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RS 822.311 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sul lavoro a domicilio (OLLD)

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822.311

Ordinanza sul lavoro a domicilio

(OLLD)

del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7, 9 e 20 della legge federale del 20 marzo 19811 sul lavoro a domicilio (detta qui di seguito «legge»)

ordina:

  Sezione 1: Campo d’applicazione

  Art. 1

1 Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 della legge, sono considerati datori di lavoro pubblici segnatamente le amministrazioni pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure le collettività di diritto pubblico.

2 Conformemente all’articolo 1 capoverso 4 della legge, è considerato lavoro artigianale o industriale eseguito a mano o a macchina ogni operazione intesa a produrre, trasformare, trattare, imballare, riempire o cernere beni.


  Sezione 2: Diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio

  Art. 2 Notifica delle condizioni di lavoro

1 Il datore di lavoro deve notificare per scritto al lavoratore le condizioni di lavoro generalmente applicabili come le tariffe, i regolamenti di lavoro o i contratti collettivi. Ogni accordo concernente il lavoratore, in particolare il salario e il rimborso delle spese, dev’essergli confermato per scritto.

2 Le istruzioni per l’esecuzione dell’ordinazione sono comunicate mediante le bollette d’accompagnamento e se necessario completate da campioni, schizzi, disegni o da una descrizione del lavoro. La bolletta d’accompagnamento può essere sostituita con il libro di lavoro.

  Art. 3 Maggiori o minori costi

1 Sono considerati maggiori costi (art. 4 cpv. 1 della legge) segnatamente:

a.
le spese che deve sostenere il datore di lavoro per il trasporto degli strumenti di lavoro, dei materiali e dei lavori eseguiti, come pure quelle che gli incombono per istruire e consigliare il lavoratore a domicilio, nella misura in cui tali spese superino quelle risultanti da lavori analoghi o comparabili eseguiti nell’azienda;
b.
le spese che deve sostenere il lavoratore a domicilio per il posto di lavoro, nella misura in cui non si tratti di spese rimborsabili dal datore di lavoro giusta l’articolo 5 capoverso 1 della legge.

2 Sono segnatamente considerati minori costi (art. 4 cpv. 1 della legge) i risparmi di spese del datore di lavoro per il locale e il posto di lavoro.

3 Non sono considerati maggiori o minori costi quelli che risultano da obblighi imperativi derivanti dalla legge o da un contratto collettivo.

4 Conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della legge, dei maggiori o minori costi è tenuto conto soltanto se sono giustificati in modo plausibile.

  Art. 4 Tempo prestabilito

1 Per fissare il tempo prestabilito (art. 4 cpv. 2 della legge), è determinante il tempo medio, calcolato o valutato, necessario per l’esecuzione di lavori analoghi o comparabili nell’azienda. In mancanza dei documenti corrispondenti, il datore di lavoro deve calcolare il tempo occorrente, salvo che esso non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio. Con il consenso del lavoratore, possono essere effettuati cronometraggi e studi del lavoro anche nel suo posto di lavoro.

2 Il datore di lavoro comunica per scritto al lavoratore a domicilio come ha calcolato il tempo prestabilito.

  Art. 5 Conteggio

Il conteggio (art. 4 cpv. 3 della legge) deve comprendere le seguenti indicazioni:

a.
il nome, cognome e indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio;
b.
il numero AVS del lavoratore a domicilio;
c.
il periodo di paga e la data del versamento del salario;
d.
la quantità e il tipo di lavoro fornito come pure il materiale eventualmente reso;
e.
l’unità base di calcolo del salario se il lavoro è pagato al pezzo, a cottimo o in altri modi analoghi, il numero di ore conteggiate e il salario orario se il lavoro è pagato a ore;
f.
eventuali premi;
g.
il salario delle vacanze e il numero di giorni di vacanze e di giorni festivi rimunerati;
h.
gli assegni familiari e per i figli e altre indennità;
i.
il rimborso delle spese secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge;
k.
gli anticipi e le trattenute sul salario, i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, assicurazione contro la disoccupazione, le malattie e gli infortuni, previdenza professionale).
  Art. 6 Spese

1 Sono segnatamente considerate spese (art. 5 cpv. 1 della legge) i costi degli strumenti e dei materiali che il lavoratore acquista nell’interesse del datore di lavoro, eccettuati gli strumenti che sono già in possesso del lavoratore.

2 Sono considerate spese anche quelle di manutenzione degli strumenti e dei materiali utilizzati nel lavoro a domicilio.

  Art. 7 Limiti di tempo per l’assegnazione di lavoro a domicilio

Il lavoro a domicilio non può essere assegnato o fatto consegnare prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

  Art. 8 Protezione della vita e della salute

Il datore di lavoro è tenuto ad avvertire il lavoratore riguardo alle prescrizioni di sicurezza vigenti per l’utilizzazione degli strumenti di lavoro e del materiale. Le corrispondenti prescrizioni di sicurezza devono essere comunicate al lavoratore il più tardi alla consegna degli strumenti e del materiale.

  Art. 9 Lavori pericolosi

1 Per la protezione del lavoratore e dell’ambiente nel posto di lavoro, non possono essere eseguiti a domicilio i seguenti lavori:

a.
la manipolazione di macchine, istallazioni, istrumenti e utensili, nonché l’uso di materiali, se l’esperienza dimostra che presentano un rischio considerevole d’infortuni o di danni alla salute;
b.
la produzione, la lavorazione, l’imballaggio di oggetti contenenti materie esplosive o infiammabili;
c.
la produzione, la lavorazione e l’utilizzazione di materie facilmente infiammabili; tuttavia è permessa la verniciatura, le iscrizioni e l’imballaggio, se tali operazioni non presentano un pericolo considerevole d’incendio o d’esplosione;
d.
lavori che comportano un considerevole pericolo di avvelenamento o di radiazione ionizzante;
e.
la cernita, la trasformazione e il rammendo di biancheria, abiti e sacchi non lavati o puliti;
f.
la cernita e la lavorazione di cascami di articoli tessili, non lavati o puliti;
g.
i lavori con cannelli saldatori e da taglio;
h.
i lavori che espongono a forti scotimenti o a rumori intensi;
i.
i lavori che espongono a freddo o caldo intensi;
k.
i lavori che consistono nel sollevare, portare e spostare carichi pesanti.

2 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)1, udita l’autorità esecutiva, può autorizzare deroghe in casi particolari. Le deroghe devono essere vincolate a condizioni speciali per proteggere il lavoratore a domicilio e, se necessario, l’ambiente del posto di lavoro.


1 Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 12 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione

1 Il datore di lavoro deve farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro del Cantone di domicilio o di sede della sua azienda al più tardi al momento della prima assegnazione di lavoro a domicilio. L’autorità d’esecuzione gli consegna un attestato che certifica la sua iscrizione nel registro e che il datore di lavoro deve conservare e presentare su domanda delle autorità d’esecuzione e di sorveglianza.

2 Il datore di lavoro deve trasmettere ogni anno alle autorità d’esecuzione, su domanda, una copia dell’elenco dei lavori a domicilio contenente le indicazioni seguenti:

a.
il nome, cognome, l’indirizzo e la data di nascita del lavoratore a domicilio;
b.
la professione e l’attività del lavoratore a domicilio;
c.
la data della prima consegna di lavoro a domicilio.

  Sezione 3: Disposizioni esecutive

  Art. 11 Cantoni

1 I Cantoni comunicano alla SECO le autorità d’esecuzione designate secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge, come anche l’autorità cantonale di ricorso.

2 Le autorità cantonali d’esecuzione devono prendere i provvedimenti esecutivi necessari. In particolare esse devono accertare che siano rispettate le disposizioni della legge e dell’ordinanza, eseguendo controlli per prove a caso presso i datori di lavoro e, se il provvedimento è giustificato, nei locali dei lavoratori a domicilio; esse consigliano i datori di lavoro e i lavoratori a domicilio in merito all’applicazione della legge e provvedono affinché il registro dei datori di lavoro sia sempre tenuto a giorno. Possono riscuotere tasse per le deroghe concesse in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge.1

3 Il rapporto annuale previsto dall’articolo 15 capoverso 4 della legge deve essere presentato alla SECO al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno civile. Esso deve parimente informare sulle decisioni prese in virtù dell’articolo 2 della legge e concernenti l’applicabilità di questa nei casi dubbi, come anche sulle autorizzazioni di deroghe ai limiti di tempo, fissati nell’articolo 7 della presente ordinanza, per assegnare e farsi consegnare lavoro a domicilio.


1 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. 14 dell’all. dell’O del 30 gen. 1991 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

  Art. 12 Confederazione

1 La SECO, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un’esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.1

2 In particolare, svolge controlli mediante campionatura.2

3 Consiglia i Cantoni e le aziende della Confederazione sull’applicazione della legge e della presente ordinanza ed esamina se i provvedimenti presi dalle autorità cantonali d’esecuzione e dalle aziende della Confederazione che assegnano lavoro a domicilio siano conformi alle prescrizioni corrispondenti.


1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).
2 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

  Art. 131

1 Abrogato dal n. II 7 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).


  Sezione 4: Disposizioni finali

  Art. 14 Abrogazione e modifica

1 L’ordinanza del 9 gennaio 19701 concernente l’esecuzione della legge federale sul lavoro a domicilio è abrogata.

2 Il regolamento d’esecuzione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio, del 28 giugno 19492, è modificato come segue:

Titolo

...

Art. 1 cpv. 1

...


1 [RU 1970 75]
2 RS 822.321. Le modifica qui appresso sono inserite nel R menzionato.

  Art. 15 Disposizione transitoria

I membri della commissione federale del lavoro a domicilio restano in funzione sino alla fine del periodo amministrativo.

  Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1983.


RU 1983 114


1 RS 822.31


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OLLD
Decisione 20 dicembre 1982
Entrata in vigore 1 aprile 1983
Fonte RU 1983 114
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.01.2008 PDF DOC
non più in vigore 01.06.2002 PDF DOC
non più in vigore 01.07.1999
non più in vigore 01.08.1998
non più in vigore 01.02.1996
non più in vigore 01.02.1991
non più in vigore 01.04.1983

Revisioni

01.04.1983
Ordinanza del 20 dicembre 1982 sul lavoro a domicilio (OLLD)
 
01.02.1970 - 01.04.1983
Ordinanza del 9 gennaio 1970 d’esecuzione della legge federale sul lavoro a domicilio
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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