri nello stesso indirizzo di studi, non si procede a una verifica contenutistica delle premesse d’ammissione agli studi accademici.
2. Su domanda dello studente, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami relativi a cicli di studi la cui conclusione renda immediatamente possibile l’inizio di un curricolo per il conseguimento del titolo di dottore vengono computati o riconosciuti nell’altro Stato per un pertinente ciclo di studi.
3. Su domanda dello studente, periodi di studio, prestazioni di studio ed esami relativi ad altri studi vengono computati o riconosciuti nell’altro Stato contraente nella misura in cui siano effettivamente computati o riconosciuti nello Stato di provenienza per uno studio accademico giusta il capoverso 2.
4. Spetta all’università alla quale è stata presentata la domanda di computo o riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami o d’ammissione decidere se si è in presenza di un pertinente ciclo di studi.
5. Per l’ammissione agli esami di Stato i computi e riconoscimenti previsti nel presente Accordo valgono a norma del diritto nazionale in materia di esami.
Art. 3
Titoli accademici e attestati di esami di Stato che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere un altro ciclo di studi nelle università di uno Stato contraente senza esami supplementari o completivi conferiscono lo stesso diritto anche nell’altro Stato contraente.
Art. 4
Il titolare di un titolo accademico ottenuto in uno dei due Stati è autorizzato a fregiarsene nell’altro Stato nella forma prevista nello Stato del conferimento in base alle disposizioni legali. Al diritto di fregiarsi del titolo accademico non sono direttamente connessi diritti professionali.
Art. 5
Rimangono salvi i disciplinamenti in materia di numerus clausus, nonché speciali condizioni o esigenze valide per studenti o laureati dell’altro Stato contraente.
Art. 6
1. Per discutere di qualsivoglia questione risultante dal presente Accordo è istituita una Commissione peritale permanente i cui membri, fino a sei ciascuno, sono nominati dai due Stati. La lista dei membri di ciascuno Stato è trasmessa all’altro per via diplomatica.
2. La Commissione peritale permanente si riunisce a domanda di uno dei due Stati. Il luogo della seduta è convenuto di volta in volta per via diplomatica.
Art. 7
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo quello nel corso del quale i due Stati si saranno reciprocamente comunicati per scritto, per via diplomatica, l’adempimento delle rispettive esigenze per l’entrata in vigore.
Art. 8
Il presente Accordo è concluso per un tempo indeterminato. Ogni Stato contraente può denunciarlo per scritto con preavviso di un anno.
Fatto a Vienna, il 10 novembre 1993, in due esemplari in lingua tedesca.
Per la |
Confederazione Svizzera: |
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| |
Ministero federale degli affari esteri | Vienna, 10 novembre 1993 |
All’Ambasciata di Svizzera | |
Vienna |
Il Ministero federale degli affari esteri ha l’onore di accusare ricevuta la nota dell’Ambasciata di Svizzera del 10 novembre 1993 dal seguente tenore:
- «L’Ambasciata di Svizzera porge i suoi ossequi al Ministero federale degli affari esteri e, in merito all’Accordo, firmato in data odierna, sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario, ha l’onore di specificare quanto segue:
- 1. L’Accordo non pregiudica la competenza delle università degli Stati contraenti in ambito universitario per quanto concerne decisioni concrete attinenti ai criteri di computo, di riconoscimento e di ammissione. In tali materie, le università hanno la competenza conferita loro dalle disposizioni dell’Accordo.
- 2. Al momento della creazione di scuole universitarie professionali nei due Stati, le Parti contraenti concorderanno le modalità di assoggettamento di tali scuole all’Accordo.
- L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.»
Il Ministero federale degli affari esteri approva il tenore di questa nota e coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 RS 0.414.1.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021