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RS 0.748.710.2 Convenzione del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili

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0.748.710.2

Traduzione

Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili1

Conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970

Approvata dall’Assemblea federale il 7 giugno 19712

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 14 settembre 1971

Entrata in vigore per la Svizzera il 14 ottobre 1971

(Stato 11 aprile 2018)

  Preambolo

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione,

considerando che gli atti illeciti di cattura o l’esercizio del controllo degli aeromobili in volo compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’esercizio dei servizi aerei e pregiudicano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell’aviazione civile;

considerato che siffatti atti preoccupano gravemente;

considerato che, nell’intento di prevenire tali atti, urge l’adozione di provvedimenti adeguati intesi a punirne gli autori,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 11

1. Commette un reato chiunque, illecitamente e intenzionalmente, s’impadronisce di un aeromobile in servizio o ne esercita il controllo con violenza o con minaccia di violenza o con coercizione o qualsiasi altra forma di intimidazione, o con qualsiasi mezzo tecnologico.

2. Commette parimenti un reato ogni persona che:

(a)
minaccia di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
(b)
provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.

3. Commette parimenti un reato ogni persona che:

(a)
tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
(b)
organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure
(c)
partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure
(d)
illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un’indagine, a un’azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 lettera (a), 3 lettera (b) o 3 lettera (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.

4. Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato a uno o a entrambi i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no:

(a)
accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questo accordo; oppure
(b)
contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo e:
(i)
per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, qualora questa attività implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o
(ii)
sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo.

1 Nuovo testo giusta l’art. II del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 21

Ogni Stato Parte s’impegna a reprimere mediante pene severe i reati elencati all’articolo 1.


1 Nuovo testo giusta l’art. III del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 2bis1

1. Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all’articolo 1. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

2. Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

3. Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la responsabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.


1 Introdotto dall’art. IV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 3

1. Ai fini della presente Convenzione, un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo interrotto prosegue finché l’autorità competente si fa carico dell’aeromobile, delle persone e dei beni a bordo.1

2. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati per scopi militari, doganali o di polizia.

3. La presente convenzione è applicata soltanto se il luogo dell’involo o quello dell’atterramento effettivo dell’aeromobile a bordo del quale è commesso il reato è situato fuori dal territorio dello Stato d’immatricolazione dell’aeromobile, e si tratti di un aeromobile in volo internazionale o d’un aeromobile in volo interno.

4. Nel caso previsto all’articolo 5, la presente convenzione non è applicabile se il luogo dell’involo e quello dell’atterramento effettivo dell’aeromobile a bordo del quale è commesso il reato sono situati su territorio di uno solo degli Stati menzionati a detto articolo.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter e 10 sono applicabili, indipendentemente dal luogo di decollo o di atterraggio effettivo dell’aeromobile, se l’autore o l’autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile.2


1 Nuovo testo giusta il l’art. V n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
2 Nuovo testo giusta il l’art. V n. 4 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 3bis1

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite2, della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale3 e del diritto internazionale umanitario.

2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.


1 Introdotto dall’art. VI del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).
2 RS 0.120
3 RS 0.748.0

  Art. 41

1. Ogni Stato Parte addotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, e su qualsiasi altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l’equipaggio e commesso dall’autore presunto del reato in relazione diretta con quest’ultimo, nei casi seguenti:

(a)
se il reato è commesso sul territorio di tale Stato;
(b)
se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato;
(c)
se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l’autore presunto ancora a bordo;
(d)
se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato;
(e)
se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.

2. Ogni Stato Parte può parimenti istituire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi:

(a)
se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato;
(b)
se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.

3. Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 8 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.

4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.


1 Nuovo testo giusta l’art. VII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 51

Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d’esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d’esercizio e che gestiscono aeromobili oggetto d’immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.


1 Nuovo testo giusta l’art. VIII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 6

1. Ciascun Stato Parte1 sul territorio del quale si trova l’autore o l’autore presunto del reato, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell’intento di garantirne la presenza. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all’avviamento dei procedimenti penali o di una procedura d’estradizione.

2. Lo Stato di cui si tratta procede immediatamente a un’inchiesta preliminare intesa ad accertare i fatti.

3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.

4. Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria competenza.2


1 Nuova menzione giusta l’art. XVII n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta l’art. IX del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 7

Qualora lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto l’autore presunto del reato non estradi quest’ultimo, sottopone l’affare senza eccezione alcuna, indipendentemente dal fatto che il reato sia o non sia stato commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Quest’ultime decidono nelle stesse condizioni come per qualsiasi reato di diritto comune di carattere grave conformemente alla legislazione di detto Stato.

  Art. 7bis1

Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.»


1 Introdotto dall’art. X del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 81

1. I reati di cui all’articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.

2. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d’estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati di cui all’articolo 1. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all’articolo 1 come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la loro competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 2.

5. I reati di cui all’articolo 1 paragrafo 4 lettere (a) e (b) sono, ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, considerati equivalenti.


1 Nuovo testo giusta l’art. XI del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 8bis1

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all’articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.


1 Introdotto dall’art. XII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 8ter1

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 1 o la richiesta di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.


1 Introdotto dall’art. XIII del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 9

1. Se è commesso o sta per essere commesso uno degli atti di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti adeguati per restituire o conservare il controllo dell’aeromobile al comandante legittimo.1

2. Nei casi di cui al numero precedente, ciascun Stato Parte sul cui territorio si trova l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio facilita ai passeggeri all’equipaggio la continuazione del viaggio non appena possibile. L’aeromobile e il carico sono restituiti senza indugio agli aventi diritto.


1 Nuovo testo giusta l’art. XIV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 101

1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 1 e agli altri atti di cui all’articolo 4. In ogni caso, il diritto applicabile per l’esecuzione di una domanda d’assistenza è quello dello Stato richiesto.2

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti da disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che disciplina o disciplinerà, in tutto o in parte, il campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale.


1 Per l’assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, vedi l’art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).
2 Nuovo testo giusta l’art. XV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 10bis1

Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 4 paragrafi 1 e 2.


1 Introdotto dall’art. XVI del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331).

  Art. 11

Ciascun Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al consiglio dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, ogni informazione utile inerente:

a.
alle circostanze del reato;
b.
ai provvedimenti presi in applicazione dell’articolo 9;
c.
ai provvedimenti nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto del reato e segnatamente al risultato di qualsiasi procedura d’estradizione o di qualsiasi altra procedura giudiziaria.
  Art. 12

1. Qualsiasi controversia fra gli Stati Parte1 in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta all’arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d’arbitrato, le parti non s’intendono circa l’organizzazione di quest’ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.

2. Ciascun Stato può dichiarare, all’atto della firma della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati Parte non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.

3. Ciascun Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione ai Governi depositari.


1 Nuova menzione giusta l’art. XVII n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2018 (RU 2018 259; FF 2013 7331). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  Art. 13

1. La presente convenzione è aperta, il 16 dicembre 1970 all’Aia, alla firma degli Stati partecipanti alla conferenza internazionale di diritto aereo tenuta all’Aia dal 1° al 16 dicembre 1970 (d’appresso «Conferenza dell’Aia»). Dopo il 31 dicembre 1970, la convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, Londra e Mosca. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo può aderirvi in ogni momento.

2. La presente convenzione soggiace alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli istrumenti di ratificazione come anche gli istrumenti d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che sono designati come Governi depositari.

3. La presente convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito degl’istrumenti di ratificazione dei 10 Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza dell’Aia.

4. Per gli altri Stati, la presente convenzione entra in vigore alla data dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o 30 giorni dopo la data del deposito dei loro istrumenti di ratificazione o d’adesione, se questa seconda data è posteriore alla prima.

5. I Governi depositari informano senza indugio tutti gli Stati firmatari della presente convenzione o che vi hanno aderito, della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della presente convenzione come anche di qualsiasi altra comunicazione.

6. All’atto dell’entrata in vigore, la presente convenzione è registrata dai Governi depositari conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1 e conformemente alle disposizioni dell’articolo 83 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944)2.


1 RS 0.120
2 RS 0.748.0

  Art. 14

1. Ciascun Stato Parte può disdire la presente convenzione mediante notificazione scritta indirizzata ai Governi depositari.

2. La disdetta prende effetto 6 mesi dopo che la notificazione sia stata ricevuta dai Governi depositari.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all’Aia, il 16 dicembre 1970, in tre esemplari originali comprendente ciascuno quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione l’11 aprile 20183 

Stati partecipanti

Ratificaa

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

29 agosto

1979

28 settembre

1979

Albania

21 ottobre

1997 A

20 novembre

1997

Algeria*

  6 ottobre

1995 A

  5 novembre

1995

Andorra*

24 settembre

2004 A

24 ottobre

2004

Angola

12 marzo

1998 A

11 febbraio

1998

Antigua e Barbuda

22 luglio

1985 A

21 agosto

1985

Arabia Saudita*

14 giugno

1974 A

14 luglio

1974

Argentina*

11 settembre

1972

11 ottobre

1972

Armenia

10 settembre

2002 A

10 ottobre

2002

Australia

  9 novembre

1972

  9 dicembre

1972

Austria

11 febbraio

1974

13 marzo

1974

Azerbaigian

  3 marzo

2000 A

  2 aprile

2000

Bahamas

16 luglio

1976 S

10 luglio

1973

Bahrein*

20 febbraio

1984 A

21 marzo

1984

Bangladesh

28 giugno

1978 A

28 luglio

1978

Barbados

  2 aprile

1973

  2 maggio

1973

Belarus*

30 dicembre

1971

29 gennaio

1972

Belgio

24 agosto

1973

23 settembre

1973

Belize

10 giugno

1998 A

10 luglio

1998

Benin

13 marzo

1972

12 aprile

1972

Bhutan

28 dicembre

1988 A

27 gennaio

1989

Bolivia

18 luglio

1979 A

17 agosto

1979

Bosnia ed Erzegovina

15 agosto

1994 S

  6 marzo

1992

Botswana

28 dicembre

1978 A

27 gennaio

1979

Brasile*

14 gennaio

1972

13 febbraio

1972

Brunei

16 aprile

1986 A

16 maggio

1986

Bulgaria

19 maggio

1971

14 ottobre

1971

Burkina Faso

19 ottobre

1987 A

18 novembre

1987

Cambogia

  8 novembre

1996

  8 dicembre

1996

Camerun

14 aprile

1988 A

14 maggio

1988

Canada

19 giugno

1972

19 luglio

1972

Capo Verde

20 ottobre

1977 A

19 novembre

1977

Ceca, Repubblica

14 novembre

1994 S

1° gennaio

1993

Ciad

12 luglio

1972

11 agosto

1972

Cile*

  2 febbraio

1972

  3 marzo

1972

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Cina*

10 settembre

1980 A

10 ottobre

1980

  Hong Kong* b

  3 giugno

1997

1° luglio

1997

  Macao* c

27 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

  6 giugno

1972 A

  6 luglio

1972

Colombia

  3 luglio

1973

  2 agosto

1973

Comore

1° agosto

1991 A

31 agosto

1991

Congo (Brazzaville)

24 novembre

1989 A

24 dicembre

1989

Congo (Kinshasa)

  6 luglio

1977 A

  5 agosto

1977

Corea (Nord)*

28 aprile

1983 A

28 maggio

1983

Corea (Sud)

18 gennaio

1973 A

17 febbraio

1973

Costa Rica

  9 luglio

1971

14 ottobre

1971

Côte d’Ivoire

  9 gennaio

1973 A

  8 febbraio

1973

Croazia

12 giugno

1993 S

  8 ottobre

1991

Cuba*

27 novembre

2001 A

27 dicembre

2001

Danimarca*

17 ottobre

1972

16 novembre

1972

  Groenlandia

  1° giugno

1980

  1° giugno

1980

Dominica

26 luglio

2005 A

25 agosto

2005

Dominicana, Repubblica

22 giugno

1978

22 luglio

1978

Ecuador

14 giugno

1971

14 ottobre

1971

Egitto*

28 febbraio

1975 A

30 marzo

1975

El Salvador

17 gennaio

1973

16 febbraio

1973

Emirati Arabi Uniti

14 aprile

1981 A

14 maggio

1981

Estonia

22 dicembre

1993 A

21 gennaio

1994

Etiopia

26 marzo

1979

25 aprile

1979

Figi

27 luglio

1972

26 agosto

1972

Filippine

26 marzo

1973

25 aprile

1973

Finlandia

15 dicembre

1971

14 gennaio

1972

Francia

18 settembre

1972

18 ottobre

1972

Gabon

14 luglio

1971

14 ottobre

1971

Gambia

28 novembre

1978

28 dicembre

1978

Georgia

20 aprile

1994 A

20 maggio

1994

Germania*

11 ottobre

1974

10 novembre

1974

Ghana

12 dicembre

1973

11 gennaio

1974

Giamaica

16 settembre

1983

16 ottobre

1983

Giappone

19 aprile

1971

14 ottobre

1971

Gibuti

24 novembre

1992 A

24 dicembre

1992

Giordania

16 novembre

1971

16 dicembre

1971

Grecia

20 settembre

1973

20 ottobre

1973

Grenada

10 agosto

1978 A

  9 settembre

1978

Guatemala*

16 maggio

1979

15 giugno

1979

Guinea

  2 maggio

1984 A

1° giugno

1984

Guinea equatoriale

  3 gennaio

1991

  2 febbraio

1991

Guinea-Bissau

20 agosto

1976 A

19 settembre

1976

Guyana

21 dicembre

1972 A

20 gennaio

1973

Haiti

  9 maggio

1984 A

  8 giugno

1984

Honduras

13 aprile

1987 A

13 maggio

1987

India*

12 novembre

1982

12 dicembre

1982

Indonesia*

27 agosto

1976

26 settembre

1976

Iran

25 gennaio

1972

24 febbraio

1972

Iraq

  4 gennaio

1972

  3 febbraio

1972

Irlanda

24 novembre

1975 A

24 dicembre

1975

Islanda

29 giugno

1973 A

29 luglio

1973

Isole Cook

14 aprile

2005 A

14 maggio

2005

Isole Marshall

31 maggio

1989 A

30 giugno

1989

Israele

16 agosto

1971

14 ottobre

1971

Italia

19 febbraio

1974

21 marzo

1974

Kazakstan

  4 aprile

1995 A

  4 maggio

1995

Kenya

11 gennaio

1977 A

10 febbraio

1977

Kirghizistan

25 febbraio

2000 A

27 marzo

2000

Kuwait*

25 maggio

1979

24 giugno

1979

Laos

27 marzo

1989

26 aprile

1989

Lesotho

27 luglio

1978 A

26 agosto

1978

Lettonia

23 ottobre

1998 A

22 novembre

1998

Libano

10 agosto

1973 A

  9 settembre

1973

Liberia

1° febbraio

1982 A

  3 marzo

1982

Libia*

  4 ottobre

1978 A

  3 novembre

1978

Liechtenstein

23 febbraio

2001

25 marzo

2001

Lituania

  4 dicembre

1996 A

  3 gennaio

1997

Lussemburgo

22 novembre

1978

21 dicembre

1978

Macedonia

  7 gennaio

1998 S

17 novembre

1991

Madagascar

18 novembre

1986 A

18 dicembre

1986

Malawi*

21 dicembre

1972 A

20 gennaio

1973

Malaysia

  4 maggio

1985

  3 giugno

1985

Maldive

1° settembre

1987 A

1° ottobre

1987

Mali

17 agosto

1971 A

14 ottobre

1971

Malta

14 giugno

1991 A

14 luglio

1991

Marocco*

24 ottobre

1975 A

23 novembre

1975

Mauritania

1° novembre

1978 A

1° dicembre

1978

Maurizio

25 aprile

1983 A

25 maggio

1983

Messico

19 luglio

1972

18 agosto

1972

Moldova

21 maggio

1997 A

20 giugno

1997

Monaco

  3 giugno

1983 A

  3 luglio

1983

Mongolia*

  8 ottobre

1971

  7 novembre

1971

Montenegro

  9 gennaio

2007 S

  3 giugno

2006

Mozambico*

16 gennaio

2003 A

15 febbraio

2003

Myanmar

20 maggio

1996 A

19 giugno

1996

Namibia

  4 novembre

2005 A

  4 dicembre

2005

Nauru

17 maggio

1984 A

16 giugno

1984

Nepal

10 gennaio

1979 A

  9 febbraio

1979

Nicaragua

  6 novembre

1973 A

  6 dicembre

1973

Niger

15 ottobre

1971

14 novembre

1971

Nigeria

  3 luglio

1973 A

  2 agosto

1973

Niue

30 settembre

2009 A

30 ottobre

2009

Norvegia

23 agosto

1971

14 ottobre

1971

Nuova Zelanda*

12 febbraio

1974

14 marzo

1974

Oman*

  2 febbraio

1977 A

  4 marzo

1977

Paesi Bassi*

27 agosto

1973

26 settembre

1973

  Aruba

27 agosto

1973

11 luglio

1974

  Curaçao

27 agosto

1973

11 luglio

1974

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

27 agosto

1973

11 luglio

1974

  Sint Maarten

27 agosto

1973

11 luglio

1974

Pakistan

29 novembre

1973

29 dicembre

1973

Palau

  3 agosto

1995 A

  2 settembre

1995

Panama

10 marzo

1972

  9 aprile

1972

Papua Nuova Guinea*

  4 dicembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

  4 febbraio

1972

  5 marzo

1972

Perù*

28 aprile

1978 A

28 maggio

1978

Polonia*

21 marzo

1972

20 aprile

1972

Portogallo*

27 novembre

1972

27 dicembre

1972

Qatar*

26 agosto

1981

25 settembre

1981

Regno Unito*

22 dicembre

1971

21 gennaio

1972

  Anguilla

22 dicembre

1971

21 gennaio

1972

  Isole Salomone britanniche

22 dicembre

1971

21 gennaio

1972

  Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito

22 dicembre

1971

21 gennaio

1972

Rep. Centrafricana

1° luglio

1991 A

31 luglio

1991

Romania*

10 luglio

1972

  9 agosto

1972

Ruanda

  3 novembre

1987

  3 dicembre

1987

Russia

24 settembre

1971

24 ottobre

1971

Saint Kitts e Nevis

  3 settembre

2008 A

  3 ottobre

2008

Saint Lucia

  8 novembre

1983 A

  8 dicembre

1983

Saint Vincent e Grenadine

29 novembre

1991 A

29 dicembre

1991

Samoa

  9 luglio

1998 A

  8 agosto

1998

San Marino

20 gennaio

2015 A

20 febbraio

2015

São Tomé e Príncipe

  8 maggio

2006 A

  7 giugno

2006

Seicelle

29 dicembre

1978 A

28 gennaio

1979

Senegal

  3 febbraio

1978

  5 marzo

1978

Serbia

23 luglio

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 novembre

1974

13 dicembre

1974

Singapore

12 aprile

1978

12 maggio

1978

Siria*

10 luglio

1980 A

  9 agosto

1980

Slovacchia

13 dicembre

1995

1° gennaio

1993

Slovenia

27 maggio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

30 ottobre

1972

29 novembre

1972

Sri Lanka

30 maggio

1978 A

29 giugno

1978

Stati Uniti

14 settembre

1971

14 ottobre

1971

Sudafrica*

30 maggio

1972

29 giugno

1972

Sudan

18 gennaio

1979 A

17 febbraio

1979

Suriname

27 ottobre

1978 S

25 novembre

1975

Svezia

  7 luglio

1971

14 ottobre

1971

Svizzera

14 settembre

1971

14 ottobre

1971

Swaziland

27 dicembre

1999 A

26 gennaio

2000

Tagikistan

29 febbraio

1996 A

30 marzo

1996

Taiwan (Taipei cinese)

27 luglio

1972

26 agosto

1972

Tanzania

  9 agosto

1983 A

  8 settembre

1983

Thailandia

16 maggio

1978

15 giugno

1978

Togo

  9 febbraio

1979 A

11 marzo

1979

Tonga

21 febbraio

1977 A

23 marzo

1977

Trinidad e Tobago

31 gennaio

1972

1° marzo

1972

Tunisia*

  2 dicembre

1981 A

1° gennaio

1982

Turchia

17 aprile

1973

17 maggio

1973

Turkmenistan

25 maggio

1999 A

24 giugno

1999

Ucraina*

21 febbraio

1972

22 marzo

1972

Uganda

27 marzo

1972 A

26 aprile

1972

Ungheria

13 agosto

1971

14 ottobre

1971

Uruguay

12 gennaio

1977 A

11 febbraio

1977

Uzbekistan

  7 febbraio

1994 A

  9 marzo

1994

Vanuatu

22 febbraio

1989 A

24 marzo

1989

Venezuela

  7 luglio

1983

  6 agosto

1983

Vietnam*

17 settembre

1979 A

17 ottobre

1979

Yemen

29 settembre

1986 A

29 ottobre

1986

Zambia

  3 marzo

1987 A

  2 aprile

1987

Zimbabwe

  6 febbraio

1989 A

  8 marzo

1989

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Gli strumenti di ratificazione o d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito e dell’Unione Sovietica, sia simultaneamente o a date diverse, sia presso un solo o più Governi precitati. Le date nel presente elenco concernono la prima ratificazione o adesione.
b
Dal 21 gen. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

c Dal 19 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.Dal 21 gen. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.


RU 1971 1509; FF 1971 I 233


1 «Convenzione dell’Aia emendata dal protocollo di Pechino del 2010». Le mod. del prot. add. del 10 set. 2010 (RS 0.748.710.21; RU 2018 259) sono introdotte nel presente testo. Le stesse valgono comunque unicamente nei rapporti con gli Stati parte. Vedi pertanto lo specifico campo d’applicazione.
2 RU 1971 1508
3 RU 1971 1509, 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563, 1984 278, 1985 249, 1987 1161, 1989 865, 1990 1872, 1992 664, 2005 1611, 2007 3761, 2013 2723 e 2018 1351. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 16 dicembre 1970
Entrata in vigore 14 ottobre 1971
Fonte RU 1971 1509
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non più in vigore 01.10.1981
non più in vigore 15.10.1979
non più in vigore 01.04.1978
non più in vigore 01.05.1973
non più in vigore 14.10.1971
  • 1
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0

Revisioni

14.10.1971
Convenzione del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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