0.672.971.411
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia concernente l’esecuzione degli articoli 10 e 11 della Convenzione del 7 maggio 1965 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (dappresso: Convenzione)2
Concluso il 17 agosto 1993
Entrato in vigore il 1° ottobre 1993
Modificato il 3 ottobre 1994
(Stato 1° ottobre 1993)
I. Imposta preventiva svizzera riscossa sui dividendi e sugli interessi
Art. 1 Sgravio mediante rimborso totale o parziale
1. Lo sgravio delle imposte riscosse sui dividendi e sugli interessi, previsto negli articoli 10 e 11 della Convenzione1, è concesso da parte svizzera mediante un rimborso totale o parziale dell’imposta preventiva.
2. Il presente Accordo non è applicabile al rimborso dell’imposta preventiva cui i residenti della Svezia hanno già diritto in virtù della legislazione federale.
1 RS 0.672.971.41
Art. 2 Presentazione della domanda
1. L’avente diritto, residente della Svezia, deve chiedere il rimborso totale o parziale dell’imposta preventiva per mezzo del modulo R 80.
2. Il richiedente deve presentare la domanda in quattro esemplari al competente ufficio locale delle imposte (skattemyndigheten på hemorten) entro tre anni dalla fine dell’anno civile nel quale i dividendi o gli interessi sono scaduti.
3. Se in un anno civile sorgono parecchi diritti al rimborso, questi devono essere fatti valere con una sola domanda. I diritti relativi a differenti anni possono essere compresi in una sola domanda.
4. Se la domanda è fondata, l’ufficio locale delle imposte (skattemyndigheten på hemorten) rilascia sulla domanda l’attestazione prevista. Il richiedente invia all’Amministrazione federale delle contribuzioni il suddetto modulo attestato.
Art. 3 Verifica e decisione
1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza della domanda. Essa si rivolge direttamente al richiedente per avere le informazioni e prove complementari necessarie.
2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica per scritto la sua decisione al richiedente e versa l’ammontare del rimborso all’indirizzo figurante nella domanda.
3. Se una domanda è respinta integralmente o parzialmente, la decisione, che deve contenere la motivazione e i rimedi giuridici, è notificata con lettera raccomandata.
4. Avverso la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è possibile presentare reclamo alla stessa autorità nei 30 giorni successivi alla notificazione. La decisione su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata, nei 30 giorni successivi alla notificazione, mediante ricorso alla commissione di ricorso in materia di contribuzioni. La sua decisione può essere impugnata nei 30 giorni successivi alla notificazione mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero, a Losanna.
Art. 4 Prescrizioni di forma
1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta corrispondenza e reclami di richiedenti residenti della Svezia in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco, francese, romancio) e anche in lingua inglese.
2. I ricorsi alla commissione di ricorso in materia di contribuzioni e i ricorsi di diritto amministrativo proposti al Tribunale federale svizzero, a Losanna, devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere o corredati di una traduzione in una di queste lingue.
II. Imposte svedesi sui dividendi
A. Imposta sulle cedole riscossa sui dividendi d’azioni
Art. 5 Sgravio mediante rimborso totale o parziale
Lo sgravio dell’imposta svedese sulle cedole, previsto nell’articolo 10 della Convenzione, è concesso mediante un rimborso totale o parziale di detta imposta.
Art. 6 Presentazione della domanda
1. L’avente diritto, residente della Svizzera, deve chiedere il rimborso totale o parziale dell’imposta sulle cedole per mezzo del modulo R-Sv 1 (800).
2. Il richiedente deve presentare la domanda in tre esemplari alle competenti autorità fiscali cantonali entro cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale i dividendi sono scaduti.
3. Se in un anno civile sorgono parecchi diritti al rimborso, questi devono essere fatti valere con una sola domanda. I diritti relativi a differenti anni possono essere compresi in una sola domanda.
4. L’autorità fiscale cantonale controlla se si verificano le condizioni per il diritto al rimborso dell’imposta svedese. Se la domanda è fondata, l’autorità fiscale cantonale lo attesta sul secondo esemplare che trasmette, unitamente al terzo esemplare, all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il primo esemplare resta all’autorità fiscale cantonale ed è utilizzato in particolare al fine di garantire la riscossione delle imposte svizzere sui redditi menzionati nella domanda.
5. Fondandosi sull’attestazione dell’autorità fiscale cantonale, l’Amministrazione federale delle contribuzioni certifica sul terzo esemplare della domanda, che trasmette alle autorità fiscali svedesi, che il beneficiario del reddito era un residente della Svizzera alla scadenza dei redditi figuranti nella domanda.
Art. 7 Verifica e decisione
1. Lo speciale ufficio delle imposte (det särskilda skattenkontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) verifica la fondatezza e l’esattezza della domanda. Esso si rivolge direttamente al richiedente per avere le informazioni e prove complementari necessarie.
2. Lo speciale ufficio delle imposte (det särskilda skattenkontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) notifica per scritto la sua decisione al richiedente e versa l’ammontare del rimborso all’indirizzo figurante nella domanda.
3. Se una domanda è respinta integralmente o parzialmente, la decisione, che deve contenere la motivazione e i rimedi giuridici, è notificata con lettera raccomandata.
4. Avverso la decisione di rimborso dell’imposta sulle cedole, il richiedente dispone dei rimedi giuridici previsti dalla legislazione svedese concernente tale imposta.
5. Le imposte rimborsabili non fruttano interessi.
B. Imposta statale sul reddito riscossa sui dividendi di quote sociali in società cooperative
Art. 8 Presentazione della domanda
1. Il beneficiario di dividendi svedesi fruttati da quote sociali in società cooperative, residente della Svizzera, deve chiedere la limitazione dell’imposta statale sul reddito per mezzo del modulo R-Sv 2 (801). La domanda va presentata in sede di tassazione ai fini dell’imposta statale sul reddito, ma al più tardi entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui i dividendi sono scaduti.
2. La domanda va compilata in tre esemplari e deve essere presentata, nel termine di cui al paragrafo 1, alla competente autorità fiscale cantonale. L’articolo 6 capoversi 3–5 del presente Accordo si applica per analogia; tuttavia un esemplare della domanda, munito del visto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, è restituito al richiedente.
Art. 9 Verifica e decisione
1. Fondandosi sulla domanda, la competente autorità fiscale svedese decide riguardo all’applicazione della limitazione dell’imposta statale sul reddito. L’articolo 7 paragrafi 1 e 3 del presente Accordo si applica per analogia.
2. Avverso le decisioni della competente autorità fiscale svedese, il creditore di dividendi fruttati da quote sociali in società cooperative dispone dei rimedi giuridici previsti dalla legge svedese di tassazione del 10 maggio 1990.
Art. 10 Prescrizioni di forma
1. Lo speciale ufficio delle imposte (det särskilda skattenkontoret vid skattemyndigheten i Kopparbergs län) o la competente autorità fiscale svedese accettano corrispondenza e reclami di richiedenti residenti della Svizzera redatti in lingua svedese, tedesca, francese o inglese.
2. I ricorsi in materia d’imposta sulle cedole o avverso le competenti autorità fiscali svedesi devono essere redatti in lingua svedese o corredati di una traduzione in tale lingua.
III. Disposizioni finali
Art. 11 Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° ottobre 1993.
2. Esso sostituisce, con effetto dal giorno della sua entrata in vigore, l’Accordo del 29 novembre 19851. Le domande presentate prima di tale momento continueranno ad essere trattate secondo l’Accordo del 29 novembre 1985.
3. L’Accordo può essere in ogni tempo modificato o completato di comune intesa mediante scambio di lettere.
4. L’Accordo può essere denunciato da una delle due parti per la fine di un anno civile, con un preavviso minimo di sei mesi.
1 [RU 1989 1112]
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 Sostituisce il testo in RU 1994 74.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021