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RS 0.451.46 Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (con. All.)

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0.451.46

Traduzione

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Conclusa a Bonn il 23 giugno 1979

Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1994

Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1995

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995

(Stato 22 maggio 2020)

Le Parti contraenti,

Riconoscendo che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, che va conservato per il bene dell’umanità;

Consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed ha per missione di far sì che tale patrimonio naturale sia conservato, nonché, quando lo si sfrutti, amministrato con discernimento; Consapevoli del valore che sempre più si annette alla fauna dal profilo mesologico, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

Preoccupate, in particolare, per le specie animali selvatiche soggette a migrazioni che le portano a valicare i confini nazionali, o le cui migrazioni si compiono fuori di tali confini;

Riconoscendo che gli Stati sono e debbono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono entro i confini di giurisdizione nazionale o che li attraversano;

Convinte che la conservazione e la gestione efficace delle specie migratrici della fauna selvatica esigono l’azione concertata di tutti gli Stati entro i cui confini giurisdizionali dette specie trascorrono tutto o parte del ciclo biologico;

Ricordando la Raccomandazione 32 del Piano d’azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma 1972), del quale è stato preso atto con soddisfazione nella ventisettesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:

a)
per «specie migratrice» s’intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, una parte rilevante dei quali attraversi ciclicamente, e in modo prevedibile, uno o più confini di giurisdizione nazionale;
b)
per «stato di conservazione di una specie migratrice» s’intende l’insieme delle influenze che agendo su detta specie possono modificarne a lunga scadenza la ripartizione e l’importanza numerica;
c)
lo «stato di conservazione» si considera «favorevole» quando:
1)
i dati riguardanti la dinamica della popolazione di una data specie migratrice indichino che la specie continua, e continuerà a lunga scadenza, a costituire un elemento vitale dei suoi ecosistemi;
2)
l’area di ripartizione della specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lunga scadenza;
3)
esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat sufficiente a che la popolazione della specie si mantenga a lunga scadenza;
4)
la ripartizione e la consistenza numerica della specie migratrice siano vicine a quelle storiche, entro i limiti in cui sussistano ecosistemi capaci di convenire alla specie ed entro i limiti in cui ciò sia compatibile con una gestione opportuna della fauna selvatica;
d)
lo «stato di conservazione» si considera «sfavorevole» se non risulti soddisfatta una delle condizioni menzionate alla lettera c) del presente articolo;
e)
«minacciata» significa, per una data specie migratrice, ch’essa corre pericolo d’estinguersi su tutta la propria area di ripartizione, o su parte rilevante della stessa;
f)
per «area di ripartizione» s’intende l’insieme delle superfici terrestri o acquatiche che una specie migratrice abita, frequenta temporaneamente, traversa o sorvola in un qualsiasi momento della propria rotta migratoria abituale;
g)
per «habitat» s’intende qualunque zona dell’area di ripartizione della specie migratrice, che offra le condizioni di vita necessarie alla stessa;
h)
per «stato dell’area di ripartizione» con riferimento ad una data specie migratrice s’intende lo Stato – e, ove occorra, qualsivoglia altra Parte contraente menzionata alla lettera k) – che eserciti la propria giurisdizione su una parte qualunque dell’area di ripartizione, oppure lo Stato sotto bandiera del quale operino navi incaricate di effettuare prelievi della specie fuori dei confini di giurisdizione nazionale;
i)
«effettuare prelievi» significa prelevare, cacciare, pescare, catturare, molestare, uccidere di deliberato proposito, come pure ogni tentativo in tal senso;
j)
per «Accordo» s’intende un accordo internazionale sulla conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli Articoli IV e V della presente Convenzione;
k)
per «Parte contraente» s’intende uno Stato oppure qualsiasi ente d’integrazione economica regionale costituito di Stati sovrani competenti per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente Convenzione, rispetto ai quali vige la presente Convenzione.

2. Limitatamente alle questioni di loro competenza, gli enti d’integrazione economica regionale che siano Parti contraenti della presente Convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi ch’essa attribuisce agli Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.

3. Quando la presente Convenzione prevede che una decisione sia presa a maggioranza dei due terzi o all’unanimità, per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono «le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le Parti che si astengono dal voto non vanno considerate «Parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.

  Art. II Principi fondamentali

1. Le Parti contraenti riconoscono l’importanza della conservazione delle specie migratrici e dei provvedimenti da concordare in questo senso tra gli Stati dell’area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno; annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat.

2. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.

3. In particolare le Parti contraenti:

a)
dovrebbero promuovere ricerche sulle specie migratrici, collaborare alle stesse, o sostenerle;
b)
si sforzano d’accordare protezione immediata alle specie migratrici elencate nell’Allegato I;
c)
si sforzano di stipulare Accordi sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II.
  Art. III Specie migratrici minacciate: Allegato I

1. L’Allegato I elenca le specie migratrici minacciate.

2. Una specie migratrice può esser compresa nell’Allegato I qualora dati attendibili ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili dimostrino ch’essa è minacciata.

3. Una specie migratrice può esser stralciata dall’Allegato I se la Conferenza delle Parti constata che:

a)
dati attendibili, ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili, dimostrino che detta specie non è più minacciata;
b)
la detta specie non rischia d’essere di nuovo minacciata perché non è più nell’Allegato I e quindi non gode più della necessaria tutela.

4. Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice elencata nell’Allegato 1 si adoperano al fine di:

a)
conservare e, se possibile ed opportuno, ripristinare quegli habitat che siano importanti per proteggere la specie dal rischio d’estinzione;
b)
prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo, quando sia opportuno, gli effetti negativi dell’attività o degli ostacoli che intralciano seriamente, o anche impediscono, la migrazione della specie;
c)
prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o rischiano di minacciare maggiormente la specie, segnatamente controllando severamente l’introduzione di specie esotiche e sorvegliando, limitando o eliminando quelle già introdotte.

5. Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una data specie migratrice elencata nell’Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a tale specie. Si possono accordare deroghe a questo divieto soltanto ove:

a)
il prelievo sia effettuato a fini scientifici;
b)
il prelievo persegua lo scopo di accrescere il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie in questione;
c)
il prelievo sia consono alle esigenze di quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento;
d)
il prelievo sia indispensabile per via di circostanze eccezionali.

Le deroghe al divieto debbono esser precise nel contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. D’altra parte il prelievo non dovrebbe tornare a scapito della specie in questione.

6. La Conferenza delle Parti può raccomandare a queste ultime, ove trattisi di Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice compresa nell’Allegato I, di adottare qualunque altro provvedimento che fosse giudicato utile alla specie stessa.

7. Le Parti informano senza indugio il Segretariato circa qualsiasi deroga accordata nel senso del paragrafo 5 del presente Articolo.

  Art. IV Specie migratrici oggetto di Accordi: Allegato II

1. L’Allegato II elenca le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e che necessitano della stipulazione d’Accordi internazionali tesi alla loro conservazione e gestione, come pure quelle il cui stato di conservazione potrebbe migliorare notevolmente grazie alla cooperazione internazionale che s’instaurasse in virtù di un Accordo.

2. Se le circostanze lo giustifichino una specie migratrice può esser elencata simultaneamente negli Allegati I e II.

3. Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II si adoperano per concludere Accordi ove questi possano giovare a tali specie; la priorità va data alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.

4. Le Parti contraenti sono invitate ad adottare provvedimenti volti alla stipulazione di Accordi riguardanti qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata dalla popolazione di una data specie o dal taxon inferiore di animali selvatici una frazione dei quali valichi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.

5. Copia di ogni Accordo stipulato conformemente alle disposizioni del presente Articolo verrà trasmessa al Segretariato.

  Art. V Direttive in materia di Accordi

1. Ogni Accordo avrà per scopo quello di ripristinare una data specie in uno stato di conservazione favorevole, o di mantenervela. Ogni Accordo dovrebbe contemplare questi due aspetti, della conservazione e della gestione della specie migratrice in questione, che permettono di conseguire lo scopo anzidetto.

2. Ogni Accordo dovrebbe comprendere l’intera area di ripartizione della specie migratrice della quale trattisi, ed esser aperto all’adesione di tutti gli Stati dell’area di ripartizione di tale specie, siano essi, o no, Parti contraenti della presente Convenzione.

3. Un Accordo dovrebbe, ogni qual volta sia possibile, vertere su più specie migratrici.

4. Ogni Accordo dovrebbe:

a)
denominare con precisione la specie migratrice che n’è l’oggetto;
b)
descrivere l’area di ripartizione e l’itinerario migratorio di tale specie;
c)
prevedere che ogni Parte contraente designi l’autorità nazionale preposta all’applicazione dell’Accordo;
d)
istituire, se necessario, i meccanismi istituzionali opportuni, per agevolare l’applicazione dell’Accordo, sorvegliarne l’efficacia ed allestire rapporti destinati alla Conferenza delle Parti contraenti;
e)
prevedere procedure ai fini della composizione di controversie che potessero insorgere tra le Parti contraenti dell’Accordo;
f)
per qualunque specie migratrice dell’ordine dei Cetacei vietare, come minimo, qualsiasi prelievo che non sia consentito da altri accordi multilaterali, e prevedere che possano aderire all’Accordo Stati che non siano Stati dell’area di ripartizione della specie migratrice della quale trattasi.

5. Per quanto possibile ed opportuno ogni Accordo dovrebbe anche prevedere, segnatamente:

a)
esami periodici dello stato di conservazione della specie migratrice della quale trattasi, nonché l’individuazione dei fattori che possano nuocere a tale stato;
b)
piani coordinati di conservazione e di gestione;
c)
lavori di ricerca nel campo dell’ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con particolare attenzione al fenomeno migratorio;
d)
scambi d’informazioni sulla specie migratrice in questione; segnatamente scambio di risultati della ricerca scientifica, nonché scambio di statistiche pertinenti alla specie;
e)
conservazione ed eventualmente ripristino degli habitat che siano importanti ai fini del mantenimento di uno stato favorevole di conservazione e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi il controllo severo dell’introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice in questione e il controllo delle specie già introdotte;
f)
mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congruamente lungo la rotta migratoria;
g)
ove sia auspicabile, istituzione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice, o anche reintroduzione della specie stessa in habitat favorevoli;
h)
nella misura massima possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione o, in difetto, adozione di provvedimenti che compensino gli effetti delle attività stesse e degli ostacoli;
i)
prevenzione, riduzione, controllo dell’immissione, nell’habitat della specie migratrice in questione, di sostanze nocive alla specie;
j)
misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un’azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;
k)
istituzione di procedure per interventi coordinati, intesi a reprimere i prelievi illeciti;
1)
scambio d’informazioni su minacce che pesino seriamente sulla specie migratrice in questione;
m)
procedure urgenti che permettano di rafforzare notevolmente e rapidamente i provvedimenti conservativi, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice in questione risultasse seriamente leso;
n)
provvedimenti intesi ad informare il vasto pubblico circa contenuti e scopi dell’Accordo.
  Art. VI Stati dell’area di ripartizione

1. Il Segretariato, valendosi delle informazioni fornitegli dalle Parti contraenti, tiene aggiornato un elenco degli Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici enumerate negli Allegati I e II.

2. Le Parti contraenti comunicano al Segretariato le specie migratrici elencate negli Allegati I e II e delle quali si considerano Stati dell’area di ripartizione; a tal fine forniscono inoltre informazioni sulle navi che battono la loro bandiera e che, fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale, effettuano il prelievo di specie migratrici, come pure, per quanto possibile, sui progetti futuri inerenti a tali prelievi.

3. Le Parti contraenti che sono Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato I o nell’Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, attraverso il Segretariato e almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure da loro prese al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione nei confronti di dette specie.

  Art. VII La Conferenza delle Parti

1. La Conferenza delle Parti è l’organo deliberante della presente Convenzione.

2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza entro due anni al più tardi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. In seguito il Segretariato convoca riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli di 3 anni al massimo – sempre che la Conferenza non decida altrimenti –, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, a richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti.

4. La Conferenza delle Parti fissa il regolamento finanziario della presente Convenzione e lo rivede regolarmente. In occasione di ciascuna sessione ordinaria la Conferenza delle Parti adotta il preventivo per l’esercizio susseguente. Ciascuna Parte contribuisce al preventivo secondo una chiave di ripartizione convenuta dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, comprese le disposizioni inerenti al preventivo ed alla chiave di ripartizione dei contributi, nonché le sue modificazioni, sono adottati all’unanimità delle Parti presenti e votanti.

5. In ogni sessione la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell’applicazione della presente Convenzione e può, segnatamente:

a)
passare in rassegna e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;
b)
passare in rassegna i progressi compiuti quanto a conservazione delle specie migratrici, in particolare di quelle elencate negli Allegati I e II;
c)
adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie al Consiglio scientifico e al Segretariato affinché possano svolgere le loro funzioni;
d)
ricevere ed esaminare qualsiasi rapporto presentato dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsivoglia Parte contraente o da qualsivoglia organo permanente istituito nell’ambito di un Accordo;
e)
presentare raccomandazioni alle Parti contraenti nell’intento di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, ed esaminare i progressi conseguiti in sede d’applicazione degli Accordi;
f)
nei casi dove non sia stato concluso Accordo alcuno, raccomandare la convocazione di riunioni delle Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice o di un gruppo di specie migratrici al fine di discutere provvedimenti atti a migliorare lo stato di conservazione della specie in questione;
g)
presentare raccomandazioni alle Parti contraenti affinché provvedano a migliorare l’efficacia della presente Convenzione;
h)
decidere in merito ad ogni provvedimento suppletivo occorrente al conseguimento degli scopi della presente Convenzione.

6. In ogni sua riunione la Conferenza delle parti dovrebbe fissare data e luogo della riunione successiva.

7. Ogni riunione della Conferenza delle Parti contraenti elabora ed adotta un regolamento interno per la riunione stessa. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, sempre che la presente Convenzione non statuisca altrimenti.

8. Le Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ed ogni Stato che non sia Parte contraente della Convenzione, nonché gli organi designati delle Parti contraenti dei singoli Accordi, possono esser rappresentati da osservatori nelle riunioni della Conferenza.

9. Qualsiasi ente od organismo tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione e della gestione di specie migratrici, che rientri in una delle categorie qui appresso e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Conferenza delle Parti vi sarà ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga:

a)
enti od organismi internazionali, governativi o non governativi, come pure enti ed organismi nazionali governativi;
b)
enti od organismi nazionali non governativi che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato di sede.

Una volta ammessi, gli osservatori hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

  Art. VIII Il Consiglio scientifico

1. Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti istituisce un Consiglio scientifico, incaricato di prestar consulenza in questioni di carattere scientifico.

2. Ciascuna Parte contraente può designare membro del Consiglio scientifico un esperto qualificato. Del Consiglio scientifico fanno inoltre parte esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza delle Parti; il loro numero, i criteri di scelta e la durata del mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.

3. Il Consiglio scientifico si riunisce per invito del Segretariato, ogni qual volta la Conferenza delle Parti lo richieda.

4. Il Consiglio scientifico statuisce il proprio regolamento interno, con riserva dell’approvazione ad opera della Conferenza delle Parti.

5. La Conferenza delle Parti stabilisce le funzioni del Consiglio scientifico, tra le quali possano rientrare, segnatamente, quelle di:

a)
fornire pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato e – con approvazione della Conferenza delle Parti – a qualsivoglia organo istituito nell’ambito della presente Convenzione od a tenore di un Accordo, nonché a qualsivoglia Parte contraente;
b)
raccomandare la ricerca e il coordinamento delle ricerche sulle specie migratrici, valutarne i risultati al fine di accertare lo stato di conservazione delle specie stesse e riferire alla Conferenza delle Parti circa tale stato e circa i provvedimenti atti a migliorarlo;
c)
fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo le specie migratrici da elencare negli Allegati 1 o Il ed indicare altresì l’area di ripartizione delle specie in parola;
d)
fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo provvedimenti particolari di conservazione e di gestione da inserire negli Accordi sulle specie migratrici;
e)
raccomandare alla Conferenza delle Parti provvedimenti atti a risolvere le questioni connesse con gli aspetti scientifici dell’applicazione della presente Convenzione, segnatamente quelli concernenti gli habitat delle specie migratrici.
  Art. IX Il Segretariato

1. Per le necessità della presente Convenzione è istituito un Segretariato.

2. Il Segretariato è costituito a cura del direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente subito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Nei limiti e secondo le modalità che riterrà più opportune, il direttore esecutivo potrà essere assistito da enti ed organismi intergovernativi o non governativi, internazionali o nazionali che siano tecnicamente qualificati nel campo della protezione, della conservazione e della gestione della fauna selvatica.

3. Se il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente non fosse più in grado di provvedere alla costituzione del Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà provvedimenti atti ad attuarlo altrimenti.

4. Il Segretariato ha i compiti seguenti:

a) i) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;
ii)
prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;
b)
mantenere relazioni con le Parti, con gli organismi permanenti costituiti a tenore degli Accordi e con gli altri enti internazionali interessati alle specie migratrici, nonché agevolare le relazioni tra le Parti, come pure tra queste e gli organismi e gli enti stessi;
c)
ottenere da ogni fonte competente rapporti ed altre informazioni utili agli obiettivi ed all’attuazione della presente Convenzione e provvedere ad un’adeguata diffusione di tali informazioni;
d)
richiamare l’attenzione della Conferenza delle Parti su qualsiasi questione che rientri tra gli obiettivi della presente Convenzione;
e)
redigere per la Conferenza delle Parti rapporti sui lavori svolti dal Segretariato stesso e sull’attuazione della presente Convenzione;
f)
tenere aggiornato e pubblicare un elenco degli Stati dell’area di distribuzione di tutte le specie migratrici menzionate negli Allegati I e II;
g)
promuovere, sotto la direzione della Conferenza delle Parti, la conclusione di Accordi;
h)
tenere aggiornato e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, se richiesto dalla Conferenza delle Parti, fornire qualunque informazione sugli Accordi medesimi;
i)
tenere aggiornato e pubblicare un elenco delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 5, lettere e), f) e g), nonché un elenco delle decisioni prese ai sensi della lettera h) dello stesso paragrafo;
j)
informare l’opinione pubblica in merito alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;
k)
adempiere qualsiasi altro compito che gli fosse attribuito a tenore della presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.
  Art. X Emendamenti alla Convenzione

1. La presente Convenzione può esser emendata in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.

3. Il testo di ogni proposta di emendamento, con le relative motivazioni, è comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discusso e immediatamente trasmesso dal Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione delle Parti contraenti in merito all’emendamento va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

5. Qualsiasi emendamento adottato entra in vigore, per tutte le Parti che l’hanno approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato presso il depositario lo strumento di approvazione. Per ogni Parte che avrà depositato uno strumento di approvazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti avranno depositato un tale strumento, l’emendamento entra in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di approvazione.

  Art. XI Emendamenti agli Allegati

1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.

3. Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima della riunione al Segretariato che, a sua volta, lo trasmette senza indugio a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

5. L’emendamento degli Allegati entra in vigore per tutte le Parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle Parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente Articolo.

6. Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito all’emendamento mediante notificazione scritta al depositario. La riserva in merito ad un emendamento può esser ritirata mediante notificazione scritta al depositario. Nei riguardi della Parte contraente in questione l’emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall’avvenuta revoca della riserva.

  Art. XII Ripercussioni su convenzioni internazionali e su altri atti normativi

1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la codificazione e l’ulteriore elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le tesi giuridiche che nel momento attuale o in futuro siano sostenute da qualunque Stato per quanto riguarda il diritto del mare e la natura e l’estensione della giurisdizione nazionale degli Stati costieri e di bandiera.

2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi preesistenti.

3. Le disposizioni della presente Convenzione fanno salvo il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli Allegati I e II o di adottare provvedimenti nazionali sulla conservazione di specie non menzionate negli Allegati di cui sopra.

  Art. XIII Composizione delle controverse

1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.

2. Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato al precedente paragrafo 1, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.

  Art. XIV Riserve

1. Per le disposizioni della presente Convenzione non sono ammesse riserve generali. Riserve particolari possono essere avanzate conformemente alle disposizioni del presente Articolo e dell’Articolo XI.

2. Qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una specifica riserva in merito all’inclusione di una qualsiasi specie migratrice nell’Allegato I o nell’Allegato II o in entrambi e non verrà considerata Parte contraente per quanto concerne l’oggetto di tale riserva prima che siano decorsi novanta giorni dal momento in cui il Depositario avrà notificato alle Parti contraenti il ritiro della riserva stessa.

  Art. XV Firma

La presente Convenzione può essere firmata a Bonn da tutti gli Stati e da qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale sino al 22 giugno 1980.

  Art. XVI Ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania, che fungerà da Depositario.

  Art. XVII Adesione

Dopo il 22 giugno 1980 la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di ogni Stato non firmatario e di qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

  Art. XVIII Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.

  Art. XIX Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

  Art. XX Depositario

1. L’originale della presente Convenzione, redatta in francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato la Convenzione o abbiano depositato i propri strumenti di adesione alla Convenzione stessa.

2. Il Depositario, previa consultazione dei Governi interessati, è incaricato di preparare la versione ufficiale della presente Convenzione in lingua araba e cinese.

3. Il Depositario informerà ogni Stato firmatario aderente, ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmataria o aderente, nonché il Segretariato, per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore della presente Convenzione, gli eventuali emendamenti, le riserve specifiche e la notificazione di denunce.

4. Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bonn il 23 giugno 1979.

(Seguono le firme)


  Allegato I1 

  Specie migratrici minacciate

Nota esplicativa

1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

a)
con il nome della specie o della sottospecie; oppure
b)
con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

2. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie sono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.

3. Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel riferimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.

4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie significa che tale specie o una popolazione distinta di essa o un taxon superiore che la comprende sono incluse nell’Allegato II.

  Mammalia

Proboscidae

Elephantidae

Elephas maximus indicus

Sirenia

Trichechidae

Trichechus manatus* (le popolazioni tra l’Honduras e Panama)

Trichechus senegalensis*

Primates

Hominidae

Gorilla beringei2

Gorilla gorilla

Pan troglodytes*

Chiroptera

Molossidae

Tadarida brasiliensis

Carnivora

Felidae

Acinonyx jubatus (salvo le popolazioni in Botswana, Namibia e Zimbabwe)

Panthera onca*

Uncia uncia3

Ursidae

Ursus arctos isabellinus (popolazioni in Mongolia e Cina)

Phocidae

Monachus monachus*

Pusa caspica*

Mustelidae

Lontra felina4

Lontra provocax5

Perissodactyla

Equidae

Equus africanus6

Equus ferus przewalskii7

Equus grevyi

Artiodactyla

Camelidae

Camelus bactrianus

Vicugna vicugna* (salvo le popolazioni del Perù)

Cervidae

Hippocamelus bisulcus

Cervus elaphus barbarus

Cervus elaphus yarkandensis8* (popolazioni in Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Afghanistan)

Bovidae

Eudorcas rufifrons

Gazella cuvieri

Gazella dorcas (soltanto le popolazioni dell’Africa nord—occidentale)

Gazella leptoceros

Nanger dama9

Bos grunniens

Bos sauveli

Addax nasomaculatus

Oryx dammah*

Cetacea

Balaenidae

Balaena mysticetus

Eubalaena glacialis10 (Atlantico Nord)

Eubalaena japonica11 (Pacifico Nord)

Eubalaena australis12

Balaenopteridae

Balaenoptera borealis*

Balaenoptera physalus*

Balaenoptera musculus

Megaptera novaeangliae

Delphinidae

Delphinus delphis* (soltanto la popolazione del Mediterraneo)

Tursiops truncatus ponticus*

Orcaella brevirostris*

Sousa teuszii*

Physeteridae

Physeter macrocephalus*

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica*

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei*

Ziphiidae

Ziphius cavirostris (soltanto la sottopopolazione del Mediterraneo)

  Aves

Anseriformes

Anatidae

Oxyura leucocephala*

Branta ruficollis*

Anser cygnoid13*

Anser erythropus*

Polysticta stelleri*

Chloephaga rubidiceps*

Marmaronetta angustirostris*

Aythya baeri*

Aythya nyroca*

Sibirionetta formosa14*

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus15*

Phoenicoparrus jamesi16*

Gruiformes

Rallidae

Sarothrura ayresi*

Gruidae

Leucogeranus leucogeranus17*

Antigone vipio18*

Grus japonensis*

Grus monacha*

Grus nigricollis*

Otidiformes

Otididae

Tetrax tetrax*

Otis tarda*

Chlamydotis undulata (soltanto le popolazioni dell’Africa nord-occidentale)

Ardeotis nigriceps

Houbaropsis bengalensis bengalensis

Sphenisciformes

Spheniscidae

Spheniscus humboldti

Procellariiformes

Diomedeidae

Diomedea antipodensis*

Diomedea amsterdamensis

Phoebastria albatrus19

Procellariidae

Pterodroma atrata

Pterodroma sandwichensis20

Pterodroma phaeopygia

Pterodroma cahow

Ardenna creatopus21

Puffinus mauretanicus

Pelecanoides garnotii

Ciconiiformes

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Platalea minor

Geronticus eremita*

Ardeidae

Gorsachius goisagi

Ardeola idae*

Egretta eulophotes

Pelecanidae

Pelecanus crispus*

Pelecanus onocrotalus* (soltanto le popolazioni del Paleartico)

Suliformes

Fregatidae

Fregata andrewsi

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus gregarius22*

Scolopacidae

Numenius tahitiensis*

Numenius borealis*

Numenius tenuirostris*

Numenius madagascariensis*

Calidris tenuirostris*

Calidris canutus rufa*

Calidris pygmaea23*

Calidris subruficollis24*

Calidris pusilla*

Tringa guttifer*

Laridae

Saundersilarus saundersi25

Larus relictus

Larus leucophthalmus*

Larus audouinii*

Larus atlanticus

Sternula lorata26

Thalasseus bernsteini27

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume

Accipitriformes

Accipitridae

Neophron percnopterus*

Sarcogyps calvus*

Trigonoceps occipitalis*

Necrosyrtes monachus*

Gyps bengalensis*

Gyps africanus*

Gyps indicus*

Gyps tenuirostris*

Gyps coprotheres*

Gyps rueppelli*

Torgos tracheliotos*

Clanga clanga28*

Aquila nipalensis*

Aquila adalberti29*

Aquila heliaca*

Haliaeetus leucoryphus*

Haliaeetus albicilla*

Haliaeetus pelagicus*

Coraciiformes

Coraciidae

Coracias garrulus*

Falconiformes

Falconidae

Falco naumanni*

Falco vespertinus*

Falco cherrug* (salvo le popolazioni della Mongolia)

Psittaciformes

Psittacidae

Brotogeris pyrrhoptera30

Passeriformes

Tyrannidae

Alectrurus tricolor*

Alectrurus risora*

Acrocephalidae

Acrocephalus sorghophilus*

Acrocephalus paludicola*

Acrocephalus griseldis*

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea*

Turdidae

Geokichla guttata31*

Fringillidae

Serinus syriacus

Emberizidae

Emberiza aureola

Icteridae

Xanthopsar flavus32*

Parulidae

Setophaga kirtlandii33

Setophaga cerulea34

Thraupidae

Sporophila hypochroma*

Sporophila cinnamomea*

Sporophila palustris35*

  Reptilia

Testudinata

Cheloniidae

Chelonia mydas*

Caretta caretta*

Eretmochelys imbricata*

Lepidochelys kempii*

Lepidochelys olivacea*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea*

Pelomedusidae

Podocnemis expansa* (soltanto le popolazioni dell’alta Amazzonia)

Crocodylia

Gavialidae

Gavialis gangeticus

  Pisces

  Elasmobranchii

Orectolobiformes

Rhinocodontidae

Rhincodon typus*

Lamniformes

Lamnidae

Carcharodon carcharias*

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus*

Carcharhiniformes

Cetorhinus maximus*

Carcharhinidae

Carcharhinus longimanus

Squatiniformes

Squatinidae

Squatina squatina*

Rhinopristiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos rhinobatos* (popolazione del Mediterraneo)

Pristidae

Anoxapristis cuspidata*

Pristis clavata*

Pristis pectinata*

Pristis zijsron*

Pristis pristis36*

Myliobatiformes

Mobulidae

Manta alfredi*

Manta birostris*

Mobula mobular37*

Mobula japanica38*

Mobula thurstoni*

Mobula tarapacana*

Mobula eregoodootenkee*

Mobula kuhlii*

Mobula hypostoma*

Mobula rochebrunei*

Mobula munkiana*

  Actinopterygii

Acipenseriformes

Acipenseridae

Acipenser sturio*

Siluriformes

Schilbeidae

Pangasianodon gigas


1 Nuovo testo giusta gli emendamenti della Conferenza delle Parti del 1997, 1999, 2002, 2005, 2011, 2014, 2017 e 2020, in vigore dal 22 mag. 2020 (RU 2020 2791).
2 Finora inclusa in Gorilla gorilla
3 Designazione anteriore: Panthera uncia
4 Designazione anteriore: Lutra felina
5 Designazione anteriore: Lutra provocax
6 Designazione anteriore: Equus asinus (soltanto le popolazioni selvatiche)
7 Designazione anteriore: Equus caballus przewalskii
8 Designazione anteriore: Cervus elaphus bactrianus
9 Designazione anteriore: Gazella dama
10 Finora inclusa in Balaena glacialis glacialis
11 Finora inclusa in Balaena glacialis glacialis
12 Designazione anteriore: Balaena glacialis australis
13 Designazione anteriore: Anser cygnoides
14 Designazione anteriore: Anas formosa
15 Designazione anteriore: Phoenicopterus andinus
16 Designazione anteriore: Phoenicopterus jamesi
17 Designazione anteriore: Grus leucogeranus
18 Designazione anteriore: Grus vipio
19 Designazione anteriore: Diomedea albatrus
20 Finora inclusa in Pterodroma phaeopygia (s.l.)
21 Designazione anteriore: Puffinus creatopus
22 Designazione anteriore: Chettusia gregaria
23 Designazione anteriore: Eurynorhynchus pygmeus
24 Designazione anteriore: Tryngites subruficollis
25 Designazione anteriore: Larus saundersi
26 Designazione anteriore: Sterna lorata
27 Designazione anteriore: Sterna bernsteini
28 Designazione anteriore: Aquila clanga
29 Finora inclusa in Aquila heliaca (s.l.)
30 Designazione anteriore: Brotogeris pyrrhopterus
31 Designazione anteriore: Zoothera guttata
32 Designazione anteriore: Agelaius flavus
33 Designazione anteriore: Dendroica kirtlandii
34 Designazione anteriore: Dendroica cerulea
35 Include Sporophila zelichi
36 Include Pristis microdon
37 Include Mobula diabolus
38 Include Mobula rancureli

  Allegato II1 

  Specie migratrici oggetto di Accordi

Nota esplicativa

1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

a)
con il nome della specie o della sottospecie; oppure
b)
con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

Salvo indicazione contraria, nel caso di riferimento ad un taxon superiore alla specie s’intende che tutte le specie migratrici appartenenti a tale taxon potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla conclusione di Accordi.

2. L’abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere sta ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti alla famiglia o al genere di cui trattasi.

3. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie vengono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.

4. Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel referimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.

5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tale specie o una distinta popolazione di essa ovvero una o più specie comprese nel taxon superiore sono incluse nell’Allegato I.

  Mammalia

Proboscidea

Elephantidae

Loxodonta africana

Loxodonta cyclotis2

Sirenia

Dugongidae

Dugong dugon

Trichechidae

Trichechus inunguis

Trichechus manatus* (popolazioni tra l’Honduras e Panama)

Trichechus senegalensis*

Primates

Hominidae

Pan troglodytes*

Chiroptera

Pteropodidae

Eidolon helvum (soltanto le popolazioni africane)

Rhinolophidae

R. spp. (soltanto le popolazioni europee)

Molossidae

Otomops madagascariensis3

Otomops martiensseni (soltanto le popolazioni africane)

Tadarida insignis4

Tadarida latouchei5

Tadarida teniotis

Vespertilionidae

V. spp. (soltanto le popolazioni europee)

Lasiurus blossevillii

Lasiurus borealis

Lasiurus cinereus

Lasiurus ega

Miniopterus majori6

Miniopterus natalensis7 (soltanto le popolazioni africane)

Miniopterus schreibersii (soltanto le popolazioni africane ed europee)

Carnivora

Felidae

Panthera leo

Panthera onca*

Panthera pardus

Canidae

Lycaon pictus

Ursidae

Ursus maritimus

Otariidae

Arctocephalus australis

Otaria flavescens

Phocidae

Halichoerus grypus (soltanto le popolazioni del Baltico)

Monachus monachus*

Phoca vitulina (soltanto le popolazioni del Baltico e del mare di Wadden)

Pusa caspica*

Perissodactyla

Equidae

Equus hemionus8

Equus kiang9

Artiodactyla

Camelidae

Vicugna vicugna*

Cervidae

Cervus elaphus yarkandensis10* (popolazioni in Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Afghanistan)

Giraffidae

Giraffa camelopardalis

Bovidae

Gazella erlangeri11

Gazella gazella (soltanto le popolazioni asiatiche)

Gazella subgutturosa

Procapra gutturosa

Saiga borealis12

Saiga tatarica13

Ammotragus lervia

Ovis ammon

Ovis vignei14

Oryx dammah*

Kobus kob leucotis

Cetacea

Balaenopteridae

Balaenoptera bonaerensis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera borealis*

Balaenoptera omurai15

Balaenoptera physalus*

Neobalaenidae

Caperea marginata

Delphinidae

Sousa chinensis

Sousa teuszii*

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis16

Lagenorhynchus albirostris (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)

Lagenorhynchus acutus (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)

Lagenorhynchus obscurus

Lagenorhynchus australis

Grampus griseus (soltanto le popolazioni del mare del Nord, del Baltico e del Mediterraneo)

Tursiops aduncus (popolazioni del mare degli Arafura / di Timor)

Tursiops truncatus* (popolazioni del mare del Nord, del Baltico, del Mediterraneo e del mar Nero)

Stenella attenuata (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e dell’Asia sud-orientale)

Stenella longirostris (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e dell’Asia sud-orientale)

Stenella coeruleoalba (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e del Mediterraneo)

Stenella clymene (popolazione dell’Africa occidentale)

Delphinus delphis* (popolazioni del mare del Nord e del Baltico, del Mediterraneo, del mar Nero e delle regioni tropicali del Pacifico orientale)

Lagenodelphis hosei (popolazioni dell’Asia sud-orientale)

Orcaella brevirostris*

Orcaella heinsohni17

Cephalorhynchus commersonii (popolazione dell’America del Sud)

Cephalorhynchus eutropia

Cephalorhynchus heavisidii

Orcinus orca

Globicephala melas (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)18

Monodontidae

Delphinapterus leucas

Monodon monoceros

Phocoenidae

Phocoena phocoena (popolazioni del mare del Nord e del Baltico, della zona occidentale dell’Atlantico del Nord, del mar Nero e della parte occidentale dell’Africa settentrionale)

Phocoena spinipinnis

Phocoena dioptrica

Neophocaena phocaenoides

Neophocaena asiaeorientalis19

Phocoenoides dalli

Physeteridae

Physeter macrocephalus*

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica20*

Iniidae

Inia geoffrensis

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei*

Ziphiidae

Berardius bairdii

Hyperoodon ampullatus

  Aves

Galliformes

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix

Anseriformes

Anseranatidae

A. spp.21*

Anatidae

A. spp.*

Podicipediformes

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena

Podiceps auritus (popolazioni del Paleartico occidentale)

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Ph. spp.*

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia turtur turtur

Gruiformes

Rallidae

Sarothrura boehmi

Sarothrura ayresi*

Crex crex

Porzana porzana (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)

Zapornia parva22 (popolazione dell’Eurasia/Africa occidentale)

Zapornia pusilla intermedia23

Amauronis marginalis24

Fulica atra atra (popolazioni del Mediterraneo e del mar Nero)

Gruidae

Leucogeranus leucogeranus25*

Antigone spp.26*

Bugeranus carunculatus27

Anthropoides spp.28

Grus spp.*

Otidiformes

Otididae

Tetrax tetrax*

Otis tarda*

Chlamydotis macqueenii29

Gaviiformes

Gavidae

Gavia stellata (popolazioni del Paleartico occidentale)

Gavia arctica arctica30

Gavia immer31 (popolazione dell’Europa nord-occidentale)

Gavia adamsii (popolazione del Paleartico occidentale)

Sphenisciformes

Spheniscidae

Spheniscus demersus

Procellariiformes

Diomedeidae

Diomedea sanfordi32

Diomedea epomophora

Diomedea exulans

Diomedea antipodensis33

Diomedea dabbenena34

Phoebetria fusca

Phoebetria palpebrata

Phoebastria irrorata35

Phoebastria nigripes36

Phoebastria immutabilis37

Thalassarche chlororhynchos38

Thalassarche carteri39

Thalassarche chrysostoma40

Thalassarche melanophris41

Thalassarche impavida42

Thalassarche bulleri43

Thalassarche cauta44

Thalassarche steadi45

Thalassarche eremita46

Thalassarche salvini47

Procellariidae

Macronectes halli

Macronectes giganteus

Procellaria cinerea

Procellaria aequinoctialis

Procellaria conspicillata48

Procellaria westlandica

Procellaria parkinsoni

Ciconiiformes

Ciconiidae

Mycteria ibis

Ciconia nigra

Ciconia microscelis49

Ciconia ciconia

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Platalea alba (salvo la popolazione del Madagascar)

Platalea leucorodia

Threskiornis aethiopicus50 (popolazioni dell’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia sud-occidentale [Iran/Iraq])

Geronticus eremita*

Plegadis falcinellus

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris (popolazioni del Paleartico occidentale)

Ixobrychus minutus minutus (popolazioni del Paleartico occidentale)

Ixobrychus sturmii

Ardeola idae*

Ardeola rufiventris

Ardea purpurea purpurea (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)

Ardea alba alba51 (popolazioni del Paleartico occidentale)

Egretta vinaceigula

Pelecanidae

Pelecanus crispus*

Pelecanus onocrotalus* (popolazioni del Paleartico occidentale)

Suliformes

Phalacrocoracidae

Microcarbo pygmaeus52

Phalacrocorax nigrogularis

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Haematopodidae

H. spp.53

Ibidorshynchidae

I. spp.54

Recurvirostridae

R. spp.

Charadriidae

C. spp.*

Scolopacidae

S. spp.55*

Pluvianellidae

P. spp.56

Dromadidae

Dromas ardeola

Glareolidae

Glareola pratincola

Glareola nordmanni

Glareola nuchalis

Laridae

Anous minutus worcesteri

Rynchops flavirostris

Larus genei

Larus ichthyaetus (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)

Larus melanocephalus

Larus hemprichii

Larus leucophthalmus*

Larus audouinii*

Larus armenicus

Sternula albifrons57

Sternula saundersi58

Sternula balaenarum59

Gelochelidon nilotica nilotica60 (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)

Hydroprogne caspia61 (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)

Chlidonias leucopterus (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)

Chlidonias niger niger

Sterna dougallii (popolazioni dell’Atlantico)

Sterna hirundo hirundo (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)

Sterna repressa

Sterna paradisaea (popolazioni dell’Atlantico)

Thalasseus bengalensis62 (popolazioni dell’Afica e dell’Asia sud-occidentale)

Thalasseus sandvicensis sandvicensis63

Thalasseus maximus albididorsalis64

Thalasseus bergii65 (popolazioni dell’Africa e dell’Asia sud—occidentale)

Cathartiformes

Cathartidae

C. spp.

Accipitriformes

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

A. spp.*

Coraciiformes

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus*

Falconiformes

Falconidae

F. spp.*

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona tucumana

Passeriformes

Tyrannidae

Polystictus pectoralis pectoralis

Pseudocolopteryx dinelliana

Alectrurus tricolor*

Alectrurus risora*

Maluridae

M. spp.66

Dasyornithidae

D. spp. NOTE105

Meliphagidae

M. spp. NOTE105

Acanthizidae

A. spp. NOTE105

Orthonychidae

O. spp. NOTE105

Pomatostomidae

P. spp. NOTE105

Mohouidae

M. spp. NOTE105

Eulacestomidae

E. spp. NOTE105

Oriolidae

O. spp. NOTE105

Oreoicidae

O. spp. NOTE105

Cinclosomatidae

C. spp. NOTE105

Falcunculidae

F. spp. NOTE105

Pachycephalidae

P. spp. NOTE105

Psophodidae

P. spp. NOTE105

Vireonidae

V. spp. NOTE105

Rhagologidae

R. spp. NOTE105

Artamidae

A. spp. NOTE105

Machaerirhynchidae

M. spp. NOTE105

Vangidae

V. spp. NOTE105

Platysteiridae

P. spp. NOTE105

Rhipiduridae

R. spp. NOTE105

Ifritidae

I. spp. NOTE105

Monarchidae

M. spp. NOTE105

Laniidae

Lanius minor (popolazione europea)

Lanius excubitor excubitor

Melampittidae

M. spp. NOTE105

Picathartidae

P. spp. NOTE105

Eupetidae

E. spp. NOTE105

Chaetopidae

C. spp. NOTE105

Petroicidae

P. spp. NOTE105

Hyliotidae

H. spp. NOTE105

Stenostiridae

S. spp. NOTE105

Panuridae

P. spp. NOTE105

Macrosphenidae

M. spp. NOTE105

Cisticolidae

C. spp. NOTE105

Acrocephalidae

A. spp. NOTE105

Pnoepygidae

P. spp. NOTE105

Locustellidae

L. spp. NOTE105

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea*

Bernieridae

B. spp. NOTE105

Phylloscopidae

P. spp. NOTE105

Scotocercidae

S. spp. NOTE105

Aegithalidae

D. spp. NOTE105

Sylviidae

S. spp. NOTE105

Zosteropidae

Z. spp. NOTE105

Timaliidae

T. spp. NOTE105

Pellorneidae

P. spp. NOTE105

Leiotrichidae

L. spp. NOTE105

Polioptilidae

P. spp. NOTE105

Turdidae

T. spp. NOTE105

Muscicapidae

M. spp. NOTE105

Regulidae

R. spp. NOTE1052

Hylocitreidae

H. spp. NOTE105

Motacillidae

M. spp. NOTE105

Emberizidae

Emberiza sulphurata

Icteridae

Xanthopsar flavus67*

Dolichonyx oryzivorus

Parulidae

Cardellina canadensis

Thraupidae

Sporophila ruficollis

Sporophila hypochroma*

Sporophila cinnamomea*

Sporophila palustris68

  Reptilia

Testudinata

Cheloniidae

C. spp.*

Dermochelyidae

D. spp.*

Pelomedusidae

Podocnemis expansa*

Crocodylia

Crocodylidae

Crocodylus porosus

  Pisces

  Elasmobranchii

Orectolobiformes

Rhincodontidae

Rhincodon typus*

Lamniformes

Lamnidae

Carcharodon carcharias*

Isurus oxyrinchus

Isurus paucus

Lamna nasus

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus*

Alopiidae

Alopias pelagicus

Alopias superciliosus

Alopias vulpinus

Carcharhiniformes

Triakidae

Carcharhinidae

Galeorhinus galeus

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus oscurus

Prionace glauca

Sphyrnidae

Sphyrna lewini

Sphyrna mokarran

Sphyma zygaena

Squaliformes

Squalidae

Squalus acanthias (popolazioni dell’emisfero nord)

Squatiniformes

Squatinidae

Squatina squatina*

Rhinopristiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos rhinobatos*

Rhinidae

Rhynchobatus australiae

Pristidae

Anoxypristis cuspidata*

Pristis clavata*

Pristis pectinata*

Pristis zijsron*

Pristis pristis69*

Myliobatiformes

Mobulidae

Manta alfredi*

Manta birostris*

Mobula mobular70*

Mobula japanica71*

Mobula thurstoni*

Mobula tarapacana*

Mobula eregoodootenkee*

Mobula kuhlii*

Mobula hypostoma*

Mobula rochebrunei*

Mobula munkiana*

  Actinopterygii

Acipenseriformes

Acipenseridae

Huso huso

Huso dauricus

Acipenser baerii baicalensis

Acipenser fulvescens

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser medirostris

Acipenser mikadoi

Acipenser naccarii

Acipenser nudiventris

Acipenser persicus

Acipenser ruthenus (popolazione del Danubio)

Acipenser schrenckii

Acipenser sinensis

Acipenser stellatus

Acipenser sturio*

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

Pseudoscaphirhynchus hermanni

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

Psephurus gladius

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla anguilla

  Insecta

Lepidoptera

Danaidae

Danaus plexippus


1 Nuovo testo giusta gli emendamenti della Conferenza delle Parti del 1997, 1999, 2002, 2005, 2011, 2014, 2017 e 2020, in vigore dal 22 mag. 2020 (RU 2020 2791).
2 Finora inclusa in Loxodonta africana
3 Finora inclusa in Otomops martiensseni
4 Finora inclusa in Tadarida teniotis
5 Finora inclusa in Tadarida teniotis
6 Finora inclusa in Miniopterus schreibersii
7 Finora inclusa in Miniopterus schreibersii
8 Include Equus onager
9 Finora inclusa in Equus hemionus (s.l.)
10 Designazione anteriore: Cervus elaphus bactrianus
11 Finora inclusa in Gazella gazella
12 Finora inclusa in Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993
13 Finora inclusa in Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993
14 Corrisponde a Ovis aries, sensu Wilson & Reeder 2005, e si applica soltanto alle popolazioni selvatiche in Afghanistan, India, Iran, Kazakstan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, escluse le popolazioni ibride
15 Finora inclusa in Balaenoptera edeni
16 Finora inclusa in Sotalia fluviatilis
17 Finora inclusa in Orcaella brevirostris
18 Designazione anteriore: Globicephala melaena
19 Finora inclusa in Neophocaena phocaenoides
20 Designazione anteriore: Platanista gangetica
21 Finora inclusa in Anatidae
22 Designazione anteriore: Porzana parva parva
23 Designazione anteriore: Porzana pusilla intermedia
24 Designazione anteriore: Aenigmatolimnas marginalis
25 Finora inclusa in Grus spp
26 Finora inclusa in Grus spp
27 Finora inclusa in Grus spp
28 Finora inclusa in Grus spp
29 Finora inclusa in Chlamydotis undulata
30 Include Gavia arctica suschkini
31 Designazione anteriore: Gavia immer immer
32 Finora inclusa in Diomedea epomophora
33 Finora inclusa in Diomedea exulans
34 Finora inclusa in Diomedea exulans
35 Designazione anteriore: Diomedea irrorata
36 Designazione anteriore: Diomedea nigripes
37 Designazione anteriore: Diomeda immutabilis
38 Designazione anteriore: Diomedea chlororhynchos
39 Finora inclusa in Diomedea chlororhynchos
40 Designazione anteriore: Diomedea chrysostoma
41 Designazione anteriore: Diomedea melanophris
42 Finora inclusa in Diomedea melanophris
43 Designazione anteriore: Diomedea bulleri
44 Designazione anteriore: Diomedea cauta
45 Finora inclusa in Diomedea cauta
46 Finora inclusa in Diomedea cauta
47 Finora inclusa in Diomedea cauta
48 Finora inclusa in Procellaria aequinoctialis
49 Designazione anteriore: Ciconia episcopus microscelis
50 Designazione anteriore: Threskiornis aethiopicus aethiopicus
51 Designazione anteriore: Casmerodius albus albus (popolazioni del Paleartico occidentale)
52 Designazione anteriore: Phalacrocorax pygmaeus
53 Finora inclusa in Recurvirostridae
54 Finora inclusa in Recurvirostridae
55 Include la sottofamiglia Phalaropodinae, finora menzionata nella lista come famiglia Phalaropodidae
56 Finora inclusa in Scolopacidae
57 Designazione anteriore: Sterna albifrons
58 Designazione anteriore: Sterna saundersi
59 Designazione anteriore: Sterna balaenarum
60 Designazione anteriore: Sterna nilotica nilotica
61 Designazione anteriore: Sterna caspia
62 Designazione anteriore: Sterna bengalensis
63 Designazione anteriore: Sterna sandvicensis sandvicensis
64 Designazione anteriore: Sterna maxima albididorsalis
65 Designazione anteriore: Sterna bergii
66 Finora inclusa in Muscicapidae
67 Designazione anteriore: Agelaius flavus
68 Include Sporophila zelichi
69 Include Pristis microdon
70 Include Mobula diabolus
71 Include Mobula rancureli


  Campo d’applicazione il 12 giugno 20201 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 maggio

2015 A

  1° agosto

2015

Albania

25 maggio

2001 A

  1° settembre

2001

Algeria

31 agosto

2005 A

  1° dicembre

2005

Angola

28 aprile

2006 A

  1° dicembre

2006

Antigua e Barbuda

  4 luglio

2007 A

  1° ottobre

2007

Arabia Saudita

17 dicembre

1990 A

  1° marzo

1991

Argentina*

10 ottobre

1991 A

  1° gennaio

1992

Armenia

29 dicembre

2010 A

  1° marzo

2011

Australia

26 giugno

1991 A

  1° settembre

1991

Austria

28 marzo

2005 A

  1° luglio

2005

Bangladesh

31 luglio

2005 A

  1° dicembre

2005

Belarus

28 aprile

2003

  1° settembre

2003

Belgio

11 luglio

1990 A

  1° ottobre

1990

Benin

14 gennaio

1986 A

  1° aprile

1986

Bolivia*

16 dicembre

2002 A

  1° marzo

2003

Bosnia e Erzegovina

  8 settembre

2017 B

  1° dicembre

2017

Brasile

  2 luglio

2015 A

  1° ottobre

2015

Bulgaria

30 agosto

1999 A

  1° novembre

1999

Burkina Faso

  9 ottobre

1989 A

  1° gennaio

1990

Burundi

18 aprile

2011 A

  1° luglio

2011

Camerun

  7 settembre

1981

  1° novembre

1983

Capo Verde

14 dicembre

2005 A

  1° maggio

2006

Ceca, Repubblica

  8 febbraio

1994 A

  1° maggio

1994

Ciad

23 giugno

1997

  1° settembre

1997

Cile

15 settembre

1981 A

  1° novembre

1983

Cina*

  Hong Kong

  4 giugno

1997

  1° luglio

1997

Cipro

  2 agosto

2001 A

  1° novembre

2001

Congo (Brazzaville)

  4 ottobre

1999 A

  1° gennaio

2000

Congo (Kinshasa)

22 giugno

1990 A

  1° settembre

1990

Costa Rica

25 maggio

2007 A

  1° agosto

2007

Côte d’Ivoire

  7 gennaio

2003

  1° luglio

2003

Croazia

17 luglio

2000 A

  1° ottobre

2000

Cuba

  6 novembre

2007 A

  1° febbraio

2008

Danimarca a *

  5 agosto

1982

  1° novembre

1983

Ecuador

21 novembre

2003 A

  1° febbraio

2004

Egitto

11 febbraio

1982

  1° novembre

1983

Emirati Arabi Uniti

  1° febbraio

2016 B

  1° maggio

2016

Eritrea

24 novembre

2004 A

  1° febbraio

2005

Estonia

  9 luglio

2008 A

  1° ottobre

2008

Eswatini

22 ottobre

2012 A

  1° gennaio

2013

Etiopia

23 ottobre

2009 A

  1° gennaio

2010

Figi

  4 gennaio

2013 A

  1° aprile

2013

Filippine

15 novembre

1993

  1° febbraio

1994

Finlandia

  3 ottobre

1988 A

  1° gennaio

1989

Francia*

23 aprile

1990

  1° luglio

1990

Gabon

23 maggio

2008 A

  1° agosto

2008

Gambia

14 dicembre

2000 A

  1° agosto

2001

Georgia

15 marzo

2000 A

  1° giugno

2000

Germania

31 luglio

1984

  1° ottobre

1984

Ghana

19 gennaio

1988 A

  1° aprile

1988

Gibuti

  6 dicembre

2003 A

  1° novembre

2004

Giordania

30 ottobre

2000 A

  1° marzo

2001

Grecia

29 luglio

1999

  1° ottobre

1999

Guinea

21 maggio

1993 A

  1° agosto

1993

Guinea Equatoriale

19 maggio

2010

  1° agosto

2010

Guinea-Bissau

19 giugno

1995 A

  1° settembre

1995

Honduras

  9 gennaio

2007 A

  1° aprile

2007

India

  4 maggio

1982

  1° novembre

1983

Irak

11 maggio

2016 B

  1° agosto

2016

Iran

13 novembre

2007 A

1° febbraio

2008

Irlanda

  5 agosto

1983

  1° novembre

1983

Isole Cook

  8 maggio

2006 A

  1° agosto

2006

Israele

17 maggio

1983 A

  1° novembre

1983

Italia

26 agosto

1983

  1° novembre

1983

Kazakistan

14 gennaio

2006 A

  1° maggio

2006

Kenya

26 febbraio

1999 A

  1° maggio

1999

Kirghizistan

20 febbraio

2014 A

  1° maggio

2014

Lettonia

26 aprile

1999 A

  1° luglio

1999

Libano

11 marzo

2019 A

  1° giugno

2019

Liberia

13 agosto

2004 A

  1° dicembre

2004

Libia

24 giugno

2002 A

  1° settembre

2002

Liechtenstein

18 agosto

1997 A

  1° novembre

1997

Lituania

  8 ottobre

2001 A

  1° febbraio

2002

Lussemburgo

30 novembre

1982

  1° novembre

1983

Macedonia del Nord

26 agosto

1999 A

  1° novembre

1999

Madagascar

13 ottobre

2006

  1° gennaio

2007

Malawi

24 giugno

2019 A

  1° settembre

2019

Mali

28 luglio

1987 A

  1° ottobre

1987

Malta

  1° marzo

2001 A

  1° giugno

2001

Marocco*

12 agosto

1993

  1° novembre

1993

Mauritania

  7 aprile

1998

  1° luglio

1998

Maurizio*

22 marzo

2004 A

  1° giugno

2004

Moldova

  8 gennaio

2001 A

  1° aprile

2001

Monaco

  1° marzo

1993 A

  1° giugno

1993

Mongolia

29 luglio

1999 A

  1° novembre

1999

Montenegro

  9 dicembre

2008 A

  1° marzo

2009

Mozambico

18 maggio

2009 A

  1° agosto

2009

Niger

  3 luglio

1980

  1° novembre

1983

Nigeria

15 ottobre

1986 A

  1° gennaio

1987

Norvegia

30 maggio

1985

  1° agosto

1985

Nuova Zelanda

  7 luglio

2000 A

  1° ottobre

2000

Paesi Bassi*

  5 giugno

1981

  1° novembre

1983

  Aruba

30 dicembre

1985

  1° gennaio

1986

  Curaçao

  5 giugno

1981

  1° novembre

1983

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

  5 giugno

1981

  1° novembre

1983

  Sint Maarten

  5 giugno

1981

  1° novembre

1983

Pakistan

22 settembre

1987 A

  1° dicembre

1987

Palau

20 novembre

2007 A

  1° febbraio

2008

Panama

20 febbraio

1989 A

  1° maggio

1989

Paraguay

23 ottobre

1998

  1° gennaio

1999

Perù

20 marzo

1997 A

  1° giugno

1997

Polonia

  1° febbraio

1996 A

  1° maggio

1996

Portogallo

21 gennaio

1981

  1° novembre

1983

Regno Unito*

23 luglio

1985

  1° ottobre

1985

  Isola di Man

20 agosto

1992

  1° novembre

1992

Repubblica dominicana

23 agosto

2017 B

  1° novembre

2017

Romania

14 aprile

1998 A

  1° luglio

1998

Ruanda

18 ottobre

2004 A

  1° giugno

2005

Samoa

31 agosto

2005 A

  1° novembre

2005

São Tomé e Príncipe

22 luglio

2001 A

  1° dicembre

2001

Seicelle

  4 febbraio

2005 A

  1° agosto

2005

Senegal

18 marzo

1988 A

  1° giugno

1988

Serbia

11 dicembre

2007 A

  1° marzo

2008

Siria*

31 marzo

2003

  1° luglio

2003

Slovacchia

14 dicembre

1994 A

  1° marzo

1995

Slovenia

20 novembre

1998 A

  1° febbraio

1999

Somalia

11 novembre

1985

  1° febbraio

1986

Spagna

12 febbraio

1985

  1° maggio

1985

Sri Lanka

  6 giugno

1990

  1° settembre

1990

Sudafrica

27 settembre

1991 A

  1° dicembre

1991

Svezia

  9 giugno

1983

  1° novembre

1983

Svizzera

  7 aprile

1995 A

  1° luglio

1995

Tagikistan

13 novembre

2000 A

  1° febbraio

2001

Tanzania

23 aprile

1999 A

  1° luglio

1999

Togo

  9 novembre

1995

  1° febbraio

1996

Trinidad e Tobago

28 settembre

2018 A

  1° dicembre

2018

Tunisia

27 maggio

1987 A

  1° agosto

1987

Ucraina

  2 agosto

1999 A

  1° novembre

1999

Uganda

16 maggio

2000

  1° agosto

2000

Ungheria

12 luglio

1983 A

  1° novembre

1983

Unione europea

  1° agosto

1983 S

  1° novembre

1983

Uruguay

  1° febbraio

1990 A

  1° maggio

1990

Uzbekistan

12 giugno

1998 A

  1° settembre

1998

Yemen

30 settembre

2006 A

  1° dicembre

2006

Zimbabwe

  1° marzo

2012 A

  1° giugno

2012

*
Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in tedesco possono essere consultati sul sito Internet del Governo tedesco: www.auswaertiges-amt.de>de>aussenpolitik>themen/internationales-recht>vertraege oppure richiesti alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

a La Conv. non vale né per la Groenlandia né per le Isole Färöer.

www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/internationales-recht/vertraege


RU 1996 2353


1 RU 1996 2354, 2003 3265, 2004 1039, 2007 4395, 2008 2177, 2013 1271, 2016 777, 2018 1725 e 2020 2791. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 23 giugno 1979
Entrata in vigore 1 luglio 1995
Fonte RU 1996 2354
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 22.05.2020 PDF DOC
non più in vigore 26.01.2018 PDF DOC
non più in vigore 08.02.2015 PDF DOC
non più in vigore 26.04.2013 PDF DOC
non più in vigore 01.04.2008 PDF DOC
non più in vigore 25.04.2007 PDF DOC
non più in vigore 10.02.2004 PDF DOC
non più in vigore 26.06.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.07.1995

Revisioni

01.07.1995
Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (con. All.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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