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RS 0.672.961.41 Convenzione del 6 giugno 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo)

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0.672.961.41

Traduzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Conchiusa il 6 giugno 1980

Approvata dall’Assemblea federale il 3 giugno 19811

Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 novembre 1981

Entrata in vigore il 21 novembre 1981

(Stato 10 dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda,

nell’intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue:2

  Art. 1 Persone

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  Art. 2 Imposte

1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a)
in Nuova Zelanda: l’imposta sul reddito e l’imposta sulle riserve eccessive (excess retention tax)
(qui di seguito indicate quali «imposta neozelandese»);
b)
in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, red dito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi)
(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

2. La presente Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da ogni Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali concernenti le imposte cui si applica la presente Convenzione.

  Art. 3 Disposizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) (i) Il termine «Nuova Zelanda», usato in senso geografico, designa il territorio metropolitano della Nuova Zelanda (incluse le isole situate al largo), salvo le Isole Cook, Niue e Tokelau. Include pure le zone adiacenti alle acque territoriali del territorio metropolitano della Nuova Zelanda (incluse le isole situate al largo) che, in accordo con il diritto internazionale, sono o potranno essere ulteriormente designate dalla legislazione della Nuova Zelanda come territori sui quali la Nuova Zelanda può esercitare diritti sovrani ai fini d’esplorarli o d’esplorare, di sfruttare, di conservare e di gestire le risorse naturali del mare, del fondo marino e del sottosuolo marino;
(ii)
il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
b)
le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Nuova Zelanda o la Svizzera;
c)
il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
d)
il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
e)
le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
f)
il termine «cittadino» designa ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente e ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
g)
l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h)
l’espressione «autorità competente» designa:
(i)
in Nuova Zelanda, il «Commissioner of Inland Revenue» o il suo rappresentante autorizzato;
(ii)
in Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

  Art. 4 Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a)
essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b)
se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone dì un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
e)
se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
d)
se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

  Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a)
una sede di direzione,
b)
una succursale,
c)
un ufficio,
d)
un’officina,
e)
un laboratorio e
f)
una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia stabile organizzazione» se:

a)
si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b)
le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c)
le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d)
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e)
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
f)
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ed e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente se:

a)
essa esercita in tale altro Stato attività di sorveglianza per oltre dodici mesi nell’ambito di un cantiere di costruzione, d’installazione o di montaggio situato in tale Stato, o
b)
un impianto o macchine importanti sono utilizzati in tale altro Stato per oltre dodici mesi dall’impresa, per l’impresa oppure in virtù di un contratto con l’impresa al fine della ricerca o dello sfruttamento di risorse naturali o d’attività legate a tale ricerca o sfruttamento.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona no si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

7. Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell’altra.

  Art. 6 Redditi di beni immobili

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

  Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.1

8.2  Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.


1 Introdotto dall’art. II par. 2 del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).
2 Originario par. 7.

  Art. 8 Navigazione marittima, interna e aerea

1. Gli utili provenienti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo dì una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.

  Art. 9 Imprese associate

1. Quando

a)
un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b)
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dì un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno o nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.1

3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.2


1 Introdotto dall’art. III par. 2 del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).
2 Introdotto dall’art. III par. 3 del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).

  Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni.

Il presente paragrafo non modifica l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Il termine «dividendi» di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni e da altri redditi assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui la società distributrice è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

5. Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall’altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

  Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.

3. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Tuttavia, tale termine non comprende i redditi trattati all’articolo 10. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi al sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

  Art. 12 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali diritti di licenza sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei diritti di licenza. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.

3. L’espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o i nastri magnetoscopici destinati alla televisione o i nastri magnetici destinati alla radiodiffusione, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, nonché per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14 a seconda dei casi.

5. I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto l’obbligo di pagare i diritti di licenza e tali dirittì di licenza sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti dì licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza dì simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

  Art. 13 Alienazione di beni

1. I redditi o i guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. I redditi o i guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi i redditi e i guadagni analoghi provenienti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato.

3. I redditi o i guadagni provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

4. I redditi o i guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

  Art. 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile alla base fissa.

2. L’espressione «fibera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

  Art. 15 Professioni dipendenti

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività non venga esercitata nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi esercitata, le rimunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente esercitata nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a)
il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato e
b)
le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato e
c)
l’onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico interazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

  Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

  Art. 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

  Art. 18 Pensioni e rendite

1. Salvo le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore nonché qualsiasi vendita pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un’adeguata e completa indennità Pecuniaria o valutabile in denaro.

  Art. 19 Funzioni pubbliche
1.
a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
b)
Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato di cui la persona fisica è residente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica
(i)
ha la cittadinanza di tale Stato o
(ii)
non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.
2.
a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.
b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato di cui la persona fisica è residente, se essa ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

  Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato ai soli fini di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

  Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato; tuttavia, se essi provengono da fonti situate nell’altro Stato contraente, sono imponibili anche in questo altro Stato.

  Art. 22 Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Salvo le disposizioni della legislazione neozelandese esistenti a un dato momento concernenti il computo dell’imposta pagata in un territorio esterno alla Nuova Zelanda nell’imposta pagabile in Nuova Zelanda (che non possono infirmare i principi generali seguenti), l’imposta svizzera pagata in virtù della legislazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente, sia in via di deduzione su redditi che un residente della Nuova Zelanda trae da fonti situate in Svizzera (non comprendenti, in caso di un dividendo, l’imposta pagata sull’utile impiegato per pagare il dividendo) è computata nell’imposta neozelandese dovuta su tali redditi.

2. Per l’applicazione del presente articolo, gli utili, i redditi o i guadagni di un residente della Nuova Zelanda imponibili in Svizzera conformemente alle disposizioni della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in Svizzera.

3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi trattati dalla Convenzione che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Nuova Zelanda, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questa persona, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito senza tener conto dell’esenzione.

4. Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Australia, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Esso consiste:

a)
nel computo dell’imposta pagata in Nuova Zelanda conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di tale persona; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente a questi redditi imponibili in Nuova Zelanda, o
b)
in una riduzione globale dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
c)
in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, interessi e diritti di licenza, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Nuova Zelanda dall’ammontare lordo di tali dividendi, interessi o diritti di licenza.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

5. Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente della Nuova Zelanda beneficia, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

6. Le disposizioni del paragrafo 3 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se la Nuova Zelanda applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi da imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all’articolo 10 paragrafo 2, all’articolo 11 paragrafo 2 o all’articolo 12 paragrafo 2.1


1 Introdotto dall’art. IV del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).

  Art. 23 Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti.1 Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

5. Quando:

a)
in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e
b)
le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.2

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio secondo l’articolo 24 paragrafo 1.3


1 Nuovo testo giusta l’art. V del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).
2 Introdotto dall’art. VI del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).
3 Introdotto dall’art. VI del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).

  Art. 24 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti consentono di ottenere nell’ambito della pratica amministrativa normale) necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della Convenzione. Qualunque informazione in tale modo scambiata deve essere tenuta segreta e può essere resa nota soltanto alle persone che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si applica la Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni che svelassero un segreto commerciale, d’affari, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come norme che impongono ad uno Stato contraente l’obbligo di adottare misure amministrative in deroga al suo ordinamento o alla sua prassi amministrativa, oppure contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le domanda.

  Art. 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente che è situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata, ai fini della Convenzione, come un residente dello Stato accreditante, a condizione:

a)
che, conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata a imposta nello Stato accreditatario per tutti i redditi provenienti da fonti al di fuori di questo Stato e
b)
che sia assoggettata nello Stato accreditante ai medesimi obblighi, in materia d’imposte sul reddito complessivo, cui sono assoggettati i residenti di questo Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.

  Art. 25a1Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.


1 Introdotto dall’art. VII del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).

  Art. 26 Estensione territoriale

1. La presente Convenzione può essere estesa, così come è o con le necessarie modificazioni a ogni Stato o territorio, del quale la Nuova Zelanda assume le relazioni internazionali che preleva imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione ha effetto a partire dalla data, con le modificazioni e alle condizioni (comprese le condizioni relative alla cessazione) stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti mediante scambio di note per via diplomatica o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. A meno che i due Stati contraenti non abbiano convenuto altrimenti, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtù dell’articolo 28 porrà fine anche, alle condizioni previste a tale articolo, all’applicazione della Convenzione a ogni territorio al quale essa è stata estesa conformemente al presente articolo.

  Art. 27 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Wellington appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

a)
in Nuova Zelanda ai redditi tassabili per ogni anno di reddito (income year) che inizia il 1° aprile 1981 o dopo questa data;
b)
in Svizzera a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1981 o dopo questa data.
  Art. 28 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno Stato contraente possa denunciarla, entro il 30 giugno compreso di ogni anno civile, mediafite avviso scritto per via diplomatica e, in tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile:

a)
in Nuova Zelanda: per tutti i redditi tassabili per ogni anno di reddito (income year) che inizia il 1° aprile dell’anno civile seguente quello in cui l’avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data;
b)
in Svizzera: a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui l’avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 6 giugno 1980, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Pierre Aubert

Per il Governo della Nuova Zelanda:

Robert Muldoon


  Protocollo3 

All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i due Stati hanno concordato le seguenti disposizioni suppletive che formano parte integrante della detta Convenzione.

1. Per quanto concerne l’articolo 2,

a)
l’espressione «imposta neozelandese» non comprende l’imposta sull’emissione di azioni gratuite (bonus issue tax);
b)
l’espressione «imposta svizzera» non comprende l’imposta federale preventiva prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie;
c)
le espressioni «imposta neozelandese» e «imposta svizzera» non comprendono le multe o gli interessi prelevati conformemente al diritto in vigore in uno Stato contraente relativo alle imposte alle quali si applica la Convenzione.

2. Per quanto concerne l’articolo 7,

a)
relativamente ai paragrafi 1 e 2, se un’impresa di uno Stato contraente vende merci o esercita la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati in base all’ammontare complessivo ricevuto dall’impresa, bensì soltanto in base al corrispettivo attribuibile alla reale attività della stabile organizzazione per tali vendite o attività. Nel caso di contratti di sorveglianza, fornitura, installazione o di costruzione di impianti o di locali industriali, commerciali o scientifici, oppure di lavori pubblici, se l’impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati in base all’ammontare complessivo del contratto, bensì soltanto in base alla parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui quest’ultima è situata. Gli utili attribuibili alla parte del contratto eseguito dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui l’impresa è residente;
b)
nessuna disposizione di tale articolo modifica l’applicazione di una legge di uno Stato contraente relativa alla determinazione dell’utile imponibile da contratti d’assicurazione sulla vita; tuttavia, se all’atto della firma della Convenzione la legislazione in vigore in uno Stato a tal proposito è modificata (salvo in punti marginali che non modificano i prinicipi generali), gli Stati contraenti si consultano in vista di modificare il presente paragrafo in maniera adeguata.

3. Per quanto concerne gli articoli 10, Il e 12,

a)
se in una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa successivamente con un altro Stato, membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, la Nuova Zelanda limita la sua imposizione alla fonte su i dividendi, gli interessi e i diritti dì licenza a un’aliquota inferiore a quella prevista in uno di tali articoli, il Governo della Nuova Zelanda informerà senza indugio il Consiglio federale svizzero e aprirà trattative con il Consiglio federale svizzero in vista d’accordare il medesimo trattamento;
b)
qualora si tratti di determinare per l’applicazione di tali articoli, se un residente della Nuova Zelanda è il beneficiario effettivo dei dividendi, interessi o diritti di licenza, si considera che l’amministratore (trustee) è il beneficiario effettivo dei dividendi, interessi e diritti di licenza per i quali è imposto in Nuova Zelanda.

4. Per quanto concerne l’articolo 23 paragrafo 5:

Nonostante le disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 5, un caso non può essere sottoposto ad arbitrato se:

a)
nel caso della Nuova Zelanda:
(i)
rientra nel campo di applicazione della normativa generale antiabuso della Nuova Zelanda («section BG 1 of the Income Tax Act 2007»), comprese eventuali disposizioni successive che sostituiscono, adeguano o aggiornano questa normativa. La Nuova Zelanda notificherà alla Confederazione Svizzera per via diplomatica simili disposizioni successive,
(ii)
rientra nel campo di applicazione della normativa antiabuso relativa alle stabili organizzazioni («section GB 54 of the Income Tax Act 2007»), comprese eventuali disposizioni successive che sostituiscono, adeguano o aggiornano questa normativa. La Nuova Zelanda notificherà alla Confederazione Svizzera per via diplomatica simili disposizioni successive; e
b)
nel caso della Svizzera:
è oggetto di elusione fiscale ai sensi della definizione data dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

Resta inoltre inteso che l’articolo 23 paragrafo 5 non è applicabile se:

a)
il caso in questione è oggetto dell’applicazione da parte di uno Stato contraente del capitolo VI D.4 (beni immateriali di difficile valutazione) delle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (luglio 20174 o dei successivi aggiornamenti delle Linee Guida), nell’ambito di una rettifica conformemente all’articolo 9 paragrafo 1, che:
(i)
è effettuata nel corso di un periodo fiscale non ancora prescritto, ma riguarda redditi di periodi fiscali già prescritti in questo Stato contraente, o
(ii)
è effettuata secondo il diritto nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi per i beni immateriali di difficile valutazione rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione;
b)
il caso in questione è connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria.

5. Se in una convenzione di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo dopo la firma della Convenzione, la Nuova Zelanda introduce un articolo relativo alla parità di trattamento, il Governo della Nuova Zelanda informerà senza indugio il Consiglio federale svizzero e aprirà trattative con il Consiglio federale svizzero per introdurre un tale articolo nella Convenzione conclusa oggi.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 6 giugno 1980, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Pierre Aubert

Per il Governo della Nuova Zelanda:

Robert Muldoon


RU 1981 1812; FF 1980 III 1214


1 RU 1981 1811
2 Nuovo testo giusta l’art. I del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529; FF 2019 6647).
3 Aggiornato dall’art. VIII del Prot. dell’8 ago. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 10 dic. 2020 (RU 2020 6531 6529531; FF 2019 6647).
4 Queste Linee Guida sono consultabili su HYPERLINK "http://www.oecd.org" > publications.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 6 giugno 1980
Entrata in vigore 21 novembre 1981
Fonte RU 1981 1812
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 10.12.2020 PDF DOC
non più in vigore 21.11.1981

Revisioni

21.11.1981
Convenzione del 6 giugno 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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