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RS 0.440.7 Convenzione del 20 marzo 1970 relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (con Statuto)

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0.440.7

Traduzione

Convenzione relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica

Conclusa a Niamey il 20 marzo 1970

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19951

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 4 giugno 1996

(Stato 4 giugno 1996)

Gli Stati parte della presente Convenzione,

coscienti della solidarietà che li unisce grazie all’uso delle lingua francese,

considerando che la cooperazione internazionale è un’aspirazione profonda dei popoli e costituisce un fattore necessario di progresso,

considerando che il promovimento e la diffusione delle culture nazionali costituiscono una fase necessaria per la conoscenza reciproca e per l’amicizia dei popoli del mondo al fine di facilitare l’accesso e il contributo di tutti alla civiltà universale,

considerando che una cooperazione culturale e tecnica è tanto più feconda se associa popoli partecipanti a civiltà diverse,

desiderosi di promuovere e diffondere su una base d’uguaglianza le culture rispettive di ogni Stato membro,

desiderosi di salvaguardare le competenze degli organismi di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti,

considerando che la risoluzione finale adottata in occasione della Conferenza riunita a Niamey dal 17 al 20 febbraio 1969 proclamava che questa cooperazione avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto della sovranità degli Stati, delle lingue nazionali o ufficiali, e con l’intento di promuovere e diffondere le culture di ogni Paese o gruppo di Paesi rappresentato in seno all’Agenzia,

considerando che la risoluzione finale di Niamey raccomandava ai governi rappresentati la creazione di un’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica,

accettando questi principi al fine di cooperare tra di loro e con tutte le altre Parti interessate per promuovere e diffondere le loro culture,

hanno convenuto di elaborare la Convenzione relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica nonché lo Statuto della suddetta Agenzia.

  Art. 1 Scopi e principi

Lo scopo dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica, di seguito «Agenzia», è quello di promuovere e diffondere le culture delle Alte Parti contraenti e d’intensificare la cooperazione culturale e tecnica tra di loro.

L’Agenzia deve essere espressione di una nuova solidarietà e un fattore supplementare di avvicinamento dei popoli mediante il dialogo permanente tra le civiltà.

Le Alti Parti contraenti convengono che questa cooperazione dovrà esercitarsi nel rispetto della sovranità degli Stati e della loro originalità.

  Art. 2 Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, l’Agenzia esercita le funzioni seguenti:

a)
aiutare gli Stati membri ad assicurare il promovimento e la diffusione delle loro culture rispettive;
b)
suscitare o facilitare la messa in comune di una parte dei mezzi finanziari dei Paesi aderenti per la realizzazione di programmi di sviluppo culturale e tecnico, utili all’insieme degli aderenti o a parecchi di loro, e fare appello agli Stati membri per riunire le risorse umane e tecniche adeguate a tal fine;
c)
organizzare e facilitare la messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi necessari, segnatamente alla formazione degli insegnanti e degli specialisti della lingua e della cultura francese;
d)
incoraggiare la conoscenza reciproca dei popoli interessati mediante metodi adeguati d’informazione;
e)
aiutare a formare, tra i popoli, un’opinione pubblica illuminata sulle culture dei Paesi rappresentati in seno all’Agenzia;
f)
esercitare ogni altra funzione che rientra negli obiettivi dell’Agenzia che potrebbe esserle affidata dalla Conferenza generale.
  Art. 3 Motto

L’Agenzia adotta come motto:

Uguaglianza,
Complementarità,
Solidarietà.
  Art. 4 Stati membri e Stati associati

La Convenzione prevede due categorie di Stati: gli Stati membri e gli Stati associati.

  Art. 5 Firma, ratifica e adesione

1. Ogni Stato di cui il francese è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali, o che utilizza abitualmente e correntemente la lingua francese, può diventare Parte alla presente Convenzione mediante:

a)
la firma senza riserva di ratifica e d’approvazione;
b)
la firma con riserva di ratifica;
c)
l’adesione entro i tre anni seguenti l’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La ratifica o l’adesione diventano effettive con il deposito di uno strumento ufficiale a tale scopo presso il Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia. Tali Governi ne inviano una copia a tutti i membri.

3. Dopo la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato ammesso in qualità di membro dell’Agenzia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 dello Statuto, diventerà Parte alla presente Convenzione notificando la sua adesione al governo del Paese che ha accolto la Conferenza istitutiva o al Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia.

  Art. 6 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui dieci Stati ne saranno diventati Parti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1. (Conformemente alle disposizioni del presente articolo, la Convenzione è entrata in vigore il 31 agosto 1970.)

  Art. 7 Diritto applicabile

L’Agenzia è disciplinata dalla presente Convenzione, dallo Statuto allegato (di seguito «lo Statuto»), dal regolamento del personale e dalle altre disposizioni regolamentari e decisioni debitamente adottate dagli organi dell’Agenzia.

  Art. 8 Privilegi e immunità

1. L’Agenzia ha personalità giuridica. Ha segnatamente il diritto di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.

2. Il segretario generale adotterà, in nome dell’Agenzia e in accordo con i governi interessati, tutte le disposizioni utili affinché siano riconosciuti all’Agenzia i privilegi e le immunità necessarie al suo funzionamento.

  Art. 9 Denuncia

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può denunciarla, avvisando il Governo del Paese che ha accolto la Conferenza o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dall’Agenzia almeno sei mesi prima della data della prossima riunione della Conferenza generale dell’Agenzia. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data del suo ricevimento da uno dei Governi succitati. Tuttavia, lo Stato in questione rimane giuridicamente obbligato nei confronti dell’Agenzia a corrispondere i contributi finanziari che si é impegnato a versare ma che non ha ancora versato.

2. La denuncia della presente Convenzione da parte di uno o più Governi Parti alla suddetta Convezione non concerne minimamente la sua validità nei confronti delle altri Parti. Tuttavia, se il numero delle Parti contraenti dovesse scendere al di sotto di un minimo di dieci, gli Stati ancora vincolati dalla Convenzione discuterebbero sulle misure da prendere.

  Art. 10 Emendamenti

1. La presente Convenzione può essere modificata con l’accordo unanime degli Stati contraenti; essi notificano la loro accettazione di ogni emendamento al Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o al Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia.

2. Le modificazioni entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultima notifica d’accettazione che le concernono. Ogni Stato che non notifica la sua opposizione entro il termine di un anno è considerato come se avesse accettato l’emendamento.

  Art. 11 Registrazione

All’atto della sua entrata in vigore, il Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui sarà stabilita la sede dell’Agenzia farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Niamey, il 20 marzo 1970, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica del Niger, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)


  Statuto dell’ACCT

  Art. 1 Obiettivi

L’Agenzia, unica organizzazione intergovernativa della Francofonia, persegue l’obiettivo essenziale di affermare a sviluppare tra i suoi membri una cooperazione multilaterale nei settori relativi all’educazione, alla formazione, alla cultura, alle scienze e alle tecniche, e quindi l’avvicinamento dei popoli.

Essa esercita la sua azione nel rispetto assoluto della sovranità degli Stati, delle lingue e delle culture, e osserva la massima neutralità nelle questioni ideologiche e politiche.

Collabora con le diverse organizzazioni internazionali e regionali e tiene conto di tutte le forme di cooperazione tecnica e culturale esistenti.

È l’operatore principale dei programmi di sviluppo decisi dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi che hanno in comune l’uso del francese.

  Art. 2 Funzioni

L’Agenzia di cooperazione svolge compiti di studio, d’informazione, di coordinamento e d’azione. A tal fine, l’Agenzia, che agisce per mezzo dei suoi organi, è abilitata a compiere, insieme o separatamente, tutti gli atti necessari, appropriati o adeguati al perseguimento dei suoi obiettivi; essa può inoltre:

a)
compilare periodicamente e diffondere inventari delle risorse del mondo francofono in tutti i settori di sua competenza;
b)
proporre, all’occorrenza, la messa in comune di una parte dei mezzi intellettuali, tecnici e finanziari dei suoi membri per la realizzazione di programmi di sviluppo utili all’insieme dei suoi membri o a parecchi di loro;
c)
predisporre i mezzi atti ad assicurare la diffusione più ampia e più rapida possibile, tra tutti i membri, dell’informazione, segnatamente nei settori della scienza, della pedagogia e della tecnologia;
d)
mettere a disposizione dei membri mezzi complementari di formazione e perfezionamento;
e)
contribuire all’approntamento di strumenti comuni nell’ambito della ricerca scientifica e tecnica, della valorizzazione della ricerca e della comunicazione;
f)
servire da luogo permanente di incontro e di scambio tra gli specialisti delle diverse discipline e i responsabili nazionali dei grandi settori dell’attività educativa, culturale, scientifica e tecnica;
g)
suscitare o favorire la concertazione degli sforzi e dei mezzi di tutti i membri, segnatamente nei settori di punta della ricerca, nella tecnologia, nell’educazione, nella formazione e nella comunicazione, nonché nello studio dei problemi dello sviluppo;
h)
incoraggiare la conoscenza reciproca dei popoli mediante l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, l’insegnamento e con formule originali di scambio;
i)
facilitare ai Governi il pieno accesso alle fonti di cooperazione bilaterale e internazionale e, se del caso, attuare programmi precisi di assistenza multilaterale;
j)
sforzarsi di mantenere i legami con le organizzazioni o associazioni operanti nel settore d’attività dell’Agenzia e di assicurare la massima coerenza e la migliore redditività di tutte le iniziative;
k)
assicurare il segretariato di tutte le istanze della Francofonia;
l)
esercitare ogni altra funzione nel quadro degli obiettivi dell’Agenzia che potrebbe esserle attribuita dalla Conferenza generale.
  Art. 3 Stati membri e Governi partecipanti

1. Tutti gli Stati Parti alla Convenzione sono membri dell’Agenzia.

2. Ogni Stato che non è diventato Parte alla Convenzione nelle condizioni previste dall’articolo 5 paragrafo 1 di quest’ultima può diventare membro dell’Agenzia se è accolto in qualità di membro dalla Conferenza generale.

3. Nel pieno rispetto della sovranità e della competenza internazionale degli Stati membri, ogni Governo può essere ammesso come governo partecipante alle istituzioni, alle attività e ai programmi dell’Agenzia, con riserva dell’approvazione dello Stato da cui dipende il territorio sul quale il Governo partecipante interessato esercita la sua autorità, e secondo le modalità convenute tra questo Governo e quello dello Stato membro.

4. Ogni Governo membro dell’Agenzia può ritirarsi denunciando la Convenzione nelle condizioni definite dall’articolo 9 di quest’ultima.

Nello stesso modo, qualsiasi altro membro può ritirarsi dall’Agenzia comunicandolo al Governo del Paese che ha accolto la Conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia, almeno sei mesi prima della riunione successiva della Conferenza generale. Il ritiro ha effetto alla scadenza del termine di sei mesi seguente questa notifica.

Tuttavia, il membro in questione rimane obbligato a versare l’importo globale dei contributi di cui è debitore.

  Art. 4 Osservatori, associati e consulenti

1. Ogni Governo di uno Stato che non è Parte alla Convenzione può, su sua richiesta, essere ammesso dalla Conferenza generale in qualità d’osservatore.

2. Ogni Stato che auspichi di partecipare a talune attività dell’Agenzia può concludere con quest’ultima un accordo che fissi le modalità della sua partecipazione a dette attività.

3. La Conferenza generale può attribuire il titolo di consulente a qualsiasi organizzazione internazionale o associazione internazionale non governativa che presenti una domanda a tal fine e le cui attività siano in armonia con quelle dell’Agenzia.

4. La natura e l’estensione dei diritti e degli obblighi degli osservatori e dei consulenti sono determinate dal presente Statuto e dalla Conferenza generale.

  Art. 5 Organi

Gli organi dell’Agenzia sono:

1.
la Conferenza generale;
2.
il Consiglio d’amministrazione;
3.
l’Ufficio;
4.
il Segretariato;
5.
ogni organo sussidiario che la Conferenza generale può ritenere utile per il buon funzionamento dell’Agenzia.

La Conferenza ministeriale della Francofonia si riunisce come Conferenza generale e come Consiglio d’amministrazione; il Consiglio permanente della Francofonia si riunisce come Ufficio dell’Agenzia.


  Conferenza generale

  Art. 6 Composizione

La Conferenza generale è composta di tutti i membri dell’Agenzia.

La Conferenza generale è presieduta dal ministro che rappresenta lo Stato o il Governo ospite dell’ultimo Vertice, in seguito da quello del Paese che ha ricevuto l’incarico di preparare il Vertice successivo.

Gli osservatori e i consulenti partecipano alle sessioni della Conferenza generale e vi sono ascoltati, salvo obiezioni di quest’ultima, ma non dispongono del diritto di voto.

Qualora le sue funzioni giungano a termine, il Segretario generale può partecipare di diritto alle deliberazioni della Conferenza generale, senza diritto di voto.

  Art. 7 Attribuzioni

La Conferenza generale è l’organo supremo dell’Agenzia. Le sue principali funzioni sono le seguenti:

1.
orientare l’attività dell’Agenzia;
2.
approvare il programma di lavoro e il piano generale d’organizzazione del Segretariato, destinato ad attuarlo;
3.
controllare la politica finanziaria, esaminare e approvare il bilancio e il regolamento finanziario dell’Agenzia;
4.
pronunciarsi sull’ammissione di nuovi membri, in applicazione dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Statuto;
5.
decidere l’ammissione di osservatori e consulenti e determinare la natura dei loro diritti e obblighi, tenendo conto dell’articolo 6;
6.
fissare la chiave di riparto dei contributi;
7.
creare ogni organo sussidiario necessario al buon funzionamento dell’Agenzia;
8.
nominare il Segretario generale e i membri del Consiglio consultivo;
9.
decidere la composizione degli altri organi sussidiari dell’Agenzia;
10.
emendare il presente Statuto;
11.
nominare eventualmente i liquidatori dell’Agenzia;
12.
trasferire la sede dell’Agenzia;
13.
prendere tutte le misure atte alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenzia.
  Art. 8 Riunioni

1. La Conferenza generale si riunisce almeno una volta ogni due anni alla data da essa stessa fissata in occasione della sua sessione anteriore o su domanda di almeno la metà dei membri dell’Agenzia indirizzata al presidente in carica della Conferenza.

2. Ogni membro è rappresentato da una delegazione guidata dal ministro degli affari esteri o della Francofonia e comprendente se possibile i rappresentanti delle amministrazioni interessate dall’Agenzia.

3. Adotta il suo regolamento interno.

4. Fissa il luogo e la data della sua sessione successiva.

  Art. 9 Procedura d’adozione delle decisioni

1. Tutte le decisioni della Conferenza generale sono prese, se possibile, per consenso.

2. In caso di voto, ogni membro dispone di un voto e le decisioni sono prese alla maggioranza dei nove decimi dei membri presenti e votanti; l’astensione non è considerata come un voto.


  Consiglio d’amministrazione

  Art. 10 Composizione

Ogni membro è rappresentato nel Consiglio d’amministrazione da una delegazione guidata dal ministro degli affari esteri o della Francofonia, o da un suo rappresentante.

Il Consiglio d’amministrazione è presieduto dal ministro che rappresenta lo Stato o il Governo ospite dell’ultimo Vertice, in seguito da quello del Paese che ha ricevuto l’incarico di preparare il Vertice successivo.

Qualora le sue funzioni giungano a termine, il Segretario generale può partecipare di diritto alle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto.

  Art. 11 Funzioni

Il Consiglio d’amministrazione è l’organo esecutivo della Conferenza generale e rende conto a quest’ultima dello sviluppo dei programmi dell’Agenzia e dell’utilizzazione delle sue risorse di bilancio conformemente alle decisioni della Conferenza.

Le sue principali funzioni sono le seguenti:

1.
sorvegliare l’esecuzione delle decisioni prese dalla Conferenza generale e la direzione dell’attività dell’Agenzia conformemente a tali decisioni;
2.
studiare il programma di lavoro dell’Agenzia e fare raccomandazioni appropriate in merito alla Conferenza generale;
3.
esaminare i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio;
4.
fornire consulenza alla Conferenza generale sulla politica finanziaria dell’Agenzia;
5.
fare proposte alla Conferenza generale in merito alla politica dell’Agenzia;
6.
esaminare e adottare l’ordine del giorno provvisorio delle riunioni della Conferenza generale, che gli è sottoposto dal Segretariato;
7.
esercitare ogni altra funzione che potrebbe essergli affidata dalla Conferenza generale.
  Art. 12 Riunioni

1. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno, alla data da lui stesso fissata, o su domanda di almeno un terzo dei suoi membri, indirizzata al presidente in carica del Consiglio.

2. Il Consiglio d’amministrazione adotta il suo regolamento interno.

3. Fissa il luogo e la data della sua riunione successiva.

  Art. 13 Procedura d’adozione delle decisioni

1. Tutte le decisioni del Consiglio d’amministrazione sono prese, se possibile, per consenso.

2. In caso di voto, ogni membro dispone di un voto e le decisioni del Consiglio d’amministrazione sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti; l’astensione non è considerata come un voto.

  Art. 14 Commissione dei programmi

1. Il Consiglio d’amministrazione costituisce al suo interno una Commissione dei programmi aperta a tutti i suoi membri.

2. La Commissione dei programmi è principalmente incaricata di aiutare il Consiglio d’amministrazione a definire la natura delle operazioni dell’Agenzia e i mezzi d’esecuzione del suo programma di lavoro.

3. In quest’ottica, consiglia il Segretariato nell’ambito del suo compito di preparare le azioni dell’Agenzia e esamina i progetti che quest’ultimo elabora.

  Art. 15 Commissione amministrativa e finanziaria

1. Il Consiglio d’amministrazione costituisce al suo interno una Commissione amministrativa e finanziaria aperta a tutti i suoi membri.

2. La Commissione amministrativa e finanziaria aiuta il Consiglio d’amministrazione a esercitare il suo controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia; in quest’ottica, consiglia pure il Segretariato per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario.

3. Per compiere la sua missione, la Commissione svolge in particolare le funzioni seguenti:

a)
esaminare le previsioni di bilancio preparate dal Segretariato;
b)
controllare l’esecuzione dei bilanci dell’Agenzia esaminando segnatamente i trasferimenti di crediti da rubrica a rubrica e i versamenti al fondo di riserva;
c)
studiare la chiave di riparto dei contributi;
d)
esaminare la scala degli stipendi del personale dell’Agenzia e le disposizioni dello Statuto e del regolamento del personale qualora tali disposizioni abbiano incidenze finanziarie;
e)
consigliare il Segretariato in merito al deposito e all’investimento dei fondi;
f)
preparare il progetto di contratto del Segretario generale dell’Agenzia.
  Art. 16 Ufficio

Il Consiglio permanente della Francofonia, che tiene le proprie sedute come Ufficio dell’Agenzia, si riunisce almeno una volta all’anno per procedere a una riflessione politica sulla base del rapporto presentato dal Segretario generale sulla direzione dell’attività dell’Agenzia e, se del caso, prevenire o risolvere ogni difficoltà. Può essere chiamato in causa per qualsiasi questione urgente. È convocato dal presidente in carica della Conferenza generale, di propria iniziativa, o su domanda del Segretario generale.

  Art. 17 Segretariato

1. Il Segretariato è composto da un Segretario generale, da direttori generali e dal personale amministrativo e tecnico necessario al buon funzionamento dell’Agenzia.

2. Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza generale per un periodo di quattro anni alle condizioni approvate dalla Conferenza. Il suo mandato può essere rinnovato una volta.

3.
a) Se il presidente in carica della Conferenza generale constata che il posto di Segretario generale è vacante, convoca, entro un termine di sessanta giorni, una Conferenza generale straordinaria limitata ai capi di delegazione, incaricata di nominare un nuovo Segretariato generale per il resto del mandato del suo predecessore.
b)
Tuttavia, non è convocata una Conferenza generale straordinaria, se la constatazione del posto vacante avviene meno di tre mesi prima della prossima Conferenza generale ordinaria.
c)
A partire dalla constatazione del posto vacante, il presidente in carica della Conferenza generale designa, d’intesa con l’Ufficio, uno dei direttori generali per assicurare l’interim del Segretario generale sino alla prossima riunione della Conferenza.

4. Il Segretario generale assicura la direzione dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica. Rappresenta l’Agenzia negli atti ufficiali. Partecipa di diritto e con voto consultivo ai lavori della Conferenza ministeriale della Francofonia e del Consiglio permanente della Francofonia. Egli può delegare le sue funzioni.

5.
a) I direttori generali sono nominati, in deroga alle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, dal Consiglio d’amministrazione su rapporto del Segretario generale, per assumere la responsabilità di un settore d’attività dell’Agenzia, conformemente al piano d’organizzazione della Segreteria decretato dalla Conferenza generale.
b)
Le loro funzioni possono essere interrotte dal Consiglio d’amministrazione su rapporto del Segretario generale.
c)
Il Segretario generale ha tuttavia, in casi eccezionali, il potere di sospenderli sino alla riunione del Consiglio d’amministrazione.

6. Il Segretario generale nomina il personale dell’Agenzia, conformemente al piano d’organizzazione approvato dalla Conferenza generale. Lo statuto del personale è sottoposto alla Conferenza generale per approvazione. Nell’attribuzione dei posti si deve tener conto della composizione geografica dell’Agenzia.

7. Il Segretario è responsabile della preparazione del programma dell’Agenzia e della sua esecuzione. Prepara le previsioni di bilancio e i rapporti finanziari dell’Agenzia. È incaricato di eseguire il mandato di proposta di programmazione generale e di ripartizione del bilancio per i progetti decisi nel quadro degli orientamenti decretati dal Vertice e dalle altre istanze politiche della Francofonia. È pure incaricato, sotto l’autorità del Consiglio permanente della Francofonia, della preparazione e del seguito delle conferenze ministeriali settoriali convocate nell’ambito del dopo-vertice.

8. Le responsabilità del Segretario generale e del personale hanno un carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempiere i loro doveri, non domandano né ricevono istruzioni e emolumenti da nessun Governo o autorità estera. Si astengono da qualsiasi atto che potrebbe compromettere il loro statuto di funzionari internazionali. Tutti i membri dell’Agenzia si impegnano a rispettare il carattere internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell’adempimento dei loro compiti.

9. Il Segretariato dell’Agenzia è rappresentato in ogni Stato membro da un corrispondente nazionale designato dal Governo.

  Art. 18 Uffici regionali

La Conferenza generale può, in tempo utile, istituire uffici nelle diverse regioni geografiche rappresentate in seno all’Agenzia. La Conferenza decide, su proposta del Consiglio d’amministrazione, il luogo, la composizione, le funzioni e la modalità di finanziamento di questi uffici regionali.

  Art. 19 Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative

Ogni due anni, il Segretario generale convoca una conferenza delle organizzazioni internazionali non governative, conformemente alle condizioni, ai principi e alle modalità definiti nelle direttive adottate dalla Conferenza ministeriale.

Tale Conferenza è destinata a:

1.
informare le organizzazioni internazionali non governative francofone sugli orientamenti e la programmazione decretati dal Vertice dei capi di Stato e di Governo;
2.
individuare le organizzazioni suscettibili di fornire un contributo concreto ed efficace all’attuazione dei programmi della Francofonia;
3.
svolgere consultazioni per ottenere pareri e suggerimenti concernenti le grandi linee della programmazione;
4.
favorire la cooperazione tra le organizzazioni aventi interessi comuni;
5.
esaminare i problemi posti dalla cooperazione di queste organizzazioni con il Consiglio permanente della Francofonia e il Segretariato dell’Agenzia.

Un comitato di collegamento, emanante dalla Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative e composto da un massimo di cinque rappresentanti, ha la funzione di cooperare con la presidenza del Consiglio permanente della Francofonia e il Segretariato dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica tra una riunione e l’altra della Conferenza.

  Art. 20 Bilancio e spese

1. Ogni due anni, il Segretariato prepara e sottopone al Consiglio d’amministrazione i rapporti finanziari e i preventivi di bilancio dell’Agenzia. Il Consiglio d’amministrazione esamina i rapporti finanziari e i preventivi e li trasmette alla Conferenza generale formulando le raccomandazioni che ritiene appropriate.

2. I rapporti finanziari e i preventivi sono preparati dal Segretariato conformemente al regolamento finanziario adottato dalla Conferenza generale.

3. Le spese dell’Agenzia sono distribuite tra i membri secondo una chiave di riparto decisa dalla Conferenza generale. La quota degli osservatori è fissata dalla Conferenza generale.

4. Il Segretario generale può, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, accettare qualsiasi dono, legato e sovvenzione fatti all’Agenzia da Governi, da istituzioni pubbliche o private o da singole persone. L’amministrazione di questi fondi da parte del Segretariato è disciplinata dal regolamento finanziario dell’Agenzia.

  Art. 21 Lingua di lavoro

La lingua di lavoro dell’Agenzia e di tutti i suoi organi è il francese.

  Art. 22 Sede

La sede dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica è stabilita a Parigi. Può essere trasferita mediante decisione della Conferenza generale.

  Art. 23 Scioglimento e liquidazione

1. L’Agenzia è considerata sciolta e liquidata in uno dei due casi seguenti:

a)
tutte le Parti alla Convezione salvo una l’hanno denunciata;
b)
la Conferenza generale decide di sciogliere l’Agenzia. In seguito, l’Agenzia è considerata esistente solo ai fini della sua liquidazione.

2. In caso di scioglimento dell’Agenzia, i suoi affari sono liquidati da liquidatori, nominati conformemente allo Statuto, che procedono alla realizzazione dell’attivo dell’Agenzia e all’estinzione del suo passivo. Il saldo attivo o passivo è ripartito in proporzione alle quote rispettive.

  Art. 24 Interpretazione

Ogni decisione relativa all’interpretazione del presente Statuto è presa dalla Conferenza generale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9.

  Art. 25 Revisione

1. Il presente Statuto può essere riveduto conformemente alle disposizioni degli articoli 7 paragrafo 9 e 10.

2. Il Governo dello Stato che ha accolto la Conferenza istitutiva o il Governo dello Stato sul cui territorio è stabilita la sede dell’Agenzia notifica a tutti i membri e al Segretario generale ogni revisione del presente Statuto.


  Lista dei membri dell’ACCT

Stati membri

Data d’adesione

Belgio (Regno, poi Comunità francese del)

marzo 1970

Benin

marzo 1970

Bulgaria (osservatore nel dic. 91) membro dal

dicembre 1993

Burkina Faso

marzo 1970

Burundi

marzo 1970

Cambogia (osservatore nel dic. 91), membro dal

dicembre 1993

Camerun (Stato associato nel nov. 75) membro dal

dicembre 1991

Canada

marzo 1970

Ciad

marzo 1970

Comores

dicembre 1977

Congo

dicembre 1981

Costa d’Avorio

marzo 1970

Dominica

dicembre 1979

Francia

marzo 1970

Gabon

marzo 1970

Gibuti

dicembre 1977

Guinea

dicembre 1981

Guinea equatoriale

dicembre 1989

Haiti

agosto 1970

Laos (Stato assoc. nell’agosto 72) membro dal

dicembre 1991

Libano

giugno 1973

Lussemburgo

marzo 1970

Madagascar (Stato membro nel marzo 70, ritiro

nel dicembre 77) e ritorno nel

dicembre 1989

Mali

marzo 1970

Mauritius

marzo 1970

Moldavia

febbraio 1996

Monaco

marzo 1970

Niger

marzo 1970

Repubblica Centroafricana

ottobre 1973

Romania (osservatore nel dic. 91) membro dal

dicembre 1993

Ruanda

marzo 1970

Senegal

marzo 1970

Seychelles

giugno 1976

Svizzera

febbraio 1996

Togo

marzo 1970

Tunisia

marzo 1970

Vanuatu

dicembre 1979

Vietnam

marzo 1970

Zaire

dicembre 1977

Governi partecipanti

Data d’adesione

Canada-Nuovo Brunswick

dicembre 1977

Canada-Québec

ottobre 1971

Stati associati

Data d’adesione

Egitto

dicembre 1983

Guinea-Bissau

dicembre 1979

Marocco

dicembre 1981

Mauritania

marzo 1980

Santa Lucia

dicembre 1981


 RU 1996 2787; FF 1995 III 569


1 RU 1996 2786

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 20 marzo 1970
Entrata in vigore 4 giugno 1996
Fonte RU 1996 2787
Cronologia Cronologia
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Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 04.06.1996 PDF DOC

Revisioni

04.06.1996
Convenzione del 20 marzo 1970 relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (con Statuto)
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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