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RS 0.427.1 Convenzione del 5 ottobre 1962 istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

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Infomazioni supplementari

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0.427.1

Traduzione

Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

Conchiusa a Parigi il 5 ottobre 1962

Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19811

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1982

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1982

(Stato 21 aprile 2020)

I Governi degli Stati partecipanti alla presente Convenzione,

considerando:

che lo studio dell’emisfero celeste australe è molto meno progredito che non quello dell’emisfero boreale;

che, di conseguenza, i dati sui quali si fonda la nostra conoscenza della galassia sono lungi d’avere lo stesso valore nelle varie parti del cielo e che è indispensabile migliorarli, nonché completarli ove siano insufficienti;

che, in particolare, è altamente increscioso il fatto che dei sistemi senza equivalenti nell’emisfero boreale, siano pressoché inaccessibili ai maggiori strumenti attualmente in servizio;

che è perciò urgente l’installazione di potenti strumenti nell’emisfero australe, comparabili a quelli già esistenti nell’emisfero boreale, ma che, d’altra parte, solo una cooperazione internazionale permetterebbe di condurre a buon fine questo progetto;

animati dal desiderio di creare in comune un osservatorio situato nell’emisfero australe ed equipaggiato con strumenti potenti, e conseguentemente d’incoraggiare e d’organizzare la cooperazione nella ricerca astronomica,

hanno convenuto quanto segue:

  Art. I Istituzione dell’Organizzazione

1. Con la presente Convenzione viene istituita l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe, chiamata qui di seguito l’Organizzazione.

2. La sede dell’Organizzazione è fissata provvisoriamente a Bruxelles. Essa verrà fissata definitivamente dal Consiglio istituito dall’articolo IV.

  Art. II Scopi

1. L’Organizzazione ha per scopo la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio di un osservatorio astronomico, situato nell’emisfero australe.

2. Il programma iniziale dell’Organizzazione prevede la costruzione, l’installazione e l’esercizio di un osservatorio situato nell’emisfero australe, comprendente:

a)
un telescopio con un’apertura di 3 metri circa;
b)
un telescopio di Schmidt di metri 1,20 di lastra circa;
c)
tre telescopi al massimo, aventi un’apertura non superiore al metro;
d)
un cerchio meridiano;
e)
le apparecchiature ausiliarie, necessarie per lo svolgimento di programmi di ricerca mediante gli strumenti definiti qui sopra, alle lettere a), b), c) e d);
f)
gli edifici necessari per la sistemazione dell’equipaggiamento previsto nelle lettere a), b), c), d), e), come pure per l’amministrazione dell’osservatorio e per gli alloggi del personale addetto.

3. Tutti i programmi supplementari devono essere sottoposti al Consiglio, istituito dall’articolo IV della presente Convenzione, e da questo approvati alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione. Gli Stati che non avessero approvato un programma supplementare, non sono tenuti a contribuire all’esecuzione dello stesso.

4. Gli Stati Membri facilitano lo scambio delle persone, nonché delle informazioni scientifiche e tecniche utili per la realizzazione dei programmi ai quali partecipano.

  Art. III Membri

1. Sono membri dell’Organizzazione gli Stati partecipi della presente Convenzione.

2. L’ammissione di altri Stati nell’Organizzazione avviene secondo la procedura prevista all’articolo XIII, paragrafo 4.

  Art. IV Organi

L’Organizzazione consta di un Consiglio e di un Direttore.

  Art. V Consiglio

1. Il Consiglio è composto di due delegati di ogni Stato Membro, almeno uno dei quali dev’essere un astronomo. I delegati possono essere assistiti da consulenti.

2. Il Consiglio

a)
stabilisce la linea di condotta dell’Organizzazione in campo scientifico, tecnico e amministrativo;
b)
approva, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, il preventivo ed emana le prescrizioni finanziarie conformemente al Protocollo finanziario1 allegato alla presente Convenzione;
c)
controlla le spese, approva e pubblica i conti annuali verificati dell’Organizzazione;
d)
decide circa la composizione del personale ed approva il reclutamento del personale superiore dell’Organizzazione;
e)
pubblica un rapporto annuale;
f)
approva il regolamento interno dell’osservatorio proposto dal Direttore;
g)
ha tutte le competenze per adottare le misure necessarie per il funzionamento dell’Organizzazione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e decide sul luogo delle proprie riunioni.

4. Ogni Stato Membro dispone di un voto al Consiglio. Tuttavia, uno Stato Membro può votare sull’esecuzione di un programma, all’infuori del programma iniziale previsto all’articolo II paragrafo 2, solo se accetta di contribuire finanziariamente al programma in questione oppure se questo voto concerne delle installazioni per il cui acquisto egli abbia già accettato di versare dei contributi.

5. Le decisioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi degli Stati Membri.

6. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio vanno prese alla maggioranza assoluta degli Stati Membri rappresentati e votanti.

7. Il Consiglio emana il suo regolamento interno, subordinatamente alle2 disposizioni della presente Convenzione.

8. Il Consiglio elegge il suo Presidente, che rimane in carica un anno e che non può essere rieletto più di due volte consecutive.

9. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio. Egli è tenuto a convocare una riunione del Consiglio entro trenta giorni dopo che almeno due Stati Membri ne abbiano fatto richiesta.

10. Il Consiglio può istituire gli organi sussidiari necessari per il conseguimento degli scopi dell’Organizzazione. Il Consiglio definisce il mandato di tali organi.

11. Il Consiglio stabilisce, all’unanimità degli Stati Membri, la scelta dello Stato sul cui territorio verrà installato l’osservatorio, come pure l’ubicazione di quest’ultimo.

12. Il Consiglio stipula gli accordi di sede necessari per l’esecuzione della presente Convenzione.


1 RS 0.427.11
2 RU 1982 2303

  Art. VI Direttore e personale
1.
a) Il Consiglio, decidendo alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, nomina, per un periodo determinato, il Direttore che è responsabile unicamente di fronte al Consiglio. Egli è incaricato della direzione generale dell’Organizzazione e la rappresenta nelle relazioni esterne. Il Direttore sottopone un rapporto annuo al Consiglio. Egli assiste a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio, tranne se quest’ultimo decide altrimenti.
b)
Il Consiglio può, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, porre fine alle funzioni del Direttore.
c)
Nel caso di vacanza della direzione, il Presidente del Consiglio rappresenta l’Organizzazione nelle relazioni esterne. Il Consiglio può allora nominare, al posto del Direttore, una persona della quale stabilisce facoltà e responsabilità.
d)
Nel quadro delle condizioni previste dal Consiglio, il Presidente ed il Direttore possono delegare la loro firma.

2. Il Direttore è assistito dal personale scientifico, tecnico e amministrativo autorizzato dal Consiglio.

3. Subordinatamente all’articolo V, paragrafo 2d), e alle autorizzazioni di bilancio1, il personale è assunto e licenziato dal Direttore. Assunzioni e licenziamenti vengono effettuati conformemente al regolamento del personale adottato dal Consiglio.

4. Il Direttore ed il personale dell’Organizzazione esercitano le loro funzioni nell’interesse di quest’ultima. Essi possono domandare o ricevere istruzioni soltanto a o da organi competenti dell’Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ogni Stato Membro si impegna a non influire sul Direttore né sul personale dell’Organizzazione nell’adempimento dei loro doveri.

5. I ricercatori ed i loro collaboratori i quali, con l’autorizzazione del Consiglio, sono chiamati ad effettuare lavori nell’osservatorio, senza tuttavia far parte del personale dell’Organizzazione, sono posti sotto l’autorità del Direttore e sottostanno alle regole generali emanate o approvate dal Consiglio.


1 RU 1982 2303

  Art. VII Contributi finanziari
1.
a) Ciascuno Stato Membro contribuisce alle spese d’istituzione e di equipaggiamento, nonché a quelle correnti di funzionamento dell’Organizzazione conformemente ad un piano di ripartizione stabilito ogni tre anni dal Consiglio alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri, in base alla media del reddito nazionale netto, calcolata secondo le regole stabilite nell’Articolo VII, paragrafo 1b) della Convenzione istitutiva di un’organizzazione europea per le ricerche nucleari, firmata a Parigi il 1° luglio 19531.
b)
Queste disposizioni s’applicano unicamente al programma iniziale definito al paragrafo 2 dell’Articolo II.
c)
Tuttavia, nessuno Stato Membro è tenuto a pagare contributi annuali superiori ad un terzo dell’importo totale dei contributi fissati dal Consiglio. Questo massimo può essere ridotto su decisione del Consiglio presa all’unanimità quando uno Stato non menzionato nell’allegato del Protocollo finanziario2 diventa membro dell’Organizzazione.

2. Nel caso in cui sia stabilito un programma supplementare, previsto al paragrafo 3 dell’articolo II, il Consiglio emana un piano di ripartizione speciale per fissare come gli Stati Membri partecipanti a questo programma debbano contribuire alle spese. Questo piano di ripartizione speciale va fissato secondo le regole indicate nel paragrafo 1 qui sopra, ma senza tener conto delle condizioni previste al capoverso c).

3. Gli Stati che diventano membri dell’Organizzazione dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno versare, oltre al loro contributo alle spese future d’investimento e d’equipaggiamento ed alle spese correnti d’esercizio, anche un contributo speciale rappresentante la loro aliquota alle spese d’investimento e d’equipaggiamento già effettuate. L’importo di questo contributo sarà fissato dal Consiglio alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri.

4. Ogni contributo speciale versato in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 qui sopra, serviranno a ridurre i contributi degli altri Stati Membri, salvo decisione contraria presa all’unanimità dal Consiglio.

5. Uno Stato non ha il diritto di partecipare alle attività alle quali non ha contribuito finanziariamente.

6. Il Consiglio può accettare doni e legati fatti all’Organizzazione, quando non siano vincolati a condizioni incompatibili con gli scopi della medesima.


1 RU 0.424.091
2 RS 0.427.11

  Art. VIII Emendamenti

1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati Membri emendamenti alla presente Convenzione ed al Protocollo finanziario1 allegato. Lo Stato Membro che intende proporre un emendamento, lo notifica al Direttore. Questi comunica agli Stati Membri gli emendamenti così notificati, almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio.

2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere adottati solo col consenso di tutti gli Stati Membri, conformemente alle loro proprie regole costituzionali. Essi entrano in vigore trenta giorno dopo l’ultima notifica d’approvazione della proposta. Il Direttore comunica agli Stati Membri la data d’entrata in vigore dell’emendamento.


1 RS 0.427.11

  Art. IX Vertenze

Ove gli Stati membri non convengano un diverso sistema di composizione, qualsiasi vertenza fra essi circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o del Protocollo finanziario1, non regolata con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta alla Corte permanente d’arbitrato dell’Aja, giusta la Convenzione del 18 ottobre 19072 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.


1 RS 0.427.11
2 RS 0.193.212

  Art. X Recesso

Ogni Stato Membro dell’Organizzazione può, dopo un periodo di partecipazione non inferiore a dieci anni, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo recesso dall’Organizzazione. Tale recesso avrà effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato notificato. Lo Stato Membro che recede dall’Organizzazione non può esercitare alcun diritto di ripresa sugli attivi dell’Organizzazione e nemmeno sull’ammontare dei suoi contributi già versati.

  Art. XI Inadempienza degli obblighi

Se uno dei Membri dell’Organizzazione cessa di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione o dal Protocollo finanziario1, viene invitato dal Consiglio a conformarsi alle loro disposizioni. Se il detto membro non dà seguito a questo invito entro il lasso di tempo impartitogli, gli altri Membri possono, all’unanimità, decidere di continuare senza di esso la loro cooperazione in seno all’Organizzazione. In questo caso, lo Stato in questione non può esercitare alcun diritto di ripresa sugli attivi dell’Organizzazione e nemmeno sull’ammontare dei suoi contributi già versati.


1 RS 0.427.11

  Art. XII Scioglimento

L’Organizzazione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati Membri. In mancanza di un accordo conchiuso all’unanimità1 fra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, con la stessa risoluzione si procede alla nomina di un liquidatore. L’attivo sarà ripartito fra gli Stati Membri dell’Organizzazione al momento del suo scioglimento, proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando han partecipato alla presente Convenzione. Dandosi un’eccedenza passiva, questa andrà a carico degli stessi Stati Membri, proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario corrente.


1 RU 1982 2303

  Art. XIII Firma – Adesione

1. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario1 allegato sono aperti alla firma di tutti gli Stati che hanno partecipato ai lavori preliminari della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato sono soggetti all’approvazione ed alla ratificazione di ciascuno Stato, conformemente alle sue regole costituzionali.

3. Gli strumenti di approvazione o di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese.

4. Il Consiglio, statuendo all’unanimità degli Stati Membri, può ammettere nell’Organizzazione altri Stati oltre a quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati così ammessi diventano membri dell’Organizzazione depositando uno strumento d’adesione presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese.


1 RS 0.427.11

  Art. XIV Entrata in vigore

1. La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario1 allegato entreranno in vigore alla data del deposito del quarto strumento di approvazione o di ratificazione, alla condizione che il totale dei contributi, secondo il piano di ripartizione previsto nell’Allegato del Protocollo finanziario, raggiunga almeno il 70 per cento.

2. Per ogni Stato che deposita il suo strumento di approvazione, di ratificazione o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore menzionata al paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione ed il Protocollo finanziario entrano in vigore alla data in cui avviene il deposito dello strumento in questione.


1 RS 0.427.11

  Art. XV Notificazioni

1. Il deposito di ciascun strumento di approvazione, di ratificazione o d’adesione, e l’entrata in vigore della presente Convenzione e dell’allegato Protocollo finanziario1 saranno notificati dal Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese agli Stati firmatari e aderenti, come pure al Direttore dell’Organizzazione.

2. Il Presidente del Consiglio manderà una notificazione a tutti gli Stati Membri quando uno Stato si ritirerà dall’Organizzazione o cesserà di farne parte giusta l’Articolo XI.


1 RS 0.427.11

  Art. XVI Registrazione

Non appena la presente Convenzione ed il Protocollo finanziario1 allegato saranno entrati in vigore, il Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese li farà registrare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite2.

In fede di che i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 5 ottobre 1962 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, francese, olandese e svedese, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese.

Questo Ministero rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)


1 RS 0.427.11
2 RS 0.120


  Campo d’applicazione il 21 aprile 20202 

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

  1° luglio

2009 A

  1° luglio

2009

Belgio

  2 ottobre

1967

  2 ottobre

1967

Ceca, Repubblica

30 aprile

2007 A

30 aprile

2007

Danimarca

24 agosto

1967 A

24 agosto

1967

Finlandia

  7 luglio

2004

  7 luglio

2004

Francia

17 gennaio

1964

17 gennaio

1964

Germania

  5 dicembre

1963

17 gennaio

1964

Irlanda

28 settembre

2018 A

28 settembre

2018

Italia

24 maggio

1982 A

24 maggio

1982

Paesi Bassi

12 giugno

1963

17 gennaio

1964

Polonia

  5 agosto

2015 A

  5 agosto

2015

Portogallo

  7 maggio

2001

  7 maggio

2001

Regno Unito

24 giugno

2002

24 giugno

2002

Spagna

18 gennaio

2007 A

14 febbraio

2007

Svezia

  4 novembre

1963

17 gennaio

1964

Svizzera

  1° marzo

1982 A

  1° marzo

1982


RU 1982 619; FF 1981 I 120


1 RU 1982 618
2 RU 1982 619, 1985 1489, 2007 4393, 2013 703 e 2020 1477. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 5 ottobre 1962
Entrata in vigore 1 marzo 1982
Fonte RU 1982 619
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche
Citazioni Citazioni

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 21.04.2020 PDF DOC
non più in vigore 13.02.2013 PDF DOC
non più in vigore 30.05.2007 PDF DOC
non più in vigore 15.10.1985
non più in vigore 01.03.1982

Revisioni

01.03.1982
Convenzione del 5 ottobre 1962 istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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