0.831.109.449.1
Traduzione1
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele
Conchiusa il 23 marzo 1984
Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 19852
Ratificata con strumenti scambiati il 20 agosto 1985
Entrata in vigore il 1o ottobre 1985
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione,
- a.
- «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne Israele, il territorio dello Stato d’Israele;
- b.
- «cittadino» designa, per quanto riguarda la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne Israele, una persona di nazionalità israeliana;
- c.
- «legislazione» designa gli atti legislativi e regolamentari dell’uno o dell’altro Stato contraente, citati nell’articolo 2;
- d.
- «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne Israele, il Ministero del lavoro e della previdenza;
- e.
- «istituto» designa l’ente o l’autorità incaricata di applicare le legislazioni enumerate nell’articolo 2;
- f.
- «assicurazione rendite» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’assicura-zione per la vecchiaia e i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità svizzere e, per quanto concerne Israele, l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come pure l’assicurazione per l’invalidità israeliane;
- g.
- «periodi d’assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, nonché i periodi loro assimilati, definiti o riconosciuti quali periodi d’assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati assolti;
- h.
- «prestazioni pecuniarie» o «rendita» designa una prestazione pecuniaria o una rendita compresi tutti i complementi, supplementi e aumenti.
Art. 2
(1) La presente Convenzione si applica:
- A.
- in Svizzera:
- 1.
- alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- 2.
- alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità;
- B.
- in Israele:
- 1.
- alla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- 2.
- alla legislazione sull’assicurazione per l’invalidità.
(2) La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni enumerate nel paragrafo 1.
(3) Essa è tuttavia applicata:
- a.
- a leggi e ordinanze che interessano un nuovo settore della sicurezza sociale solo se un accordo interviene in questo senso tra gli Stati contraenti;
- b.
- a leggi e ordinanze che estendono gli ordinamenti esistenti a nuove categorie di persone solamente a condizione che non vi sia opposizione dello Stato contraente che ha modificato la sua legislazione notificata all’altro Stato contraente entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale degli atti suddetti.
Art. 3
(1) Salvo disposizioni contrarie, questa Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i diritti di quest’ultimi derivano dalla qualità di cittadino di colui che li fonda.
(2) La Convenzione si applica pure ai rifugiati conformemente alla Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19511 e del Protocollo relativo a tale Convenzione del 31 gennaio 19672, e agli apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19543, se risiedono nel territorio di uno Stato contraente. Essa si applica, alle stesse condizioni, anche ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i diritti di quest’ultimi derivano dalla qualità di rifugiati o apolidi di coloro che li fondano. Restano riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
Art. 4
(1) Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, i cittadini di uno Stato contraente come pure i membri delle loro famiglie e i loro superstiti, nella misura in cui i diritti di quest’ultimi derivano dalla qualità di cittadini di coloro che li fondano, sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini dell’altro Stato o dei membri delle loro famiglie e i loro superstiti.
(2) Il principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1 non è applicabile, per quanto concerne la legislazione svizzera relativa all’assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all’estero, all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano fuori del territorio degli Stati contraenti per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono rimunerati da questo datore di lavoro, alle rendite straordinarie e alle prestazioni assistenziali versate a cittadini svizzeri residenti all’estero.
(3) In deroga al principio della parità di trattamento citata nel paragrafo 1, le rendite dell’assicurazione rendite svizzera sono versate ai titolari di diritto israeliani solo se risiedono sul territorio di uno Stato contraente.
Titolo II Legislazione applicabile
Art. 5
Con riserva degli articoli 6 e 7, l’assoggettamento all’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 dipende dalla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio queste persone risiedono o esercitano un’attività lucrativa.
Art. 6
(1) I salariati di un’azienda con sede sul territorio di uno Stato contraente, inviati temporaneamente a scopo di lavoro nel territorio dell’altro Stato, rimangono sottoposti durante i primi 24 mesi alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’azienda. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre detto termine, l’assoggettamento alla legislazione del primo Stato contraente può essere mantenuto in via eccezionale per un periodo che le autorità competenti dei due Stati contraenti convengono di comune intesa. La domanda di proroga dell’assoggettamento dev’essere inoltrata prima della scadenza del primo periodo di 24 mesi.
(2) I salariati di una impresa di trasporti con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, che sono occupati sul territorio dei due Stati contraenti, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l’impresa come se fossero occupati in questo solo territorio.
(3) I salariati di un’azienda di trasporti aerei con sede sul territorio di uno Stato contraente, inviati nel territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’azienda.
Se sul territorio dell’altro Stato contraente l’azienda ha una succursale o una rappresentanza permanente, i dipendenti che vi lavorano soggiacciono alla legislazione dello Stato in cui essa si trova, eccetto quelli che sono inviati soltanto per un periodo limitato. In questo caso, l’azienda di trasporti aerei comunica all’ente competente dell’altro Stato contraente il nome delle persone inviate a titolo non permanente.
(4) I salariati di un servizio ufficiale trasferiti dal territorio di uno degli Stati contraenti nel territorio dell’altro Stato sono sottoposti alla legislazione dello Stato che li ha trasferiti.
(5) I cittadini svizzeri e israeliani che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.
(6) La presente Convenzione non deroga alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari concernenti le legislazioni enumerate nell’articolo 2 paragrafo 1.
(7) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 4 si applicano a tutti i salariati qualunque sia la loro nazionalità.
Art. 7
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 5 e 6.
Titolo III Disposizioni particolari
Capitolo 1 Applicazione della legislazione svizzera
Art. 8
(1) I cittadini israeliani che risiedono in Svizzera possono esigere i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, hanno pagato contributi all’assicurazione svizzera durante almeno un anno intero.
(2) Le mogli e le vedove che non esercitano un’attività lucrativa, come pure i figli minorenni di nazionalità israeliana, possono pretendere, finché sono domiciliati in Svizzera, i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, hanno dimorato in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno intero. I figli minorenni possono inoltre beneficiare di tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e se sono nati invalidi in Svizzera o vi hanno dimorato ininterrottamente dalla nascita.
(3) I cittadini israeliani residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera durante due mesi al massimo non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2.
Art. 9
(1) I cittadini israeliani e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione rendite svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; restano riservati i paragrafi 2 a 5.
(2) I cittadini israeliani che devono abbandonare la loro occupazione o la loro atti-vità in Svizzera a causa di malattia o infortunio, finché beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera e dimorano in Svizzera, sono considerati assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’inva-lidità svizzera per quanto concerne il riconoscimento del diritto alle prestazioni e sono sottoposti all’obbligo di pagare i contributi come persone senza attività lucrativa.
(3) Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al cinquanta per cento, nonché gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione rendite svizzera, sono concessi ai cittadini israeliani soltanto se mantengono il loro domicilio in Svizzera. Se un cittadino israeliano risiede fuori della Svizzera ed è titolare di una mezza rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, questa rendita gli è versata ulteriormente senza modifica anche se il grado d’invalidità. aumenta.
(4) A un cittadino israeliano o al suo superstite, che non risiede in Svizzera, cui spetta una rendita ordinaria parziale dell’assicurazione rendite svizzera, che ammonta al massimo a un decimo della rispettiva rendita ordinaria completa, è corrisposta solo una indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dell’evento assicurato secondo il diritto svizzero. Se un cittadino israeliano o il suo superstite, che ha ricevuto una tale rendita parziale, lascia definitivamente la Svizzera beneficia pure di una simile indennità corrispondente al valore attuale di questa rendita al momento della partenza.
Se l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore a un decimo, ma raggiunge al massimo un quinto della relativa rendita ordinaria completa, il cittadino israeliano o il suo superstite che non risiede in Svizzera o che ha lasciato definitivamente la Svizzera può scegliere tra il versamento della rendita o quello dell’indennità unica. Nel caso in cui l’assicurato risieda fuori della Svizzera, la scelta dev’essere fatta durante il corso della procedura di fissazione della rendita, e nel caso in cui egli ha già beneficiato di una rendita in Svizzera, al momento della partenza.
(5) Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, sia il beneficiario sia i suoi superstiti non possono più far valere diritto alcuno nei confronti di questa assicurazione in virtù dei contributi pagati fino allora.
Capitolo 2 Applicazione della legislazione israeliana
Art. 10
(1) I cittadini svizzeri residenti in Israele hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità israeliana se, immediatamente prima dell’insorgere dell’inva-lidità, hanno pagato contributi all’assicurazione israeliana ininterrottamente durante almeno un anno intero.
(2) Le mogli senza attività lucrativa e le vedove che hanno diritto alle rendite per vedove dell’assicurazione israeliana e non sono assicurate nell’assicurazione per l’invalidità israeliana, come pure i figli minorenni di nazionalità svizzera, possono esigere provvedimenti d’integrazione e prestazioni di servizio a favore dei parenti conformemente all’assicurazione per l’invalidità israeliana, nonché prestazioni secondo il capitolo Tre A della legge nazionale israeliana in materia d’assicurazione finché hanno il domicilio in Israele e a patto che, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, abbiano dimorato ininterrottamente in Israele durante almeno un anno. Anche ai figli minorenni spetta il diritto a tali prestazioni se sono domiciliati in Israele e se sono nati invalidi in Israele o vi hanno dimorato senza interruzione dalla nascita.
(3) I cittadini svizzeri residenti in Israele che lasciano Israele durante due mesi al massimo non interrompono la loro residenza in questo Paese ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Art. 11
(1) Per il riconoscimento del diritto a prestazioni dell’assicurazione rendite israe-liana si tiene conto, se necessario, dei periodi d’assicurazione svizzeri, nella misura in cui non si sovrappongono a periodi d’assicurazione israeliani e che quest’ultimi siano almeno della durata di un anno intero senza interruzione.
(2) L’importo della rendita dipende dal rapporto tra i periodi d’assicurazione assolti dall’avente diritto in Israele e la durata d’assicurazione necessaria all’acquisizione del diritto a una prestazione in Israele.
(3) Le persone citate nell’articolo 3, che possono esigere prestazioni pecuniarie dell’assicurazione rendite israeliana, ricevono queste prestazioni finché risiedono sul territorio di uno Stato contraente.
(4) Se un cittadino svizzero, beneficiario di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità israeliana a causa di un’invalidità parziale, risiede fuori d’Israele, questa rendita gli è versata ulteriormente senza modifica anche se il grado d’invalidità aumenta.
Titolo IV Disposizioni diverse
Art. 12
Le autorità competenti:
- a.
- concludono tutti gli accordi amministrativi necessari all’applicazione della presente Convenzione;
- b.
- si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni inerenti alle modifiche della loro legislazione;
- c.
- designano gli organismi di collegamento con lo scopo di facilitare i rapporti fra gli istituti dei due Stati contraenti;
- d.
- possono fissare di comune accordo disposizioni relative alla notifica di atti giudiziari.
Art. 13
(1) Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’appli-cazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito, eccettuati gli esami medici.
(2) Per la valutazione del grado d’invalidità, gli istituti di ciascuno Stato contraente possono tener conto delle informazioni e constatazioni mediche fornite dagli istituti dell’altro Stato. Essi conservano tuttavia il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di loro scelta.
Art. 14
(1) Il beneficio di esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e di tasse previste dalla legislazione di uno Stato contraente per gli atti o documenti da produrre per l’applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti e ai documenti corrispondenti da produrre per l’applicazione della legislazione dell’altro Stato.
(2) Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari agli atti e ai documenti da presentare per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 15
(1) Gli istituti, le autorità e i tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le richieste o altri documenti loro inviati perché redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente o in inglese.
(2) Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro mandatari nella loro lingua ufficiale o in inglese, sia direttamente, sia tramite gli enti di collegamento.
Art. 16
Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che devono essere presentati entro un ter-mine determinato a un’autorità amministrativa, a un tribunale o a un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno Stato contraente, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine a un’autorità, a un tribunale o a un istituto corrispondente dell’altro Stato. In tali casi, l’autorità, il tribunale o l’istituto in possesso del documento appone la data di ricezione e lo trasmette, direttamente o tramite gli enti di collegamento, all’autorità, al tribunale o all’istituto competente del primo Stato contraente.
Art. 17
(1) Gli istituti che secondo la presente Convenzione sono tenuti a fornire prestazioni soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.
(2) Nel caso in cui uno Stato contraente dovesse emettere disposizioni intese ad imporre restrizioni al commercio di valute, gli Stati contraenti prendono senza indugio provvedimenti destinati ad assicurare il versamento delle somme dovute da ambo le parti secondo le disposizioni della presente Convenzione.
(3) I cittadini svizzeri, residenti in Israele, hanno la possibilità illimitata di aderire all’assicurazione facoltativa conformemente alla legislazione svizzera, in modo particolare anche riguardo al versamento dei contributi a questa assicurazione nonché alla riscossione delle rendite che ne derivano.
Art. 18
(1) Se un ente di uno Stato contraente ha assegnato prestazioni pecuniarie indebite, l’importo relativo può essere trattenuto a favore di detto ente su una prestazione corrispondente secondo la legislazione dell’altro Stato contraente.
(2) Quando un ente di uno Stato contraente ha concesso un anticipo, tenuto conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell’altro Stato, l’importo pagato può essere trattenuto a favore di questo ente sul pagamento di arretrati.
(3) Se una persona ha diritto, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, a una prestazione pecuniaria per un periodo nel corso del quale ad essa o ai membri della sua famiglia sono state assegnate prestazioni da un ente assistenziale o da un’altra parte del secondo Stato contraente, questa prestazione pecuniaria dev’essere trattenuta, su richiesta e a favore dell’ente che ha diritto alla restituzione secondo la legislazione vigente per il primo Stato contraente, come se l’ente avesse sede sul territorio di questo Stato contraente.
Art. 19
(1) Se, a causa di un danno, una persona cui spettano prestazioni secondo la legislazione di uno Stato contraente ha diritto al risarcimento del danno nei confronti di un terzo, l’altro Stato contraente riconosce all’ente del primo Stato il trasferimento del diritto ad indennizzo conformemente alla legislazione che gli è applicabile.
(2) Se un diritto al risarcimento, riguardante prestazioni dello stesso genere per il medesimo evento dannoso, spetta sia a un istituto di uno Stato contraente sia all’istituto dell’altro Stato contraente, il terzo può estinguere con effetto liberatorio i diritti trasferiti ai due istituti effettuando il pagamento all’uno o all’altro istituto. Gli istituti hanno l’obbligo di procedere fra loro alla ripartizione degli importi ricuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di loro.
Art. 20
(1) Le difficoltà risultanti dall’applicazione della presente Convenzione sono regolate di comune intesa dalle autorità competenti degli Stati contraenti.
(2) Se non fosse possibile giungere in tal modo a una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale che dovrà statuire secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Gli Stati contraenti decretano di comune accordo la composizione e le regole di procedura di questo tribunale.
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 21
(1) La presente Convenzione è applicabile anche ai casi d’assicurazione insorti prima della sua entrata in vigore.
(2) La presente Convenzione non conferisce nessun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore.
(3) Per la determinazione di un diritto a prestazioni secondo questa Convenzione sono presi in considerazione anche i periodi assicurativi assolti prima della sua entrata in vigore.
(4) La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di una indennità globale o di un rimborso di contributi.
(5) I cittadini israeliani domiciliati in Israele che hanno raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della legislazione svizzera prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione e che non possono pretendere una rendita svizzera di vecchiaia fondandosi solo su questa Convenzione, hanno la facoltà di scegliere tra il versamento della rendita di vecchiaia e una indennità unica pari al valore attuale della rendita all’entrata in vigore della Convenzione.
Art. 22
I contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti svizzera, che sono stati rimborsati ai cittadini israeliani, non possono più essere nuovamente trasferiti all’assicurazione svizzera. Da questi contributi non si può trarre nessun diritto nei confronti dell’assicurazione rendite svizzera.
Art. 23
(1) Decisioni amministrative o giudiziarie anteriori non ostacolano l’applicazione della Convenzione.
(2) I diritti di persone la cui rendita è stata riesaminata prima dell’entrata in vigore della Convenzione, sono di nuovo verificati su richiesta fondandosi sulle disposizioni di questa Convenzione. La nuova revisione può aver luogo anche d’ufficio. Se dalla nuova verifica non risulta nessun diritto a una rendita o se appare solo un diritto a una rendita inferiore a quella versata prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, la rendita continua ad essere erogata nella stessa entità come in precedenza.
Art. 24
I termini di prescrizione e di perenzione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti cominciano a decorrere, per tutti i diritti che derivano dalla presente Convenzione, al più presto alla sua entrata in vigore. In ogni caso, decorrono durante due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione; restano riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
Art. 25
(1) La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Berna.
(2) Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese susseguente a quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.
Art. 26
(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può disdire per iscritto la presente Convenzione utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di almeno un anno.
(2) In caso di disdetta della Convenzione, ogni diritto acquisito o in corso d’acqui-sizione in virtù delle sue disposizioni sarà regolato mediante accordo.
In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione apponendovi il loro sigillo.
Fatto in due versioni originali, una in lingua tedesca e l’altra in lingua ebraica, le due versioni facenti parimenti fede.
Berna, 23 marzo 1984 | Gerusalemme, 23 marzo 1984 |
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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Il plenipotenziario | Berna, 23 marzo 1984 |
della Confederazione Svizzera | |
Al plenipotenziario | |
dello Stato d’Israele | |
Signor Daniel Azriel | |
Direttore generale | |
dell’Istituto israeliano | |
di sicurezza sociale |
Egregio signor Direttore generale,
In occasione della firma in data odierna della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele, ho l’onore di renderle noto che il tenore dell’articolo 1 lettera a ultima parte della frase della suddetta Convenzione non pregiudica l’attitudine del Consiglio federale riguardo alla tematica di questa disposizione.
Mi permetto di portare a sua conoscenza che da parte svizzera questa lettera sarà pubblicata con la Convenzione.
Voglia gradire, signor Direttore generale, l’espressione della massima considerazione.
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1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 Art. 1 cpv 1 del DF del 5 giugno 1985 (RU 1985 1350)
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021