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RS 0.274.133 Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (con all.)

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Infomazioni supplementari

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0.274.133

Traduzione

Convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia

Conclusa all’Aja il 25 ottobre 1980
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19941
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995

(Stato 2 luglio 2019)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

animati dal desiderio di agevolare l’accesso internazionale alla giustizia,

hanno deciso a tale scopo di concludere una Convenzione e hanno convenuto quanto segue:

  Capitolo I: Patrocinio gratuito

  Art. 1

I cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente sono ammessi al beneficio del patrocinio gratuito in materia civile e commerciale in ogni Stato contraente come se fossero cittadini di quest’ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Tuttavia, le persone cui non si applica il capoverso precedente, ma che hanno risieduto abitualmente in uno Stato contraente nel quale è o sarà intrapresa una procedura giudiziaria, saranno ammesse al beneficio del patrocinio gratuito se il motivo dell’azione deriva da detta precedente residenza abituale.

Negli Stati in cui esiste il patrocinio gratuito in materia amministrativa, sociale o fiscale, le disposizioni del presente articolo si applicano ai casi portati davanti ai tribunali competenti in dette materie.

  Art. 2

L’articolo 1 si applica alla consulenza giuridica, a condizione che il richiedente sia presente nello Stato in cui è chiesta la consulenza.

  Art. 3

Ciascuno Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di accogliere le domande di patrocinio gratuito che gli sono presentate conformemente alla presente Convenzione e di darvi seguito.

Gli Stati federali e gli Stati in cui vigono più sistemi giuridici hanno facoltà di designare più autorità centrali. In caso di incompetenza dell’Autorità centrale adita, questa trasmette la domanda all’Autorità centrale competente del medesimo Stato contraente.

  Art. 4

Ogni Stato contraente designa una o più autorità mittenti incaricate di trasmettere le domande di patrocinio gratuito all’Autorità centrale competente nello Stato richiesto.

Le domande sono trasmesse, senza intervento di alcun’altra autorità, mediante modulo analogo a quello allegato alla presente Convenzione.

Ogni Stato contraente ha facoltà, per il medesimo scopo, di avvalersi della via diplomatica.

  Art. 5

Se non è presente nello Stato richiesto, la persona che chiede il patrocinio gratuito può presentare la domanda a un’autorità mittente dello Stato contraente in cui risiede abitualmente, senza pregiudicare qualsiasi altra via attraverso la quale potrebbe sottoporre la domanda all’autorità competente dello Stato richiesto.

La domanda è allestita mediante modulo analogo a quello allegato alla presente Convenzione. È corredata di tutti i documenti necessari, fatto salvo il diritto per lo Stato richiesto di domandare informazioni o documenti completivi in casi appropriati.

Ogni Stato contraente ha facoltà di far sapere che la propria Autorità centrale ricevente può essere adita attraverso altre vie o mezzi.

  Art. 6

L’autorità mittente assiste il richiedente affinché siano allegati alla domanda tutti i documenti e le informazioni che, a sua conoscenza, sono necessari per la valutazione di detta domanda. Ne verifica la regolarità formale.

Essa può rifiutare la domanda nel caso in cui questa le sembri manifestamente temeraria.

All’occorrenza, assiste il richiedente per la traduzione gratuita dei documenti.

Risponde alle richieste d’informazioni complementari rivolte dall’Autorità centrale ricevente dello Stato richiesto.

  Art. 7

Le domande di patrocinio gratuito, i documenti giustificativi nonché qualsiasi comunicazione in risposta alle domande di informazioni supplementari devono essere redatti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto oppure corredati di una traduzione in una di queste lingue.

Tuttavia, se nello Stato richiedente è difficilmente ottenibile la traduzione in una lingua dello Stato richiesto, quest’ultimo deve accettare che i documenti siano redatti in francese o in inglese oppure corredati di una traduzione in una di queste due lingue.

Le comunicazioni dell’Autorità centrale ricevente possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato oppure in inglese o in francese. Tuttavia, se la domanda trasmessa dall’autorità mittente è redatta in lingua francese o inglese oppure è corredata di una traduzione in una di queste due lingue, le comunicazioni dell’Autorità centrale ricevente sono parimente redatte in una di dette lingue.

Le spese di traduzione causate dall’applicazione dei capoversi precedenti sono a carico dello Stato richiedente. Tuttavia le traduzioni fatte, all’occorrenza, dallo Stato richiesto sono a carico di quest’ultimo.

  Art. 8

L’autorità centrale ricevente decide in merito alle domande di patrocinio gratuito o prende i provvedimenti necessari affinché la decisione sia presa dall’autorità competente dello Stato richiesto.

Essa trasmette le richieste di informazioni complementari all’autorità mittente e la informa circa tutte le difficoltà relative all’esame della domanda nonché circa la decisione presa.

  Art. 9

Se non risiede in uno Stato contraente, il richiedente può, senza pregiudicare alcun’altra via mediante la quale potrebbe sottoporre la domanda all’autorità competente dello Stato richiesto, trasmettere la domanda per via consolare.

Ogni Stato contraente ha facoltà di dichiarare che la sua Autorità centrale ricevente può essere adita per qualsiasi altra via o metodo.

  Art. 10

I documenti trasmessi in applicazione del presente capitolo sono esenti dalla legalizzazione e da qualsiasi formalità analoga.

  Art. 11

L’intervento delle autorità competenti per trasmettere, ricevere o decidere in merito a domande di patrocinio gratuito in virtù del presente capitolo è anch’esso gratuito.

  Art. 12

L’istruzione delle domande di patrocinio gratuito avviene d’urgenza.

  Art. 13

Se il patrocinio gratuito è accordato in applicazione dell’articolo 1, le comunicazioni e le notificazioni, sotto qualsiasi forma e relative al processo del beneficiario, che dovrebbero essere fatte in un altro Stato contraente, non possono dar luogo a rimborso alcuno. Parimente dicasi per quanto concerne le commissioni rogatorie e le inchieste sociali, eccettuate le indennità pagate a periti e a interpreti.

Chi è ammesso, in applicazione dell’articolo 1, al beneficio del patrocinio gratuito in uno Stato contraente in occasione di una procedura da cui è scaturita una decisione, essa beneficia, senza nuovo esame, dal patrocinio gratuito in qualsiasi altro Stato contraente in cui chiede il riconoscimento o l’esecuzione di detta decisione.


  Capitolo II: Cauzione judicatum solvi ed exequatur di condanne a spese e esborsi

  Art. 14

Alle persone fisiche o giuridiche residenti abitualmente in uno degli Stati contraenti, che siano attori o intervenienti davanti a tribunali di un altro Stato contraente non possono essere imposti né cauzione né deposito, sotto qualsiasi forma, per la loro qualità di stranieri o per mancanza di domicilio o di residenza nello Stato in cui è intentata l’azione.

La stessa regola si applica a qualsiasi versamento esatto da attori o da intervenienti per garantire le spese giudiziarie.

  Art. 15

Le condanne a spese e esborsi del processo, pronunciate in uno degli Stati contraenti contro qualsiasi persona esonerata dalla cauzione, dal deposito o dal pagamento in virtù sia dell’articolo 14, sia della legge dello Stato in cui è intentata l’azione, saranno dichiarate, a domanda del creditore, gratuitamente esecutive in ogni altro Stato contraente.

  Art. 16

Ogni Stato contraente designa una o più autorità mittenti incaricate di trasmettere le domande d’exequatur di cui nell’articolo 15 all’Autorità centrale competente nello Stato richiesto.

Ogni Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di ricevere le domande e di adottare i provvedimenti idonei affinché sia presa una decisione definitiva in merito.

Gli Stati federali e gli Stati nei quali vigono più sistemi giuridici hanno facoltà di designare più Autorità centrali. In caso di incompetenza dell’Autorità centrale adita, questa trasmette la domanda all’Autorità centrale competente nello Stato richiesto.

Le domande sono trasmesse senza l’intervento di alcun’altra autorità. Tuttavia, ogni Stato contraente ha facoltà di avvalersi della via diplomatica.

Tranne nel caso in cui lo Stato richiesto abbia dichiarato di opporvisi, le disposizioni precedenti non ostano a che la domanda d’exequatur sia presentata direttamente dal creditore.

  Art. 17

Le domande d’exequatur devono essere corredate di:

a)
un invio conforme della parte della decisione che mostra i nomi e le qualità delle parti, nonché il dispositivo in merito a spese e esborsi;
b)
ogni documento necessario a provare che la decisione non può essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine e che detta decisione è esecutiva;
c)
una traduzione certificata conforme di detti documenti nella lingua dello Stato richiesto, se non sono già redatti in detta lingua.

L’autorità competente dello Stato richiesto decide, senza aver udito le parti, in merito alle domande d’exequatur. Essa si limita a verificare che siano stati prodotti i giustificativi. A richiesta dell’attore, valuta l’ammontare delle spese di attestazione, traduzione e certificazione, che sono assimilate a spese e esborsi processuali. Non può essere imposta alcuna legalizzazione o formalità analoga.

Non vi è diritto di ricorso contro la decisione resa dall’autorità competente tranne i rimedi giuridici applicabili secondo la legge dello Stato richiesto.


  Capitolo III: Copie di atti e di decisioni giudiziarie

  Art. 18

In materia civile o commerciale, i cittadini di uno Stato contraente nonché le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente possono farsi rilasciare e, all’occorrenza, fare legalizzare copie o estratti di registri pubblici o di decisioni giuridiche in un altro Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo.


  Capitolo IV: Privazione della libertà personale e salvacondotto

  Art. 19

La pena privativa della libertà personale, sia come mezzo esecutivo, sia come misura semplicemente cautelare, non potrà, in materia civile o commerciale, essere applicata ai cittadini di uno Stato contraente o alle persone residenti abitualmente in uno Stato contraente nel caso in cui non sarebbe applicabile ai cittadini di detto Stato. Qualsiasi fatto che potesse essere invocato da un cittadino residente abitualmente in detto Stato per ottenere la sospensione della pena privativa della libertà personale può essere invocato con pari effetto da un cittadino di uno Stato contraente o da una persona residente abitualmente in uno Stato contraente, anche se detto fatto si è prodotto all’estero.

  Art. 20

Un teste o un perito, cittadino di uno Stato contraente o residente abitualmente in uno Stato contraente, chiamato segnatamente da un tribunale o da una parte con l’autorizzazione di un altro tribunale a comparire davanti ai tribunali di un altro Stato contraente, non può essere perseguito, detenuto o sottoposto a una qualsiasi privazione della libertà individuale sul territorio di questo Stato per condanne o fatti precedenti alla sua entrata nel territorio dello Stato richiedente.

L’immunità prevista nel capoverso precedente prende avvio sette giorni innanzi la data stabilita per l’audizione del teste o del perito e scade quando il teste o il perito, che ha avuto la possibilità di lasciare il territorio nei sette giorni consecutivi, dopo che le autorità giudiziarie l’avranno informato che la sua presenza non è più richiesta, sarà tuttavia rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato volontariamente dopo averlo lasciato.


  Capitolo V: Disposizioni generali

  Art. 21

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare i diritti relativi alle materie disciplinate nella medesima, che potrebbero essere riconosciuti a una persona conformemente alle leggi di uno Stato contraente o conformemente a qualsiasi altra convenzione cui detto Stato partecipa o parteciperà.

  Art. 22

La presente Convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che l’avranno ratificata, gli articoli da 17 a 24 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja il 17 luglio 19051, o gli articoli da 17 a 26 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja il 1° marzo 19542, per gli Stati partecipi di una o dell’altra Convenzione, anche qualora sia fatta la riserva del capoverso 2 dell’articolo 28 lettera c.


1 [CS 12 257. RU 2009 7101]
2 RS 0.274.12

  Art. 23

Gli accordi addizionali alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati parimente applicabili alla presente Convenzione, nella misura in cui siano compatibili con quest’ultima, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.

  Art. 24

Ogni Stato contraente può, tramite dichiarazione, far conoscere la o le lingue, diverse da quelle previste negli articoli 7 e 17, nelle quali possono essere redatti o tradotti i documenti inviati alla propria Autorità centrale.

  Art. 25

Ogni Stato contraente con più lingue ufficiali e che, per ragioni di diritto interno, non può accettare per tutto il suo territorio i documenti, di cui negli articoli 7 e 17, d’assistenza giudiziaria in una di queste lingue, deve far conoscere, mediante una dichiarazione, la lingua nella quale detti documenti devono essere redatti o tradotti al fine della presentazione nelle parti specificate del suo territorio.

  Art. 26

Uno Stato contraente comprendente due o più unità territoriali nei quali si applicano alle materie disciplinate dalla presente Convenzione differenti sistemi di diritto potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che detta Convenzione s’applicherà a tutte le sue unità territoriali o soltanto a una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione mediante una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali s’applica la Convenzione.

  Art. 27

Se uno Stato contraente ha un sistema governativo in virtù del quale i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo sono suddivisi tra le Autorità centrali e altre autorità di detto Stato, la firma, la ratifica, l’accettazione o l’approvazione della Convenzione, o l’adesione a quest’ultima, oppure una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 26, non comporterà conseguenza alcuna per quanto concerne la ripartizione interna dei poteri di detto Stato.

  Art. 28

Ogni Stato può, al momento della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto d’escludere l’applicazione dell’articolo 1 alle persone non cittadine di uno Stato contraente, ma abitualmente residenti in uno Stato contraente diverso da quello oggetto della riserva oppure che hanno abitualmente risieduto nello Stato che ha fatto la riserva, qualora non esista reciprocità tra lo Stato che ha fatto la riserva e lo Stato di cui è cittadino il richiedente l’assistenza giudiziaria.

Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere:

a)
l’uso dell’inglese, del francese o di entrambe queste lingue, come previsto nel capoverso 2 dell’articolo 7;
b)
l’applicazione delle disposizioni del capoverso 2 dell’articolo 13;
c)
l’applicazione delle disposizioni del capitolo II;
d)
l’applicazione dell’articolo 20.

Se uno Stato:

e)
ha escluso l’uso delle lingue inglese e francese, mediante la riserva di cui nella lettera a del capoverso precedente, ogni altro Stato interessato potrà applicare la medesima regola verso lo Stato che ha fatto la riserva;
f)
ha fatto la riserva di cui nella lettera b del capoverso precedente, ogni altro Stato potrà rifiutare d’applicare il capoverso 2 dell’articolo 13 ai cittadini dello Stato che ha fatto la riserva, come anche alle persone abitualmente residenti in detto Stato;
g)
ha fatto la riserva di cui nella lettera c del capoverso precedente, ogni altro Stato potrà rifiutare d’applicare le disposizioni del capitolo II ai cittadini dello Stato che ha fatto la riserva nonché alle persone abitualmente residenti in detto Stato.

Non è ammessa nessuna altra riserva.

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva fatta. Il ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva scadrà il primo giorno del terzo mese civile successivo a detta notificazione.

  Art. 29

Ogni Stato contraente indicherà al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, sia ulteriormente, le autorità di cui negli articoli 3, 4 e 16.

All’occorrenza notificherà, alle stesse condizioni:

a)
le dichiarazioni previste negli articoli 5, 9, 16, 24, 25, 26 e 33;
b)
ogni ritiro o modificazione delle designazioni e dichiarazioni soprammenzionate;
c)
il ritiro di qualsiasi riserva.
  Art. 30

I modelli allegati alla presente Convenzione potranno essere emendati mediante decisione di una Commissione speciale cui saranno invitati tutti gli Stati contraenti e tutti gli Stati Membri della Conferenza dell’Aja e che sarà convocata dal Segretario generale della Conferenza dell’Aja. La proposta d’emendare i modelli dovrà essere inserita nell’ordine del giorno allegato alla convocazione. 

Gli emendamenti saranno adottati dalla Commissione speciale alla maggioranza degli Stati contraenti presenti e votanti. Entreranno in vigore per tutti gli Stati contraenti il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui il Segretario generale avrà comunicato gli emendamenti a tutti gli Stati contraenti.

Durante il periodo previsto nel capoverso precedente, ogni Stato contraente potrà notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi che intende fare una riserva a questo emendamento. Lo Stato che avrà fatto tale riserva sarà trattato, per quanto concerne l’emendamento, come se non fosse Parte della presente Convenzione sino a quanto la riserva non sarà ritirata.


  Capitolo VI: Clausole finali

  Art. 31

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima sessione, nonché agli Stati non Membri invitati alla sua preparazione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

  Art. 32

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione.

Lo strumento d’adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni in proposito entro dodici mesi dal momento della ricezione della notificazione prevista al numero 2 dell’articolo 36. Tale obiezione potrà essere parimenti sollevata da ogni Stato Membro al momento di una ratificazione, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva all’adesione. Dette obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

  Art. 33

Ogni Stato, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione si estenderà a tutti i territori che rappresenta a livello internazionale o a uno o più di essi.

Questa dichiarazione, come qualsiasi altra dichiarazione successiva, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

  Art. 34

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese civile a contare dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione previsto negli articoli 31 e 32.

Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:

1.
per ogni Stato che la ratifichi, accetti, approvi o vi aderisca, dopo il primo giorno del terzo mese civile successivo al deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
2.
per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa conformemente agli articoli 26 o 33, il primo giorno del terzo mese civile successivo alla notificazione di cui in detti articoli.
  Art. 35

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore, conformemente all’articolo 34 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata, accettata, approvata o che vi avranno aderito ulteriormente.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta sarà notificata, almeno sei mesi innanzi la scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Potrà essere limitata a taluni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denunzia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

  Art. 36

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della Conferenza, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 32:

1.
le firme, ratificazioni, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 31;
2.
le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 32;
3.
la data d’entrata in vigore della Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 34;
4.
le dichiarazioni menzionate negli articoli 26 e 33;
5.
le riserve e il ritiro di riserve di cui agli articoli 28 e 30;
6.
le comunicazioni notificate in applicazione dell’articolo 29;
7.
le denunzie di cui all’articolo 35.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il 25 ottobre 1980, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, a ogni Stato Membro della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato alla data della sua Quattordicesima sessione, nonché a ogni altro Stato partecipante alla preparazione della presente Convenzione in occasione della Sessione.

(Seguono le firme)


  Allegato alla Convenzione

  Modulo per la trasmissione di una domanda di patrocinio gratuito

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia

  Indirizzo all’Autorità centrale di trasmissione

  Indirizzo dell’Autorità centrale ricevente

L’autorità mittente sottoscritta ha l’onore di trasmettere in allegato all’Autorità centrale ricevente la domanda di patrocinio gratuito nonché il pertinente allegato (dichiarazione concernente la situazione economica del richiedente) allo scopo previsto nel capitolo I della Convenzione soprammenzionata.

Eventuali osservazioni concernenti la domanda e la dichiarazione:

Altre osservazioni:

Fatto a ....................................., il ..............................

Firma e/o timbro

  Modulo

  Domanda di patrocinio gratuito

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia

1.
Nome e indirizzo del richiedente il patrocinio gratuito
2.
Tribunale (se noto) presso cui è o sarà intrapresa la procedura
3. a. Oggetto(i) della controversia; eventualmente ammontare del valore litigioso
b.
All’occorrenza, elenco dei giustificativi relativi alla controversia avviata o prevista1
c.
Nome e indirizzo della controparte1
4.
Tutti i termini o le date relative alla controversia che possano avere conseguenze giuridiche per il richiedente e giustifichino un trattamento particolarmente urgente della domanda1
5.
Qualsiasi altra informazione utile1
6.

Fatto a.................................................................................. , il ...................

7.

Firma del richiedente

1 Stralciare quanto non fa al caso.

  Allegato alla domanda di patrocinio gratuito

  Dichiarazione concernente la situazione economica del richiedente

I. Situazione personale

8.
Cognome (eventualmente cognome di nascita)
9.
Nome(i)
10.
Giorno e luogo di nascita
11.
Cittadinanza
12. a. Residenza abituale (data dell’inizio della residenza)
b.
Residenza abituale precedente (data dell’inizio e della fine della residenza)
13.
Stato civile (celibe/nubile, coniugato(a), vedovo(a), divorziato(a), separato(a))
14.
Cognome e nome(i) del coniuge
15.
Cognome, nome(i) e data di nascita dei figli a carico del richiedente
16.
Altre persone al cui sostentamento provvede il richiedente
17.
Informazioni supplementari sulla situazione familiare

II. Situazione finanziaria

18.
Professione
19.
Nome e indirizzo del datore di lavoro o luogo dove è esercitata l’attività
20.

Reddito

del richiedente

del coniuge

delle persone a carico del richiedente

a.
Stipendio, salario (incluse le prestazioni in natura)
b.
Pensioni, rendite d’invalidità, alimenti, rendite, vitalizi
c.
Indennità di disoccupazione
d.
Redditi da attività indipendenti
e.
Redditi da cartevalori e capitali mobili
f.
Reddito fondiario e immobiliare
g.
Altre fonti di reddito
21.

Immobili

(p. f. menzionare valore(i) e oneri)

22.

Altri beni matrimoniali

(titoli, partecipazioni agli utili, crediti, conti bancari, capitale d’esercizio ecc.)

23.

Debiti o altri oneri finanziari

del richiedente

del coniuge

delle persone a carico del richiedente

a.
Prestiti (p. f. menzionare la somma da pagare e gli ammortamenti annui/mensili)
b.
Alimenti (menzionare gli ammontari mensili)
c.
Pigione (compresi costi per riscaldamento, elettricità, gas e acqua)
d.
Altri costi periodici
24.
Imposte sul reddito e contributi per la sicurezza sociale per l’anno precedente
25.
Osservazioni del richiedente
26.
All’occorrenza elenco dei giustificativi
27.
Il (La) firmatario(a), informato(a) in merito alle conseguenze penali di una dichiarazione inesatta, certifica che i dati che precedono sono completi ed esatti.
28.

Compilato a (luogo)

29.

Il (data)

30.

Firma del richiedente


  Campo d’applicazione il 2 luglio 20192 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania*

15 ottobre

2007 A

  1° gennaio

2008

Belarus*

18 dicembre

1997 A

  1° marzo

1998

Bosnia e Erzegovina*

  1° ottobre

1993 S

  6 marzo

1992

Brasile*

15 novembre

2011 A

  1° febbraio

2012

Bulgaria*

23 novembre

1999 A

  1° febbraio

2000

Ceca, Repubblica*

  3 aprile

2001

  1° luglio

2001

Cipro*

27 luglio

2000 A

  1° ottobre

2000

Costa Rica*

16 marzo

2016 A

  1° giugno

2016

Croazia*

23 aprile

1993 S

  8 ottobre

1991

Estonia*

  2 febbraio

1996 A

  1° maggio

1996

Finlandia*

13 giugno

1988

  1° settembre

1988

Francia*

22 dicembre

1982

  1° maggio

1988

Kazakistan

29 gennaio

2014 A

  1° aprile

2015

Lettonia*

20 dicembre

1999 A

  1° marzo

2000

Lituania*

  4 agosto

2000 A

  1° novembre

2000

Lussemburgo*

  6 febbraio

2003

  1° maggio

2003

Macedonia del Nord*

23 settembre

1993 S

  8 settembre

1991

Malta*

24 febbraio

2011 A

  1° maggio

2011

Montenegro*

  1° marzo

2007 S

  3 giugno

2006

Paesi Bassi*

  2 marzo

1992

  1° giugno

1992

Polonia*

10 agosto

1992 A

  1° dicembre

1992

Romania*

21 agosto

2003 A

  1° novembre

2003

Serbia*

26 aprile

2001 S

  1° ottobre

1988

Slovacchia*

11 marzo

2003

  1° giugno

2003

Slovenia*

  8 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna*

  8 febbraio

1988

  1° maggio

1988

Svezia*

15 gennaio

1987

  1° maggio

1988

Svizzera*

28 ottobre

1994

  1° gennaio

1995

*
Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: www.hcch.net/ > Français > Instruments > Conventions, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

  Riserve e dichiarazioni

  Svizzera3 

1. Ad articoli 3 e 16

Conformemente all’articolo 29 paragrafo 1, la Svizzera designa le autorità cantonali enumerate qui appresso in qualità di autorità centrali giusta gli articoli 3 e 16 della Convenzione. Le domande provenienti dall’estero in materia di patrocinio gratuito o di exequatur di condanne al pagamento delle spese e degli esborsi possono parimenti essere indirizzate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, che si incaricherà di trasmetterle alle autorità centrali competenti.

Nella misura in cui il patrocinio gratuito o l’exequatur di condanne al pagamento delle spese e degli esborsi concernano procedure che, in virtù delle norme di competenza interna o dell’ordinamento interno delle istanze, devono svolgersi davanti alle autorità federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmette le domande relative alle autorità federali competenti in materia. Se siffatte domande sono presentate ad autorità centrali cantonali, queste ultime le trasmettono d’ufficio al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. Ad articoli 4 e 16

Conformemente all’articolo 29 paragrafo 1, la Svizzera dichiara che le autorità designate in virtù dell’articolo 3 prendono parimenti a carico i compiti delle autorità mittenti giusta l’articolo 4 paragrafo 1 e l’articolo 16 paragrafo 1.

3. Ad articoli 5 e 9

Conformemente all’articolo 29 paragrafo 2, la Svizzera dichiara, in merito agli articoli 5 e 9, che l’autorità centrale ricevente svizzera accetta parimenti le richieste che le sono trasmesse direttamente dalla posta o da una rappresentanza diplomatica o consolare.

4. Ad articoli 7 paragrafo 2, 24 e 25

Conformemente agli articoli 28 e 29, la Svizzera dichiara, in merito agli articoli 7, 24 e 25, che la domanda di assistenza giudiziaria e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell’autorità richiesta, vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana o accompagnate da una traduzione in una di queste lingue, in funzione della regione della Svizzera nella quale la domanda deve essere eseguita (cfr. lista delle autorità svizzere qui appresso). I documenti redatti in una lingua diversa da quelli dell’autorità richiesta o accompagnati da una traduzione in un’altra lingua possono pure essere rifiutati quando una traduzione in una lingua dell’autorità richiesta è realizzabile soltanto difficilmente nello Stato richiedente.

5. Ad articoli 17 paragrafo 1, 24 e 25

Conformemente all’articolo 29, la Svizzera dichiara che, in merito agli articoli 17 paragrafo 1, 24 e 25, la domanda d’exequatur della condanna al pagamento delle spese e degli esborsi e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell’autorità richiesta, vale a dire in lingua tedesca, francese o italiana o accompagnate da una traduzione in una di queste lingue, in funzione della regione della Svizzera nella quale la domanda deve essere eseguita (cfr. lista delle autorità svizzere qui appresso).

  Elenco delle autorità svizzere

a) Autorità centrali cantonali

Una lista aggiornata delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata all’indirizzo seguente: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/behoerden/zentral.html

Per determinare l’autorità centrale competente localmente è possibile consultare la banca dati delle località e dei tribunali svizzeri, disponibile su Internet all’indirizzo seguente: www.elorge.admin.ch

b) Autorità federali

Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna


RU 1994 2835, 1995 962; FF 1993 III 1005


1 Art. 3 cpv. 1 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807).
2 RU 1995 962, 2002 2822, 2005 1143, 2009 3641, 2015 1289 e 2019 2239. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
3 Art. 3 cpv. 3 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 25 ottobre 1980
Entrata in vigore 1 gennaio 1995
Fonte RU 1994 2835
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 02.07.2019 PDF DOC
non più in vigore 23.04.2015 PDF DOC
non più in vigore 29.05.2009 PDF DOC
non più in vigore 03.11.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2002 PDF DOC
non più in vigore 01.01.1995

Revisioni

01.01.1995
Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (con all.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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