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RS 0.414.11 Protocollo aggiuntivo del 3 giugno 1964 alla Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università

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0.414.11

Traduzione

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università

Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

(Stato 21 giugno 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo;

Considerati gli obiettivi che la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università, firmata a Parigi l’11 dicembre 19532, qui di seguito denominata «la Convenzione», si propone di raggiungere;

Considerato l’interesse che vi sarebbe nel completare tale Convenzione al fine di estenderne i vantaggi ai titolari dei diplomi che conferiscono la qualifica richiesta per essere ammessi alle università, quando tali diplomi sono rilasciati da università che un’altra Parte Contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e che sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati nel Paese stesso;

Hanno convenuto quanto segue:

  Art. 1

1. Per l’ammissione alle università situate sul suo territorio e per quanto l’ammissione sia subordinata al controllo statale, ciascuna Parte contraente riconosce l’equipollenza dei diplomi rilasciati dalle università che una Parte contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e i cui diplomi sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati sul suo territorio.

2. L’ammissione ad ogni università avverrà entro i limiti dei posti disponibili.

3. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non applicare le norme previste al paragrafo 1 ai suoi concittadini.

4. Se l’ammissione ad università situate sul territorio di una Parte contraente non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte contraente interessata deve trasmettere a tali università il testo del presente protocollo e non lesinare alcuno sforzo per ottenere la loro adesione ai principi enunciati nei paragrafi precedenti del presente articolo.

  Art. 2

Ciascuna Parte contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un elenco delle università da Essa ufficialmente incoraggiate al di fuori del suo territorio, che rilasciano diplomi con le qualifiche richieste per l’ammissione alle università situate sul suo territorio.

  Art. 3

Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo:

(a)
il termine «diploma» indica ogni diploma, certificato o altro titolo, rilasciato o registrato sotto qualsiasi forma, che conferisce al titolare o all’interessato la qualifica richiesta per essere ammesso ad un’università;
(b)
il termine «università» indica:
(i)
le università;
(ii)
gli istituti considerati come aventi la stessa natura di un’università dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati;
(c)
l’espressione «territorio di una Parte contraente» indica il territorio metropolitano di tale Parte.
  Art. 4

1. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa che sono Parti contraenti nella Convenzione possono diventare Parti contraenti nel presente Protocollo tramite:

(a)
la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
(b)
la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.

2. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

  Art. 5

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d’Europa l’avranno firmato senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure l’avranno ratificato o accettato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2. Per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa che, successivamente, firmi il Protocollo senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure lo ratifichi o lo accetti, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione. Ciononostante, tale adesione diverrà effettiva solo dopo l’entrata in vigore del Protocollo.

  Art. 6

1. Il presente Protocollo resterà in vigore senza limiti di durata.

2. Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo, per quanto la riguarda, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3. La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.

  Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a tutti gli Stati che avranno aderito al Protocollo:

(a)
ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
(b)
ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
(c)
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
(d)
ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 5;
(e)
ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 6.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 3 giugno 1964, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)


  Campo d’applicazione il 21 giugno 20063 

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria*

28 giugno

1985

29 luglio

1985

Belgio*

  5 giugno

1972

  6 luglio

1972

Bosnia e Erzegovina

29 dicembre

1994 A

30 gennaio

1995

Cipro*

1o marzo

2006

2 febbraio

2006

Croazia

27 gennaio

1993 A

28 febbraio

1993

Danimarca

  3 giugno

1964 F

  4 luglio

1964

Finlandia

16 settembre

1991

17 ottobre

1991

Francia

  3 giugno

1964 F

  4 luglio

1964

Germania

23 luglio

1971

24 agosto

1971

Italia

20 settembre

1966

21 ottobre

1966

Liechtenstein

22 maggio

1991

23 giugno

1991

Lussemburgo

30 novembre

1965

31 dicembre

1965

Macedonia

30 marzo

1994 A

1° maggio

1994

Malta

26 marzo

1991

27 aprile

1991

Norvegia

  3 giugno

1964 F

  4 luglio

1964

Nuova Zelanda*

20 luglio

1978 A

21 agosto

1978

Paesi Bassi*

21 gennaio

1965

22 febbraio

1965

Polonia

10 ottobre

1994

11 novembre

1994

Portogallo

  3 novembre

1981

  4 dicembre

1981

Regno Unito*

25 agosto

1964 F

26 settembre

1964

Isola di Man

  2 settembre

1994

  3 ottobre

1994

Repubblica Cecaa

26 marzo

1991

1° gennaio

1993

Romania

19 maggio

1998

20 giugno

1998

Russia

17 settembre

1999

18 ottobre

1999

Slovacchiaa

26 marzo

1991

1° gennaio

1993

Serbia

15 settembre

1977 A

16 ottobre

1977

Slovenia

  2 luglio

1992 A

  3 agosto

1992

Svezia

21 giugno

1967 F

22 luglio

1967

Svizzera

25 aprile

1991

26 maggio

1991

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.


RU 1991 2020; FF 1990 III 860


1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000).
2 RS 0.414.1
3 Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 3 giugno 1964
Entrata in vigore 26 maggio 1991
Fonte RU 1991 2020
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 21.06.2006 PDF DOC
non più in vigore 26.02.2002 PDF DOC
non più in vigore 26.05.1991

Revisioni

26.05.1991
Protocollo aggiuntivo del 3 giugno 1964 alla Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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