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RS 0.453 Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con All. 1-4)

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0.453

Traduzione

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Conchiusa a Washington il 3 marzo 1973

Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 19741

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 26 novembre 2019)

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese misure d’emergenza a questo riguardo,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. I Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

a)
«Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
b)
«Esemplare»:
i)
ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
ii)
nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all’Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;
iii)
nel caso di una pianta: per le specie iscritte all’Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
c)
«Commercio»: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione proveniente dal mare;
d)
«Riesportazione»: l’esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
e)
«Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall’ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
f)
«Autorità scientifica»: un’autorità scientifica nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
g)
«Organo di gestione»: un’autorità amministrativa nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
h)
«Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.
  Art. II Principi fondamentali

1. L’Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.

2. L’Allegato II comprende:

a)
tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
b)
alcune specie necessariamente oggetto d’una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II in applicazione del capoverso a).

3. L’Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

  Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)
un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
b)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
c)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
d)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione1 per tale esemplare.

3. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’importazione e sia di una licenza d’esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d’importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)
un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha espresso l’avviso che gli obiettivi dell’importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
b)
un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
c)
un organo di gestione dello Stato d’importazione ha la prova che l’esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.

4. La riesportazione d’un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
b)
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
c)
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione per ogni esemplare vivo.

5. L’introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)
un’autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
b)
un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
c)
un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

1 RU 1985 1310

  Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato II

1. Ogni commercio d’esemplari di una specie iscritta all’Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)
un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
b)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
c)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un’autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d’esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un’autorità scientifica constata che l’esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell’intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all’iscrizione di tale specie all’Allegato I, essa informa l’organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d’esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta nell’Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d’esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
b)
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L’introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)
un’autorità scientifica dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
b)
un organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l’avviso dell’autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all’occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all’anno.

  Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato III

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all’Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
b)
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l’importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all’Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d’origine, e di una licenza d’esportazione nel caso d’una importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all’Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall’organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l’esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d’importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l’esemplare in questione.

  Art. VI Licenze e certificati

1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d’esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all’Allegato IV; sarà valido per l’esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell’organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall’organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all’originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d’esemplari.

6. All’occorrenza, un organo di gestione dello Stato d’importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d’esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d’importazione corrispondente presentata al momento dell’importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l’identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l’identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

  Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione o di riesportazione ha la prova che l’esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all’uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:

a)
trattandosi di esemplari d’una specie iscritta all’Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
b)
trattandosi di esemplari di una specie iscritta all’Allegato II,
i)
se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell’ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
ii)
se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
iii)
e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d’esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all’Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all’Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all’Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall’organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d’altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d’uno zoo, d’un circo, d’un serraglio, d’una esposizione d’animali o di piante itineranti a condizione che:

a)
l’esportatore o l’importatore dichiari le caratteristiche complete di questi esemplari all’organo di gestione,
b)
questi esemplari rientrino in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
c)
l’organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
  Art. VIII Misure specifiche

1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:

a)
sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
b)
la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d’esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d’uscita e d’entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di confisca d’un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:

a)
l’esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
b)
l’organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d’esportazione, gli rinvia l’esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
c)
l’organo di gestione può chiedere l’avviso di un’autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati.

6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:

a)
nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
b)
numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all’occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.

7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull’applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:

a)
un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
b)
un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l’applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

  Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche

1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

a)
uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
b)
una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l’indirizzo dell’organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L’organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell’organo di gestione di una Parte, comunicare loro l’impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autentificare le proprie licenze e i propri certificati.

  Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d’importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

  Art. XI Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d’insieme dell’applicazione della presente Convenzione e possono:

a)1
prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
b)
esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all’Articolo XV;
c)
esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
d)
ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
e)
all’occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell’applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L’organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l’Agenzia internazionale dell’Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:

a)
organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
b)
organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.


1 Nuovo testo giusta l’emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall’AF l’11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

  Art. XII Segreteria

1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso d’organismi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

a)
organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
b)
adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
c)
intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all’applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d’identificazione di detti esemplari;
d)
studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d’informazione giudicato necessario per assicurare l’applicazione della presente Convenzione;
e)
attirare l’attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
f)
pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l’identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
g)
stendere i rapporti annui all’intenzione delle Parti sui propri lavori e sull’applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
h)
fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d’informazioni di natura scientifica o tecnica;
i)
adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.
  Art. XIII Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all’Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l’organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all’occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.

  Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

a)
misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
b)
misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l’igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un’unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l’abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipe della presente Convenzione e d’un altro trattato, o d’un altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all’Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all’Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l’esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

  Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II

1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:

a)
Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d’emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all’emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
b)
Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento.
c)
Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell’intervallo delle sessioni della Conferenza:

a)
Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame nell’intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
b)
Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d’ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
c)
Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
d)
Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento riguardo alle proposte d’emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.
e)
La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
f)
Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d’emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l’emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
g)
Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d’emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
h)
La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
i)
A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d’emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
j)
Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d’emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
k)
La Segreteria notifica alle Parti l’esito dello scrutinio.
l)
La proposta d’emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all’emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

  Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato

1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest’ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d’una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell’Articolo II. L’Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell’Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell’Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all’Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segretaria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all’Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

  Art. XVII Emendamenti alla Convenzione

1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento non si tiene conto delle astensioni.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d’approvazione dell’emendamento presso il governo depositario. In seguito l’emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d’approvazione dell’emendamento.

  Art. XVIII Composizione delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d’Arbitrato dell’Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

  Art. XIX Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

  Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

  Art. XXI1Adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il governo depositario.

2. La presente Convenzione sarà aperta allʼadesione di ogni organizzazione avente come scopo unʼintegrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani, che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali in settori assegnatile dagli Stati membri e coperti dalla presente Convenzione.

3. Nei loro strumenti di adesione, queste organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza riguardo alle questioni regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni informeranno anche il governo depositario di ogni modifica sostanziale della portata della loro competenza. Le notifiche inviate da dette organizzazioni, riguardanti la loro competenza riguardo alle questioni regolate da detta Convenzione e le modifiche di detta competenza, saranno comunicate alle Parti dal governo depositario.

4. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti alla Convenzione. In questi casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non potranno esercitare tali diritti individualmente.

5. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti alla Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se gli Stati membri eserciteranno il loro, e viceversa.

6. Qualsiasi riferimento ad una «Parte» ai sensi dellʼarticolo I h) della presente Convenzione, a «Stato/Stati» o «Stato Parte/Stati Parte» alla Convenzione sarà interpretato come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione avente come scopo unʼintegrazione economica regionale, ed avente la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali nei settori coperti dalla presente Convenzione.


1 Nuovo testo giusta l’emendamento del 30 apr. 1983, approvato dall’AF 28 set. 1994 ed emtrato in vigore per la Svizzera il 29 nov. 2013 (RU 2013 4103; FF 1994 II 351).

  Art. XXII Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.

2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

  Art. XXIII Riserve

1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI.

2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:

a)
ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
b)
ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all’Allegato III.

3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.

  Art. XXIV Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.

  Art. XXV Depositario

1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l’hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.

2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell’entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.

3. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.

(Seguono le firme)


1 RS 0.120


  Allegati I–III1 

Spiegazioni

1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:

a.
con il nome della specie; oppure
b.
con l’insieme delle specie di un grado tassonomico superiore o di una parte designata del detto grado.

2. L’abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.

3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:

a.
«ssp.» serve per designare una sottospecie;
b.
«var(s).» serve per designare una (o più) varietà.

5. L’abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte.

6. Conformemente alle disposizioni dell’articolo I paragrafo b) capoverso (iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore di cui all’Allegato II serve a designare, come indicato qui di seguito, le parti o i prodotti di detta specie o di detto grado tassonomico superiore rientranti nel campo d’applicazione della Convenzione:

#1
designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
a)
i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese),
b)
le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
c)
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e
d)
i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere Vanilla riprodotte artificialmente;
#2
designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
a)
i semi e i pollini, nonché
b)
i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;
#3
designa radici intere o tranciate e parti di radici, eccetto le parti lavorate e i prodotti lavorati derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e merce confezionata;
#4
designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
a)
i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e per i semi di Beccariophoenix madagascariensis e di Dypsis decaryi esportati dal Madagascar,
b)
le piantine o le colture di tessuti in vitro, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
c)
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,
d)
i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere Vanilla (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,
e)
i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere Opuntia, sottogenere Opuntia e Selenicereus (Cactaceae), e
f)
prodotti finiti di Aloe ferox ed Euphorbia antisyphilitica che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio;
#5
designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;
#6
designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;
#7
designa i tronchi, i trucioli, le polveri e gli estratti;
#8
designa tutte le parti sotterranee (radici e rizomi) intere, parziali e polverizzate;
#9
designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l’etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» [prodotto con materiale derivato da Hoodia spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate in virtù di un accordo stipulato con la competente autorità d’esecuzione della CITES di [Botswana in base all’accordo n. BW/xxxxxx] [Namibia in base all’accordo n. NA/xxxxxx] [Sudafrica in base all’accordo n. ZA/xxxxxx];
#10
designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco;
#11
designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, le polveri e gli estratti; i prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione;
#12
designa tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed eterici estratti. I prodotti finiti che contengono tali estratti, compresi i profumi, sono esclusi da questa annotazione;
#13
designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati;
#14
designare parti e prodotti, esclusi:
a)
semi e pollini,
b)
colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
c)
frutti,
d)
foglie,
e)
polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme, e
f)
prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e articoli intagliati.
#15
designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
a)
foglie, fiori, polline, frutti e semi,
b)
prodotti di legno finiti delle specie di legno elencate fino a un peso massimo di 10kg per spedizione,
c)
strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali,
d)
parti e prodotti derivati di Dalbergia cochinchinensis considerati nell’annotazione #4,
e)
parti e prodotti derivati di Dalbergia spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell’annotazione #6;
#16
designa semi, frutti e oli.
#17
designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno lavorato2;

7. Le specie e i gradi tassonomici superiori di FLORA di cui all’Allegato I non sono provvisti di alcuna annotazione indicante che i relativi ibridi sottostanno alle disposizioni dell’Articolo III della Convenzione. Gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più gradi tassonomici menzionati possono pertanto essere commercializzati con un documento certificante la riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini (masse polliniche comprese), nonché i fiori recisi, le colture di piantine o di tessuti in vitro di questi ibridi, in mezzi solidi o liquidi e trasportati in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

8. Riserve della Svizzera:

La Convenzione non si applica alle seguenti specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione iscritte negli Allegati II e III:

a)
Riserve relative all’Allegato II

FAUNA

in vigore dal

Aves

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Eolophus roseicapillus

06.06.1981

Psittacidae

Agapornis spp.

06.06.1981

Amazona aestiva

06.06.1981

Myiopsitta monachus

06.06.1981

Reptilia

SAURIA

Lacertidae

Podarcis lilfordi

22.10.1987

Podarcis pityusensis

22.10.1987

FLORA

APOCYNACEAE

Hoodia spp.

12.01.2005

tutte le parti e tutti i prodotti ad eccezione di quelli recanti un’etichetta menzionante «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authoritiy of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]». Prodotto a partire da esemplari di Hoodia spp. prelevati e prodotti in modo controllato nel rispetto di un accordo con l’organo di gestione CITES interessato [del Botswana secondo l’accordo n. BW/xxxxxx], [della Namibia secondo l’accordo n. NA/xxxxxx] o [del Sudafrica secondo l’accordo n. ZA/xxxxxx].

ASPARAGACEAE

Beaucarnea spp.

02.01.2017

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Fauna

Chordata

Mammalia

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra americana

(soltanto le popolazioni del Messico)

Bovidae

Addax nasomaculatus

Ammotragus lervia

Antilope cervicapra (Nepal, Pakistan)

Boselaphus tragocamelus (Pakistan)

Bos gaurus3

Bos mutus4

Bos sauveli

Bubalus arnee5 (Nepal)

Bubalus depressicornis

Bubalus mindorensis

Bubalus quarlesi

Budorcas taxicolor

Capra caucasica

Stambecco del Caucaso

Capra falconeri

Capra hircus aegagrus6 (Pakistan)

Capra sibirica (Pakistan)

Capricornis milneedwardsii

Capricornis rubidus

Capricornis sumatraensis

Capricornis thar

Cephalophus brookei

Cephalophus dorsalis

Cephalophus jentinki

Cephalophus ogilbyi

Cephalophus silvicultor

Cephalophus zebra

Damaliscus pygargus pygargus

Gazella benettii (Pakistan)

Gazella cuvieri

Gazella dorcas (Algeria, Tunisia)

Gazella leptoceros

Hippotragus niger variani

Kobus leche

Naemorhedus baileyi

Naemorhedus caudatus

Naemorhedus goral

Naemorhedus griseus

Nanger dama

Oryx dammah

Oryx leucoryx

Ovis ammon

Ovis arabica

Ovis bochariensis

Ovis canadensis

(soltanto la popolazione del Messico)

Ovis collium

Ovis cycloceros

Ovis darwini

Ovis gmelini

(soltanto la popolazione di Cipro)

Ovis hodgsonii

Ovis jubata

Ovis karelini

Ovis nigrimontana

Ovis polii

Ovis punjabiensis

Ovis severtzovi

Ovis vignei

Pantholops hodgsonii

Philantomba monticola

Pseudois nayaur (Pakistan)

Pseudoryx nghetinhensis

Rupicapra pyrenaica ornata

Camoscio d’Abruzzo

Saiga borealis7

Saiga tatarica8

Tetracerus quadricornis (Nepal)

Camelidae

Lama guanicoe

Vicugna vicugna

(escluse le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy, Catamarca e Salta, e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l’intera popolazione]; Cile [popolazioni delle regioni di Tarapacá, Arica e Parinacota]; Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione])

Vigogna

Vicugna vicugna9

(soltanto le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy, Catamarca e Salta, e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l’intera popolazione]; Cile [popolazioni delle regioni di Tarapacá, Arica e Parinacota]; Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato I)

Vigogna

Cervidae

Axis calamianensis

Axis kuhlii

Axis porcinus (Pakistan)

(ad eccezione delle sottospecie elencate nell’allegato I)

Axis porcinus annamiticus

Blastocerus dichotomus

Cervus elaphus bactrianus

Cervus elaphus barbarus (Algeria, Tunisia)

Cervus elaphus hanglu

Dama dama mesopotamica

Hippocamelus spp.

Mazama temama cerasina (Guatemala)

Muntiacus crinifrons

Muntiacus vuquangensis

Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala)

Ozotoceros bezoarticus

Pudu mephistophiles

Pudu puda

Rucervus duvaucelii

Rucervus eldii

Giraffidae (giraffe)

Giraffa camelopardalis

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis

Hippopotamus amphibius

Moschidae

Moschus spp.

(soltanto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

Moschus spp.

(escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

Suidae

Babyrousa babyrussa

Babyrousa bolabatuensis

Babyrousa celebensis

Babyrousa togeanensis

Sus salvanius

Tayassuidae

Tayassuidae10

Catagonus wagneri

Carnivora

Ailuridae

Ailurus fulgens

Canidae

Canis aureus (India)

Canis lupus

(soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan; esclusi la forma addomesticata e il dingo, denominati

Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

Lupo

Canis lupus

(escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan; esclusi la forma addomesticata e il dingo, denominati

Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

Cerdocyon thous

Chrysocyon brachyurus

Cuon alpinus

Lycalopex culpaeus

Lycalopex fulvipes

Lycalopex griseus

Lycalopex gymnocercus

Speothos venaticus

Vulpes bengalensis (India)

Vulpes cana

Vulpes vulpes griffithi (India)

Vulpes vulpes montana (India)

Vulpes vulpes pusilla (India)

Vulpes zerda

Eupleridae  

Cryptoprocta ferox

Eupleres goudotii

Fossa fossana

Felidae  

Felidae 11

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Acinonyx jubatus12

Caracal caracal

(soltanto la popolazione dell’Asia)

Catopuma temminckii

Felis nigripes

Herpailurus yagouaroundi

(soltanto le popolazioni dell’America centrale e settentrionale)

Leopardus geoffroyi

Leopardus guttulus

Leopardus jacobita

Leopardus pardalis

Leopardus tigrinus

Leopardus wiedii

Lynx pardinus

Neofelis diardi

Neofelis nebulosa

Panthera leo13

(popolazione africane)

Panthera leo

(Soltanto le populazioni del India)

Panthera onca

Panthera pardus

Panthera tigris

Panthera unica

Pardofelis marmorata

Prionailurus bengalensis bengalensis

(soltanto le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia)

Prionailurus planiceps

Prionailurus rubiginosus

(soltanto le popolazioni dell’India)

Puma concolor

(soltanto le popolazioni delCosta Rica e Panama)

Herpestidae  

Herpestes edwardsi (India, Pakistan)

Herpestes fuscus (India)

Herpestes javanicus (Pakistan)

Herpestes javanicus auropunctatus (India)

Herpestes smithii (India)

Herpestes urva (India)

Herpestes vitticollis (India)

Hyaenidae  

Hyaena hyaena (Pakistan)

Proteles cristata (Botswana)

Mephitidae  

Conepatus humboldtii

Mustelidae  

Lutrinae  

Lutrinae

Aonyx capensis microdon

(soltanto le popolazioni di Camerun e Nigeria)

Aonyx cinerea

Enhydra lutris nereis

Lontra felina

Lontra longicaudis

Lontra provocax

Lutra lutra

Lutra nippon

Lutrogale perspicillata

Pteronura brasiliensis

Mustelinae  

Eira barbara (Honduras)

Martes flavigula (India)

Martes foina intermedia (India)

Martes gwatkinsii (India)

Mellivora capensis (Botswana)

Mustela altaica (India)

Mustela erminea ferghanae (India)

Mustela kathiah (India)

Mustela nigripes

Mustela sibirica (India)

Odobenidae  

Odobenus rosmarus (Canada)

Otariidae  

Arctocephalus spp.

Arctocephalus townsendi

Phocidae  

Mirounga leonina

Monachus spp.

Procyonidae  

Nasua narica (Honduras)

Nasua nasua solitaria (Uruguay)

Potos flavus (Honduras)

Ursidae  Orsi

Ursidae

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Ailuropoda melanoleuca

Helarctos malayanus

Melursus ursinus

Tremarctos ornatus

Ursus arctos

(soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia)

Ursus arctos isabellinus

Ursus thibetanus

Viverridae  

Arctictis binturong (India)

Civettictis civetta (Botswana)

Cynogale bennettii

Hemigalus derbyanus

Paguma larvata (India)

Paradoxurus hermaphroditus (India)

Paradoxurus jerdoni (India)

Prionodon linsang

Prionodon pardicolor

Viverra civettina (India)

Viverra zibetha (India)

Viverricula indica (India)

Cetacea  

Cetaceae14

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Balaenidae  

Balaena mysticetus

Eubalaena spp.

Balaenopteridae  

Balaenoptera acutorostrata

(escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale)

Balaenoptera bonaerensis

Balaenoptera boreali

Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Balaenoptera omurai

Balaenoptera physalus

Megaptera novaeangliae

Delphinidae  

Orcaella brevirostris

Orcaella heinsohni

Sotalia spp.

Sousa spp.

Eschrichtiidae  Balena grigia

Eschrichtius robustus

Iniidae  

Lipotes vexillifer

Neobalaenidae  

Caperea marginata

Phocoenidae  

Neophocaena phocaenoides

Phocoena sinus

Physeteridae  

Physeter macrocephalus

Platanistidae  

Platanista spp.

Ziphiidae  

Berardius spp.

Hyperoodon spp.

Chiroptera  

Phyllostomidae  

Platyrrhinus lineatus (Uruguay)

Pteropodidae  Volpi volanti o Pteropti

Acerodon spp.

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Acerodon jubatus

Pteropus spp.

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I e escluso il Pteropus brunneus)

Volpi volanti o Pteropi

Pterotus insularis

Pteropo delle isole Truk

Pteropus loochoensis

Pteropus mariannus

Pteropus molossinus

Pteropus pelewensis

Pteropus pilosus

Pteropus samoensis

Pteropus tonganus

Pteropus ualanus

Pteropus yapensis

Cingulata  

Dasypodidae  

Cabassous tatouay (Uruguay)

Chaetophractus nationi15

Priodontes maximus

Dasyuromorphia  

Dasyuridae Topi marsupiali  

Sminthopsis longicaudata

Topo marsupiale dalla coda lunga

Sminthopsis psammophila

Topo marsupiale delle sabbie

Diprotodontia  

Macropodidae  Canguri, uallabi

Dendrolagus inustus

Dendrolagus ursinus

Lagorchestes hirsutus

Lagostrophus fasciatus

Onychogalea fraenata

Uallabi dalla briglie

Phalangeridae  Cuschi

Phalanger intercastellanus

Cusco orientale

Phalanger mimicus

Cusco meridionale o grigio

Phalanger orientalis

Falangero lanoso

Spilocuscus kraemeri

Spilocuscus maculatus

Falangero o cusco macchiato

Spilocuscus papuensis

Potoroidae  Ratti canguri, Bettonge

Bettongia spp.

Bettonge

Vombatidae  Vombati

Lasiorhinus krefftii

Lagomorpha  

Leporidae  

Caprolagus hispidus

Romerolagus diazi

Monotremata  

Tachyglossidae  

Zaglossus spp.

Peramelemorphia  

Peramelidae  Peramele

Perameles bougainville

Thylacomyidae  Bilbi

Macrotis lagot

Perissodactyla  

Equidae  

Equus africanus16

Equus grevyi

Equus hemionus

Equus hemionus hemionus

Equus hemionus khur

Equus kiang

Equus przewalskii

Equus zebra hartmannae

Equus zebra zebra

Rhinocerotidae  

Rhinocerotidae

(ad eccezione delle sottospecie elencate nell’allegato II)

Ceratotherium simum simum17

(soltanto le popolazioni di Eswatini e Sudafrica)

Tapiridae  

Tapiridae

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato II)

Tapirus terrestris

Pholidota  

Manidae  Pangolini

Manis spp.18

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Manis crassicaudata

Pangolino indiano

Manis culionensis

Pangolino delle Filippine

Manis gigantea

Pangolino gigante

Manis javanica

Pangolino del Borneo

Manis pentadactyla

Pangolino cinese

Manis temminckii

Pangolino di Temminck o del Capo

Manis tetradactyla

Pangolino dalla coda lunga

Manis tricuspis

Pangolino arboreo o tricuspide

Pilosa  

Bradypodidae  

Bradypus pygmaeus

Bradypus variegates

Myrmecophagidae  

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua mexicana (Guatemala)

PRIMATES  

PRIMATES

Atelidae  

Alouatta coibensis

Alouatta palliata

Alouatta pigra

Ateles geoffroyi frontatus

Ateles geoffroyi panamensis

Brachyteles arachnoides

Brachyteles hypoxanthus

Oreonax flavicauda

Cebidae  

Callimico goeldii

Callithrix aurita

Callithrix flaviceps

Leontopithecus spp.

Saguinus bicolor

Saguinus geoffroyi

Saguinus leucopus

Saguinus martinsi

Saguinus oedipus

Saimiri oerstedii

Cercopithecidae

Cercocebus galeritus

Cercopithecus diana

Cercopithecus roloway

Macaca silenus

Macaca sylvanus

Mandrillus leucophaeus

Mandrillus sphinx

Nasalis larvatus

Piliocolobus kirkii

Piliocolobus rufomitratus

Presbytis potenziani

Pygathrix spp.

Rhinopithecus spp.

Semnopithecus ajax

Semnopithecus dussumieri

Semnopithecus entellus

Semnopithecus hector

Semnopithecus hypoleucos

Semnopithecus priam

Semnopithecus schistaceus

Simias concolor

Trachypithecus geei

Trachypithecus pileatus

Trachypithecus shortridgei

Cheirogaleidae  

Cheirogaleidae

Daubentoniidae  

Daubentonia madagascariensis

Hominidae  

Gorilla beringei

Gorilla gorilla

Pan spp.

Pongo abelii

Pongo pygmaeus

Hylobatidae  

Hylobatidae

Indriidae  

Indriidae

Lemuridae  

Lemuridae

Lepilemuridae  

Lepilemuridae

Lorisidae  

Nycticebus spp.

Pithecidae  

Cacajao spp.

Chiropotes albinasus

Proboscidea  

Elephantidae  

Elephas maximus

Loxodonta africana

(escluse le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

Elefante africano

Loxodonta africana

(soltanto le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)19

Elefante africano

Rodentia  

Chinchillidae  

Chinchilla spp.20

Cuniculidae

Cuniculus paca (Honduras)

Dasyproctidae  

Dasyprocta punctata (Honduras)

Erethizontidae  

Sphiggurus mexicanus (Honduras)

Sphiggurus spinosus (Uruguay)

Muridae  

Leporillus conditor

Pseudomys fieldi praeconis

Xeromys myoides

Zyzomys pedunculatus

Sciuridae  

Cynomys mexicanus

Marmota caudata (India)

Marmota himalayana (India)

Ratufa spp.

Scandentia  

Tupaiidae  

Tupaiidae

Sirenia  

Dugongidae  

Dugong dugon

Trichechidae  Manati o Lamantini

Trichechus inunguis

Trichechus manatus

Trichechus senegalensis

AVES  

ANSERIFORMES  

Anatidae  

Anas aucklandica

Anas bernieri

Anas chlorotis

Anas formosa

Anas laysanensis

Anas nesiotis

Branta canadensis leucopareia

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Cairina scutulata

Coscoroba coscoroba

Cygnus melanocoryphus

Dendrocygna arborea

Dendrocygna autumnalis (Honduras)

Dendrocygna bicolor (Honduras)

Oxyura leucocephala

Rhodonessa caryophyllacea p.e.

Sarkidiornis melanotos

APODIFORMES  

Trochilidae  

Trochilidae

Glaucis dohrnii

CHARADRIIFORMES  

Burhinidae  

Burhinus bistriatus (Guatemala)

Laridae  

Larus relictus

Scolopacidae  

Numenius borealis

Numenius tenuirostris

Tringa guttifer

CICONIIFORMES  

Balaenicipitidae  

Balaeniceps rex

Ciconiidae  

Ciconia boyciana

Ciconia nigra

Jabiru mycteria

Mycteria cinerea

Phoenicopteridae  

Phoenicopteridae

Threskiornithidae  

Eudocimus ruber

Geronticus calvus

Geronticus eremita

Nipponia nippon

Platalea leucorodia

COLUMBIFORMES  

Columbidae  

Caloenas nicobarica

Ducula mindorensis

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

Nesoenas mayeri (Maurizio)

CORACIIFORMES  

Bucerotidae  

Aceros spp.

Aceros nipalensis

Anorrhinus spp.

Anthracoceros spp.

Berenicornis spp.

Buceros spp.

Buceros bicornis

Penelopides spp.

Rhinoplax vigil

Rhyticeros spp.

Rhyticeros subruficollis

CUCULIFORMES  

Musophagidae  

Tauraco spp.

FALCONIFORMES  

FALCONIFORMES

(tutte le specie, esclusi il Caracara lutosa e la famiglia degli avvoltoi del nuovo mondo)

Accipitridae  

Aquila adalberti

Aquila heliaca

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Haliaeetus albicilla

Harpia harpyja

Pithecophaga jefferyi

Cathartidae  

Gymnogyps californianus

Sarcoramphus papa (Honduras)

Vultur gryphus

Falconidae  

Falco araeus

Falco jugger

Falco newtoni

(soltanto le popolazioni delle Seychelles)

Falco pelegrinoides

Falco peregrinus

Falco punctatus

Falco rusticolus

GALLIFORMES  

Cracidae  

Crax alberti (Colombia)

Crax blumenbachii

Crax daubentoni (Colombia)

Crax globulosa (Colombia)

Crax rubra (Colombia, Guatemala, Honduras)

Mitu mitu

Oreophasis derbianus

Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)

Pauxi pauxi (Colombia)

Penelope albipennis

Penelope purpurascens (Honduras)

Penelopina nigra (Guatemala)

Pipile jacutinga

Pipile pipile

Megapodiidae  

Macrocephalon maleo

Phasianidae  

Argusianus argus

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Lophophorus impejanus

Lophophorus lhuysii

Lophophorus sclateri

Lophura leucomelanos (Pakistan)

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Meleagris ocellata (Guatemala)

Pavo cristatus (Pakistan)

Pavo muticus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

Polyplectron napoleonis

Polyplectron schleiermacheri

Pucrasia macrolopha (Pakistan)

Rheinardia ocellata

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

Syrmaticus reevesii

Tetraogallus caspius

Tetraogallus tibetanus

Tragopan blythii

Tragopan caboti

Tragopan melanocephalus

Tragopan satyra (Nepal)

Tragopan satiro

Tympanuchus cupido attwateri

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES  

Gruidae  

Balearica pavonina

Gruidae

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Grus americana

Grus canadensis nesiotes

Grus canadensis pulla

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus monacha

Grus nigricollis

Grus vipio

Otididae  

Otididae

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Ardeotis nigriceps

Chlamydotis macqueenii

Chlamydotis undulata

Houbaropsis bengalensis

Rallidae  

Gallirallus sylvestris

Rhynochetidae  

Rhynochetos jubatus

Passeriformes  

Atrichornithidae  

Atrichornis clamosus

Cotingidae  

Cephalopterus ornatus (Colombia)

Cephalopterus penduliger (Colombia)

Cotinga maculata

Rupicola spp.

Xipholena atropurpurea

Emberizidae  

Gubernatrix cristata

Paroaria capitata

Paroaria coronata

Tangara fastuosa

Estrildidae  

Amandava formosa

Lonchura oryzivora

Poephila cincta cincta

Fringillidae  

Carduelis cucullata

Carduelis yarrellii

Hirundinidae  

Pseudochelidon sirintarae

Icteridae  

Xanthopsar flavus

Meliphagidae  

Lichenostomus melanops cassidix

Muscicapidae  

Acrocephalus rodericanus (Maurizio)

Cyornis ruckii

Dasyornis broadbenti litoralis

Dasyornis longirostris

Garrulax canorus

Garrulax taewanus

Leiothrix argentauris

Leiothrix lutea

Liocichla omeiensis

Picathartes gymnocephalus

Picathartes oreas

Terpsiphone bourbonnensis (Maurizio)

Paradisaeidae  

Paradisaeidae

Pittidae  

Pitta guajana

Pitta gurneyi

Pitta kochi

Pitta nympha

Pycnonotidae  

Pycnonotus zeylanicus

Sturnidae  

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi

Zosteropidae  

Zosterops albogularis

PELECANIFORMES  

Fregatidae  

Fregata andrewsi

Pelecanidae  

Pelecanus crispus

Sulidae  

Papasula abbotti

PICIFORMES  

Capitonidae  

Semnornis ramphastinus (Colombia)

Picidae  Picchi

Dryocopus javensis richardsi

Ramphastidae  

Baillonius bailloni (Argentina)

Pteroglossus aracari

Pteroglossus castanotis (Argentina)

Pteroglossus viridis

Ramphastos dicolorus (Argentina)

Ramphastos sulfuratus

Ramphastos toco

Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

Selenidera maculirostris (Argentina)

PODICIPEDIFORMES  

Podicipedidae  

Podilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES  

Diomedeidae  

Phoebastria albatrus

PSITTACIFORMES  

PSITTACIFORMES

(escluse le specie Agapornis roseicollis,Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri)

Cacatuidae  

Cacatua galerita

Cacatua goffiniana

Cacatua haematuropygia

Cacatua moluccensis

Cacatua sulphurea

Eolophus roseicapillus

Probosciger aterrimus

Loriidae  

Eos histrio

Vini ultramarina

Psittacidae  

Agapornis spp.

Amazona aestiva

Amazona arausiaca

Amazona auropalliata

Amazona barbadensis

Amazona brasiliensis

Amazona finschi

Amazona guildingii

Amazona imperialis

Amazona leucocephala

Amazona oratrix

Amazona pretrei

Amazona rhodocorytha

Amazona tucumana

Amazona versicolor

Amazona vinacea

Amazona viridigenalis

Amazona vittata

Anodorhynchus spp.

Ara ambiguus

Ara glaucogularis

Ara macao

Ara militaris

Ara rubrogenys

Aratinga spp.

Cyanoliseus patagonus

Cyanopsitta spixii

Cyanoramphus cookii

Cyanoramphus forbesi

Cyanoramphus novaezelandiae

Cyanoramphus saisseti

Cyclopsitta diphthalma coxeni

Eunymphicus cornutus

Geopsittacus occidentalis p.e.

Guarouba guarouba

Myiopsitta monachus

Nandayus nenday

Neophema chrysogaster

Ognorhynchus icterotis

Pezoporus wallicus

Pionopsitta pileata

Platycercus eximius

Poicephalus senegalus

Primolius couloni

Primolius maracana

Psephotus chrysopterygius

Psephotus dissimilis

Psephotus pulcherrimus p.e.

Psittacula echo

Psittacus erithacus

Papagallo cenerino

Pyrrhura cruentata

Rhynchopsitta spp.

Strigops habroptilus

RHEIFORMES  

Rheidae  

Pterocnemia pennata

(esclusa la popolazione dell’Argentina)

Pterocnemia pennata pennata

(soltanto la popolazione dell’Argentina)

Rhea americana

SPHENISCIFORMES  

Spheniscidae  

Spheniscus demersus

Spheniscus humboldti

STRIGIFORMES  

STRIGIFORMES

(escluso lo Sceloglaux albifacies)

Strigidae  

Heteroglaux blewitti

Mimizuku gurneyi

Ninox natalis

Tytonidae  

Tyto soumagnei

STRUTHIONIFORMES  

Struthionidae  

Struthio camelus

(soltanto le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Senegal e Sudan)

TINAMIFORMES  

Tinamidae  

Tinamus solitarius

TROGONIFORMES  

Trogonidae  

Pharomachrus mocinno

Reptilia  Rettili

CROCODYLIA  

CROCODYLIA

Alligatoridae  

Alligator sinesi

Caiman crocodilus apaporiensis

Caiman latirostris

(esclusa la popolazione dell’Argentina)

Melanosuchus niger21

(esclusa la popolazione di Ecuador e Brasile)

Crocodylidae  

Crocodylus acutus

(ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba e Messico, che sono incluse nell’allegato II )

Crocodylus acutus (Messico)22

Crocodylus cataphractus

Crocodylus intermedius

Crocodylus mindorensis

Crocodylus moreletii

(ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell’allegato II con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell’allegato II)

Crocodylus niloticus

(ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato II)

Crocodylus palustris

Crocodylus porosus

(ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’allegato II)

Crocodylus rhombifer

Crocodylus siamensis

Osteolaemus tetraspis

Tomistoma schlegelii

Gavialidae  

Gavialis gangeticus

Rhynchocephalia  

Sphenodontidae  

Sphenodon spp.

Sauria  

Agamidae  Agamidi

Ceratophora spp.

Ceratophora aspera23

Ceratophora erdeleni

Ceratophora karu

Ceratophora stoddartii24

Ceratophora tennentii

Cophotis ceylanica

Cophotis dumbara

Lyriocephalus scutatus25

Saara spp.

Uromastyx spp.

Anguidae  Lucertole alligatore

Abronia spp.26

(ad eccezione delle specie incluse nell’allegato I)

Abronia anzutoi

Abronia campbelli

Abronia fimbrata

Abronia frosti

Abronia meledona

Chamaeleonidae  Camaleonti

Archaius spp.

Bradypodion spp.

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Brookesia spp.

Brookesia perarmata

Calumma spp.

Chamaeleo spp.

Furcifer spp.

Kinyongia spp.

Nadzikambia spp.

Rhampholeon spp.

Rieppeleon spp.

Trioceros spp.

Cordylidae  

Cordylus spp.

Eublepharidae

Goniurosaurus spp. (Cina, Vietnam, escluse le specie indigene del Giappone)

Gekkonidae  Gechi

Cnemaspis psychedelica

Dactylocnemis spp. (Nouvelle-Zélande)

Gekko gecko

Gonatodes daudini

Hoplodactylus spp. (Nuova Zelanda)

Lygodactylus williamsi

Mokopirirakau spp. (Nouvelle-Zélande)

Nactus serpensinsula

Geco dell’Isola Serpente

Naultinus spp.

Paroedura androyensis

Paroedura masobe

Phelsuma spp.

Gechi diurni o Felsume

Rhoptropella spp.

Sphaerodactylus armasi (Cuba)

Sphaerodactylus celicara (Cuba)

Sphaerodactylus dimorphicus (Cuba)

Sphaerodactylus intermedius (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (Cuba)

Sphaerodactylus notatus atactus (Cuba)

Sphaerodactylus oliveri (Cuba)

Sphaerodactylus pimienta (Cuba)

Sphaerodactylus ruibali (Cuba)

Toropuku spp. (Nouvelle-Zélande)

Tukutuku spp. (Nouvelle-Zélande)

Uroplatus spp.

Gechi coda a foglia

Woodworthia spp. (Nouvelle-Zélande)

Helodermatidae  

Heloderma spp.

Heloderma horridum charlesbogerti

Iguanidae  

Amblyrhynchus cristatus

Brachylophus spp.

Conolophus spp.

Ctenosaura spp.

Cyclura spp.

Iguana spp.

Phrynosoma blainvilii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma coronatum

Phrynosoma wigginsi

Sauromalus varius

Lacertidae  

Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Lanthanotidae

Lanthanotidae27

Polychrotidae Anoles

Anolis agueroi (Cuba)

Anolis baracoa (Cuba)

Anolis barbatus (Cuba)

Anolis chamaeleonides (Cuba)

Anolis equestris (Cuba)

Anolis guamuhaya (Cuba)

Anolis luteogularis (Cuba)

Anolis pigmaequestris (Cuba)

Anolis purcus (Cuba)

Scincidae  

Corucia zebrata

Teiidae  

Crocodilurus amazonicus

Dracaena spp.

Tupinambis spp.

Varanidae  

Varanus spp.

Varanus bengalensis

Varanus flavescens

Varanus griseus

Varanus komodoensis

Varanus nebulosus

Xenosauridae  

Shinisaurus crocodilurus

SERPENTES  Serpenti

Boidae  

Boidae

Acrantophis spp.

Boa constrictor occidentalis

Epicrates inornatus

Epicrates monensis

Epicrates subflavus

Sanzinia madagascariensis

Bolyeriidae  

Bolyeriidae

Bolyeria multocarinata

Casarea dussumieri

Colubridae  

Atretium schistosum (India)

Cerberus rhynchops (India)

Clelia clelia

Cyclagras gigas

Elachistodon westermanni

Ptyas mucosus

Xenochrophis piscator (India)

Elapidae  

Hoplocephalus bungaroides

Micrurus diastema (Honduras)

Micrurus nigrocinctus (Honduras)

Naja atra

Naja kaouthia

Naja mandalayensis

Naja naja

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Ophiophagus hannah

Loxocemidae  

Loxocemidae

Pythonidae  

Pythonidae

Python molurus molurus

Tropidophiidae  

Tropidophiidae

Viperidae  

Atheris desaixi

Bitis worthingtoni

Crotalus durissus (Honduras)

Daboia russelii (India)

Pseudocerastes urarachnoides

Trimeresurus mangshanensis

Crotalo di Mangshan

Vipera ursinii

(soltanto le popolazioni dell’Europa, esclusa l’area dell’ex Unione Sovietica)

Vipera wagneri

TESTUDINES  

Carettochelyidae  

Carettochelys insculpta

Chelidae  

Chelodina mccordi28

Pseudemydura umbrina

Cheloniidae  

Cheloniidae

Chelydridae  

Chelydra serpentina (USA)

Macroclemys temminckii (USA)

Dermatemydidae  

Dermatemys mawii

Dermochelyidae  

Dermochelys coriacea

Emydidae  Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

Clemmys guttata

Testuggine palustre punteggiata

Emydoidea blandingii

Tartaruga di Blanding

Glyptemys insculpta

Glyptemys muhlenbergii

Graptemys spp. (USA)

Malaclemys terrapin

Terrapene spp.

Terrapene coahuila

Geoemydidae  

Batagur affinis

Batagur baska

Tartaruga fluviale indiana

Batagur borneoensis29

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata30

Cuora spp.31

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Tartarughe scatole asiatiche

Cuora bourreti

Cuora picturata

Cyclemys spp.

Tartarughe foglia asiatiche

Geoclemys hamiltonii

Tartaruga di Hamilton

Geoemyda japonica

Geoemyda spengleri

Tartaruga foglia a petto nero

Hardella thurjii

Tartaruga di fiume incoronata

Heosemys annandalii32

Heosemys depressa33

Heosemys grandis

Tartaruga palustre asiatica gigante

Heosemys spinosa

Tartaruga spinosa

Leucocephalon yuwonoi

Malayemys macrocephala

Malaemys subtrijuga

Mauremys annamensis

Mauremys iversoni (Cina)

Mauremys japonica

Testuggine del Giappone

Mauremys megalocephala (Cina)

Testuggine palustre cinese a capo grosso

Mauremys mutica

Testuggine palustre asiatica gialla

Mauremys nigricans

Mauremys pritchardi (Cina)

Mauremys reevesii (Cina)

Mauremys sinensis (Cina)

Melanochelys tricarinata

Melanochelys trijuga

Tartaruga nera indiana

Morenia ocellata

Morenia petersi

Notochelys platynota

Ocadia glyphistoma (Cina)

Ocadia philippeni (Cina)

Orlitia borneensis34

Pangshura spp.

Pangshura tecta

Tartaruga a tetto dell’India

Sacalia bealei

Sacalia pseudocellata (Cina)

Sacalia quadriocellata

Siebenrockiella crassicollis

Siebenrockiella leytensis

Vijayachelys silvatica

Platysternidae  Platisterno capogrosso

Platysternia spp.

Podocnemididae  

Erymnochelys madagascariensis

Podocnemide del Madagascar

Peltocephalus dumerilianus

Podocnemis spp.

Testudinidae  Testuggini

Testudinidae35

Astrochelys radiata

Astrochelys yniphora

Chelonoidis nigra

Geochelone elegans

Geochelone platynota

Testuggine stellata del Myanmar

Gopherus flavomarginatus

Malacochersus tornieri

Psammobates geometricus

Pyxis arachnoides

Pyxis planicauda

Testudo kleinmanni

Trionychidae  

Amyda cartilaginea

Tartaruga dal guscio molle asiatica

Apalone ferox (USA)

Apalone mutica (USA)

Apalone spinifera [USA (ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato I)]

Apalone spinifera atra

Tartaruga dal guscio molle nera

Chitra spp.

Chitra chitra

Chitra vandijki

Cyclanorbis elegans

Cyclanorbis senegalensis

Cycloderma aubryi

Cycloderma frenatum

Dogania subplana

Tartaruga dal guscio molle della Malesia

Lissemys ceylonensis

Lissemys punctata

Tartaruga alata indiana

Lissemys scutata

Nilssonia formosa

Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar

Nilssonia gangeticus

Tartaruga dal guscio molle del Gange

Nilssonia hurum

Nilssonia leithii

Tartaruga dal guscio molle di Leith

Nilssonia nigricans

Palea steindachneri

Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato

Pelochelys spp.

Pelodiscus axenaria

Pelodiscus maackii

Pelodiscus parviformis

Rafetus euphraticus

Rafetus swinhoei

Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang—Tze

Trionyx triunguis

Amphibia  Anfibi

Anura  Rane e rospi

Aromobatidae  Rane arboricole criptiche

Allobates femoralis

Allobates hodli

Allobates myersi

Allobates rufulus

Allobates zaparo

Bufonidae  Rospi

Altiphrynoides spp.

Amietophrynus superciliaris

Atelopus zeteki

Incilius periglenes

Rospo dorato

Nectophrynoides spp.

Rospi vivipari africani

Nimbaphrynoides spp.

Calyptocephalellidae  

Calyptocephalella gayi (Chile)

Dendrobatidae  

Adelphobates spp.

Ameerega spp.

Andinobates spp.

Dendrobates spp.

Dendrobatidi

Epipedobates spp.

Exidobates spp.

Hyloxalus azureiventris

Minyobates spp.

Oophaga spp.

Phyllobates spp.

Fillobati

Ranitomeya spp.

Dicroglossidae  Ranidi

Euphlyctis hexadactylus

Hoplobatrachus tigerinus

Hylidae

Agalychnis spp.

Mantellidae  

Mantella spp.

Microhylidae  

Dyscophus antongilii

Rana pomodoro

Dyscophus guineti

Dyscophus insularis

Scaphiophryne gottlebei

Scaphiophryne boribory

Scaphiophryne marmorat

Scaphiophryne spinosa

Myobatrachidae  

Rheobatrachus spp.

(esclusi il Rheobatrachus silus e il Rheobatrachus vitellinus)

Telmatobiidae

Telmatobius culeus

CAUDATA  

Ambystomatidae  

Ambystoma dumerilii

Ambystoma mexicanum

Cryptobranchidae  Salamandre giganti

Andrias spp.

Salamandre giganti

Cryptobranchus alleganiensis

(Stati Uniti)

Salamandra alligatore

Hynobiidae  Salamandre asiatiche

Hynobius amjiensis (Cina)

Salamandridae  

Echinotriton chinhaiensis

Echinotriton maxiquadratus

Neurergus kaiseri

Paramesotriton spp.

Salamandra algira (Algerien)

Tylototriton spp.

Elasmobranchii  Squali e razze

CARCHARHINIFORMES  

Carcharhinidae  Squali requiem

Carcharhinus falciformis

Squalo setoso

Carcharhinus longimanus

Squalo longimanus

Sphyrnidae  Squali martello

Sphyrna lewini (Costa Rica)

Squalo martello smerlato

Sphyrna mokarran

Squalo martello maggiore

Sphyrna zygaena

LAMNIFORMES  

Alopiidae  Squali lamniformi

Alopias spp.

Squali lamniformi

Cetorhinidae  

Cetorhinus maximus

Lamnidae  Squali bianchi

Carcharodon carcharias

Squalo bianco

Isurus oxyrinchus

Mako pinna corta

Isurus paucus

Mako pinna lunga

Lamna nasus

Smeriglio

MYLIOBATIFORMES

Myliobatidae

Manta spp.

Mobula spp.

Potamotrygonidae

Paratrygon aiereba (Colombia)

Potamotrygon spp. (Brasile)

Potamotrygon constellata

(Colombia)

Potamotrygon magdalenae

(Colombia)

Potamotrygon motoro

(Colombia)

Potamotrygon orbignyi

(Colombia)

Potamotrygon schroederi

(Colombia)

Potamotrygon scobina

(Colombia)

Potamotrygon yepezi

(Colombia)

ORECTOLOBIFORMES  

Rhincodontidae  Squali balena

Rhincodon typus

Squalo balena

PRISTIFORMES Sägerochen

Pristidae

RHINOPRISTIFORMES

Glaucostegidae

Glaucostegus spp.

Rhinidae

Rhinidae

Rajiformes  

Actinopterygii  

ACIPENSERIFORMES  

ACIPENSERIFORMES

(escluse le specie nell’allegato I)

Acipenseridae  

Acipenser brevirostrum

Acipenser sturio

ANGUILLIFORMES  

Anguillidae  

Anguilla anguilla

CYPRINIFORMES  

Catostomidae  

Chasmistes cujus

Cyprinidae  

Caecobarbus geertsi

Probarbus jullieni

OSTEOGLOSSIFORMES  

Arapaimidae  

Arapaima gigas

Arapaima, Piracucù

Osteoglossidae  

Scleropages aureus

Scleropages formosus

(comprende la nuova specie descritta di recente Scleropages inscriptus)

Scleropage asiatico

Scleropages legendrei

Scleropages macrocephalus

PERCIFORMES  

Labridae  

Cheilinus undulatus

Pomacanthidae

Holacanthus clarionensis

Pesce angelo di Clarion

Sciaenidae  

Totoaba macdonaldi

SILURIFORMES  

Loricariidae

Hypancistrus zebra (Brasile)

Pesce gatto zebra

Pangasiidae  

Pangasianodon gigas

SYNGNATHIFORMES  

Syngnathidae  

Hippocampus spp.

Sarcopterygii  

CERATODONTIFORMES  

Ceratodontidae  

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES  

Latimeriidae  

Latimeria spp.

Echinodermata

Holothuroidea  

ASPIDOCHIROTIDA

Holothuriidae

Holothuria (Microthele) fuscogilva36

Holothuria (Microthele) nobilis37

Holothuria (Microthele) whitmaei38

Stichopodidae  

Isostichopus fuscus (Ecuador)

Arthropoda

Arachnida  

ARANEAE  

Theraphosidae  

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

Poecilotheria spp.

SCORPIONES  

Scorpionidae  

Pandinus camerounensis

Pandinus dictator

Pandinus gambiensis

Pandinus imperator

Pandinus roeseli

Insecta  

COLEOPTERA  

Dynastidae  

Dynastes satanas

Lucanidae  

Colophon spp. (Sudafrica)

LEPIDOPTERA  Farfalle

Nymphalidae  

Agrias amydon boliviensis (Bolivia)

Morpho godartii lachaumei (Bolivia)

Prepona praeneste buckleyana (Bolivia)

Papilionidae  Ornitottere e Papilionidi

Achillides chikae chikae (Papilio chikae)

Achillides chikae hermeli

Atrophaneura jophon

Atrophaneura pandiyana

Bhutanitis spp.

Ornithoptera spp.

Ornithoptera alexandrae

Papilio homerus

Papilio di Omero

Papilio hospiton

Macaone di Sardegna

Parides burchellanus

Parnassius apollo

Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Annelida

Hirudinoidea  

ARHYNCHOBDELLIDA  

Hirudinidae  

Hirudo medicinalis

Hirudo verbena

Mollusca

Bivalvia  

MYTILOIDA  

Mytilidae  

Lithophaga lithophaga

UNIONIDA  

Unionidae  

Conradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi

Epioblasma florentina

Epioblasma sampsoni

Epioblasma sulcata perobliqua

Epioblasma torulosa gubernaculum

Epioblasma torulosa rangiana

Epioblasma torulosa torulosa

Epioblasma turgidula

Epioblasma walkeri

Fusconaia cuneolus

Fusconaia edgariana

Lampsilis higginsii

Lampsilis orbiculata orbiculata

Lampsilis satura

Lampsilis virescens

Plethobasus cicatricosus

Plethobasus cooperianus

Pleurobema clava

Pleurobema plenum

Potamilus capax

Quadrula intermedia

Quadrula sparsa

Toxolasma cylindrella

Unio nickliniana

Unio tampicoensis tecomatensis

Villosa trabalis

VENEROIDA  

Tridacnidae  

Tridacnidae

Cephalopoda

NAUTILIDA

Nautilidae

Gastropoda  

Cepolidae

Polymita spp.

Archaeogastropoda  

MESOGASTROPODA  

Strombidae  

Strombus gigas

STYLOMMATOPHORA  

Achatinellidae  

Achatinella spp.

Camaenidae  

Papustyla pulcherrima

Cnidaria

Anthozoa  

ANTIPTHARIA  

ANTIPATHARIA

GORGONACEAE

Corallidae  

Corallium elatius (Cina)

Corallium japonicum (Cina)

Corallium konjoi (Cina)

Corallium secundum (Cina)

HELIOPORACEAE  

Helioporidae  

Helioporidae39

SCLERACTINIA  

SCLERACTINIA40

STOLONIFERA  

Tubiporidae  

Tubiporidae41

Hydrozoa  

MILLEPORINA  

Milleporidae  

Milleporidae42

STYLASTERINA

Stylasteridae  

Stylasteridae43

Flora  (Piante)

Agavaceae  

Agave parviflora

Agave victoriae—reginae #4

Nolina interrata

(incluse tutte le parti e i prodotti, e in particolare i semi)

Yucca queretaroensis

Amaryllidaceae  

Galanthus spp. #4

Sternbergia spp. #4

Anacardiaceae  

Operculicarya decaryi

Operculicarya hyphaenoides

Operculicarya pachypus

Apocynaceae  

Hoodia spp. #9

Pachypodium spp. #4

Pachypodium ambongense

Pachypodium baronii (comprende la var. windsorii)

Pachypodium decaryi

Rauvolfia serpentina #2

Araliaceae  

Panax ginseng #3

(soltanto la popolazione della Russia)

Panax quinquefolius #3

Araucariaceae  

Araucaria araucana

Asparagaceae

Beaucarnea spp.

Piede d’elefante

Berberidaceae  

Podophyllum hexandrum #2

Bromeliaceae  

Tillandsia harrisii #4

Tillandsia kammii #4

Tillandsia xerographica #4

Cactaceae  

Cactaceae.44 #4, esclusi Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp., comrpesi, tra gli altri, Peyote (Lophophora williamsii), San Pedro (Echinopsis pachanoi), regina della notte (Selenicereus grandiflorus), fico d’India o nopal (Opuntia spp.), Pitaya (Hylocereus spp., Selenicereus spp.), «palos de agua», «rainsticks» o «bastoni della pioggia» (Corryocactus spp., Echinopsis spp., Eulychnia spp.)

Ariocarpus spp.

Astrophytum asterias

Aztekium ritteri

Coryphantha werdermannii

Discocactus spp.

Discocactus horstii

Echinocereus ferreiranus ssp. Lindsayorum

Echinocereus schmollii

Escobaria minima

Escobaria sneedii

Mammillaria pectinifera (incluso ssp. Solisioides)

Melocactus conoideus

Melocactus deinacanthus

Melocactus glaucescens

Melocactus paucispinus

Obregonia denegrii

Pachycereus militaris

Pediocactus bradyi

Pediocactus knowltonii

Pediocactus paradinei

Pediocactus peeblesianus

Pediocactus sileri

Pelecyphora spp.

Sclerocactus blainei

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii

Sclerocactus brevispinus

Sclerocactus cloverae

Sclerocactus erectocentrus

Sclerocactus glaucus

Sclerocactus mariposensis

Sclerocactus mesae—verdae

Sclerocactus nyensis

Sclerocactus papyracanthus

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus sileri

Sclerocactus wetlandicus

Sclerocactus wrightiae

Strombocactus spp.

Turbinicarpus spp.

Uebelmannia spp.

Caryocaraceae  

Caryocar costaricense #4

Compositae (Asteraceae)  Asteracee

Saussurea costus

(nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus)

Lappa Bardena

Cucurbitaceae  

Zygosicyos pubescens

Zygosicyos tripartitus

Cupressaceae  

Fitzroya cupressoides

Pilgerodendron uviferum

Widdringtonia whytei

Cyatheaceae  

Cyathea spp. #4

Cycadaceae  

Cycadaceae #4

Cycas beddomei

Dicksoniaceae  

Cibotium barometz #4

Dicksonia spp. #4

(popolazioni d’America)

Didiereaceae  

Didieraceae #4

Dioscoreaceae  

Dioscorea deltoidea #4

Droseraceae  

Dionaea muscipula #4

Ebenaceae  Ebani

Diospyros spp #5

(Popolazioni del Madagascar)

Euphorbiaceae  

Euphorbia spp.45 #4

(soltanto le specie succulente che figuravano nell’edizione aggiornata di «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa»); comprende, tra le altre, E. antisyphilitica

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia capsaintemariensis

Euphorbia cremersii

(comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia

(comprende la ssp. tuberifera)

Euphorbia decaryi

(comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e spirosticha)

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii

(comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora)

Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia quartziticola

Euphorbia tulearensis

Fagaceae  Faggi, Querce

Quercus mongolica #5 (Federazione russa)

Fouquieriaceae  

Fouquieria columnaris #4

Fouquieria fascicolata

Fouquieria purpusii

Gnetaceae  

Gnetum montanum #1 (Nepal)

Juglandaceae  

Oreomunnea pterocarpa #4

Lauraceae  

Aniba rosaeodora #12

Leguminosae (Fabaceae)  Leguminose

Dalbergia spp. #15

(ad eccezione delle specie incluse nell’allegato I)

Dalbergia nigra

Palissandro brasiliano

Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua)

Almendro

Guibourtia demeusei #15

Guibourtia pellegriniana #15

Guibourtia tessmanii #15

Paubrasilia echinata #10

Pericopsis elata #17

Platymiscium parviflorum #4

Pterocarpus erinaceus

Pterocarpus santalinus #7

Pterocarpus tinctorius #6

Senna meridionalis

Liliaceae (Aloaceae)  

Aloe spp. #4

(esclusa Aloe vera, chiamata anche Aloe barbadensis e prodotti finiti di Aloe ferox – Aloe del Capo che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio)

Aloe albida

Aloe albiflora

Aloe alfredii

Aloe bakeri

Aloe bellatula

Aloe calcairophila

Aloe compressa

(comprende le vars. paucituberculata,rugosquamosa e schistophila)

Aloe delphinensis

Aloe descoingsii

Aloe fragilis

Aloe haworthioides

(comprende la var. aurantiaca)

Aloe helenae

Aloe laeta

(comprende la var. maniaensis)

Aloe parallelifolia

Aloe parvula

Aloe pillansii

Aloe polyphylla

Aloe rauhii

Aloe suzannae

Aloe versicolor

Aloe vossii

Magnoliaceae  

Magnolia liliifera var. obovata #1 (Nepal)

Malvaceae

Adansonia granididieri #16

Baobab

Meliaceae  Mogani, Cedri

Cedrela46 spp.

[soltanto le popolazioni neotropicali (America centrale e settentrionale)]

Cedrela fissilis47 #5 (Bolivia, Brasile)

Cedrela lilloi48 #5 (Bolivia, Brasile)

Cedrela odorata49 #5 (Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Perù)

Cedro spagnolo

Swietenia humilis #4

Swietenia macrophylla #6

[soltanto le popolazioni neotropicali (America centrale e settentrionale)]

Swietenia mahagoni #5

Nepenthaceae  

Nepenthes spp. #4

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

Oleaceae  Olivi, Frassini

Fraxinus mandshurica #5

(Federazione russa)

Orchidaceae  Orchidee

Orchidaceae50 #4

comprende, tra le altre, il salep

Aerangis ellisii51

Cattleya jongheana52

Cattleya lobata53

Dendrobium cruentum54

Mexipedium xerophyticum55

Paphiopedilum spp.56

Peristeria elata57

Phragmipedium spp.58

Renanthera imschootiana59

Orobanchaceae  

Cistanche deserticola #4

Palmae (Arecaceae)  Palme

Beccariophoenix madagascariensis #4

Dypsis decasyi #4

Dypsis decipiens

Lemurophoenix halleuxii

Lodoicea maldivica #13 (Seychelles)

Cocco di mare (noce delle Seychelles)

Marojejya darianii

Ravenea louvelii

Ravenea rivularis

Satranala decussilvae

Voanioala gerardii

Papaveraceae  

Meconopsis regia #1 (Nepal)

Passifloraceae  

Adenia firingalavensis

Adenia olaboensis

Adenia subsessilifolia

Pedaliaceae  Familia delle pedaliacee

Uncarina grandidieri

Uncarina stellulifera

Pinaceae  

Abies guatemalensis

Pinus koraiensis #5 (Russia)

Podocarpaceae  

Podocarpus neriifolius #1 (Nepal)

Podocarpus parlatorei

Portulacaceae  

Anacampseros spp. #4

Avonia spp. #4

Lewisia serrata #4

Primulaceae  

Cyclamen60 spp. #4

Ranunculaceae  

Adonis vernalis #2

Hydrastis canadensis #8

Rosaceae  

Prunus africana #4

Rubiaceae  

Balmea stormiae

Santalaceae  

Osyris lanceolata #2

(Popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica Unita della Tanzania)

Sarraceniaceae  

Sarracenia spp. #4

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Sarracenia oreophila

Sarracenia rubra ssp. alabamensis

Sarracenia rubra ssp. jonesii

Scrophulariaceae  

Picrorhiza kurrooa #2

(eccetto Picrorhiza scrophulariiflora)

Stangeriaceae  

Bowenia spp. #4

Stangeria eriopus

Taxaceae  

Taxus chinensis

comprese le sottospecie #2

Taxus cuspidata

comprese le sottospecie61 #2

Taxus fuana

comprese le sottospecie #2

Taxus sumatrana

comprese le sottospecie #2

Taxus wallichiana #2

Thymelaeaceae  (Aquilariaceae)

Aquilaria spp. #14

Legno di agar

Gonystylus spp. #4

Ramino

Gyrinops spp. #14

Legno di agar

Trochodendraceae  

Tetracentron sinense #1 (Nepal)

Valerianaceae  

Nardostachys grandiflora #2

Vitaceae

Cyphostemma elephantopus

Cyphostemma laza

Cyphostemma montagnacii

Welwitschiaceae  

Welwitschia mirabilis #4

Zamiaceae  

Zamiaceae #4

(ad eccezione delle specie elencate nell’allegato I)

Ceratozamia spp.

Encephalartos spp.

Microcycas calocoma

Zamia restrepoi

Zingiberaceae  

Hedychium philippinense #4

Siphonochilus aethiopicus

(popolazioni del Mozambico, Sudafrica, Swaziland e Zimbabwe)

Zygophyllaceae  

Bulnesia sarmientoi #11

Palo Santo, Lignum vitae del Paraguay, guaiaco

Guaiacum spp. #2


1 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 26 nov. 2019 (RU 2019 3955).
2 Secondo il codice HS Code 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (incl. escl. liste e tavolette per parquet, non riunite), profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.
3 Gli esemplari della forma domestica, chiamata Bos frontalis, non sottostanno alle disposizioni della Conv.
4 Gli esemplari della forma domestica, chiamata Bos grunniens, non sottostanno alle disposizioni della Conv.
5 Gli esemplari della forma domestica, chiamata Bubalus bubalis, non sottostanno alle disposizioni della Conv.
6 Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Conv.
7 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
8 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
9 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un’autorizzazione all’autorità pertinente del Paese d’origine [Paese d’origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]» adottato dai Paesi d’origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all’interno oppure all’esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d’origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito: La dicitura, il marchio o il logo devono essere apposti sul retro del tessuto. Inoltre le cimose del tessuto devono portare la dicitura VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]; ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l’indumento venga prodotto all’interno oppure all’esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un’etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d’origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all’interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE] – ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d’origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d’origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
10 Escluse le popolazioni di Pecari tajacu di Messico e Stati Uniti.
11 Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Conv.
12 Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: – Botswana 5 – Namibia 150 – Zimbabwe 50 Il commercio di tali esemplari sottostà alle disposizioni dell’art. III della Conv.
13 È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall’ambiente selvatico per fini commerciali. Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica.
14 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di Tursiops truncatus del Mar Nero prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
15 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero. Tutti gli esemplari sono considerati appartenenti all’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
16 Gli esemplari della forma domestica, chiamata Equus asinus, non sottostanno alle disposizioni della Conv.
17 Al solo scopo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
18 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
19 Esclusivamente al fine di permettere il commercio di:a) trofei di caccia, a scopo non commerciale;b) animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili secondo la «Resolution Conf. 11.20» (Rev. CoP17) per Zimbabwe e Botswana, e per progetti di conservazione della specie in situ per Namibia e Sudafrica;c) pelli;d) pelami;e) oggetti in pelle a scopo commerciale e non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;f) «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, a scopo non commerciale per la Namibia, e oggetti intagliati in avorio, a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;g) avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe: parti di zanne e zanne intere) alle seguenti condizioni:i) soltanto le scorte registrate di proprietà del governo (eccetto l’avorio confiscato e quello di origine sconosciuta);ii) soltanto a partner commerciali che, in base alle verifiche del Segretariato e in accordo con il comitato permanente, dispongano di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno tali da garantire che l’avorio importato non sarà riesportato e che saranno osservate le disposizioni della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP 17) in materia di lavorazione e commercio interni;iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i Paesi importatori e le scorte registrate di proprietà del governo;iv) avorio grezzo, esportato in base alla vendita limitata di scorte registrate di proprietà del governo, approvata dalla 14a Conferenza degli Stati parte, vale a dire 20 000 kg per il Botswana, 10 000 kg per la Namibia e 30 000 kg per il Sudafrica;v) oltre alle quantità stabilite alla 12a Conferenza degli Stati parte per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, l’avorio di proprietà del governo, registrato entro il 31 gen. 2007 e controllato dal Segretariato, può essere commercializzato e spedito insieme all’avorio di cui alla lettera g) iv), in una sola volta per destinazione, sotto la stretta supervisione del Segretariato;vi) i proventi del commercio sono destinati esclusivamente alla salvaguardia degli elefanti e a programmi di sviluppo della popolazione in zone adiacenti all’areale degli elefanti; vii) le quantità supplementari di cui alla lettera g v. possono essere commercializzate soltanto dopo che il Comitato permanente ha appurato che le suddette condizioni sono soddisfatte; eSu proposta del Segretariato, il Comitato permanente può decidere di far cessare parzialmente o interamente il commercio qualora i Paesi importatori o esportatori non rispettassero le disposizioni pertinenti o qualora il commercio avesse effetti pregiudizievoli per le popolazioni di elefanti.Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell’All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
20 Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.
21 È stata fissata una quota pari a zero per la popolazione dell’Ecuador nell’Allegato II, fino all’approvazione di una quota annua da parte del Segretariato e dell’IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.
22 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
23 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
24 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
25 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
26 È stata fissanta una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis et A. vasconcelosii
27 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
28 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
29 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
30 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
31 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis e C. zhoui per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatici a fini prevalentemente commerciali.
32 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
33 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
34 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
35 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
36 Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2019.
37 Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2019.
38 Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2019.
39 Comprende solo la specie Heliopora coerulea. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.
40 I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.
41 I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.
42 I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.
43 I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.
44 Gli esemplari dei seguenti ibridi e/o cultivar, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv.:– Hatiora x graeseri–Schlumbergera x buckleyi–Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata–Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata–Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata–Schlumbergera truncata (cultivar)– Cactaceae spp. varietà senza clorofilla, innestate sui seguenti portainnesti: Harrisia «Jusbertii», Hylocerus trigonus oppure Hylocerus undatus–Opuntia microdasys (cultivar)
45 Gli esemplari dei seguenti ibridi, cultivar e varietà, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv.:– cultivar di Euphorbia trigona;– forme crestate (pettinate) e varietà cromatiche di Euphorbia lactea, innestate su portainnesti di E. neriifolia riprodotti artificialmente;– cultivar di Euphorbia «Milii» (compresa E. x lomi = E. milii x E. lophogona), trasportate in lotti di almeno 100 esemplari e univocamente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente.
46 Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2020
47 Resta in vigore fino al 28 ago. 2020.
48 Resta in vigore fino al 28 ago. 2020.
49 Resta in vigore fino al 28 ago. 2020.
50 Gli ibridi di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv. e se sono soddisfatte le condizioni a) e b):a) si può facilmente riconoscere che gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente e non vi è alcun segno di origine selvatica (es. danni di natura meccanica, forte disidratazione derivante da raccolta, crescita irregolare, dimensione e forma eterogenee rispetto al grado tassonomico di un lotto, alghe o altri epifilli aderenti alle foglie, o lesioni causate da insetti o altri organismi); eb) i) se il trasporto è effettuato quando gli esemplari non hanno ancora raggiunto la fioritura, la spedizione deve consistere di almeno 20 esemplari per ibrido, imballati in singoli contenitori (es. cartoni, scatole, casse o scaffali di container CC); le piante in ogni contenitore devono presentare un elevato grado di uniformità ed essere in buono stato; la spedizione deve essere accompagnata da documenti (es. fattura) in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido, o ii) se gli esemplari sono trasportati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è prevista una quantità minima per ibrido, ma gli esemplari devono essere pronti per la vendita al dettaglio, cioè provvisti per esempio di un’etichetta o contenuti in imballaggi su cui venga riportato il nome dell’ibrido e il Paese in cui è avvenuta la fase finale della lavorazione. Questi dati devono essere ben visibili, per poter essere facilmente controllati.Le piante che non rispondono chiaramente a tali requisiti devono essere accompagnate da documenti CITES validi.
51 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
52 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
53 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
54 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
55 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
56 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
57 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
58 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
59 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
60 Gli esemplari riprodotti artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sottostanno alle disposizioni della Conv. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari trasportati come tuberi dormienti.
61 Gli esemplari vivi di ibridi riprodotti artificialmente (es. Taxus x media) e i cultivar in vaso o in altri piccoli contenitori non sottostanno alle disposizioni della Conv. se la spedizione è accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome degli ibridi o dei cultivar e che rechi la dicitura «riprodotto artificialmente».

  Allegato IV

  Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Permesso d’esportazione n°:.....................

Paese esportatore: ................................

Valido sino: (data) ...................................

Permesso rilasciato a: ..................................................................................................

indirizzo: .........................................................................................................

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l’esportazione di: ...........

(esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)*

di una specie iscritta nello

Allegato I:**

Allegato II:**

Allegato III della Convenzione come precisato qui sotto:**

(allevato in cattività o coltivato in: .........................................................................)**

Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a: ...............................................................

indirizzo: ..............................................

Paese: .......................................................

...............................................................

...............................................................

a: ...........................................................

il: ..............................................................

...............................................................

(firma del titolare del permesso)

a: ...........................................................

il: ..............................................................

..................................................................

(bollo e firma dell’organo di gestione che rilascia il permesso)

* Indicare il tipo di prodotto.

** Cancellare quanto non fa al caso.

Descrizione(i) dell’(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell’(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto:

Esemplari vivi

Specie

Numero

Sesso

Dimensioni

Marchio

(nome scientifico e volgare)

(o volume)

(se del caso)

Parti o prodotti

Specie

Numero

Tipo di merce

Marchio

(nome scientifico e volgare)

(se del caso)

Timbri dell’autorità d’ispezione:

a)
all’esportazione
b)
all’importazione*

* Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all’organo di gestione.


  Campo d’applicazione della Convenzione il 24 aprile 20172 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

30 ottobre

1985 A

28 gennaio

1986

Albania

27 giugno

2003 A

25 settembre

2003

Algeria

23 novembre

1983 A

21 febbraio

1984

Angola

  2 ottobre

2013 A

31 dicembre

2013

Antigua e Barbuda

  8 luglio

1997 A

  6 ottobre

1997

Arabia Saudita*

12 marzo

1996 A

10 giugno

1996

Argentina*

  8 gennaio

1981

  8 aprile

1981

Armenia

23 ottobre

2008 A

21 gennaio

2009

Australia

29 luglio

1976

27 ottobre

1976

Austria*

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Azerbaigian

23 novembre

1998 A

21 febbraio

1999

Bahamas

20 giugno

1979 A

18 settembre

1979

Bahrein

19 agosto

2012 A

17 novembre

2012

Bangladesh

20 novembre

1981

18 febbraio

1982

Barbados

  9 dicembre

1992 A

  9 marzo

1993

Belarus

10 agosto

1995 A

  8 novembre

1995

Belgio*

  3 ottobre

1983

  1° gennaio

1984

Belize

19 agosto

1986 S

21 settembre

1981

Benin

28 febbraio

1984 A

28 maggio

1984

Bhutan

15 agosto

2002 A

13 novembre

2002

Bolivia

  6 luglio

1979

  4 ottobre

1979

Bosnia ed Erzegovina

21 gennaio

2009 A

21 aprile

2009

Botswana

14 novembre

1977 A

12 febbraio

1978

Brasile*

  6 agosto

1975

  4 novembre

1975

Brunei

  4 maggio

1990 A

  2 agosto

1990

Bulgaria

16 gennaio

1991 A

16 aprile

1991

Burkina Faso

13 ottobre

1989 A

11 gennaio

1990

Burundi

  8 agosto

1988 A

  6 novembre

1988

Cambogia

  4 luglio

1997

  2 ottobre

1997

Camerun

  5 giugno

1981 A

  3 settembre

1981

Canada

10 aprile

1975

  9 luglio

1975

Capo Verde

10 agosto

2005 A

  8 novembre

2005

Ceca, Repubblica*

14 aprile

1993 S

  1° gennaio

1993

Ciad

  2 febbraio

1989 A

  3 maggio

1989

Cile

14 febbraio

1975

  1° luglio

1975

Cina*

  8 gennaio

1981 A

  8 aprile

1981

  Hong Kong a

  9 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macao b

  6 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

18 ottobre

1974

  1° luglio

1975

Colombia

31 agosto

1981

29 novembre

1981

Comore

23 novembre

1994 A

21 febbraio

1995

Congo (Brazzaville)

31 gennaio

1983 A

  1° maggio

1983

Congo (Kinshasa)

20 luglio

1976 A

18 ottobre

1976

Corea (Sud)*

  9 luglio

1993 A

  7 ottobre

1993

Costa Rica

30 giugno

1975

28 settembre

1975

Croazia

14 marzo

2000 A

12 giugno

2000

Cuba*

20 aprile

1990 A

19 luglio

1990

Côte d’Ivoire

21 novembre

1994 A

19 febbraio

1995

Danimarca*

26 luglio

1977

24 ottobre

1977

  Groenlandia*

26 luglio

1977

24 ottobre

1977

  Isole Faeröer*

26 luglio

1977

24 ottobre

1977

Dominica

  4 agosto

1995 A

  2 novembre

1995

Dominicana Repubblica

17 dicembre

1986 A

17 marzo

1987

Ecuador

11 febbraio

1975

  1° luglio

1975

Egitto

  4 gennaio

1978

  4 aprile

1978

El Salvador

30 aprile

1987 A

29 luglio

1987

Emirati Arabi Uniti*

  8 febbraio

1990 A

  9 maggio

1990

Eritrea

24 ottobre

1994 A

22 gennaio

1995

Estonia*

22 luglio

1992 A

20 ottobre

1992

Etiopia

  5 aprile

1989 A

  4 luglio

1989

Figi

30 settembre

1997 A

29 dicembre

1997

Filippine*

18 agosto

1981

16 novembre

1981

Finlandia*

10 maggio

1976 A

  8 agosto

1976

Francia*

11 maggio

1978

  9 agosto

1978

Gabon

13 febbraio

1989 A

14 maggio

1989

Gambia

26 agosto

1977 A

24 novembre

1977

Georgia

13 settembre

1996 A

12 dicembre

1996

Germania*

22 marzo

1976

20 giugno

1976

Ghana

14 novembre

1975

12 febbraio

1976

Giamaica

23 aprile

1997 A

22 luglio

1997

Giappone*

  6 agosto

1980

  4 novembre

1980

Gibuti

  7 febbraio

1992 A

  7 maggio

1992

Giordania

14 dicembre

1978 A

14 marzo

1979

Grecia*

  8 ottobre

1992 A

  6 gennaio

1993

Grenada

30 agosto

1999 A

28 novembre

1999

Guatemala

  7 novembre

1979

  5 febbraio

1980

Guinea

21 settembre

1981 A

20 dicembre

1981

Guinea equatoriale

10 marzo

1992 A

  8 giugno

1992

Guinea-Bissau

16 maggio

1990 A

14 agosto

1990

Guyana

27 maggio

1977 A

25 agosto

1977

Honduras

15 marzo

1985 A

13 giugno

1985

India

20 luglio

1976

18 ottobre

1976

Indonesia*

28 dicembre

1978 A

28 marzo

1979

Iran

  3 agosto

1976

  1° novembre

1976

Iraq

  5 febbraio

2014 A

  6 maggio

2014

Irlanda*

  8 gennaio

2002

  8 aprile

2002

Islanda*

  3 gennaio

2000 A

  2 aprile

2000

Israele

18 dicembre

1979

17 marzo

1980

Italia*

  2 ottobre

1979

31 dicembre

1979

Kazakstan

20 gennaio

2000 A

19 aprile

2000

Kenya

13 dicembre

1978

13 marzo

1979

Kirghizistan

  4 giugno

2007 A

  2 settembre

2007

Kuwait*

12 agosto

2002

10 novembre

2002

Laos

  1° marzo

2004 A

30 maggio

2004

Lesotho

  1° ottobre

2003

30 dicembre

2003

Lettonia*

11 febbraio

1997 A

12 maggio

1997

Libano

25 febbraio

2013

26 maggio

2013

Liberia

11 marzo

1981 A

  9 giugno

1981

Libia

28 gennaio

2003 A

28 aprile

2003

Liechtenstein*

30 novembre

1979 A

28 febbraio

1980

Lituania

10 dicembre

2001 A

  9 marzo

2002

Lussemburgo*

13 dicembre

1983

12 marzo

1984

Macedonia*

  4 luglio

2000 A

  2 ottobre

2000

Madagascar

20 agosto

1975

18 novembre

1975

Malawi*

  5 febbraio

1982 A

  6 maggio

1982

Malaysia

20 ottobre

1977 A

18 gennaio

1978

Maldive

12 dicembre

2012 A

12 marzo

2013

Mali

18 luglio

1994 A

16 ottobre

1994

Malta*

17 aprile

1989 A

16 luglio

1989

Marocco

16 ottobre

1975

14 gennaio

1976

Mauritania

13 marzo

1998

11 giugno

1998

Maurizio

28 aprile

1975

27 luglio

1975

Messico

  2 luglio

1991 A

30 settembre

1991

Moldova

29 marzo

2001 A

27 giugno

2001

Monaco

19 aprile

1978 A

18 luglio

1978

Mongolia

  5 gennaio

1996 A

  4 aprile

1996

Montenegro

26 marzo

2007 S

  3 giugno

2006

Mozambico

25 marzo

1981 A

23 giugno

1981

Myanmar

13 giugno

1997 A

11 settembre

1997

Namibia*

18 dicembre

1990 A

18 marzo

1991

Nepal

18 giugno

1975 A

16 settembre

1975

Nicaragua

  6 agosto

1977 A

  4 novembre

1977

Niger

  8 settembre

1975

  7 dicembre

1975

Nigeria

  9 maggio

1974

  1° luglio

1975

Norvegia*

27 luglio

1976

25 ottobre

1976

Nuova Zelanda*c

10 maggio

1989 A

  8 agosto

1989

Oman

19 marzo

2008 A

17 giugno

2008

Paesi Bassi*

19 aprile

1984

18 luglio

1984

  Aruba

29 dicembre

1994

29 marzo

1995

  Curaçao

  7 aprile

1999

  6 giugno

1999

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

  7 aprile

1999

  6 giugno

1999

  Sint Maarten

  7 aprile

1999

  6 giugno

1999

Pakistan

20 aprile

1976 A

19 luglio

1976

Palau*

16 aprile

2004 A

15 luglio

2004

Panama

17 agosto

1978

15 novembre

1978

Papua Nuova Guinea

12 dicembre

1975 A

11 marzo

1976

Paraguay

15 novembre

1976

13 febbraio

1977

Perù

27 giugno

1975

25 settembre

1975

Polonia*

12 dicembre

1989

12 marzo

1990

Portogallo*

11 dicembre

1980

11 marzo

1981

Qatar*

  8 maggio

2001 A

  6 agosto

2001

Regno Unito*

  2 agosto

1976

31 ottobre

1976

  Anguilla

27 febbraio

2014

27 febbraio

2014

  Bermuda

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Gibilterra

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Guernesey

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Isola di Man

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Isole Caimane

  7 febbraio

1979 A

  8 maggio

1979

  Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Isole Vergini britanniche

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Jersey

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Montserrat

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  Territorio britannico dell’Oceano Indiano

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

  gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

  2 agosto

1976 A

31 ottobre

1976

Rep. Centrafricana

27 agosto

1980 A

25 novembre

1980

Romania

18 agosto

1994 A

16 novembre

1994

Russia*

  9 settembre

1976

  8 dicembre

1976

Ruanda

20 ottobre

1980 A

18 gennaio

1981

Saint Kitts e Nevis

14 febbraio

1994 A

15 maggio

1994

Saint Lucia

15 dicembre

1982 A

15 marzo

1983

Saint Vincent e Grenadine*

30 novembre

1988 A

28 febbraio

1989

Salomone, Isole

26 marzo

2007 A

24 giugno

2007

Samoa

  9 novembre

2004 A

  7 febbraio

2005

San Marino

22 luglio

2005 A

20 ottobre

2005

São Tomé e Príncipe

  9 agosto

2001 A

  7 novembre

2001

Seicelle

  8 febbraio

1977 A

  9 maggio

1977

Senegal

  5 agosto

1977 A

  3 novembre

1977

Serbia

27 febbraio

2002 A

28 maggio

2002

Sierra Leone

28 ottobre

1994 A

26 gennaio

1995

Singapore

30 novembre

1986 A

28 febbraio

1987

Siria*

30 aprile

2003 A

29 luglio

2003

Slovacchia*

  2 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

24 gennaio

2000 A

23 aprile

2000

Somalia

  2 dicembre

1985 A

  2 marzo

1986

Spagna*

30 maggio

1986 A

28 agosto

1986

Sri Lanka

  4 maggio

1979 A

  2 agosto

1979

Stati Uniti*

14 gennaio

1974

  1° luglio

1975

Sudafrica*

15 luglio

1975

13 ottobre

1975

Sudan

26 ottobre

1982

24 gennaio

1983

Suriname*

17 novembre

1980 A

15 febbraio

1981

Svezia*

20 agosto

1974

  1° luglio

1975

Svizzera*

  9 luglio

1974

  1° luglio

1975

Swaziland

26 febbraio

1997 A

27 maggio

1997

Tagikistan

31 dicembre

2015

30 marzo

2016

Tanzania

29 novembre

1979

27 febbraio

1980

Thailandia

21 gennaio

1983

21 aprile

1983

Togo

23 ottobre

1978

21 gennaio

1979

Tonga

22 luglio

2016

20 ottobre

2016

Trinidad e Tobago

19 gennaio

1984 A

18 aprile

1984

Tunisia

10 luglio

1974

  1° luglio

1975

Turchia

23 settembre

1996 A

22 dicembre

1996

Ucraina

30 dicembre

1999 A

29 marzo

2000

Uganda

18 luglio

1991 A

16 ottobre

1991

Ungheria*

29 maggio

1985 A

27 agosto

1985

Unione europea*

9 aprile

2015

8 luglio

2015

Uruguay

  2 aprile

1975

  1° luglio

1975

Uzbekistan

10 luglio

1997 A

  8 ottobre

1997

Vanuatu

17 luglio

1989 A

15 ottobre

1989

Venezuela

24 ottobre

1977

22 gennaio

1978

Vietnam

20 gennaio

1994 A

20 aprile

1994

Yemen

  5 maggio

1997 A

  3 agosto

1997

Zambia

24 novembre

1980 A

22 febbraio

1981

Zimbabwe

19 maggio

1981 A

17 agosto

1981

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della CITES: www.cites.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dal 31 ott. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b
Dal 22 apr. 1987 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

c La Conv. non si applica a Tokelau.

  Campo d’applicazione dell’emendamento dell’articolo XI numero 3 lettera a il 24 aprile 20173 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Africa del Sud

  1° ottobre

1982

13 aprile

1987

Albania

27 giugno

2003

25 settembre

2003

Angola

2013

31 dicembre

2013

Antigua e Barbuda

  8 luglio

1997

  6 ottobre

1997

Arabia Saudita

12 marzo

1996

10 giugno

1996

Argentina

17 maggio

2001

16 luglio

2001

Armenia

23 ottobre

2008

21 gennaio

2009

Australia

1° luglio

1986

13 aprile

1987

Austria

16 marzo

1984

13 aprile

1987

Azerbaigian

23 novembre

1998

21 febbraio

1999

Bahrein

2012

17 novembre

2012

Barbados

  9 dicembre

1992

  9 marzo

1993

Belarus

10 agosto

1995

  8 novembre

1995

Belgio

  3 ottobre

1983

13 aprile

1987

Benin

19 agosto

1986

13 aprile

1987

Bhutan

15 agosto

2002

13 novembre

2002

Bosnia ed Erzegovina

21 gennaio

2009

21 aprile

2009

Botswana

19 novembre

1980

13 aprile

1987

Brasile

21 novembre

1985

13 aprile

1987

Brunei

  4 maggio

1990

  2 agosto

1990

Bulgaria

16 gennaio

1991

16 aprile

1991

Burkina Faso

13 ottobre

1989

11 gennaio

1990

Burundi

  8 agosto

1988

  6 novembre

1988

Cambogia

  4 luglio

1997

  2 ottobre

1997

Canada

30 gennaio

1980

13 aprile

1987

Capo verde

10 agosto

2005

8 novembre

2005

Ciad

  2 febbraio

1989

  3 maggio

1989

Cile

18 novembre

1982

13 aprile

1987

Cina

  5 dicembre

1997

  3 febbraio

1998

  Hong Kong

  9 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macao

  6 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

20 agosto

1986

13 aprile

1987

Colombia

22 dicembre

2006

21 novembre

2006

Comore

23 novembre

1994

21 febbraio

1995

Corea (Sud)

  9 luglio

1993

  7 ottobre

1993

Costa d’Avorio

21 novembre

1994

19 febbraio

1995

Croazia

14 marzo

2000

12 giugno

2000

Cuba

20 aprile

1990

19 luglio

1990

Danimarca

25 febbraio

1981

13 aprile

1987

Dominica

  4 agosto

1995

  2 novembre

1995

Ecuador

13 maggio

1988

12 luglio

1988

Egitto

28 marzo

1983

13 aprile

1987

El Salvador

30 aprile

1987

29 luglio

1987

Emirati arabi uniti

  8 febbraio

1990

  9 maggio

1990

Eritrea

24 ottobrre

1994

22 gennaio

1995

Estonia

22 luglio

1992

20 ottobre

1992

Etiopia

  5 aprile

1989

  4 luglio

1989

Figi

30 settembre

1997

29 dicembre

1997

Finlandia

  5 aprile

1983

13 aprile

1987

Francia

18 agosto

1989

17 ottobre

1989

Gabon

13 febbraio

1989

14 maggio

1989

Georgia

13 settembre

1996

12 dicembre

1996

Germania

  7 maggio

1980

13 aprile

1987

Giamaica

23 aprile

1997

22 luglio

1997

Giappone

  6 agosto

1980

13 aprile

1987

Gibuti

  7 febbraio

1992

  7 maggio

1992

Giordania

15 settembre

1982

13 aprile

1987

Grecia

  8 ottobre

1992

  6 gennaio

1993

Grenada

30 agosto

1999

28 novembre

1999

Guinea equatoriale

10 marzo

1992

  8 giugno

1992

Guinea-Bissau

16 maggio

1990

14 agosto

1990

Guyana

22 aprile

1987

21 giugno

1987

India

  5 febbraio

1980

13 aprile

1987

Indonesia

12 febbraio

1987

13 aprile

1987

Iran

13 settembre

1988

12 novembre

1988

Iraq

  5 febbraio

2014

  6 maggio

2014

Irlanda

  8 gennaio

2002

  8 aprile

2002

Islanda

  3 gennaio

2000

  2 aprile

2000

Italia

18 novembre

1982

13 aprile

1987

Kazakistan

20 gennaio

2000

19 aprile

2000

Kenya

25 novembre

1982

13 aprile

1987

Kirghizistan

  4 giugno

2007

  2 settembre

2007

Kuwait

12 agosto

2002

10 novembre

2002

Laos

  1° marzo

2004

30 maggio

2004

Lesotho

  1° ottobre

2003

30 dicembre

2003

Lettonia

11 febbraio

1997

12 maggio

1997

Libano

25 febbraio

2013

26 maggio

2013

Libia

28 gennaio

2003

28 aprile

2003

Liechtenstein

21 aprile

1980

13 aprile

1987

Lituania

10 dicembre

2001

  9 marzo

2002

Lussemburgo

29 agosto

1989

28 ottobre

1989

Macedonia

  4 luglio

2000

  2 ottobre

2000

Madagascar

11 marzo

1983

13 aprile

1987

Maldive

12 dicembre

2012

12 marzo

2013

Mali

18 luglio

1994

16 ottobre

1994

Malta

17 aprile

1989

16 luglio

1989

Marocco

  3 febbraio

1987

13 aprile

1987

Mauritania

13 marzo

1998

11 giugno

1998

Messico.

  2 luglio

1991

30 settembre

1991

Moldova

29 marzo

2001

27 giugno

2001

Monaco

23 marzo

1987

22 maggio

1987

Mongolia

  5 gennaio

1996

  4 aprile

1996

Montenegro

26 marzo

2007 S

  3 giugno

2006

Myanmar

13 giugno

1997

11 settembre

1997

Namibia

18 dicembre

1990

18 marzo

1991

Nepal

  2 ottobre

1982

13 aprile

1987

Niger

  8 aprile

1983

13 aprile

1987

Nigeria

11 marzo

1985

13 aprile

1987

Norvegia

18 dicembre

1979

13 aprile

1987

Nuova Zelanda

10 maggio

1989

  8 agosto

1989

Olanda

19 aprile

1984

13 aprile

1987

Oman

19 marzo

2008

17 giugno

2008

Paesi Bassi*

19 aprile

1984

18 luglio

1984

  Aruba

29 dicembre

1994

29 marzo

1995

  Curaçao

  7 aprile

1999

  6 giugno

1999

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

  7 aprile

1999

  6 giugno

1999

  Sint Maarten

  7 aprile

1999

  6 giugno

1999

Pakistan

  2 luglio

1981

13 aprile

1987

Palau

16 aprile

2004

15 luglio

2004

Panama

28 ottobre

1983

13 aprile

1987

Papuasia-Nuova Guinea

27 agosto

1987

26 ottobre

1987

Paraguay

  1° luglio

1988

30 agosto

1988

Perù

  6 ottobre

1982

13 aprile

1987

Polonia

12 dicembre

1989

12 marzo

1990

Qatar

  8 maggio

2001

  6 agosto

2001

Regno Unito

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Bermuda

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Gibilterra

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Guernesey

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Isola di Man

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Isole Caimane

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Isole Falkland

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Isole Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Isole Vergini britanniche

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Jersey

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Montserrat

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

28 novembre

1980

13 aprile

1987

  Territorio britannico dell’Oceano Indiano

28 novembre

1980

13 aprile

1987

Repubblica Ceca

14 aprile

1993 S

1 gennaio

1993

Romania

18 agosto

1994

16 novembre

1994

Russia

  5 giugno

1990

  1° gennaio

1991

Rwanda

25 giugno

1987

24 agosto

1987

Saint-Kitts-et-Nevis

14 febbraio

1994

15 maggio

1994

Salomone, Isole

26 marzo

2007

24 giugno

2007

Samoa

  9 novembre

2004

  7 febbraio

2005

San Marino

22 luglio

2005

20 ottobre

2005

San Vincenzo e Grenadine

30 novembre

1988

28 febbraio

1989

Santa-Lucia

  9 febbraio

1999

10 aprile

1999

São Tomé e Príncipe

  9 agosto

2001

  7 novembre

2001

Senegal

29 gennaio

1987

13 aprile

1987

Serbia e Montenegro

27 febbraio

2002

28 maggio

2002

Seychelles

18 novembre

1982

13 aprile

1987

Sierra Leone

28 ottobre

1994

26 gennaio

1995

Siria

30 aprile

2003

29 luglio

2003

Slovacchia

  2 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

24 gennaio

2000

23 aprile

2000

Stati Uniti

23 ottobre

1980

13 aprile

1987

Suriname

17 agosto

1981

13 aprile

1987

Svezia

25 febbraio

1980

13 aprile

1987

Svizzera

23 febbraio

1981

13 aprile

1987

Swaziland

26 febbraio

1997

27 maggio

1997

Tagikistan

31 dicembre

2015

30 marzo

2016

Togo

  5 gennaio

1981

13 aprile

1987

Tonga

22 luglio

2016

20 ottobre

2016

Trinidad e Tobago

17 maggio

1984

13 aprile

1987

Tunisia

23 novembre

1982

13 aprile

1987

Turchia

23 settembre

1996

22 dicembre

1996

Ucraina

30 dicembre

1999

29 marzo

2000

Uganda

18 luglio

1991 A

16 ottobre

1991

Ungheria

19 aprile

2005

18 giugno

2005

Unione europea

  9 aprile

2015

  8 luglio

2015

Uruguay

21 dicembre

1984

13 aprile

1987

Uzbekistan

10 luglio

1997

  8 ottobre

1997

Vanuatu

17 luglio

1989

15 ottobre

1989

Vietnam

20 gennaio

1994

20 aprile

1994

Yemen

  5 maggio

1997

  3 agosto

1997

Zimbabwe

14 luglio

1981

13 aprile

1987

  Campo d’applicazione dell’emendamento dell’articolo XXI il 24 aprile 20174 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

  8 luglio

1997

29 novembre

2013

Argentina

19 dicembre

1990

29 novembre

2013

Australia

13 novembre

1991

29 novembre

2013

Austria

21 gennaio

1985

29 novembre

2013

Barbados

  7 giugno

1993

29 novembre

2013

Belgio

30 luglio

1985

29 novembre

2013

Belize

14 marzo

1988

29 novembre

2013

Bhutan

15 agosto

2002

29 novembre

2013

Bolivia

26 aprile

1993

29 novembre

2013

Botswana

  4 settembre

1989

29 novembre

2013

Brunei

18 giugno

1992

29 novembre

2013

Brasile

  5 febbraio

1986

29 novembre

2013

Bulgaria

17 maggio

2010

29 novembre

2013

Burkina Faso

  9 aprile

1992

29 novembre

2013

Camerun

12 dicembre

2012

29 novembre

2013

Canada

  1° febbraio

1999

29 novembre

2013

Capo Verde

10 agosto

2005

29 novembre

2013

Ceca, Repubblica

  5 agosto

2004

29 novembre

2013

Cile

  6 settembre

1985

29 novembre

2013

Cina

  7 luglio

1988

29 novembre

2013

  Hong Kong

10 maggio

2016

10 maggio

2016

  Macao

10 maggio

2016

10 maggio

2016

Cipro

29 novembre

1993

29 novembre

2013

Colombia

22 settembre

2006

29 novembre

2013

Congo (Brazzaville)

  7 febbraio

2000

29 novembre

2013

Corea del Sud

21 luglio

2003

29 novembre

2013

Costa Rica

30 settembre

2013

29 novembre

2013

Croazia

14 marzo

2000

29 novembre

2013

Danimarca

10 gennaio

1989

29 novembre

2013

Ecuador

21 febbraio

2013

29 novembre

2013

Egitto

17 luglio

2003

29 novembre

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El Salvador

18 settembre

2012

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Eritrea

24 ottobre

1994

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Estonia

14 aprile

2000

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Figi

30 settembre

1997

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Filippine

17 maggio

1988

29 novembre

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Finlandia

27 giugno

1989

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Francia

16 settembre

1986

29 novembre

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Germania

20 marzo

1985

29 novembre

2013

Ghana

16 dicembre

1999

29 novembre

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Grecia

24 settembre

2002

29 novembre

2013

Grenada

30 agosto

1999

29 novembre

2013

Guatemala

25 gennaio

2012

29 novembre

2013

Guyana

  5 luglio

2007

29 novembre

2013

Honduras

15 febbraio

2013

29 novembre

2013

India

11 gennaio

1989

29 novembre

2013

Iraq

  5 febbraio

2014

  6 maggio

2014

Irlanda

  8 gennaio

2002

29 novembre

2013

Islanda

  3 gennaio

2000

29 novembre

2013

Israele

16 settembre

2011

29 novembre

2013

Italia

23 gennaio

1986

29 novembre

2013

Kenya

  4 novembre

2002

29 novembre

2013

Lettonia

19 agosto

2005

29 novembre

2013

Liechtenstein

21 dicembre

2000

29 novembre

2013

Lituania

25 maggio

2004

29 novembre

2013

Lussemburgo

29 agosto

1989

29 novembre

2013

Madagascar

  9 ottobre

2006

29 novembre

2013

Malawi

17 agosto

1990

29 novembre

2013

Maldive

12 dicembre

2012

29 novembre

2013

Mali

  4 agosto

1997

29 novembre

2013

Malta

  9 aprile

2014

  8 giugno

2014

Marocco

  7 agosto

1990

29 novembre

2013

Maurizio

21 luglio

1988

29 novembre

2013

Messico

  6 maggio

2009

29 novembre

2013

Moldova

28 novembre

2008

29 novembre

2013

Monaco

24 agosto

1983

29 novembre

2013

Nicaragua

20 settembre

2012

29 novembre

2013

Niger

  7 giugno

2002

29 novembre

2013

Norvegia

15 febbraio

1984

29 novembre

2013

Nuova Zelanda

  4 agosto

1997

29 novembre

2013

Paesi Bassi

12 febbraio

1985

29 novembre

2013

  Aruba

12 febbraio

1985

29 novembre

2013

  Curaçao

12 febbraio

1985

29 novembre

2013

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba

12 febbraio

1985

29 novembre

2013

  Sint Maarten

12 febbraio

1985

29 novembre

2013

Palau

16 aprile

2004

29 novembre

2013

Panama

23 maggio

2011

29 novembre

2013

Paraguay

22 febbraio

2001

29 novembre

2013

Perù

20 maggio

1999

29 novembre

2013

Polonia

13 giugno

2005

29 novembre

2013

Portogallo

  5 marzo

1992

29 novembre

2013

Regno Unito

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Anguilla

27 febbraio

2014

27 febbraio

2014

  Bermuda

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Gibilterra

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Guernesey

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Isola di Man

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Isole Caimane

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Isole Falkland

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Isole Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Isole Vergini britanniche

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Jersey

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Montserrat

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

  Territorio britannico dell’Oceano Indiano

13 dicembre

1985

29 novembre

2013

Romania

22 agosto

2007

29 novembre

2013

Ruanda

30 agosto

1989

29 novembre

2013

Saint Kitts e Nevis

30 maggio

1994

29 novembre

2013

Salomone, Isole

26 marzo

2007

29 novembre

2013

Samoa

  9 novembre

2004

29 novembre

2013

Santa Lucia

  9 febbraio

1999

29 novembre

2013

Seicelle

15 settembre

1983

29 novembre

2013

Senegal

28 marzo

1988

29 novembre

2013

Slovacchia

  2 marzo

1993

29 novembre

2013

Slovenia

24 gennaio

2000

29 novembre

2013

Spagna

29 gennaio

1991

29 novembre

2013

Sri Lanka

  7 novembre

1988

29 novembre

2013

Svezia

11 marzo

1993

29 novembre

2013

Svizzera

22 novembre

1994

29 novembre

2013

Tagikistan

31 dicembre

2015

30 marzo

2016

Tanzania

  9 dicembre

2004

29 novembre

2013

Togo

24 febbraio

1984

29 novembre

2013

Tonga

22 luglio

2016

20 ottobre

2016

Trinidad e Tobago

17 maggio

1984

29 novembre

2013

Uganda

13 marzo

1992

29 novembre

2013

Ungheria

19 aprile

2005

29 novembre

2013

Unione europea

  9 aprile

2015

  8 luglio

2015

Uruguay

21 dicembre

1984

29 novembre

2013

Uzbekistan

29 gennaio

1998 A

29 novembre

2013

Venezuela

11 giugno

1999

29 novembre

2013

Zimbabwe

  8 febbraio

1988

29 novembre

2013


 RU 1975 1136; FF 1973 II 917


1 RU 1975 1134
2 RU 1975 1135, 1976 1428, 1977 979, 1978 1413, 1979 1188, 1981 951 1352, 1982 27 1313, 1983 144 1094, 1984 362, 1985 174 1383, 1986 515 1827, 1987 319 1106 1504, 1988 1061, 1989 1111, 1990 395 1370, 1991 818 2096, 1992 2127, 1993 1278, 1995 3629, 2004 3715, 2005 2617, 2006 5455, 2009 2655, 2013 1487, 2014 2481 e 2017 2897. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).
3 RU 1989 312, 1990 1373, 1991 2097, 1993 1279, 2004 3715, 2005 2617, 2009 2655 e 2017 2897. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).
4RU 2013 4103 e 2017 2897 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).


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Decisione 3 marzo 1973
Entrata in vigore 1 luglio 1975
Fonte RU 1975 1136
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non più in vigore 01.06.1976
non più in vigore 01.07.1975
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Revisioni

01.07.1975
Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con All. 1-4)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

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