0.748.710.2
Traduzione
Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili1
Conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970
Approvata dall’Assemblea federale il 7 giugno 19712
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 14 settembre 1971
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 ottobre 1971
(Stato 11 aprile 2018)
Preambolo
Gli Stati partecipanti alla presente convenzione,
considerando che gli atti illeciti di cattura o l’esercizio del controllo degli aeromobili in volo compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’esercizio dei servizi aerei e pregiudicano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell’aviazione civile;
considerato che siffatti atti preoccupano gravemente;
considerato che, nell’intento di prevenire tali atti, urge l’adozione di provvedimenti adeguati intesi a punirne gli autori,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 11
1. Commette un reato chiunque, illecitamente e intenzionalmente, s’impadronisce di un aeromobile in servizio o ne esercita il controllo con violenza o con minaccia di violenza o con coercizione o qualsiasi altra forma di intimidazione, o con qualsiasi mezzo tecnologico.
2. Commette parimenti un reato ogni persona che:
- (a)
- minaccia di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
- (b)
- provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.
3. Commette parimenti un reato ogni persona che:
- (a)
- tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
- (b)
- organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure
- (c)
- partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure
- (d)
- illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un’indagine, a un’azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 lettera (a), 3 lettera (b) o 3 lettera (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.
4. Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato a uno o a entrambi i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no:
- (a)
- accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questo accordo; oppure
- (b)
- contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo e:
- (i)
- per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, qualora questa attività implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o
- (ii)
- sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo.
1 Nuovo testo giusta l’art. II del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 21
Ogni Stato Parte s’impegna a reprimere mediante pene severe i reati elencati all’articolo 1.
1 Nuovo testo giusta l’art. III del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 2bis1
1. Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all’articolo 1. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
2. Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
3. Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la responsabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.
1 Introdotto dall’art. IV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 3
1. Ai fini della presente Convenzione, un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo interrotto prosegue finché l’autorità competente si fa carico dell’aeromobile, delle persone e dei beni a bordo.1
2. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati per scopi militari, doganali o di polizia.
3. La presente convenzione è applicata soltanto se il luogo dell’involo o quello dell’atterramento effettivo dell’aeromobile a bordo del quale è commesso il reato è situato fuori dal territorio dello Stato d’immatricolazione dell’aeromobile, e si tratti di un aeromobile in volo internazionale o d’un aeromobile in volo interno.
4. Nel caso previsto all’articolo 5, la presente convenzione non è applicabile se il luogo dell’involo e quello dell’atterramento effettivo dell’aeromobile a bordo del quale è commesso il reato sono situati su territorio di uno solo degli Stati menzionati a detto articolo.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter e 10 sono applicabili, indipendentemente dal luogo di decollo o di atterraggio effettivo dell’aeromobile, se l’autore o l’autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile.2
1 Nuovo testo giusta il l’art. V n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
2 Nuovo testo giusta il l’art. V n. 4 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 3bis1
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite2, della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale3 e del diritto internazionale umanitario.
2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.
1 Introdotto dall’art. VI del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
2 RS 0.120
3 RS 0.748.0
Art. 41
1. Ogni Stato Parte addotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, e su qualsiasi altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l’equipaggio e commesso dall’autore presunto del reato in relazione diretta con quest’ultimo, nei casi seguenti:
- (a)
- se il reato è commesso sul territorio di tale Stato;
- (b)
- se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato;
- (c)
- se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l’autore presunto ancora a bordo;
- (d)
- se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato;
- (e)
- se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.
2. Ogni Stato Parte può parimenti istituire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi:
- (a)
- se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato;
- (b)
- se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.
3. Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 8 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.
4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.
1 Nuovo testo giusta l’art. VII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 51
Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d’esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d’esercizio e che gestiscono aeromobili oggetto d’immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.
1 Nuovo testo giusta l’art. VIII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 6
1. Ciascun Stato Parte1 sul territorio del quale si trova l’autore o l’autore presunto del reato, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell’intento di garantirne la presenza. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all’avviamento dei procedimenti penali o di una procedura d’estradizione.
2. Lo Stato di cui si tratta procede immediatamente a un’inchiesta preliminare intesa ad accertare i fatti.
3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.
4. Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria competenza.2
1 Nuova menzione giusta l’art. XVII n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta l’art. IX del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 7
Qualora lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto l’autore presunto del reato non estradi quest’ultimo, sottopone l’affare senza eccezione alcuna, indipendentemente dal fatto che il reato sia o non sia stato commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Quest’ultime decidono nelle stesse condizioni come per qualsiasi reato di diritto comune di carattere grave conformemente alla legislazione di detto Stato.
Art. 7bis1
Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.»
1 Introdotto dall’art. X del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 81
1. I reati di cui all’articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.
2. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d’estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati di cui all’articolo 1. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all’articolo 1 come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la loro competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 2.
5. I reati di cui all’articolo 1 paragrafo 4 lettere (a) e (b) sono, ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, considerati equivalenti.
1 Nuovo testo giusta l’art. XI del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 8bis1
Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all’articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.
1 Introdotto dall’art. XII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 8ter1
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 1 o la richiesta di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.
1 Introdotto dall’art. XIII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 9
1. Se è commesso o sta per essere commesso uno degli atti di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti adeguati per restituire o conservare il controllo dell’aeromobile al comandante legittimo.1
2. Nei casi di cui al numero precedente, ciascun Stato Parte sul cui territorio si trova l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio facilita ai passeggeri all’equipaggio la continuazione del viaggio non appena possibile. L’aeromobile e il carico sono restituiti senza indugio agli aventi diritto.
1 Nuovo testo giusta l’art. XIV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 101
1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 1 e agli altri atti di cui all’articolo 4. In ogni caso, il diritto applicabile per l’esecuzione di una domanda d’assistenza è quello dello Stato richiesto.2
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti da disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che disciplina o disciplinerà, in tutto o in parte, il campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale.
1 Per l’assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, vedi l’art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).
2 Nuovo testo giusta l’art. XV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 10bis1
Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 4 paragrafi 1 e 2.
1 Introdotto dall’art. XVI del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
Art. 11
Ciascun Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al consiglio dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, ogni informazione utile inerente:
- a.
- alle circostanze del reato;
- b.
- ai provvedimenti presi in applicazione dell’articolo 9;
- c.
- ai provvedimenti nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto del reato e segnatamente al risultato di qualsiasi procedura d’estradizione o di qualsiasi altra procedura giudiziaria.
Art. 12
1. Qualsiasi controversia fra gli Stati Parte1 in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta all’arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d’arbitrato, le parti non s’intendono circa l’organizzazione di quest’ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.
2. Ciascun Stato può dichiarare, all’atto della firma della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati Parte non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.
3. Ciascun Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione ai Governi depositari.
1 Nuova menzione giusta l’art. XVII n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 13
1. La presente convenzione è aperta, il 16 dicembre 1970 all’Aia, alla firma degli Stati partecipanti alla conferenza internazionale di diritto aereo tenuta all’Aia dal 1° al 16 dicembre 1970 (d’appresso «Conferenza dell’Aia»). Dopo il 31 dicembre 1970, la convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, Londra e Mosca. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo può aderirvi in ogni momento.
2. La presente convenzione soggiace alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli istrumenti di ratificazione come anche gli istrumenti d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che sono designati come Governi depositari.
3. La presente convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito degl’istrumenti di ratificazione dei 10 Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza dell’Aia.
4. Per gli altri Stati, la presente convenzione entra in vigore alla data dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o 30 giorni dopo la data del deposito dei loro istrumenti di ratificazione o d’adesione, se questa seconda data è posteriore alla prima.
5. I Governi depositari informano senza indugio tutti gli Stati firmatari della presente convenzione o che vi hanno aderito, della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della presente convenzione come anche di qualsiasi altra comunicazione.
6. All’atto dell’entrata in vigore, la presente convenzione è registrata dai Governi depositari conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 83 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944)2.
Art. 14
1. Ciascun Stato Parte può disdire la presente convenzione mediante notificazione scritta indirizzata ai Governi depositari.
2. La disdetta prende effetto 6 mesi dopo che la notificazione sia stata ricevuta dai Governi depositari.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all’Aia, il 16 dicembre 1970, in tre esemplari originali comprendente ciascuno quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione l’11 aprile 20183
Stati partecipanti | Ratificaa Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 29 agosto | 1979 | 28 settembre | 1979 |
Albania | 21 ottobre | 1997 A | 20 novembre | 1997 |
Algeria* | 6 ottobre | 1995 A | 5 novembre | 1995 |
Andorra* | 24 settembre | 2004 A | 24 ottobre | 2004 |
Angola | 12 marzo | 1998 A | 11 febbraio | 1998 |
Antigua e Barbuda | 22 luglio | 1985 A | 21 agosto | 1985 |
Arabia Saudita* | 14 giugno | 1974 A | 14 luglio | 1974 |
Argentina* | 11 settembre | 1972 | 11 ottobre | 1972 |
Armenia | 10 settembre | 2002 A | 10 ottobre | 2002 |
Australia | 9 novembre | 1972 | 9 dicembre | 1972 |
Austria | 11 febbraio | 1974 | 13 marzo | 1974 |
Azerbaigian | 3 marzo | 2000 A | 2 aprile | 2000 |
Bahamas | 16 luglio | 1976 S | 10 luglio | 1973 |
Bahrein* | 20 febbraio | 1984 A | 21 marzo | 1984 |
Bangladesh | 28 giugno | 1978 A | 28 luglio | 1978 |
Barbados | 2 aprile | 1973 | 2 maggio | 1973 |
Belarus* | 30 dicembre | 1971 | 29 gennaio | 1972 |
Belgio | 24 agosto | 1973 | 23 settembre | 1973 |
Belize | 10 giugno | 1998 A | 10 luglio | 1998 |
Benin | 13 marzo | 1972 | 12 aprile | 1972 |
Bhutan | 28 dicembre | 1988 A | 27 gennaio | 1989 |
Bolivia | 18 luglio | 1979 A | 17 agosto | 1979 |
Bosnia ed Erzegovina | 15 agosto | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
Botswana | 28 dicembre | 1978 A | 27 gennaio | 1979 |
Brasile* | 14 gennaio | 1972 | 13 febbraio | 1972 |
Brunei | 16 aprile | 1986 A | 16 maggio | 1986 |
Bulgaria | 19 maggio | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Burkina Faso | 19 ottobre | 1987 A | 18 novembre | 1987 |
Cambogia | 8 novembre | 1996 | 8 dicembre | 1996 |
Camerun | 14 aprile | 1988 A | 14 maggio | 1988 |
Canada | 19 giugno | 1972 | 19 luglio | 1972 |
Capo Verde | 20 ottobre | 1977 A | 19 novembre | 1977 |
Ceca, Repubblica | 14 novembre | 1994 S | 1° gennaio | 1993 |
Ciad | 12 luglio | 1972 | 11 agosto | 1972 |
Cile* | 2 febbraio | 1972 | 3 marzo | 1972 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Cina* | 10 settembre | 1980 A | 10 ottobre | 1980 |
Hong Kong* b | 3 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Macao* c | 27 ottobre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Cipro | 6 giugno | 1972 A | 6 luglio | 1972 |
Colombia | 3 luglio | 1973 | 2 agosto | 1973 |
Comore | 1° agosto | 1991 A | 31 agosto | 1991 |
Congo (Brazzaville) | 24 novembre | 1989 A | 24 dicembre | 1989 |
Congo (Kinshasa) | 6 luglio | 1977 A | 5 agosto | 1977 |
Corea (Nord)* | 28 aprile | 1983 A | 28 maggio | 1983 |
Corea (Sud) | 18 gennaio | 1973 A | 17 febbraio | 1973 |
Costa Rica | 9 luglio | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Côte d’Ivoire | 9 gennaio | 1973 A | 8 febbraio | 1973 |
Croazia | 12 giugno | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba* | 27 novembre | 2001 A | 27 dicembre | 2001 |
Danimarca* | 17 ottobre | 1972 | 16 novembre | 1972 |
Groenlandia | 1° giugno | 1980 | 1° giugno | 1980 |
Dominica | 26 luglio | 2005 A | 25 agosto | 2005 |
Dominicana, Repubblica | 22 giugno | 1978 | 22 luglio | 1978 |
Ecuador | 14 giugno | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Egitto* | 28 febbraio | 1975 A | 30 marzo | 1975 |
El Salvador | 17 gennaio | 1973 | 16 febbraio | 1973 |
Emirati Arabi Uniti | 14 aprile | 1981 A | 14 maggio | 1981 |
Estonia | 22 dicembre | 1993 A | 21 gennaio | 1994 |
Etiopia | 26 marzo | 1979 | 25 aprile | 1979 |
Figi | 27 luglio | 1972 | 26 agosto | 1972 |
Filippine | 26 marzo | 1973 | 25 aprile | 1973 |
Finlandia | 15 dicembre | 1971 | 14 gennaio | 1972 |
Francia | 18 settembre | 1972 | 18 ottobre | 1972 |
Gabon | 14 luglio | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Gambia | 28 novembre | 1978 | 28 dicembre | 1978 |
Georgia | 20 aprile | 1994 A | 20 maggio | 1994 |
Germania* | 11 ottobre | 1974 | 10 novembre | 1974 |
Ghana | 12 dicembre | 1973 | 11 gennaio | 1974 |
Giamaica | 16 settembre | 1983 | 16 ottobre | 1983 |
Giappone | 19 aprile | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Gibuti | 24 novembre | 1992 A | 24 dicembre | 1992 |
Giordania | 16 novembre | 1971 | 16 dicembre | 1971 |
Grecia | 20 settembre | 1973 | 20 ottobre | 1973 |
Grenada | 10 agosto | 1978 A | 9 settembre | 1978 |
Guatemala* | 16 maggio | 1979 | 15 giugno | 1979 |
Guinea | 2 maggio | 1984 A | 1° giugno | 1984 |
Guinea equatoriale | 3 gennaio | 1991 | 2 febbraio | 1991 |
Guinea-Bissau | 20 agosto | 1976 A | 19 settembre | 1976 |
Guyana | 21 dicembre | 1972 A | 20 gennaio | 1973 |
Haiti | 9 maggio | 1984 A | 8 giugno | 1984 |
Honduras | 13 aprile | 1987 A | 13 maggio | 1987 |
India* | 12 novembre | 1982 | 12 dicembre | 1982 |
Indonesia* | 27 agosto | 1976 | 26 settembre | 1976 |
Iran | 25 gennaio | 1972 | 24 febbraio | 1972 |
Iraq | 4 gennaio | 1972 | 3 febbraio | 1972 |
Irlanda | 24 novembre | 1975 A | 24 dicembre | 1975 |
Islanda | 29 giugno | 1973 A | 29 luglio | 1973 |
Isole Cook | 14 aprile | 2005 A | 14 maggio | 2005 |
Isole Marshall | 31 maggio | 1989 A | 30 giugno | 1989 |
Israele | 16 agosto | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Italia | 19 febbraio | 1974 | 21 marzo | 1974 |
Kazakstan | 4 aprile | 1995 A | 4 maggio | 1995 |
Kenya | 11 gennaio | 1977 A | 10 febbraio | 1977 |
Kirghizistan | 25 febbraio | 2000 A | 27 marzo | 2000 |
Kuwait* | 25 maggio | 1979 | 24 giugno | 1979 |
Laos | 27 marzo | 1989 | 26 aprile | 1989 |
Lesotho | 27 luglio | 1978 A | 26 agosto | 1978 |
Lettonia | 23 ottobre | 1998 A | 22 novembre | 1998 |
Libano | 10 agosto | 1973 A | 9 settembre | 1973 |
Liberia | 1° febbraio | 1982 A | 3 marzo | 1982 |
Libia* | 4 ottobre | 1978 A | 3 novembre | 1978 |
Liechtenstein | 23 febbraio | 2001 | 25 marzo | 2001 |
Lituania | 4 dicembre | 1996 A | 3 gennaio | 1997 |
Lussemburgo | 22 novembre | 1978 | 21 dicembre | 1978 |
Macedonia | 7 gennaio | 1998 S | 17 novembre | 1991 |
Madagascar | 18 novembre | 1986 A | 18 dicembre | 1986 |
Malawi* | 21 dicembre | 1972 A | 20 gennaio | 1973 |
Malaysia | 4 maggio | 1985 | 3 giugno | 1985 |
Maldive | 1° settembre | 1987 A | 1° ottobre | 1987 |
Mali | 17 agosto | 1971 A | 14 ottobre | 1971 |
Malta | 14 giugno | 1991 A | 14 luglio | 1991 |
Marocco* | 24 ottobre | 1975 A | 23 novembre | 1975 |
Mauritania | 1° novembre | 1978 A | 1° dicembre | 1978 |
Maurizio | 25 aprile | 1983 A | 25 maggio | 1983 |
Messico | 19 luglio | 1972 | 18 agosto | 1972 |
Moldova | 21 maggio | 1997 A | 20 giugno | 1997 |
Monaco | 3 giugno | 1983 A | 3 luglio | 1983 |
Mongolia* | 8 ottobre | 1971 | 7 novembre | 1971 |
Montenegro | 9 gennaio | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
Mozambico* | 16 gennaio | 2003 A | 15 febbraio | 2003 |
Myanmar | 20 maggio | 1996 A | 19 giugno | 1996 |
Namibia | 4 novembre | 2005 A | 4 dicembre | 2005 |
Nauru | 17 maggio | 1984 A | 16 giugno | 1984 |
Nepal | 10 gennaio | 1979 A | 9 febbraio | 1979 |
Nicaragua | 6 novembre | 1973 A | 6 dicembre | 1973 |
Niger | 15 ottobre | 1971 | 14 novembre | 1971 |
Nigeria | 3 luglio | 1973 A | 2 agosto | 1973 |
Niue | 30 settembre | 2009 A | 30 ottobre | 2009 |
Norvegia | 23 agosto | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Nuova Zelanda* | 12 febbraio | 1974 | 14 marzo | 1974 |
Oman* | 2 febbraio | 1977 A | 4 marzo | 1977 |
Paesi Bassi* | 27 agosto | 1973 | 26 settembre | 1973 |
Aruba | 27 agosto | 1973 | 11 luglio | 1974 |
Curaçao | 27 agosto | 1973 | 11 luglio | 1974 |
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 27 agosto | 1973 | 11 luglio | 1974 |
Sint Maarten | 27 agosto | 1973 | 11 luglio | 1974 |
Pakistan | 29 novembre | 1973 | 29 dicembre | 1973 |
Palau | 3 agosto | 1995 A | 2 settembre | 1995 |
Panama | 10 marzo | 1972 | 9 aprile | 1972 |
Papua Nuova Guinea* | 4 dicembre | 1975 S | 16 settembre | 1975 |
Paraguay | 4 febbraio | 1972 | 5 marzo | 1972 |
Perù* | 28 aprile | 1978 A | 28 maggio | 1978 |
Polonia* | 21 marzo | 1972 | 20 aprile | 1972 |
Portogallo* | 27 novembre | 1972 | 27 dicembre | 1972 |
Qatar* | 26 agosto | 1981 | 25 settembre | 1981 |
Regno Unito* | 22 dicembre | 1971 | 21 gennaio | 1972 |
Anguilla | 22 dicembre | 1971 | 21 gennaio | 1972 |
Isole Salomone britanniche | 22 dicembre | 1971 | 21 gennaio | 1972 |
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito | 22 dicembre | 1971 | 21 gennaio | 1972 |
Rep. Centrafricana | 1° luglio | 1991 A | 31 luglio | 1991 |
Romania* | 10 luglio | 1972 | 9 agosto | 1972 |
Ruanda | 3 novembre | 1987 | 3 dicembre | 1987 |
Russia | 24 settembre | 1971 | 24 ottobre | 1971 |
Saint Kitts e Nevis | 3 settembre | 2008 A | 3 ottobre | 2008 |
Saint Lucia | 8 novembre | 1983 A | 8 dicembre | 1983 |
Saint Vincent e Grenadine | 29 novembre | 1991 A | 29 dicembre | 1991 |
Samoa | 9 luglio | 1998 A | 8 agosto | 1998 |
San Marino | 20 gennaio | 2015 A | 20 febbraio | 2015 |
São Tomé e Príncipe | 8 maggio | 2006 A | 7 giugno | 2006 |
Seicelle | 29 dicembre | 1978 A | 28 gennaio | 1979 |
Senegal | 3 febbraio | 1978 | 5 marzo | 1978 |
Serbia | 23 luglio | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Sierra Leone | 13 novembre | 1974 | 13 dicembre | 1974 |
Singapore | 12 aprile | 1978 | 12 maggio | 1978 |
Siria* | 10 luglio | 1980 A | 9 agosto | 1980 |
Slovacchia | 13 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1993 |
Slovenia | 27 maggio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna | 30 ottobre | 1972 | 29 novembre | 1972 |
Sri Lanka | 30 maggio | 1978 A | 29 giugno | 1978 |
Stati Uniti | 14 settembre | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Sudafrica* | 30 maggio | 1972 | 29 giugno | 1972 |
Sudan | 18 gennaio | 1979 A | 17 febbraio | 1979 |
Suriname | 27 ottobre | 1978 S | 25 novembre | 1975 |
Svezia | 7 luglio | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Svizzera | 14 settembre | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Swaziland | 27 dicembre | 1999 A | 26 gennaio | 2000 |
Tagikistan | 29 febbraio | 1996 A | 30 marzo | 1996 |
Taiwan (Taipei cinese) | 27 luglio | 1972 | 26 agosto | 1972 |
Tanzania | 9 agosto | 1983 A | 8 settembre | 1983 |
Thailandia | 16 maggio | 1978 | 15 giugno | 1978 |
Togo | 9 febbraio | 1979 A | 11 marzo | 1979 |
Tonga | 21 febbraio | 1977 A | 23 marzo | 1977 |
Trinidad e Tobago | 31 gennaio | 1972 | 1° marzo | 1972 |
Tunisia* | 2 dicembre | 1981 A | 1° gennaio | 1982 |
Turchia | 17 aprile | 1973 | 17 maggio | 1973 |
Turkmenistan | 25 maggio | 1999 A | 24 giugno | 1999 |
Ucraina* | 21 febbraio | 1972 | 22 marzo | 1972 |
Uganda | 27 marzo | 1972 A | 26 aprile | 1972 |
Ungheria | 13 agosto | 1971 | 14 ottobre | 1971 |
Uruguay | 12 gennaio | 1977 A | 11 febbraio | 1977 |
Uzbekistan | 7 febbraio | 1994 A | 9 marzo | 1994 |
Vanuatu | 22 febbraio | 1989 A | 24 marzo | 1989 |
Venezuela | 7 luglio | 1983 | 6 agosto | 1983 |
Vietnam* | 17 settembre | 1979 A | 17 ottobre | 1979 |
Yemen | 29 settembre | 1986 A | 29 ottobre | 1986 |
Zambia | 3 marzo | 1987 A | 2 aprile | 1987 |
Zimbabwe | 6 febbraio | 1989 A | 8 marzo | 1989 |
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c Dal 19 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.Dal 21 gen. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. |
1 «Convenzione dell’Aia emendata dal protocollo di Pechino del 2010». Le mod. del prot. add. del 10 set. 2010 (RS 0.748.710.21; RU 2018 259) sono introdotte nel presente testo. Le stesse valgono comunque unicamente nei rapporti con gli Stati parte. Vedi pertanto lo specifico campo d’applicazione.
2 RU 1971 1508
3 RU 1971 1509, 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563, 1984 278, 1985 249, 1987 1161, 1989 865, 1990 1872, 1992 664, 2005 1611, 2007 3761, 2013 2723 e 2018 1351. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021