747.224.320
Ordinanza sulla regolamentazione della navigazione renana tra Neuhausen am Rheinfall e Rheinfelden
del 3 giugno 1991 (Stato 1° settembre 1991)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in applicazione degli articoli 2 e 7 della convenzione del 10 maggio 18792 tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina la navigazione renana, da Neuhausen am Rheinfall (km 48.72) fino al viadotto di Rheinfelden (km 149.22).
Art. 2 Rapporto con l’ordinanza sulla navigazione interna
Le disposizioni della presente ordinanza che derogano a quelle dell’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione nelle acque svizzere prevalgono.
Art. 3 Velocità
1 La velocità massima, misurata in rapporto alla riva, è di 10 km all’ora in navigazione contro corrente e di 20 km all’ora in navigazione discendente.
2 Per le imbarcazioni che trainano sciatori nautici la velocità massima è di 40 km all’ora.
Art. 4 Regole di navigazione
1 L’incrocio o il sorpasso sono autorizzati soltanto se il canale presenta una larghezza sufficiente affinché il passaggio possa essere effettuato senza pericolo.
2 In caso di incrocio, le imbarcazioni devono tenersi a dritta. Se ciò non è possibile, possono passare a sinistra, a condizione d’emettere per tempo «due suoni brevi». L’altra imbarcazione risponde allo stesso modo e lascia uno spazio sufficiente a dritta.
3 In deroga al capoverso 2, le altre imbarcazioni si scostano da quelle che risalgono a gaffa al bordo del canale.
4 Qualora il canale non presenti una larghezza sufficiente per l’incrocio, l’imbarcazione ascendente deve aspettare a valle della strettoia finché quella discendente l’abbia oltrepassata.
5 Le imbarcazioni a vela non devono ostacolare le altre quando bordeggiano contro vento.
6 Se due imbarcazioni a vela arrischiano di collidere, quella che riceve il vento da sinistra deve schivare l’altra. Se le due ricevono il vento dallo stesso lato, quella che si trova maggiormente sotto vento deve schivare l’altra.
Art. 5 Priorità
Hanno la priorità:
- a.
- le navi passeggeri e merci in rapporto a tutte le altre imbarcazioni;
- b.
- i traghetti rispetto a tutte le altre imbarcazioni, ad eccezione di quelle che trasportano passeggeri e merci;
- c.
- le imbarcazioni non motorizzate in rapporto a quelle motorizzate, ad eccezione delle navi passeggeri e merci, nonché dei traghetti.
Art. 6 Protezione delle rive
1 Ad eccezione dei pescherecci professionali in esercizio, le imbarcazioni motorizzate devono navigare nel mezzo del fiume per quanto il traffico e le condizioni locali lo permettano. L’approdo e la partenza devono avvenire lungo la via più breve.
2 Le imbarcazioni possono approdare, esser messe in acqua o tirate in secca soltanto in luoghi appropriati in cui le rive, la flora e la fauna non subiscono danni.
Art. 7 Imbarcazioni in sosta
1 Ad eccezione dei congegni natanti in esercizio, le imbarcazioni non possono rimanere ormeggiate più di 24 ore fuori degli impianti riservati alla navigazione.
2 La sosta è vietata presso ponti e traghetti, nonché in prossimità degli accessi alle chiuse e delle rampe di passaggio.
Art. 8 Traghetti
1 L’esercizio di un traghetto sottostà all’autorizzazione dell’autorità competente.
2 L’autorizzazione può essere concessa se la costruzione e l’equipaggiamento del traghetto garantiscono la sicurezza dell’esercizio.
3 Il conducente del traghetto deve provare la sua attitudine a guidarlo.
Art. 9 Imbarcazioni del servizio pubblico
1 Le imbarcazioni del servizio pubblico, per quanto assolutamente necessario allo svolgimento di compiti d’ordine pubblico, non sottostanno alle prescrizioni della presente ordinanza.
2 Per quanto necessario all’adempimento dei compiti incombenti alle centrali elettriche e possibile senza mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, le imbarcazioni delle centrali elettriche non sono sottoposte alle restrizioni di cui agli articoli 3, 6 e 7.
Art. 10 Deroghe
L’autorità competente può, in casi particolari, autorizzare deroghe alle prescrizioni degli articoli 3, 6 e 7 della presente ordinanza se non ne risulta una diminuzione della sicurezza e della fluidità del traffico e se la navigazione non rischia di creare pericoli o inconvenienti.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1991.
1 RS 747.2012 RS 0.747.224.32
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021