901.2
Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali 1
del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2013)
Capo I: Finalità
Art. 1
1 La presente legge è intesa ad agevolare l’ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.1
2 A tal fine, la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni, sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l’artigianato (detta qui di seguito «Cooperativa di fideiussione»), ed assegna contributi sui costi di interesse.2
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).
Capo II: Campo d’applicazione
Art. 21Luogo
La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale.
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).
2 RS 901.0
Art. 31Materia
1 La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituende, efficienti o in grado di svilupparsi.
2 Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).
Capo III: Sussidi federali
Sezione I: Principio, destinatario ed estensione
Art. 41Principio
Le prestazioni federali consistono nell’assunzione di una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie della Cooperativa di fideiussione, nonché in contributi sui costi di interesse delle aziende.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).
Art. 5 Spese amministrative1
1 La Confederazione assume le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione in quanto derivino da attività svolte in virtù della presente legge.2
2 Il beneficiario della fideiussione può essere tenuto a partecipare alle spese amministrative.3
Art. 61Fideiussioni
1 Il debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.
2 La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.
3 Il Consiglio federale può adeguare al rincaro e all’evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.
1 Originario art. 7.
Art. 71Contributi sui costi di interesse
1 La Confederazione può assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.
2 I contributi al servizio degli interessi possono venir assegnati anche per crediti non fideiussori di 500 000 franchi al massimo. Il Consiglio federale può adeguare detto massimo al rincaro nonché all’evoluzione economica.
3 I contributi al servizio degli interessi ascendono, al massimo, ai due quinti dell’interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).
Sezione II: Concessione dei sussidi
Art. 81Dovere di diligenza
Le prestazioni federali vengono fatte alla Cooperativa di fideiussione soltanto se questa svolge con la debita diligenza i compiti assegnatile dalla presente legge.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).
Art. 91Esame preliminare
1 Le domande di fideiussione o di contributo sui costi di interesse vanno presentate alla Cooperativa di fideiussione.
2 La Cooperativa le esamina dall’aspetto organico e gestionale, poscia le sottopone alla Segreteria di Stato all'economia (SECO)2.
4 Se la domanda verte su un contributo al servizio degli interessi, la SECO verifica, inoltre, se le condizioni relative al mercato del lavoro e alla politica regionale siano soddisfatte.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Abrogato dal n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).
Art. 101Decisione
1 La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.2
2 La SECO decide circa le domande di contributo sui costi di interesse.
3 La Cooperativa paga, per conto della Confederazione, i contributi sui costi di interesse, il cui versamento sia stato deciso dalla SECO, e sorveglia che vengano utilizzati in modo conforme.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 15 apr. 1985 (RU 1985 390; FF 1983 III 385).
2 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).
3 Abrogato dal n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).
Capo IV:...
Art. 111
1 Abrogato dal n. 123 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Capo V: Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive; in particolare, disciplina le ulteriori condizioni per la concessione dei sussidi.
2 L’esecuzione incombe alla SECO, sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 1.
1 Nuova espr. giusta il n. I 27 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
Art. 13 Referendum e entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19774
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 681; FF 2006 221).2 [CS 1 3; RU 1969 1267, 1980 380, 1996 2502]. Vedi ora gli art. 41, 75, 94 a 96, 98, 101 a 103 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101)3 FF 1975 II 12994 DCF del 22 dic. 1976.
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019