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RS 0.935.21 Statuti del 27 settembre 1970 dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT) (con All.)

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0.935.21

Traduzione

Statuti dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT)

Deliberati in Messico il 27 settembre 1970

Approvati dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19751

Adottati dalla Svizzera con strumento depositato il 12 gennaio 1976

Entrati in vigore per la Svizzera il 12 gennaio 1976

(Stato 21 maggio 2019)

  Costituzione

  Art. 1

L’Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell’Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).


  Sede

  Art. 2

La sede dell’Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento per decisione dell’Assemblea generale.


  Scopi

  Art. 3

1. Scopo fondamentale dell’Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo per contribuire all’espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all’osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L’organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.

2. Perseguendo questo scopo, l’Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.

3. Per affermare il ruolo centrale ch’essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l’Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l’Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell’esecuzione del Programma.


  Membri

  Art. 4

La qualità di Membro dell’Organizzazione sarà accessibile ai:

a.
Membri effettivi
b.
Membri associati
c.
Membri affiliati.
  Art. 5

1. La qualità di Membro effettivo dell’Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati sovrani.

2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell’Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell’Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall’Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

  Art. 6

1. La qualità di Membro associato dell’Organizzazione è accessibile a tutti i territori o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.

2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell’Organizzazione, riservata l’approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

3. Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell’Organizza-zione se la loro candidatura è preliminarmente approvata dallo Stato Membro che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell’Organizza-zione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L’Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

4. Il Membro associato dell’Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell’Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.

  Art. 7

1. La qualità di Membro affiliato dell’Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell’Organizzazione o ricadono nella sua competenza.

2. I Membri associati dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.

3. Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organiz-zazione.

4. Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Orga-nizzazione.

5. Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Il Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell’Organizzazione. Può chiedere l’iscrizione di questioni nell’ordine del giorno di queste riunioni. Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.

6. I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggruppati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell’Organizzazione.


  Organi

  Art. 8

1. Gli organi dell’Organizzazione sono:

a.
L’Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea;
b.
Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio;
c.
Il Segretariato.

2. Le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell’Orga-nizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.


  Assemblea generale

  Art. 9

1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Organizzazione; è composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi.

2. Nelle sessioni dell’Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.

3. Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell’Assem-blea.

  Art. 10

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessione straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

  Art. 11

L’Assemblea adotta il proprio Regolamento.

  Art. 12

L’Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su qualsiasi oggetto di competenza dell’Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferirtele per altro dai presenti Statuti, l’Assemblea:

a.
Elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti;
b.
Elegge i membri del Consiglio;
c.
Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio;
d.
Approva il Regolamento finanziario dell’Organizzazione;
e.
Enuncia le direttive generali per l’amministrazione dell’Organizzazione;
f.
Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato;
g.
Elegge i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio;
h.
Approva il programma generale di lavoro dell’Organizzazione;
i.
Controlla la politica finanziaria dell’Organizzazione ed esamina e approva il bilancio;
j.
crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario;
k.
Studia e approva i rapporti d’attività dell’Organizzazione e degli organi di quest’ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano;
l.
Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali;
m.
Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private;
n.
Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell’Organizzazione;
o.
Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domanda di ammissione alla qualità di Membro.
  Art. 13

1. L’Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all’inizio di ogni sessione.

2. Il Presidente presiede l’Assemblea e adempie i compiti affidatigli.

3. Il Presidente è responsabile dinnanzi all’Assemblea nel corso delle sessione di questa.

4. Il Presidente rappresenta l’Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.


  Consiglio esecutivo

  Art. 14

1. Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall’Assemblea in ragione di un Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall’Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.

1bis. Lo Stato in cui ha sede l’Organizzazione dispone di un seggio permanente supplementare al Consiglio esecutivo, dotato del diritto di voto e non soggetto alla procedura di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione geografica dei seggi del Consiglio.1

2. Un membro associato, designato dai Membri associati dell’Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare lavori del Consiglio, senza diritto di voto.


1 Introdotto dalla mod. dell’Assembea generale del 14 ott. 1983. Nuovo testo giusta la mod. dell’Assembea generale del 24 ott. 1997 (RU 2017 3803). Correzione del 21 mag. 2019 (RU 2019 1567).

  Art. 15

Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all’elezione della metà dei membri del Consiglio.

  Art. 16

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno.

  Art. 17

Il Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per un mandato annuale.

  Art. 18

Il Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.

  Art. 19

Il Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti:

a.
Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell’Assemblea e fa rapporto a quest’ultima;
b.
Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell’Organizzazione;
c.
Sottopone proposte all’Assemblea;
d.
Esamina il programma generale di lavoro dell’Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all’Assemblea;
e.
Sottopone all’Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell’Organizzazione;
f.
Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio;
g.
Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall’Assemblea.
  Art. 20

Fra le sessione dell’Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il Consiglio prende le decisioni d’ordine amministrativo e tecnico che possono essere necessarie, nell’ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell’Organizza-zione, e fa rapporto alla prossima sessione dell’Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.


  Segretariato

  Art. 21

Il Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all’Organizzazione.

  Art. 22

Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all’Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.

  Art. 23

1. Il Segretario generale è responsabile davanti all’Assemblea e al Consiglio.

2. Il Segretario generale è incaricato dell’esecuzione delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell’Organizza-zione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell’Organizzazione.

3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell’Organizzazione.

  Art. 24

1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale approvata dall’Assemblea.

2. Il personale dell’Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.

3. Nell’assunzione e nello stabilimento delle condizioni d’impiego del personale dev’essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all’Organizzazione i servizi di personale che posseggono le più alte qualità d’efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l’importanza di un’assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.

4. Nell’adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all’Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l’Organizzazione.


  Bilancio di previsione e spese

  Art. 25

1. Il bilancio di previsione dell’Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall’Assem-blea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d’entrata dell’Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.

2. Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all’Assem-blea dal Consiglio, per esame e approvazione.

  Art. 26

1. I conti dell’Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti dall’Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

2. I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l’efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.


  Quorum

  Art. 27

1. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni dell’Assemblea.

2. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.


  Voto

  Art. 28

Ogni membro effettivo dispone di un voto.

  Art. 29

1. Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia sono prese dall’Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.

2. Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell’Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d’importanza particolare, è necessaria all’Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

  Art. 30

Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvata alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.


  Capacità giuridica, privilegi e immunità

  Art. 31

L’Organizzazione ha la personalità giuridica.

  Art. 32

L’Organizzazione benefica, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall’Organizzazione.


  Emendamenti

  Art. 33

1. Qualsiasi disegno d’emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all’esame dell’Assemblea.

2. Un emendamento è accettato dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.

3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.


  Sospensione

  Art. 34

1. Se l’Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all’obiettivo fondamentale dell’Organizzazione, quale descritto nell’Articolo 3 degli Statuti, l’Assemblea può, con risoluzione accettata alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell’esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.

2. La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l’Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.


  Ritiro

  Art. 35

1. Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall’Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto al Governo depositario.

2. Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall’Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.

3. Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall’Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto Segretario generale.


  Entrata in vigore

  Art. 36

I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.


  Depositario

  Art. 37

1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.

2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d’entrata in vigore dei presenti Statuti.


  Lingue ed interpretazione

  Art. 381

Le lingue ufficiali dell’Organizzazione sono il francese, l’inglese, l’arabo, lo spagnolo e il russo.


1 Nuovo testo giusta la mod. dell’OMT del 25 set. 1979, in vigore dal 18 giu. 2008 (RU 2017 3395).

  Art. 39

I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.


  Disposizioni transitorie

  Art. 40

Nell’attesa di una decisione dell’Assemblea generale, conformemente all’articolo 2, la sede è provvisoriamente stabilità a Ginevra (Svizzera).

  Art. 41

Durante centottanta giorni dopo l’entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell’Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

  Art. 42

Durante un anno dopo l’entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d’approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell’Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.

  Art. 43

Durante l’anno successivo all’entrata in vigore dei presenti Statuti, i territori o gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d’approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell’Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.

  Art. 44

A contare dall’entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi dell’UIOUT sono devoluti all’Organizzazione.

  Art. 45

Il Segretario generale dell’UIOUT, al momento dell’entrata in vigore dei presenti Statuti, agirà come Segretario generale dell’Organizzazione fino alla data dell’ele-zione, da parte dell’Assemblea, del Segretario generale dell’Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente dell’Assemblea generale straordinaria, Presidente dell’Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo:

Georges Faddoul

Il Segretario generale dell’Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo:

Robert C. Lonati


  Allegato1 

  Norme di finanziamento

1. Il periodo finanziario dell’Organizzazione è di due anni.

2. L’esercizio finanziario corrisponde al periodo compreso tra il 1o gennaio e il dicembre.

3. Il Bilancio di previsione è finanziato per mezzo dei contributi dei Membri, secondo un metodo di ripartizione da determinare dall’Assemblea e fondato sul livello di sviluppo economico, come anche sull’importanza del turismo internazionale di ciascun Paese e per mezzo di altre entrate dell’Organizzazione.

4. Il bilancio di previsione è formulato in euro. La moneta di pagamento dei contributi dei Membri è l’euro o qualsiasi altra moneta o combinazione di monete stabilita dall’Assemblea. Tuttavia, il Segretario generale può accettare altre monete per il pagamento dei contributi dei Membri fino a concorrenza della somma autorizzata dall’Assemblea.

5. È costituito un Fondo generale. Tutti i contributi effettuati in qualità di Membro conformemente al paragrafo 3, le diverse risorse e qualsiasi anticipo sul Fondo rotativo saranno accreditate al Fondo generale. Le spese d’amministrazione e quelle relative al programma generale saranno effettuate per mezzo del Fondo generale.

6. È costituito un Fondo rotativo per un ammontare fissato dall’Assemblea. Gli anticipi sui contributi dei Membri e qualsiasi altra entrata che l’Assemblea destina a tal fine saranno versati nel Fondo rotativo. Se necessario, potranno essere effettuate girate da questo Fondo al Fondo generale.

7. Fondi fiduciari possono essere stabiliti per finanziare le attività non previste nel bilancio di previsione dell’Organizzazione cui sono interessati certi paesi o gruppi di paesi, fermo restando che questi Fondi saranno finanziati con contributi volontari. L’Organizzazione può domandare una rimunerazione per l’amministrazione di questi Fondi.

8. La destinazione dei doni, legati ad altre entrate straordinarie non iscritte nel bilancio di previsione dell’Organizzazione è decisa dall’Assemblea.

9. Il Segretario generale sottopone le previsioni budgetarie al Consiglio almeno tre mesi prima della riunione corrispondente del Consiglio. Il Consiglio studia queste previsioni e raccomanda il bilancio di previsione all’esame finale e all’approvazione dell’Assemblea. Le previsioni del Consiglio sono comunicate almeno tre mesi prima della riunioni corrispondente dell’Assemblea.

10. L’Assemblea approva il bilancio di previsione annuale per un periodo biennale, ne approva la ripartizione per ogni anno, come anche i conti di gestione per ogni anno.

11. I conti dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario trascorso sono comunicate dal Segretario generale ai Revisori dei conti e all’organo competente del Consiglio.

I Revisori dei conti fanno rapporto al Consiglio e all’Assemblea.

12. I Membri dell’Organizzazione effettuano il versamento del loro contributo nel primo mese dell’esercizio finanziario per cui tale contributo è dovuto. L’importo di questo contributo, deciso dall’Assemblea, è comunicato ai Membri sei mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario cui si riferisce.

Tuttavia, il Consiglio può accettare casi d’arretrati giustificati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei differenti Paesi.

13. Il Membro in mora nel pagamento del suo contributo alle spese dell’Orga-nizzazione sarà privato del privilegio di cui beneficiano i Membri, e cioè dei servizi e del diritto di voto nell’Assemblea e nel Consiglio, se la somma dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo dovuto per i due anni finanziari trascorsi. A domanda del Consiglio, l’Assemblea può nondimeno autorizzare questo Membro a partecipare alle votazioni e a beneficiare dei servizi dell’Organizzazione, se essa accerta che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla costui volontà.

14. Il membro che si ritira dall’Organizzazione ha l’obbligo di pagare la parte adeguata del suo contributo su un fondamento di prorata fino alla data in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Calcolando la ripartizione per i Membri associati e affiliati, sarà tenuto conto del carattere differente della loro qualità di Membro e dei diritti limitati di cui fruiscono in seno all’Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente dell’Assemblea generale straordinaria, Presidente dell’Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo:

Georges Faddoul

Il Segretario generale dell’Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo:

Robert C. Lonati


1 Aggiornato dalla mod. dell’Assembea generale del 29 set. 2001, in vigore provvisoriamente dal 29 set. 2001 (RU 2017 3803).


  Campo d’applicazione il 11 luglio 20172 

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

  8 maggio

1973

  2 gennaio

1975

Albania

  4 giugno

1993

  8 ottobre

1993

Algeria

  5 maggio

1976

  5 maggio

1976

Andorra

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Angola

30 agosto

1990

30 agosto

1990

Arabia Saudita

17 giugno

2002

17 giugno

2002

Argentina

13 giugno

1972

  2 gennaio

1975

Armenia

24 settembre

1997

24 ottobre

1997

Austria

22 dicembre

1975

22 dicembre

1975

Azerbaigian

29 settembre

2001

29 settembre

2001

Bahamas

24 maggio

2005

24 maggio

2005

Bahrein

29 settembre

2001

29 settembre

2001

Bangladesh

19 febbraio

1975

19 febbraio

1975

Barbados

17 settembre

2015

17 settembre

2015

Belarus

  9 giugno

2005

14 giugno

2005

Belgio

  Comunità fiamminga a

24 ottobre

1997

24 ottobre

1997

Benin

31 dicembre

1974

  2 gennaio

1975

Bhutan

  4 febbraio

2003

19 ottobre

2003

Bolivia

21 maggio

1975

21 maggio

1975

Bosnia e Erzegovina

  5 luglio

1993

  8 ottobre

1993

Botswana

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Brasile

11 giugno

1974

  2 gennaio

1975

Brunei

29 novembre

2007

29 novembre

2007

Bulgaria

21 gennaio

1976

21 gennaio

1976

Burkina Faso

16 maggio

1975

16 maggio

1975

Burundi

30 ottobre

1974

  2 gennaio

1975

Cambogia

24 aprile

1972

  2 gennaio

1975

Camerun

28 novembre

1973

  2 gennaio

1975

Capo Verde

29 settembre

2001

29 settembre

2001

Ceca, Repubblica

  8 febbraio

1993 S

  1° gennaio

1993

Ciad

10 settembre

1985

26 settembre

1985

Cile

  9 aprile

1974

  2 gennaio

1975

Cina

22 settembre

1983

  5 ottobre

1983

  Hong Kong ab

17 settembre

1999

  1° ottobre

1999

  Macao ac

  8 aprile

1980

17 settembre

1981

Cipro

  4 settembre

1974

12 gennaio

1975

Colombia

12 giugno

1971

  2 gennaio

1975

Congo (Brazzaville)

29 luglio

1977

20 settembre

1979

Congo (Kinshasa)

20 gennaio

1972

  2 gennaio

1975

Corea (Nord)

28 agosto

1987

  1° ottobre

1987

Corea (Sud)

15 gennaio

1973

  2 gennaio

1975

Costa Rica

26 settembre

1995

26 settembre

1995

Côte d'Ivoire

  5 marzo

1973

  2 gennaio

1975

Croazia

  5 luglio

1993

  8 ottobre

1993

Cuba

11 dicembre

1975

11 dicembre

1975

Dominicana, Repubblica

29 aprile

1975

29 aprile

1975

Ecuador

11 febbraio

1975

11 febbraio

1975

Egitto

21 maggio

1971

  2 gennaio

1975

El Salvador

10 dicembre

1992

  8 ottobre

1993

Eritrea

14 marzo

1995

21 ottobre

1995

Eswatini

  1° ottobre

1999

Etiopia

22 maggio

1975

22 maggio

1975

Figi

30 aprile

1997

24 ottobre

1997

Filippine

23 ottobre

1991

23 ottobre

1991

Francia

31 dicembre

1975

31 dicembre

1975

Gabon

  6 aprile

1971

  2 gennaio

1975

Gambia

  6 maggio

1975

  6 maggio

1975

Georgia

  2 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Germania

29 gennaio

1976

29 gennaio

1976

Ghana

28 novembre

1972

  2 gennaio

1975

Giamaica

24 aprile

1975

24 aprile

1975

Giappone

  6 luglio

1978

  6 luglio

1978

Gibuti

30 maggio

1997

24 ottobre

1997

Giordania

30 marzo

1971

  2 gennaio

1975

Grecia

  8 novembre

1972

  2 gennaio

1975

Guatemala

  8 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Guinea

17 luglio

1985

17 luglio

1985

Guinea equatoriale

23 agosto

1995

21 ottobre

1995

Guinea-Bissau

  4 ottobre

1991

  4 ottobre

1991

Haiti

12 giugno

1974

  2 gennaio

1975

Honduras

29 settembre

2001

29 settembre

2001

India

  9 novembre

1971

  2 gennaio

1975

Indonesia

  5 aprile

1972

  2 gennaio

1975

Iran

17 febbraio

1972

  2 gennaio

1975

Iraq

15 settembre

1971

  2 gennaio

1975

Israele

20 gennaio

1975

20 gennaio

1975

Italia

  2 marzo

1978

  2 marzo

1978

Kazakstan

  2 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Kenya

24 settembre

1971

  2 gennaio

1975

Kirghizistan

  2 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Kuwait

  3 marzo

2003

  3 marzo

2003

Laos

27 settembre

1973

  2 gennaio

1975

Lesotho

11 luglio

1980

17 settembre

1981

Libano

18 giugno

1974

  2 gennaio

1975

Liberia

14 ottobre

2011

14 ottobre

2011

Libia

21 aprile

1977

21 aprile

1977

Lituania

26 settembre

2003

  6 ottobre

2003

Macedonia del Nord

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Madagascar

22 maggio

1975

22 maggio

1975

Malawi

  6 agosto

1974

  2 gennaio

1975

Malaysia

19 settembre

1991

19 settembre

1991

Maldive

10 giugno

1980

17 settembre

1981

Mali

17 giugno

1974

  2 gennaio

1975

Malta

  2 agosto

1978

  2 agosto

1978

Marocco

  7 luglio

1971

  2 gennaio

1975

Mauritania

  9 luglio

1976

  9 luglio

1976

Messico

20 novembre

1970

  2 gennaio

1975

Myanmar

  1° giugno

2012

  1° giugno

2012

Moldova

  2 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Monaco

  5 maggio

2000

  1° gennaio

2001

Mongolia

27 marzo

1990

27 marzo

1990

Montenegro

29 novembre

2007

29 novembre

2007

Mozambico

21 ottobre

1995

21 ottobre

1995

Namibia

24 settembre

1997

24 ottobre

1997

Nepal

14 marzo

1972

  2 gennaio

1975

Nicaragua

  4 ottobre

1991

  4 ottobre

1991

Niger

13 luglio

1978

20 settembre

1979

Nigeria

22 settembre

1971

  2 gennaio

1975

Oman

20 gennaio

2004

  1° luglio

2004

Paesi Bassi

10 maggio

1976

10 maggio

1976

  Aruba a

14 agosto

1987

  1° ottobre

1987

  Curaçao a

19 febbraio

1979

  5 settembre

1979

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) a

19 febbraio

1979

  5 settembre

1979

  Sint Maartena

19 febbraio

1979

  5 settembre

1979

Pakistan

  2 aprile

1971

  2 gennaio

1975

Panama

17 ottobre

1996

17 ottobre

1996

Papua Nuova Guinea

  2 dicembre

2005

  2 dicembre

2005

Paraguay

26 giugno

1992

26 giugno

1992

Perù

30 maggio

1974

  2 gennaio

1975

Polonia

10 febbraio

1976

10 febbraio

1976

Portogallo

11 novembre

1976

11 novembre

1976

  Madera a

21 novembre

1994

21 ottobre

1995

Qatar

  1° gennaio

2002

  1° gennaio

2002

Rep. Centrafricana

29 settembre

1995

21 ottobre

1995

Romania

13 settembre

1974

  2 gennaio

1975

Ruanda

  6 giugno

1975

  6 giugno

1975

Russia

29 dicembre

1975

29 dicembre

1975

Samoa

17 settembre

2015

17 settembre

2015

San Marino

20 luglio

1971

  2 gennaio

1975

Santa Sede d

25 settembre

1973

  2 gennaio

1975

São Tomé e Príncipe

  9 dicembre

1983

26 settembre

1985

Seicelle

  4 ottobre

1991

  4 ottobre

1991

Senegal

  5 aprile

1972

  2 gennaio

1975

Serbia

29 settembre

2001

29 settembre

2001

Sierra Leone

  6 maggio

1974

  2 gennaio

1975

Siria

11 agosto

1971

  2 gennaio

1975

Slovacchia

22 gennaio

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

28 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Spagna

  4 luglio

1974

  2 gennaio

1975

Sri Lanka

  5 dicembre

1972

  2 gennaio

1975

Stati Uniti

  Portorico a

20 maggio

2002

20 maggio

2002

Sudafrica

12 aprile

1994

12 aprile

1994

Sudan

18 aprile

1975

18 aprile

1975

Svizzera

12 gennaio

1976

12 gennaio

1976

Tagikistan

29 novembre

2007

29 novembre

2007

Tanzania

  2 febbraio

1972

  2 gennaio

1975

Thailandia

22 maggio

1996

  1° giugno

1996

Timor-Leste

  2 dicembre

2005

  2 dicembre

2005

Togo

16 aprile

1975

16 aprile

1975

Trinidad e Tobago

22 aprile

2013

22 aprile

2013

Tunisia

29 maggio

1972

  2 gennaio

1975

Turchia

  6 novembre

1973

  2 gennaio

1975

Turkmenistan

24 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Ucraina

24 ottobre

1997

24 ottobre

1997

Uganda

12 dicembre

1974

  2 gennaio

1975

Ungheria

  8 settembre

1975

  8 settembre

1975

Uruguay

18 maggio

1977

18 maggio

1977

Uzbekistan

  2 settembre

1993

  8 ottobre

1993

Vanuatu

  8 ottobre

2009

  8 ottobre

2009

Venezuela

20 giugno

1974

  2 gennaio

1975

Vietnam

26 marzo

1981

17 settembre

1981

Yemen

  9 marzo

1971

  2 gennaio

1975

Zambia

31 agosto

1973

  2 gennaio

1975

Zimbabwe

30 giugno

1981

17 settembre

1981

a
Membro associato in applicazione dell’art. 6 par. 2.
b
Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
c
Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

d Membro osservatore permanente e non uno Stato parte degli Statuti dell’OMT.


 RU 1976 96; FF 1975 II 151


1 RU 1976 94
2 RU 1976 96, 1978 1431, 1982 1904, 1985 952, 1988 590, 1989 2378, 1992 986, 2005 2097, 2008 2385, 2016 469 e 2017 3803. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Abbreviazione OMT
Decisione 27 settembre 1970
Entrata in vigore 12 gennaio 1976
Fonte RU 1976 95
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

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non più in vigore 01.10.1989
non più in vigore 01.04.1988
non più in vigore 01.07.1985
non più in vigore 01.10.1982
non più in vigore 15.09.1978
non più in vigore 12.01.1976
  • 1
  • 2
0

Revisioni

12.01.1976
Statuti del 27 settembre 1970 dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT) (con All.)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 03.12.2019

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