747.201.5
Ordinanza sull’esame del tipo dei natanti
del 23 gennaio 1985 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna,
ordina:
Art. 1 Principio
1 I natanti sottostanti alla procedura d’ammissione e al controllo dei Cantoni e fabbricati in serie possono, a richiesta, essere sottoposti a un esame del tipo (esame).
2 L’esame consiste nel controllare se il natante si presta all’utilizzazione prevista e se è conforme alle prescrizioni sulla navigazione nelle acque svizzere e confinarie.
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può dichiarare obbligatorio l’esame per singoli pezzi staccati e oggetti dell’equipaggiamento.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 21Mancato superamento dell’esame
I natanti che non hanno superato l’esame non possono essere immatricolati in Svizzera fintanto che le parti o le qualità contestate non siano state sanate. Il risultato dell’esame, con la motivazione, è comunicato per scritto al richiedente (art. 4).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 3 Competenza
1 L’esame è affidato all’associazione dei servizi cantonali della navigazione (associazione).
2 L’organo dell’associazione incaricato dell’esame è denominato «Servizio d’omologazione».1
3 L’organizzazione del Servizio d’omologazione e la procedura d’esame sono disciplinate dal regolamento dell’associazione. Questo deve essere approvato dall’Ufficio federale dei trasporti.2
4 Il Servizio d’omologazione prende tutte le decisioni relative alla costruzione e all’equipaggiamento; in particolare, stabilisce gli oneri. Le decisioni vincolano le autorità cantonali competenti in materia d’ammissione.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 41Richiesta
L’esame può essere chiesto dal fabbricante, dal rappresentante o dall’importatore. Il richiedente utilizza a questo scopo l’apposito modulo allegandovi tutti i documenti richiesti dal Servizio d’omologazione. Se richiestone, dovrà fornire ragguagli supplementari.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 5 Attuazione
1 L’esame si svolge nel luogo designato dal Servizio d’omologazione. Potrà svolgersi presso il richiedente se questi dispone di installazioni appropriate per un esame ineccepibile.1
2 Di regola, il natante va presentato all’esame senza carico. Dovrà essere pulito e accessibile in tutte le parti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 6 Processo verbale
Per ogni esame è redatto un processo verbale.
Art. 7 Certificato tipo
1 Un certificato tipo è emesso per ogni natante esaminato. Esso comprende le indicazioni necessarie all’ammissione o, in caso di esito negativo dell’esame, i motivi.
2 Il certificato tipo è rilasciato al richiedente e, con il suo consenso, agli altri interessati di cui all’articolo 4.
3 Le autorità cantonali competenti in materia d’ammissione e i richiedenti possono chiederne copie.
Art. 8 Validità
Il certificato tipo per un natante che ha superato l’esame rimane valido fintanto che il natante non subisca modifiche che ne influenzano le dimensioni principali, il peso, la forma, la struttura, la manovrabilità e la tenuta sull’acqua, in particolare la stabilità o la galleggiabilità.
Art. 91
1 Abrogato dal n. II 72 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Art. 101
1 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 11 Tasse
1 Per l’esame e altre operazioni ufficiali il Servizio d’omologazione riscuote tasse. La tariffa è fissata dal DATEC.1
2 Il versamento della tassa d’esame può essere richiesto in anticipo. La consegna del certificato tipo può essere rifiutata fino a versamento avvenuto.
3 Se la richiesta di esame è ritirata nei 10 giorni prima dell’esame o se il natante non viene presentato, le spese insorte per la preparazione dell’esame sono ugualmente riscosse.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 12 Verifica
Il Servizio d’omologazione può, di sua iniziativa o a richiesta di un’autorità cantonale competente in materia d’ammissione, procedere a controlli per verificare se i natanti sono conformi ai certificati tipo.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1128).
Art. 13 Disposizioni transitorie
I certificati tipo emessi prima del 1° aprile 1985 restano validi se:
- a.
- le prescrizioni sulla navigazione nelle acque svizzere e confinarie sono rispettate, e
- b.
- non subentrano modifiche giusta l’articolo 8.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1985.
Allegato
(art. 10)
Marchio d’omologazione
Diametro: 6 cm
Il numero del certificato tipo é apposto in modo indelebile sulla croce svizzera
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021