0.672.937.21
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Conchiusa il 16 giugno 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 13 marzo 19842
Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 gennaio 1985
Entrata in vigore il 21 febbraio 1985
(Stato 17 gennaio 2013)
Capitolo I Campo d’applicazione della convenzione
Art. 1 Persone
La presente convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sugli incrementi patrimoniali.
3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare:
- a)
- per quanto riguarda la Repubblica Ellenica:
- i)
- l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
- ii)
- l’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
- iii)
- il contributo al fondo di assicurazione agricola, calcolato in base all’imposta sul reddito, e
- iv)
- il contributo agli stabilimenti di approvvigionamento idrico e di drenaggio, calcolato in base al reddito lordo dei fabbricati;
- b)
- per quanto riguarda la Svizzera: le imposte sul reddito federali, cantonali e comunali (reddito totale, del lavoro, della sostanza, utili d’esercizio ed altri redditi).
4. La convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che fossero istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Alla fine di ogni anno, le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modificazioni delle loro legislazioni fiscali.
5. La convenzione non sì applica all’imposta federale preventiva riscossa in Svizzera alla fonte sulle vincite delle lotterie.
Capitolo II Definizioni
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contenuto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- la locuzione «Repubblica Ellenica» designa il territorio della Repubblica Ellenica nonché quella parte di fondale e di sottosuolo del Mediterraneo su cui la Repubblica Ellenica esercita il diritto di sovranità in concordanza con il diritto internazionale;
- b)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c)
- il termine «persone» designa le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- d)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- e)
- le locuzioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- f)
- la locuzione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato con un aeromobile esercitato da un’impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, o con una nave immatricolata in uno Stato contraente od ivi provvista di documenti, eccetto che la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra punti situati nell’altro Stato contraente;
- g)
- la locuzione «autorità competente» designa:
- i)
- per quanto riguarda la Repubblica ellenica: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- ii)
- per quanto riguarda la Svizzera: il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le locuzioni non definite hanno il significato loro attribuito dal diritto di questo Stato relativo alle imposte oggetto della convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente convenzione, la locuzione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale locuzione non include le persone imponibili in questo Stato soltanto per i redditi ottenuti da fonti qui situate. Essa include una società di persone costituita od organizzata secondo il diritto di uno Stato contraente.
2. La situazione della persona fisica che, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, è residente di entrambi gli Stati contraenti, è determinata nel seguente modo:
- a)
- tale persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato con il quale ha più strette relazioni personali ed economiche (centro degli interessi vitali);
- b)
- se non si può determinare lo Stato nel quale ha il centro dei suoi interessi vitali, o se non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente;
- c)
- se dimora abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d)
- se ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. La persona non fisica che, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, è residente di entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato di sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente convenzione, la locuzione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. La locuzione «stabile organizzazione» include in particolare:
- a)
- una sede di direzione;
- b)
- una succursale;
- c)
- un ufficio;
- d)
- un’officina;
- e)
- un laboratorio;
- f)
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se rimane in esercizio per più di nove mesi.
4. L’impresa che in uno Stato contraente usa per più di sei mesi importanti attrezzature per la ricerca di risorse naturali è considerata avente «stabile organizzazione» in questo Stato ed esercitante un’attività per mezzo di essa.
5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a)
- si fa uso di un’istallazione ai soli fini di immagazzinamento, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- b)
- merci appartenenti all’impresa sono depositate ai soli fini di immagazzinamento, di esposizione o di consegna;
- c)
- merci appartenenti all’impresa sono depositate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- d)
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- e)
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- f)
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 8 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività esercitate in suo nome da questa persona, a meno ch’esse non si restringano a quelle menzionate al paragrafo 4 e, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permettano di considerare tale sede una stabile organizzazione giusta le disposizioni di detto paragrafo.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero vi esercita la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
8. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto ch’essa vi esercita la sua attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di qualsiasi altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito ordinario della loro attività.
Capitolo III Imposizione dei redditi
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole, e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
2. La locuzione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Essa include in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dallo sfruttamento diretto, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Nel qual caso, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a tale stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili ch’essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta con attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa madre.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono deducibili le spese sostenute per gli scopi da essa perseguiti, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato di sede, sia altrove.
4. Qualora uno Stato contraente soglia determinare gli utili di una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le sue diverse parti, la disposizione del paragrafo 2 non gli impedisce di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere atto a fornire risultati conformi ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Non si possono attribuire utili ad una stabile organizzazione per il solo fatto di aver acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, sempre che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni del presente articolo non tangono quelle dei suddetti articoli.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave è immatricolata o è stata provvista di documenti.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio di una nave in traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
3. Gli utili di un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente proveniente dall’esercizio di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a una comunità d’esercizio o a un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
Qualora:
- a)
- un’impresa di uno Stato contraente partecipi, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- b)
- le medesime persone partecipino, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e se, in entrambi i casi, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che un’impresa avrebbe potuto realizzare in mancanza di queste condizioni possono essere inclusi negli utili dell’impresa e corrispondentemente imposti.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2.1 Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
- a)
- 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b)
- il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3.2 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è:
- a)
- questo altro Stato contraente, o una sua suddivisione politica o un suo ente locale;
- b)
- una cassa pensioni o un’istituzione di previdenza.
4.3 Giusta il presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi di azioni, azioni o buoni di godimento, partecipazioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni giusta la legislazione fiscale dello Stato in cui risiede la società distributrice.
5.4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che versa i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un’attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, la partecipazione generatrice dei dividendi appartenga effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo le circostanze.
6.5 Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, questi non può assoggettare ad imposta i dividendi versati dalla società, a meno che tali dividendi siano versati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi appartenga effettivamente a una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in questo Stato, né prelevare alcuna imposta sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti provengono in tutto o in parte da questo altro Stato.
1 Nuovo testo giusta l’art. I del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
2 Introdotto dall’art. I del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
3 Originario par. 3.
4 Originario par. 4.
5 Originario par. 5.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
2.1 Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 7 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.
3. Giusta il presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, provvisti o no di garanzia ipotecaria o di diritti di partecipazione agli utili del debitore, segnatamente i redditi di prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i rispettivi premi e remunerazioni, nonché, qualsiasi provento assimilabile ai redditi del capitale prestato, giusta la legislazione fiscale dello Stato di provenienza di detti redditi, fatti salvi i redditi di cui all’articolo 10. Giusta il presente articolo non è considerato interesse il sovrapprezzo per pagamenti dilazionati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un’attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, ed il credito produttore degli interessi appartenga effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo le circostanze.
5. Se il debitore è uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente, gli interessi si considerano provenienti da questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso o no residente di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa all’origine del debito sul quale sono pagati gli interessi e questi interessi sono a carico della stabile organizzazione o sede fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di loro e terzi, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito cui si riferiscono, eccede quello che sarebbe stato altrimenti convenuto tra debitore e beneficiario effettivo, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale caso, l’eccedenza è imponibile giusta il diritto di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
1 Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
Art. 12 Diritti di licenza
1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Questi diritti sono altresì imponibili nello Stato contraente da cui provengono, giusta la legislazione di questo Stato; tuttavia, se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l’imposta non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei medesimi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.
3. Giusta il presente articolo, la locuzione «diritti di licenza» designa gli indennizzi di qualsiasi natura versati per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un’attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza appartenga effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo le circostanze.
5. Se il debitore è uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un suo residente, i diritti di licenza si considerano provenienti da questo Stato. Tuttavia, quando il debitore di questi diritti, sia esso o no residente di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa dalla quale ha origine l’obbligo di versare questi diritti e che ne assume gli oneri, i diritti si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di loro e terzi, l’ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione cui si riferiscono, eccede quello che sarebbe stato altrimenti convenuto tra debitore e beneficiario effettivo le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale caso, l’eccedenza è imponibile giusta il diritto di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
Art. 13 Utili provenienti dall’alienazione di beni
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Gli utili provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una sede fissa che serve al residente di uno Stato contraente per l’esercizio nell’altro Stato contraente di un’attività indipendente, inclusi gli utili provenienti dall’alienazione della stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o della sede fissa, sono imponibili in questo medesimo Stato.
3. Gli utili provenienti dall’alienazione di navi o aeromobili in esercizio nel traffico internazionale, come pure di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente cui, giusta le disposizioni dell’articolo 8, spetta l’imposizione degli utili provenienti dall’esercizio di tali navi o aeromobili.
4.1 Gli utili provenienti dall’alienazione di azioni o di altre quote sociali di una società che derivano, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato contraente.
5.2 Gli utili provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
1 Nuovo testo giusta l’art. III del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
2 Introdotto dall’art. III del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
Art. 14 Attività indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in questo Stato, sempre che questo residente non faccia abitualmente uso nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Nel qual caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile alla sede fissa.
2. La locuzione «libera professione» designa in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Attività dipendenti
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, sempre che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Nel qual caso, le rimunerazioni percepite sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a)
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
- b)
- le rimunerazioni sono pagate da o in nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
- c)
- l’onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente cui, giusta le disposizioni dell’articolo 8, spetta l’imposizione degli utili provenienti dall’esercizio di queste navi o aeromobili.
Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un’attività personale svolta nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, artista di teatro, cinema, radio o televisione, musicista o sportivo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, attribuiti ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, sono imponibili nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono svolte.
Art. 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, versate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore, sono imponibili soltanto in tale Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- 1.
- a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- b)
- Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato e:
- i)
- ha la cittadinanza di tale Stato o
- ii)
- non è divenuta residente di tale Stato unicamente al fine di rendere i servizi in questione.
- 2.
- a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelievo su fondi da essi costituiti, a una persona fisica per servizi resi a questo Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
- b)
- Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne possiede la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni versate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di continuare gli studi o la formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi del reddito di un residente di uno Stato contraente, indipendentemente dalla loro origine, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi non provenienti da beni immobili di cui all’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di questi redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia un’attività indipendente mediante una sede fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttore dei redditi appartiene effettivamente a questa stabile organizzazione o sede. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, secondo le circostanze.
Capitolo IV Metodi per eliminare la doppia imposizione
Art. 22
1. Qualora un residente di Grecia percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Grecia accorda, sull’imposta da essa percepita sul reddito di questo residente, uno sgravio pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera. Questo sgravio non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta greca sul reddito, calcolata prima dello sgravio, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualora un residente di Svizzera percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Grecia, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma può, nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del reddito di questo residente, applicare la stessa aliquota che applicherebbe in mancanza di esenzione. Tuttavia, per gli utili menzionati al paragrafo 4 dell’articolo 13 questa esenzione viene concessa solo se viene provata la loro imposizione in Grecia.1
3. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o emolumenti che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Grecia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
- a)
- computo dell’imposta pagata in Grecia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetta persona; l’ammontare computato non può eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imposto in Grecia; oppure
- b)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera calcolata secondo norme prestabilite che tengano conto dei principi generali di sgravio di cui al capoverso a) qui sopra; oppure
- c)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, interessi o emolumenti in questione, ma almeno deduzione dell’imposta pagata in Grecia dall’ammontare lordo dei dividendi, interessi o emolumenti.
La Svizzera determina il tipo di sgravio e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare, le doppie imposizioni.
4. 2
1 Secondo per. introdotto dall’art. IV del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
2 Abrogato dall’art. IV del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, con effetto dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
Capitolo V Disposizioni speciali
Art. 23 Parità di trattamento
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo da essa derivante, diversa o più onerosa di quelle cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica anche alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Il termine «cittadino» designa:
- a)
- ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b)
- ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente al diritto in vigore in uno Stato contraente.
3. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo ultimo Stato meno favorevole dell’imposizione delle imprese dello stesso Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata come obbligo per uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’ altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta accordate ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.
4. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 11 paragrafo 6 o 12 paragrafo 6, gli interessi, emolumenti ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura residenti del primo Stato.
6. Nonostante le disposizioni dell’articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. Se ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente convenzione, una persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 23 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notificazione del provvedimento che comporta un’imposizione non conforme alla convenzione.
2. L’autorità competente, se ritiene fondato il reclamo e non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, cerca di comporre il caso in via amichevole con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti cercano in via amichevole di risolvere le difficoltà o chiarire i dubbi che sorgono dall’interpretazione o dall’applicazione della convenzione. Possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.
4. Ai fini di giungere a un accordo giusta i paragrafi precedenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
5.1 Se:
- a)
- una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
- b)
- le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente;
le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.
Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il presente paragrafo le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 25 della Convenzione.
1 Introdotto dall’art. V del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
Art. 251Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
- a)
- eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- b)
- di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
- c)
- di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
1 Nuovo testo giusta l’art. VI del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).
Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari
1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica membro di una missione diplomatica, d’un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che:
- a)
- conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato;
- b)
- abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo dei residenti di questo Stato.
3. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non siano trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 27 Entrata in vigore
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati ad Atene appena possibile.
2. La convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:
- a)
- in Grecia: ai redditi percepiti il o dal 1° gennaio 1983;
- b)
- in Svizzera: per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 1983 o in seguito.
3. L’accordo del 12 giugno 19621 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Grecia per evitare la doppia imposizione dei redditi dell’esercizio di navi e aeromobili è abrogato con l’entrata in vigore della presente convenzione.
1 [RU 1963 1098]
Art. 28 Denunzia
La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denunzia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunziare la convenzione per via diplomatica con preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la convenzione cesserà d’essere applicabile:
- a)
- in Grecia: ai redditi percepiti il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denunzia;
- b)
- in Svizzera: per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della denunzia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Berna, il 16 giugno 1983, in 6 esemplari in lingua tedesca, greca ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di dubbio, fa stato il testo inglese.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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Protocollo3
Il Consiglio federale svizzero ed Il Governo della Repubblica Ellenica,
nel firmare la convenzione stipulata tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposta sul reddito, hanno convenuto le disposizioni seguenti formanti parte integrante della convenzione.
- 1. a)
- Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende una cassa pensioni o un’istituzione di previdenza riconosciute residenti in questo Stato contraente nonché lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o un suo ente locale.
- b) Resta inteso che sono considerate come casse pensioni o istituzioni di previdenza riconosciute da uno Stato contraente, qualsiasi cassa pensioni o istituzione di previdenza riconosciuta e controllata conformemente alle disposizioni statutarie di questo Stato, generalmente esente da imposta sul reddito e principalmente gestita per amministrare o accordare pensioni o rendite, oppure per ottenere redditi per conto di una di queste istituzioni.
2. Ad articolo 12 Paragrafo 3
Le rimunerazioni ricevute da una persona per studi specifici o analisi di natura scientifica, geologica o tecnica, per servizi specifici di ingegneria o per servizi di consulenza o vigilanza non sono considerate rimunerazioni per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche, sempre che detta persona agisca nell’ambito della sua normale attività. In tal caso si applicano, secondo le circostanze, le disposizioni degli articoli 7 o 14.
3. Resta inteso che il termine «pensioni» utilizzato agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie
4. Ad articolo 25:
- a)
- Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale nazionale prima di presentare la richiesta di informazioni.
- b)
- Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all’articolo 25 non comprende la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).
- c)
- Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25 della Convenzione:
- (i)
- il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);
- (ii)
- il periodo oggetto della domanda;
- (iii)
- una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
- (iv)
- lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
- (v)
- il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
- d)
- Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
- e)
- Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuenti. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
Fatto a Berna, il 16 giugno 1983, in 6 esemplari in lingua tedesca, greca ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di dubbio, fa stato il testo inglese.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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Articolo VIII del Protocollo del 4 novembre 20104
Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro Stato per via diplomatica l’adempimento delle procedure richieste dalla sua legislazione interna per l’entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore quando è stata ricevuta l’ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano:
- a)
- per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo; e
- b)
- per quanto concerne tutte le altre imposte, per gli anni di tassazione che cominciano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
- c)
- per quanto concerne le richieste di informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo o dopo tale data, alle informazioni concernenti i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del Protocollo o dopo tale data;
- d)
- per quanto concerne l’articolo V del presente Protocollo, alle procedure in corso presso le competenti autorità, alla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo e alle procedure avviate dopo tale data.
Traduzione5
Protocollo aggiuntivo6 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica relativo al Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo, firmato a Berna il 4 novembre 2010
Concluso il 2 agosto 2012
Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 20117 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 2013
Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica Ellenica
desiderosi di concludere un Protocollo aggiuntivo concernente il Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo8, firmato a Berna il 4 novembre 2010 (di seguito «il Protocollo»),
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
In riferimento all’articolo VI del Protocollo, resta inteso che l’espressione «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
Art. II
In rifermento all’articolo VII numero 3 del Protocollo, resta inteso che è possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa:
- a)
- se, conformemente al sottoparagrafo (i) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, lo Stato richiedente identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
- b)
- se, conformemente al sottoparagrafo (v) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, lo Stato richiedente indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi sia motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
Art. III
Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore alla ricezione dell’ultima notificazione con cui le Parti si notificano l’adempimento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Esso è applicabile con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
Fatto in due esemplari ad Atene, il 2 agosto 2012, in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione tra il testo francese e greco, farà stato il testo inglese.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 RU 1985 2083 Aggiornato dal’art. VII del Prot. del 4 nov. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 27 dic. 2011 (RU 2012 637 635; FF 2011 575).4RU 2012 637 635; FF 2011 5755 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.6RU 2012 537; FF 2011 5757RU 2012 6358RU 2012 637
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021