681.41
Ordinanza concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Amministrazione federale delle dogane1
del 5 giugno 1989 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool2,
ordina:
Art. 11Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).
Art. 21
1 Abrogato dal n. I dell’O del 15 set. 1993, 1993, con effetto dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2596).
Art. 31 Requisiti dell’acquavite di frutta a granelli
1 A un tenore alcolico del 30 % vol e a 25°C l’acquavite di frutta a granelli deve distintamente contenere le sostanze che le danno l’odore e il sapore caratteristici. Questi ultimi non possono essere né difettosi né estranei.
2 L’acquavite di frutta a granelli deve essere d’aspetto limpido e incolore.
3 L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse.4
4 L’acquavite di frutta a granelli prodotta negli alambicchi deve avere un tenore alcolico di almeno il 55 % vol, quella prodotta nelle colonne di distillazione di almeno il 70 % vol, ma non più del 76 % vol.
1 Nuovo testo giusta il n. I. dell’O del 15 gen. 1997, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).
2 RS 817.02
3 RS 817.021.23
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).
Art. 41Prezzi di presa in consegna
I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 20172 sull’alcol.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).
2 RS 680.11
Art. 51
1 Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 1997, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).
Art. 6 Altre bevande distillate che possono essere prese in consegna1
I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’AFD2 e sono parte integrante della concessione.
1 Nuovo testo giusta il n. I. dell’O del 15 gen. 1997, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 7 Esecuzione
L’AFD è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 9 settembre 19811 concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.
1 [RU 1981 1444]
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).2 RS 680
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021