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RS 0.946.297.891 Accordo commerciale e di cooperazione economica del 6 luglio 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam

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0.946.297.891

Traduzione1

Accordo commerciale e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam

Concluso il 6 luglio 1993

Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19942

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 agosto 1994

(Stato 3 agosto 1994)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam,

in seguito denominati Parti contraenti,

animati dal desiderio di sviluppare e di allargare gli scambi commerciali ed economici fra i due Stati sul fondamento dell’uguaglianza e degli interessi reciproci,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

  Art. 1

Entrambe le Parti contraenti si sforzano con ogni mezzo appropriato di facilitare e di promuovere gli scambi di merci e di servizi fra i due Stati, fondandosi sulle disposizioni e regolamentazioni vigenti in Svizzera e in Vietnam.

Le due Parti contraenti accordano i permessi di importazione e di esportazione eventualmente richiesti nell’ambito delle prescrizioni vigenti in materia.

  Art. 2

Gli scambi di merci e di servizi fra la Svizzera e il Vietnam avvengono per il tramite di persone giuridiche e fisiche svizzere e vietnamite, conformemente alle prescrizioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Le due Parti contraenti convengono che lo scambio di merci e di servizi si effettuano ai prezzi vigenti sui principali mercati internazionali.

Le due Parti contraenti si sforzano di migliorare le strutture degli scambi di merci e di servizi. Per quanto possibile esse tengono conto del carattere stagionale delle merci.

  Art. 3

Entrambe le Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione la più favorita per quanto concerne dazi e altri oneri fiscali riscossi su importazione, esportazione e riesportazione delle merci d’origine svizzera e vietnamita e per quanto concerne le procedure e formalità rispettive.

Le disposizioni che precedono non si applicano:

a)
ai vantaggi che una delle Parti contraenti accorda o accorderà a uno Stato terzo facente parte con essa di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di una zona preferenziale;
b)
ai vantaggi che una delle Parti contraenti accorda o accorderà ai Paesi limitrofi, al fine di agevolare il traffico frontaliero.
  Art. 4

Al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali fra le due Parti contraenti, esse hanno convenuto di accordarsi reciprocamente, per quanto possibile, facilitazioni per l’organizzazione e la partecipazione alle fiere e esposizioni che hanno luogo sul territorio dell’altra Parte contraente, conformemente alle disposizioni e ai disciplinamenti vigenti nel Paese ospitante.

L’esenzione dai dazi e da altre tasse e imposte equiparabili sulle merci e sui campioni in occasione di queste fiere e esposizioni, nonché la riesportazione nell’ambito di esse avvengono in conformità con la legislazione e il disciplinamento vigente nel Paese in cui hanno luogo dette fiere e esposizioni.

  Art. 5

Le Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente le stesse condizioni concesse a qualsiasi altro Paese per quanto concerne l’ammissione delle merci al trasporto interno e al trasporto di transito.

Le navi mercantili battenti bandiera svizzera e di proprietà di persone giuridiche o fisiche svizzere beneficiano in occasione dell’entrata, dell’uscita e del soggiorno nei porti marittimi del Vietnam delle stesse condizioni delle navi mercantili di qualsiasi altro Paese.

  Art. 6

Al fine di promuovere i rapporti economici fra i due Stati, le due Parti contraenti agevolano e promuovono con tutti i mezzi appropriati la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica nonché quella nel contesto delle prestazioni di servizi.

La cooperazione prevista in virtù del presente Accordo è effettuata dalle persone giuridiche e fisiche delle due Parti contraenti e conformemente alle legislazioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi.

I prodotti e le prestazioni risultanti da detta cooperazione beneficiano di un trattamento non discriminatorio e il più favorevole possibile nel quadro delle disposizioni in vigore nel rispettivo Paese.

Le due Parti assicurano una protezione adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, le marche, i modelli, i disegni, i segreti di commercio e di fabbricazione, le denominazioni d’origine e le indicazioni di provenienza nonché i diritti d’autore.

Al fine di sostenere questa protezione, le due Parti contraenti facilitano l’accesso reciproco alle loro banche dati relative a brevetti, marche nonché ai diritti d’autore conformemente alla legislazione nel rispettivo Paese.

  Art. 7

I pagamenti tra la Svizzera e il Vietnam avvengono in monete convertibili conformemente alle disposizioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Stati.

  Art. 8

Le due Parti contraenti provvedono al buon funzionamento del presente Accordo e ne agevolano l’esecuzione. A tale scopo esse possono sollecitare consultazioni a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente.

Le consultazioni hanno luogo il più rapidamente possibile. Esse sono condotte per la Svizzera dall’Ufficio federale dell’economia esterna e per il Vietnam dal ministero del commercio.

  Art. 9

Il presente Accordo estende i propri effetti al Principato del Liechtenstein sinché quest’ultimo rimane vincolato alla Confederazione Svizzera mediante un trattato di unione doganale1.


1 RS 0.631.112.514

  Art. 10

Le due Parti contraenti si notificano per via diplomatica l’adempimento delle condizioni richieste per la conclusione e la messa in vigore dell’Accordo. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data della seconda notificazione.

Esso permane valido per una durata di cinque anni. Se non è denunciato per scritto almeno tre mesi prima della scadenza, è considerato rinnovato per un nuovo anno.

  Art. 11

Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimente ai contratti conclusi durante il periodo di validità dello stesso, ma che non hanno potuto essere eseguiti prima della sua scadenza.

Fatto a Hanoi, il 6 luglio 1993, in due esemplari originali, nelle lingue francese e vietnamita, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Nicolas Imboden

Per il Governo della Repubblica socialista del Vietnam:

Ta Ca


 RU 1995 868; 1994 I 874


1 Dal testo originale francese.2 RU 1995 867


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 6 luglio 1993
Entrata in vigore 3 agosto 1994
Fonte RU 1995 868
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 03.08.1994 PDF DOC

Revisioni

03.08.1994
Accordo commerciale e di cooperazione economica del 6 luglio 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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