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RS 0.515.03 Trattato del 1<sup>o</sup> luglio 1968 di non proliferazione nucleare

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0.515.03

Traduzione

Trattato di non proliferazione nucleare

Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968

Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19761

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 marzo 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 marzo 1977

(Stato 15 marzo 2018)

Gli Stati firmatari di questo Trattato, d’ora in poi chiamati «Parti» del Trattato,

considerando la catastrofe che investirebbe tutta l’umanità nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli;

ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe seriamente il pericolo di conflitto nucleare;

attenendosi alle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo per prevenire l’ulteriore disseminazione delle armi nucleari;

impegnandosi a collaborare nel facilitare l’applicazione delle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel campo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici;

esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e agli altri sforzi per promuovere l’applicazione, nel quadro del sistema di garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, del principio di un efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali mediante l’impiego di strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici;

affermando il principio secondo cui i benefici dell’applicazione pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, devono essere resi accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti, siano esse o meno militarmente nucleari;

convinti che, nell’applicare questo principio, tutte le Parti hanno il diritto di partecipare allo scambio quanto possibile ampio di informazioni scientifiche e di contribuire, sia unilateralmente sia in cooperazione con altri Stati, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare;

dichiarando la loro intenzione di porre termine, il più presto possibile, alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere misure efficaci sulla via del disarmo nucleare;

sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento di questo obiettivo;

ricordando che le Parti del Trattato del 19632 sull’interdizione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua, hanno espresso, nel preambolo di detto atto, la loro decisione di cercare d’assicurare l’arresto definitivo di tutte le esplosioni sperimentali delle armi nucleari nonché di continuare i negoziati a questo fine;

desiderando promuovere la distensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia tra gli Stati allo scopo di facilitare l’arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l’eliminazione delle armi nucleari, coi loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale;

richiamando che, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite3, gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia volgendola contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di ognuno, sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che è necessario promuovere l’instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane ed economiche mondiali,

hanno concordato quanto segue:

  Art. I

Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

  Art. II

Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi.

  Art. III

1. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, conformemente allo Statuto1 della medesima ed al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste in questo articolo dovranno essere seguite per le materie prime e i materiali fissili speciali, sia che vengano prodotti, trattati o impiegati in un grande impianto nucleare, sia che esistano al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi luogo.

2. Ogni Parte si impegna a non fornire: a) materie prime o materiali fissili speciali, o b) strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle garanzie richieste dal presente articolo.

3. Le garanzie contemplate nel presente articolo vanno applicate in modo conforme all’articolo IV del presente Trattato e non devono ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, soprattutto gli scambi internazionali di materiali nucleari e di attrezzature per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiale nucleare per scopi pacifici, giusta le disposizioni del presente articolo e il principio di garanzia enunciato nel Preambolo.

4. Gli Stati militarmente non nucleari, che siano Parti del Trattato, concluderanno, in ottemperanza alle esigenze del presente articolo, sia individualmente sia congiuntamente con altri Stati, accordi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in conformità con lo Statuto della medesima. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo detto periodo, i negoziati avranno inizio appena essi depositeranno detti strumenti di ratificazione o di adesione. Tali accordi dovranno entrare in vigore non più tardi di 18 mesi dall’avvio dei negoziati.


1 RS 0.732.011

  Art. IV

1. Nessuna disposizione del presente Trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II qui innanzi.

2. Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico dell’energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od organizzazioni internazionali, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare soprattutto nei territori degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.

  Art. V

Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che, conformemente al presente Trattato, sotto adeguato controllo internazionale e mediante idonee procedure internazionali, i vantaggi potenziali derivanti da qualsiasi impiego pacifico delle esplosioni nucleari siano resi accessibili alle Parti militarmente non nucleari, su base non discriminatoria, e che i costi addebitati a queste Parti per i congegni esplosivi impiegati vengano tenuti quanto possibile bassi e siano escluse le spese per la ricerca e la messa a punto. Le Parti militarmente non nucleari potranno ottenere tali vantaggi in base ad uno o più accordi internazionali particolari, oppure tramite un idoneo organismo internazionale, con adeguata rappresentanza degli Stati non nucleari. Negoziati in tal senso avranno inizio il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del Trattato. Le Parti militarmente non nucleari potranno anche, se lo desiderano, ottenere tali vantaggi mediante accordi bilaterali.

  Art. VI

Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

  Art. VII

Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi regionali al fine di assicurare l’assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

  Art. VIII

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà sottoposto ai governi depositari i quali dovranno portarlo a conoscenza di tutte le Parti. Qualora un terzo almeno delle medesime lo richiedesse, i governi depositari convocheranno una conferenza cui saranno invitate tutte le Parti per studiare tale emendamento.

2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato dalla maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonché quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni Parte che avrà depositato il relativo strumento di ratificazione, non appena risulterà depositata la maggioranza di tali strumenti, compresi quelli delle Parti militarmente nucleari e di quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Per ciascuna altra Parte l’emendamento entrerà in vigore all’atto del deposito dello strumento di ratificazione dell’emendamento.

3. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, avrà luogo a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del Trattato al fine di accertare se le finalità del suo Preambolo e le sue disposizioni si stiano realizzando. Successivamente, ogni cinque anni, una maggioranza delle Parti potrà ottenere, presentando all’uopo una proposta ai governi depositari, la convocazione di altre conferenze aventi lo stesso obiettivo, cioè l’esame del funzionamento del Trattato.

  Art. IX

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia sottoscritto il presente Trattato prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà accedervi in ogni momento.

2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e di adesione saranno depositati presso i governi dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come governi depositari.

3. Il presente Trattato entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato dagli Stati i cui governi sono designati come depositari e da quaranta altri Stati firmatari del presente Trattato e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione. In questo Trattato viene definito «militarmente nucleare» uno Stato che ha fabbricato e fatto esplodere un’arma nucleare o un altro congegno esplosivo innanzi il 1° gennaio 1967.

4. Per quegli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, questo entrerà in vigore alla data in cui verranno depositati gli strumenti di ratificazione o d’adesione.

5. I governi depositari informeranno prontamente tutti gli Stati, che avranno sottoscritto il presente Trattato o vi avranno aderito, sulla data di ciascuna firma, di ciascun deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, sulla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, nonché sulla data di ricevimento di ogni richiesta di convocazione di una conferenza o di ogni altra comunicazione.

6. Il presente Trattato sarà registrato da parte dei governi depositari conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

  Art. X

1. Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi.

2. Venticinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza la quale deciderà se il Trattato può restare in vigore a tempo indeterminato, oppure se potrà essere rinnovato per uno o più periodi di tempo di durata stabilita. Questa decisione sarà adottata alla maggioranza delle Parti.

  Art. XI

Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie conformi debitamente autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto, in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.

(Seguono le firme)


  Campo di applicazione il 15 marzo 20184 

Stati partecipanti

Ratifica a Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

  4 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Albania

12 settembre

1990 A

12 settembre

1990

Algeria

12 gennaio

1995 A

12 gennaio

1995

Andorra

  7 giugno

1996 A

  7 giugno

1996

Angola

14 ottobre

1996 A

14 ottobre

1996

Antigua e Barbuda

17 giugno

1985 S

  1° novembre

1981

Arabia Saudita

  3 ottobre

1988 A

  3 ottobre

1988

Argentina*

10 febbraio

1995 A

10 febbraio

1995

Armenia

21 giugno

1993 A

21 giugno

1993

Australia

23 gennaio

1973

23 gennaio

1973

Austria**

27 giugno

1969

  5 marzo

1970

Azerbaigian

22 settembre

1992 A

22 settembre

1992

Bahamas

11 agosto

1976 S

10 luglio

1973

Bahrein

  3 novembre

1988 A

  3 novembre

1988

Bangladesh

31 agosto

1979 A

31 agosto

1979

Barbados

21 febbraio

1980

21 febbraio

1980

Belarus

22 luglio

1993 A

22 luglio

1993

Belgio

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

Belize

  9 agosto

1985 S

21 settembre

1981

Benin

31 ottobre

1972

31 ottobre

1972

Bhutan

23 maggio

1985 A

23 maggio

1985

Bolivia

26 maggio

1970

26 maggio

1970

Bosnia e Erzegovina*

15 agosto

1994 S

  6 marzo

1992

Botswana

28 aprile

1969

  5 marzo

1970

Brasile

18 settembre

1998 A

18 settembre

1998

Brunei

26 marzo

1985 A

26 marzo

1985

Bulgaria

  5 settembre

1969

  5 marzo

1970

Burkina Faso

  3 marzo

1970

  5 marzo

1970

Burundi

19 marzo

1971 A

19 marzo

1971

Cambogia

  2 giugno

1972 A

  2 giugno

1972

Camerun

  8 gennaio

1969

  5 marzo

1970

Canada

  8 gennaio

1969

  5 marzo

1970

Capo Verde

24 ottobre

1979 A

24 ottobre

1979

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

  1° gennaio

1993

Ciad

10 marzo

1971

10 marzo

1971

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Cile

25 maggio

1995 A

25 maggio

1995

Cina

  9 marzo

1992 A

  9 marzo

1992

Hong Kong

  1° luglio

1997

  1° luglio

1997

Cipro

10 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Città del Vaticano

25 febbraio

1971 A

25 febbraio

1971

Colombia

  8 aprile

1986

  8 aprile

1986

Comore

  4 ottobre

1995 A

  4 ottobre

1995

Congo (Brazzaville)

23 ottobre

1978 A

23 ottobre

1978

Congo (Kinshasa)

  4 agosto

1970

  4 agosto

1970

Corea (Nord)

12 dicembre

1985 A

12 dicembre

1985

Corea (Sud)*

23 aprile

1975

23 aprile

1975

Costa Rica

  3 marzo

1970

  5 marzo

1970

Côte d’Ivoire

  6 marzo

1973

  6 marzo

1973

Croazia*

29 giugno

1992 S

  8 ottobre

1991

Cuba

  4 novembre

2002 A

  4 novembre

2002

Danimarca

  3 gennaio

1969

  5 marzo

1970

Dominica

10 agosto

1984 S

  3 novembre

1978

Dominicana, Repubblica

24 luglio

1971

24 luglio

1971

Ecuador

  7 marzo

1969

  5 marzo

1970

Egitto*

26 febbraio

1981

26 febbraio

1981

El Salvador

11 luglio

1972

11 luglio

1972

Emirati Arabi Uniti

26 settembre

1995 A

26 settembre

1995

Eritrea

16 marzo

1995 A

16 marzo

1995

Estonia

  7 gennaio

1992 A

  7 gennaio

1992

Etiopia

  5 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Figi

18 luglio

1972

10 ottobre

1970

Filippine

  5 ottobre

1972

  5 ottobre

1972

Finlandia

  5 febbraio

1969

  5 marzo

1970

Francia

  3 agosto

1992 A

  3 agosto

1992

Gabon

19 febbraio

1974 A

19 febbraio

1974

Gambia

12 maggio

1975

12 maggio

1975

Georgia

  7 marzo

1994 A

  7 marzo

1994

Germania*

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

Ghana

  4 maggio

1970

  4 maggio

1970

Giamaica

  5 marzo

1970

  5 marzo

1970

Giappone*

  8 giugno

1976

  8 giugno

1976

Gibuti

16 ottobre

1996

16 ottobre

1996

Giordania

11 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Grecia

11 marzo

1970

11 marzo

1970

Grenada

  2 settembre

1975

  7 febbraio

1974

Guatemala

22 settembre

1970

22 settembre

1970

Guinea

29 aprile

1985 A

29 aprile

1985

Guinea equatoriale

  1° novembre

1984 A

  1° novembre

1984

Guinea-Bissau

20 agosto

1976 A

20 agosto

1976

Guyana

19 ottobre

1993 A

19 ottobre

1993

Haiti

  2 giugno

1970

  2 giugno

1970

Honduras

16 maggio

1973

16 maggio

1973

Indonesia*

12 luglio

1979

12 luglio

1979

Iran

  2 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Iraq

29 ottobre

1969

  5 marzo

1970

Irlanda

  1° luglio

1968

  5 marzo

1970

Islanda

18 luglio

1969

  5 marzo

1970

Isole Marshall

30 gennaio

1995 A

30 gennaio

1995

Italia*

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

Kazakstan

14 febbraio

1994 A

14 febbraio

1994

Kenya

11 giugno

1970

11 giugno

1970

Kirghizistan

  5 luglio

1994 A

  5 luglio

1994

Kiribati

18 aprile

1985 S

12 luglio

1979

Kuwait

17 novembre

1989

17 novembre

1989

Laos

20 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Lesotho

20 maggio

1970

20 maggio

1970

Lettonia

31 gennaio

1992 A

31 gennaio

1992

Libano

15 luglio

1970

15 luglio

1970

Liberia

  5 marzo

1970

  5 marzo

1970

Libia

26 maggio

1975

26 maggio

1975

Liechtenstein*

20 aprile

1978 A

20 aprile

1978

Lituania

23 settembre

1991 A

23 settembre

1991

Lussemburgo

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

Macedonia

30 marzo

1995 S

17 settembre

1991

Madagascar

  8 ottobre

1970

  8 ottobre

1970

Malawi

18 febbraio

1986 A

18 febbraio

1986

Malaysia

  5 marzo

1970

  5 marzo

1970

Maldive

  7 aprile

1970

  7 aprile

1970

Mali

10 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Malta

  6 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Marocco

27 novembre

1970

27 novembre

1970

Mauritania

26 ottobre

1993 A

26 ottobre

1993

Maurizio

  8 aprile

1969

  5 marzo

1970

Messico

21 gennaio

1969

  5 marzo

1970

Micronesia

14 aprile

1995 A

14 aprile

1995

Moldova

11 ottobre

1994 A

11 ottobre

1994

Monaco

13 marzo

1995 A

13 marzo

1995

Mongolia

14 maggio

1969

  5 marzo

1970

Montenegro

  9 gennaio

2007 S

  3 giugno

2006

Mozambico

  4 settembre

1990 A

  4 settembre

1990

Myanmar

  2 dicembre

1992 A

  2 dicembre

1992

Namibia

  2 ottobre

1992 A

  2 ottobre

1992

Nauru

  7 giugno

1982 A

  7 giugno

1982

Nepal

  5 gennaio

1970

  5 marzo

1970

Nicaragua

  6 marzo

1973

  6 marzo

1973

Niger

  9 ottobre

1992 A

  9 ottobre

1992

Nigeria

27 settembre

1968

  5 marzo

1970

Norvegia

  5 febbraio

1969

  5 marzo

1970

Nuova Zelanda

10 settembre

1969

  5 marzo

1970

Oman

23 gennaio

1997 A

23 gennaio

1997

Paesi Bassi*

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

  Aruba

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

  Curaçao

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

  Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

  Sint Maarten

  2 maggio

1975

  2 maggio

1975

Palau

14 aprile

1995 A

14 aprile

1995

Palestina

10 febbraio

2015 A

10 febbraio

2015

Panama

13 gennaio

1977

13 gennaio

1977

Papua Nuova Guinea

13 gennaio

1982 A

13 gennaio

1982

Paraguay

  4 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Perù

  3 marzo

1970

  5 marzo

1970

Polonia

12 giugno

1969

  5 marzo

1970

Portogallo

15 dicembre

1977 A

15 dicembre

1977

Qatar

  3 aprile

1989 A

  3 aprile

1989

Regno Unito

27 novembre

1968

  5 marzo

1970

Anguilla

27 novembre

1968

  5 marzo

1970

Territori sotto la sovranità

27 novembre

1968

  5 marzo

1970

territoriale del Regno Unito

Rep. Centrafricana

25 ottobre

1970 A

25 ottobre

1970

Romania

  4 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Ruanda

20 maggio

1975 A

20 maggio

1975

Russia

  5 marzo

1970

  5 marzo

1970

Saint Kitts e Nevis

22 marzo

1993 A

22 marzo

1993

Saint Lucia

28 dicembre

1979 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

  6 novembre

1984 S

27 ottobre

1979

Salomone, Isole

17 giugno

1981 S

  7 luglio

1978

Samoa

17 marzo

1975 A

17 marzo

1975

San Marino

10 agosto

1970

10 agosto

1970

São Tomé e Príncipe

20 luglio

1983 A

20 luglio

1983

Seicelle

12 marzo

1985 A

12 marzo

1985

Senegal

17 dicembre

1970

17 dicembre

1970

Serbia*

29 agosto

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

26 febbraio

1975 A

26 febbraio

1975

Singapore

10 marzo

1976

10 marzo

1976

Siria

24 settembre

1969

  5 marzo

1970

Slovacchia

15 aprile

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

  7 aprile

1992 A

  7 aprile

1992

Somalia

  5 marzo

1970

  5 marzo

1970

Spagna

  5 novembre

1987 A

  5 novembre

1987

Sri Lanka

  5 marzo

1979

  5 marzo

1979

Stati Uniti d’America*

  5 marzo

1970

  5 marzo

1970

Sudafrica

10 luglio

1991 A

10 luglio

1991

Sudan

31 ottobre

1973

31 ottobre

1973

Suriname

30 giugno

1976 S

25 novembre

1975

Svezia

  9 gennaio

1970

  5 marzo

1970

Svizzera*

  9 marzo

1977

  9 marzo

1977

Swaziland

11 dicembre

1969

  5 marzo

1970

Tagikistan

17 gennaio

1995 A

17 gennaio

1995

Tanzania

31 maggio

1991 A

31 maggio

1991

Thailandia

  7 dicembre

1972 A

  7 dicembre

1972

Timor Est

  5 maggio

2003 A

  5 maggio

2003

Togo

26 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Tonga

  7 luglio

1971

  4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

30 ottobre

1986

30 ottobre

1986

Tunisia

26 febbraio

1970

  5 marzo

1970

Turchia*

17 aprile

1980

17 aprile

1980

Turkmenistan

29 settembre

1994 A

29 settembre

1994

Tuvalu

19 gennaio

1979 S

  1° ottobre

1978

Ucraina

  5 dicembre

1994 A

  5 dicembre

1994

Uganda

20 ottobre

1982 A

20 ottobre

1982

Ungheria

27 maggio

1969

  5 marzo

1970

Uruguay

31 agosto

1970

31 agosto

1970

Uzbekistan

  7 maggio

1992 A

  7 maggio

1992

Vanuatu

24 agosto

1995 A

24 agosto

1995

Venezuela

25 settembre

1975

25 settembre

1975

Vietnam

14 giugno

1982 A

14 giugno

1982

Yemen

14 maggio

1986

14 maggio

1986

Zambia

15 maggio

1991 A

15 maggio

1991

Zimbabwe

26 settembre

1991 A

26 settembre

1991

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Russia, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno o più dei citati Governi. Le date elencate si riferiscono alla prima ratifica, rispettivamente adesione.

  Dichiarazioni

Svizzera

Costatando che il Trattato mira ad impedire agli Stati militarmente non nucleari di divenirlo, la Svizzera ratifica il testo, interpretando però i pertinenti divieti come esclusivamente concernenti i fini militari ma non come comportanti limitazione alcuna nell’impiego dell’energia nucleare per altri fini.

In occasione del deposito degli strumenti di ratificazione, la Svizzera fa la seguente dichiarazione:

1.
La Svizzera costata che, giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’impiego per scopi pacifici, attuati nel settore nucleare, non sono sussumibili sotto i divieti pronunciati negli articolo I e II. Tali attività includono segnatamente tutto il campo della produzione energetica, con le connesse operazione, la ricerca e la tecnologia volte alle future generazioni di reattori nucleari a fissione o a fusione, nonché la produzione d’isotopi.
2.
La Svizzera definisce la locuzione «materie prime e materiali fissili speciali», ricorrente nell’articolo III, conformemente all’attuale articolo XX dello Statuto dell’AIEA. Ogni modificazione di questa interpretazione richiede un formale assenso elvetico.
La Svizzera, inoltre, in merito alla locuzione dell’articolo III capoverso 2 «strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali», accetterà esclusivamente le interpretazioni e definizioni da essa espressamente approvate.
3.
La Svizzera s’aspetta che l’applicazione del Trattato, segnatamente dei provvedimenti di controllo, non porti a discriminare l’industria elvetica nella competizione internazionale.

RU 1977 472; FF 1974 II 989


1 RU 1977 471
2 RS 0.515.01
3 RS 0.120
4 RU 1977 472, 1978 1261, 1979 955, 1982 293, 1983 147, 1985 746, 1986 524, 1987 850, 1989 187, 1991 948, 2003 3791, 2010 19 e 2018 1231. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 1 luglio 1968
Entrata in vigore 9 marzo 1977
Fonte RU 1977 472
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
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in vigore 15.03.2018 PDF DOC
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non più in vigore 10.07.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.04.1991
non più in vigore 01.02.1989
non più in vigore 01.07.1987
non più in vigore 01.04.1986
non più in vigore 01.06.1985
non più in vigore 01.02.1983
non più in vigore 15.02.1982
non più in vigore 01.06.1979
non più in vigore 01.08.1978
non più in vigore 09.03.1977
  • 1
  • 2
0

Revisioni

09.03.1977
Trattato del 1o luglio 1968 di non proliferazione nucleare
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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