642.132
Ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
del 31 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 1995)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 190 a 195 e 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Art. 1 Organi speciali d’inchiesta
1 Sotto la sorveglianza del Dipartimento federale delle finanze, l’Amministrazione federale delle contribuzioni costituisce organi d’inchiesta, suddivisi in gruppi, incaricati dei provvedimenti speciali d’inchiesta di cui agli articoli 190 a 195 LIFD.
2 Gli interrogatori a verbale, le ispezioni oculari e i provvedimenti coattivi sono affidati a funzionari debitamente istruiti a tal fine.
Art. 2 Compito degli organi speciali d’inchiesta, presupposti per l’inchiesta
1 Se esistono sospetti di gravi infrazioni fiscali, gli organi speciali svolgono inchieste previa autorizzazione del capo del Dipartimento federale delle finanze.
2 L’autorizzazione menziona i motivi che giustificano i sospetti e i nomi delle persone note all’inizio dell’inchiesta contro le quali quest’ultima deve essere condotta.
Art. 3 Inchiesta; collaborazione dei Cantoni e dei Comuni
1 Le inchieste sono preparate ed effettuate in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.
2 Le autorità cantonali e comunali assistono gli organi speciali d’inchiesta; segnatamente, i funzionari inquirenti possono richiedere l’aiuto della polizia se incontrano resistenza in un’operazione d’inchiesta che ricade nelle loro attribuzioni ufficiali.
Art. 4 Chiusura dell’inchiesta; spese, indennità
1 Il rapporto degli organi speciali d’inchiesta è trasmesso simultaneamente all’imputato o agli imputati e alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate dal procedimento. Se esiste una base legale, il rapporto sarà pure notificato agli altri organi della Confederazione i cui diritti fiscali sono lesi.
2 Qualora, in mancanza di infrazioni, l’inchiesta venisse abbandonata, bisognerà esaminare se devono essere addossate spese all’imputato o agli imputati (art. 183 cpv. 4 LIFD). Su richiesta dell’imputato gli si assegnerà, se del caso, l’indennità giusta gli articoli 99 e 100 della legge federale sul diritto penale amministrativo1 (DPA); la richiesta deve essere fatta valere entro un anno dalla notificazione dell’abbandono del procedimento.
Art. 5 Domanda di proseguire il procedimento
Se il procedimento rischia di essere prescritto prima della chiusura dell’inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 183 e 184 LIFD) o, se esiste il sospetto di un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).
Art. 6 Reclami contro operazioni d’inchiesta
1 Gli articoli 26 a 28 DPA si applicano ai reclami contro operazioni d’inchiesta degli organi speciali.
2 Per le decisioni su reclamo giusta l’articolo 27 DPA, è riscossa una tassa di decisione conformemente ai disposti dell’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 19741 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021