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RS 0.831.109.454.211 Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 all’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962

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0.831.109.454.211

Testo originale

Protocollo aggiuntivo all’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962

Concluso e entrato in vigore il 25 febbraio 1974

Ai fini dell’attuazione del punto 3 del Protocollo finale dell’Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 19691, l’Ufficio federale svizzero delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

I cittadini italiani sono considerati iscritti all’assicurazione italiana ai sensi dell’articolo 8 lettera b) della Convenzione del 14 dicembre 19621 anche nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione d’invalidità delle assicurazioni sociali italiane.


1 RS 0.831.109.454.2

  Art. 2

L’articolo 1 si applica ai casi nei quali l’invalidità ai sensi del diritto svizzero si è verificata successivamente al 30 giugno 1969.

  Art. 3

Le rendite d’invalidità il cui diritto è acquisito in base alle disposizioni del presente Protocollo sono concesse con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo.

  Art. 4

Nei casi in cui l’evento assicurato secondo il diritto svizzero si sia verificato dopo il 30 giugno 1969 e qualora una domanda di rendita di invalidità svizzera sia stata respinta con decisione amministrativa confermata o meno dalle autorità giurisdizio-nali, gli interessati possono presentare una nuova domanda di rendita; nei casi in cui la domanda sia presentata prima del 1o luglio 1975, le prestazioni sono corrisposte, fatta riserva dell’articolo 3, con decorrenza dalla data della realizzazione dell’evento assicurato; se la domanda è presentata successivamente al 30 giugno 1975 la rendita è concessa a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Fatto in due esemplari, l’uno in italiano, l’altro in francese, i cui testi fanno ugualmente fede, a Berna e a Roma, il 25 febbraio 1974.

Per l’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale:

C. Motta


 RU 1974 945


1 RS 0.831.109.454.21


Bertoldi

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 25 febbraio 1974
Entrata in vigore 25 febbraio 1974
Fonte RU 1974 945
Cronologia Cronologia
Citazioni Citazioni

Strumento

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in vigore 25.02.1974 PDF DOC

Revisioni

25.02.1974
Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 all’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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