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RS 922.27 Ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES)

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922.27

Ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi

(ORES)

del 30 aprile 1990 (Stato il 1° ottobre 1996)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,1

visto l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 20 giugno 19862 sulla caccia (LCP); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 29 febbraio 19883 sulla caccia (OCP),

ordina:

  Sezione 1: Rilevamento degli effettivi

  Art. 1 Designazione delle singole colonie di stambecchi

1 Ogni cinque anni i Cantoni designano su carte in scala 1:25 000, o 1:50 000, il territorio occupato (d’estate e d’inverno) da ogni gruppo di stambecchi (comunità di riproduzione).

2 I gruppi così delimitati sono denominati «colonie».

  Art. 2 Dati sulle singole colonie (modulo I)

1 I Cantoni rilevano annualmente l’effettivo, la struttura rispetto al sesso e all’età, le nascite, le morti e lo sviluppo della colonia.

2 Va annunciato l’effettivo estivo, compresi i nuovi nati, che vien determinato sia mediante il conteggio diretto degli individui in estate sia mediante calcolo sulla base dell’effettivo invernale (modulo I).

3 Il rapporto fra i sessi è determinato in base agli individui che hanno superato i tre anni di età.

4 Si distinguono le seguenti classi d’età e di sesso:

a.
nuovi nati;
b.
giovani individui di entrambi i sessi (uno e due anni di età);
c.
femmine, di tre anni di età e più;
d.
maschi, di tre-cinque anni di età;
e.
maschi, di sei-dieci anni di età;
f.
maschi, di undici anni di età e più.
  Art. 3 Colonie sul territorio di due o più Cantoni

1 Il rilevamento degli effettivi che vivono sul territorio di due o più Cantoni avviene in modo coordinato da parte dei Cantoni interessati.

2 Gli effettivi sono annunciati previo accordo da uno dei Cantoni interessati.

  Art. 4 Notificazione dei dati riguardanti le singole colonie

1 Gli effettivi vanno notificati entro la fine dell’anno all’Ufficio federale dell’am-biente (UFAM)1.

2 L’UFAM elabora i moduli per la notificazione e li mette a disposizione dei Cantoni.


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.


  Sezione 2: Provvedimenti regolativi

  Art. 5 Giustificazione dei provvedimenti regolativi

1 Per ogni colonia di stambecchi i Cantoni devono indicare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni le ripercussioni della colonia stessa sul bosco, sulle zone agricole e sulle altre specie di animali (concorrenza), nonché fornire dati riguardanti lo stato generale e di salute.

2 I provvedimenti regolativi (abbattimenti o catture) che si intendono adottare e il loro scopo (stabilizzare o ridurre gli effettivi) vanno giustificati.

  Art. 6 Piano di abbattimento

1 Di regola i piani di abbattimento sono necessari soltanto per le colonie con un effettivo superiore a 50 capi.

2 L’abbattimento va pianificato in modo tale da garantire a lunga scadenza il mantenimento delle strutture naturali d’età e di sesso (modulo II).

3 Le femmine che allattano vanno risparmiate.

4 Rimangono salvi gli articoli 8 e 12 capoverso 2 della LCP.

  Art. 7 Piani di abbattimento per colonie sul territorio di due o più Cantoni

1 Il piano di abbattimento per colonie che vivono sul territorio di due o più Cantoni va elaborato in comune dai Cantoni interessati, secondo i criteri dell’articolo 6.

2 I Cantoni interessati stabiliscono in comune, secondo il piano, le rispettive quote di abbattimento.

3 In difetto di un accordo spetta all’UFAM fissare le quote di abbattimento corrispettive.

4 La procedura anzidetta va possibilmente applicata, per analogia, anche alle colonie che vivono su un territorio a cavallo dei confini nazionali.

  Art. 8 Approvazione dei piani di abbattimento

1 Entro la fine dell’anno i Cantoni inviano all’UFAM i piani completi di abbattimento concernenti le singole colonie.

2 L’UFAM approva i piani di abbattimento. Esso può far dipendere da oneri l’approvazione quando:1

a.
detti piani non sono conformi all’articolo 6;
b.
i controlli mostrano un’esecuzione insufficiente dei piani di abbattimento dell’anno precedente;
c.
i danni provocati dagli stambecchi interessano progetti forestali sovvenzionati dalla Confederazione e intesi a proteggere strade o zone abitative da frane, alluvioni o valanghe.

3 I piani di abbattimento approvati valgono per l’anno successivo.

4 In casi particolari, come malattie o un numero importante di morti durante l’inverno, i Cantoni possono derogare ai piani di abbattimento approvati.


1 Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

  Art. 9 Controllo dell’abbattimento

1 Tutti i capi uccisi secondo il piano di abbattimento vanno controllati dagli organi cantonali preposti alla sorveglianza della selvaggina.

2 Per ogni capo ucciso si debbono indicare il sesso, l’età, il peso, il luogo e la data dell’abbattimento.

3 I Cantoni possono raccogliere altri dati.

4 I dati nel senso dei capoversi 1 e 2 vanno trasmessi per colonia, entro la fine dell’anno, all’UFAM (modulo III).

  Art. 10 Notificazioni e approvazioni

Per le notificazioni e le approvazioni nel senso degli articoli 8 e 9 vale, per analogia, l’articolo 3.

  Art. 11 Autorizzazione di abbattere

1 I Cantoni regolano e organizzano detta caccia, istruendo i cacciatori.

2 I Cantoni sono autorizzati a riscuotere tasse.

3 Invece degli abbattimenti i Cantoni possono organizzare catture.

4 I Cantoni sono autorizzati a punire, sulla scorta dell’articolo 18 capoverso 5 della LCP, gli abbattimenti sbagliati per quanto riguarda la classe di età o il sesso (art. 2 cpv. 4).

  Art. 12 Abbattimenti nelle riserve federali di caccia

1 Gli abbattimenti o le catture possono farsi anche nelle riserve federali di caccia.

2 I guardiacaccia incaricati della vigilanza sorvegliano la caccia.


  Sezione 3: Entrata in vigore

  Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.


RU 1990 1678


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.2 RS 922.03 RS 922.01


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione ORES
Decisione 30 aprile 1990
Entrata in vigore 1 gennaio 1991
Fonte RU 1990 1678
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.08.1996 PDF DOC
non più in vigore 01.01.1991

Revisioni

01.01.1991
Ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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