747.219.1
Ordinanza sulla protezione del tracciato delle idrovie
del 21 aprile 1993 (Stato 1° maggio 1993)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24 capoverso 2, 27 capoverso 1 e 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
Soggiacciono alla presente ordinanza le seguenti sezioni di corsi d’acqua:
- a.
- il Reno da Basilea a Weiach;
- b.
- l’Aar dalla sua confluenza fino alla ritenuta di Klingnau;
- c.
- il Rodano dalla frontiera franco-svizzera al lago Lemano.
Art. 2 Approvazione della Confederazione
I progetti per costruzioni idrauliche od altre opere che riguardino le sezioni di corsi d’acqua menzionate all’articolo 1 devono essere comunicati per approvazione all’Ufficio federale dei trasporti1 (Ufficio federale).
Art. 3 Invio dei progetti
1 I richiedenti sottopongono i loro progetti ai Cantoni interessati.
2 I Cantoni comunicano i progetti all’Ufficio federale, accompagnandoli del loro preavviso.
Art. 4 Esame dei progetti
1 L’Ufficio federale esamina i progetti e decide se e in qual modo i richiedenti debbano prendere misure che soddisfino le esigenze della navigazione attuale e futura.
2 In particolare decide se le misure siano da prendere in fase di realizzazione dei progetti o solo al momento dell’apertura delle idrovie alla navigazione.
Art. 5 Piano settoriale
1 L’esame dei progetti avviene in base al piano settoriale delle idrovie.
2 Fino al momento della sua adozione, sono applicabili le norme tecniche fissate dall’Ufficio federale.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 19231 concernente i corsi d’acqua navigabili o che possono essere resi navigabili è abrogato.
1 [CS 4 774; RU 1950 1526]
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1993.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021