• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 431.903 Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 4 Scuola – Scienza – Cultura
  6. 43 Documentazione
  7. 431.903 Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

431.903

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

(ORIS)1

del 30 giugno 1993 (Stato 1° aprile 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (legge),

ordina:

  Sezione 1: Disposizioni generali

  Art. 1 Scopo

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici e a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone.

  Art. 2 Organizzazione e competenze

1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.1

2 Possono partecipare al RIS:

a.
le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
b.
i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
c.
altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
d.2
l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
2 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).


  Sezione 2: Contenuto e gestione

  Art. 3 Dati registrati

1 Il RIS si estende a tutte le imprese e stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera.

2 Il RIS contiene i dati seguenti:1

a.2
la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
b.
il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
c.
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
d.
il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
e.
il genere dell’attività economica;
f.
la forma giuridica;
g.
la data di iscrizione nel RIS;
h.
la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
i.
la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
j.
il capitale sociale delle società anonime;
k.3
per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 20056 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
kbis.8 per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
l.9
...
m.
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
n.
il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
o.
i codici «stato d’attività»;
p.
l’indicazione delle fonti;
q.10
il numero d’identificazione delle imprese (IDI).11

3 Il RIS può contenere i seguenti dati:12

a.
il numero telefonico;
b.13
l’indirizzo elettronico;
c.14
le coordinate degli edifici
d.15
l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
e.16
il numero di apprendisti;
f.17
il settore istituzionale;
g.18
la struttura dell’impresa (sede principale, filiale);
h.19
connessioni internazionali;
i.20
la cifra d’affari;
j.21
codici per rilevazioni statistiche;
k.22
partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale;
l.23
l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
m.24
l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
4 RS 910.1
5 RS 916.40
6 RS 455
7 [RU 1995 1469, 1996 1725 all. n. 3, 1998 3033 all. n. 5, 2001 2790 all. n. 5, 2002 775, 2003 4803 all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197 all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227 n. I 2.8, 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3945). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).
9 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).
10 Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
14 Originaria lett. b
15 Originaria lett. c. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
16 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
17 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
18 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
19 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
20 Originaria lett. d
21 Originaria lett. e. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
22 Originaria lett. f. Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
23 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
24 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).

  Art. 3a1Dati per la tenuta del registro

1 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:

a.
gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
b.
le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
c.
le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero di assicurato AVS;
d.
le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
e.
le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero di assicurato AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.

2 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.

3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.2


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
2 Introdotto dal n. II 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).

  Art. 4 Fonti

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

a.1
rilevazioni per l’aggiornamento del RIS giusta l’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
b.
ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
c.
Registro di commercio;
d.
Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
e.3
comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
f.4
elenchi ufficiali di indirizzi;
g.5
comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
h.6
comunicazioni di utenti di dati del registro;
i.7
Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
j.8
Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
k.9
Banche dati d’imprese private;
l.10
Registro IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
m.11
Banca dati STOLIS dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
n.12
Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
o.13 registro IDI dell’UST.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2851).
2 RS 431.012.1
3 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
4 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
5 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
6 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
11 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3373). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3677).
13 Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

  Art. 5 Accesso ai dati

L’entità e le modalità dell’accesso ai dati sono definiti nell’allegato.

  Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati

1 I dati sono ripresi dall’UST1, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.2

2 …3


1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
3 Abrogato dal n. I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).

  Art. 71Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

1 I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.

2 I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).


  Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati

  Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST

1 Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.

2 L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.

3 Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.

4 Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.

  Art. 91Comunicazione dei dati a scopi statistici

1 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.

2 Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/20082.

3 Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/20093 e (UE) n. 1097/20104.

4 L’UST può comunicare a servizi ufficiali e a privati i dati seguenti concernenti imprese e stabilimenti:

a.
nome e indirizzo;
b.
numeri d’identificazione;
c.
numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
d.
genere dell’attività economica;
e.
forma giuridica;
f.
classe di grandezza;
g.
codici «stato d’attività»;
h.
indicazione delle fonti;
i.
coordinate degli edifici;
j.
appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
k.
struttura dell’impresa;
l.
indicazione «unità importatrice» o «unità esportatrice».

5 L’utilizzazione durevole dei dati e le modalità di accesso agli stessi sono disciplinate nell’allegato.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
2 Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
3 Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.
4 Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

  Art. 101Comunicazione dei dati ad altri scopi

1 L’UST può comunicare in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.2

2 L’UST può inoltre comunicare il nome, l’indirizzo, i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica, la classe di grandezza, l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione, le coordinate degli edifici, l’indicazione delle fonti, l’indicazione «unità importatrice» o «unità esportatrice», i codici «stato d’attività», la struttura dell’impresa, la forma giuridica dell’impresa o dello stabilimento, il tipo d’impresa o di stabilimento, le mutazioni nel RIS, i dati per la tenuta del registro nonché i dati accessibili al pubblico a servizi ufficiali e a privati per scopi personali di interesse pubblico, sempre che:

a.
i dati siano necessari e utilizzati esclusivamente per tali scopi;
b.
i dati non vengano trasmessi a terzi;
c.
siano state prese le misure organizzative e tecniche atte a garantire la protezione dei dati.3

3 L’utilizzazione durevole dei dati secondo il capoverso 2 nonché le loro modalità di accesso sono disciplinate nell’allegato.

4 Per il resto, l’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
4 RS 235.1

  Art. 11 Servizi ufficiali autorizzati a accedere ai dati

1 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema a scopi statistici:1

a.
l’UST;
b.2
la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);3
c.
la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)4;
d.
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
e.
l’Ufficio federale dell’energia (UFE);
f.
gli uffici cantonali e comunali di statistica (UCS);
g.5
gli uffici cantonali dell’economia e del lavoro (UECL);
h.6
gli uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro (URCEL);
i.7
l’AFC;
j.8
l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
k.9
gli Uffici cantonali dell’agricoltura (UCA);
l.10
...
m.11
la Banca nazionale svizzera (BNS);
n.12
l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);
o.13
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

2 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema ad altri scopi:14

a.15
la SECO;
abis.16
l’UST per la gestione del registro IDI;
b.
la SEM;
c.
l’UFAS;
d.17
l’UFAM;
e.
l’UFAG;
f.18
l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE);
g.19
gli UCEL;
h.20
gli URCEL;
i.21
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)22;
j.23
l’Istituto di virologia e di immunologia24 (IVI);
k.25
l’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL);
l.26
gli UCA;
m.27
gli Uffici cantonali di veterinaria (UCV);
n.28
la RFA;
o.29
l’AFD;
p.30
le CCC;
q.31
le CCP;
r.32
l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU);
s.33
i chimici cantonali;
t.34
la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro;
u.35
gli Uffici AI cantonali;
v.36
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
w.37
le Casse di disoccupazione riconosciute (CD);
x.38
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)39
y.40
i RCCC;
z.41
l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
zbis.42 l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM);
zter.43 l’ARE;
zquater.44 la Commissione federale delle poste (PostCom).

3 Le modalità d’accesso e il diritto di elaborare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 29 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2274). Abrogata dal n. II 5 dell’all. 2 all’O del 15 set. 2017 sull’alcol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
11 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2274). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
13 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
16 Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2851).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
21 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3502).
22 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
23 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
24 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° mag. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
25 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3502). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
26 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
27 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
28 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
29 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
30 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
31 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
32 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2001 1703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
33 Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2003 (RU 2003 1989). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
34 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
35 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
36 Introdotta dal n. I dell’O del 2 lug. 2008 (RU 2008 3511). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
37 Introdotta dal n. I dell’O del 2 lug. 2008 (RU 2008 3511). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
38 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
39 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
40 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
41 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
42 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
43 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3945). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
44 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3677).

  Art. 121Pubblicazione dei dati

I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

  Art. 13 Emolumenti

1 Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.

2 La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.

3 Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19931 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.


1 [RU 1993 2243, 1995 153 all. 1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18. RU 2003 2197 art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).


  Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali

  Art. 14 Diritti delle persone interessate

1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati.

2 I dati inesatti devono essere rettificati.


1 RS 235.1

  Art. 151Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle dell’ordinanza del 26 settembre 20033 sull’informatica nell’Amministrazione federale.


1 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’O del 26 set. 2003 sull’informatica nell’amministrazione federale, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3687).
2 RS 235.11
3 [RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all n. 2, 2011 4491. RU 2011 6039 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

  Art. 16 Disposizioni penali

La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.


  Sezione 5: Disposizioni finali

  Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 12 dicembre 19881 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.


1 [RU 1988 2187, 1990 521]

  Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.


  Allegato1 

(art. 5, 9 e 10)

  Contenuto e accesso al RIS

Abbreviazioni e spiegazioni

In ordine alfabetico:

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

AFD Amministrazione federale delle dogane

AI Uffici AI cantonali

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

BNS Banca Nazionale Svizzera

CC Chimici cantonali

CCC Casse di compensazione cantonali

CCP Casse di compensazione professionali

CD Casse di disoccupazione riconosciute

CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

IVI Istituto di virologia e di immunologia

PostCom Commissione federale delle poste

RCCC Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

RFA Regia federale degli alcool

SCPA Servizi cantonali della protezione dell’ambiente

SECO Segreteria di Stato dell’economia

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

SEM Segreteria di Stato della migrazione

UCA Uffici cantonali dell’agricoltura

UCEL Uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro

UCS Uffici cantonali e comunali di statistica

UCV Uffici cantonali di veterinaria

UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile

UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura

UFAL Unità federale per la filiera alimentare

UFAM Ufficio federale dell’ambiente

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni

UFE Ufficio federale dell’energia

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

UFU Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo

URCEL Uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

UST Ufficio federale di statistica

1 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’UFAG

2 Sistema ASAN, sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione

3 Sistema COLSTA – Mediazione di posti di lavoro e statistica del mercato del lavoro (SECO)

4 Sistema SIMIC – Registro centrale degli stranieri (SEM)

5 –

6 Sistema MOLIS (AFC)

7 Sistema STOLIS (AFC)

8 SPAD – Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SECO)

9 Registri cantonali e comunali

10 Registri CCC e CCP

11 Registro IDI

12 EuroGroup Register (EGR)

X Contenuto obbligatorio

F Contenuto facoltativo

– Nessun contenuto

A Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di notifica di mutazioni

B Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di registrazione di mutazioni

C Accesso mediante chiavi comuni (numeri RIS)

D Accesso sotto altre forme (elenchi, copie e supporti di dati)

  RIS

Tipo di accesso e contenuto

Contenuto RIS

Scambio con altri sistemi

Utente

UST

ARE, SECO, UFAM

AFC, AFD, AI, CD, CFSL, IVI, PostCom, RCCC, RFA, SEFRI, SEM, UCEL, UFAC, UFCOM, UFE, URCEL

UFAS, CCC, CCP

INSAI

UCS

BNS

UFU

CC, SCPA, UCA, UCV, UFAE, UFAG, UFAL, UFSP, USAV

Numero RIS dello stabilimento

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12

A,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Numero ENTID dell’impresa

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12

A,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Numero di riferimento neutrale REF—ENT 

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

A,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Numero d’identificazione delle imprese (IDI)

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

A,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Nome e indirizzo dell’impresa dello stabilimento

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Numero del Comune

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Numero di persone occupate (classe di grandezza)

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Numero di persone occupate secondo il sesso e il grado di occupazione

X

4,10,12

B

A,D

D (solo UFAS)

A,C,D

A,D

A

Genere di attività economica

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Forma giuridica

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Codici «stato d’attività»

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Indicazione delle fonti

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Data di iscrizione nel RIS

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Data dell’iscrizione o della radiazione dal registro di commercio

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

Capitale sociale delle società anonime

X

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

Numero di telefono

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Indirizzo elettronico

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Coordinate degli edifici

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione

F

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

Numero di apprendisti

F

B

A,C,D

Settore istituzionale

F

B

A,C,D

A

Struttura dell’impresa

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A

A,C,D

Connessioni internazionali

F

8,12

B

A,C,D

A,C,D

Cifra d’affari

F

12

B

Partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese, in percentuale

F

12

B

Codici

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

B

A,C,D

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

Indicazione «unità importatrice»

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10

B

A,C

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

Indicazione «unità esportatrice»

F

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10

B

A,C

A,C,D

A,C,D

D

A,C,D

A,C,D

A,C,D

Nome e indirizzo dell'azienda e del gestore o detentore di animali nonché nome, professione e anno di nascita della persona responsabile

X

1,2,9,11

B

A,C,D

A,C,D

Dati per la tenuta del registro

–

A,C,D


1 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 apr. 2012 (RU 2012 1779). Aggiornato dall’all. 3 n. II 1 all’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (RU 2014 1691), dal n. II delle O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3677) e del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).


 RU 1993 2253


1 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 2 RS 431.01


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione ORIS
Decisione 30 giugno 1993
Entrata in vigore 1 agosto 1993
Fonte RU 1993 2253
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.04.2019 PDF DOC
non più in vigore 01.12.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 15.12.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2014 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.05.2012 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2011 PDF DOC
non più in vigore 01.10.2010 PDF DOC
non più in vigore 01.09.2009 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2008 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2006 PDF DOC
non più in vigore 29.05.2006 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.10.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2001 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2000 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2000 PDF DOC
non più in vigore 01.01.1999
non più in vigore 01.01.1998
non più in vigore 01.08.1996
non più in vigore 01.08.1995
non più in vigore 01.08.1994
non più in vigore 01.08.1993
  • 1
  • 2
  • 3
0

Revisioni

01.08.1993
Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)
 
01.01.1989 - 01.08.1993
Ordinanza del 12 dicembre 1988 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti
 
15.05.1984 - 01.01.1989
Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)
 
01.04.1976 - 15.05.1984
Ordinanza del 8 marzo 1976 sulla tenuta di un registro degli indirizzi d’imprese e aziende
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum