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RS 747.219.1 Ordinanza del 21 aprile 1993 sulla protezione del tracciato delle idrovie

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747.219.1

Ordinanza sulla protezione del tracciato delle idrovie

del 21 aprile 1993 (Stato 1° maggio 1993)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24 capoverso 2, 27 capoverso 1 e 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche,

ordina:

  Art. 1 Campo d’applicazione

Soggiacciono alla presente ordinanza le seguenti sezioni di corsi d’acqua:

a.
il Reno da Basilea a Weiach;
b.
l’Aar dalla sua confluenza fino alla ritenuta di Klingnau;
c.
il Rodano dalla frontiera franco-svizzera al lago Lemano.
  Art. 2 Approvazione della Confederazione

I progetti per costruzioni idrauliche od altre opere che riguardino le sezioni di corsi d’acqua menzionate all’articolo 1 devono essere comunicati per approvazione all’Ufficio federale dei trasporti1 (Ufficio federale).


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

  Art. 3 Invio dei progetti

1 I richiedenti sottopongono i loro progetti ai Cantoni interessati.

2 I Cantoni comunicano i progetti all’Ufficio federale, accompagnandoli del loro preavviso.

  Art. 4 Esame dei progetti

1 L’Ufficio federale esamina i progetti e decide se e in qual modo i richiedenti debbano prendere misure che soddisfino le esigenze della navigazione attuale e futura.

2 In particolare decide se le misure siano da prendere in fase di realizzazione dei progetti o solo al momento dell’apertura delle idrovie alla navigazione.

  Art. 5 Piano settoriale

1 L’esame dei progetti avviene in base al piano settoriale delle idrovie.

2 Fino al momento della sua adozione, sono applicabili le norme tecniche fissate dall’Ufficio federale.

  Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 19231 concernente i corsi d’acqua navigabili o che possono essere resi navigabili è abrogato.


1 [CS 4 774; RU 1950 1526]

  Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1993.


 RU 1993 1458


1 RS 721.80


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 21 aprile 1993
Entrata in vigore 1 maggio 1993
Fonte RU 1993 1458
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.05.1993 PDF DOC

Revisioni

01.05.1993
Ordinanza del 21 aprile 1993 sulla protezione del tracciato delle idrovie
 
01.04.1923 - 01.05.1993
Decreto del Consiglio federale concernente i corsi d’acqua navigabili o che possono essere resi navigabi li
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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