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RS 0.814.021.1 Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, del 29 giugno 1990

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Infomazioni supplementari

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0.814.021.1

Traduzione1

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Adottato dalla Seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990
Approvato dall’Assemblea federale il 3 giugno 19922
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 16 settembre 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1992

(Stato 7 giugno 2016)

  Art. 1 Emendamento

A. Preambolo

1.
Sostituire al sesto paragrafo del preambolo del protocollo1 il testo seguente:
decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l’obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo,
2.
Sostituire al settimo paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:
riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l’accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l’importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi,
3.
Sostituire al nono paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:
considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo,

B.  Articolo 1 Definizioni

1.
Sostituire all’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo il testo seguente:
4. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell’allegato A o nell’allegato B al presente protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza.
2.
Sostituire all’articolo 1 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:
5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».
3.
Aggiungere il paragrafo seguente all’articolo 1 del protocollo:
9. Per «sostanza di transizione», si intende una sostanza figurante nell’allegato C al presente protocollo, sia isolata che in miscela. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne eventuali difformi indicazioni dell’allegato C, ma esclude qualsiasi sostanza di transizione o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza.

C. Articolo 2 paragrafo 5

Sostituire all’articolo 2 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:

5. Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2E, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.

D. Articolo 2 paragrafo 6

Inserire, all’articolo 2 paragrafo 6, dopo le parole «sostanze controllate», quando appaiono per la prima volta, le parole seguenti:

Allegato A o Allegato B

E. Articolo 2 paragrafo 8 a

Inserire, nell’articolo 2 paragrafo 8 a del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 1A a 2E

F. Articolo 2 paragrafo 9 a i)

Inserire, all’articolo 2 paragrafo 9 a i) del protocollo, dopo «l’Allegato A», le parole seguenti:

e/o l’Allegato B

G. Articolo 2 paragrafo 9 a ii)

Cancellare, all’articolo 2 paragrafo 9 a ii) del protocollo, le parole seguenti:

dai livelli del 1986

H. Articolo 2 paragrafo 9 c

Cancellare, all’articolo 2 paragrafo 9 c del protocollo, le parole seguenti:

che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze controllate delle Parti contraenti

e sostituirle con:

che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.

I. Articolo 2 paragrafo 10 b

Il paragrafo 10 b dell’articolo 2 del protocollo è cancellato e il paragrafo 10 a dello stesso articolo diventa il paragrafo 10.

J. Articolo 2 paragrafo 11

Inserire, all’articolo 2 paragrafo 11 del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 2A a 2E

K.  Articolo 2C Altri CFC interamente alogenati

Inserire nel protocollo, come articolo 2C, i paragrafi seguenti:

Articolo 2C2  Altri CFC interamente alogenati

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

L.  Articolo 2D Tetracloruro di carbonio

Inserire nel protocollo, come articolo 2D, i paragrafi seguenti:

Articolo2D3  Tetracloruro di carbonio

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

M.  Articolo 2E 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Inserire nel protocollo, come articolo 2E, i paragrafi seguenti:

Articolo2E4  1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

N.  Articolo 3 Calcolo dei livelli delle sostanze controllate

1. Inserire, all’articolo 3 del protocollo, dopo «articoli 2», le parole seguenti:

, da 2A a 2E,

2. Inserire, all’articolo 3 del protocollo, dopo «allegato A», le parole seguenti:

o allegato B

O.  Articiolo 4 Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Particontraenti al protocollo

1.
Sostituire i paragrafi da 1 a 5 dell’articolo 4 con i paragrafi seguenti:
1. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l’importazione delle sostanze controllate dell’allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
1bis. Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente paragrafo, l’importazione delle sostanze controllate dell’allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
2. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l’esportazione delle sostanze controllate dell’allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
2bis. Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate dell’allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
3. Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
3bis. Entro tre anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
4. Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
4bis. Entro cinque anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
5. Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all’utilizzazione di sostanze controllate.
2.
Sostituire l’articolo 4 paragrafo 8 del protocollo con il paragrafo seguente:
8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1bis, e, 3bis, 4 e 4bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2bis, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l’articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2E e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all’articolo 7.
3.
Aggiungere, come paragrafo 9, il paragrafo seguente all’articolo 4 del protocollo:
9. Ai fini del presente articolo, l’espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.

P.  Articolo 5 Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo

L’articolo 5 del protocollo è sostituito dal seguente:

1. Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell’allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell’entrata in vigore del protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E.
2. Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’allegato B di 0,2 kg pro capite.
3. Nell’applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:
a)
Per le sostanze controllate dell’allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo;
b)
Per le sostanze controllate dell’allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo.
4. Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell’incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.
5. Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all’articolo 10A.
6. Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E a causa dell’insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.
7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all’articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica.
8. Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l’effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.
9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all’articolo 10.

Q.  Articolo 6 Valutazione ed esame delle misure di controllo

Inserire all’articolo 6 del protocollo, dopo «articolo 2», le parole seguenti:

gli articoli che vanno da 2A e 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C

R.  Articolo 7 Comunicazione dei dati

Sostituire l’articolo 7 del protocollo col seguente:

1. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell’allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.
2. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando le disposizioni previste dal protocollo per le sostanze dell’allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1989, di ognuna delle sostanze controllate dell’allegato B, nonché di ognuna delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.
3. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato dati statistici sulla propria produzione annua (come definita all’articolo 5 paragrafo 1) e, separatamente,
–
sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
–
sulle importazioni e le esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,
di ognuna delle sostanze controllate degli allegati A e B e delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C, per l’anno nel corso del quale le disposizioni sulle sostanze dell’allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente e per ognuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.
4. Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l’organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l’organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.

S.  Articolo 9 Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni

Sostituire l’articolo 9 paragrafo 1 a) del protocollo col seguente:

a)
Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate e di quelle di transizione o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;

T.  Articolo 10 Meccanismo di finanziamento

Sostituire l’articolo 10 del protocollo col seguente:

Articolo10  Meccanismo di finanziamento

1. Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l’obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E del protocollo. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.
2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.
3. Il Fondo multilaterale:
a)
fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
b)
finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
i)
assiste le Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica;
ii)
facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate;
iii)
dissemina, come previsto all’articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo; e
iv)
facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;
c)
finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.
4. Il Fondo multilaterale opera sotto l’autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.
5. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l’applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l’erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l’assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.
6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell’articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:
a)
osservi scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo;
b)
apporti risorse aggiuntive; e
c)
faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.
7. Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.
8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l’accordo della Parte contraente che ne beneficia.
9. Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.
10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

U.  Articolo 10A Trasferimento di tecnologia

Aggiungere al protocollo, come articolo 10A, l’articolo seguente:

Articolo10A  Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:
a)
i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l’ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1; e
b)
i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.

V.  Articolo 11 Riunioni delle Parti contraenti

Sostituire l’articolo 11 paragrafo 4 g) del protocollo col seguente:

g)
valutare, in applicazione dell’articolo 6, le misure di controllo e la situazione relative alle sostanze di transizione;

W.  Articolo 17 Parti contraenti che aderiscono dopo l’entrata in vigore

Inserire all’articolo 17, dopo «come pure agli», le parole seguenti:

articoli che vanno da 2A a 2E, e

X.  Articolo 19 Denuncia

Sostituire l’articolo 19 del protocollo col paragrafo seguente:

Ogni Parte contraente può denunciare il presente protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all’articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

Y.  Allegati

Aggiungere al protocollo gli allegati seguenti:

Allegato B

Sostanze controllate

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono

Gruppo I

CF3Cl

(CFC-13)

1,0

C2FCl5

(CFC-111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC-112)

1,0

C3FCl7

(CFC-211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC-212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC-213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC-214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC-215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC-216)

1,0

C3F7Cl

(CFC-217)

1,0

Gruppo II

CC14

Tetracloruro di carbonio

1,1

Gruppo III

C2H3Cl3*

Tricloroetano 1, 1, 1 (cloroformio metile)

0,1

* La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.

Allegato C

Sostanze di transizione

Gruppo

Sostanze

Gruppo

Sostanze

Gruppo I

CHFCl2

(HCFC-21)

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

CHF2Cl

(HCFC-22)

C3HF6Cl

(HCFC-226)

CH2FCl

(HCFC-31)

C3H2FCl5

(HCFC-231)

C2HFCl4

(HCFC-121)

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

C2HF4Cl

(HCFC-124)

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

C2H2FCl3

(HCFC-131)

C3H3FCl4

(HCFC-241)

C2H2Cl2

(HCFC-132)

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

C2H3FCl2

(HCFC-141)

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

C3H4FCl3

(HCFC-251)

C2H4FCl

(HCFC-151)

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

C3HFCl6

(HCFC-221)

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

C3H5FCl2

(HCFC-261)

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

C3H6FCl

(HCFC-271)


1 RS 0.814.021
2 Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).
3 Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).
4 Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

  Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non vengono considerati come suppletivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, il suddetto emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.


  Campo d’applicazione il 7 giugno 20163 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

17 giugno

2004 A

15 settembre

2004

Albania

25 maggio

2006 A

23 agosto

2006

Algeria

20 ottobre

1992 A

18 gennaio

1993

Andorra

26 gennaio

2009 A

26 aprile

2009

Angola

21 giugno

2011 A

19 settembre

2011

Antigua e Barbuda

23 febbraio

1993 A

24 maggio

1993

Arabia Saudita

  1° marzo

1993 A

30 maggio

1993

Argentina

  4 dicembre

1992

  4 marzo

1993

Armenia

26 novembre

2003 A

24 febbraio

2004

Australia

11 agosto

1992

  9 novembre

1992

Austria

11 dicembre

1992

11 marzo

1993

Azerbaigian

12 giugno

1996 A

10 settembre

1996

Bahamas

  4 maggio

1993 A

  2 agosto

1993

Bahrein

23 dicembre

1992

23 marzo

1993

Bangladesh

18 marzo

1994

16 giugno

1994

Barbados

20 luglio

1994

18 ottobre

1994

Belarus

10 giugno

1996

  8 settembre

1996

Belgio

  5 ottobre

1993

  3 gennaio

1994

Belize

  9 gennaio

1998 A

  9 aprile

1998

Benin

21 giugno

2000

19 settembre

2000

Bhutan

23 agosto

2004 A

21 novembre

2004

Bolivia

  3 ottobre

1994 A

  1° gennaio

1995

Bosnia e Erzegovina

11 agosto

2003 A

  9 novembre

2003

Botswana

13 maggio

1997 A

11 agosto

1997

Brasile

  1° ottobre

1992

30 dicembre

1992

Brunei

  3 marzo

2009 A

1° giugno

2009

Bulgaria

28 aprile

1999

27 luglio

1999

Burkina Faso

10 giugno

1994

  8 settembre

1994

Burundi

18 ottobre

2001

16 gennaio

2002

Cambogia

31 gennaio

2007 A

  1° maggio

2007

Camerun

  8 giugno

1992

  6 settembre

1992

Canada

  5 luglio

1990

10 agosto

1992

Capo Verde

31 luglio

2001 A

29 ottobre

2001

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1996 A

18 marzo

1997

Centrafricana, Repubblica

29 maggio

2008

27 agosto

2008

Ciad

30 maggio

2001

28 maggio

2001

Cile

9 aprile

1992

10 agosto

2001

Cina

  6 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Hong Kong a

  6 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macao b*

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

11 ottobre

1994

  9 gennaio

1995

Colombia

  6 dicembre

1993 A

  6 marzo

1994

Comore

31 ottobre

1994 A

29 gennaio

1995

Congo (Brazzaville)

16 novembre

1994

14 febbraio

1995

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Corea (Nord)

17 giugno

1999 A

15 settembre

1999

Corea (Sud)

10 dicembre

1992 A

10 marzo

1993

Costa Rica

11 novembre

1998

  9 febbraio

1999

Côte d'Ivoire

18 maggio

1994

16 agosto

1994

Croazia

15 ottobre

1993

13 gennaio

1994

Cuba

19 ottobre

1998

17 gennaio

1999

Danimarca*

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

  Faeröer, Isole

24 ottobre

2007

24 ottobre

2007

Dominica

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Dominicana, Repubblica

24 dicembre

2001 A

24 marzo

2002

Ecuador

23 febbraio

1993

24 maggio

1993

Egitto

13 gennaio

1993

13 aprile

1993

El Salvador

  8 dicembre

2000 A

  8 marzo

2001

Emirati Arabi Uniti

16 febbraio

2005 A

17 maggio

2005

Eritrea

  5 luglio

2005 A

  3 ottobre

2005

Estonia

12 aprile

1999

11 luglio

1999

Etiopia

25 novembre

2009

23 febbraio

2010

Figi

  9 dicembre

1994 A

  9 marzo

1995

Filippine

  9 agosto

1993

  7 novembre

1993

Finlandia

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

Francia

12 febbraio

1992

10 agosto

1992

Gabon

  4 dicembre

2000 A

  4 marzo

2001

Gambia

13 marzo

1995

11 giugno

1995

Georgia

12 luglio

2000 A

10 ottobre

2000

Germania

27 dicembre

1991

10 agosto

1992

Ghana

24 luglio

1992

22 ottobre

1992

Giamaica

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Giappone*

  4 settembre

1991

10 agosto

1992

Gibuti

30 luglio

1999 A

28 ottobre

1999

Giordania

12 novembre

1993

10 febbraio

1994

Grecia

11 maggio

1993

  9 agosto

1993

Grenada

  7 dicembre

1993 A

  7 marzo

1994

Guatemala

21 gennaio

2002 A

22 aprile

2002

Guinea

25 giugno

1992 A

23 settembre

1992

Guinea equatoriale

11 luglio

2007 A

  9 ottobre

2007

Guinea-Bissau

12 novembre

2002 A

10 febbraio

2003

Guyana

23 luglio

1999

21 ottobre

1999

Haiti

29 marzo

2000 A

27 giugno

2000

Honduras

24 gennaio

2002

24 aprile

2002

India

19 giugno

1992 A

17 settembre

1992

Indonesia

26 giugno

1992

24 settembre

1992

Iran

  4 agosto

1997

  2 novembre

1997

Iraq

25 giugno

2008 A

23 settembre

2008

Irlanda

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

Islanda

16 giugno

1993

14 settembre

1993

Isole Cook

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Isole Marshall

11 marzo

1993 A

  9 giugno

1993

Israele

30 giugno

1992

28 settembre

1992

Italia

21 febbraio

1992

10 agosto

1992

Kazakstan

26 luglio

2001 A

24 ottobre

2001

Kenya

27 settembre

1994

26 dicembre

1994

Kirghizistan

13 maggio

2003

11 agosto

2003

Kiribati

  9 agosto

2004 A

  7 novembre

2004

Kuwait

22 luglio

1994 A

20 ottobre

1994

Laos

28 giugno

2006 A

26 settembre

2006

Lesotho

15 aprile

2010 A

14 luglio

2010

Lettonia

  2 novembre

1998 A

31 gennaio

1999

Libano

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Liberia

15 gennaio

1996 A

14 aprile

1996

Libia

12 luglio

2001

10 ottobre

2001

Liechtenstein

24 marzo

1994

22 giugno

1994

Lituania

  3 febbraio

1998

  4 maggio

1998

Lussemburgo

20 maggio

1992

18 agosto

1992

Macedonia

  9 novembre

1998

  9 febbraio

1999

Madagascar

16 gennaio

2002 A

16 aprile

2002

Malawi

  8 febbraio

1994

  9 maggio

1994

Malaysia

16 giugno

1993 A

14 settembre

1993

Maldive

31 luglio

1991

10 agosto

1992

Mali

28 ottobre

1994 A

26 gennaio

1995

Malta

  4 febbraio

1994

  5 maggio

1994

Marocco

28 dicembre

1995 A

27 marzo

1996

Mauritania

22 luglio

2005

20 ottobre

2005

Maurizio

20 ottobre

1992 A

18 gennaio

1993

Messico

11 ottobre

1991

10 agosto

1992

Micronesia

27 novembre

2001 A

25 febbraio

2002

Moldova

25 giugno

2001 A

23 settembre

2001

Monaco

12 marzo

1993 A

10 giugno

1993

Mongolia

  7 marzo

1996 A

  5 giugno

1996

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Mozambico

  9 settembre

1994 A

  8 dicembre

1994

Myanmar

24 novembre

1993 A

22 febbraio

1994

Namibia

  6 novembre

1997

  4 febbraio

1998

Nauru

10 settembre

2004 A

  9 dicembre

2004

Nepal

  6 luglio

1994 A

  4 ottobre

1994

Nicaragua

13 dicembre

1999

12 marzo

2000

Niger

11 gennaio

1996 A

10 aprile

1996

Nigeria

27 settembre

2001

26 dicembre

2001

Niue

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Norvegia

18 novembre

1991

10 agosto

1992

Nuova Zelanda

  1° ottobre

1990

10 agosto

1992

Oman

  5 agosto

1999 A

  3 novembre

1999

Paesi Bassi c *

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

  Aruba

16 marzo

1992

10 agosto

1992

Pakistan

18 dicembre

1992 A

18 marzo

1993

Palau

29 maggio

2001 A

27 agosto

2001

Panama

10 febbraio

1994

11 maggio

1994

Papua Nuova Guinea

  4 maggio

1993

  2 agosto

1993

Paraguay

  3 dicembre

1992 A

  3 marzo

1993

Perù

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Polonia

  2 ottobre

1996 A

31 dicembre

1996

Portogallo

24 novembre

1992

22 febbraio

1993

Qatar

22 gennaio

1996 A

21 aprile

1996

Regno Unito

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

  Gibilterra

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

  Guernesey

  8 settembre

1993

  8 settembre

1993

  Isole Vergini britanniche

30 ottobre

1995

30 ottobre

1995

  Jersey

  4 gennaio

1995

  4 gennaio

1995

  Terra antartica britannica

  8 settembre

1993

  8 settembre

1993

Romania

27 gennaio

1993 A

27 aprile

1993

Ruanda

  7 gennaio

2004 A

  6 aprile

2004

Russia

13 gennaio

1992

10 agosto

1992

Saint Kitts e Nevis

  8 luglio

1998

  6 ottobre

1998

Saint Lucia

24 agosto

1999 A

22 novembre

1999

Saint Vincent e Grenadine

  2 dicembre

1996 A

  2 marzo

1997

Salomone, Isole

17 agosto

1999 A

15 novembre

1999

Samoa

  4 ottobre

2001

  2 gennaio

2002

San Marino

23 aprile

2009 A

22 luglio

2009

Santa Sede*

  5 maggio

2008 A

  3 agosto

2008

São Tomé e Príncipe

19 novembre

2001 A

17 febbraio

2002

Seicelle

6 gennaio

1993 A

6 aprile

1993

Senegal

  6 maggio

1993

  4 agosto

1993

Serbia

22 marzo

2005 A

20 giugno

2005

Sierra Leone

29 agosto

2001 A

27 novembre

2001

Singapore

  2 marzo

1993 A

31 maggio

1993

Siria

30 novembre

1999 A

28 febbraio

2000

Slovacchia

15 aprile

1994

14 luglio

1994

Slovenia

  8 dicembre

1992

  8 marzo

1993

Somalia

  1° agosto

2001 A

30 ottobre

2001

Spagna*d

19 maggio

1992

17 agosto

1992

Sri Lanka

16 giugno

1993 A

14 settembre

1993

Stati Uniti

18 dicembre

1991

10 agosto

1992

Sudafrica

12 maggio

1992

10 agosto

1992

Sudan

  2 gennaio

2002 A

  2 aprile

2002

Sudan del Sud

16 ottobre

2012 A

14 gennaio

2013

Suriname

29 marzo

2006 A

27 giugno

2006

Svezia

  2 agosto

1991

10 agosto

1992

Svizzera

16 settembre

1992

15 dicembre

1992

Swaziland

16 dicembre

2005 A

16 marzo

2006

Tagikistan

  7 gennaio

1998 A

  7 aprile

1998

Tanzania

16 aprile

1993 A

15 luglio

1993

Thailandia

25 giugno

1992

23 settembre

1992

Timor-Leste

16 settembre

2009 A

15 dicembre

2009

Togo

  6 luglio

1998

  4 ottobre

1998

Tonga

26 novembre

2003

24 febbraio

2004

Trinidad e Tobago

10 giugno

1999

  8 settembre

1999

Tunisia

15 luglio

1993 A

13 ottobre

1993

Turchia

13 aprile

1995

12 luglio

1995

Turkmenistan

15 marzo

1994 A

13 giugno

1994

Tuvalu

31 agosto

2000

29 novembre

2000

Ucraina

  6 febbraio

1997

  7 maggio

1997

Uganda

20 gennaio

1994

20 aprile

1994

Ungheria

  9 novembre

1993

  7 febbraio

1994

Unione europea

20 dicembre

1991

10 agosto

1992

Uruguay

16 novembre

1993 A

14 febbraio

1994

Uzbekistan

10 giugno

1998 A

  8 settembre

1998

Vanuatu

21 novembre

1994

19 febbraio

1995

Venezuela

29 luglio

1993

27 ottobre

1993

Vietnam

26 gennaio

1994 A

26 aprile

1994

Yemen

23 aprile

2001 A

22 luglio

2001

Zambia

15 aprile

1994

14 luglio

1994

Zimbabwe

  3 giugno

1994

  1° settembre

1994

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dall’8 set. 1993 al 30 giu. 1997, l’emendamento al Prot. di Montreal era applicabile ad Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b
Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, l’emendamento al Prot. di Montreal era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c
Al Regno in Europa.

d Questo Stato ha formulato una dichiarazione.


 RU 1993 1078; FF 1991 IV 205


1 Dal testo originale francese.
2 RU 1992 2227
3 RU 1993 1078 3018, 2002 2657, 2004 4005, 2005 2339, 2007 5081, 2009 2557, 2012 5263 e 2016 2257. Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 29 giugno 1990
Entrata in vigore 15 dicembre 1992
Fonte RU 1993 1078
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 07.06.2016 PDF DOC
non più in vigore 14.09.2012 PDF DOC
non più in vigore 19.05.2009 PDF DOC
non più in vigore 31.08.2007
non più in vigore 27.05.2005 PDF DOC
non più in vigore 17.06.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.08.2001
non più in vigore 15.12.1992

Revisioni

15.12.1992
Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, del 29 giugno 1990
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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