642.118.1
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta
(Ordinanza sulle spese professionali)1
del 10 febbraio 1993 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD); visto l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del Consiglio federale del 18 dicembre 19913 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,
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Art. 1 Principio
1 A titolo di spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito.
2 Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD).
Art. 2 Coniuge
Le deduzioni per spese professionali sono accordate a ciascun coniuge che eserciti un’attività lucrativa dipendente. Se un coniuge aiuta l’altro nella professione, nel commercio o nell’impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che preveda conteggi con le assicurazioni sociali.
Art. 31Fissazione delle deduzioni forfettarie e della deduzione per l’uso di un veicolo privato
Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 861).
Art. 41Giustificazione delle spese che superano le deduzioni forfettarie
Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria giusta l’articolo 7 capoverso 1 e l’articolo 10, fa valere spese più elevate deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 861).
Art. 51Spese di trasporto
1 A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).
2 Sono considerati costi deducibili:
- a.
- le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
- b.
- i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 861).
Art. 6 Spese supplementari per pasti
1 Nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:
- a.
- quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o
- b.
- in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.1
2 Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione.2
3 Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote.
4 Il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all’ora consueta.
5 Su domanda, il datore di lavoro deve attestare il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno nonché il luogo di lavoro.3
6 Le deduzioni forfettarie di cui ai capoversi 1 o 2 non possono essere rivendicate contemporaneamente con quelle indicate all’articolo 9 capoverso 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4887).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4887).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4887).
Art. 7 Altre spese professionali
1 Sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).1
2 La deduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 3026 (RU 2014 1109).
Art. 81
1 Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 16 apr. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1109).
Art. 9 Soggiorno fuori domicilio
1 I contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale, possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio.
2 Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la giustificazione di spese più elevate.
3 Per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4 Sono considerate spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Esse sono deducibili fino all’importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 861).
Art. 101Professione accessoria
È ammessa una deduzione forfettaria giusta l’articolo 3 per le spese professionali connesse con l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4887).
Art. 11 Disposizioni finali
1 L’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 7 maggio 19921 sulla deduzione delle spese professionali ai fini dell’imposta federale diretta è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
1 [RU 1992 1166]
Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 20064
Per i casi eccezionali nei quali il vecchio certificato di salario è utilizzato per l’anno fiscale 2007, il diritto previgente è applicabile fino al 31 dicembre 2007.
Appendice1
(art. 3)
1. Deduzioni forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016
Fr. | ||||
Spese supplementari per pasti | ||||
| ||||
| per ogni pasto principale rispettivamente al giorno | 15.— | ||
all’anno | 3200.— | |||
| per ogni pasto principale rispettivamente al giorno | 7.50 | ||
all’anno | 1600.— | |||
| ||||
| al giorno all’anno | 30.— 6400.— | ||
| al giorno all’anno | 22.50 4800.— | ||
Altre spese professionali (art. 7 cpv. 1) | ||||
3 % del salario netto, minimo all’anno | 2000.— | |||
massimo all’anno | 4000.— | |||
Professione accessoria (art. 10) | ||||
20 % del reddito netto, minimo all’anno | 800.— | |||
massimo all’anno | 2400.— |
2. Deduzione per l’uso di un veicolo privato a partire dall’anno fiscale 2016
L’importo massimo della deduzione ammonta a 3000 franchi all‘anno.
Fr. | ||||
Deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b) | ||||
| all’anno | 700.— | ||
| il km | –.40 | ||
| il km | –.70 |
1 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 29 giu. 1994 (RU 1994 1673). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFF del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 861).
2 La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4887).2 RS 642.113 RS 642.1184RU 2006 4887
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019