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RS 681.41 Ordinanza del 5 giugno 1989 concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

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681.41

Ordinanza concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Amministrazione federale delle dogane1

del 5 giugno 1989 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool2,

ordina:

  Art. 11Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).

  Art. 21

1 Abrogato dal n. I dell’O del 15 set. 1993, 1993, con effetto dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2596).

  Art. 31 Requisiti dell’acquavite di frutta a granelli

1 A un tenore alcolico del 30 % vol e a 25°C l’acquavite di frutta a granelli deve distintamente contenere le sostanze che le danno l’odore e il sapore caratteristici. Questi ultimi non possono essere né difettosi né estranei.

2 L’acquavite di frutta a granelli deve essere d’aspetto limpido e incolore.

3 L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse.4

4 L’acquavite di frutta a granelli prodotta negli alambicchi deve avere un tenore alcolico di almeno il 55 % vol, quella prodotta nelle colonne di distillazione di almeno il 70 % vol, ma non più del 76 % vol.


1 Nuovo testo giusta il n. I. dell’O del 15 gen. 1997, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).
2 RS 817.02
3 RS 817.021.23
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).

  Art. 41Prezzi di presa in consegna

I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 20172 sull’alcol.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).
2 RS 680.11

  Art. 51

1 Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 1997, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).

  Art. 6 Altre bevande distillate che possono essere prese in consegna1

I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’AFD2 e sono parte integrante della concessione.


1 Nuovo testo giusta il n. I. dell’O del 15 gen. 1997, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 412).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 7 Esecuzione

L’AFD è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

  Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 9 settembre 19811 concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.


1 [RU 1981 1444]

  Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.


 RU 1989 1186


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).2 RS 680


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 5 giugno 1989
Entrata in vigore 1 luglio 1989
Fonte RU 1989 1186
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 01.02.1997
non più in vigore 01.10.1993
non più in vigore 01.07.1989

Revisioni

01.07.1989
Ordinanza del 5 giugno 1989 concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte dell'Amministrazione federale delle dogane
 
22.09.1981 - 01.07.1989
Ordinanza del 9 settembre 1981 concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa degli alcool
 
20.04.1944 - 22.09.1981
Decreto del Consiglio federale concernente le bevande distillate da consegnare alla Regia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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