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RS 0.420.518 Accordo quadro dell’8 gennaio 1986 di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee

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0.420.518

Testo originale

Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee

Concluso l’8 gennaio 1986
Entrato in vigore per scambio di note il 17 luglio 19871

Il Consiglio federale svizzero, che agisce a nome della Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», da un lato, Il Consiglio delle Comunità europee, che agisce a nome della Comunità economica europea e la Commissione delle Comunità europee che agisce a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dall’altro,

considerando che, fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo quadro e qualsiasi azione avviata ai sensi di detto accordo non pregiudicheranno in alcun modo i poteri che spettano agli Stati membri della Comunità di avviare attività bilaterali con la Svizzera nei settori della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere eventuali accordi a tal fine;

considerando l’importanza della ricerca scientifica e tecnica per la Svizzera e le Comunità ed il loro interesse reciproco a cooperare in detto settore, per meglio utilizzare le risorse impiegate ed evitare inutili doppioni;

considerando che in occasione della riunione di Lussemburgo del 9 aprile 1984 i Ministri degli Stati membri delle Comunità, i Ministri degli Stati membri dell’associazione europea di libero scambio (AELS) e la Commissione hanno ritenuto che la sempre crescente interdipendenza economica tra le Comunità ed i Paesi dell’AELS giustificassero in particolare una cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo ed hanno sottolineato la necessità di intensificare tali sforzi, in particolare per promuovere la mobilità dei ricercatori; che i Ministri hanno peraltro auspicato che una particolare attenzione fosse riservata a determinati settori industriali e tecnologici d’avvenire;

considerando che la Svizzera e la Comunità hanno concluso, il 14 settembre 19782, un accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica del plasma e che esse cooperano nell’ambito di differenti programmi di ricerca e nell’ambito di azioni comunitarie;

considerando che la Svizzera e la Comunità economica europea hanno proceduto, il 28 settembre 19793, ad uno scambio di lettere che precisa il quadro generale per una cooperazione nel settore dei servizi di informazione ed in particolare l’estensione della rete comunitaria di trasmissione dei dati (Euronet) al territorio svizzero;

considerando che la Svizzera e la Comunità economica europea cooperano anche nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e che esse intendono proseguire i propri sforzi in tale contesto;

considerando che la Svizzera e le Comunità realizzano attualmente importanti programmi di ricerca in settori prioritari e che gli obiettivi di tali programmi coincidono in larga misura;

considerando che la Svizzera e le Comunità sono interessate a cooperare nel quadro di un grande numero di questi programmi;

considerando che a tal fine è auspicabile stabilire un quadro che comprenda la totalità della cooperazione tra la Svizzera e le Comunità nel settore della ricerca e che permetta di associare a detta cooperazione enti ed imprese private; che inoltre tale quadro deve prevedere procedure semplici ed efficaci e rivestire un carattere dinamico,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

  A. Obiettivo dell’accordo

  Art. 1

Il presente accordo definisce il quadro per lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica tra la Svizzera e le Comunità nei settori di interesse comune oggetto di programmi di ricerca e sviluppo comunitari e svizzeri.

  Art. 2

La cooperazione può essere realizzata tramite enti ed imprese, pubblici o privati, che partecipano in Svizzera e nelle Comunità ai programmi di ricerca di cui all’articolo 1.

  Art. 3

La cooperazione può assumere le forme seguenti:

–
regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di ricerca in Svizzera e nelle Comunità e sulla pianificazione di detta politica,
–
scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,
–
trasmissione di informazioni risultanti dalla cooperazione instaurata nel presente accordo,
–
coordinamento di programmi e progetti realizzati in Svizzera e nelle Comunità,
–
partecipazione a programmi o sotto—programmi comuni e realizzazione di azioni comuni in Svizzera e nelle Comunità.
  Art. 4

La cooperazione può essere attuata con i mezzi seguenti:

–
riunioni comuni,
–
visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici,
–
contatti regolari e continui tra i responsabili dei programmi o progetti,
–
partecipazione di esperti ai seminari, simposi e gruppi di lavoro,
–
partecipazione a programmi o sotto-programmi comuni e ad azioni comuni,
–
messa a disposizione di documenti e comunicazione dei risultati dei lavori avviati nell’ambito della cooperazione.
  Art. 5

In qualsiasi momento di comune accordo tra le parti contraenti, la cooperazione può essere adattata e sviluppata.


  B. Realizzazione della cooperazione

  Art. 6

La cooperazione di cui al presente accordo è realizzata attraverso accordi opportuni.

  Art. 7

Gli accordi di cui all’articolo 6 specificheranno le forme ed i mezzi delle azioni di cooperazione, nonché:

–
gli obiettivi e il contenuto scientifico e tecnico,
–
le norme relative alla diffusione delle conoscenze e alla proprietà intellettuale,
–
le disposizioni relative alla mobilità del personale ed alla partecipazione di rappresentanti di una parte contraente agli enti dell’altra parte,
–
le modalità di partecipazione finanziaria agli accordi,
–
ogni altra opportuna modalità.
  Art. 8

Gli accordi di cui all’articolo 6 saranno conclusi conformemente alle procedure in vigore per le parti contraenti.

  Art. 9

Le parti contraenti si comunicano il nome degli enti ed imprese di cui all’articolo 2, che partecipano alla cooperazione.


  C. Comitato misto

  Art. 10

È istituito un comitato misto denominato «Comitato di Ricerca Svizzera/Comunità» incaricato di:

–
identificare i settori che possono prestarsi alla cooperazione ed esaminare qualsiasi misura tale da migliorare e sviluppare la cooperazione,
–
avere scambi regolari di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità delle politiche in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione della ricerca in Svizzera e nelle Comunità e sulle prospettive della cooperazione,
–
curare la buona esecuzione del presente accordo.
  Art. 11

Il comitato misto composto da rappresentanti della Commissione e della Svizzera adotta il proprio regolamento interno.

Esso si riunisce su richiesta di una parte contraente ed almeno una volta all’anno.


  D. Comunità europea del carbone e dell’acciaio

  Art. 12

Un protocollo separato può essere concluso tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall’altro, qualora si constati un reciproco interesse alla cooperazione nei settori oggetto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.


  E. Disposizioni finali

  Art. 13

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti, nell’ambito delle procedure in vigore per ciascuna parte contraente. Esso entrerà in vigore alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

  Art. 14

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso previste e, dall’altro, al territorio della Confederazione Svizzera.

  Art. 15

Il presente accordo ha una durata illimitata. Ogni parte contraente può in qualsiasi momento denunciarlo o richiederne la revisione con un preavviso di dodici mesi.

  Art. 16

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Berna, addì otto gennaio millenovecentottantasei.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il Consiglio e la Commissione

delle Comunità europee:

Kurt Furgler


RU 1986 183


1 RU 1987 13902 RS 0.424.113 RS 0.784.18


Willy de Clerq

J. C. Ferringa

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 8 gennaio 1986
Entrata in vigore 17 luglio 1987
Fonte RU 1986 183
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 17.07.1987 PDF DOC

Revisioni

17.07.1987
Accordo quadro dell’8 gennaio 1986 di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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