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RS 0.132.454.20 Convenzione del 5 febbraio 1990 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno

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0.132.454.20

Testo originale

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica dei confine nel settore della diga di Livigno

Conclusa il 5 febbraio 1990
Approvata dall'Assemblea federale il 22 marzo 19911
Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 febbraio 1992
Entrata in vigore il 10 febbraio 1992

Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Italiana,

considerata l'opportunità di rettificare il tracciato del confine nel settore della diga di Livigno, hanno deciso di concludere una Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio 19411 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi e Run Do e il Monte Dolent, il tracciato della frontiera italo-svizzera nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova del Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spöl, tra i cippi 6E (R) e 5A, è rettificato, mediante uno scambio di uguali superfici tra i due Stati, di m2 21020 circa, conformemente al piano2 a scala 1:5000 che fa parte integrante della presente Convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.


1 RS 0.132.454.2
2 Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1992 964), non è riprodotto nella presente Raccolta.

  Art. 2

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà:

a)
alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all'articolo 1, comma 1;
b)
a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).
  Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma, il 5 febbraio 1990, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la

Confederazione Svizzera:

Per la

Repubblica Italiana:

Mathias Krafft

Luigi Ferrari Bravo


RU 1992 962; FF 1990 1297


1 RU 1992 961


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 5 febbraio 1990
Entrata in vigore 10 febbraio 1992
Fonte RU 1992 962
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 10.02.1992 PDF DOC

Revisioni

10.02.1992
Convenzione del 5 febbraio 1990 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 16.02.2019

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