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RS 974.0 Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

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974.0

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

del 19 marzo 1976 (Stato 1° giugno 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8, 85 numeri 5 e 6 e 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale1;2 visti il messaggio del Consiglio federale del 19 marzo 19733 e il suo rapporto dei 22 gennaio 19754,

decreta:

  Capitolo 1. Disposizioni generali

  Art. 1 Oggetto

La Confederazione prende provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali.

  Art. 2 Principi

1 La cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali esprimono la solidarietà, principio questo cui s’improntano fra l’altro le relazioni della Svizzera con la comunità internazionale, e corrispondono all’interdipendenza a livello mondiale. Essi poggiano sul mutuo rispetto dei diritti e degli interessi dei compartecipanti.

2 I provvedimenti presi in virtù della presente legge tengono conto delle condizioni dei Paesi compartecipanti e dei bisogni delle popolazioni destinatarie.

3 Le prestazioni della Confederazione sono gratuite o a condizioni di favore. Esse completano di regola gli sforzi dei compartecipanti.

  Art. 3 Modalità

1 I provvedimenti presi in virtù della presente legge possono essere attuati in via bilaterale o multilaterale, all’occorrenza anche in modo autonomo,

2 In via bilaterale, i provvedimenti sono attuati direttamente dai Governi interessati ovvero per mezzo di enti pubblici o privati.

3 In via multilaterale, i provvedimenti sono attuati per mezzo di istituzioni internazionali.

4 I provvedimenti autonomi sono attuati unilateralmente dalla Confederazione.

  Art. 4 Coordinazione

La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi dei compartecipanti e, per quanto possibile, con le prestazioni estere concorrenti, nazionali e internazionali.


  Capitolo 2. Cooperazione allo sviluppo

  Art. 5 Scopi

1 La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Essa deve contribuire a permettere a questi Paesi di accrescere il loro sviluppo con le proprie forze. A lungo termine essa persegue un miglior equilibrio nell’ambito della comunità dei popoli.

2 Essa sostiene prioritariamente i Paesi in via di sviluppo, le regioni e i gruppi di popolazione più poveri. Essa promuove in particolare:

a.
lo sviluppo rurale;
b.
il miglioramento delle condizioni alimentari, segnatamente mediante la produzione agricola per l’autoapprovvigionamento;
c.
l’artigianato e la piccola industria locale;
d.
la creazione di posti di lavoro;
e.
il conseguimento e il mantenimento dell’equilibrio ecologico e demografico.
  Art. 6 Forme

1 La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:

a.
cooperazione tecnica, volta in particolare a promuovere il libero sviluppo dell’uomo mercè l’apporto di conoscenze e esperienze, rendendolo atto a partecipare attivamente allo sviluppo economico, sociale e culturale della società cui appartiene;
b.
aiuto finanziario, contribuente in particolare al potenziamento dell’infrastruttura economica e sociale dei Paesi destinatari;
c.
provvedimenti di politica commerciale, volti in particolare ad una migliore partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al commercio mondiale, affinché ne possano trarre maggiori profitti;
d.
provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata, segnatamente di investimenti, che favoriscono lo sviluppo a tenore dell’articolo 5;
e.
ogni altra forma atta a conseguire gli scopi menzionati nell’articolo 5.

2 Diverse forme di cooperazione allo sviluppo possono essere combinate, segnatamente la cooperazione tecnica e l’aiuto finanziario per l’attuazione di programmi e progetti di sviluppo.


  Capitolo 3. Aiuto umanitario

  Art. 7 Scopi

L’aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime d’una catastrofe naturale o di un conflitto armato.

  Art. 8 Forme

1 L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:

a.
prestazioni in natura, specialmente prodotti alimentari;
b.
contributi finanziari;
c.
invio di specialisti e squadre di soccorso, segnatamente in caso di catastrofe;
d.
ogni altra forma atta a conseguire gli scopi menzionati nell’articolo 7.

2 Ove appaia opportuno, diverse forme dell’aiuto umanitario saranno combinate.


  Capitolo 4. Finanziamento

  Art. 9

1 I fondi per la cooperazione allo sviluppo e l’auto umanitario internazionali sono stanziati in forma di crediti quadro pluriennali.

2 Nelle domande di crediti quadro è tenuto conto della situazione dell’economia svizzera e delle finanze federali, nonché delle esigenze delle regioni svizzere sfavorite.

3 Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei fondi stanziati in virtù della presente legge. Esso ne rende conto all’Assemblea federale quando propone nuovi crediti quadro.


  Capitolo 5. Attuazione

  Art. 10 Accordi internazionali

Per l’impiego dei fondi a carico dei crediti quadro, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali circa i provvedimenti previsti nella presente legge riservato l’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale1.


1 Trattasi del cpv. 4 nel testo del 22 gen. 1939 [CS 1 3]. Ora: cpv. 3. Alla disposizione citata corrisponde ora l’art. 141, cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

  Art. 11 Iniziative private

1 Il Consiglio federale può, nell’ambito dei mezzi a sua disposizione, appoggiare le iniziative di istituzioni private rispondenti ai principi e agli scopi della presente legge. Le istituzioni devono fornire una prestazione adeguata.

2 Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.1


1 Introdotto dall’art. 21 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RU 2007 2387; FF 2004 1705). Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3219; FF 2016 2005).

  Art. 12 Cantoni, Comuni e pubbliche istituzioni

Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e pubbliche istituzioni in progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario internazionali e sostenere i loro sforzi.

  Art. 13 Amministrazione federale

Il Consiglio federale coordina all’interno dell’Amministrazione la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. A tale scopo istituisce un comitato interdipartimentale.

  Art. 13a1Trattamento dei dati

1 Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provvedimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati:

a.
cognome, nome e data di nascita;
b.
luogo d’origine, cittadinanza e numero di passaporto;
c.
religione;
d.
stato civile;
e.
numero d’assicurato AVS;
f.
informazioni sulla carriera professionale e militare;
g.
profili della personalità;
h.
attività politiche e sindacali;
i.
indicazioni sulla salute.

2 I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Confederazione o all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) se essi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.


1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE (RU 2000 1915; FF 1999 7979). Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3219; FF 2016 2005).

  Art. 14 Organo consultivo

1 Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva per la cooperazione internazionale1.

2 La Commissione esamina segnatamente le finalità e priorità dei provvedimenti. Le questioni inerenti anche alla politica economica esterna sono trattate in sedute comuni con la Commissione consultiva per la politica commerciale.


1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.


  Capitolo 6. Disposizioni finali

  Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

  Art. 16 Abrogazione del diritto anteriore

Il decreto federale del 20 dicembre 19621 concernente la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica con i Paesi in via di sviluppo è abrogato.


1 [RU 1963 385]

  Art. 17 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19775


RU 1977 1352


1 [CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 54, 166, 173 cpv. 1 lett. a, 184 e 185 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1915; FF 1999 7979).3 FF 1973 I 5734 FF 1975 I 4755 DCF del 29 giu. 1977.


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 19 marzo 1976
Entrata in vigore 1 luglio 1977
Fonte RU 1977 1352
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 01.06.2017 PDF DOC
non più in vigore 01.06.2007 PDF DOC
non più in vigore 01.07.2005 PDF DOC
non più in vigore 01.09.2000 PDF DOC
non più in vigore 01.07.1977

Revisioni

01.07.1977
Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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