• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 747.201.1 Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto interno
  5. 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
  6. 74 Trasporti
  7. 747.201.1 Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto interno
    • 1 Stato – Popolo – Autorità
    • 2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 3 Diritto penale – Procedura penale – Esecuzione
    • 4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 5 Difesa nazionale in generale
    • 6 Finanze
    • 7 Lavori pubblici – Energia – Trasporti e comunicazioni
    • 8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 9 Economia – Cooperazione tecnica

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

747.201.1

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)1

dell’8 novembre 1978 (Stato 18 febbraio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 24b capoversi 5 e 6 e l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna (LNI); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio,4

ordina:

  1 Disposizioni generali

  Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza è applicabile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.

2 Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.

  Art. 21Definizioni

1 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:2

a.
tipi di veicoli galleggianti:
1.
il termine «natante» indica un’imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante,
2.
il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica,
3.
il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato,
4.
il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore,
5.
il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni3 per i lavori in acqua,
6.
il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale,
7.4
il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeggeri che circola per un’impresa di navigazione della Confederazione o per un’impresa beneficiaria di una concessione federale,
8.
il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi,
9.
il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore,
10.
il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°,
11.
il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana,
12.
il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali,
13.
il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d’aria separate con o senza elementi fissi,
14.
il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un’imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15,
15.5
il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d’applicazione della direttiva 2013/53/UE6 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d’acqua al numero 18,
16.7
il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante a vela con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l’attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf,
17.
il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento,
18.8 il termine «moto d’acqua» indica un natante secondo l’articolo 3 numero 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; ai sensi della presente ordinanza le moto d’acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acqua-scooter o jet-bike),
19.
il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse,
20.
il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d’aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza,
21.9
il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici; ai sensi della presente ordinanza questo natante è considerato un sottogruppo dei battelli a remi,
22.10 il termine «battello con precedenza» indica un battello in servizio regolare o un altro battello per passeggeri al quale l’autorità competente ha attribuito la precedenza secondo l’articolo 14a,
23.11 il termine «scooter da immersione» indica un veicolo galleggiante a motore atto a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell’acqua;
b.
definizioni di tecnica navale:
1.
il termine «componente» indica uno dei componenti di un’imbarcazione sportiva riportati nell’allegato II della direttiva CE,
2.
il termine «lunghezza»:
–
per le imbarcazioni sportive di cui alla lettera a numero 15 indica la lunghezza dello scafo LH secondo la norma SN EN ISO 866612,
–13
per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (LH) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, le trasmissioni Z e i componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo,
3.
il termine «larghezza»:
–
per le imbarcazioni sportive con uno scafo indica la larghezza dello scafo BH secondo la norma SN EN ISO 866614. In deroga alla norma, nel caso di imbarcazioni sportive con più di uno scafo la larghezza deve comprendere tutti gli scafi,
–
per gli altri natanti indica la larghezza massima dello scafo (Bmax), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza,
4.
il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiato alla riva o arenato,
5.
il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiato a riva, né arenato,
6.
il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole,
7.
il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole,
8.15
il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi dell’articolo 2 lettera j dell’ordinanza del 14 ottobre 201516 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat),
9.17
il termine «stagno all’acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,
10.18«stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l’infiltrazione di una quantità insignificante di acqua,
11.19 il termine «apparecchio Satnav» indica un apparecchio per la navigazione satellitare; questa definizione comprende gli apparecchi dei sistemi satellitari GPS, GLONAS e Galileo;
c.
tavole e segnali nautici:
1.
il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto,
2.
il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto,
3.
il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
d.
definizioni generali:
1.20
il termine «messa a disposizione sul mercato» indica qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un’imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l’utilizzazione in Svizzera nell’ambito di un’attività commerciale,
2.21
il termine «trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 200922 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive,
3.23
il termine «navigazione a mezzo radar» indica una navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo,
4.24
il termine «immissione in commercio» indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1,
5.25
il termine «trasformazione rilevante di un’imbarcazione sportiva» indica la trasformazione di un’imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, comporta una modifica rilevante del motore o altera l’imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente stabiliti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza,
6.26
il termine «operatori economici» indica i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori,
7.27
il termine «mandatario» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti,
8.28
il termine «importatore» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero,
9.29
il termine «importatore privato» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio,
10.30
persone che partecipano alla conduzione di un natante: conduttori e persone che fanno parte dell’equipaggio prescritto o esercitano un’attività nautica a bordo su incarico del conduttore.

2 Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l’articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.31


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
6 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, versione della GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
11 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
12 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
14 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
16 RS 747.201.3
17 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
22 RS 745.1
23 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
24 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
28 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
29 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
30 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).


  2 Disposizioni relative alla circolazione

  21 Generalità

  Art. 3 Conduttore

1 Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.

2 Il conduttore è responsabile dell’osservanza della presente ordinanza.

  Art. 4 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

1 I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza della presente ordinanza.

2 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal conduttore nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.

  Art. 5 Dovere di precauzione in particolare

Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

a.
di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b.
di causare danni ad altri natanti, alla proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c.
di intralciare la navigazione o la pesca;
d.
di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
  Art. 6 Comportamento in circostanze particolari

Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche in deroga alla presente ordinanza.

  Art. 7 Carico e numero di persone

1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come due adulti. Un adulto e due ragazzi possono essere imbarcati su un natante ammesso per il trasporto di due persone.1

4 Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 8 Documenti

I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’autorità competente.

  Art. 9 Protezione dei segnali della via navigabile

1 È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.

2 Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.

  Art. 10 Protezione delle acque

1 È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.

2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.

3 Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.

4 Per motori con carburante a miscela, l’olio dev’essere biodegradabile.1


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive

I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.

  Art. 12 Incidenti ed assistenza

1 In caso d’incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.

3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.

4 Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.

5 In caso di danni materiali, l’autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.

  Art. 13 Battelli incagliati o affondati

Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.

  Art. 14 Ordini delle autorità

1 I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

2 I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all’articolo 72, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

  Art. 14a1Attribuzione della precedenza

1 Conformemente alla presente ordinanza, su domanda l’autorità competente può attribuire la precedenza a un battello per passeggeri che non è un battello in servizio regolare e per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori a norma dell’ordinanza del 4 novembre 20092 sul trasporto di viaggiatori.

2 La precedenza può essere attribuita soltanto se:

a.
il richiedente ne dimostra la necessità;
b.
ciò migliora il flusso della circolazione; e
c.
non ne è compromessa la sicurezza degli altri utenti delle acque, in particolare dei battelli in servizio regolare.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 RS 745.11

  Art. 15 Controllo

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.


  22 Contrassegni dei natanti

  Art. 16 Contrassegni1

1 I natanti stazionati su uno specchio d’acqua o al di sopra di esso o impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente conformemente all’allegato 1a.2

2 Non sono sottoposti a questa disposizione:

a.
i battelli delle imprese di navigazione che beneficiano di una concessione federale;
b.
i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m;
c.3
le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili;
d.4
le canoe, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.5

2bis Sono inoltre esclusi dall’obbligo di contrassegno i natanti non destinati all’impiego professionale, sprovvisti di motore, la cui lunghezza dello scafo non supera 4 m, se navigano in acque correnti, canali, nella zona rivierasca interna o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano e:

a.
dispongono di una valutazione della conformità di cui all’articolo 148j;
b.
sono conformi alla norma SN EN ISO 6185-1, 2001, Battelli pneumatici – Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW6;
c.
non sono dotati né di specchio di poppa né di fondo fissi; e
d.
sono costituiti da più camere d’aria.7

3 I battelli di cui al capoverso 2 lettera a portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui al capoverso 2 lettere b–d e 2bis, in modo ben visibile, il nome e l’indirizzo del proprietario o del detentore.8


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
6 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
8 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998 (RU 1998 1476). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 17 Applicazione dei contrassegni

1 I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.1

2 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all’altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.

3 L’autorità competente può prescrivere l’utilizzazione di targhe di controllo conformemente all’allegato 1a.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).


  23 Segnalazione dei battelli

  Art. 181Generalità

I natanti portano, di notte o in caso di scarsa visibilità2 (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell’allegato 2.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 18a1Generi di fanali

1 I fanali d’albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30’ su ogni lato. I fanali di prua sono equiparati ai fanali d’albero.

2 I fanali laterali sono costituiti da una luce verde a tribordo e una luce rossa a babordo. Ciascuno è visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30’.

3 Un fanale laterale combinato è un fanale che comprende entrambe le luci dei fanali laterali.

4 Il fanale di poppa deve emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30’ su ogni lato.

5 Un fanale d’albero tricolore è un fanale che comprende sia le due luci dei fanali laterali sia quella del fanale di poppa.

6 I fanali visibili per tutto l’orizzonte sono visibili su un arco d’orizzonte di 360°.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 18b1Collocazione dei fanali

1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

2 In linea di principio i fanali d’albero e i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse del natante.

3 La distanza del fanale d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere di almeno 1,0 m.

4 I fanali d’albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze.

5 I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento.

6 I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l’asse del natante.2

7 Sui natanti motorizzati con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere collocato lungo l’asse del natante o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è montato il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente.3

8 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa deve essere collocato lungo l’asse del natante.

9 Sulle imbarcazioni sportive e da diporto il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile a poppa.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 La correzione del 18 feb. 2020 concerne soltanto il testo francese (RU 2020 499).
3 La correzione del 15 mar. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 919).

  Art. 191Portata e intensità dei fanali

1 Abrogato

2 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, la portata dei fanali di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:

Genere del fanale

Bianco o giallo

Rosso o verde

chiaro

4 km (ca. 2,2 mn)

3 km (ca. 1,62 mn)

ordinario

2 km (ca. 1,1 mn)

1,5 km (ca. 0,81 mn).

3 Le portate minime prescritte al capoverso 2 sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri

Intensità in candele

4

10,0

3

  4,1

2

  1,4

1,5

  0,7.

4 La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m è di:

a.
1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fanali laterali separati o combinati;
b.
2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali d’albero, i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l’orizzonte;
c.
1 miglio nautico per il settore di babordo e di tribordo del fanale d’albero tricolore e 2 miglia nautiche per il settore del fanale di poppa.2

5 La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di:

a.
2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati o combinati, i fanali di poppa e tutti i settori del fanale d’albero tricolore;
b.
3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fanali d’albero.

6 La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m è di:

a.
2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati e i fanali di poppa;
b.
5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fanali d’albero.

7 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d’albero, i fanali d’albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l’orizzonte devono essere fanali ordinari.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 20 Tavole, bandiere e palloni

1 Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un’altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 30 cm.

2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

  Art. 21 Segnali a vista non ammessi

1 È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2 Per determinati scopi, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può autorizzare altri segnali a vista.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 22 Fanali di soccorso

1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev’essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

2 Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l’intero orizzonte sarà messo in loro vece.

  Art. 23 Lampade e riflettori

È vietato fare uso di lampade e di riflettori:

a.
che possono essere scambiati con i fanali prescritti;
b.
che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.
  Art. 241Battelli motorizzati

1 Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli motorizzati devono portare durante la navigazione:

a.
un fanale d’albero;
b.
fanali laterali separati;
c.
un fanale di poppa.

2 Per imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:

a.
fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b.
un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte e collocato lungo l’asse dell’imbarcazione invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore del natante.

3 Di notte e in caso di scarsa visibilità, le imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché i battelli a vela che navigano a motore portano:

a.
fanali laterali separati, un fanale d’albero e un fanale di poppa;
b.
un fanale laterale combinato, un fanale d’albero e un fanale di poppa;
c.
un fanale laterale combinato e un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte; oppure
d.
fanali laterali separati e un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte.

4 I battelli a vela che navigano a motore e che di notte e in caso di scarsa visibilità portano un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali, possono anche riunire i fanali laterali e il fanale di poppa in un fanale d’albero tricolore.

5 Un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte è sufficiente:

a.
su natanti la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW;
b.
su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza dello scafo non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h), sempreché questi dati siano iscritti nella licenza di navigazione.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 251Natanti senza motore

1 Di notte e in caso di scarsa visibilità, durante la navigazione, i natanti non motorizzati portano un fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte. Su battelli a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2).

2 Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano:

a.
fanali laterali separati e un fanale di poppa;
b.
un fanale laterale combinato e un fanale di poppa;
c.
un fanale d’albero tricolore; oppure
d.
un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte.

3 Oltre a quanto stabilito nel capoverso 2, di notte e in caso di scarsa visibilità i battelli a vela che navigano soltanto a vela possono portare due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, sempreché non portino un fanale d’albero tricolore. I fanali devono essere collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e il fanale di poppa prescritti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 26 Battelli in stazionamento

1 Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile per tutto l’orizzonte1.2

2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 271Battelli con precedenza

1 I battelli con precedenza portano:

a.
di notte e in caso di scarsa visibilità, oltre ai fanali prescritti nell’articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l’orizzonte, collocato per quanto possibile un metro più in alto del fanale d’albero;
b.
di giorno, un pallone verde visibile da tutti i lati.

2 I battelli con precedenza sui quali, a causa dei passaggi sotto i ponti previsti nella loro zona di navigazione, non è possibile collocare i segnali a vista prescritti al capoverso 1 in modo che siano visibili da tutti i lati, devono portare tali segnali in modo che siano visibili dal davanti su un arco d’orizzonte il più ampio possibile.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 28 Protezione contro il moto ondoso

I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti:

a.1
di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale ordinario a luce rossa, visibile per tutto l’orizzonte, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile per tutto l’orizzonte e disposto circa un metro al di sotto del primo;
b.
di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 29 Ancoraggi pericolosi

1 I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare:

a.1
di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l’uno al di sopra dell’altro a un intervallo di almeno 1 m;
b.
di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ancora è inoltre segnalata di notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 30 Battelli di servizio1

1 I battelli dell’esercito, della polizia e dell’Amministrazione federale delle dogane possono portare uno o più fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato. Previa autorizzazione delle autorità competenti, anche i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio e di soccorso possono portare siffatti fanali.2

2 Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l’altra metà blu).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 31 Imbarcazioni da pesca al lavoro1

1 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle reti:

a.
di notte, un fanale ordinario a luce gialla visibile per tutto l’orizzonte;
b.
di giorno, un pallone giallo.2

2 Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 32 Segnalazione durante le immersioni

1 Durante le immersioni che si svolgono da riva dev’essere mostrata una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).1

2 In caso di immersioni svolte al largo la tavola di cui al capoverso 1 dovrà essere issata sull’imbarcazione ed essere ben visibile per tutto l’orizzonte2 i lati.3

3 Di notte e in caso di scarsa visibilità la tavola di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).


  24 Segnalazioni acustiche dei natanti

  Art. 33 Generalità

1 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 3 devono essere emessi:

a.1
dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
b.
dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.

2 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

3 Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

4 I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell’autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti dell’amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 34 Segnali acustici

I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige:

a.
un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»
b.
un suono breve: «accosto a destra»
c.
due suoni brevi: «accosto a sinistra»
d.
tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»
e.
quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»
f.
serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione»
  Art. 35 Uso di segnali acustici

1 È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

2 Per determinati scopi, l’UFT può autorizzare l’uso di altri segnali acustici.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).


  25 Segnalazione della via navigabile

  Art. 36 Generalità

1 Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell’allegato 4.

2 L’autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.

  Art. 37 Segnalazione di taluni specchi d’acqua

1 Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le tavole A.1.

2 Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).

3 Gli specchi d’acqua e i corridoi di lancio aperti al wake surf e allo sci nautico nelle zone rivierasche, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.1 Le boe dei corridoi di lancio al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, è dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.2

4 I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

5 I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole A.12 oppure D.2.

6 Se lungo la riva sono aperti corridoi di lancio per il kite surf, tali corridoi possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4 cifra I) collocate sulla riva.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 38 Entrata dei porti e degli imbarcatoi

1 Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.

2 Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

3 Previo accordo con l’autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.

4 I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.1

5 I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4).2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 391Segnali di riferimento

1 Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto2 fisso i segnali acustici previsti nell’allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

2 Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 401Segnali d’avviso di tempesta

1 L’avviso di vento forte (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche da 25 a 33 nodi (ca. 46–61 km/h), senza precisare l’ora. L’avviso viene emesso il più presto possibile.

2 L’avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche superiori a 33 nodi (ca. 61 km/h).2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).


  25a5   Incapacità di condurre e valori limite

  Art. 40a Valori limite generali

1 È considerato in ogni caso incapace di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) chiunque partecipi alla conduzione di un natante se:

a.
presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o superiore;
b.
presenta una concentrazione di alcol nell’alito di 0,25 mg/l o superiore; oppure
c.
ha nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione di alcol nel sangue di cui alla lettera a.

2 Per concentrazione di alcol qualificata s’intende:

a.
una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,80 per mille o superiore;
b.
una concentrazione di alcol nell’alito di 0,40 mg/l o superiore.

3 È considerato incapace di condurre per effetto di stupefacenti chiunque presenti valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:

a.
tetraidrocannabinolo (cannabis) 1,5 µg/l
b.
morfina libera (eroina/morfina) 15 µg/l
c.
cocaina 15 µg/l
d.
anfetamina 15 µg/l
e.
metanfetamina 15 µg/l
f.
MDEA (metilendiossietilamfetamina) 15 µg/l
g.
MDMA (metilendiossimetilamfetamina) 15 µg/l

4 La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l’incapacità di condurre di una persona in grado di provare che assume una o più di queste sostanze su prescrizione medica.

5 Sono escluse dal divieto di condurre per effetto dell’alcol e di stupefacenti di cui ai capoversi 1–4 le persone su:

a.
natanti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b-d;
b.
natanti sprovvisti di motore, il cui scafo non supera 4 m di lunghezza e che adempiono i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere b-d.
  Art. 40abis Valori limite specifici

1 La conduzione sotto l’effetto dell’alcol è vietata per chiunque partecipi alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale se:

a.
presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o superiore;
b.
presenta una concentrazione di alcol nell’alito di 0,05 mg/l o superiore; oppure
c.
ha nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione di alcol nel sangue di cui alla lettera a.
2 I valori limite di cui all’articolo 40a capoverso 1 si applicano nel caso di:
a.
interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia o di altri servizi di soccorso di milizia;
b.
interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto

  25b6   Controllo dellʼidoneità alla guida

  Art. 40b Analisi preliminari

1 Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà.

2 Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata sia inidonea alla guida a causa dell’assunzione di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato ha condotto un natante o ha partecipato alla sua conduzione o ha esercitato un servizio nautico a bordo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

3 Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio.

4 Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d’incapacità di condurre si rinuncia a ulteriori esami.

5 Se l’analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, essa esegue un’analisi dell’alito.

  Art. 40bbis1Analisi della concentrazione di alcol nell’alito

1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito può essere effettuata con:

a.
un etilometro precursore di cui all’articolo 40c;
b.
un etilometro probatorio di cui all’articolo 40cbis.

2 Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 40c cpv. 5 e 6).


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 40c1Esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore e riconoscimento dei valori

1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore può essere effettuata:

a.
non prima di 20 minuti dopo l’assunzione di bevande; o
b.
dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.

2 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3 L’impiego degli etilometri precursori per l’esecuzione di analisi della concentrazione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 28 marzo 20073 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

4 Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere condotta un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio oppure ordinata una prova del sangue.

5 Se le misurazioni di cui al capoverso 4 non differiscono di oltre 0,05 mg/l, il valore determinante delle misurazioni è quello più basso. L’incapacità di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) è considerata accertata se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
natanti provvisti di motore: la persona controllata ha partecipato alla conduzione di un natante provvisto di motore, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e la persona riconosce questo valore apponendo la propria firma;
b.
natanti sprovvisti di motore: la persona controllata ha partecipato alla conduzione di un natante sprovvisto di motore, il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l, ma inferiore a 0,55 mg/l, e la persona riconosce questo valore apponendo la propria firma.

6 Una persona che ha partecipato alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale è considerata incapace di condurre secondo l’articolo 40abis capoverso 1 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e se riconosce questo valore apponendo la propria firma.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 RS 941.210
3 RS 741.013

  Art. 40cbis1Esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio

1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio può essere effettuata non prima di 10 minuti dopo l’assunzione di bevande.

2 Se l’etilometro probatorio rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito.

3 Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

4 L’impiego degli etilometri probatori per l’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 OCCS3.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 RS 941.210
3 RS 741.013

  Art. 40d1Prelievo del sangue per rilevare la presenza di alcol

1 Il prelievo del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:

a.
il risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore:
1.
è superiore ai valori che possono essere riconosciuti apponendo la propria firma in virtù dell’articolo 40c capoversi 5 e 6 e se non è possibile eseguire l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio,
2.
non è riconosciuto dalla persona interessata nonostante possa farlo apponendo la propria firma e se non è possibile eseguire l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio;
b.
il risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito è pari o superiore a 0,15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia partecipato in stato di ebrietà alla conduzione di un natante due o più ore prima del controllo;
c.
la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione di un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o elude lo scopo di tale provvedimento;
d.
la persona interessata lo richiede.

2 Il prelievo del sangue può essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre e non è possibile eseguire un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o se quest’ultima non è idonea ad accertare l’infrazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 40dbis1Prelievo del sangue e prelievo delle urine per rilevare la presenza di sostanze diverse dall’alcol

Il prelievo del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di incapacità di condurre non attribuibili o non unicamente attribuibili all’effetto dell’alcol e la persona interessata ha partecipato in questo stato alla conduzione di un natante. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 40dter1Persone da sottoporre agli esami

Se non è possibile stabilire chi tra più persone partecipava alla conduzione di un natante, tutte le persone in questione possono essere sottoposte agli esami di cui agli articoli 40b–40dbis.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 40e1Obblighi della polizia

1 La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

a.
in caso di rifiuto di collaborare a un’analisi preliminare di cui all’articolo 40b o a un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito di cui agli articoli 40c e 40cbis verrà ordinata una prova del sangue (art. 24b cpv. 3 lett. b LNI);
b.
il riconoscimento del risultato dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito di cui all’articolo 40c comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale;
c.
può richiedere un prelievo del sangue.

2 La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, al prelievo del sangue, al prelievo delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 20b cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 41a cpv. 1 LNI).

3 L’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell’alcol nell’alito e l’ordine di prelievo del sangue e di prelievo delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l’articolo 13 capoverso 3 OCCS2.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 RS 741.013

  Art. 40f Prelievo del sangue e delle urine

1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato.

2 Il prelievo delle urine è effettuato da una persona qualificata, che deve esercitare un’adeguata sorveglianza sul prelievo effettuato.

3 Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto secondo l’articolo 14 capoverso 3 OCCS1.


1 RS 741.013

  Art. 40g Esame medico

1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’incapacità di condurre dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. I requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto sono disciplinati per analogia secondo l’articolo 15 capoverso 1 OCCS1.

2 L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare un’analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’incapacità di condurre dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.


1 RS 741.013

  Art. 40h Parere di un perito

1 I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sullʼidoneità alla guida se:

a.
nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce lʼidoneità alla guida, diversa dall’alcol e dalle sostanze indicate nell’articolo 40a capoverso 4;
b.
una persona ha assunto una sostanza indicata nell’articolo 40a capoverso 4 su prescrizione medica, ma vi sono indizi d’incapacità di condurre.

2 Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

3 Il riconoscimento della qualità di perito è disciplinato secondo l’articolo 16 capoverso 3 OCCS1.


1 RS 741.013

  Art. 40i Altro accertamento dell’incapacità di condurre

1 In particolare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue, è possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol in grado di ridurre lʼidoneità alla guida:

a.
in base allo stato e al comportamento della persona sospetta; oppure
b.
mediante accertamenti relativi al consumo.

2 Sono fatte salve disposizioni più estese in materia procedurale.

  Art. 40j Procedura

Le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l’incapacità di condurre nella navigazione a seguito dell’influsso di alcol, stupefacenti e medicamenti sono rette dalle disposizioni esecutive dell’OCCS1.


1 RS 741.013

  Art. 40k1Diplomatici e persone con statuto analogo

Le persone che partecipano alla conduzione di un natante e che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposte, senza il loro consenso, a esami per l’accertamento dell’incapacità di condurre.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).


  25c7   Provvedimenti concernenti il divieto di esercitare un’attività nautica e il sequestro la licenza8  di condurre

  Art. 40l1Divieto di proseguire la rotta

La polizia dispone il divieto di proseguire la rotta o di partecipare alla conduzione di natanti se la persona controllata:

a.
non è titolare della licenza richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
b.
in uno stato che esclude di condurre con sicurezza, partecipa alla conduzione di un natante per il quale non è richiesta una licenza di condurre;
c.
ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 mg/l;
d.
partecipa alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale e ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l;
e.
non osserva una condizione concernente la vista o l’udito.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 40m Sequestro della licenza di condurre

1 La polizia sequestra immediatamente la licenza di condurre natanti se:

a.1
la persona che conduce il natante appare in stato di ebrietà manifesto o ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,40 mg/l;
b.2
una persona che partecipa alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale appare in stato di ebrietà manifesto o ha una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 025 mg/l;
c.
una persona appare manifestamente inidonea alla guida per altre ragioni.

2 Il sequestro della licenza di condurre natanti di una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza di condurre natanti di tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza di condurre o fino a quando l’autorità amministrativa ha emanato la sua decisione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 40n Procedura

1 Il servizio competente deve confermare per scritto il sequestro della licenza di condurre e il divieto di esercitare l’attività nautica indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

2 I permessi di condurre sequestrati devono essere inviati all’autorità amministrativa del Cantone di domicilio. Occorre allegare il rapporto di polizia.

3 Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di esercitare l’attività nautica cessano di esistere, la licenza deve essere restituita e l’attività nautica deve essere nuovamente consentita.

  Art. 40o Diplomatici e persone con statuto analogo

1 Le persone in possesso di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella navigazione possono essere fermate per l’accertamento dell’identità. Esse devono esibire la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

2 I documenti di legittimazione come anche i permessi di condurre non possono essere sequestrati a queste persone.

3 La polizia vieta alla persona interessata di condurre il natante se questʼultima si trova in uno stato che rende impossibile la conduzione del natante senza mettere in pericolo gli altri utenti della via navigabile.

  Art. 40obis1Revoca preventiva

Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona che partecipa alla conduzione di un natante, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).


  25d9   Periodo di revoca della licenza

  Art. 40p

L’autorità amministrativa può stabilire la revoca della licenza di condurre natanti per i mesi da aprile a settembre.


  26 Regole di rotta e di stazionamento

  Art. 41 Regole generali di comportamento

1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.

2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

3 …1


1 Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 421Regole speciali

I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 42a1Comportamento da seguire in caso di avvicinamento di battelli con precedenza

In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, le acque nella sua direzione di navigazione devono essere lasciate libere.


1 Introdotto dall’art. 56 n. 2 dell’O del 14 mar. 1994 sulla costruzione di battelli (RU 1994 1011). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo

Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all’articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all’articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.

  Art. 441Natanti tenuti ad allontanarsi

1 Fatto salvo l’articolo 43, in caso d’incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:

a.
tutti i natanti dai battelli con precedenza;
b.
tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci;
c.
tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31;
d.
tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31, dai battelli a vela;
e.
tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti dall’articolo 31, dai battelli a remi;
f.
le tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti.

2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli con precedenza, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.

3 I battelli in servizio regolare godono sempre di precedenza rispetto ad altri battelli con precedenza (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 22).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 45 Incontro di battelli a motore fra di loro

1 Quando due battelli a motore, di cui né l’uno né l’altro è tenuto ad allontanarsi ai sensi dell’articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l’altro da dritta.

2 Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi oppposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3 In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d’attracco, il conduttore può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L’altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

  Art. 46 Sorpasso di battelli a motore fra di loro

1 Sempre che non goda di precedenza ai sensi dell’articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.1

2 Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

3 In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell’articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall’obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 47 Comportamento dei battelli a vela fra di loro

Allorquando due battelli a vela si avvicinano l’uno all’altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell’altro, nel modo seguente:

a.
quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell’altro;
b.
quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.

Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

  Art. 481Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi

1 I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1.

2 Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.

3 Per quanto possibile:

a.
le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall’articolo 31 capoverso 2;
b.
i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia.

4 In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 49 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori

Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l’articolo 32.

  Art. 50 Moto ondoso

La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza possibile dai natanti contrassegnati secondo l’articolo 28.

  Art. 51 Natanti impossibilitati a manovrare

1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all’approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2 Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.

  Art. 52 Porti e imbarcatoi o scali

1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli con precedenza o di natanti in difficoltà. I battelli con precedenza o i natanti in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».1

2 I natanti non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È perciò vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.

3 I battelli con precedenza che vogliono approdare a un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo non devono essere ostacolati. È vietato ormeggiare agli imbarcatoi o scali segnalati mediante la tavola A.9 completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».2

4 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall’obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempreché la circolazione lo consenta e i battelli con precedenza non ne siano ostacolati.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive

1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell’Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:1

a.
circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b.
circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.

2 Il capoverso 1 lettera a non si applica:

a.2
ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;
b.
alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
c.
alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l’autorità competente ha concesso l’autorizzazione.3

3 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.4

4 L’autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

a.
le zone rivierasche sono vicine l’una all’altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b.
non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 54 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

1 La pratica del wake surf, dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l’impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, dalle ore 8 alle ore 21.1

2 La pratica del wake surf, dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.2

2bis …3

2ter L’autorità competente può limitare la pratica del kite surf nelle zone rivierasche ai corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e segnalati come tali.4

3 Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell’attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.5

4 Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.6

5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.7

6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).

7 Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.8


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU 2014 261).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 54a1Impiego di scooter da immersione

1 In linea di principio gli scooter da immersione possono essere impiegati solo per spostarsi sotto la superficie dell’acqua. Gli spostamenti in superficie sono consentiti solo a scopo di salvataggio e per brevi tratti ai fini dell’immersione o dell’emersione.

2 Gli scooter da immersione possono essere utilizzati solo da sommozzatori che:

a.
sono al servizio di un’autorità o appartengono alla polizia, all’esercito o a un servizio di salvataggio;
b.
svolgono con essi attività commerciali; o
c.
li impiegano nell’ambito di attività di ricerca.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 551Navigazione in caso di scarsa visibilità

1 In caso di scarsa visibilità (p. es. nebbia, nevischio, pioggia intensa) tutti i natanti devono adeguare la velocità alle circostanze esistenti. A questo proposito devono tenere conto del tipo e dell’ampiezza dell’attrezzatura per la navigazione disponibile e della segnalazione sulle acque o sul settore navigabile che stanno percorrendo.

2 Se le circostanze lo richiedono, i natanti devono arrestare la propria corsa.

3 I natanti che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 55a capoverso 1 e che stanno navigando quando il tempo si offusca, devono raggiungere quanto prima un porto o avvicinarsi alla riva.

4 Il conduttore di un natante che rileva solo al radar la presenza di un’altra imbarcazione deve determinare se sussiste un pericolo di collisione. In tal caso, il conduttore deve prendere provvedimenti adeguati per evitare la collisione.

5 Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra posto di governo2 e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore oppure di comunicare con il conduttore mediante un’adeguata istallazione.

6 In caso di navigazione a mezzo radar è possibile rinunciare alla vedetta di cui al capoverso 5.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 55a1Uscita in caso di scarsa visibilità

1 I natanti che escono in caso di scarsa visibilità devono essere equipaggiati con le installazioni per l’emissione dei segnali ottici e acustici prescritti.

2 I natanti che escono in caso di scarsa visibilità adeguando la velocità alle condizioni di visibilità esistenti devono essere equipaggiati con una bussola oppure con un apparecchio Satnav o un apparecchio radar.2

3 I natanti che navigano a mezzo radar, devono disporre almeno della seguente attrezzatura3 o per la navigazione:

a.
indicatore di velocità di virata di cui all’articolo 133 capoverso 1;
b.
apparecchio radar di cui all’articolo 133 capoversi 1–3;
c.
apparecchio Satnav di cui all’articolo 133 capoverso 4;
d.
radiotelefono conforme alle norme legali in materia di telecomunicazioni; gli impianti di radiocomunicazione marittimi non possono essere utilizzati.

4 Gli apparecchi che comprendono diverse funzioni degli apparecchi menzionati al capoverso 3 e che adempiono lo standard corrispondente secondo l’articolo 133 possono essere riconosciuti come equivalenti.

5 Al conduttore spetta sapere utilizzare un apparecchio radar, Satnav o radio in qualunque momento in tutta sicurezza. Se necessario, è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 55b1Navigazione a mezzo radar di battelli con precedenza

I battelli con precedenza la cui lunghezza sul piano di galleggiamento è superiore a 20 m e che circolano secondo un orario ufficiale, devono essere dotati di un’attrezzatura per la navigazione pronta all’uso di cui all’articolo 55a capoverso 3.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014 (RU 2014 261). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 561Segnali acustici durante la navigazione in caso di scarsa visibilità

In caso di scarsa visibilità, i battelli con precedenza emettono i segnali acustici «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 571Impiego di apparecchi radar

1 Durante la navigazione a mezzo radar di cui all’articolo 55a capoverso 2 il conduttore del natante deve conoscere in misura sufficiente il funzionamento dell’apparecchio radar e le modalità di valutazione delle relative informazioni o ricorrere all’ausilio di un radarista qualificato.

2 Il conduttore o il radarista di un natante in navigazione radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 57a1Impiego del radiotelefono sul canale OUC 16

1 Durante la navigazione a mezzo radar il conduttore del natante deve tenere il radiotelefono pronto a ricevere e trasmettere sul canale OUC 16.

2 Il canale OUC 16 può essere utilizzato solo per inviare le informazioni necessarie per il servizio di salvataggio e la sicurezza della navigazione.

3 Il rilascio della concessione di radiocomunicazione per l’esercizio del radiotelefono è retto dall’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 RS 784.102.1

  Art. 58 Natanti in difficoltà

Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

a.
agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
b.
lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
c.
emettere una serie di suoni prolungati;
d.
dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto
dal gruppo . . . — — —. . . (SOS) del codice morse;
e.
emettere una serie di rintocchi di campana:
f.
eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall’alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.
  Art. 59 Stazionamento

1 I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.1

2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.

3 L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.

4 All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile agli impianti galleggianti.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).


  27 Disposizioni particolari per fiumi e canali

  Art. 601Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d’acqua che sono loro equiparate e designate come tali dall’autorità competente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 61 Definizione

Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il termine «a valle» quella verso la foce.

  Art. 62 Disposizioni non applicabili

Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso 1 (incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca) non sono applicabili sui fiumi e canali.

  Art. 63 Incrocio e sorpasso

1 I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

2 In caso d’incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi». L’altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

3 In deroga a quanto detto al capoverso 2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi da quelli che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

4 I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri natanti.

5 Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.

  Art. 64 Passaggio sotto i ponti

1 È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

2 L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

  Art. 65 Passaggio delle chiuse e delle relative rampe d’accesso

I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

  Art. 661Priorità dei battelli con precedenza

I battelli con precedenza godono sempre di precedenza, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5 nonché 64 capoverso 1.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 67 Attraversamento

1 Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

2 Dai battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merci e dai convogli occorre mantenere una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 68 Virare

I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

  Art. 69 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe

La pratica dello sci nautico o l’impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.

  Art. 70 Stazionamento vietato

Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

  Art. 71 Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati

1 Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare:

a.
di notte:
1.
sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca,
2.
sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;
b.
di giorno:
1.
sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca,
2.
sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.

2 Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.


  28 Disposizioni complementari

  281 Manifestazioni e trasporti sottoposti ad autorizzazione10 

  Art. 72 Manifestazioni nautiche

1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente.

2 L’autorizzazione viene accordata soltanto:

a.1
se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti;
b.
se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.

3 Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 731Trasporti speciali

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di stabilimenti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell’autorità competente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 74 Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci

1 Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente.

2 L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:

a.
siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di persone in servizio pubblico;
b.
sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone;
c.
siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque;
d.
sia stata stipulata l’assicurazione sulla responsabilità civile prescritta;
e.1
il conduttore sia titolare della licenza di condurre della categoria B. La licenza deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.

1 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 751Trasporto di merci che possono inquinare le acque

1 Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato. Sono considerate merci che possono inquinare le acque:

a.
le merci pericolose secondo il RID2; oppure
b.
le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell’acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano, in particolare i combustibili e i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.

2 Da questo divieto sono esclusi i seguenti trasporti:

a.
battelli: trasporto di quantità limitate secondo il capitolo 7.6 RID in locali non accessibili ai passeggeri oppure come bagaglio a mano o bagaglio registrato secondo il capitolo 7.7 RID;
b.
chiatte da traghetto: trasporto di veicoli a motore e relativi rimorchi o di altri mezzi di trasporto conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza del 29 novembre 20023 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulle tratte:
1.
Horgen–Meilen,
2.
Beckenried–Gersau.

3 Alle imprese di navigazione che trasportano merci che possono inquinare le acque si applicano per analogia i capitoli 1.3 e 1.4 RID.

4 Per il trasporto su chiatte da traghetto di merci che possono inquinare le acque occorre attenersi alla parte 4 RID relativa all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne.


1 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 3 dell’O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6541).
2 Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Estratti possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch), oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org
3 RS 741.621


  282 Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori

  Art. 76 Pesca

1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca:1

a.
che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l’altra metà è bianca;
b.
che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.

2 La posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata nei seguenti punti:

a.
sulle rotte dei battelli con precedenza, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi di battelli per passeggeri;
b.
nelle strettoie della via navigabile.2

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 771Balneazione e immersioni

1 Al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.

2 Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attaccarsi o avvicinarsi ad essi.

3 Le immersioni subacquee sportive sono vietate:

a.
sulla rotta dei battelli in servizio regolare;
b.
nelle strettoie;
c.
alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d.
nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente;
e.
entro un raggio di 100 m dai luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente dei battelli in servizio regolare.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).


  2911  Notifiche degli organi di polizia

  Art. 77a Denunce

Le denunce per infrazioni alle disposizioni sulla navigazione a carico di titolari di permessi di condurre natanti sono notificate dalla polizia all’autorità competente in materia di navigazione interna del Cantone in cui è domiciliato lʼautore dellʼinfrazione.

  Art. 77b Sospetto di incapacità di condurre

Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza di condurre, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all’autorità competente in materia di navigazione interna che ha rilasciato la licenza.

  Art. 77c Difetti dei natanti

La polizia notifica all’autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.

  Art. 77d Diplomatici e persone con statuto analogo

1 La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conduttori che godono di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Questo si applica parimenti se è stata vietata la conduzione del natante secondo l’articolo 40o.

2 La notifica deve indicare il natante e i dati personali del conduttore.


  3 Disposizioni di ammissione

  31 Conduttori

  Art. 78 Generalità

1 Per pilotare un natante è richiesto una licenza di condurre se:

a.
la potenza di propulsione supera 6 kW;
b.
la superficie velica, calcolata secondo l’allegato 12, supera i 15 m2.

2 Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.


  311 Licenza di condurre

  Art. 791Categorie di permessi

1 La licenza di condurre è rilasciata per le seguenti categorie di natanti:

Categoria A:
natanti motorizzati che non fanno parte delle categorie B e C
Categoria B:
battelli per passeggeri
Categoria C:
battelli motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e ri- morchiatori
Categoria D:
natanti a vela
Categoria E:
natanti di costruzione particolare

1bis Le licenze della categoria B sono suddivise in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell’articolo 45 dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).3

2 Equivalenze da iscrivere nella licenza di condurre:

a.4
la licenza della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se la licenza della categoria B autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, essa è pure valida per condurre natanti della categoria C;
b.
la licenza della categoria C è valido per condurre natanti della categoria A.

3 I conduttori di battelli ammessi per il trasporto a titolo professionale di un massimo di 12 passeggeri conformemente alla licenza di navigazione devono disporre, secondo il tipo di propulsione del natante, di una licenza di condurre della categoria A, D oppure E. In casi di dubbio, la categoria della licenza viene stabilita dall’autorità competente.5

4 Il titolare di una licenza delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m2, nella misura in cui navighi unicamente a motore.

5 Il titolare della licenza della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi unicamente a vela.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 79a1Campo d’applicazione del brevetto radar e dell’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar

1 Il brevetto radar ufficiale vale per tutta la Svizzera, comprese le acque di confine, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.

2 L’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale solo sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a esame, sempreché non vi siano prescrizioni diverse per i conduttori di battelli nelle convenzioni internazionali o in disposizioni fondate sulle stesse concernenti la navigazione su tali acque.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014 (RU 2014 261). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 80 Obblighi e restrizioni

1 La licenza di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).

2 La validità della licenza della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con motore, quella della licenza della categoria E ad un determinato tipo di natante.

  Art. 811Validità territoriale

1 I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d’acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l’ammissione di conduttori.

2 La licenza della categoria B è valida soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.

3 La validità territoriale deve essere iscritta nella licenza di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un’iscrizione ad hoc.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 82 Condizioni generali

1 L’età minima per ottenere una licenza è di:

a.
14 anni per condurre natanti della categoria D;
b.
18 anni per condurre natanti della categoria A;
c.1
20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.

1bis L’età minima per ottenere una licenza della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall’articolo 43 dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC3.4

1ter In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l’età minima per ottenere una licenza per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all’esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, fabbricante5 nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all’esercizio dell’attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa restrizione è menzionata nella licenza dalle autorità che lo rilasciano.6

2 Il candidato all’ottenimento di una licenza di condurre deve:7

a.8
essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in parti-colare avere una vista e un udito sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere la sua incapacità ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;
b.
aver superato l’esame prescritto.

2bis La vista e l’udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19769 sull’ammissione alla circolazione (OAC):10

a.11 per la vista: 1° gruppo;
b.
per l’udito: 2° gruppo.12

2ter I requisiti riguardanti l’esame della vista e la durata di validità dello stesso sono retti dall’articolo 9 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione.13

3 Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell’attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all’ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.

4 I titolari di una licenza della categoria B o C devono sottoporsi a un esame medico ogni cinque anni fino a 50 anni compiuti, ogni tre anni da 51 a 75 anni compiuti e ogni due anni dopo quest’età. I titolari di una licenza di tutte le altre categorie devono sottoporsi a un esame medico ogni due anni dopo i 75 anni compiuti.14

4bis L’esame medico deve essere effettuato sotto la responsabilità di un medico di cui all’articolo 5abis OAC:

a.
per i titolari di una licenza della categoria B o C: da un medico del livello 2;
b.
per i titolari di una licenza di tutte le altre categorie: da un medico del livello 1.15

5 I candidati e i titolari di permessi delle categorie B e C devono soddisfare le esigenze mediche minime per il gruppo 2 secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 197616 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli.17

6 …18


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 RS 747.201.7
3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
9 RS 741.51
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
14 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
16 RS 741.51
17 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 831Condizioni particolari

1 …2

2 Il candidato all’ottenimento della licenza della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di una licenza della categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, dieci giorni sono sufficienti.

3 La pratica di navigazione dev’essere stata effettuata a bordo di un natante della stessa categoria per la quale sarà valevole la licenza di condurre. Il numero di giorni dev’essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es. attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno 5 ore.

4 Ai conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 19943 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Abrogato dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 RS 747.201.7
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 84 Rilascio

1 La licenza di condurre dev’essere compilato secondo i modelli riprodotti nell’allegato 5. Il DATEC definisce nell’allegato 5 la forma e il contenuto della licenza di condurre.1

2 Sempre che non sia di competenza della Confederazione, la licenza di condurre, il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati dall’autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi, i brevetti o le autorizzazioni nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, la licenza, il brevetto o l’autorizzazione è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato.2

2bis Ogni persona fisica può essere titolare al massimo di una licenza di condurre secondo la presente ordinanza.3

3 Quando il titolare di una licenza di condurre, rilasciata da un’autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire la sua licenza, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

4 In caso di smarrimento della licenza di condurre l’autorità competente rilascerà, dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014 (RU 2014 261). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 85 Modifiche ed aggiunte

1 Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto dall’autorità competente.

2 Il titolare è tenuto ad annunciare all’autorità competente, entro un termine di 15 giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte alla licenza di condurre o la sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.


  312 Esame

  Art. 861Generalità

1 Il candidato all’ottenimento della licenza di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all’allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall’autorità competente.

2 Su domanda fondata e con il consenso dell’autorità cantonale competente secondo l’articolo 84 capoverso 2, l’esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

3 I L’ammissione all’esame e l’entità dell’esame teorico e pratico per l’ottenimento della licenza della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli articoli 43 e 45 dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC.3

3bis e 3ter …4

4 Devono sostenere soltanto un esame pratico:

a.
i candidati alla licenza di condurre delle categorie D o E, se titolari della licenza delle categorie A, B e C;
b.
i candidati alla licenza di condurre della categoria A, se titolari della licenza della categoria D;
c.
i candidati allla licenza di condurre delle categorie A o D, se titolari della licenza della categoria E.

5 In deroga alle disposizioni di cui al capoverso 1, le persone in possesso di una delle seguenti qualifiche di cui al regolamento del 2 giugno 20105 concernente il personale di navigazione sul Reno e richiedenti una licenza di condurre della categoria A devono svolgere soltanto un esame teorico:

a.
marinai secondo § 3.02 numero 3;
b.
barcaioli secondo § 3.02 numero 4;
c.
timonieri secondo § 3.02 numero 5.6

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotti dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogati dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 RS 747.224.121. Il testo di questo regolamento non è pubblicato nella RU. È disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o su Internet sotto www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (in ted. e fr.) oppure sul sito Internet www.ccr-zkr.org > Documenti > Regolamenti ZKR > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (in ted. e fr.). Copie cartacee sono reperibili presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 871Esame teorico per lʼottenimento della licenza di condurre2

1 L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.3

1bis I competenti organi cantonali elaborano le domande per l’esame teorico. Possono affidare tale compito a terzi. Per l’esame teorico delle categorie A e D pubblicano un modello di questionario con rispettive spiegazioni e una valutazione dell’esame.4

2 Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non supera l’esame pratico entro i 24 mesi che seguono la riuscita dell’esame teorico.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 88 Esame pratico per lʼottenimento della licenza di condurre1

1 L’esame pratico ha lo scopo di stabilire se il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione e in circostanze particolari.2

2 L’esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere la licenza.

3 L’esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.3

4 L’esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 88a1Ottenimento del brevetto radar ufficiale e dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar

1 Chi intende ottenere il brevetto radar ufficiale o l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar deve dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e un esame pratico. L’esame pratico può essere sostenuto soltanto dopo aver superato quello teorico.2

2 È ammesso all’esame per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. I corsi di formazione e gli esami per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale sono condotti da organizzazioni riconosciute dall’UFT. L’UFT emana una direttiva che definisce i requisiti per l’organizzazione e i contenuti della formazione e dell’esame.

3 È ammesso all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar soltanto chi ha assolto il relativo corso di formazione. Il corso di formazione deve essere assolto presso un’impresa idonea e sotto la direzione di un istruttore titolare di un brevetto radar ufficiale. L’esame è condotto dall’istruttore dell’impresa.

4 Sugli esami deve essere redatto un rapporto da presentare all’autorità competente per il rilascio dei brevetti radar o delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar. Il brevetto radar ufficiale e l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar sono rilasciati tramite iscrizione nella licenza di condurre.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 89 Ripetizione dell’esame

1 Chi non supera l’esame teorico o pratico per l’acquisizione della licenza di condurre, del brevetto radar ufficiale o dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar ha la facoltà di ripeterlo. Qualora si tratti dell’esame teorico, la ripetizione si estende all’intera materia; qualora si tratti di quello pratico, la ripetizione può essere limitata alla parte che il candidato non ha superato.1

2 L’esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).


  313 Documenti internazionali ed esteri

  Art. 901Rilascio

1 Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole come licenza di condurre nelle acque svizzere.

1bis Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso 1 va limitato alle vie navigabili interne.2

2 Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare una licenza di condurre svizzero valida, ma al massimo per dieci anni a contare dal rilascio.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).

  Art. 911Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti:

a.
una licenza di condurre nazionale;
b.
un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

2 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

3 Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i titolari di permessi di condurre che hanno raggiunto l’età minima secondo l’articolo 82.2

4 I certificati internazionali devono essere compilati conformemente al modello 1 o 2 dell’allegato 6.

5 Le patenti per il Reno valide e rilasciate in Svizzera, di cui al § 6.04 del regolamento del 2 giugno 20103 concernente il personale della navigazione sul Reno, che autorizzano alla conduzione di battelli a motore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:

a.
la grande patente, la piccola patente, la patente sportiva e la patente delle autorità sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
b.
la grande patente è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.4

6 Le patenti per il Reno superiore valide e rilasciate in Svizzera, di cui al regolamento del 19 aprile 20025 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore, sono riconosciute come licenze di condurre delle categorie A e C secondo la presente ordinanza come segue:

a.
la grande patente per il Reno superiore, la piccola patente per il Reno superiore, la patente sportiva per il Reno superiore e la patente delle autorità per il Reno superiore sono riconosciute come licenze di condurre della categoria A;
b.
la grande patente per il Reno superiore è riconosciuta anche come licenza di condurre della categoria C.6

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale della navigazione sul Reno.
4 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
5 RS 747.224.221
6 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 91a1Acquisizione della licenza di condurre svizzero

1 Devono essere in possesso di una licenza di condurre svizzero:

a.
le persone residenti in Svizzera da oltre 12 mesi;
b.
le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.

2 Il Cantone di residenza rilascia la licenza di condurre svizzera senza esame teorico né pratico al titolare di una licenza di condurre internazionale o estero valido. La licenza originaria deve essere stata rilasciata da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di licenza di condurre svizzera.

3 L’UFT redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di licenza internazionale o estera possa essere convertita nella corrispondente categoria di licenza svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.

4 Per ottenere la licenza svizzera il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all’articolo 82. Al momento dell’acquisizione della licenza svizzera deve inoltre avere compiuto l’età minima prescritta nell’articolo 82 per la licenza della rispettiva categoria.

5 La licenza svizzera è rilasciata solo a coloro che al momento del rilascio della licenza internazionale o estera risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l’esame. I permessi rilasciati all’estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.

6 …2


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 91b1Riconoscimento di altri certificati radar

1 Su richiesta del titolare di un certificato radar ufficiale estero, l’autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale secondo la presente ordinanza, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un’organizzazione o un’amministrazione riconosciute e che la formazione, l’esame e l’organizzazione adempiano requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui all’articolo 88a capoverso 2.

2 L’UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza.

3 I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.

4 I brevetti radar ufficiali di cui al capoverso 3 devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l’apposito codice.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014 (RU 2014 261). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).


  32 Natanti

  321 Licenza di navigazione

  Art. 921Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni

I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 93 Tipi e categorie di licenze

1 Le licenze di navigazione vengono rilasciate per:

a.
l’ammissione ordinaria di natanti;
b.1
l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale;
c.
l’ammissione di natanti di imprese di cantieri navali come pure di quelle che commerciano natanti e loro motori (licenza di navigazione collettiva).2

2 Le licenze per l’ammissione normale e quelle per l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale, si suddividono in licenze per:3

a.
battelli motorizzati (battelli a motore, battelli a vapore, ecc.);
b.
battelli non motorizzati (battelli a remi, mosconi a pedali, chiatte, ecc.);
c.
battelli a vela (jole, panfili a vela con indicazione della classe);
d.
impianti galleggianti (draghe, pontoni, gru, ecc.);
e.
natanti di costruzione particolare (battelli a cuscini d’aria, aliscafi, sommergibili, ecc.).

1 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

  Art. 94 Condizioni e restrizioni

1 La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.

2 La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d’acqua o settori navigabili.

3 Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all’organismo d’ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L’organismo d’ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l’originale del modulo o un’altra sua forma riproducibile fino a quando l’annotazione rimane nella licenza di navigazione.1


1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 95 Validità territoriale1

1 La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 94 capoverso 2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine.2

2 Non è tuttavia valevole:

a.
sul lago di Costanza, sull’Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW;
b.
sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superiore a 100 m3 o una lunghezza uguale o superiore a 20 m.3
3 Le licenze per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale sono valevoli soltanto per la durata dell’autorizzazione doganale.4

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

  Art. 96 Condizioni per il rilascio

1 La licenza di navigazione è rilasciata se:

a.1
il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;
b.2
è stata fornita l’attestazione dell’assicurazione sulla responsabilità civile di cui agli articoli 153 e 155;
c.3
è stata dimostrata l’origine svizzera del natante, lo sdoganamento o l’esonero fiscale;
d.
il natante è stato sottoposto ad un’ispezione.

1bis Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 148j, unitamente all’attestato sulle conclusioni dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 100 capoverso 2, costituisce la prova che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.4

2 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.

3 Il DATEC prende le disposizioni necessarie per l’ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo.5

4 L’Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d’ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un’autorizzazione o fornire la prova dell’imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva.6

5 Qualora all’organismo d’ammissione sia presentata una licenza di navigazione provvista dell’annotazione di cui all’articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta:

a.
l’annullamento della licenza di navigazione;
b.
il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore;
c.
la cancellazione dell’annotazione.7

6 Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell’impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà.8

7 È reputato masserizia di trasloco un natante che è importato in Svizzera da una persona fisica che abbandona il proprio domicilio all’estero e si stabilisce in Svizzera. Come documento di prova vale la copia munita del bollo doganale della «Dichiarazione/Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell’importazione di un natante avvenuta nell’ambito del trasferimento del domicilio dall’estero nel territorio doganale svizzero. È necessario che l’immigrante abbia usato personalmente all’estero il natante per almeno sei mesi. L’importazione del natante deve avvenire in correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.9


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219).Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
6 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 96a1Licenza di navigazione collettiva

1 La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che:

a.
nella loro azienda costruiscono regolarmente e a titolo professionale natanti o motori per natanti, ne fanno commercio, li riparano, li trasformano o eseguono lavori simili;
b.
sono in grado di provare che una persona che lavora nell’azienda possiede le conoscenze ed esperienze professionali necessarie a condurre natanti non ispezionati;
c.2
hanno concluso un’assicurazione di responsabilità civile, con copertura minima di 2 milioni di franchi per sinistro, per i danni causati da natanti con licenza di navigazione collettiva alle persone e ai beni.

2 Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva:

a.
il titolare dell’azienda e i suoi impiegati;
b.
i membri della famiglia del titolare o capo dell’azienda, se vivono con lui nella stessa economia domestica;
c.3
gli esperti dell’autorità d’ammissione e del servizio d’omologazione.

Devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.

3 La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto:

a.
per le corse di riparazione e di rimorchio;
b.
per le corse di trasferimento e di prova in rapporto con le omologazioni, le ispezioni ufficiali e il commercio dei natanti, come pure con le riparazioni, le trasformazioni e altri lavori realizzati su natanti;
c.4
per altre corse gratuite, se per il natante è stata eseguita un’imposizione doganale.

4 Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d’esercizio e dell’attrezzatura prescritta del natante.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

  Art. 97 Rilascio

1 La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 2 dell’allegato 7. Il DATEC definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell’allegato 7.1

2 Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l’autorizzazione dell’autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l’uno né l’altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l’uso.

3 Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d’un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.

4 In caso di perdita della licenza di navigazione, l’autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.

5 La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell’impresa; è compilata in nome dell’impresa o del suo capo responsabile.2

6 Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d’ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 98 Modifiche ed aggiunte

1 Soltanto l’autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di navigazione.

2 Il titolare è tenuto a notificare all’autorità competente, entro un termine di 15 giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un’aggiunta oppure che determini la sostituzione presentando il documento precedente.


  322 Ispezione

  Art. 991Generalità

1 Di regola, per l’ispezione il natante dev’essere presentato in acqua e a vuoto. Deve essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali.2

2 Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l’ispezione, a fornire gratuitamente l’aiuto e il materiale necessari.

3 Qualora la sicurezza o la protezione dell’ambiente lo esigano, l’autorità competente può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  Art. 1001Ispezione di collaudo ufficiale

1 I natanti devono essere sottoposti a un’ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L’ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all’allegato 12.

2 Per le imbarcazioni sportive, nell’ispezione ufficiale secondo il programma di cui all’allegato 32 si verifica se le disposizioni degli articoli 107 capoverso 1, 108 e 109a sono rispettate. Le disposizioni degli articoli 18a, 18b, 19, 24 e 25 sono escluse dalla verifica del rispetto delle prescrizioni della circolazione secondo l’articolo 107 capoverso 1.2

3 Sono dispensati dall’ispezione ufficiale individuale tutti i natanti omologati in Svizzera.3

4 Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all’allegato 33. L’originale, o un’altra sua forma riproducibile, di tale verbale e dei verbali secondo l’allegato 32 sono conservati dall’autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.

5 Nel caso di natanti motorizzati e omologati in Svizzera con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, per i quali non si dispone di un verbale della misurazione del rumore, l’ispezione si limita alle emissioni acustiche ai sensi dell’allegato 10.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 100a1Redazione del verbale di collaudo

1 Su richiesta, l’autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto secondo l’allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell’imbarcazione sportiva o dell’imbarcazione da diporto.2

2 La persona o l’impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L’autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze.3

3 Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.4

4 Gli impianti per gas liquefatto sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) emanata in virtù dell’articolo 129 capoverso 6.5

5 Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere presentato un attestato all’autorità.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 101 Ispezione periodica

1 I natanti immatricolati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:1

a.
sei anni per i natanti non motorizzati;
b.
due anni per i natanti da noleggio;
c.
tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.2

2 In casi particolari e per determinati impianti, l’autorità competente può prevedere altre scadenze.3

3 La frequenza delle ispezioni di impianti per gas liquefatto sui natanti immatricolati è disciplinata dalla direttiva della CFSL emanata in virtù dell’articolo 129 capoverso 6.4

4 La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.5

4bis Gli estintori e gli impianti di estinzione incendi devono essere verificati e la loro manutenzione effettuata periodicamente nei termini indicati dal fabbricante. Gli intervalli tra i termini non devono superare tre anni.6

5 Per le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive l’ispezione periodica ha luogo in acqua. L’autorità competente ha la facoltà di richiedere che l’ispezione di questi natanti si svolga a terra.7

6 Per tutti gli altri natanti l’autorità competente stabilisce se l’ispezione periodica si svolge a terra o in acqua.8


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 1021Ispezione speciale

Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una nuova ispezione prima della sua messa in servizio.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 103 Ispezione d’ufficio

L’autorità competente può esigere un’ispezione d’ufficio nel caso in cui si dubiti che il natante non risponda alle prescrizioni.

  Art. 104 Misure in caso di costatazione di difetti

Se sono accertati difetti, l’autorità competente può limitare o vietare l’impiego del natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.


  323 Natanti esteri

  Art. 105 Obbligo di portare contrassegni e di possedere un’autorizzazione

1 L’obbligo di portare i contrassegni conformemente all’articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all’estero.

2 Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all’estero è richiesta un’autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.1

3 L’autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.2 Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L’autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.

4 L’autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 106 Condizioni e rilascio

1 L’autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all’estero viene accordata se:

a.
il natante è costruito ed equipaggiato in modo tale che le prescrizioni sulla circolazione possono essere osservate;
b.1
non vi sono da temere inquinamenti delle acque né emissioni nocive rilevanti;
c.2
il proprietario o il detentore può presentare una licenza di condurre nazionale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b;
d.3
sono presentati il prescritto attestato dell’assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell’assicurazione di responsabilità civile con ricevuta del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o attesti che il proprietario o detentore ha versato all’autorità il premio per un’assicurazione collettiva;
e.4
il proprietario o il detentore può provare che ha il suo domicilio all’estero.

2 L’autorizzazione deve essere compilata secondo il modello 1 dell’allegato 7.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).


  4 Disposizioni sulla costruzione

  41 Disposizioni comuni

  411 Generalità

  Art. 107 Principio

1 I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che:

a.
le prescrizioni della circolazione siano osservate;
b.
la sicurezza delle persone a bordo sia garantita;
c.
le proprietà dell’acqua non possono essere alterate.

2 Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.

3 L’autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d’aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.).1


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 107a1Disposizioni non applicabili

1 Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1–4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15.2

2 L’articolo 125 (Impianto elettricho) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.

3 L’articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte di cui all’articolo 25 capoverso 1 o all’articolo 25 capoverso 2 lettera d.3

4 …4

5 e 6 …5


1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Abrogato dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Abrogati dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 108 Protezione delle acque

1 I natanti dotati di locali di soggiorno, d’installazioni per la cucina o d’impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.

2 Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.

3 Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure.

4 …1


1 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 1091Rumore in esercizio

Contro l’eccessivo rumore in esercizio a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 109a1Rumore in esercizio consentito

1 Il livello massimo di pressione sonora di imbarcazioni sportive con un solo motore la cui la potenza nominale è uguale o inferiore a 10 kW non deve essere superiore a 67 dB(A).

2 Per le imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui la potenza nominale di un singolo motore è uguale o inferiore a 10 kW il valore limite può essere innalzato di 3 dB(A).

3 Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccettuate le imbarcazioni sportive di cui ai capoversi 1 e 2, non deve essere superiore a 72 dB(A).


1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 109b1Prova del rispetto del rumore in esercizio consentito

1 La prova del rispetto del rumore in esercizio consentito è fornita mediante una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j per:

a.
le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 109a capoversi 1 e 2;
b.
le imbarcazioni sportive con un solo motore la cui potenza nominale non supera 40 kW.

2 Per le imbarcazioni sportive che non rientrano tra quelle indicate al capoverso 1 e per tutti gli altri natanti, la prova del rispetto del livello di pressione sonora è fornita mediante una misurazione del rumore in esercizio secondo l’allegato 10. Se del caso, l’Ufficio federale dei trasporti può precisare in una circolare le prescrizioni per le misurazioni di cui all’allegato 10.2

3 Per le imbarcazioni sportive per le quali è prescritta una misurazione del rumore in esercizio secondo il capoverso 2, l’autorità competente può riconoscere dichiarazioni di conformità secondo l’articolo 148j come prova del rispetto del livello massimo di pressione sonora, se dalle stesse risulta che il livello massimo di pressione sonora dell’imbarcazione sportiva non supera 72 dB(A).

4 L’autorità competente può rinunciare alla misurazione del livello di pressione sonora di natanti, escluse le imbarcazioni sportive, secondo il capoverso 2, se la potenza totale di tutti i motori di propulsione è uguale o inferiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui all’articolo 109a capoverso 3, l’autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, secondo l’allegato 10.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 110 Carico

1 Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal fabbricante, il carico ammissibile non può essere aumentato.1

2 Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 1111Marchio di costruzione

1 In luogo ben visibile devono essere apposti:

a.
sullo scafo: la marca e il tipo o il nome del fabbricante, come pure il numero individuale dello scafo;
b.2
sul motore: la marca e il tipo o il nome del fabbricante, come pure la potenza di propulsione in kW e il numero del motore.

2 I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.

3 Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal fabbricante o dal suo mandatario3.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  Art. 112 Locali abitabili e di soggiorno

I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e possedere finestre, oblò o sopraluce.


  412 Bordo libero e stabilità

  Art. 113 Bordo libero

1 I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.

2 Il bordo libero è misurato dalla linea d’acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest’ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.

  Art. 114 Stabilità

1 I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.

2 In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.


  413 Scafo

  Art. 115 Principio

Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono essere prese contro le vibrazioni.

  Art. 116 Oblò e raccordi allo scafo

1 I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.

2 Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d’acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica:

a.
ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico;
b.
alle tubazioni dell’acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».1

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 117 Paratie

Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse devono essere totalmente stagne.1 I passi d’uomo ed i fori per il passaggio dei cavi di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 118 Uscite di soccorso

Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere dei passaggi di soccorso che garantiscano un’uscita senza ostacoli. Le dimensioni di questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.

  Art. 1191Pavimenti e rivestimenti

1 I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.

2 I rivestimenti devono essere amovibili.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 120 Impianti ed attrezzi d’esaurimento

1 I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l’acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.

2 Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).


  414 Impianto delle macchine

  Art. 1211Generalità

1 La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari:

a.
i natanti che navigano su fiumi e che non possono virare devono poter fermarsi con la prua a valle;
b.
i natanti con motori di potenza propulsiva superiore a 6 kW devono poter far marcia indietro;
c.
sulle imbarcazioni da diporto telecomandate i motori devono poter essere manovrati dal posto di governo2; per i motori la cui potenza propulsiva non supera 6 kW è sufficiente che il posto di governo sia equipaggiato con un dispositivo di arresto.

2 I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto coperta o in un cofano chiuso, dev’essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.3

3 …4

4 I motori a combustione interna usati per la propulsione di natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell’ordinanza del 14 ottobre 20155 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere.6

5 I battelli di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore. Questa disposizione non si applica agli scooter da immersione con una lunghezza inferiore a 2,50 m.7


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Abrogato dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
5 RS 747.201.3
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
7 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998 (RU 1998 1476). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 122 Tubi di scappamento

I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere istallati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d’incendio e danni per la salute.

  Art. 1231Installazioni per il carburante

1 L'impianto per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.

2 I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario, muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili.2

3 I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d’aerazione.3 Le condotte che passano attraverso lo scafo devono essere stagne.

3bis4

3ter  5

3quater Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono essere costruite e disposte all’interno del natante in modo tale che, durante l’uso conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante.6

4 Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.

5 I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono poter essere arieggiati in modo efficace.7

6 Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili:

a.
i recipienti per il carburante installati in vicinanza di motori devono essere protetti da paratie ignifughe;
b.
le tubazioni di riempimento devono giungere al ponte o fuori bordo;
c.
le tubazioni d’aerazione che giungono al ponte o fuoribordo devono passare più in alto possibile e essere provviste di un dispositivo antincendio;
d.
le tubazioni devono essere raccordate nella parte superiore dei recipienti;
e.
le valvole di chiusura menzionate nel capoverso 4 devono essere collocate all’esterno del compartimento delle macchine o poter essere azionate dall’esterno. Sono ammessi i comandi manuali o per mezzo di un interruttore, come pure quelli automatici o quelli elettromagnetici collegati con il dispositivo di accensione.

7 Deve essere possibile l’impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori.8


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
4 Introdotto dal n. 16.2 dell’O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RU 1993 3333). Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
5 Introdotto dal n. 16.2 dell’O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RU 1993 3333). Abrogato dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
8 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  Art. 124 Installazioni ad aria compressa

Le prescrizioni federali concernenti le installazioni e l’esercizio dei recipienti sotto pressione si applicano analogamente alle installazioni ad aria compressa.


  415 Impianto elettrico

  Art. 125 Prescrizioni applicabili

La costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di installazioni elettriche a corrente debole e forte.

  Art. 126 Disposizioni particolari

1 Per l'impianto elettrico dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all’ambiente, al calore, all’umidità e ignifughi.

2 La tensione ammessa è fissata come segue:

a.
250 V per l’illuminazione ed il riscaldamento;
b.
500 V per l'impianto di forza motrice.

Tensioni più elevate possono essere autorizzate per impianto speciale, a condizione che le misure di protezione necessarie siano osservate.

3 Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale dell’impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.

4 I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere.

5 Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a 0,5°.

6 Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in modo da evitare lo spargimento dell’elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.

7 I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev’essere dotato di una messa a terra efficace. Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.


  416 Impianti di timoneria e di governo12 

  Art. 127 Impianti di governo1

1 Ogni natante dev’essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.2

2 Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d’esercizio.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 1281Posti di governo

1 I posti di governo devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante e assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d’approdo e di partenza alle banchine.

2 In condizioni normali d’esercizio, al posto di governo il livello d’intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni sportive e da diporto, non deve superare 72 dB (A) all’altezza della testa del timoniere.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).


  417 Impianti per gas liquefatto13 

  Art. 1291Impianti per gas liquefatto

1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.

2 Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.

3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo.

4 Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.

5 Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.

6 L’emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall’articolo 32c capoverso 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.


1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 22 feb. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1657). Correzione del 4 apr. 2017 (RU 2017 2291).
2 RS 832.30

  Art. 1301

1 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).


  418 Attrezzatura

  Art. 131 Principio

1 I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all’uso al quale sono destinati.

2 Gli oggetti dell’attrezzatura prescritti devono sempre essere pronti all’uso e trovarsi in un luogo apposito.

  Art. 132 Attrezzatura minima

1 I natanti che devono essere provvisti di contrassegni devono essere forniti almeno degli oggetti d'attrezzatura o menzionati nell’allegato 15.1

2 I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere istallati in modo fisso.

3 I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente prescritti nell’articolo 33 devono essere collocati in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. A 1 m di distanza dal centro dell’apertura di fuoruscita del suono devono produrre un livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A (LpASmax), compreso tra 120 e 130 dB. La misurazione per determinare il LpASmax viene effettuata con i tempi di «slow/risposta lenta».2

3bis Durante l’emissione dei segnali acustici prescritti, la disposizione dei segnalatori acustici di cui al capoverso 3 non deve creare pericoli per l’udito delle persone che si trovano a bordo durante l’uso conforme del battello.3

4 Il cordame e i dispositivi dell’ancora devono sopportare una sufficiente forza di trazione.4

5 …5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
5 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 1331Requisiti per indicatori di velocità di virata, apparecchi radar e apparecchi Satnav

1 A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar, gli indicatori di velocità di virata e gli apparecchi radar devono soddisfare i requisiti dell’allegato M del regolamento del 18 maggio 19942 per l’ispezione dei battelli del Reno (omologazione).

2 A bordo di natanti che effettuano navigazioni a mezzo radar su acque lacustri si possono inoltre impiegare apparecchi radar e indicatori di velocità di virata che dispongono di un’omologazione CE e di una dichiarazione CE di conformità del fabbricante secondo la direttiva 2014/90/UE3, secondo la sua versione applicabile nell’UE.4

3 Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni e il loro esercizio deve essere conforme alle medesime.

4 I requisiti per gli apparecchi Satnav e la loro sistemazione a bordo di natanti in navigazione radar sono retti dall’allegato 34.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 RS 747.224.131. Questo testo non è pubblicato nella RU. Ne possono essere ottenute copie presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.admin.ch). Il testo (in tedesco e in francese) può anche essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno.
3 Direttiva 2014/90 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 134 Mezzi di salvataggio

1 Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi.1

2 I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N; sono esclusi quelli su natanti di cui all’articolo 134a.2

2bis I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.3

3 Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 19944 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. I palischermi non sono ammessi come canotti di salvataggio.5

4 Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.6

4bis La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:

a.7
ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11), ai natanti che adempiono i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2bis e alle attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a cpv. 1), a condizione che circolino su laghi nella zona rivierasca interna o esterna;
b.
ai battelli per passeggeri. La dotazione e la composizione dei mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 19948 sulla costruzione dei battelli.9

5 A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m2 oltre ai mezzi di salvataggio menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi un salvagente appropriato, dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio galleggiante di almeno 10 m.10

6 La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.11

7 …12


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
3 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 RS 747.201.7
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
8 RS 747.201.7
9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
11 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, (RU 2001 1089). Abrogato dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 134a1Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

1 Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per lo stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134.2

2 A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134, l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.

3 Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN ISO 12402-5:2006 nella versione del novembre 20063.

4 L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia di chi lo indossa.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch


  42 Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto

  Art. 1351

1 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 1361Bordo libero

1 Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno:

a.
per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva:
–
fino a 6 kW 30 cm
–
da 6 kW fino a 30 kW 35 cm
–
più di 30 kW 40 cm
b.
per i natanti a remi e i canotti pneumatici 25 cm

2 In deroga all’articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.

3 Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all’80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.

4 Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 1371Stabilità

1 In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a vela, non deve superare 30°;
b.
l’acqua non deve penetrare all’interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti;
c.
nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte può essere immerso su una larghezza di 20 cm al massimo;
d.
sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto più basso del ponte;
e.
sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte non deve essere immerso.

2 All’atto dell’ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall’asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di:

a.
18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90 kg;
b.
90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.

3 I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 1381Galleggiabilità

1 In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati:

a.
i natanti a vela con deriva, di una superficie velica non superiore a 15 m2;
b.
i natanti da noleggio a motore, con una potenza propulsiva che non eccede 6 kW;
c.
i natanti a remi da noleggio;
d.2
i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo.

2 La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 138a1Posti disponibili e numero di persone

Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall’allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli 107, 110, 136, 137 e 138.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 139 Potenza di propulsione

La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d’una lunghezza fino a 6,5 m deve essere conforme all’allegato 11. Comunque essa non deve superare in nessun caso la potenza indicata dal fabbricante del natante.

  Art. 140 Impianti di governo

1 Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza d’esercizio del natante lo richiede.

2 …1


1 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 140a1Manovrabilità dei natanti a vela

La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 140b1

1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 1411

1 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).


  43 Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti

  Art. 1421Definizioni

In applicazione delle particolari disposizioni della presente sezione si riportano le seguenti definizioni:

a.
analisi dei rischi: un’analisi ai sensi dell’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli (OCB);
b.
rapporto sulla sicurezza: un rapporto ai sensi degli articoli 2 lettera e e 17 capoverso 3 OCB;
c.
perito: una persona ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera a OCB;
d.
rapporto di perizia: un rapporto ai sensi dell’articolo 2 lettera f OCB;
e.
obbligo di diligenza: regole ai sensi dell’articolo 5 OCB.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 RS 747.201.7

  Art. 142a1Compiti e competenze dell’autorità di vigilanza

1 L’autorità competente sorveglia la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli per il trasporto di merci e degli impianti galleggianti in funzione dei rischi.

2 Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione.

3 Se constata che un battello per il trasporto di merci o un impianto galleggiante può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell’ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che il proprietario o il detentore adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione.

4 Se le misure adottate dal proprietario o dal detentore non sono sufficienti a garantire la sicurezza di persone e beni e la protezione dell’ambiente, può:

a.
ordinare che il proprietario o il detentore adotti misure più ampie; o
b.
incaricare terzi di adottare le misure appropriate.

5 I costi per le misure di cui al capoverso 4 lettera b sono a carico del proprietario o del detentore.

6 L’autorità competente può limitare o vietare con effetto immediato l’esercizio e ritirare la licenza di navigazione, nella misura in cui la sicurezza di persone e di beni o la protezione dell’ambiente lo impone.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 142b1Collaborazione

1 Il proprietario o il detentore è tenuto a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità competente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti galleggianti.

2 Il proprietario o il detentore deve coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 142c1Responsabilità del proprietario o del detentore

Il proprietario o il detentore provvede affinché la costruzione dei battelli e degli impianti galleggianti sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 142d1Organizzazione dell’esercizio

L’organizzazione dell’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti galleggianti, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari e dei vettori energetici utilizzati; deve inoltre garantire la manutenzione.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 142e1Prescrizioni d’esercizio

Il proprietario o il detentore emana le necessarie prescrizioni d’esercizio.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 143 Linea d’immersione

1 I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d’immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.1

2 Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell’allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 143a1Stabilità dei battelli per il trasporto di merci

1 Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l’autorità competente decide se occorre fornire tale prova.

2 La stabilità è comprovata se l’angolo d’inclinazione trasversale del natante, pronto all’esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L’altezza metacentrica del natante pronto all’esercizio e a pieno carico non dev’essere inferiore a 1,00 m.

3 Occorre tenere conto dell’influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.

4 Se la posizione del baricentro del natante pronto all’esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.

5 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:

a.
pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;
b.
momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo

dove:

LCWL è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m;

c è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4;

v è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s;

T è il pescaggio del natante a pieno carico in m;

D è il dislocamento del natante a pieno carico in t;

KG è l’altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.

6 Qualora sia prevedibile che nell’esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell’angolo di sbandamento.

7 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l’autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 144 Bordo libero

1 Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona di navigazione nella quale essi circolano.1 Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed il lago di Costanza fanno parte della zona 2, tutte le altre superfici d’acqua appartengono alla zona 3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).

2 Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:

a.2
per i battelli con ponte fisso continuo senza insellamento né sovrastruttura
–
30 cm per la zona 2
–
15 cm per la zona 3;
b.
per i battelli sprovvisti di ponte:
–
100 cm per la zona 2
–
  50 cm per la zona 3.

3 Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al capoverso 2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a

–
10 cm per la zona 2
–
  5 cm per la zona 3

In tale caso il bordo libero si calcola secondo l’allegato 14.

4 Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo libero conformemente al capoverso 3, soltanto se:

a.
la loro larghezza media raggiunge il 60 % almeno della larghezza del battello, misurata a metà lunghezza dello stesso;
b.
esse sono stagne fino all’altezza della distanza di sicurezza.

5 Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di:

a.
90 cm per la zona 2;
b.
45 cm per la zona 3.3

6 Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di stabilità che, con un carico sfavorevole dell’impianto galleggiante e con l’applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a 20 cm. Il calcolo della stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull’impianto galleggiante completamente equipaggiato e pronto all’esercizio. Deve essere considerato l’influsso di eventuali superfici di liquidi liberi.4

7 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:

a.
pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;
b.
spostamento unilaterale del carico pari alle sollecitazioni prevedibili durante l’esercizio effettivo;
c.
altre sollecitazioni esterne (p. es. forze centrifughe, corrente trasversale, forze di sollevamento della fune, ecc.).5

8 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di vento, l’autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso.6


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
6 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  Art. 145 Distanza di sicurezza

1 La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno:

–
60 cm per la zona 2,
–
30 cm per la zona 3.1

Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.

2 La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev’essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1:

a.
se si tratta di stive che si estendono da un bordo all’altro, di:
–
40 cm per la zona 2
–
20 cm per la zona 3;
b.
se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all’altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella tabella riprodotta alla cifra 4 dell’allegato 14.

3 Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 146 Scafo

1 Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d’una società di classificazione riconosciuta.1

2 I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta.2

3 La distanza tra la paratia di collisione e l’intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1/12 e 1/8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1/8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1/5 della larghezza dello scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.3

4 La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato.4

5 La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d’uomo o altre aperture.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 146a1Ancora, catena dell’ancora

1 Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell’ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti.

2 L’autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell’ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l’ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L’autorità competente può richiedere l’allungamento della catena dell’ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all’impiego di ancore ad alta tenuta.

3 L’estremità della catena dell’ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 1471Impianti d’esaurimento

1 Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti galleggianti deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.2

2 Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.

3 Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.

4 La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente:

d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:

dove:

L
è la lunghezza massima del natante o dell’impianto galleggiante senza rimorchi in m;
B
è la larghezza del natante o dell’impianto galleggiante all’ordinata in m;
H
è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell’impianto galleggiante in m.3

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 147a1Mezzi di salvataggio

Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l’impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).


  44 Disposizioni particolari per i battelli che servono al trasporto professionale di persone14 

  Art. 1481

1 Per la costruzione e l’attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli.3

2 Per i battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano gli articoli 107–114, 124 e 131–140a. Si applicano inoltre i requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.4

3 In deroga al capoverso 2, i battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell’articolo 138, sempre che per ogni passeggero ammesso a bordo venga recato un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto a bordo un posto in un mezzo di salvataggio collettivo in cui le persone possano salire. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC.5

4 I battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone e sui quali le merci vengono trasportate solo occasionalmente, devono soddisfare le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del DATEC. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri.6

5 Le imprese che gestiscono i battelli di cui al capoverso 4 devono disporre di un piano d’emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere messe tempestivamente in sicurezza. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza deve essere convenuto con tali servizi.7


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 RS 747.201.7
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).


  4515   Disposizioni particolari per i gommoni

  Art. 148a a 148e1

1 Abrogati dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 148f ...1

1 Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del fabbricante. Esso può superare il numero calcolato secondo l’allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un’unità.

2 Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.


1 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).


  4616   Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive

  Art. 148g1Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate o trasformate e di componenti
1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l’articolo 148h e gli operatori economici o gli importatori privati coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le disposizioni che li concernono della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto2:
a.
articolo 4 e l’allegato I ivi menzionato;
b.
articoli 7–12; e
c.
articolo 25 e l’allegato IX ivi menzionato.

2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

3 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione.

4 Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 3, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.3

5 Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

6 La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
3 Correzione del 12 feb. 2019 (RU 2019 609).

  Art. 148h1Valutazione della conformità

1 Ai fini della valutazione della conformità si applicano:

a.
gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto2; e
b.
l’allegato II della decisione n. 768/2008/CE3 menzionato negli articoli 20–24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

2 Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
3 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

  Art. 148i1Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto2 devono, per il relativo settore specifico:

a.
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accreditamento e sulla designazione;
b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
c.
essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2 Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l’articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
3 RS 946.512

  Art. 148j1Dichiarazione di conformità

1 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un’imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l’articolo 15 paragrafi 1–4 e l’allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto2.

2 Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un’imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichiarazione giusta l’articolo 15 paragrafo 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

3 La dichiarazione giusta l’articolo 15 paragrafo 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di conformità giusta l’articolo 15 paragrafi 1–4 e l’allegato ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

  Art. 148k1Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 paragrafo 2 e 25 nonché all’allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto2 o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

  Art. 148l1Vigilanza del mercato

1 Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall’articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

2 Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:

a.
richiedere all’operatore economico o all’importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità;
b.
prelevare campioni;
c.
disporre esami;
d.
accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

3 Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell’operatore economico o dell’importatore privato interessato, una verifica tecnica dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:

a.
l’operatore economico o l’importatore privato interessato non fornisce la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente o fornisce una documentazione incompleta;
b.
vi sono dubbi che un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazione inoltrata;
c.
un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completata, un’imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documentazione inoltrata sia corretta.

4 Se dal controllo o dall’ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti.

5 Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 3 o di disporre le misure di cui al capoverso 4, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi all’operatore economico o all’importatore privato interessato.


1 Originario art. 148k. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 RS 930.11


  5 Equipaggio

  Art. 149 Generalità

1 Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.1

2 I membri dell’equipaggio devono avere un’età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell’impianto delle macchine.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Art. 150 Battelli per trasporto di merci

1 L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall’autorità competente.

2 Di regola, esso si compone:

a.
sui battelli motorizzati d’una capacità di carico
–
fino a 1000 t 1 marinaio,
–
oltre 1000 t 2 marinai;
b.
per i battelli rimorchiati 1 marinaio;
c.
per i convogli spinti d’una capacità di carico complessiva
–
fino a 1000 t 1 marinaio,
–
oltre 1000 t 2 marinai.

3 Esso può essere aumentato:

a.
se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;
b.
se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello;
c.
se le installazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell’equipaggio fisso con una formazione adeguata;
d.
se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.

4 Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo. È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adeguato per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo;
b.
il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo non dura più di 45 minuti;
c.
nel posto di governo il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all’uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell’impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
d.
nel luogo d’arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.1

5 Se le circostanze locali lo richiedono, l’autorità competente può imporre ulteriori oneri.2


1 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 151 Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta

L’effettivo dell’equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso dall’autorità competente.

  Art. 152 Battelli per passeggeri

L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o ad autorizzazione.


  6 Assicurazione sulla responsabilità civile

  Art. 153 Assicurazione obbligatoria

1 Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un’assicurazione sulla responsabilità civile.1

2 Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall’obbligo di assicurazione i seguenti natanti:2

a.
natanti non motorizzati;
b.
gommoni con una lunghezza inferiore a 2,5 m;
c.3
battelli a vela non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m2.4

2bis Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.5

3 La stipulazione dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d’assicurazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 1541Assicuratore

L’assicurazione sulla responsabilità civile dev’essere stipulata presso un istituto d’assicurazione autorizzato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 1551Assicurazione minima per non concessionari

1 Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m2, il cui esercizio non è sottoposto a concessione, l’assicurazione dovrà coprire i diritti delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun sinistro, per l’insieme dei danni alle persone e quelli materiali.

2 Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi.2

3 …3

4 Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.

5 L’assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:

a.
per i gommoni con una lunghezza superiore a 2,5 m;
b.
per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale;
c.4
per i battelli a vela utilizzati per il trasporto professionale e non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m2;
d.
per i kite surf.5

6 In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un’assicurazione speciale, essa deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall’assicurazione del natante che vi prende parte. L’autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa l’importo minimo dell’assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l’assicurazione ordinaria.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, con effetto dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

  Art. 155a1Contratti d’assicurazione per concessionari

1 I contratti d’assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all’Ufficio federale dei trasporti.

2 L’UFT può esigere che l’ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.


1 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 156 Attestato d’assicurazione

1 L’attestato e la notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell’allegato 9. Il DATEC determina nell’allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.1

2 Un nuovo attestato d’assicurazione dovrà essere presentato all’autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione:

a.
dopo il cambiamento del proprietario o del detentore;
b.
dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone;
c.
dopo che l’assicuratore abbia notificato l’interruzione o la cessazione dell’assicurazione (art. 36 cpv. 3 LNI);
d.
in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.

3 L’assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d’assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.

4 Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all’autorità che l’ha rilasciata.2 La validità dell’assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d’assicurazione. L’autorità comunica all’assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell’assicurazione sono sospesi.

5 Il DATEC emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l’autorità d’ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).


  7 Prestito e noleggio di natanti

  Art. 157 Prestito

1 Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l’uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.

2 Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell’Amministrazione delle dogane.1

3 L’esistenza di una cessione a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene valutata per analogia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive.3


1 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
2 RS 745.1
3 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 158 Noleggio

1 I natanti per la condotta dei quali è necessario una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore la loro licenza di condurre.

2 I natanti per la condotta dei quali non occorre una licenza di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l’età minima seguente:

a.
14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela;
b.
dieci anni compiuti per gli altri natanti.1

3 È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 159 Doveri del noleggiatore

1 Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l’attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti.

2 Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.


  8 Impianti per la navigazione

  Art. 160 Generalità

1 Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.

2 Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.

3 La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.

  Art. 161 Distanze

Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure gli altri impianti fissi in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcatoi e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.


  9 Disposizioni speciali

  Art. 1621Diritti speciali

1 I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell’Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.

2 Per i natanti di cui al capoverso 1, l’autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l’utilizzazione specifica dei medesimi l’esiga.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

  Art. 163 Deroghe

1 L’autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:1

a.
articolo 53 capoverso 1 lettera a. Essa può autorizzare corse in prossimità della riva, se non si debbano temere danni od altri inconvenienti, specie nelle zone dove la riva è ripida;
b.
articolo 54 capoversi 5 e 6. Il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo può essere autorizzato in determinati settori a scopo di allenamento;
c.
articolo 70. Lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi può essere autorizzato quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicate;
d.
articolo 75, in particolare se mancano altre possibilità di trasporto;
e.2
f.
articolo 91 capoverso 1, per i partecipanti a manifestazioni nautiche;
g.
articolo 111 capoverso 1 lettera a per i natanti costruiti da non professionisti non è richiesta la targa con il numero di costruzione;
h.3
i.
articolo 139. Una potenza di propulsione più elevata può essere consentita, a condizione che si possano eliminare le carenze nel comportamento del natante.
k.4
l.5
...
m.6
allegato 15 cifra 7 capoverso 1 primo comma e capoverso 2 primo comma per percorsi durante competizioni;
n.7
articolo 77 capoverso 3 lettera e. Essa può opportunamente ridurre il raggio di 100 m se ciò non pregiudica la sicurezza della navigazione dei battelli in servizio regolare;
o.8
articolo 132, quando oggetti dell’attrezzatura prescritti non possono essere sistemati a bordo in modo appropriato; sono fatte salve le disposizioni concernenti il recare a bordo mezzi di salvataggio.

2 ...9

3 Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l’accordo dell’Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all’articolo 72 capoverso 3 (manifestazioni nautiche) ed all’articolo 73 (trasporti speciali).

4 Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell’esercito ed ai loro conduttori restano riservate.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Abrogata dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998 (RU 1998 1476). Abrogata dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998 (RU 1998 1476). Abrogata dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
6 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
9 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).

  Art. 1641Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

1 I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.

2 La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).


  10 Disposizioni finali

  Art. 165 Esecuzione

1 I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

1bis Essi documentano gli spazi interessati dalle limitazioni e dai divieti che hanno emanato in applicazione dell’articolo 3 capoverso 2 LNI. L’Ufficio federale dei trasporti fornisce il modello di geodati minimo e il modello di rappresentazione minimo.1

2 L’UFT agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest’ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.

3 Il DATEC può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.2


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  Art. 166 Disposizioni transitorie

1 I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con una licenza di condurre conformemente all’allegato 5.

2 …1

3 …2

4 Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.3

5 L’articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992.4

6 …5

7 …6

8 Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici.7

9 L’articolo 123 capoversi 3quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998.8

10 La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.9

11 Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell’articolo 153 concernenti l’assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46.10

12 Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull’ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.11

13 Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un fabbricante con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l’Associazione svizzera dei fabbricante navali12 indicando il fabbricante, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell’Associazione dei fabbricante navali che certifichi la registrazione dell’imbarcazione sportiva entro i termini.13

14 I natanti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.14

15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoversi 2 e 3.15

16 L’articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell’articolo 143a, essa dovrà essere fornita all’autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L’autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2–5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.16

17 …17

18 Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all’estero fino al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 maggio 200718 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell’articolo 90.19

19 I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all’entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoverso 4.20

20 Le autorizzazioni accordate secondo l’articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l’autorità competente può accordare un’ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.21

21 Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017.22

22 Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l’OGMot23, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell’OGMot.24

23 In deroga all’articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell’OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell’ambito di un trasferimento dall’estero del proprietario o del detentore dell’imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per un’imbarcazione sportiva di cui al primo periodo vengono presentate una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l’articolo 100 capoverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46;
b.
le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l’articolo 100 capoverso 2.25

24 I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007 devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipendenza dell’attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie:

a.
fino a 60 persone, la nuova categoria B I;
b.
da più di 60 a 300 persone, la nuova categoria B II/1;
c.
più di 300 persone, la nuova categoria B II/2.

Fino alla sostituzione del documento, il titolare di una licenza può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore che richiede una licenza della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un’impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come conduttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se la licenza secondo il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di 300 persone (menzione scritta dell’autorità competente). La validità del nuovo documento deve essere limitata alle acque per le quali era valido la licenza secondo il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2).26


1 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
5 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
6 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
7 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
8 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
9 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
11 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
12 Associazione svizzera dei fabbricante navali, Sede commerciale, Casella postale 74, 8117 Fällanden.
13 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2016 (RU 2014 261).
18RU 2007 2275
19 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
20 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
23 [RU 1993 3333, 1997 558, 1999 754 all. n. 7, 2006 4705 n. II 71, 2007 2313, 2008 301. RU 2015 4401 art. 20]. Vedi ora l’OMBat (RS 747.201.3).
24 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  Art. 166a1Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2008

1 I fanali d’albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.

2 I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.

3 La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all’articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 20072 può essere mantenuta invariata.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
2RU 2007 2275

  Art. 166b1Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 gennaio 2014

1 I natanti che non dispongono dell’attrezzatura necessaria per effettuare navigazioni a mezzo radar possono continuare a circolare in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.

2 I conduttori che non dispongono di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar possono continuare a condurre natanti in caso di scarsa visibilità fino al 15 febbraio 2019 secondo il diritto previgente.

3 I conduttori che hanno effettuato navigazioni a mezzo radar prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all’autorità competente fino al 15 febbraio 2019 per il rilascio senza esami di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. Alla domanda deve essere allegata una conferma scritta del datore di lavoro. Dalla stessa deve risultare che il conduttore ha effettuato almeno 50 giorni di navigazione con impiego di radar.

4 I conduttori che hanno frequentato un corso sull’impiego del radar e che hanno superato un esame teorico e pratico prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 gennaio 2014 possono presentare domanda all’autorità competente entro due anni dall’entrata in vigore della stessa modifica per ottenere il rilascio di un brevetto radar ufficiale. Alla domanda deve essere allegato un certificato comprovante la formazione assolta e gli esami superati. Il brevetto può essere rilasciato solo se il corso sull’impiego del radar e gli esami adempiono requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui allʼarticolo 88a capoverso 2.

5 I Cantoni verificano entro il 15 febbraio 2019 se nel loro territorio vi sono acque o settori navigabili che devono essere segnalati, per motivi di sicurezza, con riflettori radar secondo l’allegato 4 cifra I lettera G.4 (art. 39 cpv. 2) e provvedono alla loro segnalazione.

6 I giubbotti di salvataggio per gommoni utilizzati conformemente al diritto previgente possono continuare a essere utilizzati legalmente senza modifiche.

7 L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento utilizzato conformemente al diritto previgente (SN EN 393:1994) può continuare a essere utilizzato legalmente senza modifiche.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

  Art. 166c1Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 ottobre 2015

1 Le imprese che gestiscono i battelli di cui all’articolo 148 capoverso 4 devono predisporre il piano d’emergenza di cui all’articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 ottobre 2015.

2 I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.

3 I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.

4 Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE2 rimangono valide finché l’imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.

5 Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell’UE prima del 18 gennaio 2017 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, sempreché adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all’articolo 96.

6 Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE3 e già installati a bordo alla data di entrata in vigore delle modifiche del 14 ottobre 2015, possono continuare a essere utilizzati finché saranno sostituiti.

7 Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE possono essere installati a bordo soltanto fino al 15 febbraio 2017.

8 Sui battelli a motore occorre controllare entro il 15 febbraio 2021 se la disposizione dei segnalatori acustici da parte del proprietario o del detentore rispetta le disposizioni di cui all’articolo 132 capoverso 3bis. Se tali disposizioni non sono rispettate, entro la data summenzionata il proprietario o il detentore deve adottare misure atte a garantire il loro rispetto.

9 Le licenze per conduttori e battelli rilasciate secondo il diritto previgente rimangono valide. In caso di modifiche che comportano cambiamenti nella licenza, quest’ultima deve essere sostituita con una licenza conforme al diritto vigente.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18.
3 Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo, GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

  Art. 166d1Disposizioni transitorie relative alla modifica del 1° maggio 2019

1 I gommoni immatricolati possono restare in esercizio, a condizione che dai controlli periodici prescritti non risultino criticità che richiedono la revoca dell’ammissione.

2 I gommoni che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva UE2 sulle imbarcazioni da diporto e per i quali non è stata presentata la dichiarazione di conformità prescritta dall’articolo 148j possono essere immatricolati fino al 1° gennaio 2025 in base al diritto previgente come imbarcazioni da diporto.

3 I salvagenti con sagola di lancio non galleggiante devono essere dotati di una sagola galleggiante conformemente all’articolo 134 capoverso 5 o sostituiti prima del prossimo controllo periodico, tuttavia entro il 1° gennaio 2022.

4 Le prescrizioni d’esercizio di cui all’articolo 142e devono essere emanate entro il 1° gennaio 2022.

5 Le imbarcazioni sportive e quelle da diporto munite di motore fuoribordo con potenza di propulsione superiore a 25 kW già in esercizio devono essere dotate di un estintore, in conformità con la norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio3, entro il 1° gennaio 2025 (allegato 15). Non è richiesto un post-equipaggiamento di impianti di estinzione fissi su imbarcazioni sportive o da diporto con motori entrobordo.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15
3 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

  Art. 167 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.


  Allegato 11 

(art. 2 cpv. 2)

  Equivalenze terminologiche

1. Per interpretare correttamente la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto2 a cui rimanda la presente ordinanza occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

Espressione utilizzata nell’UE

Espressione utilizzata in Svizzera

Immissione sul mercato della Comunità/ dell’Unione europea

Immissione in commercio in Svizzera

Messa in servizio nella Comunità/nell’Unione europea

Messa in servizio in Svizzera

Persona stabilita nella Comunità/nell’Unione europea

Persona stabilita in Svizzera

Stato membro

Svizzera

Nazionale

Svizzero

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Dichiarazione di conformità CE/UE

Dichiarazione di conformità

Certificato di esame CE per tipo

Certificato di esame del tipo

Certificato CE per tipo

Certificato del tipo

Esame per tipo CE/UE

Esame del tipo

Procedura di esame per tipo CE/UE

Procedura di esame del tipo


1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

  Allegato 1a1 

(art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

  Contrassegni dei battelli

  1. Contrassegni cantonali

I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue:

Zurigo

ZH

Sciaffusa

SH

Berna

BE

Appenzello Esterno

AR

Lucerna

LU

Appenzello Interno

AI

Uri

UR

San Gallo

SG

Svitto

SZ

Grigioni

GR

Untervaldo Soprasselva

OW

Argovia

AG

Untervaldo Sottoselva

NW

Turgovia

TG

Glarona

GL

Ticino

TI

Zugo

ZG

Vaud

VD

Friburgo

FR

Vallese

VS

Soletta

SO

Neuchâtel

NE

Basilea Città

BS

Ginevra

GE

Basilea Campagna

BL

Giura

JU

  2. Contrassegni della Confederazione

I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue:

natanti dell’Amministrazione

A

natanti dell’esercito

M

  3. Contrassegni particolari

a.
I battelli delle imprese di navigazione della Confederazione e quelli di un’impresa che beneficia di una concessione federale portano un nome oppure le iniziali dell’impresa seguite da numeri.
b.
I natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale portano:
–
le iniziali cantonali e un numero d’ordine della serie compresa tra 90 000 e 99 999;
o
–
targhe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una striscia verticale rossa di 4 cm di larghezza e la lettera Z. La striscia rossa contiene le due ultime cifre dell’anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.

Esempio:

Stampa:

–
striscia rossa
–
cifre bianche nella striscia
–
I natanti stazionati all’estero devono essere contrassegnati con le iniziali dei Cantoni, seguite da numeri, una striscia verticale nera di 4 cm di larghezza e la lettera «Z) La striscia nera contiene le cifre del mese e le due ultime dell’anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.

Esempio:

Stampa:

–
striscia nera
–
cifre bianche nella striscia

1 Originario all. 1. Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219), dall’all. 4 n. 37 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane (RU 2007 1469) e dal n. II cpv. 3 dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  Allegato 21 

(art. 18)

  Segnali a vista dei natanti

Generalità

1.
Gli schizzi riprodotti qui di seguito hanno unicamente carattere indicativo. Occorre pertanto riferirsi al testo dell’ordinanza, il quale fa esclusivamente fede.
2.
I simboli utilizzati hanno il seguente significato:
a.
fanali:

luce fissa visibile per tutto l’orizzonte

luce fissa visibile soltanto su un arco d’orizzonte limitato

luce fissa visibile soltanto su un arco d’orizzonte limitato non visibile per chi la guarda

luce intermittente

b.
tavole o bandiere e palloni:

tavola o bandiera

pallone

1

Battelli motorizzati

Articolo 24 capoverso 1

– battelli isolati o rimorchianti altri natanti

fanale d’albero o fanale di prua:

luce chiara bianca

fanali laterali:

luce chiara verde

luce chiara rossa

fanale di poppa:

luce ordinaria bianca

1a

– convogli spinti

fanale d’albero:

luce chiara bianca sul natante di testa

fanali laterali:

luce chiara verde

luce chiara rossa

fanale di poppa:

luce ordinaria bianca

2

–
imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto

i fanali secondo il capoverso 3 lettera a

3

capoversi 2 lettera a e 3 lettera a

–
imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate

i fanali secondo il capoverso 1

4

capoversi 2 lettera b e 3 lettera d

–
imbarcazioni dei pescatori professionisti, imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore

fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

4a

capoverso 3 lettere c e d

–
imbarcazioni sportive e imbarcazioni da diporto motorizzate nonché battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato.

4b

capoverso 3 lettere a e b

–
battelli a vela che navigano a motore, con o senza vela

fanale d’albero:

luce bianca

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

fanale di poppa:

luce bianca

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato.

4c

capoverso 4

–
battelli a vela che navigano a motore

fanale d’albero:

luce bianca

I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in un fanale d’albero tricolore collocato sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze.

5

capoverso 5

Su natanti la cui potenza propulsiva non supera 6 kW e su imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera 7 nodi:

fanale ordinario a luce bianca

6

7

Natanti senza motore

Articolo 25 capoverso 1

–
natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato

fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte

8

capoverso 2

–
battelli a vela che navigano a vela

fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte

9

capoverso 2 lettere a e b

fanali laterali:

luce verde

luce rossa

I fanali laterali possono essere collocati nella parte anteriore del natante uno accanto all’altro o riuniti in un fanale laterale combinato.

Fanale di poppa:

luce bianca

9a

lettera c

fanale d’albero tricolore collocato sulla punta o vicino alla punta dell’albero

9b

capoverso 3

due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, un fanale di poppa e fanali laterali combinati o separati; i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere collocati dove risultano più visibili; il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde

10

Natanti in stazionamento

Articolo 26 capoverso 1

luce ordinaria bianca, visibile per tutto l’orizzonte

11

capoverso 2

– impianti galleggianti

quando la sicurezza della navigazione lo esige: illuminazione che consenta di distinguere i contorni

12

Battelli con precedenza

Articolo 27 lettera a

fanale d’albero:

luce chiara bianca

fanali laterali:

luce chiara verde

luce chiara rossa

fanale di poppa:

luce ordinaria bianca e inoltre almeno 1 m più in alto del fanale d’albero:

fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l’orizzonte

13

lettera b

pallone verde

14

Protezione contro il moto ondoso

Articolo 28 lettera a

in più dei fanali prescritti: luce ordinaria rossa, visibile per tutto l’orizzonte, collocata sopra la luce ordinaria bianca visibile per tutto l’orizzont

15

lettera b

bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianc

16

oppure

due bandiere, quella superiore rossa e quella inferiore bianca

17

Ancoraggi pericolosi

Articolo 29 capoverso 1 lettera a

luce ordinaria bianca, visibile per tutto l’orizzonte, collocata sopra la luce bianca visibile per tutto l’orizzonte giusta l’articolo 26 capoverso 1

18

lettera b

due bandiere bianche sovrapposte