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RS 0.181.2 Convenzione del 24 luglio 1968 tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell’Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

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0.181.2

Traduzione1

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente
la separazione dell’Amministrazione apostolica del Ticino
dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

Conchiusa il 24 luglio 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19702
Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 febbraio 1971
Entrata in vigore il 26 febbraio 1971

Il Consiglio federale svizzero, in nome proprio e in nome del Cantone Ticino e la Santa Sede,

desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell’Amministrazione apostolica dei Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

  Art. 1

1 Le Alte Parti Contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione apostolica del Ticino, stabilito dalla convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, del 1° settembre 18841. Esse convengono parimente di porre fine all’unione canonica della chiesa cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, del 16 marzo 18882.

2 Le Alte Parti Contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.

3 Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.

4 La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la chiesa cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.


1 [CS 12 392.RS 0.181.2 art. 3]
2 [CS 12 394.RS 0.181.2 art. 3]

  Art. 2

1 Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.

2 I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone dei Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.

3 Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’articolo 4 della suddetta convenzione del 23 settembre 1884.

  Art. 3

Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti:

–
la convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, conclusa il 1° settembre 18841;
–
la convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 18882.

1 [CS 12 392]
2 [CS 12 394]

  Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per la

Santa Sede:

Pierre Micheli


RU 1971 284; FF 1970 I 125


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 RU 1971 282


Ambrogio Marchioni

Nunzio Apostolico in Svizzera

Arcivescovo titolare di Severiana

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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 24 luglio 1968
Entrata in vigore 26 febbraio 1971
Fonte RU 1971 284
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 26.02.1971 PDF DOC

Revisioni

26.02.1971
Convenzione del 24 luglio 1968 tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell’Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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