0.181.2
Traduzione1
Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente
la separazione dell’Amministrazione apostolica del Ticino
dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi
Conchiusa il 24 luglio 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19702
Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 febbraio 1971
Entrata in vigore il 26 febbraio 1971
Il Consiglio federale svizzero, in nome proprio e in nome del Cantone Ticino e la Santa Sede,
desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell’Amministrazione apostolica dei Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
1 Le Alte Parti Contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione apostolica del Ticino, stabilito dalla convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, del 1° settembre 18841. Esse convengono parimente di porre fine all’unione canonica della chiesa cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, del 16 marzo 18882.
2 Le Alte Parti Contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.
3 Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.
4 La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la chiesa cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.
Art. 2
1 Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2 I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone dei Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.
3 Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’articolo 4 della suddetta convenzione del 23 settembre 1884.
Art. 3
Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti:
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- la convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, conclusa il 1° settembre 18841;
- –
- la convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 18882.
Art. 4
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.
Per il |
Consiglio federale svizzero: |
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RU 1971 284; FF 1970 I 125
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RU 1971 282
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Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021