• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 0.748.710.3 Convenzione del 23 settembre 1971 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto internazionale
  5. 0.7 Lavori pubblici – Energie – Trasporti e comunicazioni
  6. 0.74 Trasporti e comunicazioni
  7. 0.748.710.3 Convenzione del 23 settembre 1971 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto internazionale
    • 0.1 Diritto internazionale pubblico generale
    • 0.2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 0.3 Diritto penale – Assistenza giudiziaria
    • 0.4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 0.5 Guerra e neutralità
    • 0.6 Finanze
    • 0.7 Lavori pubblici – Energie – Trasporti e comunicazioni
    • 0.8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 0.9 Economia – Cooperazione tecnica
    • Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli Accordi bilaterali

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

0.748.710.3

Traduzione

Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile

Conclusa a Montreal il 23 settembre 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19771
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 gennaio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 febbraio 1978

(Stato 12 aprile 2018)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

considerando che gli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell’aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell’aviazione civile;

considerando che tali atti il preoccupano gravemente;

considerando che, allo scopo di prevenire questi atti, urgono misure appropriate per punirne gli autori,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

1. Commette un’infrazione penale ogni persona che illecitamente e intenzional- mente:

a)
compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se l’atto è tale da compromettere la sicurezza dell’aeromobile stesso;
b)
distrugge un aeromobile in servizio oppure causa a tale aeromobile danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
c)
mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanze atte a distruggerlo o a causargli danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
d)
distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo;
e)
da scientemente indicazioni errate e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo.

1bis. Commette un’infrazione penale chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:

a)
compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte; oppure
b)
distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell’aeroporto, oppure interrompe i servizi dell’aeroporto,

se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aero- porto.1

2. Commette parimenti un’infrazione penale ogni persona che:

a)
tenta di commettere una delle infrazioni enumerate al capoverso 1 o al capoverso 1bis2 del presente articolo;
b)
è il complice della persona che commette o tenta di commettere una di queste infrazioni.

1 Introdotto dall’art. II cpv. 1 del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall’ 8 nov. 1990 nelle sue relazione con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935; FF 1989 III 375).
2 Parole introdotte dall’art. II cpv. 2 del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall’ 8 nov. 1990 nelle sue relazione con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935; FF 1989 III 375).

  Art. 2

In virtù della presente convenzione:

a)
un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l’imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l’autorità competente non assuma la responsabilità per l’aeromobile nonché per le persone ed i beni a bordo;
b)
un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l’aeromobile è in volo giusta la lettera a) del presente articolo.
  Art. 3

Ogni Stato contraente s’impegna a reprimere mediante pene severe le infrazioni elencate all’articolo 1.

  Art. 4

1. La presente convenzione non è applicabile agli aeromobili utilizzati a scopi militari, di dogana o di polizia.

2. Nei casi contemplati dall’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), c) e e), la presente convenzione, sia che si tratti di un aeromobile in volo internazionale sia che si tratti di un aeromobile in volo interno, si applica solo:

a)
se il luogo reale o previsto per il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile è situato fuori del territorio dello Stato d’immatricolazione di questo aeromobile; oppure
b)
se l’infrazione è commessa sul territorio di uno Stato che non è quello d’immatricolazione dell’aeromobile.

3. Nonostante le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, nei casi contemplati dall’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), c) e e), la presente convenzione è applicabile anche se l’autore o l’autore presunto dell’infrazione è scoperto sul territorio di uno Stato che non è quello d’immatricolazione dell’aeromobile.

4. Per quanto concerne gli Stati citati all’articolo 9 e nei casi previsti dall’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), e e), la presente convenzione non è applicabile se i luoghi menzionati al capoverso 2 lettera a) del presente articolo sono situati sul territorio di uno solo degli Stati citati all’articolo 9, a meno che l’infrazione sia commessa o che l’autore o l’autore presunto dell’infrazione venga scoperto sul territorio di un altro Stato.

5. Nei casi contemplati dall’articolo 1 capoverso 1 lettera d), la presente convenzione è applicabile solo se le installazioni ed i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale.

6. Le disposizioni dei capoversi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono applicabili anche nei casi previsti dall’articolo 1 capoverso 2.

  Art. 5

1. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei seguenti casi:

a)
se l’infrazione è commessa sul territorio di questo Stato;
b)
se l’infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile immatricolato in questo Stato;
c)
se l’aeromobile a bordo del quale l’infrazione è commessa atterra sul suo territorio mentre l’autore presunto dell’infrazione si trova ancora a bordo;
d)
se l’infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, a una persona che ha la sede principale dell’azienda o, in mancanza della stessa, che risiede permanentemente nello Stato suddetto.

2. Ogni Stato contraente adotta parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nel caso delle infrazioni previste nell’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b) e c) e nell’articolo 1 capoverso 2, in quanto quest’ultimo capoverso riguardi le infrazioni suddette, se l’autore presunto di una di esse si trova sul suo territorio e se detto Stato non concede l’estradizione, giusta l’articolo 8, a favore di uno degli Stati contemplati al capoverso 1 del presente articolo.

2bis. Ogni Stato contraente adotta altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale riguardo alle infrazioni di cui al capoverso 1bis dell’articolo 1 ed al capoverso 2 dello stesso articolo, nella misura in cui quest’ultimo capoverso si riferisce a tali infrazioni, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell’articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del capoverso 1 del presente articolo.1

3. La presente convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.


1 Introdotto dall’art. III del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall’ 8 nov. 1990 nelle sue relazione con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935; FF 1989 III 375).

  Art. 6

1. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, ogni Stato contraente sul cui territorio si trova l’autore o l’autore presunto dell’infrazione provvede a detenerlo o adotta tutte le misure atte a garantirne la presenza. Sia la detenzione, sia questo misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono durare soltanto per il periodo necessario all’avviamento di procedimenti penali o di una procedura di estradizione.

2. Lo Stato suddetto procede immediatamente a un’inchiesta preliminare onde stabilire i fatti.

3. Ogni persona detenuta giusta il capoverso 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui essa ha la nazionalità, a quest’uopo le viene concessa ogni facilitazione.

4. Lo Stato che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione, nonché delle circostanze che la giustificano, gli Stati menzionati all’articolo 5 capoverso 1, lo Stato di cui la persona detenuta ha la nazionalità e, qualora lo ritenga opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal capoverso 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria giurisdizione.

  Art. 7

Lo Stato contraente sul cui territorio viene scoperto l’autore presunto di una delle infrazioni, se non ne concede l’estradizione, sottopone l’affare, senza alcuna eccezione ed indipendentemente dal fatto che l’infrazione sia stata o meno commessa sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Queste autorità prendono la loro decisione nelle condizioni previste per le infrazioni di diritto comune di carattere grave conformemente alle leggi di questo Stato.

  Art. 8

1. Le infrazioni sono di diritto comprese come caso d’estradizione in ogni trattato d’estradizione conchiuso fra gli Stati contraenti. Gli Stati contraenti s’impegnano a considerare le infrazioni come caso d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che debba essere conchiuso fra di loro.

2. Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato contraente con cui non ha conchiuso un trattato d’estradizione, esso è libero di considerare la presente convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne le infrazioni. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati contraenti le infrazioni sono considerate commesse, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui furono compiute quanto sul territorio degli Stati obbligati a stabilire la propria competenza giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettere b), c) e d).

  Art. 9

Gli Stati contraenti che formano, per il trasporto aereo, organizzazioni d’esercizio in comune oppure organismi internazionali d’esercizio che impiegano aeromobili con immatricolazione comune o internazionale designano per ogni aeromobile ed in modo idoneo lo Stato che esercita la competenza e che avrà le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione agli scopi della presente convenzione. Essi ne informeranno l’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale che informerà a sua volta tutti gli Stati che fanno parte della presente convenzione.

  Art. 10

1. Gli Stati contraenti cercheranno conformemente al diritto internazionale e nazionale di adottare le misure atte a prevenire le infrazioni previste dall’articolo 1.

2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di una delle infrazioni previste dall’articolo 1, lo Stato contraente sul cui territorio si trovano l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio agevola ai passeggeri e all’equipaggio la continuazione del viaggio il più presto possibile. Esso restituisce tempestivamente l’aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.

  Art. 11

1. Gli Stati contraenti si prestano assistenza giudiziaria più vasta nel corso di ogni procedura penale concernente le infrazioni. In qualsiasi caso la legge applicabile è quella dello Stato richiesto.

2. Tuttavia, le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo non riguardano le obbligazioni insorgenti dalle disposizioni di ogni altro trattato a carattere bilaterale o multilaterale che regola o regolerà, totalmente o in parte, l’assistenza giudiziaria in materia penale.

  Art. 12

Ogni Stato contraente che ha motivo di credere che sarà commessa una delle infrazioni previste dall’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 5 capoverso 1.

  Art. 13

Ogni Stato contraente comunica con la massima tempestività al Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti:

a)
le circostanze dell’infrazione;
b)
le misure adottate giusta l’articolo 10 capoverso 2;
c)
le misure adottate nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto dell’infrazione e segnatamente il risultato di ogni procedura d’estradizione o di qualunque altra procedura giudiziaria.
  Art. 14

1. Ogni divergenza fra gli Stati contraenti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione che non può essere appianata tramite negoziati è sottoposta a procedimento arbitrale su domanda di uno di essi. Se durante i sei mesi che seguono la domanda di procedimento arbitrale le Parti non addivengono ad un accordo sull’organizzazione del procedimento arbitrale, ognuna di esse potrà sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia inoltrando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolato dalla disposizione del capoverso precedente. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso ogni Stato contraente che avrà formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato contraente che avrà formulato una riserva giusta le disposizioni del capoverso precedente potrà in ogni momento recedere da questa riserva tramite una notificazione ai governi depositari.

  Art. 15

1. Il 23 settembre 1971 la presente convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta a Montreal dall’8 al 23 settembre 1971 (qui di seguito denominata «Conferenza di Montreal»). Dopo il 10 ottobre 1971 essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, a Londra e a Mosca. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione prima che essa sia entrata in vigore giusta il capoverso 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.

2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli istrumenti di ratifica nonché gli istrumenti d’adesione saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono con la presente designati quali governi depositari.

3. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito degli istrumenti di ratifica dei dieci Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza di Montreal.

4. Per gli altri Stati la presente convenzione entrerà in vigore giusta il paragrafo 3 del presente articolo oppure trenta giorni dopo la data di deposito dei loro istrumenti di ratifica o d’adesione se questa seconda data è posteriore alla prima.

5. I governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati che firmeranno la presente convenzione o vi aderiranno sulla data di ogni firma, sulla data di deposito di ogni istrumento di ratifica o d’adesione, sulla data d’entrata in vigore della presente convenzione nonché su tutte le altre comunicazioni.

6. Dopo la sua entrata in vigore la presente convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1 e dell’articolo 83 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944).2


1 RS 0.120
2 RS 0.748.0

  Art. 16

1. Ogni Stato contraente può disdire la presente convenzione tramite una notifica scritta ai governi depositari.

2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che i governi depositari avranno ricevuta la notifica.

In fede di che hanno firmato la presente convenzione i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati.

Fatto a Montreal il ventitreesimo giorno del mese di settembre dell’anno millenovecentosettantuno, in tre esemplari originali, ognuno in quattro testi autentici redatti in francese, inglese, spagnolo e russo.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione il 12 aprile 20182 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan*

26 settembre

1984 A

26 ottobre

1984

Albania

21 ottobre

1997 A

20 novembre

1997

Algeria*

  6 ottobre

1995 A

  5 novembre

1995

Andorra*

30 giugno

2006 A

30 luglio

2006

Angola

12 marzo

1998 A

11 aprile

1998

Antigua e Barbuda

22 luglio

1985 A

21 agosto

1985

Arabia Saudita*

14 giugno

1974 A

14 luglio

1974

Argentina

26 novembre

1973

26 dicembre

1973

Armenia

10 settembre

2002 A

10 ottobre

2002

Australia

12 luglio

1973

11 agosto

1973

Austria

11 febbraio

1974

13 marzo

1974

Azerbaigian

15 marzo

2000 A

14 aprile

2000

Bahamas

27 dicembre

1984 A

26 gennaio

1985

Bahrein*

20 febbraio

1984 A

21 marzo

1984

Bangladesh

28 giugno

1978 A

28 luglio

1978

Barbados

  6 agosto

1976

  5 settembre

1976

Belarus*

31 gennaio

1973

  2 marzo

1973

Belgio

13 agosto

1976

12 settembre

1976

Belize

10 giugno

1998 A

10 luglio

1998

Benin

19 aprile

2004 A

19 maggio

2004

Bhutan

28 dicembre

1988 A

27 gennaio

1989

Bolivia

18 luglio

1979 A

17 agosto

1979

Bosnia ed Erzegovina

15 agosto

1994 S

  6 marzo

1992

Botswana

28 dicembre

1978

27 gennaio

1979

Brasile*

24 luglio

1972

26 gennaio

1973

Brunei

16 aprile

1986 A

16 maggio

1986

Bulgaria

22 febbraio

1973

24 marzo

1973

Burkina Faso

19 ottobre

1987 A

18 novembre

1987

Burundi

11 febbraio

1999

13 marzo

1999

Cambogia

  8 novembre

1996 A

  8 dicembre

1996

Camerun*

11 luglio

1973 A

10 agosto

1973

Canada

19 giugno

1972

26 gennaio

1973

Capo Verde

20 ottobre

1977 A

19 novembre

1977

Ceca, Repubblica

14 novembre

1994 S

  1° gennaio

1993

Ciad

12 luglio

1972

26 gennaio

1973

Cile

28 febbraio

1974 A

30 marzo

1974

Cina*

9 settembre

1980 A

10 ottobre

1980

  Hong Kong*

  3 giugno

1997

  1° luglio

1997

Cipro

27 luglio

1973

26 agosto

1973

Colombia

  4 dicembre

1974 A

  3 gennaio

1975

Comore

  1° agosto

1991 A

31 agosto

1991

Congo (Brazzaville)

19 marzo

1987

18 aprile

1987

Congo (Kinshasa)

  6 luglio

1977 A

  5 agosto

1977

Corea (Nord)*

13 agosto

1980 A

12 settembre

1980

Corea (Sud)*

  2 agosto

1973 A

  1° settembre

1973

Costa Rica

21 settembre

1973

21 ottobre

1973

Côte d'Ivoire

  9 gennaio

1973 A

  8 febbraio

1973

Croazia

12 giugno

1993 S

  8 ottobre

1991

Cuba*

31 ottobre

2001 A

30 novembre

2001

Danimarca*

17 gennaio

1973

16 febbraio

1973

  Faeröer, Isole

20 settembre

1994

  1° ottobre

1994

  Groenlandia

  7 maggio

1980

  1° giugno

1980

Dominica

26 luglio

2005 A

25 agosto

2005

Dominicana, Repubblica

28 novembre

1973

28 dicembre

1973

Ecuador

12 gennaio

1977 A

11 febbraio

1977

Egitto*

20 maggio

1975

19 giugno

1975

El Salvador

25 settembre

1979 A

25 ottobre

1979

Emirati Arabi Uniti

14 aprile

1981 A

14 maggio

1981

Estonia

22 dicembre

1993 A

21 gennaio

1994

Etiopia*

26 marzo

1979

25 aprile

1979

Figi

  5 marzo

1973

  4 aprile

1973

Filippine

26 marzo

1973

25 aprile

1973

Finlandia

13 luglio

1973 A

12 agosto

1973

Francia*

30 giugno

1976 A

30 luglio

1976

Gabon

29 giugno

1976

29 luglio

1976

Gambia

28 novembre

1978 A

28 dicembre

1978

Georgia

20 aprile

1994 A

20 maggio

1994

Germania*

  3 febbraio

1978

  5 marzo

1978

Ghana

12 dicembre

1973 A

11 gennaio

1974

Giamaica

16 settembre

1983

16 ottobre

1983

Giappone

12 giugno

1974 A

12 luglio

1974

Gibuti

24 novembre

1992 A

24 dicembre

1992

Giordania

13 febbraio

1973

15 marzo

1973

Grecia

15 gennaio

1974

14 febbraio

1974

Grenada

10 agosto

1978 A

  9 settembre

1978

Guatemala*

19 ottobre

1978

18 novembre

1978

Guinea

  2 maggio

1984 A

  1° giugno

1984

Guinea equatoriale

  3 gennaio

1991 A

  2 febbraio

1991

Guinea-Bissau

20 agosto

1976 A

19 settembre

1976

Guyana

21 dicembre

1972 A

26 gennaio

1973

Haiti

  9 maggio

1984

  8 giugno

1984

Honduras*

13 aprile

1987 A

13 maggio

1987

India*

12 novembre

1982

12 dicembre

1982

Indonesia*

27 agosto

1976 A

26 settembre

1976

Iran

10 luglio

1973 A

  9 agosto

1973

Iraq

10 settembre

1974 A

10 ottobre

1974

Irlanda

12 ottobre

1976 A

11 novembre

1976

Islanda

29 giugno

1973 A

29 luglio

1973

Isole Cook

14 aprile

2005 A

14 maggio

2005

Isole Marshall

31 maggio

1989 A

30 giugno

1989

Israele

30 giugno

1972

26 gennaio

1973

Italia**

19 febbraio

1974

21 marzo

1974

Kazakstan

  4 aprile

1995 A

  4 maggio

1995

Kenya

11 gennaio

1977 A

10 febbraio

1977

Kirghizistan

25 febbraio

2000 A

26 marzo

2000

Kuwait

23 novembre

1979 A

23 dicembre

1979

Laos

27 marzo

1989

26 aprile

1989

Lesotho

27 luglio

1978 A

26 agosto

1978

Lettonia

13 aprile

1997 A

13 maggio

1997

Libano

23 dicembre

1977 A

22 gennaio

1978

Liberia

  1° febbraio

1982 A

  3 marzo

1982

Libia

19 febbraio

1974 A

21 marzo

1974

Liechtenstein

23 febbraio

2001 A

25 marzo

2001

Lituania

  4 dicembre

1996 A

  3 gennaio

1997

Lussemburgo

18 maggio

1982

17 giugno

1982

Macedonia

  4 gennaio

1995 S

  8 settembre

1991

Madagascar

18 novembre

1986 A

18 dicembre

1986

Malawi*

21 dicembre

1972 A

26 gennaio

1973

Malaysia

  4 maggio

1985 A

  3 giugno

1985

Maldive

  1° settembre

1987 A

  1° ottobre

1987

Mali

24 agosto

1972 A

26 gennaio

1973

Malta

14 giugno

1991 A

14 luglio

1991

Marocco*

24 ottobre

1975 A

23 novembre

1975

Mauritania

  1° novembre

1978 A

  1° dicembre

1978

Maurizio

25 aprile

1983 A

25 maggio

1983

Messico

12 settembre

1974

12 ottobre

1974

Micronesia

19 marzo

2003 A

18 aprile

2003

Moldova

21 maggio

1997 A

20 giugno

1997

Monaco

  3 giugno

1983 A

  3 luglio

1983

Mongolia*

  5 settembre

1972

26 gennaio

1973

Montenegro

  9 gennaio

2007 S

  3 giugno

2006

Mozambico

16 gennaio

2003 A

15 febbraio

2003

Myanmar

20 maggio

1996 A

19 giugno

1996

Namibia

  4 novembre

2005 A

  4 dicembre

2005

Nauru

17 maggio

1984 A

16 giugno

1984

Nepal

10 gennaio

1979 A

  9 febbraio

1979

Nicaragua

  6 novembre

1973

  6 dicembre

1973

Niger

  1° settembre

1972

26 gennaio

1973

Nigeria

  3 luglio

1973 A

  2 agosto

1973

Niue

30 settembre

2009 A

30 ottobre

2009

Norvegia

  1° agosto

1973 A

31 agosto

1973

Nuova Zelanda*

12 febbraio

1974

14 marzo

1974

Oman*

  2 febbraio

1977 A

  4 marzo

1977

Paesi Bassi*

27 agosto

1973

26 settembre

1973

  Aruba

11 luglio

1974

  Curaçao

11 luglio

1974

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

11 luglio

1974

  Sint Maarten

11 luglio

1974

Pakistan

16 gennaio

1974 A

15 febbraio

1974

Palau

  3 agosto

1995 A

  2 settembre

1995

Panama

24 aprile

1972

26 gennaio

1973

Papua Nuova Guinea*

  4 dicembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

  5 marzo

1974

  4 aprile

1974

Perù*

28 aprile

1978 A

28 maggio

1978

Polonia*

28 gennaio

1975

27 febbraio

1975

Portogallo*

15 gennaio

1973

14 febbraio

1973

Qatar*

26 agosto

1981

25 settembre

1981

Regno Unito* **

25 ottobre

1973

24 novembre

1973

Rep. Centrafricana

  1° luglio

1991 A

31 luglio

1991

Romania*

15 agosto

1975

14 settembre

1975

Ruanda

  3 novembre

1987

  3 dicembre

1987

Russia

19 febbraio

1973

21 marzo

1973

Saint Kitts e Nevis

10 settembre

2008 A

10 ottobre

2008

Saint Lucia

  8 novembre

1983 A

  8 dicembre

1983

Saint Vincent e Grenadine

29 novembre

1991 A

29 dicembre

1991

Salomone, Isole

  6 maggio

1982 S

  7 luglio

1978

Samoa

  9 luglio

1998 A

  8 agosto

1998

San Marino

20 gennaio

2015 A

20 febbraio

2015

São Tomé e Príncipe

  8 maggio

2006 A

  7 giugno

2006

Seicelle

29 dicembre

1978 A

28 gennaio

1979

Senegal

  3 febbraio

1978

  5 marzo

1978

Serbia

23 luglio

2001

27 aprile

1992

Sierra Leone

20 settembre

1979 A

20 ottobre

1979

Singapore

12 aprile

1978

12 maggio

1978

Siria*

10 luglio

1980 A

  9 agosto

1980

Slovacchia

  6 marzo

1995 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

20 agosto

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

30 ottobre

1972

26 gennaio

1973

Sri Lanka

30 maggio

1978 A

29 giugno

1978

Stati Uniti

  1° novembre

1972

26 gennaio

1973

Sudafrica*

30 maggio

1972

26 gennaio

1973

Sudan

18 gennaio

1979 A

17 febbraio

1979

Suriname

27 ottobre

1978 S

25 novembre

1975

Svezia

10 luglio

1973 A

  9 agosto

1973

Svizzera

17 gennaio

1978

16 febbraio

1978

Swaziland

27 dicembre

1999 A

26 gennaio

2000

Tagikistan

29 febbraio

1996 A

30 marzo

1996

Tanzania

  9 agosto

1983 A

  8 settembre

1983

Thailandia

16 maggio

1978 A

15 giugno

1978

Togo

  9 febbraio

1979 A

11 marzo

1979

Tonga

21 febbraio

1977 A

23 marzo

1977

Trinidad e Tobago

  9 febbraio

1972

26 gennaio

1973

Tunisia*

16 novembre

1981 A

16 dicembre

1981

Turchia

23 dicembre

1975

22 gennaio

1976

Turkmenistan

25 maggio

1999 A

24 giugno

1999

Ucraina*

26 febbraio

1973

28 marzo

1973

Uganda

19 luglio

1982 A

18 agosto

1982

Ungheria

27 dicembre

1972

26 gennaio

1973

Uruguay

12 gennaio

1977 A

11 febbraio

1977

Uzbekistan

  7 febbraio

1994 A

  9 marzo

1994

Vanuatu

  6 novembre

1989 A

  6 dicembre

1989

Venezuela*

21 novembre

1983

21 dicembre

1983

Vietnam*

17 settembre

1979 A

17 ottobre

1979

Yemen

29 settembre

1986

29 ottobre

1986

Zambia

  3 marzo

1987 A

  2 aprile

1987

Zimbabwe

  6 febbraio

1989 A

  8 marzo

1989

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.

Riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.


1 RU 1978 461
2 RU 1978 462, 1979 1535, 1981 1631, 1982 1564, 1984 279, 1985 250, 1986 908, 1987 1162, 1989 926, 1990 1873, 1992 936, 2004 1625, 2007 4211, 2010 3379, 2013 2725 e 2018 1649. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 23 settembre 1971
Entrata in vigore 16 febbraio 1978
Fonte RU 1978 462
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 12.04.2018 PDF DOC
non più in vigore 08.08.2013 PDF DOC
non più in vigore 24.06.2010 PDF DOC
non più in vigore 12.07.2007 PDF DOC
non più in vigore 17.02.2004 PDF DOC
non più in vigore 15.03.1992
non più in vigore 01.12.1990
non più in vigore 08.11.1990
non più in vigore 01.05.1989
non più in vigore 01.09.1987
non più in vigore 01.06.1986
non più in vigore 01.03.1985
non più in vigore 01.03.1984
non più in vigore 01.09.1982
non più in vigore 01.10.1981
non più in vigore 15.10.1979
non più in vigore 16.02.1978
  • 1
  • 2
0

Revisioni

16.02.1978
Convenzione del 23 settembre 1971 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum