[425.15]
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato
del 4 ottobre 1982 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 6 ottobre 19781 sull’Istituto svizzero di diritto comparato,
ordina:
Art. 11Principio
1 L’Istituto svizzero di diritto comparato (detto qui di seguito «l’Istituto») riscuote, per le sue prestazioni di servizi, degli emolumenti calcolati in base al tempo necessario per il lavoro e all’interesse che la prestazione presenta per il mandante.
2 L’Istituto può riscuotere supplementi che raggiungono il 50 per cento dell’emolumento di base per servizi resi, su richiesta, d’urgenza o al di fuori degli orari di lavoro normali.
3 Se l’emolumento per la prestazione è dovuto da più persone, esse ne rispondono in solido.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
Art. 21Pareri giuridici
1 Per le consulenze e i pareri giuridici dati dai membri della direzione o dai collaboratori scientifici dell’Istituto, l’emolumento è da 150 a 400 franchi l’ora.
2 Qualora l’interesse d’ordine finanziario superi i 250 000 franchi, le tariffe possono essere adeguatamente aumentate fino al massimo a 700 franchi l’ora.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).
Art. 31Informazioni bibliografiche
Per più ampie informazioni bibliografiche date per iscritto dalla biblioteca, l’emolumento è da 100 a 200 franchi l’ora, secondo la difficoltà delle ricerche.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).
Art. 41Altri lavori
Se l’utente delle installazioni dell’Istituto ricorre all’aiuto di un collaboratore di quest’ultimo, è riscosso un emolumento da 100 a 200 franchi l’ora.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).
Art. 51Spese
1 Per spese si intendono i costi aggiuntivi che devono essere sostenuti per le singole prestazioni, in particolare:
- a.
- i costi relativi a lavori che l’Istituto commissiona a terzi e i costi per l’utilizzazione di fonti esterne d’informazione (biblioteche, banche dati, ecc.);
- b.2
- le spese per le spedizioni e per le telecomunicazioni;
- c.
- le spese per fotocopiatura;
- d.
- le spese di viaggio e di trasporto.
2 Le spese sono fatturate separatamente, a prezzo di costo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).
Art. 6 Servizi resi alle autorità
1 I servizi resi dall’Istituto alle autorità federali sono posti a carico delle stesse secondo i principi applicabili al computo delle prestazioni tra unità amministrative della Confederazione.1
2 Se i pareri giuridici e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono destinati ad autorità cantonali, le tariffe applicabili vengono dimezzate.
3 I servizi resi ad autorità federali o cantonali, in connessione con un procedimento amministrativo o giudiziario, sono fatturati a tariffa completa se le relative spese vanno a carico delle parti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5703).
Art. 6a1Preventivo
Su richiesta, l’Istituto informa anticipatamente l’interessato sui possibili emolumenti e disborsi a suo carico.
1 Introdotto dal n.I dell’O del 3 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1713).
Art. 7 Anticipi
L’Istituto può esigere un adeguato anticipo sulle spese o una cauzione.
Art. 81Riduzione degli emolumenti
Qualora il debitore si trovi nell’indigenza o per altri giustificati motivi, l’Istituto può ridurre gli emolumenti o, in caso eccezionale, rinunciare alla loro riscossione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
Art. 8a1Decisione che fissa gli emolumenti e ricorsi
1 L’Istituto fissa l’emolumento subito dopo aver reso il servizio.
2 Contro la decisione che fissa l’emolumento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Comitato dell’Istituto svizzero di diritto comparato. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 ott. 1988 (RU 1988 1713). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
Art. 8b1Esigibilità
1 L’emolumento è esigibile:
- a.
- dal momento della comunicazione al debitore;
- b.
- in caso di impugnazione, dal momento in cui la decisione sul ricorso è passata in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dal rilascio della fattura.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
Art. 91Prescrizione
1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso all’esazione dell’emolumento presso il debitore.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1982.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021