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RS 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

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291

Legge federale sul diritto internazionale privato

(LDIP)

del 18 dicembre 1987 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

data la competenza della Confederazione in materia di politica estera1, visto l’articolo 64 della Costituzione federale2 (Cost.), visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 19823,4

decreta:

  Capitolo 1: Disposizioni comuni

  Sezione 1: Campo di applicazione

  Art. 1

1 La presente legge disciplina nell’ambito internazionale:

a.
la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri;
b.
il diritto applicabile;
c.
i presupposti del riconoscimento e dell’esecuzione di decisioni straniere;
d.
il fallimento e il concordato;
e.
l’arbitrato.

2 Sono fatti salvi i trattati internazionali.


  Sezione 2: Competenza

  Art. 2 I. In genere

I. In genere

Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto.

  Art. 3 II. Foro di necessità

II. Foro di necessità

Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

  Art. 4 III. Convalida del sequestro

III. Convalida del sequestro

Se la presente legge non prevede altro foro in Svizzera, l’azione di convalida del sequestro può essere promossa nel luogo svizzero del sequestro.

  Art. 5 IV. Proroga di foro

IV. Proroga di foro

1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.

2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero.

3 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

a.
una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito o
b.
giusta la presente legge, all’oggetto litigioso dev’essere applicato il diritto svizzero.
  Art. 6 V. Costituzione in giudizio del convenuto

V. Costituzione in giudizio del convenuto

Nelle controversie patrimoniali, l’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito, sempreché quest’ultimo non possa declinare la propria competenza giusta l’articolo 5 capoverso 3.

  Art. 7 VI. Patto d’arbitrato

VI. Patto d’arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che:

a.
il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b.
il tribunale accerti la caducità, l’inefficacia o l’inadempibilità del patto d’arbitrato, ovvero
c.
il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
  Art. 8 VII. Domanda riconvenzionale

VII. Domanda riconvenzionale

Il tribunale presso cui è pendente la domanda principale giudica anche sulla domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.

  Art. 8a1VIII. Litisconsorzio e cumulo di azioni

VIII. Litisconsorzio e cumulo di azioni

1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere convenuti in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse che possono essere dedotte in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per una di esse lo è anche per le altre.


1 Introdotto dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 8b1IX. Azione di chiamata in causa

IX. Azione di chiamata in causa

Per l’azione di chiamata in causa è competente il tribunale svizzero del processo principale, sempreché nei confronti del terzo chiamato in causa sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge.


1 Introdotto dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 8c1X. Azione in via adesiva nel processo penale

X. Azione in via adesiva nel processo penale

Se pretese di diritto civile possono essere fatte valere in via adesiva in un procedimento penale, il tribunale svizzero investito del procedimento penale è competente anche per l’azione civile, sempreché per tale azione sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge.


1 Introdotto dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 9 XI. Liti- spendenza

XI. Liti- spendenza1

1 Se un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.

2 Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione. A tal fine, basta l’apertura della procedura di conciliazione.

3 Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.


1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 101XII. Provvedimenti cautelari

XII. Provvedimenti cautelari2

Sono competenti a prendere provvedimenti cautelari:

a.
i tribunali e le autorità svizzeri competenti nel merito; oppure
b.
i tribunali e le autorità svizzeri del luogo in cui dev’essere eseguito il provvedimento.

1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 111XIII. Assistenza giudiziaria / 1. Mediazione per l’assistenza giudiziaria

XIII. Assistenza giudiziaria

1. Mediazione per l’assistenza giudiziaria2

L’assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia.


1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 11a1XIII. Assistenza giudiziaria / 2. Diritto applicabile

2. Diritto applicabile

1 Gli atti d’assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Svizzera sono eseguiti giusta il diritto svizzero.

2 Ad istanza dell’autorità richiedente, si possono applicare o considerare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l’attuazione di una pretesa giuridica all’estero e sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all’interessato.

3 I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all’estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa degna di protezione.

4 Alle rogatorie di notifica o di assunzioni di prove in Svizzera e dalla Svizzera è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1° marzo 19542 relativa alla procedura civile.


1 Introdotto dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 0.274.12

  Art. 11b1XIII. Assistenza giudiziaria / 3. Anticipazione delle spese e cauzione per le spese ripetibili

3. Anticipazione delle spese e cauzione per le spese ripetibili

L’anticipazione delle spese e la cauzione per le spese ripetibili sono regolate dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 20082 (CPC).


1 Introdotto dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 272

  Art. 11c1XIII. Assistenza giudiziaria / 4. Gratuito patrocinio

4. Gratuito patrocinio

Alle persone con domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera.


1 Introdotto dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

  Art. 121

1 Abrogato dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


  Sezione 3: Diritto applicabile

  Art. 13 I. Estensione del rinvio

I. Estensione del rinvio

Laddove la presente legge richiami un diritto straniero, il rinvio si riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie. Il carattere di diritto pubblico attribuito a una disposizione del diritto straniero non ne inficia l’applicabilità.

  Art. 14 II. Rinvio di ritorno e rinvio altrove

II. Rinvio di ritorno e rinvio altrove

1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev’essere osservato qualora la presente legge lo preveda.

2 In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev’essere osservato.

  Art. 15 III. Clausola d’eccezione

III. Clausola d’eccezione

1 Il diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplicabile qualora dall’insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro.

2 La presente disposizione non si applica nel caso in cui il diritto applicabile sia stato scelto dalle parti.

  Art. 16 IV. Accertamento del diritto straniero

IV. Accertamento del diritto straniero

1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti.

2 Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero.

  Art. 17 V. Clausola di riserva

V. Clausola di riserva

L’applicazione di disposizioni del diritto straniero è esclusa se dovesse condurre a un esito incompatibile con l’ordine pubblico svizzero.

  Art. 18 VI. Norme svizzere d’applicazione necessaria

VI. Norme svizzere d’applicazione necessaria

Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipendentemente dal diritto richiamato dalla presente legge.

  Art. 19 VII. Considerazione di norme straniere d’applicazione necessaria

VII. Considerazione di norme straniere d’applicazione necessaria

1 Può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un diritto diverso da quello richiamato dalla presente legge qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente connessa con tale diritto.

2 Per stabilire se si debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo scopo e le conseguenze per una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera.


  Sezione 4: Domicilio, sede e cittadinanza

  Art. 20 I. Domicilio, dimora abituale e stabile organizzazione delle persone fisiche

I. Domicilio, dimora abituale e stabile organizzazione delle persone fisiche

1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:

a.
il domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b.
la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c.
la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero1 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.


1 RS 210

  Art. 211II. Sede e stabile organizzazione delle società e dei trust

II. Sede e stabile organizzazione delle società e dei trust

1 Per le società e per i trust ai sensi dell’articolo 149a la sede vale domicilio.

2 È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

3 È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

4 La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale.


1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).

  Art. 22 III. Cittadinanza

III. Cittadinanza

La cittadinanza di una persona rispetto a uno Stato è determinata secondo il diritto del medesimo.

  Art. 23 IV. Pluricittadinanza

IV. Pluricittadinanza

1 Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine.

2 Salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato.

3 Se la cittadinanza di una persona è il presupposto per il riconoscimento di una decisione straniera in Svizzera, per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze.

  Art. 24 V. Apolidi e rifugiati

V. Apolidi e rifugiati

1 Una persona è considerata apolide se tale qualità le spetta in virtù della convenzione di Nuova York del 28 settembre 19541 sullo statuto degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto allentate da poter essere equiparate all’apolidia.

2 Una persona è considerata rifugiato se tale qualità le spetta in virtù della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 19792.

3 Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i rifugiati fa stato il domicilio.


1 RS 0.142.40
2 [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262 art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).


  Sezione 5: Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere

  Art. 25 I. Riconoscimento / 1. Principio

I. Riconoscimento

1. Principio

Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se:

a.
vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata;
b.
non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e
c.
non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27.
  Art. 26 I. Riconoscimento / 2. Competenza dell’autorità estera

2. Competenza dell’autorità estera

È data la competenza dell’autorità estera se:

a.
una disposizione della presente legge la prevede o, in mancanza di una tale disposizione, il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio;
b.
in caso di controversie patrimoniali, le parti, con pattuizione valida secondo la presente legge, si sono sottoposte alla competenza dell’autorità che ha pronunciato la decisione;
c.
in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio;
d.
in caso di domanda riconvenzionale, l’autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse.
  Art. 27 I. Riconoscimento / 3. Motivi di rifiuto

3. Motivi di rifiuto

1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero.

2 La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che:

a.
non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio;
b.
la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d’essere sentita;
c.
una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento.

3 Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito.

  Art. 28 II. Esecuzione

II. Esecuzione

La decisione riconosciuta secondo gli articoli 25 a 27 è dichiarata esecutiva ad istanza della parte interessata.

  Art. 29 III. Procedura

III. Procedura

1 L’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All’istanza vanno allegati:

a.
un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.
un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.
in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.

2 La parte che si oppone all’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere sentita; essa può produrre le proprie prove.

3 Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.

  Art. 30 IV. Transazione giudiziale

IV. Transazione giudiziale

Gli articoli 25 a 29 si applicano anche alla transazione giudiziale che, nello Stato in cui fu stipulata, sia equiparata a una decisione giudiziaria.

  Art. 31 V. Giurisdizione volontaria

V. Giurisdizione volontaria

Gli articoli 25 a 29 si applicano per analogia al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni o documenti della giurisdizione volontaria.

  Art. 32 VI. Iscrizione nei registri dello stato civile

VI. Iscrizione nei registri dello stato civile

1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza.

2 L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.

3 Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell’iscrizione.


  Capitolo 2: Persone fisiche

  Art. 33 I. Principio

I. Principio

1 Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio.

2 In caso di pretese derivanti da lesioni arrecate alla personalità, si applicano le disposizioni della presente legge in materia di atti illeciti (art. 129 segg.).

  Art. 34 II. Capacità giuridica

II. Capacità giuridica

1 La capacità giuridica è regolata dal diritto svizzero.

2 Inizio e fine della personalità sono regolati dal diritto cui sottostà il rapporto giuridico che presuppone la capacità giuridica.

  Art. 35 III. Capacità di agire / 1. Principio

III. Capacità di agire

1. Principio

La capacità di agire è regolata dal diritto del domicilio. Il cambiamento di domicilio non tange, acquisita che sia, la capacità di agire.

  Art. 36 III. Capacità di agire / 2. Protezione del commercio giuridico

2. Protezione del commercio giuridico

1 Chi abbia compiuto un negozio giuridico benché incapace di agire giusta il diritto del proprio domicilio non può appellarsi a questa sua incapacità se, giusta il diritto dello Stato in cui il negozio fu compiuto, fosse stato capace di agire, eccetto che l’altra parte abbia saputo o dovuto sapere di tale incapacità.

2 La presente disposizione non si applica ai negozi giuridici del diritto di famiglia e del diritto successorio, né a quelli concernenti diritti reali su fondi.

  Art. 37 IV. Nome / 1. Principio

IV. Nome

1. Principio

1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all’estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

2 Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale.

  Art. 38 IV. Nome / 2. Cambiamento del nome

2. Cambiamento del nome

1 Competenti per il cambiamento del nome sono le autorità svizzere del domicilio dell’instante.

2 Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento del nome all’autorità del suo Cantone di origine.

3 Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal diritto svizzero.

  Art. 39 IV. Nome / 3. Cambiamento del nome all’estero

3. Cambiamento del nome all’estero

Il cambiamento del nome avvenuto all’estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell’instante.

  Art. 40 IV. Nome / 4. Iscrizione nei registri dello stato civile

4. Iscrizione nei registri dello stato civile

Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri.

  Art. 41 V. Dichiarazione di scomparsa / 1. Competenza e diritto applicabile

V. Dichiarazione di scomparsa

1. Competenza e diritto applicabile

1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso.

2 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.

3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.

  Art. 42 V. Dichiarazione di scomparsa / 2. Dichiarazione estera di scomparsa e di morte

2. Dichiarazione estera di scomparsa e di morte

La dichiarazione estera di scomparsa o di morte è riconosciuta in Svizzera se pronunciata nello Stato dell’ultimo domicilio noto o nello Stato di origine dello scomparso.


  Capitolo 3: Diritto matrimoniale

  Sezione 1: Celebrazione del matrimonio

  Art. 43 I. Competenza

I. Competenza

1 Le autorità svizzere sono competenti a celebrare il matrimonio se uno degli sposi è domiciliato in Svizzera o ne ha la cittadinanza.

2 Gli sposi stranieri non domiciliati in Svizzera possono nondimeno essere autorizzati dall’autorità competente a contrarre matrimonio in Svizzera se il medesimo vien riconosciuto nello Stato di domicilio o di origine di ambedue.

3 L’autorizzazione non può essere rifiutata per il solo motivo che un divorzio pronunciato o riconosciuto in Svizzera non sarebbe riconosciuto all’estero.

  Art. 441II. Diritto applicabile

II. Diritto applicabile

La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.


1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

  Art. 45 III. Matrimonio celebrato all’estero

III. Matrimonio celebrato all’estero

1 Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera.

2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.1

3 Il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.2


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Introdotto dall’all. n. 17 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

  Art. 45a1IV. Nullità del matrimonio

IV. Nullità del matrimonio

1 Per le azioni di nullità del matrimonio sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d’origine di uno dei coniugi.

2 L’azione è regolata dal diritto svizzero.

3 Gli articoli 62–64 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari e agli effetti accessori.

4 Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L’articolo 65 si applica per analogia se l’azione è stata promossa da uno dei coniugi.


1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921). Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).


  Sezione 2: Effetti del matrimonio in generale

  Art. 46 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei coniugi.

  Art. 47 I. Competenza / 2. Foro di origine

2. Foro di origine

Se i coniugi non hanno né domicilio né dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine, sempreché sia impossibile proporre l’azione o l’istanza nel luogo di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

  Art. 48 II. Diritto applicabile / 1. Principio

II. Diritto applicabile

1. Principio

1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi.

2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più strettamente connesso con la fattispecie.

3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.

  Art. 49 II. Diritto applicabile / 2. Obbligo di mantenimento

2. Obbligo di mantenimento

L’obbligo di mantenimento tra i coniugi è regolato dalla convenzione dell’Aia del 2 ottobre 19731 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.


1 RS 0.211.213.01

  Art. 50 III. Decisioni o provvedimenti stranieri

III. Decisioni o provvedimenti stranieri

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi.


  Sezione 3: Regime dei beni fra i coniugi

  Art. 51 I. Competenza

I. Competenza

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:

a.
per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86 a 89);
b.
per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 63 e 64);
c.
negli altri casi, i tribunali o le autorità svizzeri competenti per le azioni o per i provvedimenti concernenti gli effetti del matrimonio (art. 46 e 47).
  Art. 52 II. Diritto applicabile / 1. Scelta del diritto applicabile / a. Principio

II. Diritto applicabile

1. Scelta del diritto applicabile

a. Principio

1 I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi.

2 I coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati di origine. L’articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

  Art. 53 II. Diritto applicabile / 1. Scelta del diritto applicabile / b. Modalità

b. Modalità

1 La scelta del diritto applicabile dev’essere pattuita per scritto o risultare univocamente dalla convenzione matrimoniale. Per altro, è regolata dal diritto scelto.

2 La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se posteriore alla celebrazione del matrimonio, è retroattivamente efficace, salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della celebrazione del matrimonio.

3 Il diritto scelto rimane applicabile fintanto che i coniugi non ne scelgano un altro o non revochino la scelta medesima.

  Art. 54 II. Diritto applicabile / 2. Omessa scelta del diritto applicabile / a. Principio

2. Omessa scelta del diritto applicabile

a. Principio

1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati:

a.
dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso;
b.
dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati.

2 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero.

  Art. 55 II. Diritto applicabile / 2. Omessa scelta del diritto applicabile / b. Mutabilità e retroattività in caso di cambiamento di domicilio

b. Mutabilità e retroattività in caso di cambiamento di domicilio

1 Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta.

2 Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l’ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale.

  Art. 56 II. Diritto applicabile / 3. Forma della convenzione matrimoniale

3. Forma della convenzione matrimoniale

La convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione.

  Art. 57 II. Diritto applicabile / 4. Rapporti giuridici con i terzi

4. Rapporti giuridici con i terzi

1 Gli effetti del regime dei beni sul rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo sono regolati dal diritto dello Stato in cui questo coniuge era domiciliato al momento della nascita del rapporto giuridico.

2 Se, in tale momento, il terzo era o doveva essere a conoscenza del diritto regolatore dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si applica quest’ultimo diritto.

  Art. 58 III. Decisioni straniere

III. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute in Svizzera se:

a.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto;
b.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge attore, presupposto che il coniuge convenuto non fosse domiciliato in Svizzera;
c.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la presente legge o
d.
concernono fondi e sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi.

2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell’unione coniugale od in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96).


  Sezione 4: Divorzio e separazione

  Art. 59 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti:

a.
i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto;
b.
i tribunali svizzeri del domicilio dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno od è cittadino svizzero.
  Art. 60 I. Competenza / 2. Foro di origine

2. Foro di origine

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali del luogo di origine sempreché sia impossibile proporre l’azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

  Art. 611II. Diritto applicabile

II. Diritto applicabile

Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero .


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

  Art. 62 III. Provvedimenti cautelari

III. Provvedimenti cautelari

1 Il tribunale svizzero presso cui è pendente un’azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l’azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.

2 I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

  Art. 63 IV. Effetti accessori

IV. Effetti accessori

1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).1

1bis Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.2

2 Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero.3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

  Art. 64 V. Completamento o modificazione di una decisione

V. Completamento o modificazione di una decisione

1 I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

1bis I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell’istituto di previdenza.1

2 Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o di separazione è regolato dal diritto svizzero.2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).


1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

  Art. 65 VI. Decisioni straniere

VI. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.

2 Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se:

a.
all’atto dell’introduzione dell’azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
b.
il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
c.
il coniuge convenuto è d’accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.

  Capitolo 3a:5  Unione domestica registrata

  Art. 65a1I. Applicazione del capitolo 3

I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3, eccettuato l’articolo 43 capoverso 2, si applicano per analogia all’unione domestica registrata.


1 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

  Art. 65b II. Scioglimento; foro del luogo di registrazione

II. Scioglimento; foro del luogo di registrazione

Se i partner non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o le istanze concernenti lo scioglimento dell’unione domestica registrata sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di registrazione, sempreché sia impossibile proporre l’azione o l’istanza nel domicilio di uno dei partner o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

  Art. 65c III. Diritto applicabile

III. Diritto applicabile

1 Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l’unione domestica registrata, si applica il diritto svizzero; è fatto salvo l’articolo 49.

2 Oltre ai diritti richiamati nell’articolo 52 capoverso 2, i partner possono scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica.

  Art. 65d IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica

IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica

Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:

a.
pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica; e
b.
la proposizione dell’azione o dell’istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.

  Capitolo 4: Filiazione

  Sezione 1: Filiazione per discendenza

  Art. 66 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio o del domicilio di un genitore.

  Art. 67 I. Competenza / 2. Foro di origine

2. Foro di origine

Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera ed il figlio non vi dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine svizzero di un genitore se è impossibile proporre l’azione nel domicilio di un genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa ragionevolmente pretendere.

  Art. 68 II. Diritto applicabile / 1. Principio

II. Diritto applicabile

1. Principio

1 Il sorgere, l’accertamento e la contestazione della filiazione sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma tutti e tre hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

  Art. 69 II. Diritto applicabile / 2. Momento determinante

2. Momento determinante

1 Il momento della nascita del figlio determina il diritto applicabile al sorgere, all’accertamento e alla contestazione della filiazione.

2 Per l’accertamento o la contestazione giudiziale della filiazione, il momento determinante è tuttavia quello in cui l’azione è proposta, sempreché un interesse preponderante del figlio lo richieda.

  Art. 70 III. Decisioni straniere

III. Decisioni straniere

Le decisioni straniere concernenti l’accertamento o la contestazione della filiazione sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale o di origine del figlio o nello Stato di domicilio o di origine di un genitore.


  Sezione 2: Riconoscimento di figlio

  Art. 71 I. Competenza

I. Competenza

1 Sono competenti a ricevere il riconoscimento le autorità svizzere del luogo di nascita o di dimora abituale del figlio, nonché quelle del domicilio o del luogo di origine di un genitore.

2 Se avviene nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui la filiazione ha rilevanza giuridica, il riconoscimento può essere ricevuto anche dal giudice adito.

3 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione del riconoscimento.

  Art. 72 II. Diritto applicabile

II. Diritto applicabile

1 Il riconoscimento in Svizzera può avvenire giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore. Determinante è il momento del riconoscimento.

2 La forma del riconoscimento in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

3 La contestazione del riconoscimento è regolata dal diritto svizzero.

  Art. 73 III. Riconoscimento all’estero e contestazione

III. Riconoscimento all’estero e contestazione

1 Il riconoscimento all’estero è riconosciuto in Svizzera se valido giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore.

2 Le decisioni straniere in materia di contestazione del riconoscimento sono riconosciute in Svizzera se pronunciate in uno Stato di cui al capoverso 1.

  Art. 74 IV. Legittimazione

IV. Legittimazione

L’articolo 73 si applica per analogia al riconoscimento di una legittimazione avvenuta all’estero.


  Sezione 3: Adozione

  Art. 75 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

1 Sono competenti a pronunciare l’adozione i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio dell’adottante o dei coniugi adottanti.

2 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione dell’adozione.

  Art. 76 I. Competenza / 2. Foro di origine

2. Foro di origine

Ove l’adottante o i coniugi adottanti non siano domiciliati in Svizzera e uno di loro sia cittadino svizzero, per l’adozione sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine se è impossibile attuare l’adozione nel loro domicilio o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

  Art. 77 II. Diritto applicabile

II. Diritto applicabile

1 I presupposti dell’adozione in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero.

2 Ove risulti che un’adozione non sarebbe riconosciuta nello Stato di domicilio o di origine dell’adottante o dei coniugi adottanti, con conseguente grave pregiudizio per il figlio, l’autorità tiene conto anche dei presupposti giusta il diritto di detto Stato. Se anche in tal caso il riconoscimento non sembri assicurato, l’adozione non può essere pronunciata.

3 La contestazione di un’adozione pronunciata in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. L’adozione pronunciata all’estero può essere contestata in Svizzera soltanto se ne sussista un motivo anche secondo il diritto svizzero.

  Art. 78 III. Adozioni e atti analoghi stranieri

III. Adozioni e atti analoghi stranieri

1 Le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell’adottante o dei coniugi adottanti.

2 Le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti.


  Sezione 4: Effetti della filiazione

  Art. 79 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

1 Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente per l’azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89).

  Art. 80 I. Competenza / 2. Foro di origine

2. Foro di origine

Se né il figlio né il genitore convenuto hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, sono competenti i tribunali del luogo di origine.

  Art. 81 I. Competenza / 3. Pretese di terzi

3. Pretese di terzi

I tribunali svizzeri competenti giusta gli articoli 79 e 80 decidono parimente sulle pretese:

a.
di autorità che hanno fatto anticipazioni per il mantenimento del figlio;
b.
della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto.
  Art. 82 II. Diritto applicabile / 1. Principio

II. Diritto applicabile

1. Principio

1 I rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95).

  Art. 83 II. Diritto applicabile / 2. Obbligo di mantenimento

2. Obbligo di mantenimento

1 L’obbligo di mantenimento tra genitori e figlio è regolato dalla convenzione dell’Aia del 2 ottobre 19731 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

2 In quanto non disciplini le pretese della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto, la convenzione si applica per analogia.


1 RS 0.211.213.01

  Art. 84 III. Decisioni straniere

III. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti tra genitori e figlio sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale del figlio o in quello di domicilio o di dimora abituale del genitore convenuto.

2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 39), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 96).


  Capitolo 5: Tutela, protezione degli adulti e altri provvedimenti protettivi6 

  Art. 851

1 In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19962 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

2 In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 20003 sulla protezione internazionale degli adulti.

3 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell’adulto.4


1 Nuovo testo giusta l’art. 15 della LF del 21 dic. 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Conv. dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3077; FF 2007 2369).
2 RS 0.211.231.011
3 RS 0.211.232.1
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).


  Capitolo 6: Diritto successorio

  Art. 86 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

1 Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio dell’ereditando.

2 È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio.

  Art. 87 I. Competenza / 2. Foro di origine

2. Foro di origine

1 Se l’ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché l’autorità estera non si occupi della successione.

2 I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza o al diritto svizzeri i suoi beni situati in Svizzera o l’intera successione. È fatto salvo l’articolo 86 capoverso 2.

  Art. 88 I. Competenza / 3. Foro del luogo di situazione

3. Foro del luogo di situazione

1 Se l’ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all’estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere non se ne occupino.

2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi per primi.

  Art. 89 I. Competenza / 4. Provvedimenti conservativi

4. Provvedimenti conservativi

Se l’ereditando con ultimo domicilio all’estero lascia beni in Svizzera, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d’urgenza a loro tutela.

  Art. 90 II. Diritto applicabile / 1. Ultimo domicilio in Svizzera

II. Diritto applicabile

1. Ultimo domicilio in Svizzera

1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

2 Tuttavia, lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali. Tale sua disposizione è inefficace se, al momento della morte, non era più cittadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero.

  Art. 91 II. Diritto applicabile / 2. Ultimo domicilio all’estero

2. Ultimo domicilio all’estero

1 La successione di una persona con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

2 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l’articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto svizzero, eccetto che, per testamento o contratto successorio, l’ereditando abbia riservato espressamente il diritto del suo ultimo domicilio.

  Art. 92 II. Diritto applicabile / 3. Estensione dello stato successorio e liquidazione della successione

3. Estensione dello stato successorio e liquidazione della successione

1 Il diritto applicabile alla successione determina che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi.

2 L’attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell’autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusa l’esecuzione testamentaria.

  Art. 93 II. Diritto applicabile / 4. Forma

4. Forma

1 La forma del testamento è regolata dalla convenzione dell’Aia del 5 ottobre 19611 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

2 La convenzione si applica per analogia anche alla forma di altre disposizioni a causa di morte.


1 RS 0.211.312.1

  Art. 94 II. Diritto applicabile / 5. Capacità di disporre

5. Capacità di disporre

Una persona può disporre a causa di morte se, al momento della disposizione, ne ha la capacità giusta il diritto del domicilio o della dimora abituale o giusta un suo diritto nazionale.

  Art. 95 II. Diritto applicabile / 6. Contratti successori e disposizioni reciproche a causa di morte

6. Contratti successori e disposizioni reciproche a causa di morte

1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione.

2 Se il disponente sottopone contrattualmente l’intera successione al suo diritto nazionale, quest’ultimo surroga quello domiciliare.

3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto.

4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacità di disporre (art. 93 e 94).

  Art. 96 III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri

III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri

1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:

a.
sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto o
b.
concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi.

2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.

3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.


  Capitolo 7: Diritti reali

  Art. 97 I. Competenza / 1. Fondi

I. Competenza

1. Fondi

Per le azioni concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclusivamente competenti i tribunali del luogo di situazione.

  Art. 98 I. Competenza / 2. Cose mobili

2. Cose mobili

1 Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

2 Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.1


1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 98a1I. Competenza / 3. Beni culturali

3. Beni culturali

Per le azioni di rimpatrio di beni culturali secondo l’articolo 9 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione dei beni.


1 Introdotto dall’art. 32 n. 3 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
2 RS 444.1

  Art. 99 II. Diritto applicabile / 1. Fondi

II. Diritto applicabile

1. Fondi

1 I diritti reali su fondi sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

2 Per le pretese derivanti da immissioni da un fondo si applicano le disposizioni della presente legge sugli atti illeciti (art. 138).

  Art. 100 II. Diritto applicabile / 2. Cose mobili / a. Principio

2. Cose mobili

a. Principio

1 L’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell’antefatto da cui derivano.

2 Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

  Art. 101 II. Diritto applicabile / 2. Cose mobili / b. Cose in transito

b. Cose in transito

L’acquisto e la perdita negoziali di diritti reali su cose in transito sono regolati dal diritto dello Stato di destinazione.

  Art. 102 II. Diritto applicabile / 2. Cose mobili / c. Cose che giungono in Svizzera

c. Cose che giungono in Svizzera

1 Se una cosa mobile giunge in Svizzera senza che l’acquisto o la perdita di un diritto reale su di essa sia già avvenuto all’estero, gli antefatti all’estero sono considerati avvenuti in Svizzera.

2 La riserva di proprietà costituita validamente all’estero su una cosa mobile che giunge in Svizzera è quivi valida per soli tre mesi se non conforme alle esigenze del diritto svizzero.

3 L’esistenza di una siffatta riserva non è opponibile al terzo di buona fede.

  Art. 103 II. Diritto applicabile / 2. Cose mobili / d. Riserva della proprietà su cose esportate

d. Riserva della proprietà su cose esportate

La riserva della proprietà su una cosa mobile destinata all’esportazione è regolata dal diritto dello Stato di destinazione.

  Art. 104 II. Diritto applicabile / 2. Cose mobili / e. Scelta del diritto applicabile

e. Scelta del diritto applicabile

1 Le parti possono sottoporre l’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili al diritto dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione ovvero al diritto regolatore del negozio giuridico di base.

2 La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

  Art. 105 II. Diritto applicabile / 3. Norme speciali / a. Costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito e di altri diritti

3. Norme speciali

a. Costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito e di altri diritti

1 La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti e titoli di credito è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio; la costituzione in pegno di altri diritti è regolata dal diritto applicabile a questi ultimi.

3 Il diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del diritto costituito in pegno.

  Art. 106 II. Diritto applicabile / 3. Norme speciali / b. Titoli rappresentanti merci

b. Titoli rappresentanti merci

1 Il diritto designato in un titolo determina se il titolo rappresenta la merce. In mancanza di designazione, si applica il diritto dello Stato in cui l’emittente ha la stabile organizzazione.

2 I diritti reali sul titolo rappresentante merci e sulla merce medesima sono regolati dal diritto applicabile al titolo in quanto cosa mobile.

3 Se più parti fanno valere diritti reali sulla merce, le une direttamente e le altre sulla scorta di un titolo rappresentante merci, la priorità è decisa giusta il diritto applicabile alla merce medesima.

  Art. 107 II. Diritto applicabile / 3. Norme speciali / c. Mezzi di trasporto

c. Mezzi di trasporto

Sono fatte salve le disposizioni di altre leggi federali in materia di diritti reali su navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

  Art. 108 III. Decisioni straniere

III. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi.

2 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a.
nello Stato di domicilio del convenuto;
b.
nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente.
c.1
...

1 Abrogata dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579; FF 2006 8533).


  Capitolo 7a:7  Strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

  Art. 108a I. Definizione

I. Definizione

Per strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si intendono quelli ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20061 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.


1 RS 0.221.556.1

  Art. 108b II. Competenza

II. Competenza

1 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

2 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.

  Art. 108c III. Diritto applicabile

III. Diritto applicabile

Agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si applica la Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20061 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.


1 RS 0.221.556.1

  Art. 108d IV. Decisioni straniere

IV. Decisioni straniere

Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a.
nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o
b.
nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

  Capitolo 8: Diritti immateriali

  Art. 1091I. Competenza

I. Competenza

1 Per le azioni concernenti la validità o l’iscrizione di diritti immateriali in Svizzera sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, sono competenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, se manca un tale rappresentante, quelli della sede dell’autorità svizzera del registro.

2 Per le azioni concernenti la violazione di diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in mancanza di domicilio, quelli del luogo di dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.

2bis Il capoverso 2 si applica per analogia alle azioni concernenti i diritti al compenso previsti dalla legge per l’utilizzazione lecita di un bene immateriale.2

3 ...3


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
2 Introdotto dal n. 2 della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
3 Abrogato dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 110 II. Diritto applicabile

II. Diritto applicabile

1 I diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione del bene immateriale.

2 Per le pretese derivanti dalla violazione di diritti immateriali, le parti, verificatosi l’evento dannoso, possono sempre pattuire l’applicazione del diritto del foro.

3 Ai contratti concernenti i diritti immateriali si applicano le disposizioni della presente legge relative ai contratti (art. 122).

  Art. 111 III. Decisioni straniere

III. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a.
nello Stato di domicilio del convenuto; o
b.
nel luogo dell’atto o dell’evento, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera.1

2 Le decisioni straniere concernenti la validità o l’iscrizione di diritti immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione.


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).


  Capitolo 9: Diritto delle obbligazioni

  Sezione 1: Contratti

  Art. 112 I. Competenza / 1. Domicilio e stabile organizzazione

I. Competenza

1. Domicilio e stabile organizzazione1

1 Per le azioni derivanti da contratto sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

2 Per le azioni fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.


1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 1131I. Competenza / 2. Luogo di adempimento

2. Luogo di adempimento

Se la prestazione caratteristica del contratto dev’essere eseguita in Svizzera, l’azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di adempimento di tale prestazione.


1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 114 I. Competenza / 3. Contratti con consumatori

3. Contratti con consumatori

1 Le azioni del consumatore derivanti da contratti per i quali sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1 devono essere proposte, a scelta del consumatore, ai tribunali svizzeri:

a.
del domicilio o della dimora abituale del consumatore o
b.
del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del fornitore.

2 Il consumatore non può rinunciare a priori al foro del suo domicilio o della sua dimora abituale.

  Art. 115 I. Competenza / 4. Contratti di lavoro

4. Contratti di lavoro

1 Per le azioni derivanti dal contratto di lavoro sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Per le azioni del lavoratore sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del suo domicilio o della sua dimora abituale.

3 Per le azioni concernenti le condizioni di lavoro e di salario applicabili alla prestazione lavorativa sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui il lavoratore è stato distaccato per un periodo di tempo limitato e per svolgere tutta o una parte del suo lavoro all’estero.1


1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

  Art. 116 II. Diritto applicabile / 1. In genere / a. Scelta del diritto applicabile

II. Diritto applicabile

1. In genere

a. Scelta del diritto applicabile

1 Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti.

2 La scelta del diritto applicabile dev’essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto.

3 La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi.

  Art. 117 II. Diritto applicabile / 1. In genere / b. Omessa scelta del diritto applicabile

b. Omessa scelta del diritto applicabile

1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso.

2 Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un’attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione.

3 È segnatamente prestazione caratteristica:

a.
nei contratti di alienazione, la prestazione dell’alienante;
b.
nei contratti di cessione d’uso, la prestazione della parte che cede l’uso di una cosa o di un diritto;
c.
nel mandato, nell’appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio;
d.
nei contratti di deposito, la prestazione del depositario;
e.
nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore.
  Art. 118 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / a. Compravendita di cose mobili corporee

2. In particolare

a. Compravendita di cose mobili corporee

1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell’Aia del 15 giugno 19551 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee.

2 È fatto salvo l’articolo 120.


1 RS 0.221.211.4

  Art. 119 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / b. Fondi

b. Fondi

1 I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo, eccetto ch’esso consenta l’applicazione di un altro diritto. Se il fondo è situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.

  Art. 120 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / c. Contratti con consumatori

c. Contratti con consumatori

1 I contratti concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all’uso personale o familiare del consumatore e non connessa con l’attività professionale o commerciale di costui sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale del consumatore se:

a.
il fornitore ha ricevuto l’ordinazione in questo Stato;
b.
la stipulazione del contratto è stata preceduta in questo Stato da un’offerta o da una pubblicità e il consumatore vi ha compiuto gli atti giuridici necessari per la stipulazione medesima o
c.
il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all’estero per fare l’ordinazione.

2 Le parti non possono scegliere il diritto applicabile.

  Art. 121 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / d. Contratti di lavoro

d. Contratti di lavoro

1 Il contratto di lavoro è regolato dal diritto dello Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Se il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in più Stati, il contratto è regolato dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in subordine, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

3 Le parti possono sottoporre il contratto di lavoro al diritto dello Stato di dimora abituale del lavoratore ovvero della stabile organizzazione, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

  Art. 122 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / e. Contratti concernenti diritti immateriali

e. Contratti concernenti diritti immateriali

1 I contratti concernenti i diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce il diritto immateriale o ne conferisce l’uso.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 I contratti tra datore di lavoro e lavoratore concernenti diritti su beni immateriali creati dal lavoratore nell’ambito stipulato nel contratto di lavoro sono regolati dal diritto applicabile al contratto di lavoro.

  Art. 123 II. Diritto applicabile / 3. Disposizioni comuni / a. Silenzio su una proposta

3. Disposizioni comuni

a. Silenzio su una proposta

La parte che non risponde a una proposta di concludere un contratto può, per gli effetti del suo silenzio, appellarsi al diritto dello Stato dove dimora abitualmente.

  Art. 124 II. Diritto applicabile / 3. Disposizioni comuni / b. Forma

b. Forma

1 Il contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione.

2 Se, al momento della stipulazione, le parti si trovano in diversi Stati, è sufficiente la conformità al diritto di uno di essi.

3 Se il diritto applicabile al contratto prescrive l’osservanza di una forma a tutela di una parte, la validità formale è regolata esclusivamente da questo diritto, a meno ch’esso non ammetta l’applicazione di un altro diritto.

  Art. 125 II. Diritto applicabile / 3. Disposizioni comuni / c. Modalità di adempimento e di verifica

c. Modalità di adempimento e di verifica

Le modalità di adempimento e di verifica sono regolate dal diritto dello Stato in cui si svolgono effettivamente.

  Art. 126 II. Diritto applicabile / 3. Disposizioni comuni / d. Rappresentanza

d. Rappresentanza

1 In caso di rappresentanza negoziale, il rapporto tra rappresentato e rappresentante è regolato dal diritto applicabile al loro contratto.

2 Le condizioni alle quali un atto del rappresentante vincola il rappresentato nei confronti del terzo sono regolate dal diritto dello Stato in cui il rappresentante ha la stabile organizzazione o, se tale organizzazione manca o non è riconoscibile per il terzo, dello Stato in cui egli agisce principalmente nel caso concreto.

3 Se il rappresentante è vincolato al rappresentato da un rapporto di lavoro e non possiede un proprio domicilio di affari, il luogo della sua stabile organizzazione è quello di sede del rappresentato.

4 Il diritto applicabile secondo il capoverso 2 regola anche il rapporto tra il rappresentante non autorizzato ed il terzo.


  Sezione 2: Indebito arricchimento

  Art. 1271I. Competenza

I. Competenza

Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, sono competenti i tribunali della sede di tale organizzazione.


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

  Art. 128 II. Diritto applicabile

II. Diritto applicabile

1 Le pretese derivanti da indebito arricchimento sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto, in base al quale è avvenuto l’arricchimento.

2 In mancanza di tale rapporto, le pretese derivanti da indebito arricchimento sono regolate dal diritto dello Stato in cui si è prodotto l’arricchimento; le parti possono pattuire l’applicazione del diritto del foro.


  Sezione 3: Atti illeciti

  Art. 129 I. Competenza / 1. Principio

I. Competenza

1. Principio

1 Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.1

2 ...2


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
2 Abrogato dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

  Art. 130 I. Competenza / 2. In particolare

2. In particolare

1 Per i danni causati da un impianto nucleare o dal trasporto di materiale nucleare sono competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui si è prodotto l’evento dannoso.

2 Se questo luogo non può essere determinato, sono competenti:

a.
in caso di responsabilità dell’esercente dell’impianto nucleare, i tribunali svizzeri del luogo di situazione dell’impianto;
b.
in caso di responsabilità del titolare del permesso di trasporto, i tribunali svizzeri del domicilio, anche elettivo, di costui.

3 Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso contro il titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita o utilizzata.1


1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).

  Art. 131 I. Competenza / 3. Diritto di credito diretto

3. Diritto di credito diretto

Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell’assicuratore o di quello dove l’atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.

  Art. 132 II. Diritto applicabile / 1. In genere / a. Per scelta delle parti

II. Diritto applicabile

1. In genere

a. Per scelta delle parti

Verificatosi l’evento dannoso, le parti possono sempre pattuire l’applicazione del diritto del foro.

  Art. 133 II. Diritto applicabile / 1. In genere / b. Senza scelta delle parti

b. Senza scelta delle parti

1 Se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese derivanti da atto illecito sono regolate dal diritto di questo Stato.

2 Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l’atto è stato commesso. Se l’effetto non si produce nello Stato in cui l’atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l’effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.

3 Nonostante i capoversi 1 e 2, ove l’atto illecito sia lesivo di un rapporto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto.

  Art. 134 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / a. Incidenti della circolazione stradale

2. In particolare

a. Incidenti della circolazione stradale

Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono regolate dalla convenzione dell’Aia del 4 maggio 19711 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.


1 RS 0.741.31

  Art. 135 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / b. Vizi di un prodotto

b. Vizi di un prodotto

1 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto sono regolate, a scelta del danneggiato:

a.
dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in mancanza di stabile organizzazione, della dimora abituale del danneggiatore o
b.
dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sempreché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

2 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.

  Art. 136 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / c. Concorrenza sleale

c. Concorrenza sleale

1 Le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell’atto sleale.

2 Se la lesione concerne esclusivamente gli interessi aziendali del danneggiato, si applica il diritto dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione interessata.

3 È fatto salvo l’articolo 133 capoverso 3.

  Art. 137 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / d. Ostacoli alla concorrenza

d. Ostacoli alla concorrenza

1 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato il danneggiato è direttamente colpito.

2 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.

  Art. 138 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / e. Immissioni

e. Immissioni

Le pretese derivanti da immissioni nocive da un fondo sono regolate, a scelta del danneggiato, dal diritto dello Stato di situazione del fondo o dello Stato in cui si produce l’effetto.

  Art. 139 II. Diritto applicabile / 2. In particolare / f. Lesione della personalità

f. Lesione della personalità

1 Le pretese derivanti da una lesione arrecata alla personalità tramite i mezzi di comunicazione sociale, segnatamente tramite la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi di pubblica informazione, sono regolate, a scelta del danneggiato:

a.
dal diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, sempreché l’autore della lesione dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato;
b.
dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora abituale dell’autore della lesione o
c.
dal diritto dello Stato in cui l’atto lesivo esplica effetto, sempreché l’autore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.

2 Il diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale periodici è regolato esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è apparsa la pubblicazione o è stata diffusa l’emissione radiofonica o televisiva.

3 Il capoverso 1 si applica anche alle pretese per lesione della personalità risultante da un trattamento di dati personali come pure per pregiudizio arrecato al diritto d’accesso ai dati personali.1


1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).

  Art. 140 II. Diritto applicabile / 3. Disposizioni speciali / a. Responsabilità di più persone

3. Disposizioni speciali

a. Responsabilità di più persone

Se più persone hanno partecipato all’atto illecito, il diritto applicabile a ciascuna di loro è determinato separatamente, indipendentemente dal genere della loro partecipazione.

  Art. 141 II. Diritto applicabile / 3. Disposizioni speciali / b. Diritto di credito diretto

b. Diritto di credito diretto

Il danneggiato può far valere direttamente la sua pretesa contro l’assicuratore della persona civilmente responsabile se il diritto applicabile all’atto illecito o al contratto di assicurazione lo prevede.

  Art. 142 II. Diritto applicabile / 4. Campo di applicazione

4. Campo di applicazione

1 Il diritto applicabile all’atto illecito determina in particolare la capacità a delinquere, le condizioni e l’estensione della responsabilità, come anche la persona civilmente responsabile.

2 Va tenuto conto delle norme di sicurezza e di condotta nel luogo di commissione dell’atto.


  Sezione 4: Disposizioni comuni

  Art. 143 I. Pluralità di debitori / 1. Pretese contro più debitori

I. Pluralità di debitori

1. Pretese contro più debitori

Se il creditore ha pretese contro più debitori, le conseguenze giuridiche sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico esistente tra il creditore e il debitore escusso.

  Art. 144 I. Pluralità di debitori / 2. Regresso tra debitori

2. Regresso tra debitori

1 Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano.

2 L’esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito dell’obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra il creditore e l’autorizzato al regresso sono regolate dal diritto applicabile al debito di quest’ultimo.

3 La legittimazione al regresso di un’istituzione che adempie compiti pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione. Per l’ammissibilità e l’esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2.

  Art. 145 II. Trasmissione di crediti / 1. Cessione per contratto

II. Trasmissione di crediti

1. Cessione per contratto

1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta.

2 Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l’articolo 121 capoverso 3 l’ammetta per il contratto di lavoro.

3 La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione.

4 Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione.

  Art. 146 II. Trasmissione di crediti / 2. Trasmissione per legge

2. Trasmissione per legge

1 La trasmissione di un credito per legge sottostà al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo creditore o, in mancanza di tale rapporto, al diritto regolatore del credito.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto regolatore del credito a tutela del debitore.

  Art. 147 III. Moneta

III. Moneta

1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.

2 Gli effetti che una moneta esplica sull’ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest’ultimo.

3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.

  Art. 148 IV. Prescrizione e estinzione di un credito

IV. Prescrizione e estinzione di un credito

1 La prescrizione e l’estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest’ultimo.

2 In caso di compensazione, l’estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s’intende estinguere in tal modo.

3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).


  Sezione 5: Decisioni straniere

  Art. 149

1 Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate:

a.
nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o
b.
nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempreché le pretese siano connesse con un’attività svolta in tale Stato.

2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se:

a.1
concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera;
b.
concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consumatore e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1;
c.
concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata pronunciata nel luogo di lavoro o dell’azienda e il lavoratore non era domiciliato in Svizzera;
d.
concerne pretese derivanti dall’esercizio di una stabile organizzazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima;
e.
concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o
f.
concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).


  Capitolo 9a:8  Trust

  Art. 149a I. Definizione

I. Definizione

Per trust s’intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 19851 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per scritto conformemente all’articolo 3 della Convenzione.


1 RS 0.221.371

  Art. 149b II. Competenza

II. Competenza

1 In materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta in tali disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L’articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia.

2 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

a.
una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito; o
b.
una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera.

3 In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest’ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri:

a.
del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto;
b.
della sede del trust; o
c.
del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera.

4 In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile proporre azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa mediante proroga di foro.

  Art. 149c III. Diritto applicabile

III. Diritto applicabile

1 Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1° luglio 19851 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.

2 Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell’articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell’articolo 13 della Convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.


1 RS 0.221.371

  Art. 149d IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

1 Se i beni in trust sono iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l’esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.

2 I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.

3 Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

  Art. 149e V. Decisioni straniere

V. Decisioni straniere

1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:

a.
sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1;
b.
sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;
c.
sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;
d.
sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o
e.
sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.


  Capitolo 10: Società

  Art. 150 I. Definizioni

I. Definizioni

1 Sono società nel senso della presente legge le unioni di persone e le unità patrimoniali, organizzate.

2 Le società semplici che non si son dotate di un’organizzazione sono regolate dal diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).

  Art. 151 II. Competenza / 1. Principio

II. Competenza

1. Principio

1 Nelle controversie societarie, i tribunali svizzeri della sede della società sono competenti per le azioni contro la società, contro i soci o contro le persone responsabili in virtù del diritto societario.

2 Per le azioni contro un socio o contro una persona responsabile in virtù del diritto societario sono competenti anche i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

3 Per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.

4 ...1


1 Introdotto dall’all. 1 n. II 18 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Abrogato dal n. II 2 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).

  Art. 152 II. Competenza / 2. Responsabilità per società estere

2. Responsabilità per società estere

Per le azioni contro le persone responsabili giusta l’articolo 159, come anche contro la società estera per la quale esse agiscono, sono competenti:

a.
i tribunali svizzeri del domicilio o, mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto o
b.
i tribunali svizzeri del luogo in cui la società è amministrata effettivamente.
  Art. 153 II. Competenza / 3. Misure protettive

3. Misure protettive

Per misure a tutela di beni situati in Svizzera di società con sede all’estero sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione.

  Art. 154 III. Diritto applicabile / 1. Principio

III. Diritto applicabile

1. Principio

1 Le società sono regolate dal diritto dello Stato giusta il quale sono organizzate, se ne adempiono le prescrizioni in materia di pubblicità o registrazione o, in mancanza di tali prescrizioni, si sono organizzate giusta il diritto di questo Stato.

2 La società che non adempie tali condizioni sottostà al diritto dello Stato in cui è amministrata effettivamente.

  Art. 155 III. Diritto applicabile / 2. Estensione

2. Estensione

Fatti salvi gli articoli 156 a 161, il diritto applicabile alla società determina in particolare:

a.
la natura giuridica;
b.
la costituzione e lo scioglimento;
c.
la capacità giuridica e la capacità di agire;
d.
il nome o la ditta;
e.
l’organizzazione;
f.
i rapporti interni, segnatamente quelli tra la società ed i membri;
g.
la responsabilità in caso di violazione delle norme del diritto societario;
h.
la responsabilità per i debiti societari;
i.
la rappresentanza delle persone che agiscono per la società in virtù della sua organizzazione.
  Art. 156 IV. Collegamenti speciali / 1. Pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti

IV. Collegamenti speciali

1. Pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti

Le pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni possono essere fatte valere giusta il diritto applicabile alla società ovvero giusta il diritto dello Stato di emissione.

  Art. 157 IV. Collegamenti speciali / 2. Protezione del nome e della ditta

2. Protezione del nome e della ditta

1 La protezione del nome o della ditta di una società iscritta nel registro svizzero di commercio è regolata dal diritto svizzero se il pregiudizio è stato arrecato in Svizzera.

2 Se la società non è iscritta nel registro svizzero di commercio, la protezione del nome o della ditta è regolata dal diritto applicabile alla concorrenza sleale (art. 136) o alla lesione della personalità (art. 132, 133 e 139).

  Art. 158 IV. Collegamenti speciali / 3. Limitazione del potere di rappresentanza

3. Limitazione del potere di rappresentanza

La società non può invocare la limitazione del potere di rappresentanza di un organo o di un rappresentante se tale limitazione non è prevista dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora abituale dell’altra parte, eccetto che quest’ultima sapesse o dovesse sapere di tale limitazione.

  Art. 159 IV. Collegamenti speciali / 4. Responsabilità per società straniere

4. Responsabilità per società straniere

Se gli affari di una società costituita giusta il diritto straniero sono gestiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la responsabilità delle persone che agiscono per essa è regolata dal diritto svizzero.

  Art. 160 V. Succursali in Svizzera di società straniere

V. Succursali in Svizzera di società straniere

1 Una società con sede all’estero può avere una succursale in Svizzera. Tale succursale è regolata dal diritto svizzero.

2 Il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev’essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all’obbligo d’iscrizione nel registro di commercio.

  Art. 161 VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 1. Trasferimento della società dall’estero in Svizzera / a. Principio

VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio

1. Trasferimento della società dall’estero in Svizzera

a. Principio1

1 La società straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero se il diritto straniero lo consente, se essa medesima adempie le condizioni poste dal diritto straniero e se l’adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile.

2 Il Consiglio federale può autorizzare la sottomissione al diritto svizzero anche senza tener conto del diritto straniero, segnatamente se interessi svizzeri rilevanti lo richiedano.


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

  Art. 162 VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 1. Trasferimento della società dall’estero in Svizzera / b. Momento determinante

b. Momento determinante1

1 La società tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena provi che il suo centro di attività è stato trasferito in Svizzera e ch’essa si è adattata al diritto svizzero.

2 La società non tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena sia chiaramente riconoscibile ch’essa intende sottoporvisi, sussista una sufficiente connessione con la Svizzera ed essa si sia adattata al diritto svizzero.

3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante una relazione di un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori, che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.3


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.302
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

  Art. 1631VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 2. Trasferimento della società dalla Svizzera all’estero

2. Trasferimento della società dalla Svizzera all’estero

1 Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere giusta il diritto straniero.

2 I creditori devono essere pubblicamente diffidati a far valere i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica dello statuto societario. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione si applica per analogia.

3 Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione in caso di conflitti internazionali ai sensi dell’articolo 61 della legge federale dell’8 ottobre 19823 sull’approvvigionamento economico del Paese.


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.301
3 [RU 1983 931, 1992 288 all. n. 24, 1995 1018 1794, 1996 3371 all. 2 n. 1, 2001 1439, 2006 2197 all. n. 48, 2010 1881 all. 1 n. II 18, 2012 3655 I 15. RU 2017 3097 all. 2 n. I]. Vedi ora la Legge del 17 giu. 2016 (RS 531).

  Art. 163a1VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 3. Fusione / a. Fusione con una società svizzera

3. Fusione

a. Fusione con una società svizzera

1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante immigrazione).

2 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

  Art. 163b1VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 3. Fusione / b. Fusione con una società straniera

b. Fusione con una società straniera

1 Una società straniera può assumere una società svizzera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova società straniera (combinazione mediante emigrazione) se la società svizzera prova che:

a.
con la fusione tutti i suoi passivi e attivi sono trasferiti alla società straniera; e
b.
le quote sociali e i diritti societari sono adeguatamente salvaguardati in seno alla società straniera.

2 La società svizzera deve ottemperare a tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla società trasferente.

3 In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a notificare i loro crediti, facendo loro presente l’imminente fusione. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione si applica per analogia.

4 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della società assuntrice straniera.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.301

  Art. 163c1VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 3. Fusione / c. Contratto di fusione

c. Contratto di fusione

1 Il contratto di fusione deve ottemperare alle disposizioni imperative degli ordinamenti giuridici applicabili alle società partecipanti alla fusione, incluse le prescrizioni di forma.

2 Per il rimanente, il contratto è disciplinato dal diritto scelto dalle parti. In caso di omessa scelta del diritto applicabile, il contratto di fusione è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato il cui ordinamento giuridico disciplina la società assuntrice.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

  Art. 163d1VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 4. Scissione e trasferimento di patrimonio

4. Scissione e trasferimento di patrimonio

1 Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio a cui partecipano una società svizzera e una società straniera. L’articolo 163b capoverso 3 non si applica al trasferimento di patrimonio.

2 Per il rimanente, la scissione e il trasferimento di patrimonio sono regolati dal diritto applicabile alla società che opera la scissione o che trasferisce il suo patrimonio a un altro soggetto giuridico.

3 Per quanto concerne il contratto di scissione, se le condizioni di cui all’articolo 163c capoverso 2 sono soddisfatte, si presume che esso sia disciplinato dal diritto applicabile alla società che opera la scissione. Tali norme si applicano per analogia al contratto di trasferimento.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

  Art. 1641VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 5. Disposizioni comuni / a. Cancellazione dal registro di commercio

5. Disposizioni comuni

a. Cancellazione dal registro di commercio

1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione o consentono alla cancellazione.3

2 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

a.
provare che la fusione o la scissione ha acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile alla società straniera; e
b.4
che un perito revisore abilitato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un’indennità eventuali.

1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.301
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

  Art. 164a1VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 5. Disposizioni comuni / b. Luogo dell’esecuzione e foro

b. Luogo dell’esecuzione e foro

1 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, l’azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all’articolo 105 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente.

2 Il luogo dell’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti o i loro crediti garantiti.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 221.301

  Art. 164b1VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio / 5. Disposizioni comuni / c. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio all’estero

c. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio all’estero

La validità dell’assoggettamento di una società svizzera a un altro ordinamento giuridico straniero e della fusione, della scissione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio tra società straniere è riconosciuta in Svizzera se tali operazioni sono valide secondo i rispettivi ordinamenti giuridici.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

  Art. 165 VII. Decisioni straniere

VII. Decisioni straniere1

1 Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario sono riconosciute in Svizzera se:

a.
sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di sede della società e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o
b.
sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora abituale del convenuto.

2 Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.


1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).


  Capitolo 11: Fallimento e concordato

  Art. 1661I. Riconoscimento

I. Riconoscimento

1 Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:
a.
è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
b.
non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27; e
c.
è stato pronunciato:
1.
nello Stato di domicilio del debitore, o
2.
nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell’apertura della procedura straniera.

2 Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l’articolo 169 della presente legge.

3 Se è già stato aperto un procedimento secondo l’articolo 50 capoverso 1 LEF e il termine secondo l’articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all’articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).
2 RS 281.1

  Art. 167 II. Procedura / 1. Competenza

II. Procedura

1. Competenza

1 Se il debitore ha in Svizzera una succursale iscritta nel registro di commercio, l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev’essere proposta al tribunale competente della sede della succursale. In tutti gli altri casi, l’istanza deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L’articolo 29 è applicabile per analogia.1

2 Se il debitore ha più succursali o se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo.2

3 I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 168 II. Procedura / 2. Provvedimenti conservativi

2. Provvedimenti conservativi

Proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’instante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 162 a 165 e 170 LEF12.


1 RS 281.1
2 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 169 II. Procedura / 3. Pubblicazione

3. Pubblicazione

1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento è pubblicata.

2 Essa è comunicata all’ufficio di esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, all’ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se è il caso, all’Istituto federale della proprietà intellettuale1. La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura di fallimento ancillare, per la revoca del fallimento e per la rinuncia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare.2


1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 170 III. Conseguenze giuridiche / 1. In genere

III. Conseguenze giuridiche

1. In genere

1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero.

2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento.

3 La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché né l’amministrazione straniera del fallimento né un creditore secondo l’articolo 172 capoverso 1 chiedano all’ufficio dei fallimenti, prima della ripartizione della somma ricavata, che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 171 III. Conseguenze giuridiche / 2. Azione revocatoria

2. Azione revocatoria

1 L’azione revocatoria è regolata dagli articoli 285 a 292 LEF1. Può essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine.

2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 285–288a e 292 LEF è determinante il momento dell’apertura del fallimento all’estero.2


1 RS 281.1
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 172 III. Conseguenze giuridiche / 3. Graduatoria

3. Graduatoria

1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:

a.
i crediti garantiti da pegno giusta l’articolo 219 LEF1;
b.
i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera; e
c.
i crediti connessi con obbligazioni assunte per conto di una succursale del debitore iscritta nel registro di commercio.2

2 L’azione di impugnazione della graduatoria giusta l’articolo 250 LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1 e dall’amministrazione straniera del fallimento.3

3 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero.


1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 173 III. Conseguenze giuridiche / 4. Ripartizione / a. Riconoscimento della graduatoria straniera

4. Ripartizione

a. Riconoscimento della graduatoria straniera

1 Tacitati i creditori giusta l’articolo 172 capoverso 1, l’eventuale saldo è messo a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati.

2 Il saldo può essere messo a disposizione soltanto se la graduatoria straniera è stata riconosciuta.

3 Per il riconoscimento della graduatoria straniera è competente il tribunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento. Il tribunale esamina in particolare se tale graduatoria tenga adeguatamente conto dei crediti di persone domiciliate in Svizzera. Questi creditori devono essere sentiti.

  Art. 174 III. Conseguenze giuridiche / 4. Ripartizione / b. Negato riconoscimento della graduatoria straniera

b. Negato riconoscimento della graduatoria straniera

1 Se la graduatoria straniera non viene riconosciuta, il saldo è ripartito fra i creditori della terza classe giusta l’articolo 219 capoverso 4 LEF1, domiciliati in Svizzera.2

2 La stessa norma vale se la graduatoria non è esibita per la delibazione entro il termine fissato dal giudice.


1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

  Art. 174a1III. Conseguenze giuridiche / 5. Rinuncia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare

5. Rinuncia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare

1 Ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento si può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono stati insinuati crediti secondo l’articolo 172 capoverso 1.

2 Se vi sono creditori con domicilio in Svizzera che hanno insinuato crediti diversi da quelli menzionati nell’articolo 172 capoverso 1, il tribunale può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se la procedura straniera tiene adeguatamente conto di questi crediti. Questi creditori devono essere sentiti.

3 Il tribunale può vincolare la rinuncia a condizioni e oneri.

4 Se il tribunale ha rinunciato a eseguire una procedura di fallimento ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento può, a condizione di rispettare il diritto svizzero, esercitare tutte le competenze che le spettano secondo il diritto dello Stato in cui il fallimento è stato aperto; può in particolare trasferire beni all’estero e stare in giudizio. Queste competenze non comprendono l’esercizio di attività sovrane, l’applicazione di mezzi coercitivi o il diritto di pronunciare sulle controversie.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 174b1IIIbis. Coordinamento

IIIbis. Coordinamento

Nelle procedure materialmente connesse, le autorità e gli organi interessati possono coordinare i loro atti tra loro nonché con le autorità e gli organi stranieri.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 174c1IIIter. Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe

IIIter. Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe

Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

  Art. 175 IV. Riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri

IV. Riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri

Se pronunciato dall’autorità competente, il decreto straniero che omologa il concordato o un analogo procedimento è riconosciuto in Svizzera. Gli articoli 166–170 e 174a–174c si applicano per analogia.1 I creditori domiciliati in Svizzera devono essere sentiti.


1 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).


  Capitolo 12: Arbitrato internazionale

  Art. 176 I. Campo di applicazione. Sede del tribunale arbitrale

I. Campo di applicazione. Sede del tribunale arbitrale

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.1

2 Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC2. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall’articolo 178 capoverso 1.3

3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall’istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 RS 272
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 177 II. Compromettibilità

II. Compromettibilità

1 Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.

2 Uno Stato, un’impresa dominata da uno Stato o un’organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.

  Art. 178 III. Patto e clausole di arbitrato

III. Patto e clausole di arbitrato1

1 Il patto di arbitrato dev’essere fatto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.2

2 Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.

3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch’esso si riferisca a una lite non ancora sorta.

4 Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
3 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 1791IV. Arbitri / 1. Nomina e sostituzione

IV. Arbitri

1. Nomina e sostituzione

1 Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi, a voto unanime, eleggono il terzo quale presidente.

2 Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo.

3 Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato.

4 Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti.

5 In caso di arbitrato concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri.

6 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 180 IV. Arbitri / 3. Destituzione

2. Ricusa

a. Motivi1

1 Un arbitro può essere ricusato se:

a.
non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti;
b.2
vi è un motivo di ricusa contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; o
c.3
vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.

2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.4

3 ...5

Art. 180a6

b. Procedura

1 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusa, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l’instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.

2 Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusa, l’instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.

3 Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.

Art. 180b7

3. Destituzione

1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.

2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
5 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
6 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
7 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 181 V. Litispendenza

V. Litispendenza

Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l’arbitro o gli arbitri designati nel patto d’arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.

  Art. 182 VI. Procedura / 1. Principio

VI. Procedura

1. Principio

1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.

3 Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d’essere sentite in contraddittorio.

4 La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 183 VI. Procedura / 2. Provvedimenti cautelari e conservativi

2. Provvedimenti cautelari e conservativi

1 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi.

2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.1

3 Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l’attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate garanzie.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 184 VI. Procedura / 3. Assunzione delle prove

3. Assunzione delle prove

1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.

2 Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.1

3 Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 185 VI. Procedura / 5. Collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri

4. Ulteriore collaborazione del giudice

Se è necessaria un’ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale.

Art. 185a1

5. Collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri

1 Un tribunale arbitrale con sede all’estero o una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L’articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

2 Un tribunale arbitrale con sede all’estero o, con il suo consenso, una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all’assunzione delle prove. L’articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.


1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 186 VII. Competenza

VII. Competenza

1 Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza.

1bis Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.1

2 L’eccezione d’incompetenza dev’essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito.

3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.


1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Arbitrato. Competenza), in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 387; FF 2006 4295 4309).

  Art. 187 VIII. Lodo / 1. Diritto applicabile

VIII. Lodo

1. Diritto applicabile1

1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.2

2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 188 VIII. Lodo / 2. Decisione parziale

2. Decisione parziale

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali.

  Art. 189 VIII. Lodo / 3. Procedura e forma

3. Procedura e forma1

1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 189a1VIII. Lodo / 4. Rettifica, interpretazione e completamento

4. Rettifica, interpretazione e completamento

1 Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.

2 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.


1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 190 IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione / 1. Impugnazione

IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione

1. Impugnazione1

1 Notificato che sia, il lodo è definitivo.

2 Il lodo può essere impugnato soltanto se:

a.
l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b.
il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c.
il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d.
è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
e.
è incompatibile con l’ordine pubblico.

3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.

4 Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 190a1IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione / 2. Revisione

2. Revisione

1 Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

a.
ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b.
da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.
nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.

2 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.


1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 1911IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione / 3. Autorità di ricorso e di revisione

3. Autorità di ricorso e di revisione

L’unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119a della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 RS 173.110

  Art. 192 X. Rinuncia all’impugnazione

X. Rinuncia all’impugnazione

1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l’impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l’articolo 190a capoverso 1 lettera b. L’accordo richiede la forma prevista dall’articolo 178 capoverso 1.1

2 Se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di una decisione e questa dev’essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 19582 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 RS 0.277.12

  Art. 193 XI. Deposito e attestazione dell’esecutività

XI. Deposito e attestazione dell’esecutività

1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.1

2 Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l’esecutività.2

3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

  Art. 194 XII. Lodi stranieri

XII. Lodi stranieri

Il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 19581 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.


1 RS 0.277.12


  Capitolo 13: Disposizioni finali

  Sezione 1: Abrogazioni e modificazioni

  Art. 195

Le abrogazioni e modificazioni del diritto federale vigente sono date nell’allegato, parte integrante della presente legge.


  Sezione 2: Disposizioni transitorie

  Art. 196 I. Irretroattività

I. Irretroattività

1 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente.

2 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall’entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.

  Art. 197 II. Diritto transitorio / 1. Competenza

II. Diritto transitorio

1. Competenza

1 Per le azioni od istanze pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi, anche se non più competenti in virtù della presente legge.

2 Le azioni od istanze respinte, per difetto di competenza, da tribunali o autorità svizzeri prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte ove la presente legge preveda una tale competenza e la pretesa giuridica possa essere ancora fatta valere.

  Art. 198 II. Diritto transitorio / 2. Diritto applicabile

2. Diritto applicabile

Il diritto applicabile alle azioni od istanze pendenti in prima istanza al momento dell’entrata in vigore della presente legge è determinato da quest’ultima.

  Art. 199 II. Diritto transitorio / 3. Ricono- scimento e esecuzione di decisioni straniere

3. Ricono- scimento e esecuzione di decisioni straniere

Se l’istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l’esecuzione sono regolati dalla presente legge.


  Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

  Art. 200

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19899


  Allegato

  Abrogazione e modifica di atti legislativi

  I. Abrogazioni

Sono abrogati:

a.
la legge federale del 25 giugno 18911 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti;
b.
l’articolo 418b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni2;
c.
l’articolo 14 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni;
d.
l’articolo 85 della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
e.
l’articolo 30 della legge federale 26 settembre 18904 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali;
f.
l’articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 30 marzo 19005 sui disegni e modelli industriali;
g.
l’articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19756 sulla protezione delle nuove piante.

  II. Modifiche

...7


1 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1]
2 RS 220
3 RS 741.01
4 [CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1992 288 all. n. 8. RS 232.11 art. 74]
5 [CS 2 857; RU 1962 479, 1988 1776 all. n. I lett. f, 1992 288 all. n. 9, 1995 1784 5050 all. n. 3. RU 2002 1456 all. n. 1].
6 RS 232.16
7 Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 1776.


RU 1988 1776; FF 1983 I 239


1 Questa definizione di competenza trova riscontro nell’art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).2 [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all’art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).3 FF 1983 I 2394 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).5 Introdotto dall’all. n. 17 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).6 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).7 Introdotto dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579; FF 2006 8533).8 Introdotto dall’art. 2 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).9 DCF del 27 ott. 1988.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione LDIP
Decisione 18 dicembre 1987
Entrata in vigore 1 gennaio 1989
Fonte RU 1988 1776
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
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non più in vigore 01.07.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.06.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2000
non più in vigore 01.01.1997
non più in vigore 01.01.1996
non più in vigore 01.07.1993
non più in vigore 01.01.1989
  • 1
  • 2
  • 3
0

Revisioni

01.01.1989
Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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