0.747.223.11
Traduzione1
Convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza
Conchiusa il 1° giugno 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 26 giugno 19742
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1976
La Repubblica federale di Germania la Repubblica d’Austria, la Confederazione Svizzera,
animate dal desiderio d’adeguare la regolamentazione della navigazione sul Lago di Costanza alle nuove condizioni ed allo stato attuale della tecnica, e, all’uopo,
di sostituire, alla convenzione del 22 settembre 18673 istitutiva d’un regolamento internazionale relativo alla navigazione e ai porti una nuova convenzione comportante prescrizioni uniformi di navigazione,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1
(1) La presente convenzione regola la navigazione sul Lago di Costanza nell’ambito del Lago Superiore, incluso il Lago d’Ueberlingen.
(2) Nessun altro diritto di sovranità statale sul Lago di Costanza, segnatamente il tracciato confinario, è toccato dalla presente convenzione.
(3) La navigazione sul Lago Inferiore e sui due rami renani tra Costanza e Sciaffusa sarà regolata mediante un trattato particolare tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera1, d’altro canto la navigazione sul Vecchio Reno, dallo sbocco sino a Rheineck-Gaissau, sarà regolata mediante un trattato particolare tra la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera2, giusta le norme del presente testo e nella misura in cui condizioni locali peculiari non richiedano deroghe; in tal modo i natanti dei tre Stati contraenti saranno reciprocamente trattati nello stesso modo. Ciò vale pure per quanto concerne le prescrizioni, condende in base all’articolo 5 (dappresso «prescrizioni di navigazione»). In specie i permessi per i natanti, le autorizzazioni o i permessi di condurre, nonché ogni altra autorizzazione, accordati conformemente alla presente convenzione ed ai trattati particolari summenzionati, sono reciprocamente riconosciuti.
1 RS 0.747.224.31
2 RS 0.747.224.41
Art. 2
(1) La navigazione è libera per tutti, purché le disposizioni della presente convenzione e le prescrizioni di navigazione siano osservate.
(2) I Contraenti trattano in modo uguale tutti i natanti, legittimati a navigare giusta la presente convenzione e le prescrizioni di navigazione.
Art. 3
Il semplice attracco d’un natante nei porti o a banchine accessibili al pubblico è gratuito. Tuttavia si può prevedere la riscossione di tasse per prestazioni particolari, fornite in detti porti o banchine, purché si osservi il disposto dell’articolo 2 capoverso 2.
Art. 4
I Contraenti provvedono affinché, in occasione di costruzioni, impianti o altro, la navigazione sia ostacolata soltanto nella misura manifestamente inevitabile per la salvaguardia degli altri interessi pubblici.
Capitolo II Prescrizioni uniformi di navigazione
Art. 5
(1) I Contraenti emanano prescrizioni uniformi (prescrizioni di navigazione) sulla sicurezza e la fluidità del traffico, nonché sulla prevenzione dei pericoli e degli inconvenienti connessi con la navigazione.
(2) Le prescrizioni di navigazione disciplinano segnatamente:
- a)
- le esigenze di costruzione, attrezzatura, identificazione e ammissione dei natanti,
- b)
- le esigenze attinenti agli effettivi, alle capacità e alle idoneità degli equipaggi necessari per la condotta e l’esercizio dei natanti,
- c)
- la circolazione e l’esercizio dei natanti,
- d)
- i segni ed i segnali di navigazione,
- e)
- la protezione dell’ambiente dagli effetti inquinanti della navigazione.
(3) Norme per gli impianti galleggianti vanno incluse nelle prescrizioni di navigazione, ove ciò risulti necessario considerando la sicurezza e la fluidità del traffico oppure la protezione ecologica.
(4) L’ordinamento, di cui nel capoverso 2 lettera e, può parimente prevedere dei disposti per limitare la navigazione; esso, in particolare, può vietare la navigazione a taluni tipi di natanti, su specchi d’acqua determinati, oppure per determinati periodi.
(5) Ogni Contraente può emanare dei disposti, deroganti alle prescrizioni di navigazione, nella misura in cui una deroga appaia necessaria stante peculiari situazioni di luogo, di traffico o d’esercizio dei porti. Comunque, i principi sottesi alla presente convenzione e alle prescrizioni di navigazione devono essere osservati.
Art. 6
(1) I natanti devono possedere, in quanto previsto dalle prescrizioni di navigazione, un permesso di circolazione rilasciato dallo Stato competente giusta il capoverso 2.
(2) Per il rilascio del permesso di circolazione è competente lo Stato nel quale il natante ha il proprio luogo abituale di stazionamento. Qualora il natante non abbia tal luogo in alcuno dei Contraenti, è competente lo Stato nel quale il proprietario abitualmente risiede. Qualora nessuna di queste condizioni risulti soddisfatta, ciascun Contraente è competente. Lo Stato che ha rilasciato il permesso è parimente competente per mutarlo o ritirarlo.
(3) Ogni Stato può connettere il rilascio di un permesso di circolazione all’esistenza d’una assicurazione per responsabilità civile.
Art. 7
(1) Per condurre un natante occorre un’autorizzazione o un permesso di condurre, rilasciato dallo Stato competente in virtù del capoverso 2, purché ciò sia previsto nelle prescrizioni di navigazione.
(2) Per il rilascio dell’autorizzazione o del permesso di condurre è competente lo Stato nel quale il richiedente ha la sua residenza abituale. Qualora il richiedente non abbia tal residenza in alcuno dei Contraenti, ogni Contraente diviene competente per tale rilascio. Lo Stato che ha rilasciato l’autorizzazione o il permesso è parimenti competente per mutarlo o ritirarlo.
Art. 8
Ogni Contraente può, oltre ai disposti del presente capitolo, emanare delle prescrizioni per l’esercizio della navigazione professionale.
Capitolo III Applicazione della convenzione
Art. 9
(1) Per l’applicazione della presente convenzione e delle prescrizioni di navigazione, il Lago Superiore è diviso in tre settori, delimitati nell’allegato.
(2) Ogni Contraente, tranne ove la presente convenzione dispone altrimenti, è competente, per l’applicazione della medesima e delle prescrizioni di navigazione, nel settore antistante la propria riva.
Art. 10
(1) Gli organi competenti d’un Contraente hanno facoltà di prendere provvedimenti, in base alla presente convenzione e alle prescrizioni di navigazione, anche nei settori dipendenti da altri Contraenti,
- a)
- per accertare, segnatamente in connessione con un infortunio, fatti inducenti forte presunzione d’infrazione alle prescrizioni di navigazione,
- b)
- per inseguire un natante, qualora siano date le condizioni di cui nella lettera a,
- c)
- per disciplinare il traffico e in occasione di manifestazioni particolari, nell’ambito di una richiesta dello Stato competente giusta l’articolo 9 capoverso 2.
(2) Gli organi, operanti nel quadro del capoverso 1, hanno facoltà di accertare i fatti e di prendere gli altri provvedimenti indifferibili. Segnatamente possono,
- a)
- fermare un natante e salire a bordo,
- b)
- controllare i documenti personali e gli altri documenti ufficiali da tenere a bordo in virtù delle prescrizioni di navigazione,
- c)
- interrogare le persone a bordo,
- d)
- redigere processi verbali,
- e)
- incassare somme, purché le persone interessate acconsentano,
- f)
- mettere al sicuro i natanti e gli oggetti costituenti prove,
- g)
- fermare le persone fortemente indiziate di un’infrazione alle prescrizioni di navigazione.
(3) Le misure, menzionate nel capoverso 2 lettere e, f, e g, sono ammissibili soltanto se conformi all’ordine giuridico dello Stato cui gli agenti appartengano e se non fondamentalmente incompatibili con l’ordinamento giuridico dello Stato competente per settore.
Art. 11
(1) L’articolo 10 non è applicabile
- a)
- al Lago d’Ueberlingen né ad una zona antistante la riva di ogni settore, delimitata nell’allegato della presente convenzione, zona nella quale gli organi dello Stato cui il settore è attribuito hanno competenza esclusiva (zona esclusiva),
- b)
- ai controlli abituali di ogni genere,
- c)
- ai natanti di servizio di un altro Contraente.
(2) I provvedimenti, di cui in articolo 10 capoverso 2 lettere a-d, sono permessi, nel quadro di una richiesta secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c, anche entro le zone esclusive.
Art. 12
(1) Nel caso dell’articolo 10 capoverso 1, lo Stato competente per settore deve essere informato immediatamente dei provvedimenti presi in base all’articolo 10 capoverso 2 lettere f e g.
(2) I cittadini dello Stato competente per settore, fermati giusta l’articolo 10 capoversi 2 e 3, devono essere immediatamente rilasciati e consegnati a detto Stato. Ciò vale parimenti per le persone abitualmente residenti nel detto Stato ma non cittadine dello Stato i cui organi hanno proceduto all’arresto. Le persone che, giusta il presente disposto, non vanno consegnate allo Stato competente per settore possono essere condotte nello Stato i cui organi hanno proceduto all’arresto.
(3) I natanti e gli oggetti costituenti prove, messi al sicuro giusta l’articolo 10 capoversi 2 e 3, possono essere trasferiti provvisoriamente nello Stato i cui organi hanno proceduto al sequestro. Se un altro Contraente è competente per il perseguimento della contravvenzione che ha motivato il sequestro, detti natanti ed oggetti devono essergli immediatamente consegnati.
Art. 13
(1) Ogni Contraente è competente per perseguire le infrazioni alle prescrizioni di navigazione, indipendentemente dal settore in cui l’infrazione è commessa.
(2) È competente, giusta il capoverso 1, il Contraente in cui la persona, sospetta di infrazione alle prescrizioni di navigazione, abitualmente risiede. Se detta persona non ha residenza abituale in nessuno dei Contraenti, diviene competente lo Stato i cui organi sono intervenuti per primi.
(3) Per il perseguimento delle infrazioni alle prescrizioni di navigazione è applicabile il diritto del Contraente sul cui territorio l’infrazione va perseguita giusta i capoversi 1 e 2. Ciò vale pure per la procedura e la prescrizione. L’interruzione della prescrizione in un Contraente vale nondimeno anche per gli altri Contraenti.
Art. 14
Nella misura consentita dal diritto interno, le sentenze e le decisioni, su infrazioni alle prescrizioni di navigazione, pronunciate in uno Stato contraente e divenute esecutive in virtù del diritto di detto Stato, possono, a domanda di questo, venir eseguite in un altro Contraente.
Art. 15
(1) Le competenti autorità giudiziarie e amministrative dei Contraenti si accordano reciprocamente, nell’applicazione della presente convenzione e delle prescrizioni di navigazione, assistenza giudiziaria e amministrativa; dette autorità, a domanda di un Contraente, avviano il perseguimento delle infrazioni alle prescrizioni di navigazione, nella misura in cui ciò non urti contro il diritto interno. Esse applicano allora il proprio diritto, tranne ove la presente convenzione disponga altrimenti.
(2) I documenti e gli oggetti, connessi con una procedura per infrazione alle prescrizioni di navigazione, devono essere consegnati al Contraente, competente a perseguire in base all’articolo 13 capoverso 2.
(3) I Contraenti si informano mutuamente circa il ritiro di una autorizzazione di navigare o di un permesso di condurre, circa la minaccia di un tal ritiro, nonché circa tutti i fatti che risultassero all’uopo determinanti.
Art. 16
Le somme riscosse in applicazione della presente convenzione non vanno ripartite tra i Contraenti. Lo stesso accade per le spese sostenute dai Contraenti.
Art. 17
Le autorità dei Contraenti, competenti nell’applicazione della presente convenzione e delle prescrizioni di navigazione, possono comunicare direttamente, tranne ove la presente convenzione disponga altrimenti. Le istanze o le comunicazioni indirizzate a un’autorità incompetente devono essere inoltrate a quella competente.
Art. 18
I Contraenti si comunicano, per via diplomatica, l’elenco delle autorità competenti per l’applicazione della presente convenzione e delle prescrizioni di navigazione.
Capitolo IV Commissione internazionale per la navigazione sul Lago di Costanza
Art. 19
(1) È istituita una «Commissione internazionale per la navigazione sul Lago di Costanza» (dappresso «la Commissione»).
(2) La Commissione, considerati i bisogni di traffico sul lago, la necessità della protezione ecologica, i risultati scientifici e tecnici, deve
- a)
- determinare le questioni che vanno regolate in modo uniforme nelle prescrizioni di navigazione ed elaborare pertinenti proposte,
- b)
- assicurare l’applicazione uniforme delle prescrizioni di navigazione,
- c)
- deliberare sui problemi, segnatamente tecnici o nautici, concernenti la navigazione sul Lago di Costanza e scambiarsi informazioni su questo tema,
- d)
- rivolgere ai Contraenti delle raccomandazioni relative alla navigazione sul Lago di Costanza e proporre modifiche alle prescrizioni vigenti.
(3) La Commissione deve inoltre curare l’informazione reciproca circa le prescrizioni concernenti direttamente la navigazione lacuale.
(4) Ogni Contraente delega tre membri nella Commissione e ne designa uno come capodelegazione. Si può ricorrere a periti. I capidelegazione comunicano direttamente tra sè.
(5) La Commissione delibera all’unanimità, ogni delegazione disponendo di una voce. A domanda di un capodelegazione, la Commissione s’aduna entro un termine di due mesi. La Commissione adotta il proprio regolamento, che può prevedere la formazione di gruppi peritali.
Capitolo V Composizione delle vertenze
Art. 20
(1) Insorgendo tra i Contraenti una vertenza circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione o delle prescrizioni di navigazione, si provvederà a comporla, innanzitutto, nel quadro della Commissione prevista nell’articolo 19, successivamente, nel quadro della prassi diplomatica.
(2) Se nemmeno per via diplomatica la vertenza sia potuta essere composta, ogni Contraente interessato può chiedere di convenirla in arbitri.
Art. 21
(1) La Commissione arbitrale si compone di tre membri, non cittadini di alcun Contraente e non mai aditi, in altra occasione, per la stessa vertenza.
(2) Ogni parte interessata nella procedura designa un membro della Commissione arbitrale. Se una parte consta di due Stati contraenti, questi designano un membro di comune intesa. I due membri designati dalle parti scelgono un superarbitro.
(3) Se una parte non ha, nei due mesi successivi alla notifica dell’invito all’arbitrato, designato il proprio membro, questo va designato, su istanza della controparte, dal presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
(4) Se i due membri, entro i due mesi successivi alla loro nomina, non possono accordarsi sulla scelta del superarbitro, questo è designato dal presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, su proposta di una delle parti.
(5) Se il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in uno dei casi citati nei capoversi 3 e 4, risulta impedito, oppure cittadino d’un Contraente, la designazione è demandata al vicepresidente. Se anche questo risulta impedito, o cittadino di un Contraente, la designazione spetta al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’alcun Contraente.
Art. 22
(1) La Commissione arbitrale ricercherà, in tutte le fasi della procedura, una composizione bonale. Ove ciò sia risultato impossibile, la Commissione pronuncerà il suo lodo a maggioranza. Il lodo è definitivo ed obbligatorio per tutti i Contraenti.
(2) La Commissione arbitrale considera, ai fini delle proprie proposte e delle proprie decisioni
- a)
- i disposti della presente convenzione, segnatamente l’articolo 1 capoverso 2,
- b)
- gli accordi, generali e particolari, vigenti tra i Contraenti,
- c)
- il diritto internazionale consuetudinario,
- d)
- le norme generali del diritto.
Art. 23
(1) Se le parti non hanno convenuto altrimenti, la Commissione arbitrale stabilisce essa stessa le norme della propria procedura.
(2) Il Contraente che non partecipa come parte alla procedura può, in ogni momento, intervenire nella medesima.
(3) Ogni parte assume le spese del proprio commissario; le spese per il superarbitro, con tutte le altre spese, sono ripartite ugualmente fra le parti.
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 24
La presente convenzione vale parimenti per il Land Berlino, tranne se il governo della Repubblica federale di Germania avrà fatto una dichiarazione contraria, ai governi della Repubblica d’Austria e della Confederazione Svizzera, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore del presente testo.
Art. 25
La presente convenzione è sottoposta a ratifica. I relativi strumenti saranno depositati presso il governo federale austriaco.
Art. 26
(1) La presente convenzione è conchiusa a tempo indeterminato. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stato depositato l’ultimo strumento di ratifica.
(2) Ogni Contraente può disdire la presente convenzione per scritto seguendo la via diplomatica. La disdetta diviene effettiva, contemporaneamente per tutti i Contraenti, alla fine del successivo anno civile.
(3) In caso di disdetta della presente convenzione, i Contraenti avviano immediatamente dei negoziati onde allestire un nuovo disciplinamento comune per la navigazione sul Lago di Costanza. Il presente testo continuerà ad essere applicato sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Art. 27
(1) Con l’entrata in vigore della presente convenzione, sono abrogati le convenzioni, i protocolli e gli altri accordi concernenti il disciplinamento della navigazione sul Lago di Costanza, segnatamente la convenzione del 22 settembre 18671 istitutiva di un regolamento internazionale per la navigazione e il servizio dei porti sul detto lago, il protocollo di Bregenz del 6 maggio 1892, il protocollo di revisione di Bregenz del 30 giugno 1894, il protocollo di Costanza dell’8 aprile 1899 nonché gli accordi del 1909, 1915, 1927 et 1933.
(2) Gli Stati contraenti continuano ad applicare le vigenti prescrizioni, emanate, per la navigazione sul lago, in virtù delle convenzioni, dei protocolli e degli accordi menzionati nel capoverso 1, nonché le convenzioni, i protocolli e gli accordi stessi, nella misura in cui contengano dei disposti relativi alla navigazione, ma non oltre tre anni dopo l’entrata in vigore della presente convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto sul Lago di Costanza il 1° giugno 1973, in tre originali in lingua tedesca.
1 CS 13 375
Per la Repubblica federale |
di Germania: |
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Allegato agli articoli 9 e 11
Delimitazione dei settori e delle zone esclusive
I. Settori
1. Il limite tra i settori della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d’Austria corre dalla mezzeria dello sbocco del Leiblach in linea retta verso il promontorio, all’altezza della Casa bianca, allo sbocco del Reno, sino al punto d’intersezione di una linea retta tracciata tra la torre di televisione sul Pfändler e la nuova chiesa cattolica di Romanshorn (punto 1). Dal punto 1 prosegue in direzione della nuova chiesa cattolica di Romanshorn sino al punto d’intersezione con una retta congiungente l’ultimo punto frontiera sul Vecchio Reno e la mezzeria dello sbocco dell’Argen (punto 2).
2. Il limite tra i settori della Repubblica d’Austria e della Confederazione Svizzera va dal punto 2 in linea retta fino all’ultimo punto-frontiera sul Vecchio Reno.
3. Il limite tra i settori della Repubblica federale di Germania e della Confederazione Svizzera parte dal punto 2 e segue una retta in direzione della nuova chiesa cattolica di Romanshorn sino al punto d’intersezione con una retta congiungente l’ultimo punto frontiera sul Vecchio Reno e la chiesa di Hagnau (punto 3). Dal punto 3 prosegue in linea retta sino al punto d’intersezione della retta congiungente la nuova chiesa cattolica di Romanshorn e la chiesa St. Magnus a Fischbach e quella congiungente la Casa bianca sul Rheinspitz con la chiesa di Hagnau (punto 4). Dal punto 4 in linea retta verso la torre Bismarck a Costanza sino al punto d’intersezione con la retta congiungente la chiesa di Scherzingen alla casa di abitazione in Haltnau (punto 5). Dal punto 5 prosegue in linea retta sino a metà del segmento di retta tra Bottighofen-Schlössli e Costanza, Hinteres Eichhorn (punto 6). Dal punto 6 segue una retta sino all’ultimo punto frontiera nel golfo di Costanza, poi la frontiera territoriale fissata per trattato.
II. Zone esclusive
1. All’ovest di una linea retta congiungente l’ultimo punto-frontiera sul Vecchio Reno in mezzeria dello sbocco dell’Argen, la zona esclusiva ha una larghezza di 3 km, misurati a partire dalla riva su piano d’acqua d’altezza media. All’est di questa linea la larghezza della zona esclusiva è di 2 km, misurati a partire dalla riva su piano d’acqua come sopra.
2. Il limite tra la zona esclusiva della Repubblica federale di Germania e quelle della Repubblica d’Austria è determinato da una retta che va dalla mezzeria dello sbocco del Leiblach sino al punto 1.
3. Il limite tra la zona esclusiva della Repubblica d’Austria e quella della Confederazione Svizzera è dato da una linea retta congiungente l’ultimo punto-frontiera sul Vecchio Reno con il punto 2.
4. Il limite tra la zona esclusiva della Repubblica federale di Germania e quella della Confederazione Svizzera è dato da una retta che va dal punto 5 al punto 6 indi all’ultimo punto-frontiera nel golfo di Costanza e poi dalla frontiera territoriale fissata per trattato.
III.
Non appena, tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria, sarà stata convenuta una nuova delimitazione della frontiera, la mezzeria dello sbocco del Leiblach, menzionata sotto i punti I e II, verrà sostituita dall’ultimo punto frontiera fissato alla stessa altezza in direzione del lago.
Protocollo aggiuntivo
I
Per completare i Trattati concernenti la navigazione sul Lago inferiore e sui due rami del Reno tra Costanza e Sciaffusa1, da un lato, e su quello del Vecchio Reno dallo sbocco sino a Rheineck-Gaissau2, dall’altro lato, trattati completivi previsti nell’articolo 1 numero 3 della Convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza (Convenzione), nonché ai fini d’applicare le prescrizioni emanate sulla base di questi accordi, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
1. Ogni Contraente è competente a perseguire le infrazioni alle prescrizioni di navigazione, commesse sulle vie d’acqua menzionate nell’articolo 1 numero 3 della Convenzione, qualunque sia il Contraente sul cui territorio l’infrazione è stata commessa. Questa competenza può tuttavia essere fatta valere, per le infrazioni commesse in un altro Stato contraente, soltanto se quest’ultimo domanda il perseguimento dell’infrazione.
2. L’articolo 13 numero 3 e gli articoli 14–18 della Convenzione sono applicabili alla navigazione nelle acque descritte nell’articolo primo numero 3 della Convenzione, rimanendo inteso che
- a)
- i Trattati completivi sostituiscono la Convenzione,
- b)
- le prescrizioni emanate sulla base dei Trattati completivi sostituiscono le prescrizioni di navigazione,
- c)
- lo Stato contraente competente giusta il presente protocollo sostituisce lo Stato contraente competente giusta la Convenzione per quanto concerne il perseguimento delle infrazioni.
3. L’ambito di competenza della Commissione internazionale per la navigazione sul Lago di Costanza, istituita dall’articolo 19 della Convenzione, si estenderà pure alle questioni che entrano esclusivamente o parzialmente nel campo d’applicazione di un Trattato completivo, rimanendo inteso che il Contraente impartecipe dell’accordo completivo non parteciperà al voto.
4. Per la composizione delle vertenze che insorgessero circa l’interpretazione o l’applicazione dei Trattati completivi o delle prescrizioni da questi dedotte, sono applicabili gli articoli 20-23 della Convenzione, rimanendo inteso che gli Stati contraenti partecipi del trattato completivo si sostituiscono agli Stati contraenti partecipi della Convenzione.
II
Il presente protocollo costituisce parte integrante della Convenzione; esso diviene, e resta, applicabile non appena, e sintanto che, ciascun Trattato completivo sia applicabile.
1 RS 0.747.224.31
2 RS 0.747.224.41
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Fatto sul Lago di Costanza il 1 |
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1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.2 RU 1976 173 [CS 13 375]
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021