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RS 0.814.05 Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (con All.)

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0.814.05

Traduzione

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione

Conchiusa a Basilea il 22 marzo 1989

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 gennaio 1990

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 maggio 1992

(Stato 6 maggio 2020)

  Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione,

coscienti dei danni che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all’ambiente;

consce della minaccia crescente che rappresentano per la salute umana e l’ambiente la sempre maggiore complessità e lo sviluppo della produzione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché i loro movimenti oltre frontiera;

consce ugualmente del fatto che il modo più efficace per proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli che rappresentano tali rifiuti consiste nel ridurre al minimo la loro produzione dal punto di vista della quantità e/o del pericolo potenziale;

convinte che gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, compresi i loro movimenti oltre frontiera e la loro eliminazione, sia compatibile con la protezione della salute umana e dell’ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati;

fatto notare che gli Stati dovrebbero provvedere affinché il produttore adempia gli obblighi relativi al trasporto e all’eliminazione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in un modo che sia compatibile con la protezione dell’ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati;

riconosciuto pienamente ad ogni Stato il diritto sovrano di vietare l’entrata o l’eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti provenienti dall’estero;

riconosciuta parimenti la crescente tendenza a voler vietare i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e la loro eliminazione in altri Stati, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;

riconosciuto che i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi, specie verso i Paesi in sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente Convenzione,1

convinte che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti, nella misura in cui ciò è compatibile con una gestione ecologicamente razionale ed efficace, dovrebbero venir eliminati nello Stato in cui sono stati prodotti;

convinte parimenti che i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti, dallo Stato di produzione verso qualsiasi altro Stato, dovrebbero essere autorizzati soltanto se sono effettuati in condizioni che non comportano alcun pericolo per la salute umana e per l’ambiente e in modo conforme alle disposizioni della presente Convenzione;

fiduciose che il controllo più severo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti favorirà una gestione ecologicamente razionale di tali rifiuti e una riduzione del volume dei movimenti oltre frontiera corrispondenti;

convinte che gli Stati dovrebbero prendere misure per garantire uno scambio adeguato di informazioni e un controllo effettivo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, sia in entrata che in uscita;

notato che un certo numero di accordi internazionali e regionali concernono la questione della protezione e della salvaguardia dell’ambiente quando c’è transito di merci pericolose;

tenuto conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e Principi del Cairo concernenti la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio d’amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUE) con la sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci pericolose (formulate nel 1957 e aggiornate ogni due anni), delle raccomandazioni, dichiarazioni, strumenti e regolamenti pertinenti adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite nonché dei lavori e degli studi effettuati da altre organizzazioni internazionali e regionali;

ligie allo spirito, ai principi, agli scopi e alle funzioni della Carta mondiale della natura che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della sua trentesima sessione (1982) ha adottato come norma etica per la protezione dell’ambiente umano e la conservazione delle risorse naturali;

ribadito che gli Stati sono tenuti ad adempire i loro obblighi internazionali in materia di protezione della salute umana e di protezione e salvaguardia dell’ambiente e ne portano la responsabilità conformemente al diritto internazionale;

consapevoli che in caso di grave violazione delle disposizioni della presente Convenzione o di un protocollo ad essa relativo saranno applicate le pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei trattati;

riconosciuta la necessità di continuare a mettere a punto e ad applicare tecniche poco inquinanti ed ecologicamente razionali, misure di riciclaggio e sistemi adeguati di trattamento e di gestione allo scopo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

coscienti che la comunità internazionale è sempre più preoccupata dalla necessità di controllare severamente i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dalla necessità di ridurre, nella misura del possibile, tali movimenti al minimo;

preoccupate dal problema del traffico illecito oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

considerato che i Paesi in via di sviluppo dispongono di una capacità limitata di gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

ribadito che è necessario promuovere il trasferimento, soprattutto verso i Paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti prodotti localmente, nello spirito delle Linee direttive del Cairo e della decisione 14/16 del Consiglio d’amministrazione del PNUE sul promovimento del trasferimento delle tecniche di protezione dell’ambiente;

ribadito parimenti che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti dovrebbero essere trasportati conformemente alle convenzioni e raccomandazioni internazionali in materia;

convinte che i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati soltanto se il trasporto e l’eliminazione finale di tali rifiuti sono ecologicamente razionali;

decise a proteggere, mediante un controllo severo, la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi che possono essere causati dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

convengono quanto segue:


1 Introdotto dalla Dec. III/1 della 3a Conferenza delle Parti il 22 set. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2019 (RU 2020 4727).

  Art. 1 Campo di applicazione della Convenzione

1. Sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi della presente Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera:

a)
i rifiuti appartenenti a una delle categorie ché figurano nell’allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell’allegato III; e
b)
i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d’esportazione, d’importazione o di transito.

2. Sono considerati «altri rifiuti» ai sensi della presente Convenzione i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato II e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera.

3. I rifiuti che in virtù della loro radioattività sottostanno ad altri sistemi di controllo internazionali, compresi gli accordi internazionali, che concernono specificatamente i materiali radioattivi, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione.

4. I rifiuti provenienti dall’esercizio normale di una nave dei quali un altro accordo internazionale disciplina l’eliminazione, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione.

  Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente Convenzione:

1. per «rifiuti» si intendono le sostanze o gli oggetti che si eliminano, che si ha l’intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare in virtù delle disposizioni del diritto nazionale;

2. per «gestione» si intende la raccolta, il trasporto e l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti in cui avviene l’eliminazione;

3. per «movimento oltre frontiera» si intende qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un altro Stato oppure verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento; :

4. per «eliminazione» si intendono tutte le procedure che figurano nell’allegato IV della presente Convenzione;

5. per «discarica o impianto autorizzato» si intende una discarica o un impianto nel quale l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in base a un’autorizzazione o a un permesso di esercizio rilasciato da una autorità competente dello Stato nel quale si trova la discarica o l’impianto;

6. per «autorità competente» si intende l’autorità governativa che una Parte ha designato per ricevere, in una zona geografica da lei determinata, le notifiche dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, comprese le relative informazioni, e per decidere in merito a dette notifiche conformemente a quanto previsto all’articolo 6;

7. per «corrispondente» si intende l’organismo di una Parte menzionato nell’articolo 5 e incaricato di ricevere e di trasmettere le informazioni di cui agli articoli 13 e 16;

8. per «gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti» si intendono tutti i provvedimenti di carattere pratico atti a garantire che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti siano gestiti in modo da assicurare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi che possono venire da tali rifiuti;

9. per «zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato» si intende qualsiasi zona terrestre, marittima o aerea all’interno della quale uno Stato esercita, conformemente al diritto internazionale, competenze amministrative e normative in materia di protezione della salute umana o dell’ambiente;

10. per «Stato di esportazione» si intende qualsiasi Parte dalla quale è previsto l’avvio o è avviato un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

11. per «Stato di importazione» si intende qualsiasi Parte verso la quale è previsto o ha luogo un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti perché vi siano eliminati o perché vengano caricati prima dell’eliminazione a destinazione di una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato;

12. per «Stato di transito» si intende qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di esportazione o di importazione, attraverso il quale un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è previsto o ha luogo;

13. per «Stati interessati» si intendono le Parti che sono Stato di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, che siano o no Parte;

14. per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;

15. per «esportatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

16. per «importatore» si intende qualsiasi persona che sottostà alla giurisdizione dello Stato di importazione e che procede all’importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

17. per «trasportatore» si intende qualsiasi persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti;

18. per «produttore» si intende qualsiasi persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure, se tale persona non è nota, la persona che è in possesso di tali rifiuti e/o che li controlla;

19. per «eliminatore» si intende qualsiasi persona alla quale sono spediti rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che procede all’eliminazione di tali rifiuti;

20. per «organizzazione di integrazione politica o economica» si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale gli Stati membri hanno conferito la competenza nei campi retti dalla presente Convenzione e che è debitamente abilitata, secondo le procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la Convenzione oppure ad aderirvi;

21. per «traffico illecito» si intende qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti rispondente alle specificazioni di cui all’articolo 9.

  Art. 3 Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi

1. Ogni Parte informa la Segreteria della Convenzione, entro un termine di sei mesi dopo essere divenuta Parte alla Convenzione, sui rifiuti, diversi da quelli indicati negli allegati I e II, che sono considerati o definiti pericolosi nella sua legislazione nazionale nonché su qualsiasi altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento oltre frontiera applicabili a tali rifiuti.

2. In seguito ogni Parte informa la Segreteria su qualsiasi modificazione importante concernente le informazioni che essa ha comunicato in applicazione del paragrafo 1.

3. La Segreteria trasmette immediatamente a tutte le Parti le informazioni che ha ricevuto in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le Parti sono tenute a mettere a disposizione dei loro esportatori le informazioni che vengono loro trasmesse dalla Segreteria in applicazione del paragrafo 3.

  Art. 4 Obblighi generali
1. a)
Le Parti che esercitano il diritto di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti destinati all’eliminazione ne informano le altre Parti conformemente alle disposizioni dell’articolo 13.
b)
Le Parti vietano o non permettono l’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nelle Parti che hanno vietato l’importazione di tali rifiuti, se questo divieto è stato notificato conformemente alle disposizioni del capoverso a) di cui sopra.
c)
Le Parti vietano o non permettono l’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, se lo Stato di importazione non dà per scritto il suo consenso esplicito all’importazione di tali rifiuti, nel caso in cui detto Stato di importazione non abbia vietato l’importazione di tali rifiuti.

2. Ogni Parte prende i provvedimenti atti a:

a)
vegliare affinché la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti all’interno del Paese sia ridotta al minimo, conto tenuto delle considerazioni sociali, tecniche ed economiche;
b)
assicurare la messa in opera di impianti idonei all’eliminazione, che dovranno, nella misura del possibile, essere situati all’interno del Paese, in vista di una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti qualunque sia il luogo della loro eliminazione;
c)
vegliare affinché le persone che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti all’interno del Paese prendano le misure necessarie per prevenire l’inquinamento derivante da tale gestione e, se tale inquinamento si produce, per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente;
d)
vegliare affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti al minimo compatibile con una gestione efficace ed ecologicamente razionale di tali rifiuti e che vengano effettuati in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne;
e)
vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso gli Stati o i gruppi di Stati appartenenti ad organizzazioni di integrazione politica o economica che sono Parti, in particolare i Paesi in via di sviluppo, che hanno vietato, nella loro legislazione, ogni importazione di tali rifiuti, oppure se ha motivo di credere che i rifiuti in questione non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali come quelli stabiliti dai criteri che le Parti definiranno in occasione della loro prima riunione;
f)
esigere che le informazioni sui previsti movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano comunicate agli Stati interessati, conformemente all’allegato V-A, affinché essi possano valutare le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente dei suddetti movimenti;
g)
impedire le importazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, se ha motivo di credere che i rifiuti in questione non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali;
h)
cooperare con le altre Parti e le altre organizzazioni interessate, direttamente o per il tramite della Segreteria, ad attività relative in particolare alla diffusione di informazioni sui movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti allo scopo di migliorare la gestione ecologicamente razionale di tali rifiuti e di impedire il traffico illecito.

3. Le Parti considerano che il traffico illecito di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti costituisce un’infrazione penale.

4. Ogni Parte prende i provvedimenti giuridici, amministrativi e altri, necessari ad attuare e a far rispettare le disposizioni della presente Convenzione, compresi i provvedimenti intesi a prevenire e reprimere ogni comportamento che contravvenga alla Convenzione.

5. Le Parti non autorizzano né le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso uno Stato non Parte, né l’importazione di tali rifiuti provenienti da uno Stato non Parte.

6. Le Parti convengono di vietare l’esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in vista della loro eliminazione nella zona situata a sud del sessantesimo parallelo dell’emisfero sud, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano o no oggetto di un movimento oltre frontiera.

7. Inoltre ogni Parte:

a)
vieta a qualsiasi persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare o di eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti, a meno che tale persona non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione;
b)
esige che i rifiuti pericolosi e gli altri rifiuti che devono essere oggetto di un movimento oltre frontiera siano imballati, etichettati e trasportati conformemente alle regole e norme internazionali generalmente accettate e riconosciute in materia di imballaggio, etichettatura e trasporto e che si tenga debitamente conto delle pratiche internazionalmente ammesse in proposito;
c)
esige che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti siano accompagnati da un documento di movimento dal luogo d’origine del movimento fino al luogo d’eliminazione.

8. Ogni Parte esige che i rifiuti pericolosi o gli altri rifiuti di cui è prevista l’esportazione siano gestiti secondo metodi ecologicamente razionali nello Stato di importazione o altrove. In occasione della loro prima riunione, le Parti decideranno direttive tecniche per la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti che sottostanno alla presente Convenzione.

9. Le Parti prendono i provvedimenti necessari affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti vengano autorizzati soltanto:

a)
se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di eliminazione richiesti per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi ecologicamente razionali ed efficaci, oppure
b)
se i rifiuti in questione sono necessari come materia prima per l’industria del riciclaggio o del recupero dello Stato di importazione, oppure
c)
se il movimento oltre frontiera in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti purché detti criteri non siano in contraddizione con gli obiettivi della presente Convenzione.

10. L’obbligo, sancito dalla presente Convenzione, che gli Stati produttori di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti hanno di esigere che i rifiuti siano trattati secondo metodi ecologicamente razionali non può in alcun caso essere trasferito allo Stato di importazione o di transito.

11. La presente Convenzione non impedisce a una Parte di imporre condizioni supplementari per meglio proteggere la salute umana e l’ambiente, se tali condizioni sono compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e sono conformi alle regole del diritto internazionale.

12. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve compromettere in alcun modo né la sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali stabilita conformemente al diritto internazionale, né i diritti sovrani e la giurisdizione che gli Stati esercitano sulla loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale conformemente al diritto internazionale, né l’esercizio da parte dei natanti e degli aeromobili di tutti gli Stati dei diritti e della libertà di navigazione che sono retti dal diritto internazionale e che risultano dagli strumenti internazionali relativi.

13. Le Parti si impegnano ad esaminare periodicamente le possibilità di ridurre il volume e/o il potenziale di inquinamento dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti che sono esportati verso altri Stati, in particolare verso i Paesi in via di sviluppo.

  Art. 4a1 Obblighi generali

1. Ogni Parte elencata nell’allegato VII vieta tutti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di cui all’allegato IV A verso Stati non compresi nell’elenco dell’allegato VII.

2. Ogni Parte elencata nell’allegato VII sopprime progressivamente entro il 31 dicembre 1997 e vieta a partire da tale data tutti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera a, destinati ad operazioni di cui all’allegato IV B verso Stati non compresi nell’elenco dell’allegato VII. Tali movimenti oltre frontiera non sono vietati a meno che i rifiuti in questione siano caratterizzati come rifiuti pericolosi ai sensi della Convenzione.


1 Introdotto dalla Dec. III/1 della 3a Conferenza delle Parti il 22 set. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2019 (RU 2020 4727).

  Art. 5 Designazione delle autorità competenti e del corrispondente

Per facilitare l’applicazione della presente Convenzione, le Parti:

1. Designano o istituiscono una o più autorità competenti e un corrispondente. Un’autorità competente a ricevere le notifiche è designata nel caso di uno Stato di transito.

2. Informano la Segreteria, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della Convenzione nei loro riguardi, sugli organi che hanno designato come corrispondente e come autorità competenti.

3. Informano la Segreteria su qualsiasi cambiamento apportato alle designazioni che hanno fatto in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entro il termine di un mese dalla data in cui il cambiamento è stato deciso.

  Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti

1. Lo Stato di esportazione notifica per scritto, per il tramite dell’autorità competente dello Stato di esportazione, all’autorità competente degli Stati interessati ogni previsto movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure esige che il produttore o l’esportatore lo faccia. Dette notifiche devono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate nell’allegato V-A, redatte in una lingua che possa essere accettata dallo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati sarà inviata una sola notifica.

2. Lo Stato di importazione conferma per scritto a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta, e nel contempo consente al movimento con o senza riserva, oppure nega l’autorizzazione a procedere al movimento, oppure chiede un complemento d’informazione. Una copia della risposta definitiva dello Stato di importazione è inviata alle autorità competenti degli Stati interessati che sono Parte.

3. Lo Stato di esportazione autorizza il produttore o l’esportatore ad iniziare il movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta che:

a)
l’autore della notifica ha ricevuto il consenso scritto dello Stato di importazione, e che
b)
l’autore della notifica ha ricevuto dallo Stato di importazione la conferma dell’esistenza di un contratto, stipulato fra l’esportatore e l’eliminatore, sulla gestione ecologicamente razionale dei rifiuti in questione.

4. Ciascuno Stato di transito che è Parte conferma immediatamente a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta. In seguito, entro un termine di 60 giorni, può comunicare, mediante una risposta scritta indirizzata a chi ha inviato la notifica, se consente al movimento con o senza riserva, oppure se nega l’autorizzazione a procedere al movimento, oppure se chiede un complemento d’informazione. Lo Stato di esportazione autorizza l’inizio del movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta dello Stato di transito. Tuttavia, se in qualsiasi momento una Parte decide di non chiedere un consenso preventivo scritto, sia in generale sia in condizioni particolari, per quanto concerne i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure se modifica le sue prescrizioni in merito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13. In quest’ultimo caso, se lo Stato d’esportazione non riceve alcuna risposta entro il termine di 60 giorni a contare dalla ricezione della notifica fatta dallo Stato di transito, può permettere che l’esportazione in questione avvenga attraverso lo Stato di transito.

5. Quando, in un movimento oltre frontiera di rifiuti, tali rifiuti sono giuridicamente definiti o considerati pericolosi soltanto:

a)
dallo Stato di esportazione, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo che si applicano all’importatore o all’eliminatore e allo Stato di importazione si applicheranno mutatis mutandis all’esportatore e allo Stato di esportazione, rispettivamente
b)
dallo Stato di importazione o dagli Stati di importazione e di transito, le disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 6 del presente articolo che si applicano all’esportatore e allo Stato di esportazione si applicheranno mutatis mutandis all’importatore o all’eliminatore e allo Stato di importazione, rispettivamente
c)
da uno Stato di transito che sia Parte, le disposizioni del paragrafo 4 si applicheranno a detto Stato.

6. Lo Stato di esportazione può, previo consenso scritto degli Stati interessati, autorizzare il produttore o l’esportatore a utilizzare una procedura di notifica generale qualora rifiuti pericolosi o altri rifiuti che hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche vengono spediti sempre allo stesso eliminatore attraverso lo stesso ufficio doganale in uscita dallo Stato di esportazione, lo stesso ufficio doganale in entrata nel Paese di importazione e, in caso di transito, attraverso gli stessi uffici doganali in entrata e in uscita del o degli Stati di transito.

7. Gli Stati interessati possono subordinare il loro consenso scritto a impiegare la procedura di notifica generale ai sensi del paragrafo 6 alla comunicazione di determinate informazioni, come la quantità esatta dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti oppure elenchi periodici di tali rifiuti.

8. La notifica generale e il consenso scritto di cui ai paragrafi 6 e 7 possono concernere più spedizioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti durante un periodo massimo di 12 mesi.

9. Le Parti esigono che chiunque si incarica di un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti firmi il documento di trasporto al momento della fornitura o della presa in consegna dei rifiuti. Esigono pure che l’eliminatore informi l’esportatore e l’autorità competente dello Stato di esportazione della ricezione dei rifiuti e, il momento venuto, del compimento delle operazioni di eliminazione secondo le modalità indicate nella notifica. Se una tale informazione non perviene allo Stato di esportazione, l’autorità competente di detto Stato o l’esportatore comunica il fatto allo Stato di importazione.

10. La notifica e la risposta richieste ai termini del presente articolo devono essere comunicate all’autorità competente delle Parti interessate o all’organo statale competente se si tratta di uno Stato non Parte.

11. Gli Stati di importazione o di transito che sono Parte possono esigere come condizione per l’entrata, che ogni movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia coperto da un’assicurazione, una fideiussione o da altre forme di garanzia.

  Art. 7 Movimenti oltre frontiera attraverso il territorio di Stati che non sono Parte

Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione si applicano mutatis mutandis ai movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una Parte attraverso uno o più Stati che non sono Parte.

  Art. 8 Obbligo di reimportare

Se un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi 0 di altri rifiuti per il quale gli Stati interessati abbiano dato il consenso con riserva delle disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine conformemente alle clausole del contratto, lo Stato di esportazione provvede affinché l’esportatore riporti tali rifiuti nello Stato di esportazione, a meno che non sia possibile prendere altri provvedimenti per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali entro un termine di 90 giorni dal momento in cui lo Stato interessato ha informato lo Stato di esportazione e la Segreteria oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, la reimportazione di tali rifiuti nello Stato di esportazione non sarà né negata, né ritardata, né impedita dallo Stato di esportazione e da ogni Parte di transito.

  Art. 9 Traffico illecito

1. Ai sensi della presente Convenzione è considerato traffico illecito qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti:

a)
effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; o
b)
effettuato senza il consenso che deve dare lo Stato interessato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; o
c)
effettuato con il consenso degli Stati interessati, ma ottenuto mediante falsificazione, falsa dichiarazione o frode; o
d)
che non è materialmente conforme ai documenti; o
e)
che comporta una eliminazione deliberata (p. es. deversamento) di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale.

2. Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell’esportatore o del produttore, lo Stato di esportazione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a)
riportati dall’esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione oppure, se ciò non è di fatto possibile,
b)
eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, le Parti interessate non si oppongono al ritorno di tali rifiuti nello Stato di esportazione né lo ritardano, o lo impediscono.

3. Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato traffico illecito a causa del comportamento dell’importatore o dell’eliminatore, lo Stato di importazione provvede affinché i rifiuti in questione vengano eliminati in modo ecologicamente razionale dall’importatore o dall’eliminatore o, se del caso, da lui stesso, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di importazione ha avuto conoscenza del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo le Parti interessate cooperano, secondo le necessità, per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere addossata né all’esportatore o al produttore, né all’importatore o all’eliminatore, le Parti interessate o, se del caso, altre Parti cooperano per assicurare che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il più presto possibile mediante metodi ecologicamente razionali nello Stato di esportazione, nello Stato di importazione o, se opportuno, altrove.

5. Ogni Parte adotta norme interne atte a prevenire e a perseguire severamente il traffico illecito. Le Parti cooperano per realizzare gli obiettivi enunciati nel presente articolo.

  Art. 10 Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano fra di loro per migliorare e per garantire la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

2. Allo scopo le Parti:

a)
comunicano, su richiesta, informazioni nell’ambito bilaterale o multilaterale intese ad incoraggiare la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, compresa l’armonizzazione delle norme e pratiche tecniche per una buona gestione di tali rifiuti;
b)
collaborano nell’ambito della sorveglianza degli effetti della gestione dei rifiuti pericolosi sulla salute umana e sull’ambiente;
c)
collaborano, fatte salve le loro leggi, i loro regolamenti e le loro politiche nazionali, allo sviluppo e all’applicazione di nuove tecnologie ecologicamente razionali, che producano pochi rifiuti, e al miglioramento delle tecnologie esistenti per eliminare, nella misura del possibile, la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e all’elaborazione di metodi più efficaci per garantirne la gestione ecologicamente razionale, in particolare studiando le ripercussioni economiche, sociali e ambientali dell’adozione di tali innovazioni o perfezionamenti tecnici;
d)
collaborano attivamente, fatte salve le loro leggi, i loro regolamenti e le loro politiche nazionali, al trasferimento delle tecniche relative alla gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti e dei sistemi di organizzazione di tale gestione. Esse collaborano anche per promuovere lo sviluppo dei mezzi tecnici delle Parti, in particolare nei confronti di quelle Parti che avessero bisogno di un tale aiuto tecnico o che lo chiedessero;
e)
collaborano all’elaborazione di direttive tecniche e/o di codici di buone pratiche appropriati.

3. Le Parti ricorreranno ai mezzi appropriati per cooperare nell’intento di aiutare i Paesi in via di sviluppo ad applicare le disposizioni contenute nei capoversi a), b), c) e d) del paragrafo 2 dell’articolo 4.

4. Conto tenuto delle necessità dei Paesi in via di sviluppo, si incoraggia la cooperazione fra le Parti e le competenti organizzazioni internazionali in vista di promuovere, fra l’altro, la sensibilizzazione del pubblico, lo sviluppo di una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e il ricorso a nuove tecnologie poco inquinanti.

  Art. 11 Accordi bilaterali, multilaterali e regionali

1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 5, le Parti possono concludere accordi o altre convenzioni bilaterali, multilaterali e regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Parti o non Parti a condizione che tali accordi o convenzioni non compromettano la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti prescritta dalla presente Convenzione. Tali accordi o convenzioni devono enunciare disposizioni che non siano meno razionali, sotto il profilo ecologico, di quelle previste dalla presente Convenzione, pur tenendo conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

2. Le Parti notificano alla Segreteria ogni accordo o convenzione bilaterale, multilaterale o regionale ai sensi del paragrafo 1, nonché quelli che hanno concluso prima dell’entrata in vigore, per quanto le concerne, della presente Convenzione, al fine di controllare i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che si svolgono interamente fra le Parti a detti accordi. Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetto sui movimenti oltre frontiera conformi a tali accordi, a condizione che tali accordi siano compatibili con la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti prescritta dalla presente Convenzione.

  Art. 12 Consultazioni sulle questioni di responsabilità

Le Parti cooperano all’adozione, il più presto possibile, di un protocollo che definisca le procedure appropriate in materia di responsabilità e di indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.

  Art. 13 Comunicazione delle informazioni

1. Le Parti provvedono affinché, ogni volta che vengono a conoscenza di un incidente, capitato nel corso di un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o della loro eliminazione, suscettibile di presentare rischi per la salute umana e l’ambiente di altri Stati, questi ne vengano immediatamente informati.

2. Le Parti si informano reciprocamente, per il tramite della Segreteria:

a)
dei cambiamenti concernenti la designazione delle autorità competenti e/b del corrispondente, conformemente all’articolo 5;
b)
dei cambiamenti concernenti la definizione nazionale dei rifiuti pericolosi, conformemente all’articolo 3;
e, appena possibile,
c)
delle loro decisioni di non autorizzare, completamente o in parte, l’importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti affinché siano eliminati in una zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;
d)
delle loro decisioni di limitare o vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;
e)
di qualsiasi altra informazione chiesta in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Conformemente alla leggi e ai regolamenti nazionali, le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita in applicazione dell’articolo 15, per il tramite della Segreteria e prima della fine di ogni anno civile, un rapporto sull’anno civile precedente nel quale figurano le informazioni seguenti:

a)
le autorità competenti e i corrispondenti che hanno designato, conformemente all’articolo 5;
b)
i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ai quali hanno partecipato, in particolare:
i)
la quantità di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti esportata, la categoria alla quale appartengono i rifiuti, le loro caratteristiche, la loro destinazione, il Paese di transito e il metodo di eliminazione impiegato secondo quanto specificato nella loro presa di posizione;
ii)
la quantità di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti importata, la categoria alla quale appartengono i rifiuti, le loro caratteristiche, la loro origine e il metodo di eliminazione impiegato;
iii)
le eliminazioni alle quali hanno proceduto in modo diverso da quanto previsto;
iv)
gli sforzi intesi a ridurre il volume dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti oggetto di movimenti oltre frontiera.
c)
i provvedimenti adottati per applicare la presente Convenzione;
d)
i dati statistici relativi agli effetti della produzione, del trasporto e dell’eliminazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente;
e)
gli accordi e le convenzioni bilaterali, multilaterali e regionali conclusi in applicazione dell’articolo 11 della presente Convenzione;
f)
gli incidenti capitati durante un movimento oltre frontiera o l’eliminazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e le misure prese;
g)
i diversi metodi di eliminazione impiegati nella zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;
h)
i provvedimenti presi per sviluppare tecnologie atte a ridurre e/o a eliminare la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
i)
qualsiasi altra informazione su questioni che la Conferenza delle Parti possa giudicare utili.

4. Conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali, le Parti provvedono a che una copia di ciascuna notifica concernente un determinato movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e di ciascuna decisione ivi relativa sia inviata alla Segreteria, quando una Parte il cui ambiente rischia di subire conseguenze da detto movimento l’ha richiesto.

  Art. 14 Questioni finanziarie

1. Le Parti convengono di istituire, in funzione delle esigenze particolari delle differenti regioni e sottoregioni, centri regionali o sottoregionali di formazione e di trasferimento di tecnologie per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e per la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno i meccanismi appropriati per il finanziamento volontario.

2. Le Parti considereranno l’istituzione di un fondo rinnovabile per prestare aiuto, a titolo provvisorio, in casi di emergenza al fine di limitare al minimo i danni derivanti da incidenti capitati durante un movimento oltre frontiera o durante l’eliminazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

  Art. 15 Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal Direttore esecutivo del PNUE al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno ad intervalli regolari stabiliti dalla Conferenza nella sua prima riunione.

2. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti possono aver luogo in qualsiasi momento reputato necessario dalla Conferenza oppure su domanda scritta di una Parte, a condizione che tale domanda venga appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla comunicazione della Segreteria.

3. La Conferenza delle Parti deciderà e adotterà mediante consenso il suo ordinamento interno e quello di ogni organo sussidiario che vorrà istituire, nonché l’ordinamento finanziario che definirà in particolare la partecipazione finanziaria delle Parti alla presente Convenzione.

4. Nella prima riunione, le Parti esamineranno tutte le misure supplementari necessarie ad aiutarle ad adempire le loro responsabilità in materia di protezione e salvaguardia dell’ambiente marino, nell’ambito della presente Convenzione.

5. La Conferenza delle Parti esamina e valuta in permanenza l’applicazione della presente Convenzione; inoltre:

a)
promuove l’armonizzazione delle politiche, delle strategie e delle misure necessarie per ridurre al minimo i danni causati alla salute umana e all’ambiente dai rifiuti pericolosi e dagli altri rifiuti;
b)
esamina e adotta, se del caso, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, tenendo conto, fra l’altro, delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche ed ecologiche disponibili;
c)
esamina e prende tutte le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione in funzione delle esperienze scaturite dalla sua applicazione e dall’applicazione degli accordi e delle convenzioni di cui all’articolo 11;
d)
esamina e adotta i protocolli, a seconda del bisogno;
e)
istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all’applicazione della presente Convenzione.

6. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organismi specializzati, così come ogni Stato non Parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare in qualità di osservatore alle riunioni della Conferenza delle Parti. Qualsiasi altro organo o organismo nazionale o internazionale, statale o non statale, qualificato in materia di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, che abbia informato la Segreteria del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore a una riunione della Conferenza delle Parti, può essere ammesso a parteciparvi, purché almeno un terzo delle Parti non sollevi obiezioni. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto dell’ordinamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

7. Tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione e, in seguito, almeno ogni sei anni, la Conferenza delle Parti procede alla valutazione della sua efficacia e, se lo ritiene necessario, prende in considerazione l’adozione di un divieto totale o parziale dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti alla luce delle più recenti informazioni scientifiche, tecniche, economiche ed ecologiche.

  Art. 16 Segreteria

1. La Segreteria svolge le seguenti mansioni:

a)
organizzare le riunioni previste agli articoli 15 e 17 e assicurarne i relativi servizi;
b)
redigere e trasmettere rapporti sulla base delle informazioni ricevute secondo gli articoli 3, 4, 5, 6, 11 e 13, nonché sulla base delle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari istituiti in virtù dell’articolo 15 e, se del caso, sulla base delle informazioni fornite dai competenti organismi interstatali o non statali;
c)
allestire rapporti sulle attività svolte nell’esercizio delle mansioni che le sono state assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;
d)
assicurare il necessario coordinamento con i competenti organismi internazionali e conchiudere, in particolare, le convenzioni di carattere amministrativo e contrattuale necessarie allo svolgimento efficace delle sue mansioni;
e)
comunicare con i corrispondenti e con le autorità competenti designati dalle Parti conformemente all’articolo 5 della presente Convenzione;
f)
raccogliere informazioni sulle discariche e sugli impianti autorizzati delle Parti, disponibili per l’eliminazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, e diffondere tali informazioni alle Parti;
g)
ricevere le informazioni provenienti dalla Parti e comunicare a queste ultime informazioni su:
–
le fonti di assistenza e formazione tecnica;
–
le competenze tecniche e scientifiche disponibili;
–
le fonti di consulenza e di servizi di esperti; e
–
le risorse disponibili
per un aiuto, su domanda, in settori quali:
–
l’amministrazione del sistema di notifica secondo la presente Convenzione;
–
la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
–
le tecnologie ecologicamente razionali relative ai rifiuti pericolosi e a altri rifiuti, quali le tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti;
–
la valutazione delle discariche e degli impianti di eliminazione;
–
la sorveglianza sui rifiuti pericolosi e altri rifiuti; e
–
gli interventi in casi urgenti;
h)
comunicare alle Parti, su richiesta, informazioni su consulenti o uffici di consulenza in possesso delle necessarie competenze tecniche, che possano aiutarle ad esaminare la notifica di un movimento oltre frontiera, a controllare che un invio di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia conforme alla relativa notifica e/o che gli impianti proposti per l’eliminazione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti siano ecologicamente razionali, quando esse hanno motivo di credere che i rifiuti in questione non saranno oggetto di una gestione ecologicamente razionale. Esami di tal genere non possono tuttavia essere a carico della Segreteria;
i)
aiutare le Parti, su richiesta, a scoprire i casi di traffico illecito e comunicare immediatamente alle Parti interessate tutte le informazioni che ha ricevuto su eventuali traffici illeciti;
j)
cooperare con le Parti e con le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati e competenti per fornire gli esperti e il materiale necessario a un aiuto rapido agli Stati in casi urgenti;
k)
svolgere altre mansioni nell’ambito della presente Convenzione, che la Conferenza delle Parti può decidere di assegnarle.

2. Fino alla fine della prima riunione della Conferenza delle Parti, che si terrà conformemente all’articolo 15, le mansioni di Segreteria saranno svolte, a titolo provvisorio, dal PNUE.

3. Nel corso della prima riunione, la Conferenza delle Parti designerà la Segreteria fra le competenti organizzazioni internazionali che si sono proposte per assumere le mansioni di segreteria previste dalla presente Convenzione. Durante tale riunione, la Conferenza delle Parti valuterà anche il modo in cui l’attuale segreteria provvisoria ha svolto le mansioni che le erano state affidate, in particolare per quanto concerne il paragrafo l che precede, e deciderà delle strutture che meglio si confanno all’esercizio di dette mansioni.

  Art. 17 Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte pub proporre emendamenti alla presente Convenzione e ogni Parte a un protocollo può proporre emendamenti a tale protocollo. Gli emendamenti tengono debito conto, fra l’altro, delle pertinenti considerazioni scientifiche e tecniche.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti ad un protocollo sono adottati nel corso delle riunioni delle Parti al protocollo in questione. Il testo di ogni emendamento proposto alla presente Convenzione o ai Protocolli, salvo disposizione contraria nel protocollo in questione, è comunicato dalla Segreteria almeno sei mesi prima della riunione nella quale è proposto per l’adozione. A titolo informativo, la Segreteria comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della presente Convenzione.

3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per pervenire, in merito ad ogni emendamento proposto alla presente Convenzione, a un accordo per consenso. Una volta esaurite tutte le possibilità di addivenire a un consenso e se un accordo non è stato trovato, come ultima risorsa l’emendamento viene adottato se approvato in votazione con la maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e aventi espresso il voto, e sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione, conferma formale o accettazione.

4. La procedura descritta nel precedente paragrafo 3 si applica all’adozione degli emendamenti dei protocolli, con l’unica differenza che la maggioranza dei due terzi delle Parti ai protocolli, considerate presenti alla riunione e aventi espresso il voto, è sufficiente.

5. Gli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai precedenti paragrafi 3 o 4 entrano in vigore fra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario ha ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da almeno i tre quarti delle Parti che li hanno accettati o da almeno i due terzi delle Parti al protocollo in questione, che li ha accettati, salvo disposizione contraria nel protocollo in questione. Per ogni altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito, ad opera della Parte in questione, del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti.

6. Ai sensi del presente articolo, con l’espressione «Parti presenti e aventi espresso il voto» si intendono le Parti presenti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.

  Art. 18 Adozione e emendamento degli allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo sono parte integrante della Convenzione o del protocollo considerato e, salvo esplicita disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli è anche un riferimento agli allegati. Detti allegati si limitano alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.

2. Salvo disposizione contraria di un protocollo per quanto concerne i suoi allegati, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati supplementari alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo sono rette dalla seguente procedura:

a)
gli allegati alla presente Convenzione e ai suoi protocolli sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 17;
b)
una Parte che non può accettare un allegato supplementare alla presente Convenzione o a uno dei protocolli di cui è Parte, ne dà notifica scritta al Depositario, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’adozione fatta dal Depositario. Quest’ultimo informa immediatamente tutte le Parti sulle notifiche che ha ricevuto. Una Parte può accettare in qualsiasi momento un allegato anche se, precedentemente aveva dichiarato di non poterlo fare: detto allegato entra allora in vigore anche per la Parte in questione;
c)
trascorso il termine di sei mesi dalla data di invio della comunicazione del Depositario, l’allegato diventa valido a tutti gli effetti per tutte le Parti alla presente Convenzione e ad ogni protocollo considerato, che non abbiano presentato una notifica ai sensi del capoverso b) precedente.

3. La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore degli emendamenti agli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo sono rette dalla stessa procedura che la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o a qualsiasi protocollo ad essa relativo. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debito conto, fra l’altro, delle pertinenti considerazioni scientifiche e tecniche.

4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato rende necessario un emendamento alla Convenzione o ad uno dei suoi protocolli, l’allegato supplementare o l’allegato modificato potrà entrare in vigore soltanto quando l’emendamento alla Convenzione o ad uno dei suoi protocolli sarà lui stesso entrato in vigore.

  Art. 19 Verifica

Ogni Parte che abbia ragione di credere che un’altra Parte agisca o abbia agito in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente Convenzione può informarne la Segreteria; nel qual caso essa informa immediatamente e contemporaneamente, direttamente o per il tramite della Segreteria, la Parte oggetto delle sue allegazioni. Tutte le informazioni pertinenti dovranno essere trasmesse alle Parti dalla Segreteria.

  Art. 20 Regolamento delle controversie

1. Qualora, fra Parti, non ci si potesse intendere sull’interpretazione, sull’applicazione o sull’osservanza della presente Convenzione o di uno dei suoi protocolli, le Parti in causa si sforzeranno di dirimere la controversia mediante trattative o qualsiasi altra via pacifica di loro scelta.

2. Se le Parti in causa non riescono a risolvere la loro controversia con i mezzi indicati nel paragrafo precedente, il caso, se le Parti ne convengono, è sottoposto alla Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale nelle condizioni definite nell’allegato VI relativo all’arbitrato. Tuttavia, se le Parti non pervengono ad un accordo per sottoporre il caso alla Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale, ciò non le esime dalla responsabilità di continuare a tentare di risolvere la controversia con i mezzi indicati nel paragrafo 1.

3. Al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o della conferma formale della presente Convenzione, al momento in cui vi aderisce, oppure, in seguito, in qualsiasi momento, ogni Stato o ogni organizzazione d’integrazione politica o economica può dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza accordo speciale, nei confronti di qualsiasi altra Parte che accetti lo stesso obbligo, la presentazione delle controversie:

a)
davanti alla Corte internazionale di Giustizia; e/o
b)
all’arbitrato conformemente alla procedura descritta nell’allegato VI.

Detta dichiarazione è notificata per scritto alla Segreteria che la comunica alle Parti.

  Art. 21 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d’integrazione politica o economica a Basilea il 22 marzo 1989, presso il Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, a Berna, dal 23 marzo 1989 al 30 giugno 1989, e presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1o luglio 1989 al 22 marzo 1990.

  Art. 22 Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, nonché alla conferma formale o all’approvazione delle organizzazioni d’integrazione politica o economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di conferma formale o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

2. Ogni organizzazione di cui al paragrafo 1 che diventi Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri sia lui stesso Parte, sottostà a tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di una di dette organizzazioni sono Parte alla Convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri si accordano sulle loro responsabilità rispettive per quanto concerne l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. In questi casi, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare simultaneamente i diritti sanciti dalla Convenzione.

3. Nei loro strumenti di conferma formale o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo l indicano l’estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione. Dette organizzazioni notificano ugualmente ogni modificazione importante dell’estensione delle loro competenze al Depositario che ne informa le Parti.

  Art. 23 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d’integrazione politica o economica a partire dalla data in cui la Convenzione non è più aperta alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l’estensione delle loro competenze nei settori retti dalla Convenzione. Dette organizzazioni notificano ugualmente ogni modificazione importante dell’estensione delle loro competenze al Depositario.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 22 si applicano alle organizzazioni d’integrazione politica o economica che aderiscono alla presente Convenzione.

  Art. 24 Diritto di voto

1. Fatte salve le disposizione del paragrafo 2 che segue, ogni Parte alla Convenzione dispone di un voto.

2. Le organizzazioni d’integrazione politica o economica dispongono, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 22 e al paragrafo 2 dell’articolo 23, per esercitare il loro diritto di voto nei campi nei quali sono competenti, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte alla Convenzione o ai relativi protocolli. Tuttavia dette organizzazioni non possono esercitare il diritto di voto, se questo diritto viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

  Art. 25 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione.

2. Nei confronti di ciascuno degli Stati o delle organizzazioni d’integrazione politica o economica che ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione oppure vi aderisce dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione d’integrazione politica o economica del suo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione.

3. Agli effetti dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno strumento depositato da una organizzazione d’integrazione politica o economica deve essere considerato come uno strumento che si aggiunga agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

  Art. 26 Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve o deroghe alla presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non esclude che uno Stato o un’organizzazione d’integrazione politica o economica possa fare, al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione oppure vi aderisce, dichiarazioni o comunicazioni, poco importa la designazione, in vista, fra l’altro, di armonizzare le sue leggi e i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione tuttavia che tali dichiarazioni o comunicazioni non mirino ad annullare o a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a detto Stato.

  Art. 27 Denuncia

1. Allo scadere del termine di tre anni a far data dall’entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, detta Parte può denunciare in ogni momento la Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.

2. La denuncia sarà efficace un anno dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario, o a qualsiasi altra data ulteriore specificata nella notifica.

  Art. 28 Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e di tutti i protocolli ad essa relativi.

  Art. 29 Testi che fanno fede

I testi inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo in quanto originali della presente Convenzione fanno parimenti fede.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Basilea, il 22 marzo millenovecentoottantanove.

(


  Allegato I1 

  Categorie di rifiuti da controllare

Flusso di rifiuti

Y1
Rifiuti clinici provenienti dalle cure mediche dispensate negli ospedali, centri medici e cliniche
Y2
Rifiuti provenienti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
Y3
Medicamenti e prodotti farmaceutici scaduti; loro scarti
Y4
Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di biocidi e di fitofarmaci
Y5
Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti per la conservazione del legno
Y6
Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di solventi organici
Y7
Rifiuti contenenti cianuri, per il trattamento termico e per la tempera
Y8
Rifiuti di oli minerali impropri all’uso inizialmente previsto
Y9
Miscele e emulsioni di olio/acqua e di idrocarburi/acqua
Y10
Sostanze residue e articoli contenenti difenili policlorati (PCB), terfenili policlorati (PCT) o difenili polibromati (PBB) o mescolati con essi
Y11
Rifiuti catramati provenienti dalla raffinazione, distillazione o da processi pirolitici
Y12
Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche o vernici
Y13
Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti o colle e sostanze adesive
Y14
Rifiuti di sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, sviluppo o insegnamento, delle quali non si conoscono gli effetti sull’uomo e/o sull’ambiente
Y15
Rifiuti con proprietà esplosive, non sottoposti ad altra legislazione
Y16
Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti e materiali fotografici
Y17
Rifiuti provenienti dal trattamento della superficie di metalli e materie plastiche
Y18
Residui provenienti da operazioni di eliminazione dei rifiuti industriali

Rifiuti contenenti:

Y19
Metalli carbonilici
Y20
Berillio; composti del berillio
Y21
Composti del cromo esavalente
Y22
Composti del rame
Y23
Composti dello zinco
Y24
Arsenico; composti dell’arsenico
Y25
Selenio; composti del selenio
Y26
Cadmio; composti del cadmio
Y27
Antimonio; composti dell’antimonio
Y28
Tellurio; composti del tellurio
Y29
Mercurio; composti del mercurio
Y30
Tallio; composti del tallio
Y31
Piombo; composti del piombo
Y32
Composti inorganici del fluoro, tranne il fluoruro di calcio
Y33
Cianuri inorganici
Y34
Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
Y35
Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
Y36
Amianto (polvere e fibre)
Y37
Composti organici del fosforo
Y38
Cianuri organici
Y39
Fenoli, composti fenolati, compresi i clorofenoli
Y40
Eteri
Y41
Solventi organici alogenati
Y42
Solventi organici, tranne i solventi alogenati
Y43
Tutti i prodotti della famiglia dei dibenzofurani policlorati
Y44
Tutti i prodotti della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
Y45
Composti organoalogenati diversi da quelli che figurano nel presente allegato (p. es. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
a)
Per facilitare l’applicazione della Convenzione e fatti salvi i capoversi b), c) e d), i rifiuti elencati nell’allegato VIII sono considerati come pericolosi ai sensi del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, e i rifiuti elencati nell’allegato IX non figurano nel capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione.
b)
L’iscrizione di un rifiuto nell’allegato VIII non esclude che in alcuni casi si ricorra all’allegato III per dimostrare che un rifiuto non è pericoloso ai sensi del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione.
c)
L’iscrizione di un rifiuto nell’allegato IX non esclude che in certi casi si consideri quest’ultimo come pericoloso ai sensi del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, se il rifiuto in questione contiene una materia figurante nell’allegato I in quantità sufficiente per presentare una caratteristica di pericolo giusta l’allegato III.
d)
Gli allegati VIII e IX non incidono sull’applicazione del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, ai fini della caratterizzazione dei rifiuti.

1 Aggiornato dalla Dec. IV/9 del 27 feb. 1998, in vigore per la Svizzera dal 6 nov. 1998 (RU 2007 197).

  Allegato II1 

  Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale

Y46
Rifiuti urbani
Y47
Residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani
Y482,3
Rifiuti di plastica, compresi i miscugli di tali rifiuti, ad eccezione di quelli seguenti:
–
I rifiuti di plastica definiti pericolosi in virtù del paragrafo 1 a) dell’articolo 14
–
I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati5 in modo ecologicamente razionale e siano quasi esenti da contaminazione e da altri tipi di rifiuti6:
–
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente7 da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
–
polietilene (PE)
–
polipropilene (PP)
–
polistirene (PS)
–
acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
–
polietilene tereftalato (PET)
–
policarbonati (PC)
–
polieteri
–
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente8 da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
–
resine ureiche di formaldeide
–
resine fenoliche di formaldeide
–
resine melaminiche di formaldeide
–
resine epossidiche
–
resine alchidiche
–
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente9 da uno dei polimeri fluorurati seguenti10:
–
perfluoroetilene/propilene (FEP)
–
perfluoroalcossi alcani:
–
tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA)
–
tetrafluoretilene/perfluormetilviniletere (MFA)
–
fluoruro di polivinile (PVF)
–
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
–
Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente11 e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti12.

1 Aggiornato dalla Dec. BC-14/12 del 10 mag. 2019, entrata in vigore per la Svizzera il 24 mar. 2020 (RU 2020 4477).
2 Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.
3 Le Parti possono imporre requisiti più rigorosi in relazione con questa rubrica.
4 Cfr. la rubrica correlata A3210 dell’elenco A dell’all. VIII.
5 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.
6 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».
7 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
8 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
9 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
10 Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.
11 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.
12 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

  Allegato III

  Elenco delle proprietà pericolose

Classe ONU

Codice

Proprietà

1

H1

Sostanze esplosive

Una sostanza o un rifiuto esplosivo è una sostanza (o un miscuglio di sostanze) solida o liquida in grado di emettere da sola, per reazione chimica, gas a una temperatura, a una pressione e con una velocità tali da produrre danni nella zona circostante.

3

H3

Liquidi infiammabili I liquidi infiammabili sono liquidi, miscele di liquidi o liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione (p. es. pitture, vernici, lacche, ecc., esclusi tuttavia le sostanze o i rifiuti classificati altrove a causa delle loro proprietà pericolose), che liberano vapori infiammabili a una temperatura non superiore a 60,5 °C nella prova con crogiolo chiuso, e non superiore a 65,6 °C nella prova con crogiolo aperto. (Siccome i risultati delle prove con crogiolo sia chiuso che aperto non sono esattamente comparabili, tanto è vero che spesso anche i risultati di più prove effettuate secondo lo stesso metodo variano, i regolamenti che si discostassero dalle cifre indicate più sopra per tener conto di tali differenze sarebbero ugualmente conformi allo spirito della presente definizione.)

4.1

H4.1

Sostanze solide infiammabili

Le sostanze o i rifiuti solidi infiammabili sono le sostanze solide diverse da quelle classificate come esplosivi, che, in condizioni normali di trasporto, si infiammano facilmente o possono, se sottoposte ad attrito, produrre o favorire un incendio.

4.2

H4.2

Sostanze spontaneamente infiammabili

Le sostanze o i rifiuti spontaneamente infiammabili sono le sostanze suscettibili di scaldarsi spontaneamente in condizioni normali di trasporto o di scaldarsi a contatto con l’aria, giungendo così ad infiammarsi.

4.3

H4.3

Sostanze o rifiuti che a contatto con l’acqua liberano gas infiammabili

Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l’acqua, sono suscettibili di infiammarsi spontaneamente o di liberare gas infiammabili in quantità pericolosa.

5.1

H5.1

Sostanze comburenti

Le sostanze o i rifiuti che, senza essere necessariamente combustibili di per sé stesse, possono, di solito cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre sostanze.

5.2

H5.2

Perossidi organici

Le sostanze o i rifiuti organici caratterizzati dalla presenza della struttura bivalente -O-O- sono sostanze termicamente instabili che possono subire una decomposizione auto-accelerata esotermica.

6.1

H6.1

Sostanze tossiche (con effetto acuto)

Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare, nell’uomo, la morte o gravi lesioni o comunque gravi danni alla salute.

6.2

H6.2

Sostanze infettive

Le sostanze o i rifiuti, che contengono microrganismi vitali o le loro tossine, di cui si sa o si hanno buone ragioni di credere che causino la malattia negli animali e nell’uomo.

8

H8

Sostanze corrosive

Le sostanze o i rifiuti che, per azione chimica, causano danni gravi ai tessuti organici quando vengono in contatto con essi, o che possono, in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere le altre merci trasportate o il mezzo di trasporto e che possono anche presentare altri rischi.

9

H10

Sostanze che liberano gas tossici a contatto con l’aria o con l’acqua

Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l’aria o con l’acqua, sono suscettibili di liberare gas tossici in quantità pericolosa.

9

H11

Sostanze tossiche (con effetto differito o cronico)

Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare effetti differiti o cronici, oppure il cancro.

9

H12

Sostanze ecotossiche

Le sostanze o i rifiuti che, se vengono liberati, provocano o rischiano di provocare, a causa della bioaccumulazione e/o di effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi differiti o immediati sull’ambiente.

9

H13

Le sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, ad un’altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate precedentemente.

* La presente numerazione corrisponde al sistema di classificazione adottato nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/ AC.I0/1/Rev.5, Nazioni Unite, New York, 1988).

Esami

I pericoli che certi tipi di rifiuti possono presentare non sono ancora ben noti, né esistono esami che possano permettere una valutazione quantitativa di tali pericoli. Sono necessarie ricerche più approfondite per elaborare i metodi atti a definire i pericoli che tali tipi di rifiuti possono comportare per l’uomo e per l’ambiente. Finora sono soltanto stati messi a punto esami normalizzati per certe sostanze allo stato più o meno puro. In particolare, numerosi Stati hanno sviluppato test nazionali che possono essere applicati alle sostanze che figurano nell’allegato I, per stabilire se esse presentano una o più proprietà fra quelle elencate nel presente allegato.

  Allegato IV

  Operazioni d’eliminazione

  A. Operazioni che non portano a una possibilità di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti

La sezione A riassume tutte le operazioni di eliminazione che vengono effettuate nella prassi.

D1
Deposito su o nel suolo (p. es. discarica, ecc.)
D2
Trattamento in ambiente terrestre (p. es. biodecomposizione di rifiuti liquidi o di fanghi sul suolo, ecc.)
D3
Iniezione in profondità (p. es. pompaggio di rifiuti in pozzi, volte saline o cavità geologiche naturali, ecc.)
D4
Spandimento in superficie (p. es. deversamento di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni, bacini, ecc.)
D5
Messa in discariche specialmente concepite (p. es. deposito dei rifiuti in settori stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente circostante, ecc.)
D6
Immissione in ambiente acquatico, tranne l’immersione in mare
D7
Immersione in mare, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8
Trattamento biologico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A
D9
Trattamento fisico-chimico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A (p. es. evaporazione, essiccatura, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione, ecc.)
D10
Incenerimento a terra
D11
Incenerimento in mare
D12
Deposito definitivo (p. es. deposito in contenitori in una miniera, ecc.)
D13
Amalgama o mescolamento preliminare a una delle operazioni della sezione A
D14
Ricondizionamento preliminare a una delle operazioni della sezione A
D15
Deposito preliminare a una delle operazioni della sezione A

  B. Operazioni che portano a una possibilità di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti

La sezione B intende riassumere tutte le operazioni che concernono sostanze che sono considerate o definite legalmente come rifiuti pericolosi e che altrimenti sarebbero state oggetto di una delle operazioni elencate nella sezione A.

R1
Utilizzazione come combustibile (diverso dall’incenerimento diretto) o altri mezzi per produrre energia
R2
Ricupero o rigenerazione dei solventi
R3
Riciclaggio o ricupero delle sostanze organiche che non sono utilizzate come solvente
R4
Riciclaggio o ricupero dei metalli o dei composti metallici
R5
Riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche
R6
Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7
Ricupero dei prodotti che servono a catturare gli inquinanti
R8
Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9
Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli esausti
R10
Spandimento sul suolo a scopi agricoli o ecologici
R11
Utilizzazione delle sostanze residue ottenute da una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1–R10
R12
Scambio di rifiuti in vista di sottoporli a una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1–R11
R13
Raccolta delle sostanze in vista di sottoporle a una delle operazioni elencate nella sezione B

  Allegato V-A

  Informazioni da fornire alla notifica

  1.
Motivo dell’esportazione dei rifiuti.
  2.
Esportatore dei rifiuti*1)
  3.
Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione1).
  4.
Eliminatore dei rifiuti e luogo effettivo dell’eliminazione1).
  5.
Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti o suoi(loro) agenti, se sono noti1).
  6.
Paese di esportazione dei rifiuti. Autorità competente2).
  7.
Paesi di transito previsti. Autorità competente2).
  8.
Paese di importazione dei rifiuti. Autorità competente2).
  9.
Notifica generale o notifica unica.
10.
Data(e) prevista(e) del(dei) trasferimento(i), durata dell’esportazione dei rifiuti e itinerario previsto (in particolare uffici doganali di entrata e di uscita)3).
11.
Mezzo(i) di trasporto previsto(i) (strada, ferrovia, mare, aria, via di navigazione interna, ecc.).
12.
Informazioni relative all’assicurazione4).
13.
Denominazione e descrizione fisica dei rifiuti, compresi i numeri Y e ONU, loro composizione5) e informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, in particolare misure urgenti da prendere in caso di incidente.
14.
Tipo di condizionamento previsto (p.es.alla rinfusa, in fusti, in cisterne, ecc.).
15.
Quantità stimata in peso/volume6).
16.
Processo dal quale provengono i rifiuti7).
17.
Per i rifiuti che figurano nell’allegato I, la classificazione secondo l’allegato III: proprietà, numero H, numero ONU.
18.
Modo di eliminazione secondo l’allegato IV.
19.
Dichiarazione del produttore e dell’esportatore attestante l’esattezza delle informazioni.
20.
Informazioni (compresa la descrizione tecnica dell’impianto) comunicate all’esportatore o al produttore dall’eliminatore dei rifiuti in base alle quali quest’ultimo si è fondato per convincersi che non ci sono ragioni per credere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali conformemente alle leggi e ai regolamenti del Paese di importazione.
21.
Informazioni concernenti il contratto concluso fra l’esportatore e l’eliminatore.

Note vedi nell’osservazioni alla fine dell’allegato V-A.

1) Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare.
2) Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax.
3) Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la data prevista di ciascun trasporto, sia, se queste non sono note, la frequenza prevista dei trasporti.
4) Informazioni sulle pertinenti prescrizioni del contratto di assicurazione e su come l’esportatore, il trasportatore e l’eliminatore le osservano.
5) Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi sotto il profilo della tossicità e degli altri rischi legati sia alla manipolazione sia al modo di eliminazione previsto dei rifiuti.
6) Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la quantità totale stimata sia le quantità stimate per ogni trasporto.
7) Nella misura in cui tale informazione è necessaria ai fini di valutare i rischi e di determinare l’opportunità dell’operazione di eliminazione proposta.

  Allegato V-B

  Informazioni da fornire nel documento di movimento

  1.
Esportatore dei rifiuti*.
  2.
Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione*.
  3.
Eliminatore dei rifiuti e luogo effettivo dell’eliminazione*.
  4.
Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti* o suoi(loro) agenti.
  5.
Soggetto a notifica generale o notifica unica.
  6.
Data dell’inizio del movimento oltre frontiera e data(e) e firma di ricezione di ciascuna persona che prende in consegna i rifiuti.
  7.
Mezzo di trasporto (strada, ferrovia, mare, aria, via di navigazione interna), compresi i Paesi di esportazione, di transito e di importazione nonché gli uffici doganali di entrata e di uscita, se sono noti.
  8.
Descrizione generale dei rifiuti (stato fisico, denominazione esatta e classe di spedizione ONU, numero ONU, numero Y e numero H, se del caso).
  9.
Informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, comprese le misure urgenti da prendere in caso di incidente.
10.
Tipo e numero di colli.
11.
Quantità in peso/volume.
12.
Dichiarazione del produttore e dell’esportatore attestante l’esattezza delle informazioni.
13.
Dichiarazione del produttore e dell’esportatore attestante l’assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati interessati che sono Parte.
14.
Attestazione dell’eliminatore circa la ricezione presso l’impianto di eliminazione designato nonché indicazione del metodo di eliminazione e della data approssimativa dell’eliminazione.
*
Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare in caso di urgenza.

Note

Le informazioni da fornire nel documento di movimento dovrebbero, ogniqualvolta ciò fosse possibile, essere raccolte in un solo e unico documento insieme a quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. Se ciò non è possibile, le informazioni del documento di movimento dovrebbero completare e non ripetere quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. II documento di movimento conterrà indicazioni circa la persona abilitata a fornire informazioni e a compilare i moduli.

  Allegato VI

  Arbitrato

  Art. 1

Salvo disposizioni contrarie dell’accordo previsto all’articolo 20 della Convenzione, la procedura arbitrale è condotta in conformità agli articoli 2–10 seguenti.

  Art. 2

La Parte richiedente notifica alla Segreteria che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia all’arbitrato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell’articolo 20 della Convenzione, indicando segnatamente gli articoli della Convenzione di cui l’interpretazione o l’applicazione e in causa. La Segreteria comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.

  Art. 3

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Questi non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua dimora abituale sul territorio di una di tali Parti, né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi già occupato a qualsivoglia titolo dell’affare.

  Art. 4

1. Se, in un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle due Parti, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

2. Se, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, una delle due Parti alla Controversia non procede alla nomina del suo arbitro, l’altra Parte può adire il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che designa, entro un nuovo termine di due mesi, il Presidente del tribunale arbitrale. Una volta designato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato il suo arbitro di procedere alla nomina entro il termine di due mesi. Scaduto tale termine, ne informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

  Art. 5

1. Il tribunale decide conformemente al diritto internazionale e alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ogni tribunale arbitrale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce le proprie regole di procedura.

  Art. 6

1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul fondo, sono prese alla maggioranza dei suoi membri.

2. Il tribunale può prendere tutte le misure idonee ad accertare i fatti. Su richiesta di una delle Parti, può raccomandare le misure cautelative indispensabili.

3. Le Parti alla controversia forniscono tutte le agevolazioni necessarie per la buona condotta della procedura.

4. L’assenza o la contumacia di una delle Parti non costituisce un impedimento procedurale.

  Art. 7

Il tribunale può conoscere e decidere delle riconvenzioni direttamente legate all’oggetto della controversia.

  Art. 8

A meno che il tribunale arbitrale non decida altrimenti in ragione delle circostanze particolari dell’affare, le spese del tribunale, comprese le indennità dei suoi membri, sono a carico, in parti uguali, delle Parti alla controversia. Il tribunale terrà nota di tutte le sue spese e presenterà alle Parti un conteggio finale.

  Art. 9

Ogni Parte avente, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse d’ordine giuridico suscettibile di essere leso, può, previo consenso del tribunale, intervenire nella procedura.

  Art. 10

1. Il tribunale pronuncia la sentenza entro un termine di cinque mesi dalla data alla quale è stato istituito; se tuttavia ritiene necessario prolungare tale termine, questo non deve superare cinque mesi.

2. La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. Essa è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

3. Ogni controversia che possa nascere fra le Parti in merito all’interpretazione e all’esecuzione delle sentenza può essere sottoposta da una delle due Parti al tribunale arbitrale che l’ha emessa, oppure, se quest’ultimo non può essere adito, a un altro tribunale arbitrale istituito allo scopo nello stesso modo del primo.

  Allegato VII1 

  Parti e altri Stati che sono membri dell’OCSE, della CE, Liechtenstein


1 Introdotto dalla Dec. III/3 della 3a Conferenza delle Parti il 22 set. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2019 (RU 2020 4727).

  Allegato VIII1 

  Elenco A

I rifiuti che figurano nel presente allegato sono considerati rifiuti pericolosi conformemente al capoverso a) paragrafo 1 dell’articolo 1 della Convenzione, e l’iscrizione di un rifiuto nel presente allegato non esclude il ricorso all’allegato III per dimostrare che detto rifiuto non è pericoloso.

  A1 Metalli e rifiuti contenenti metalli

A1010
Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:
–
Antimonio
–
Arsenico
–
Berillio
–
Cadmio
–
Piombo
–
Mercurio
–
Selenio
–
Tellurio
–
Tallio
esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B.
A1020
Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti – esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia – uno dei seguenti elementi:
–
Antimonio; composti di antimonio
–
Berillio; composti di berillio
–
Cadmio; composti di cadmio
–
Piombo; composti di piombo
–
Selenio; composti di selenio
–
Tellurio; composti di tellurio
A1030
Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:
–
Arsenico; composti di arsenico
–
Mercurio; composti di mercurio
–
Tallio; composti di tallio
A1040
Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:
–
Metalli carbonilici
–
Composti esavalenti di cromo
A1050
Fanghi da galvanizzazione
A1060
Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
A1070
Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.
A1080
Rifiuti dei residui di zinco non riportati nell’elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III
A1090
Ceneri prodotte dall’incenerimento di cavi isolati di rame
A1100
Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
A1110
Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
A1120
Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
A1130
Reattivi d’attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
A1140
Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
A1150
Ceneri di metalli preziosi prodotte dall’incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell’elenco B2
A1160
Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
A1170
Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell’elenco B. Batterie non incluse nell’elenco B che contengono sostanze di cui all’allegato 1 in quantità tale da renderle pericolose
A1180
Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami3 che contengono elementi quali accumulatori e batterie incluse nell’elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri rivestiti e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell’allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B1110])4
A1190
Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica contenenti o contaminati con catrame, PCB5, piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell’allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell’allegato III.

  A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

A2010
Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri rivestiti
A2020
Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B
A2030
Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell’elenco B
A2040
Gesso proveniente da processi dell’industria chimica, quando contiene componenti elencati nell’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2080])
A2050
Rifiuti di amianto (polveri e fibre)
A2060
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2050])

  A3 Rifiuti che contengono prevalentemente composti organici, che a loro volta possono contenere metalli e materiali inorganici

A3010
Rifiuti della produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio
A3020
Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria
A3030
Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo
A3040
Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)
A3050
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B4020])
A3060
Rifiuti di nitrocellulosa
A3070
Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi
A3080
Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell’elenco B
A3090
Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B3100])
A3100
Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B3090])
A3110
Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B3110])
A3120
Fluff – frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione
A3130
Rifiuti di composti organici del fosforo
A3140
Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell’elenco B
A3150
Rifiuti di solventi organici alogenati
A3160
Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici
A3170
Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
A3180
Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti di o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg6
A3190
Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici
A3200
Materie bituminose (rifiuti d’asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2130])
A32107
Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell’allegato I in proporzione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all’allegato II e B3011 dell’elenco B)

  A4 Rifiuti che possono contenere composti sia organici che inorganici

A4010
Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati nell’elenco B
A4020
Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell’ambito di progetti di ricerca
A4030
Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che non sono conformi alle specificazioni, scaduti8 o non più idonei alla loro funzione originaria
A4040
Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno9
A4050
Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
–
cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
–
cianuri organici
A4060
Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
A4070
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici, esclusi quelli riportati nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B4010])
A4080
Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell’elenco B)
A4090
Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2120])
A4100
Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell’inquinamento industriale per l’abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell’elenco B
A4110
Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
–
qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani
–
qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzo-p-diossine
A4120
Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi
A4130
Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III
A4140
Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche che non corrispondono alle specificazioni o scadute10 corrispondenti alle categorie riportate nell’allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III
A4150
Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell’uomo e/o sull’ambiente
A4160
Carbone attivo esausto non riportato nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2060])

1 Introdotto dalla Dec. VI/35 (RU 2007 197). Aggiornato dall’emendamento entrato in vigore il 28 ago. 2008 (RU 2009 5063) e dalla Dec. BC-14/12 del 10 mag. 2019, entrata in vigore per la Svizzera il 24 mar. 2020 (RU 2020 4477).
2 Si noti che la voce corrispondente nell’elenco B (1160) non specifica eccezioni.
3 Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.
4 I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
5 Concentrazioni di PCB uguali o superiori a 50 mg/kg.
6 Il livello di 50 mg/kg è considerato, a livello internazionale, come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti Paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).
7 Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.
8 «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.
9 Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.
10 «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

  Allegato IX1 

  Elenco B

I rifiuti che figurano nel presente allegato non sono contemplati dal capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 1 della Convenzione, a meno che non contengano sostanze dell’allegato I in concentrazioni tali da presentare caratteristiche di rischio figuranti nell’allegato III.

  B1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli

B1010
Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
–
Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
–
Rottami di ferro e acciaio
–
Rottami di cromo
–
Rottami di rame
–
Rottami di nichel
–
Rottami di alluminio
–
Rottami di zinco
–
Rottami di stagno
–
Rottami di tungsteno
–
Rottami di molibdeno
–
Rottami di tantalio
–
Rottami di magnesio
–
Rottami di cobalto
–
Rottami di bismuto
–
Rottami di titanio
–
Rottami di zirconio
–
Rottami di manganese
–
Rottami di germanio
–
Rottami di vanadio
–
Rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
–
Rottami di torio
–
Rottami delle terre rare
B1020
Rottami puliti e non contaminati dei metalli seguenti, comprese le leghe, in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):
–
Rottami di antimonio
–
Rottami di berillio
–
Rottami di cadmio
–
Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
–
Rottami di selenio
–
Rottami di tellurio
B1030
Residui contenenti metalli refratari
B1031
Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione
B1040
Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
B1050
Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III2
B1060
Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
B1070
Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III
B1080
Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III3
B1090
Rifiuti di batterie conformi a determinate specificazioni, escluse quelle contenenti piombo, cadmio o mercurio
B1100
Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:
–
Zinco commerciale solido
–
Schiumature e scorie di zinco:
– Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
– Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
– Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
– Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
– Schiumature da fonderia di zinco
–
Schiumature di alluminio (o schiume) scorie salate escluse
–
Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III
–
Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame
–
Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
–
Tantalio contenente scorie di stagno con un tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
B1110
Assemblaggi elettrici ed elettronici
–
Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
–
Rifiuti o rottami4 di assemblaggi elettrici o elettronici (comprese le lastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell’elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui all’allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A1180])
–
Assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici ed i cavi) destinati al riutilizzo diretto5 e non al riciclaggio o all’eliminazione definitiva6
B1115
Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica non figuranti nella voce A[A1190], esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV A o a qualsiasi altra operazione di smaltimento comportante, in una qualsiasi sua fase, un processo termico non controllato, come l’incinerazione all’aria aperta.
B1120
Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

Catalizzatori contenenti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A:

Scandio Vanadio Manganese Cobalto Rame

Titanio Cromo Ferro Nichel Zinco

Ittrio

Zirconio

Niobio

Molibdeno

Afnio

Tantalio

Tungsteno

Renio

Lantanidi (metalli delle terre rare):

Lantanio

Cerio

Praseodimio

Neodimio

Samario

Europio

Gadolinio

Terbio

Disprosio

Olmio

Erbio

Tulio

Itterbio

Lutezio

B1130
Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
B1140
Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
B1150
Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati
B1160
Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A1150])
B1170
Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di pellicole fotografiche
B1180
Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico
B1190
Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
B1200
Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
B1210
Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di diossido di titanio e vanadio
B1220
Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (>20%) e trattate secondo specificazioni industriali (ad esempio DIN 4301) destinate principalmente alla costruzione
B1230
Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
B1240
Scaglie di laminazione dell’ossido di rame
B1250
Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altri componenti pericolosi.

  B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e sostanze organiche

B2010
Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
–
Rifiuti di grafite naturale
–
Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti
–
Rifiuti di mica
–
Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
–
Rifiuti di feldspato
–
Rifiuti di spatofluoro
–
Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
B2020
Rifiuti di vetro in forma non dispersibile
–
Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi
B2030
Rifiuti ceramici in forma non dispersibile
–
Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
–
Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove
B2040
Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici
–
Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico
–
Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
–
Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattati conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
–
Zolfo in forma solida
–
Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)
–
Cloruro di sodio, calcio e potassio
–
Carborundum (carburo di silicio)
–
Rottami di calcestruzzo
–
Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio
B2050
Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A2060])
B2060
Carbone attivo esausto non contenente elementi dell’allegato I in una proporzione tale da presentare caratteristiche dell’allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell’acqua potabile, dai processi dell’industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A4160])
B2070
Fanghi di fluoruro di calcio
B2080
Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell’industria chimica non inclusi nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A2040])
B2090
Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall’elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall’industria metallurgica)
B2100
Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
B2110
Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5)
B2120
Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A4090])
B2130
Materie bituminose (rifiuti d’asfalto) provenienti dalla costruzione e la manutenzione delle strade che non contengono catrame7 (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3200])

  B3 Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici

B30108 Rifiuti solidi in plastica
I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a determinate specificazioni:
–
Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a)9:
–
etilene
–
stirolo
–
polipropilene
–
tereftalato di polietilene
–
acrilonitrile
–
butadiene
–
resine acetaliche
–
poliammidi
–
tereftalato di polibutilene
–
policarbonati
–
polieteri
–
solfuri di polifenilene
–
polimeri acrilici
–
alcani C10-C13 (plastificante)
–
poliuretano (non contenente CFC)
–
polisilossano
–
polimetilacrilato
–
alcool polivinilico
–
butirrale di polivinile
–
acetato polivinilico
–
Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:
–
resine ureiche
–
resine formofenoliche
–
resine melanine formaldeidi
–
resine epossidiche
–
resine alchilidiche
–
poliammidi
–
I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati10:
–
perfluoroetilene/propilene (FEP)
–
perfluoroalcossi alcano
–
tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA)
–
tetrafluoroetilene/perfluormetilviniletere (MFA)
–
fluoruro di polivinile (PVF)
–
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
B301111
Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell’allegato II e A3210 dell’elenco A):
–
I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati12 in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati e da altri tipi di rifiuti13:
–
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente14 da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
–
polietilene (PE)
–
polipropilene (PP)
–
polistirene (PS)
–
acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
–
polietilene tereftalato (PET)
–
policarbonati (PC)
–
polieteri
–
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente15 da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
–
resine ureiche di formaldeide
–
resine fenoliche di formaldeide
–
resine melaminiche di formaldeide
–
resine epossidiche
–
resine alchidiche
–
Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente16 da uno dei polimeri fluorati seguenti17:
–
perfluoroetilene/propilene (FEP)
–
perfluoroalcossi alcani:
–
tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA)
–
tetrafluoroetilene/perfluormetilviniletere (MFA)
–
fluoruro di polivinile (PVF)
–
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
–
Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o tereftalato di polietilene (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente18 e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti19.
B3020
Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
–
Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:
–
carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
–
altri tipi di carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
–
carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)
–
altri, che includono (ma non sono limitati a):
i)
cartone laminato
ii)
residui non assortiti
B3026
I seguenti rifiuti da pretrattamento di imballaggi compositi adibiti al contenimento di liquidi, non contenenti materiali indicati all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all’allegato III:
–
frazione di plastica non separabile
–
frazione di plastica-alluminio non separabile
B3027
Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette
B3030
Residui tessili
I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a determinate specificazioni:
–
Rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all’avvolgimento, rifiuti filati o catarzo)
–
non cardati né pettinati
–
altri
–
Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso il catarzo
–
cascame di lana o di peli fini di animali
–
altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
–
rifiuti di peli grossolani di animale
–
Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
–
rifiuti di filati (inclusi residui di fili)
–
catarzo
–
altri
–
Rifiuti e stoppe di lino
–
Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)
–
Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
–
Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
–
Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
–
Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)
–
Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove
–
Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte
–
fibre sintetiche
–
fibre artificiali
–
Indumenti ed altri articoli tessili usurati
–
Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
–
assortiti
–
altri
B3035
Rifiuti di rivestimenti tessili di superfici, tappeti
B3040
Rifiuti in caucciù
I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
–
Rifiuti e residui di caucciù indurito (ad esempio ebanite)
–
Altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove)
B3050
Rifiuti di legno e sughero non trattati
–
Rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
–
Rifiuti di sughero: frantumati, granulati, o sughero macinato
B3060
Rifiuti dell’industria agroalimentare, purché non infettivi:
–
Fecce di vino
–
Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
–
Mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
–
Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati
–
Rifiuti di pesce
–
Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
–
Altri rifiuti dell’industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
B3065
Rifiuti di grassi e oli commestibili di origine animale o vegetale (ad esempio olio per frittura), a condizione che non presentino alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III
B3070
I seguenti rifiuti:
–
Rifiuti di capelli umani
–
Rifiuti di paglia
–
Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali
B3080
Rifiuti, trucioli e residui di caucciù
B3090
Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3100])
B3100
Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3090])
B3110
Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3110])
B3120
Rifiuti di coloranti alimentari
B3130
Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi
B3140
Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV.A

  B4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

B4010
Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A4070])
B4020
Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell’elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3050])
B4030
Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell’elenco A

1 Introdotto dalla Dec. VII/19 (RU 2007 197). Aggiornato dagli emendamenti in vigore dal 26 feb., 8 apr. e 28 ago. 2008 (RU 2009 5063), dalla Dec. BC-11/6 del 10 mag. 2013 (RU 2014 2617) e dalla Dec. BC-14/12 del 10 mag. 2019, entrata in vigore per la Svizzera il 24 mar. 2020 (RU 2020 4477).
2 Si noti che anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell’allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati.
3 La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.
4 Questa voce non include rottami provenienti dalle centrali elettriche.
5 «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la ristrutturazione o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di grande portata.
6 In alcuni Paesi, tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.
7 La concentrazione di benzo[a]pirene non dovrebbe essere uguale o superiore a 50 mg/kg.
8 La rubrica B3010 é applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021.
9 È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.
10 – I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce– I rifiuti non devono essere mescolati– Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all’aperto.
11 Questa rubrica entra in vigore il 1° gen. 2021. La rubrica B3010 é applicabile fino al 31 dic. 2020.
12 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.
13 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».
14 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
15 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
16 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
17 Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.
18 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.
19 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».


  Campo d’applicazione il 6 maggio 20201 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

25 marzo

2013

23 giugno

2013

Albania

29 giugno

1999 A

27 settembre

1999

Algeria*

15 settembre

1998 A

14 dicembre

1998

Andorra

23 luglio

1999 A

21 ottobre

1999

Angola

  6 febbraio

2017 A

  7 maggio

2017

Antigua e Barbuda

  5 aprile

1993 A

  4 luglio

1993

Arabia Saudita

  7 marzo

1990

  5 maggio

1992

Argentina

27 giugno

1991

  5 maggio

1992

Armenia

  1° ottobre

1999 A

30 dicembre

1999

Australia

  5 febbraio

1992 A

  5 maggio

1992

Austria

12 gennaio

1993

12 aprile

1993

Azerbaigian

  1° giugno

2001 A

30 agosto

2001

Bahamas

12 agosto

1992 A

10 novembre

1992

Bahrein

15 ottobre

1992

13 gennaio

1993

Bangladesh

  1° aprile

1993 A

30 giugno

1993

Barbados

24 agosto

1995 A

22 novembre

1995

Belarus

10 dicembre

1999 A

  9 marzo

2000

Belgio

  1° novembre

1993

30 gennaio

1994

Belize

23 maggio

1997 A

21 agosto

1997

Benin

  4 dicembre

1997 A

  4 marzo

1998

Bhutan

26 agosto

2002 A

24 novembre

2002

Bolivia

15 novembre

1996

13 febbraio

1997

Bosnia e Erzegovina

16 marzo

2001 A

14 giugno

2001

Botswana

20 maggio

1998 A

18 agosto

1998

Brasile

  1° ottobre

1992 A

30 dicembre

1992

Brunei

16 dicembre

2002 A

16 marzo

2003

Bulgaria

16 febbraio

1996 A

16 maggio

1996

Burkina Faso

  4 novembre

1999 A

  2 febbraio

2000

Burundi

  6 gennaio

1997 A

  6 aprile

1997

Cambogia

  2 marzo

2001 A

31 maggio

2001

Camerun

  9 febbraio

2001 A

10 maggio

2001

Canada*

28 agosto

1992

26 novembre

1992

Capo Verde

  2 luglio

1999 A

30 settembre

1999

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

  1° gennaio

1993

Ciad

10 marzo

2004 A

  8 giugno

2004

Cile*

11 agosto

1992

  9 novembre

1992

Cina

17 dicembre

1991

  5 maggio

1992

  Hong Kong a

  6 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macao b

15 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

17 settembre

1992

16 dicembre

1992

Colombia*

31 dicembre

1996

31 marzo

1997

Comore

31 ottobre

1994 A

29 gennaio

1995

Congo (Brazzaville)

20 aprile

2007 A

19 luglio

2007

Congo (Kinshasa)

  6 ottobre

1994 A

  4 gennaio

1995

Corea (Nord)

10 luglio

2008 A

  8 ottobre

2008

Corea (Sud)

28 febbraio

1994 A

29 maggio

1994

Costa Rica

  7 marzo

1995 A

  5 giugno

1995

Côte d'Ivoire

  1° dicembre

1994 A

  1° marzo

1995

Croazia

  9 maggio

1994 A

  7 agosto

1994

Cuba*

  3 ottobre

1994 A

  1° gennaio

1995

Danimarca c

  6 febbraio

1994

  7 maggio

1994

Dominica

  5 maggio

1998 A

  3 agosto

1998

Dominicana, Repubblica

10 luglio

2000 A

  8 ottobre

2000

Ecuador*

23 febbraio

1993

24 maggio

1993

Egitto

  8 gennaio

1993 A

  8 aprile

1993

El Salvador

13 dicembre

1991

  5 maggio

1992

Emirati Arabi Uniti

17 novembre

1992

15 febbraio

1993

Eritrea

10 marzo

2005 A

  8 giugno

2005

Estonia

21 luglio

1992 A

19 ottobre

1992

Eswatini

  8 agosto

2005 A

  6 novembre

2005

Etiopia

12 aprile

2000 A

11 luglio

2000

Filippine

21 ottobre

1993

19 gennaio

1994

Finlandia

19 novembre

1991

  5 maggio

1992

Francia

  7 gennaio

1991

  5 maggio

1992

Gabon

  6 giugno

2008 A

  4 settembre

2008

Gambia

15 dicembre

1997 A

15 marzo

1998

Georgia

20 maggio

1999 A

18 agosto

1999

Germania*

21 aprile

1995

20 luglio

1995

Ghana

30 maggio

2003 A

28 agosto

2003

Giamaica

23 gennaio

2003 A

23 aprile

2003

Giappone*

17 settembre

1993 A

16 dicembre

1993

Gibuti

31 maggio

2002 A

29 agosto

2002

Giordania

22 giugno

1989

  5 maggio

1992

Grecia

  4 agosto

1994

  2 novembre

1994

Guatemala

15 maggio

1995

13 agosto

1995

Guinea

26 aprile

1995 A

25 luglio

1995

Guinea equatoriale

  7 febbraio

2003 A

  8 maggio

2003

Guinea-Bissau

  9 febbraio

2005 A

10 maggio

2005

Guyana

  4 aprile

2001 A

  3 luglio

2001

Honduras

27 dicembre

1995 A

26 marzo

1996

India

24 giugno

1992

22 settembre

1992

Indonesia*

20 settembre

1993 A

19 dicembre

1993

Iran

  5 gennaio

1993 A

  5 aprile

1993

Iraq

  2 maggio

2011 A

31 luglio

2011

Irlanda

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

Islanda

28 giugno

1995 A

26 settembre

1995

Isole Cook

29 giugno

2004 A

27 settembre

2004

Isole Marshall

27 gennaio

2003 A

27 aprile

2003

Israele*

14 dicembre

1994

14 marzo

1995

Italia* **

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

Kazakstan

  3 giugno

2003 A

  1° settembre

2003

Kenya

  1° giugno

2000 A

30 agosto

2000

Kirghizistan

13 agosto

1996 A

11 novembre

1996

Kiribati

  7 settembre

2000 A

  6 dicembre

2000

Kuwait

11 ottobre

1993

  9 gennaio

1994

Laos

21 settembre

2010 A

20 dicembre

2010

Lesotho

31 maggio

2000 A

29 agosto

2000

Lettonia

14 aprile

1992 A

13 luglio

1992

Libano*

21 dicembre

1994

21 marzo

1995

Liberia

22 settembre

2004 A

21 dicembre

2004

Libia

12 luglio

2001 A

10 ottobre

2001

Liechtenstein

27 gennaio

1992

  5 maggio

1992

Lituania

22 aprile

1999 A

21 luglio

1999

Lussemburgo

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

Macedonia del Nord

16 luglio

1997 A

14 ottobre

1997

Madagascar

  2 giugno

1999 A

31 agosto

1999

Malawi

21 aprile

1994 A

20 luglio

1994

Malaysia

  8 ottobre

1993 A

  6 gennaio

1994

Maldive

28 aprile

1992 A

27 luglio

1992

Mali

  5 dicembre

2000 A

  5 marzo

2001

Malta

19 giugno

2000 A

17 settembre

2000

Marocco

28 dicembre

1995 A

27 marzo

1996

Mauritania

16 agosto

1996 A

14 novembre

1996

Maurizio

24 novembre

1992 A

22 febbraio

1993

Messico*

22 febbraio

1991

  5 maggio

1992

Micronesia

  6 settembre

1995 A

  5 dicembre

1995

Moldova

  2 luglio

1998 A

30 settembre

1998

Monaco

31 agosto

1992 A

29 novembre

1992

Mongolia

15 aprile

1997 A

14 luglio

1997

Montenegro

23 ottobre

2006 S

  3 giugno

2006

Mozambico

13 marzo

1997 A

11 giugno

1997

Myanmar

  6 gennaio

2015 A

  6 aprile

2015

Namibia

15 maggio

1995 A

13 agosto

1995

Nauru

12 novembre

2001 A

10 febbraio

2002

Nepal

15 ottobre

1996 A

13 gennaio

1997

Nicaragua

  3 giugno

1997 A

  1° settembre

1997

Niger

17 giugno

1998 A

15 settembre

1998

Nigeria

13 marzo

1991

  5 maggio

1992

Norvegia*

  2 luglio

1990

  5 maggio

1992

Nuova Zelanda d

20 dicembre

1994

20 marzo

1995

Oman

  8 febbraio

1995 A

  9 maggio

1995

Paesi Bassi* e

16 aprile

1993

15 luglio

1993

Pakistan

26 luglio

1994 A

24 ottobre

1994

Palau

  8 settembre

2011 A

  7 dicembre

2011

Palestina

  2 gennaio

2015 A

  2 aprile

2015

Panama

22 febbraio

1991

  5 maggio

1992

Papua Nuova Guinea

  1° settembre

1995 A

30 novembre

1995

Paraguay

28 settembre

1995 A

27 dicembre

1995

Perù

23 novembre

1993 A

21 febbraio

1994

Polonia*

20 marzo

1992

18 giugno

1992

Portogallo

26 gennaio

1994

26 aprile

1994

Qatar

  9 agosto

1995 A

  7 novembre

1995

Regno Unito*

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

  Akrotiri e Dhekelia

  6 settembre

2006

  6 settembre

2006

  Guernesey

27 novembre

2002

27 novembre

2002

  Isola di Man

12 dicembre

2001

12 dicembre

2001

  Gibilterra

11 aprile

2013

10 luglio

2013

  Jersey

14 settembre

2007

14 settembre

2007

  Terra antartica britannica

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

Rep. Centrafricana

24 febbraio

2006 A

25 maggio

2006

Romania*

27 febbraio

1991 A

  5 maggio

1992

Ruanda

  7 gennaio

2004 A

  6 aprile

2004

Russia*

31 gennaio

1995

  1° maggio

1995

Saint Kitts e Nevis*

  7 settembre

1994 A

  5 dicembre

1994

Saint Lucia

  9 dicembre

1993 A

  9 marzo

1994

Saint Vincent e Grenadine

  2 dicembre

1996 A

  2 marzo

1997

Samoa

22 marzo

2002 A

20 giugno

2002

São Tomé e Príncipe

12 novembre

2013 A

10 febbraio

2014

Seicelle

11 maggio

1993 A

  9 agosto

1993

Senegal

10 novembre

1992 A

  8 febbraio

1993

Serbia

18 aprile

2000 A

17 luglio

2000

Sierra Leone

  1° novembre

2016 A

30 gennaio

2017

Singapore*

  2 gennaio

1996 A

  1° aprile

1996

Siria

22 gennaio

1992

  5 maggio

1992

Slovacchia

28 maggio

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

  7 ottobre

1993 A

  5 gennaio

1994

Somalia

26 luglio

2010 A

24 ottobre

2010

Spagna*

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

Sri Lanka

28 agosto

1992 A

26 novembre

1992

Sudafrica

  5 maggio

1994 A

  3 agosto

1994

Sudan

  9 gennaio

2006 A

  9 aprile

2006

Suriname

20 settembre

2011 A

19 dicembre

2011

Svezia

2 agosto

1991

5 maggio

1992

Svizzera

31 gennaio

1990

  5 maggio

1992

Tagikistan

30 giugno

2016 A

28 settembre

2016

Tanzania

  7 aprile

1993 A

  6 luglio

1993

Thailandia

24 novembre

1997

22 febbraio

1998

Togo

  2 luglio

2004 A

30 settembre

2004

Tonga

26 marzo

2010 A

24 giugno

2010

Trinidad e Tobago

18 febbraio

1994 A

19 maggio

1994

Tunisia

11 ottobre

1995 A

  9 gennaio

1996

Turchia

22 giugno

1994

20 settembre

1994

Turkmenistan

25 settembre

1996 A

24 dicembre

1996

Ucraina

  8 ottobre

1999 A

  6 gennaio

2000

Uganda

11 marzo

1999 A

  9 giugno

1999

Ungheria

21 maggio

1990

  5 maggio

1992

Unione europea*

  7 febbraio

1994

  8 maggio

1994

Uruguay*

20 dicembre

1991

  5 maggio

1992

Uzbekistan

  7 febbraio

1996 A

  7 maggio

1996

Vanuatu

16 ottobre

2018 A

14 gennaio

2019

Venezuela*

  3 marzo

1998

  1° giugno

1998

Vietnam

13 marzo

1995 A

11 giugno

1995

Yemen

21 febbraio

1996 A

21 maggio

1996

Zambia

15 novembre

1994 A

13 febbraio

1995

Zimbabwe

  1° marzo

2012 A

30 maggio

2012

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dal 30 ott. 1995 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b
Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c
La Conv. non si applica né alle isole Färoer, né alla Groenlandia.
d
La Conv. non si applica a Tokelau.

e La Conv. si applica al Regno in Europa.


 RU 1992 1125


1 RU 1992 1125, 2004 1185, 2005 5009, 2007 5091, 2010 3537, 2012 437, 2015 415, 2017 3393 e 2020 1747. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

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Decisione 22 marzo 1989
Entrata in vigore 5 maggio 1992
Fonte RU 1992 1125
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Revisioni

05.05.1992
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (con All.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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