• Il Consiglio federale
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Il Consiglio federale

RS 0.974.281.81 Accordo di cooperazione tecnica del 1<sup>o</sup> dicembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contatto
  • Ricerca avanzata
Logo CH

Il Consiglio federale
Il portale del Governo svizzero

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Il Consiglio federale

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione

Search

  • Consiglio federale
  • Presidenza della Confederazione
  • Dipartimenti
  • Cancelleria federale
  • Diritto federale
  • Documentazione
  1. Pagina iniziale
  2. Diritto federale
  3. Raccolta sistematica
  4. Diritto internazionale
  5. 0.9 Economia – Cooperazione tecnica
  6. 0.97 Sviluppo e cooperazione
  7. 0.974.281.81 Accordo di cooperazione tecnica del 1o dicembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia
Navigazione secondaria
Raccolta sistematicaRaccolta sistematica
  • Diritto internazionale
    • 0.1 Diritto internazionale pubblico generale
    • 0.2 Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
    • 0.3 Diritto penale – Assistenza giudiziaria
    • 0.4 Scuola – Scienza – Cultura
    • 0.5 Guerra e neutralità
    • 0.6 Finanze
    • 0.7 Lavori pubblici – Energie – Trasporti e comunicazioni
    • 0.8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale
    • 0.9 Economia – Cooperazione tecnica
    • Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli Accordi bilaterali

Infomazioni supplementari

espandi tutto | indice degli articoli | ridurre tutto |

0.974.281.81

Traduzione

Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia1

Conchiuso il 1° dicembre 1966

Entrato in vigore il 1° dicembre 1966

(Stato 15 agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,

desiderosi di promuovere la cooperazione tecnica e di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie nazionali,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia incoraggeranno e faciliteranno, nei limiti delle loro possibilità, la cooperazione tecnica fra i due Paesi, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo.

  Art. 2

Detta cooperazione potrà attuarsi nelle forme seguenti:

a.
scambio di borsisti e praticanti, affinchè vengano formati o specializzati mediante lavori pratici, corsi, cicli di studio od altri mezzi didattici, in istituti, laboratori, stabilimenti indipendenti od altri enti;
b.
scambio di periti, affinchè prestino la loro opera nella soluzione di problemi tecnologici ed organizzativi in aziende ed istituti e diano la loro consulenza per l’esecuzione di lavori nell’ambito dei progetti di sviluppo economico o di formazione dei quadri locali;
c.
ogni altro modo di cooperazione tecnica delle Parti definito di comune intesa.
  Art. 3

Terminato che sia il periodo di lavoro, di pratica o di studio, i due Governi faranno del loro meglio per assicurare il rimpatrio dei periti, borsisti e praticanti.

  Art. 4

Ciascuna Parte farà il possibile per garantire una scelta adeguata dei periti assunti dall’altra, giusta l’articolo 2, lettera b.

  Art. 5

Ciascuna Parte procurerà d’assicurare al perito assunto le migliori condizioni di lavoro.

  Art. 6

Ciascuna Parte provvederà integralmente alle spese cagionate dal soddisfacimento delle richieste da essa fatte in attuazione dell’accordo.

  Art. 7

L’esecuzione dell’accordo sarà affidata, in nome del Governo jugoslavo, all’Istituto federale della cooperazione tecnica internazionale ed in nome del Governo svizzero, al Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica.

  Art. 8

Il presente accordo sarà applicabile dall’atto della firma e resterà in vigore sino al 30 giugno 1967. Poscia sarà rinnovato d’anno in anno, per tacita intesa a meno che una Parte l’abbia disdetto per scritto con preavviso da dare non oltre il 31 marzo d’ogni anno, la prima volta il 31 marzo 1967.

Fatto a Berna, il primo dicembre 1966, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

A. R. Lindt

Per il Governo della Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia:

Mara Radic


Dal testo originale francese.


1 Il presente Acc. non è più applicabile a Serbia e Montenegro dal 15 ago. 2003 (RS 0.974.281.82 art. 7 n. 7.4).


Ritorna a inizio pagina

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 1 dicembre 1966
Entrata in vigore 1 dicembre 1966
Fonte RU 1967 739
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 15.08.2003 PDF DOC
non più in vigore 01.12.1966

Revisioni

01.12.1966
Accordo di cooperazione tecnica del 1o dicembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 10.12.2019

Il Consiglio federale

  • Contatto
  • Ricerca avanzata

Logo CH
Il Consiglio federale
  • Basi legali
  • Impressum