• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 425.15 Ordinanza del 4 ottobre 1982 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 4 Scuola – Scienza – Cultura
  6. 42 Scienza e ricerca
  7. 425.15 Ordinanza del 4 ottobre 1982 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

[425.15]

Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato

del 4 ottobre 1982 (Stato 1° gennaio 2007)


Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 della legge federale del 6 ottobre 19781 sull’Istituto svizzero di diritto comparato,

ordina:

  Art. 11Principio

1 L’Istituto svizzero di diritto comparato (detto qui di seguito «l’Istituto») riscuote, per le sue prestazioni di servizi, degli emolumenti calcolati in base al tempo necessario per il lavoro e all’interesse che la prestazione presenta per il mandante.

2 L’Istituto può riscuotere supplementi che raggiungono il 50 per cento dell’emolumento di base per servizi resi, su richiesta, d’urgenza o al di fuori degli orari di lavoro normali.

3 Se l’emolumento per la prestazione è dovuto da più persone, esse ne rispondono in solido.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).

  Art. 21Pareri giuridici

1 Per le consulenze e i pareri giuridici dati dai membri della direzione o dai collaboratori scientifici dell’Istituto, l’emolumento è da 150 a 400 franchi l’ora.

2 Qualora l’interesse d’ordine finanziario superi i 250 000 franchi, le tariffe possono essere adeguatamente aumentate fino al massimo a 700 franchi l’ora.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).

  Art. 31Informazioni bibliografiche

Per più ampie informazioni bibliografiche date per iscritto dalla biblioteca, l’emolumento è da 100 a 200 franchi l’ora, secondo la difficoltà delle ricerche.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).

  Art. 41Altri lavori

Se l’utente delle installazioni dell’Istituto ricorre all’aiuto di un collaboratore di quest’ultimo, è riscosso un emolumento da 100 a 200 franchi l’ora.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).

  Art. 51Spese

1 Per spese si intendono i costi aggiuntivi che devono essere sostenuti per le singole prestazioni, in particolare:

a.
i costi relativi a lavori che l’Istituto commissiona a terzi e i costi per l’utilizzazione di fonti esterne d’informazione (biblioteche, banche dati, ecc.);
b.2
le spese per le spedizioni e per le telecomunicazioni;
c.
le spese per fotocopiatura;
d.
le spese di viaggio e di trasporto.

2 Le spese sono fatturate separatamente, a prezzo di costo.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3869).

  Art. 6 Servizi resi alle autorità

1 I servizi resi dall’Istituto alle autorità federali sono posti a carico delle stesse secondo i principi applicabili al computo delle prestazioni tra unità amministrative della Confederazione.1

2 Se i pareri giuridici e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono destinati ad autorità cantonali, le tariffe applicabili vengono dimezzate.

3 I servizi resi ad autorità federali o cantonali, in connessione con un procedimento amministrativo o giudiziario, sono fatturati a tariffa completa se le relative spese vanno a carico delle parti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5703).

  Art. 6a1Preventivo

Su richiesta, l’Istituto informa anticipatamente l’interessato sui possibili emolumenti e disborsi a suo carico.


1 Introdotto dal n.I dell’O del 3 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1713).

  Art. 7 Anticipi

L’Istituto può esigere un adeguato anticipo sulle spese o una cauzione.

  Art. 81Riduzione degli emolumenti

Qualora il debitore si trovi nell’indigenza o per altri giustificati motivi, l’Istituto può ridurre gli emolumenti o, in caso eccezionale, rinunciare alla loro riscossione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).

  Art. 8a1Decisione che fissa gli emolumenti e ricorsi

1 L’Istituto fissa l’emolumento subito dopo aver reso il servizio.

2 Contro la decisione che fissa l’emolumento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Comitato dell’Istituto svizzero di diritto comparato. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 ott. 1988 (RU 1988 1713). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).

  Art. 8b1Esigibilità

1 L’emolumento è esigibile:

a.
dal momento della comunicazione al debitore;
b.
in caso di impugnazione, dal momento in cui la decisione sul ricorso è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dal rilascio della fattura.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).

  Art. 91Prescrizione

1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso all’esazione dell’emolumento presso il debitore.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3673).

  Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1982.


 RU 1982 1858


1 RS 425.1


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo non è in vigore!
Decisione 4 ottobre 1982
Entrata in vigore 1 novembre 1982
Fonte RU 1982 1858
Decisione abr. 9 ottobre 2019
Abrogazione 1 gennaio 2020
Fonte abr. RU 2019 3207
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

non più in vigore 01.01.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.01.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.09.1995
non più in vigore 01.10.1994
non più in vigore 01.01.1989
non più in vigore 01.11.1982

Revisioni

01.01.2020
Ordinanza del 9 ottobre 2019 sugli emolumenti e le indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato
 
01.11.1982 - 01.01.2020
Ordinanza del 4 ottobre 1982 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum