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RS 0.451.41 Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

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0.451.41

Traduzione

Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

Conchiusa a Parigi il 23 novembre 1972

Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19751

Istrumento di ratificazione depositato il 17 settembre 1975

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 dicembre 1975

(Stato 7 aprile 2020)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,

constatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili;

considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo;

considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova;

ricordando che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine;

considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono;

considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità;

considerato che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente;

considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni;

dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,

adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.

  I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

  Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

–
i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,
–
gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,
–
i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.
  Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:

–
i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico,
–
le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo,
–
i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.
  Art. 3

Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.


  II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale

  Art. 4

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

  Art. 5

Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:

a.
di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
b.
di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono;
c.
di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale;
d.
di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; e
e.
di favorire l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.
  Art. 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.

2. Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s’impegnano a prestare il proprio concorso all’identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda.

3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione.

  Art. 7

Ai fini della presente Convenzione, per protezione internazionale del patrimonio mondiale, culturale e naturale, s’intende l’attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a secondare gli Stati partecipi della presente Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.


  III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

  Art. 8

1. Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.

2. L’elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.

3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti d’altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

  Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.

2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.

  Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.

3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.

  Art. 11

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev’essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull’interesse da essi offerto.

2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.

3. L’iscrizione di un bene nell’elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L’iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.

4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.

5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell’uno o nell’altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6. Prima di respingere una domanda d’iscrizione nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.

7. Il Comitato, d’intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

  Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 dell’articolo Il non significa in alcun modo ch’esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall’iscrizione in questi elenchi.

  Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d’assistenza internazionale formulate dagli Stati partecipi della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o suscettivi d’essere iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o rianimazione di questi beni.

2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull’identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 quando ricerche preliminari abbiano permesso d’accertare che quest’ultime meritano d’essere proseguite.

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all’occorrenza la natura e l’entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d’intervento. Esso lo fa tenendo conto dell’importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l’assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell’urgenza dei lavori da intraprendere, dell’importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un’assistenza internazionale è stata fornita.

6. Il Comitato decide circa l’impiego delle risorse del fondo istituito giusta l’articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi. analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l’attuazione dei suoi programmi e l’esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

  Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

2. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti dei siti (ICOMOS) e dell’Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l’esecuzione delle costei decisioni.


  IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

  Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».

2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a.
i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione;
b.
i pagamenti, doni o legati che potranno fare:
(i)
altri Stati,
(ii)
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,
(iii)
organismi pubblici o privati o persone private;
c.
qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
d.
il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e
e.
qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.

4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l’attuazione di questo programma o l’esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.

  Art. 16

1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario completivo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall’assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell’assemblea generale dev’essere presa alla maggioranza degli Stati partecipi presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l’1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

2. Tuttavia, ogni Stato di cui all’articolo 31 o all’articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell’assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione.

4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch’essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l’anno in corso e l’anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s’applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell’articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

  Art. 17

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l’istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

  Art. 18

Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 15.


  V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale

  Art. 19

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un’assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d’informazione e i documenti previsti nell’articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

  Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13, del capoverso c dell’articolo 22 e dell’articolo 23, l’assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11.

  Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d’esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.

2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d’urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.

3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

  Art. 22

L’assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti:

a.
studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 della presente Convenzione;
b.
assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato;
c.
formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;
d.
fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare;
e.
mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine;
f.
concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili.
  Art. 23

Il Comitato del patrimonio mondiale può parimente prestare un’assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale.

  Art. 24

Un’assistenza internazionale assai importante può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve pure ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

  Art. 25

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell’assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o progetto.

  Art. 26

Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o progetto per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell’accordo.


  VI. Programmi educativi

  Art. 27

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d’educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.

2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

  Art. 28

Gli Stati partecipi della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l’importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest’ultima.


  VII. Rapporti

  Art. 29

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l’applicazione della Convenzione, come anche l’esperienza acquisita in questo campo.

2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale.

3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.


  VIII. Clausole finali

  Art. 30

La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede.

  Art. 31

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.

2. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

  Art. 32

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.

2. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

  Art. 33

La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione à questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione.

  Art. 34

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati partecipi della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario:

a.
per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all’operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati partecipi della Convenzione non federalistici;
b.
per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all’operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.
  Art. 35

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di disdire la Convenzione.

2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3. La disdetta ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato disdicitore fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto.

  Art. 36

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 32, come anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell’articolo 35.

  Art. 37

1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno partecipi della Convenzione di revisione.

2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.

  Art. 38

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Presidente della Conferenza generale:

Toru Haguiwara

Il Direttore generale:

René Maheu


1 RS 0.120


  Campo d’applicazione il 7 aprile 20202 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

20 marzo

1979

20 giugno

1979

Albania

10 luglio

1989

10 ottobre

1989

Algeria

24 giugno

1974

17 dicembre

1975

Andorra

  3 gennaio

1997

  3 aprile

1997

Angola

  7 novembre

1991

  7 febbraio

1992

Antigua e Barbuda

  1° novembre

1983

  1° febbraio

1984

Arabia Saudita

  7 agosto

1978

  7 novembre

1978

Argentina

23 agosto

1978

23 novembre

1978

Armenia

  5 settembre

1993 S

21 dicembre

1991

Australia

22 agosto

1974

17 dicembre

1975

Austria

18 dicembre

1992

18 marzo

1993

Azerbaigian

16 dicembre

1993

16 marzo

1994

Bahama

15 maggio

2014

15 agosto

2014

Bahrein

28 maggio

1991

28 agosto

1991

Bangladesh

  3 agosto

1983

  3 novembre

1983

Barbados

  9 aprile

2002

  9 luglio

2002

Belarus

12 ottobre

1988

12 gennaio

1989

Belgio

24 luglio

1996

24 ottobre

1996

Belize

  6 novembre

1990

  6 febbraio

1991

Benin

14 giugno

1982

14 settembre

1982

Bhutan

17 ottobre

2001

17 gennaio

2002

Bolivia

  4 ottobre

1976

  4 gennaio

1977

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

1993 S

  6 marzo

1992

Botswana

23 novembre

1998

23 febbraio

1999

Brasile a

  1° settembre

1977

  1° dicembre

1977

Brunei

12 agosto

2011

12 novembre

2011

Bulgaria a

  7 marzo

1974

17 dicembre

1975

Burkina Faso

  2 aprile

1987

  2 luglio

1987

Burundi

19 maggio

1982

19 agosto

1982

Cambogia

28 novembre

1991

28 febbraio

1992

Camerun

  7 dicembre

1982

  7 marzo

1983

Canada

23 luglio

1976

23 ottobre

1976

Capo Verde a

28 aprile

1988

28 luglio

1988

Ceca, Repubblica

26 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Ciad

23 giugno

1999

23 settembre

1999

Cile

20 febbraio

1980

20 maggio

1980

Cina*

12 dicembre

1985

12 marzo

1986

  Hong Kong b

  9 giugno

1997

  1° luglio

1997

  Macao c

11 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

13 agosto

1975

17 dicembre

1975

Colombia

24 maggio

1983

24 agosto

1983

Comore

27 settembre

2000

27 dicembre

2000

Congo (Brazzaville)

10 dicembre

1987

10 marzo

1988

Congo (Kinshasa)

23 settembre

1974

17 dicembre

1975

Corea (Nord)

21 luglio

1998

21 ottobre

1998

Corea (Sud)

14 settembre

1988

14 dicembre

1988

Costa Rica

23 agosto

1977

23 novembre

1977

Côte d’Ivoire

  9 gennaio

1981

  9 aprile

1981

Croazia

  6 luglio

1992 S

  8 ottobre

1991

Cuba

24 marzo

1981

24 giugno

1981

Danimarca a

25 luglio

1979

25 ottobre

1979

Dominica

  4 aprile

1995

  4 luglio

1995

Dominicana, Repubblica

12 febbraio

1985

12 maggio

1985

Ecuador

16 giugno

1975

17 dicembre

1975

Egitto

  7 febbraio

1974

17 dicembre

1975

El Salvador

  8 ottobre

1991

  8 gennaio

1992

Emirati Arabi Uniti

11 maggio

2001

11 agosto

2001

Eritrea

24 ottobre

2001

24 gennaio

2002

Estonia

27 ottobre

1995

27 gennaio

1996

Eswatini

30 novembre

2005 A

28 febbraio

2006

Etiopia

  6 luglio

1977

  6 ottobre

1977

Figi

21 novembre

1990

21 febbraio

1991

Filippine

19 settembre

1985

19 dicembre

1985

Finlandia

  4 marzo

1987

  4 giugno

1987

Francia a

27 giugno

1975

17 dicembre

1975

Gabon

30 dicembre

1986

30 marzo

1987

Gambia

  1° luglio

1987

  1° ottobre

1987

Georgia

  4 novembre

1992 S

21 dicembre

1991

Germania a

23 agosto

1976

23 novembre

1976

Ghana

  4 luglio

1975

17 dicembre

1975

Giamaica

14 giugno

1983

14 settembre

1983

Giappone

30 giugno

1992

30 settembre

1992

Gibuti

30 agosto

2007

30 novembre

2007

Giordania

  5 maggio

1975

17 dicembre

1975

Grecia

17 luglio

1981

17 ottobre

1981

Grenada

13 agosto

1998

13 novembre

1998

Guatemala

16 gennaio

1979

16 aprile

1979

Guinea

18 marzo

1979

18 giugno

1979

Guinea equatoriale

10 marzo

2010

10 giugno

2010

Guinea-Bissau

28 gennaio

2006 A

28 aprile

2006

Guyana

20 giugno

1977

20 settembre

1977

Haiti

18 gennaio

1980

18 aprile

1980

Honduras

  8 giugno

1979

  8 settembre

1979

India

14 novembre

1977

14 febbraio

1978

Indonesia

  6 luglio

1989

  6 ottobre

1989

Iran

26 febbraio

1975

17 dicembre

1975

Iraq

  5 marzo

1974

17 dicembre

1975

Irlanda

16 settembre

1991

16 dicembre

1991

Islanda

19 dicembre

1995

19 marzo

1996

Isole Cook

16 gennaio

2009

16 aprile

2009

Isole Marshall

24 aprile

2002

24 luglio

2002

Israele*

  6 ottobre

1999

  6 gennaio

2000

Italia

23 giugno

1978

23 settembre

1978

Kazakstan

29 aprile

1994

29 luglio

1994

Kenya

  5 giugno

1991

  5 settembre

1991

Kirghizistan

  3 luglio

1995

  3 ottobre

1995

Kiribati

12 maggio

2000

12 agosto

2000

Kuwait

  6 giugno

2002

  6 settembre

2002

Laos

20 marzo

1987

20 giugno

1987

Lesotho

25 novembre

2003 A

25 febbraio

2004

Lettonia

10 gennaio

1995

10 aprile

1995

Libano

  3 febbraio

1983

  3 maggio

1983

Liberia

28 marzo

2002

28 giugno

2002

Libia

13 ottobre

1978

13 gennaio

1979

Lituania

31 marzo

1992

30 giugno

1992

Lussemburgo

28 settembre

1983

28 dicembre

1983

Macedonia del Nord

30 aprile

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

19 luglio

1983

19 ottobre

1983

Malawi

  5 gennaio

1982

  5 aprile

1982

Malaysia

  7 dicembre

1988

  7 marzo

1989

Maldive

22 maggio

1986

22 agosto

1986

Mali

  5 aprile

1977

  5 luglio

1977

Malta

14 ottobre

1978

14 gennaio

1979

Marocco

28 ottobre

1975

28 gennaio

1976

Mauritania

  2 marzo

1981

  2 giugno

1981

Maurizio

19 settembre

1995

19 dicembre

1995

Messico

23 febbraio

1984

23 maggio

1984

Micronesia

22 luglio

2002

22 ottobre

2002

Moldova a

23 settembre

2002

23 dicembre

2002

Monaco

  7 novembre

1978

  7 febbraio

1979

Mongolia

  2 febbraio

1990

  2 maggio

1990

Montenegro

26 aprile

2007 S

  3 giugno

2006

Mozambico

27 novembre

1982

27 febbraio

1983

Myanmar

29 aprile

1994

29 luglio

1994

Namibia

  6 aprile

2000

  6 luglio

2000

Nepal

20 giugno

1978

20 settembre

1978

Nicaragua

17 dicembre

1979

17 marzo

1980

Niger

23 dicembre

1974

17 dicembre

1975

Nigeria

23 ottobre

1974

17 dicembre

1975

Niue

23 gennaio

2001

23 aprile

2001

Norvegia a

12 maggio

1977

12 agosto

1977

Nuova Zelanda

22 novembre

1984

22 febbraio

1985

Oman a

  6 ottobre

1981

  6 gennaio

1982

Paesi Bassi

26 agosto

1992

26 novembre

1992

  Aruba

22 marzo

1993

16 dicembre

1992

  Curaçao

26 agosto

1992

26 novembre

1992

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

26 agosto

1992

26 novembre

1992

  Sint Maarten

26 agosto

1992

26 novembre

1992

Pakistan

23 luglio

1976

23 ottobre

1976

Palau

11 giugno

2002

11 settembre

2002

Palestina

  8 dicembre

2011

  8 marzo

2012

Panama

  3 marzo

1978

  3 giugno

1978

Papua Nuova Guinea

28 luglio

1997

28 ottobre

1997

Paraguay

27 aprile

1988

27 luglio

1988

Perù

24 febbraio

1982

24 maggio

1982

Polonia

29 giugno

1976

29 settembre

1976

Portogallo

30 settembre

1980

30 dicembre

1980

Qatar

12 settembre

1984 A

12 dicembre

1984

Regno Unito

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Akrotiri e Dhekelia

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Anguilla

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Bermuda

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Gibilterra

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Isola di Man

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Isole Caimane

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Isole Turche e Caicos

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Isole Vergini britanniche

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Jersey

29 febbraio

1996

29 maggio

1996

  Montserrat

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

29 maggio

1984

29 agosto

1984

  gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

29 maggio

1984

29 agosto

1984

Rep. Centrafricana

22 dicembre

1980

22 marzo

1981

Romania

16 maggio

1990

16 agosto

1990

Ruanda

28 dicembre

2000

28 marzo

2001

Russia

12 ottobre

1988

12 gennaio

1989

Saint Kitts e Nevis

10 luglio

1986

10 ottobre

1986

Saint Lucia

14 ottobre

1991

14 gennaio

1992

Saint Vincent e Grenadine

  3 febbraio

2003

  3 maggio

2003

Salomone, Isole

10 giugno

1992

10 settembre

1992

Samoa

28 agosto

2001 A

28 novembre

2001

San Marino

18 ottobre

1991

18 gennaio

1992

Santa Sede a

  7 ottobre

1982 A

  7 gennaio

1983

São Tomé e Príncipe

25 luglio

2006

25 ottobre

2006

Seicelle

  9 aprile

1980

  9 luglio

1980

Senegal

13 febbraio

1976

13 maggio

1976

Serbia

11 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

  7 gennaio

2005

  7 aprile

2005

Singapore

19 giugno

2012 A

19 settembre

2012

Siria

14 agosto

1975

17 dicembre

1975

Slovacchia

31 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

  5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

  4 maggio

1982

  4 agosto

1982

Sri Lanka

  6 giugno

1980

  6 settembre

1980

Stati Uniti a

  7 dicembre

1973

17 dicembre

1975

Sudafrica a

10 luglio

1997

10 ottobre

1997

Sudan

  6 giugno

1974

17 dicembre

1975

Sudan del Sud*

  9 marzo

2016

  9 giugno

2016

Suriname

23 ottobre

1997

23 gennaio

1998

Svezia

22 gennaio

1985

22 aprile

1985

Svizzera

17 settembre

1975

17 dicembre

1975

Tagikistan

28 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Tanzania

  2 agosto

1977

  2 novembre

1977

Thailandia

17 settembre

1987

17 dicembre

1987

Timor Est

31 ottobre

2016

31 gennaio

2017

Togo

15 aprile

1998

15 luglio

1998

Tonga

  3 giugno

2004 A

  3 settembre

2004

Trinidad e Tobago

16 febbraio

2005

16 maggio

2005

Tunisia

10 marzo

1975

17 dicembre

1975

Turchia

16 marzo

1983

16 giugno

1983

Turkmenistan

30 settembre

1994 S

26 dicembre

1991

Ucraina

12 ottobre

1988

12 gennaio

1989

Uganda

20 novembre

1987

20 febbraio

1988

Ungheria

15 luglio

1985

15 ottobre

1985

Uruguay

  9 marzo

1989

  9 giugno

1989

Uzbekistan

13 gennaio

1993 S

21 dicembre

1991

Vanuatu

13 giugno

2002

13 settembre

2002

Venezuela

30 ottobre

1990

30 gennaio

1991

Vietnam

19 ottobre

1987

19 gennaio

1988

Yemen

  7 ottobre

1980

  7 gennaio

1981

Zambia

  4 giugno

1984

  4 settembre

1984

Zimbabwe

16 agosto

1982

16 novembre

1982

*
Riserve e dichiarazioni
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Questo Stato partecipante non si considera vincolato dalle disposizioni dell’art. 16 par. 1 della Conv.
b
Dal 29 ago. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

c Dal 30 lug. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 11 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.


RU 1975 2223; FF 1974 II 541


1 Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 giu. 1975 (RU 1975 2221).
2 Completa quelli in RU 1975 2223, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743, 1986 514, 1987 840, 1989 183, 1990 1300, 2004 3899, 2006 3269, 2010 2187, 2013 1593, 2016 3531 e 2020 1323. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

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Decisione 23 novembre 1972
Entrata in vigore 17 dicembre 1975
Fonte RU 1975 2223
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non più in vigore 01.07.1982
non più in vigore 15.02.1982
non più in vigore 15.06.1981
non più in vigore 15.06.1980
non più in vigore 15.03.1978
non più in vigore 17.12.1975
  • 1
  • 2
0

Revisioni

17.12.1975
Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
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