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RS 0.440.4 Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico

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0.440.4

Traduzione1

Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico

Conclusa a Granada il 3 ottobre 1985
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19952
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1996

(Stato 8 febbraio 2013)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, al fine, in particolare, di salvaguardare e di promuovere le idee e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

Riconoscendo che il patrimonio architettonico costituisce un’espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell’Europa, una testimonianza preziosa della memoria collettiva e un bene comune a tutti gli Europei;

Vista la Convenzione culturale europea sottoscritta a Parigi il 19 dicembre 19543 ed in particolare il suo articolo l;

Vista la Carta Europea del Patrimonio architettonico adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976 relativa all’adeguamento dei sistemi legislativi e regolamentari nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;

Vista la Raccomandazione 880 (1979) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa relativa alla conservazione del patrimonio architettonico;

Tenuto conto della Raccomandazione R (80) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la formazione specializzata degli architetti, urbanisti, ingegneri del genio civile e paesaggisti, nonché la Raccomandazione R (81) 13 del Comitato dei Ministri adottata il 1° luglio 1981 concernente l’attività da intraprendere in favore di alcuni mestieri in via di sparizione nel campo dell’attività artigianale;

Ricordando che è importante tramandare alle generazioni future un sistema di riferimenti culturali, di migliorare l’ambiente di vita urbana e rurale e di favorire nel contempo lo sviluppo economico, sociale e culturale dello Stato e delle Regioni;

Affermando che è importante accordarsi sugli orientamenti essenziali di una politica comune che garantisca la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico,

Convengono quanto segue:

  Definizione del patrimonio architettonico

  Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati come costituenti il patrimonio architettonico, i seguenti beni immobili:

1.
I monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente interessanti dal punto di vista storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, comprese le istallazioni o gli elementi decorativi facenti parte integrante di queste realizzazioni.
2.
I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per formare oggetto di una delimitazione geografica.
3.
I siti: opere edificate dall’uomo e dalla natura, che formano degli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico.

  Identificazione dei beni da proteggere

  Art. 2

Allo scopo di identificare con precisione i monumenti, i complessi architettonici e i siti considerati degni di protezione, ogni Parte contraente s’impegna a realizzare l’inventario e, in caso di minacce gravi sui beni predetti, a stabilire nel più breve tempo una documentazione appropriata.


  Procedure regolamentari di protezione

  Art. 3

Ogni Parte contraente si impegna:

1.
ad adottare delle norme volte a proteggere i beni definiti all’articolo 1 della presente Convenzione;
2.
ad assicurare, nell’ambito di queste norme e secondo le modalità proprie di ciascuno Stato o regione, la protezione dei monumenti, dei complessi architettonici e dei siti.
  Art. 4

Ogni Parte contraente si impegna:

1.
ad applicare, in virtù della protezione giuridica dei beni considerati, delle procedure di controllo e di autorizzazione appropriate;
2.
ad evitare che i beni protetti siano sfigurati, deteriorati o demoliti. In questo senso, le Parti si impegnano, se ciò non è ancora stato fatto, ad introdurre nelle loro legislazioni delle disposizioni che prevedono:
a.
di sottoporre ad un’autorità competente i progetti di demolizione o di modifica dei monumenti già protetti o che sono oggetto di una procedura di protezione, nonché qualsiasi progetto che tende a modificare il loro ambiente circostante;
b.
di sottoporre ad un’autorità competente i progetti riguardanti tutto o parte di un complesso architettonico o di un sito, che comportano dei lavori:
–
di demolizione di edifici,
–
di costruzione di nuovi edifici,
–
di modifiche importanti che possono pregiudicare il carattere del complesso architettonico o del sito;
c.
la possibilità per i poteri pubblici di mettere in mora il proprietario di un bene protetto di effettuare dei lavori o di sostituirsi a lui in caso di inerzia da parte sua;
d.
la possibilità di espropriare un bene protetto.
  Art. 5

Ogni Parte contraente s’impegna a proibire lo spostamento di un monumento protetto o di una parte di esso, salvo nell’ipotesi in cui questo spostamento risulta indispensabile alla salvaguardia materiale del monumento. In questo caso, l’autorità competente adotterà le misure e le precauzioni necessarie per il suo smontaggio, il suo trasferimento e il suo rimontaggio in un luogo appropriato.


  Misure complementari

  Art. 6

Ogni Parte contraente s’impegna a:

1.
prevedere nel suo territorio, in relazione alle competenze nazionali, regionali e locali e nei limiti dei fondi disponibili, un contributo finanziario dei poteri pubblici ai lavori di manutenzione e di restauro del patrimonio architettonico;
2.
di adottare, all’occorrenza, misure fiscali tali da favorire la conservazione di tale patrimonio;
3.
incoraggiare le iniziative private in materia di conservazione e restauro di tale patrimonio.
  Art. 7

Ogni Parte contraente si impegna a promuovere misure volte a migliorare la qualità delle zone circostanti i monumenti e all’interno dei complessi architettonici e dei siti.

  Art. 8

Ogni Parte contraente s’impegna, per limitare i rischi di deterioramento del patrimonio architettonico:

1.
a sostenere la ricerca scientifica che tende ad identificare ed analizzare gli effetti nocivi dell’inquinamento e a definire i mezzi per ridurre o eliminare questi effetti;
2.
a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del patrimonio nelle politiche di lotta contro l’inquinamento.

  Sanzioni

  Art. 9

Ogni Parte contraente s’impegna, nei limiti dei propri poteri, a fare in modo che, contro le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico, vengano prese misure appropriate e sufficienti da parte dell’autorità competente. Queste misure possono comportare, all’occorrenza, l’obbligo per gli autori di demolire un edificio costruito irregolarmente o di ripristinare lo stato anteriore dei beni protetti.


  Politiche di conservazione

  Art. 10

Ogni Parte contraente s’impegna ad adottare una politica di conservazione integrata:

1.
che ponga la protezione del patrimonio architettonico tra gli obiettivi essenziali della sistemazione del territorio e dell’urbanistica e che assicuri l’adozione di questo imperativo nei diversi stadi di elaborazione dei piani di sviluppo e delle procedure di autorizzazione dei lavori;
2.
che promuova dei programmi di restauro e di manutenzione dei beni protetti;
3.
che faccia della conservazione, dell’animazione e della valorizzazione dei beni protetti l’elemento più importante della politica in materia di cultura, di ambiente e di pianificazione del territorio;
4.
che favorisca quando è possibile, nell’ambito del processo di sistemazione del territorio e di urbanizzazione, la conservazione e l’utilizzazione degli edifici, la cui importanza di per sé non giustificherebbe una protezione ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, ma che considerati nell’insieme dell’ambiente urbano e rurale in cui si trovano, o dal punto di vista della qualità della vita, hanno una loro importanza;
5.
che favorisca l’applicazione e lo sviluppo delle tecniche e dei materiali tradizionali, indispensabili alla conservazione del patrimonio architettonico.
  Art. 11

Ogni Parte contraente s’impegna, nel rispetto del carattere architettonico e storico del patrimonio:

–
ad utilizzare i beni protetti secondo le necessità della vita contemporanea;
–
ad adattare, per quanto possibile, gli antichi edifici ad usi attuali.
  Art. 12

Pur riconoscendo l’interesse di facilitare la visita da parte del pubblico dei beni protetti, ogni Parte contraente si impegna a fare in modo che le conseguenze di questa apertura al pubblico, in particolare le modalità di accesso, non comportino pericoli al carattere architettonico e storico di questi beni e del loro ambiente.

  Art. 13

Al fine di facilitare l’attuazione di queste politiche, ciascuna Parte contraente s’impegna a sviluppare, all’interno della sua organizzazione politica e amministrativa, la cooperazione effettiva ai diversi livelli dei servizi responsabili per la conservazione, la promozione culturale, la protezione dell’ambiente e la pianificazione del territorio.


  Partecipazione e associazioni

  Art. 14

In vista di assecondare l’azione dei poteri pubblici in favore della conoscenza, della protezione, del restauro, della conservazione, della gestione e dell’animazione del patrimonio architettonico, ciascuna Parte contraente s’impegna:

1.
a prevedere nei diversi stadi delle procedure di decisione strutture d’informazione, di consultazione e di collaborazione tra lo Stato, le collettività locali, le istituzioni e le associazioni culturali e il pubblico;
2.
a favorire lo sviluppo del mecenatismo e delle associazioni a scopo non lucrativo operanti in questo campo.

  Informazione e formazione

  Art. 15

Ogni Parte contraente s’impegna:

1.
a sviluppare la coscienza, nell’opinione pubblica, dell’importanza di conservare il patrimonio architettonico non soltanto quale elemento di identità culturale, ma anche come risorsa di ispirazione e di creatività per le generazioni presenti e future;
2.
a promuovere una politica d’informazione e di sensibilizzazione che, con l’ausilio delle moderne tecniche di diffusione e d’animazione, abbia quale obiettivo particolare:
a.
di risvegliare o accrescere la sensibilità del pubblico, e soprattutto dei ragazzi in età scolastica, alla protezione del patrimonio, alla qualità dell’ambiente costruito e all’architettura quale forma espressiva;
b.
di mettere in evidenza l’unità del patrimonio culturale e i legami esistenti tra l’architettura, le arti, le tradizioni popolari e i modi di vita, sia a livello europeo, che nazionale o regionale.
  Art. 16

Ogni Parte contraente s’impegna a favorire la formazione delle diverse professioni e delle diverse associazioni dei mestieri che intervengono nella conservazione del patrimonio architettonico.


  Coordinamento europeo delle politiche di conservazione

  Art. 17

Le Parti contraenti s’impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione per quel che concerne:

1.
i metodi da adottare in materia d’inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenuto conto dell’evoluzione storica e dell’aumento progressivo del patrimonio architettonico;
2.
i mezzi per conciliare nel migliore dei modi l’imperativo della protezione del patrimonio architettonico e i bisogni attuali della vita economica, sociale e culturale;
3.
le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, concernenti in particolare l’identificazione e la registrazione del patrimonio, la lotta contro il deterioramento dei materiali, la ricerca scientifica, i lavori di restauro e i modi di gestire e di animare i beni culturali;
4.
i mezzi per promuovere la creazione architettonica che assicuri il contributo della nostra epoca al patrimonio dell’Europa.
  Art. 18

Le Parti contraenti s’impegnano a prestarsi, ogni volta che si rende necessario, una mutua assistenza tecnica sotto forma di uno scambio d’esperienze e di esperti in materia di conservazione del patrimonio architettonico.

  Art. 19

Le Parti contraenti s’impegnano a favorire, nell’ambito delle relative legislazioni, o degli accordi internazionali, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.

  Art. 20

Ai fini della presente Convenzione, un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è incaricato, in virtù dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa1, di seguire l’applicazione della Convenzione e in particolare:

1.
di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di conservazione del patrimonio architettonico negli Stati parti contraenti della Convenzione, sull’applicazione dei principi che essa ha enunciato e sulle loro attività;
2.
di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tutte le misure tendenti all’applicazione delle disposizioni della Convenzione, ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di miglioramento della Convenzione nonché d’informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione;
3.
di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relative all’invito agli Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.

1 RS 0.192.030

  Art. 21

Le disposizioni della presente Convenzione non incidono sull’applicazione delle disposizioni specifiche più favorevoli alla protezione dei beni indicati nell’articolo 1 contenute nella:

–
Convenzione concernente la protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 23 novembre 19721;
–
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 19692.

1 RS 0.451.41
2 RU 1970 1223, 1996 2785


  Clausole finali

  Art. 22

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data nella quale tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati, il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

  Art. 23

1. Dopo l’entrata in vigore, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa1 e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che fanno parte del Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente, così come per la Comunità economica europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


1 RS 0.192.030

  Art. 24

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

  Art. 25

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non aderire a tutte o ad una parte delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi c) e d). Non sono ammesse altre riserve.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

3. La Parte che ha formulato la riserva in relazione alla disposizione menzionata nel primo paragrafo non può pretendere l’applicazione di tale disposizione da un’altra delle Parti; tuttavia, essa può, se la riserva è parziale o condizionata, pretendere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l’ha accettata.

  Art. 26

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

  Art. 27 Campo d’applicazione l’8 febbraio 2013

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato aderente alla presente Convenzione e in caso di una sua adesione alla Comunità economica europea:

a.
ogni sottoscrizione;
b.
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c.
ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dei suoi articoli 22, 23 e 24;
d.
ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Granada il 3 ottobre 1985 nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, a ciascuno Stato e alla Comunità economica europea invitati a sottoscrivere la presente Convenzione.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione l’8 febbraio 20134 

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Successione (S)

Entrata in vigore

Andorra

28 luglio

1999

1° novembre

1999

Armenia

17 febbraio

2009

  1° giugno

2009

Azerbaigian*

15 febbraio

2010

  1° giugno

2010

Belgio

17 settembre

1992

1° gennaio

1993

Bosnia e Erzegovina

29 dicembre

1994 A

1° aprile

1995

Bulgaria

31 gennaio

1991 A

1° maggio

1991

Ceca, Repubblica

  6 aprile

2000

1° agosto

2000

Cipro

  6 gennaio

1989

1° maggio

1989

Croazia

27 gennaio

1993 A

1° maggio

1993

Danimarca*a

23 luglio

1987

1° dicembre

1987

Estonia

15 novembre

1996

1° marzo

1997

Finlandia

17 ottobre

1991

1° febbraio

1992

Francia

17 marzo

1987

1° dicembre

1987

Dipartimenti e territori d’oltre

17 marzo

1987

1° dicembre

1987

mare

Georgia

13 aprile

2000

1° agosto

2000

Germania

17 agosto

1987

1° dicembre

1987

Grecia

27 maggio

1992

1° settembre

1992

Irlanda*

20 gennaio

1997

1° maggio

1997

Italia

31 maggio

1989

1° settembre

1989

Lettonia

29 luglio

2003

1° novembre

2003

Liechtenstein

11 maggio

1988

1° settembre

1988

Lituania

  7 dicembre

1999

1° aprile

2000

Macedonia

30 marzo

1994 A

1° luglio

1994

Malta

20 giugno

1990

1° ottobre

1990

Moldova

21 dicembre

2001

1° aprile

2002

Montenegro

  6 giugno

2006 S

  6 giugno

2006

Norvegia

  6 settembre

1996

1° gennaio

1997

Paesi Bassi*b

15 febbraio

1994

1° giugno

1994

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Polonia

22 novembre

2011

  1° marzo

2012

Portogallo

27 marzo

1991

1° luglio

1991

Regno Unito*

13 novembre

1987

1° marzo

1988

Gibilterra

31 ottobre

1991

1° febbraio

1992

Guernesey

13 novembre

1987

1° marzo

1988

Isola di Man

13 novembre

1987

1° marzo

1988

Jersey

13 novembre

1987

1° marzo

1988

Romania

20 novembre

1997

1° marzo

1998

Russia

13 novembre

1990 A

1° marzo

1991

Serbia

28 febbraio

2001 A

1° giugno

2001

Slovacchia*

  7 marzo

2001

1° luglio

2001

Slovenia

  2 luglio

1992 A

1° novembre

1992

Spagna

27 aprile

1989

1° agosto

1989

Svezia

  5 ottobre

1990

1° febbraio

1991

Svizzera

27 marzo

1996

1° luglio

1996

Turchia

11 ottobre

1989

1° febbraio

1990

Ucraina

21 dicembre

2006

1° aprile

2007

Ungheria

18 aprile

1990 A

1° agosto

1990

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna

a

La Conv. non si applica alle Isole Feröe né alla Groenlandia.

b

La Conv. si applica al Regno in Europa.


RU 1996 2402; FF 1995 III 429


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1996 2401
3 RS 0.440.1
4 RU 1996 2402, 2003 3430, 2007 1395 e 2013 707. Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 3 ottobre 1985
Entrata in vigore 1 luglio 1996
Fonte RU 1996 2402
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 08.02.2013 PDF DOC
non più in vigore 20.03.2007 PDF DOC
non più in vigore 27.08.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.07.1996

Revisioni

01.07.1996
Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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