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RS 0.631.250.12 Convenzione europea del 9 dicembre 1960 concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali

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0.631.250.12

Traduzione1

Convenzione europea concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali

Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19632
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 luglio 1963

(Stato 23 febbraio 2011)

Le Parti contraenti,

Avendo notato la divulgazione dell’impiego delle palette nei trasporti internazionali in seguito all’uso in comune di questi dispositivi,

Desiderosi di agevolare questa diffusione per favorire il commercio internazionale e ridurne le spese,

Hanno convenuto quanto segue:

  Capo I Disposizioni generali

  Art. 1

1. Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

(a)
«diritti e tasse d’importazione» i dazi e tutti gli altri diritti e tasse esigibili all’atto dell’importazione;
(b)
«palette» dispositivo che consente di ammucchiare su una delle sue superfici la merce formando così un carico unico, spostabile o accatastabile mediante mezzi meccanici. La paletta è formata da una tavola su gambe o da due tavole cui sono intercalati dei supporti in modo da offrire un interstizio (fra tavola e pavimento nel primo e fra le due tavole nel secondo caso) molto basso ma tale da permettere l’afferramento mediante un montacarichi a forca o per palette. Le palette possono anche essere provviste di sponda.
(c)
«persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

2. La presente Convenzione si applica alle palette provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate su quello di un’altra Parte.

  Art. 2

1. Ciascuna Parte contraente ammette l’importazione di palette in franchigia di diritti e tasse e senza nè restrizioni nè divieti, alle condizioni seguenti:

(a)
che siano già state esportate prima oppure saranno in seguito riesportate;
(b)
che un numero uguale di palette dello stesso tipo e di valore corrispondente siano già state prima esportate oppure saranno riesportate in seguito.

2. La procedura e le condizioni d’applicazione dell’ordinamento previsto al numero 1, è stabilita, con riserva delle disposizioni dell’articolo 3, dalle prescrizioni di ogni Parte contraente. Dette prescrizioni possono contenere, in particolare, delle disposizioni intese ad impedire che il numero delle palette definitivamente importate – in franchigia di diritti e tasse d’importazione – sia maggiore di quello delle palette esportate o che saranno esportate.

3. Ciascuna Parte contraente cercherà di semplificare al massimo le formalità e segnatamente di evitare la richiesta d’una garanzia sui diritti e tasse d’importazione.

  Art. 3

1. In applicazione dell’articolo 2, numero 1, ciascuna Parte contraente rinuncia alla richiesta di un documento doganale e al deposito d’una garanzia sui diritti e le tasse d’importazione per le palette impiegate in comune secondo un accordo in virtù del quale i partecipanti:

(a)
nel trasporto internazionale di merci si scambiano tra un paese e l’altro palette dello stesso tipo;
(b)
tengano un conteggio circa il numero delle palette di ogni tipo così scambiate;
(c)
s’impegnano a scambiarsi, entro un dato termine, il numero delle palette di ogni tipo, occorrenti per pareggiare il conteggio su base bilaterale o plurilaterale e a intervalli periodici.

2. Le disposizioni del numero 1 sono applicabili solamente se:

(a)
le palette sono provviste di un marchio conforme a quello previsto nell’accordo concernente l’impiego in comune, e
(b)
detto accordo sia stato comunicato alle autorità doganali delle Parti interessate e queste l’abbiano accettato dopo aver accertato che ne siano sufficientemente garantita l’esecuzione corretta e determinati i tipi di palette.
  Art. 4

1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di riscuotere i diritti e le tasse interne e segnatamente i diritti e le tasse d’importazione in vigore sul suo territorio per le palette acquistate oppure contrattate in altro modo da parte di persone domiciliate o stabilite nello stesso.

2. Ciascuna Parte contraente si riserva inoltre il diritto di rifiutare, in caso d’esportazione di palette in virtù della presente Convenzione, la restituzione dei diritti e tasse come anche la concessione parziale o completa delle altre agevolazioni che fossero altrimenti previsti per l’esportazione.

  Art. 5

La presente Convenzione non osta alla concessione di maggiori agevolazioni per l’importazione e l’esportazione delle palette.


  Capo II Disposizioni finali

  Art. 6

1. I paesi membri della Commissione economica per l’Europa e quelli membri a titolo consultivo giusta il numero 8 del mandato di detta commissione, possono divenire Parte contraente della presente Convenzione:

(a)
firmandola;
(b)
ratificandola, dopo averla firmata con riserva
(c)
aderendovi.

2. I paesi aventi diritto di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa possono, in virtù del numero 11 del mandato di detta Commissione, divenire Parti contraenti aderendo alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.

3. La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 15 marzo 1961. Dopo tale data essa è aperta alle adesioni.

4. La ratificazione o l’adesione avviene col deposito degli istrumenti presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (d’appresso «Segretario generale»).

  Art. 7

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che cinque dei paesi, menzionati al numero 1 dell’articolo 6, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.

  Art. 8

1. Ciascuna Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La disdetta ha effetto quindici mesi dopo che il Segretario generale ne abbia ricevuto la notificazione.

  Art. 9

La presente Convenzione cessa di avere effetto allorquando il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque per un periodo di dodici mesi consecutivi.

  Art. 10

1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che la Convenzione è applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.

2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, conformemente all’articolo 8.

  Art. 11

1. Ogni controversia, tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non s’accordino sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, nei tre mesi che seguono l’istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.

3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.

  Art. 12

1. Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l’articolo 11, numeri 2 e 3, della medesima. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti.

2. Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1, può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale.

3. Non è ammessa alcun’altra riserva circa alla presente Convenzione.

  Art. 13

1. Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale, la convocazione di una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.

2. Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.

3. Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata secondo il presente articolo tutti i paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6 e i paesi divenuti Parti contraenti secondo il numero 2 dell’articolo 6.

  Art. 14

1. Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6.

2. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte contraente può far presente al Segretario generale:

(a)
che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto;
(b)
che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.

3. Finchè una Parte contraente non ha notificato al Segretario generale la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 2, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all’emendamento proposto.

4. L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 2 e 3 equivale alla non accettazione dell’emendamento.

5. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 2 e 3, l’emendamento è considerato accettato:

(a)
alla scadenza del termine indicato al numero 2;
(b)
se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 2, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:
–
sei mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario generale, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3.
–
la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

6. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.

7. Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 2; lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.

  Art. 15

Il Segretario generale notifica ai paesi menzionati al numero 1 dell’articolo 6, come anche a quelli divenuti Parti contraenti in applicazione del numero 2 dello stesso articolo, oltre a quanto previsto negli articoli 13 e 14:

(a)
le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’articolo 6;
(b)
le date d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 7;
(c)
le disdette secondo l’articolo 8;
(d)
l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 9;
(e)
le notificazioni ricevute secondo l’articolo 10;
(f)
le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo i numeri 1 e 2 dell’articolo 12;
(g)
l’entrata in vigore degli emendamenti secondo l’articolo 14.
  Art. 16 Campo d'applicazione il 23 febbraio 2011

L’originale della presente Convenzione sarà depositato, dopo il 15 marzo 1961, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi menzionati all’articolo 6, numeri 1 e 2.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il nove dicembre millenovecentosessanta, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)


  Campo d'applicazione il 23 febbraio 20113 

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

14 ottobre

2008 A

12 gennaio

2009

Australia

  1° ottobre

1969 A

30 dicembre

1969

Austria

  7 ottobre

1963 A

  5 gennaio

1964

Belgio

14 marzo

1962

12 giugno

1962

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

  6 marzo

1992

Bulgariaa

28 febbraio

1961 F

12 giugno

1962

Ceca, Repubblica*

  2 giugno

1993 S

  1° gennaio

1993

Cina

Hong Konga

  6 giugno

1997

  1° luglio

1997

Croazia

31 agosto

1994 S

  8 ottobre

1991

Cuba*

26 settembre

1963 A

25 dicembre

1963

Danimarca

14 marzo

1961 F

12 giugno

1962

Finlandia

19 agosto

1966 A

17 novembre

1966

Francia

12 marzo

1962

12 giugno

1962

Germania

29 settembre

1964

28 dicembre

1964

Italia

  5 gennaio

1967

  5 aprile

1967

Lussemburgo

31 luglio

1962

29 ottobre

1962

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Norvegia

27 ottobre

1964 A

25 gennaio

1965

Paesi Bassi

22 ottobre

1962

20 gennaio

1963

Arubab

30 dicembre

1985

  1° gennaio

1986

Curaçao

22 ottobre

1962

20 gennaio

1963

Sint Maarten

22 ottobre

1962

20 gennaio

1963

Polonia

  4 settembre

1969 A

  3 dicembre

1969

Portogallo

15 gennaio

1968 A

14 aprile

1968

Regno Unito

  1° ottobre

1962

30 dicembre

1962

Isola di Man

  1° ottobre

1962 A

30 dicembre

1962

Isole del Canale

  1° ottobre

1962 A

30 dicembre

1962

Isole Falkland

  1° ottobre

1962 A

30 dicembre

1962

Montserrat

  1° ottobre

1962 A

30 dicembre

1962

Romania*

15 maggio

1964 A

13 agosto

1964

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

  1° gennaio

1993

Slovenia

  3 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

  2 febbraio

1973 A

  3 maggio

1973

Svezia

  1° marzo

1961 F

12 giugno

1962

Svizzera*

24 aprile

1963

23 luglio

1963

Turchia

10 ottobre

1974 A

  8 gennaio

1975

Ungheria*

26 luglio

1963 A

24 ottobre

1963

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet della Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Dal 30 dic. 1962 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b

Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

  Dichiarazione svizzera

La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.


RU 1963 524; FF 1962 II 1177 ediz. ted.; 1161 ediz. franc.


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).
3 RU 1975 899, 1983 149, 2005 1221, 2008 4127 e 2011 1011. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


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Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.
Decisione 9 dicembre 1960
Entrata in vigore 23 luglio 1963
Fonte RU 1963 524
Cronologia Cronologia
Modifiche Modifiche

Strumento

Confronto di lingue


Tutte le versioni

in vigore 23.02.2011 PDF DOC
non più in vigore 25.06.2008 PDF DOC
non più in vigore 13.08.2004 PDF DOC
non più in vigore 01.02.1983
non più in vigore 01.05.1975
non più in vigore 23.07.1963

Revisioni

23.07.1963
Convenzione europea del 9 dicembre 1960 concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali
 

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 12.01.2021

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