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RS 0.414.93 Accordo di cooperazione del 19 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo

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0.414.93

Testo originale

Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo

Concluso il 19 settembre 1991
Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 dicembre 1991

Desiderosi di favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano un interesse particolare per lo sviluppo dell’Europa, segnatamente la sua cultura, la sua storia, il suo diritto, la sua economia e le sue istituzioni,

Desiderosi di promuovere una cooperazione in questi settori e di generare un impegno di ricerca in comune,

Considerata la competenza dell’Istituto universitario europeo di concludere accordi con Stati ed organismi internazionali, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della Convenzione relativa alla creazione di questo Istituto,

La Confederazione Svizzera, (detta qui di seguito «la Svizzera»), e l’Istituto universitario europeo, (detto qui di seguito «l’Istituto»),

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

Le Parti contraenti decidono di attuare una cooperazione nel campo dell’insegnamento post—universitario e della ricerca in scienze umanistiche e sociali, in particolare nel campo delle discipline giuridiche, economiche, storiche e delle scienze politiche e sociali.

  Art. 2

1. A tale scopo, con decorrenza dall’anno accademico 1992/1993, l’Istituto ammette fino a un massimo di quattro ricercatori svizzeri in seno al proprio organico totale di ricercatori, iscritti sia per il conseguimento di un dottorato, sia per quello di un diploma post—universitario al termine di un anno di studi.

2. Il numero dei ricercatori svizzeri ammessi ogni anno all’Istituto è determinato in base all’organico massimo (senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 8) e tenuto conto delle qualifiche dei candidati svizzeri in quel dato anno.

3. I ricercatori svizzeri eventualmente ammessi all’Istituto per brevi periodi inferiori a un anno (in particolare nell’ambito dei progetti ERASMUS) non entrano nel calcolo del numero massimo stabilito al primo paragrafo.

  Art. 3

I candidati svizzeri che hanno già iniziato il loro lavoro di ricerca finalizzato al dottorato e che sono in possesso delle qualifiche necessarie, possono essere ammessi all’Istituto direttamente al secondo anno del corso di dottorato.

  Art. 4

I candidati svizzeri interessati all’ottenimento di un diploma post—universitario al termine di un anno di studi debbono essere in possesso almeno di un diploma di laurea.

  Art. 5

1. La preselezione dei ricercatori svizzeri viene svolta in collaborazione tra l’Istituto e le autorità elvetiche, secondo un metodo stabilito di comune accordo.

I candidati così preselezionati sono invitati all’Istituto per un colloquio con i membri del corpo insegnante in previsione della selezione finale.

2. La selezione dei ricercatori è organizzata secondo le regole applicate all’Istituto e può comportare un esame. L’ammissione dei ricercatori al termine della selezione finale spetta unicamente alla Commissione di ammissione dell’Istituto.

  Art. 6

La Svizzera s’impegna a garantire ai propri ricercatori un reddito comparabile, dopo detrazione delle imposte, a quello dei ricercatori cittadini di uno Stato membro dell’Istituto, titolari di una borsa di terzo anno concessa da quest’ultimo (importo di base, assegni familiari e sicurezza sociale, rimborso delle spese di viaggio annuali).

  Art. 7

1. La Svizzera s’impegna a sostituirsi ai ricercatori ammessi all’Istituto ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 e 2 per quanto concerne il versamento delle tasse annuali d’iscrizione richieste ai ricercatori non cittadini di uno Stato membro.

Tale sostituzione avverrà sotto forma del versamento di un contributo al bilancio dell’Istituto di un importo unitario di Lit. 15 000 000 (quindici milioni) per ciascun ricercatore e per anno di permanenza all’Istituto.

2. L’importo unitario del contributo di cui al paragrafo precedente può essere soggetto a revisione alla luce dell’evoluzione generale dei prezzi in Italia. La prima revisione potrà essere effettuata soltanto dopo un termine di tre anni con decorrenza dalla data di attuazione del presente accordo, vale a dire non prima dell’anno accademico 1995/1996.

  Art. 8

1. La Svizzera comunica all’Istituto, possibilmente entro marzo–aprile di ogni anno in occasione della preselezione, il numero massimo di ricercatori svizzeri per i quali il proprio governo è disposto a garantire con mezzi pubblici o privati, il finanziamento del successivo anno accademico.

2. Parimenti, se l’Istituto prevede la possibilità di oltrepassare il numero massimo stabilito all’articolo 2, ne informa la Svizzera che indicherà la disponibilità del proprio governo a garantire, con mezzi pubblici o privati, l’onere finanziario derivante da tale aumento.

  Art. 9

1. Le Parti contraenti si consultano ogni anno in occasione della preselezione di nuovi studenti in merito al presente accordo e alla sua attuazione.

2. Si consultano su richiesta di una delle Parti in qualsiasi momento su qualunque questione inerente al presente accordo e alla sua applicazione.

3. Tali consultazioni possono riguardare in particolare:

–
il riconoscimento del dottorato dell’Istituto da parte delle autorità competenti delle università svizzere;
–
la preparazione e il conferimento congiunto del dottorato da parte dell’Istituto e di una università svizzera.

4. Riguardano altresì la revisione del contributo di cui all’articolo 7.

  Art. 10

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti nel quadro delle procedure vigenti per ciascuna di esse. Entra in vigore nel momento in cui le Parti contraenti avranno notificato l’una all’altra il compimento delle procedure necessarie previste all’uopo.

  Art. 11

1. Alla scadenza di un termine di tre anni accademici dalla sua attuazione, il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti, previa consultazione dell’altra parte, mediante avviso inviato per iscritto almeno sei mesi prima del termine di un anno accademico.

L’accordo cessa di essere in vigore al termine dell’anno accademico nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

2. Tale denuncia ha effetto soltanto per quanto riguarda l’ammissione di nuovi ricercatori all’Istituto. I ricercatori iscritti al programma di dottorato alla data della disdetta mantengono il diritto di completare all’Istituto gli studi finalizzati al dottorato, nel rispetto delle regole che disciplinano il passaggio dal secondo al terzo anno di studio; gli articoli 6 e 7 rimangono applicabili.

  Art. 12

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua francese, italiana e tedesca, ciascuno di questi testi facente parimenti fede.

Fatto a Firenze, addì 19 settembre 1991

Per la

Confederazione Svizzera:

Per l’Istituto

universitario europeo:

il Capo dell’Ufficio dell’Integrazione

del Dipartimento federale degli affari esteri e

del Dipartimento federale dell’economia pubblica,

Il Presidente,

Jakob Kellenberger

Emile Noël


RU 1992 1017


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 19 settembre 1991
Entrata in vigore 3 dicembre 1991
Fonte RU 1992 1017
Cronologia Cronologia

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 03.12.1991 PDF DOC

Revisioni

03.12.1991
Accordo di cooperazione del 19 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto universitario europeo
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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